Cassazione Penale, Sez. 3, 17 maggio 2011, n. 19313 - Appalto e idoneità tecnico professionale: prescrizione



 

 




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENTILE Mario - Presidente

Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere

Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere

Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere

Dott. RAMACCI Luca - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) G. A. N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 14705/2008 TRIBUNALE di ROMA, del 09/03/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/03/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

udito il P.G. in persona del Dott. BAGLIONE Tindari che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;

udito il difensore avv. MONACO Antonio.

 

Fatto

 



G. A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di Roma lo condannava alla pena dell'ammenda per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 3, comma 8 e articolo 20, previa concessione delle attenuanti generiche.

Deduce in questa sede il ricorrente:

1) insussistenza del reato ipotizzato posto che la contestazione, per come formulata, attiene in realtà alla diversa violazione dell'articolo 3 n. 8, lettera a), Decreto Legislativo citato facendo l'imputazione riferimento alla circostanza che la società committente, nell'affidare i lavori di ristrutturazione alla ditta A. C. e. r. Sas, non aveva verificato l'idoneità tecnico professionale di quest'ultima in merito alla normativa antinfortunistica.

2) mancata dichiarazione della prescrizione del reato dovendosi applicare nella specie, in relazione al tempo del commesso reato - (Omissis) - l'articolo 157 nella formulazione antecedente alla Legge n. 251 del 2005 in quanto più favorevole ed essendo decorso all'atto della decisione di primo grado la prescrizione in quanto la decisione medesima è intervenuta alla data della 9 marzo 2010.



In ogni caso si rileva che alla data odierna il reato è comunque prescritto:

3) mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

 

Il ricorso è fondato.

 

Assorbente è il rilievo oggetto del secondo motivo di impugnazione.

Il fatto risale al (Omissis) e, dunque, andava effettivamente applicata nella specie la disciplina antecedente alla Legge n. 251 del 2005 che ha elevato il termine di prescrizione per le contravvenzioni.

Come più volte affermato da questa Corte, in tema di contravvenzioni, la nuova disciplina della prescrizione introdotta dalla Legge 5 dicembre 2005, n. 251 non trova applicazione ai procedimenti od ai processi in corso relativi ai reati contravvenzionali, in quanto, per i predetti reati, i termini di prescrizione previsti dalla nuova disciplina sono sempre maggiori rispetto a quella previgente, sia per la prescrizione ordinaria che per quella massima (Sez. 3, n. 37271 del 11/06/2008 Rv. 241080).

In nessun caso, pertanto, il termine prescrizionale poteva superare il limite massimo di anni quattro e mesi sei, indubbiamente decorso alla data della decisione del tribunale intervenuta, all'esito di giudizio di opposizione a decreto penale di condanna, il 9.3.2010, in assenza di periodi di sospensione della prescrizione.

La decisione impugnata deve essere dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

 

 

P.Q.M.
 

 


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.