Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

300/A/5033/11/111/20/3

01/06/2011

 

 

OGGETTO: Periodi di guida e di riposo dei conducenti (Reg. CE 561/06) e apparecchi di controllo/registrazione (Reg. CEE 3821/85). Quesiti e chiarimenti interpretativi.

 

In esito ai quesiti posti da codesta Associazione con nota del 3 marzo 2011, si comunica l'orientamento del Servizio Polizia Stradale al riguardo, che si invia anche, per ogni utile determinazione, unitamente ai quesiti, ai Compartimenti della Polizia Stradale e al CAPS di Cesena.

1) Obbligo di registrazione del riposo giornaliero

L'art. 15, paragrafo 2, del Regolamento CEE 3821/85, prescrive che "Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare l'apparecchio di controllo montato sul veicolo stesso, i periodi di tempi di cui al paragrafo 3, secondo trattino, lettere b), c) e d), devono:

a) se il veicolo è munito di apparecchio di controllo in conformità dell'allegato L essere inseriti sul foglio di registrazione, a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando l'insudiciamento del foglio; oppure

b) se il veicolo è munito di apparecchio di controllo in conformità dell'allegato IB, essere inseriti sulla carta del conducente grazie al dispositivo di inserimento dati manuale dell'apparecchio di controllo".

Dalla lettura della norma in esame si evince, pertanto, che i periodi di riposo giornaliero  vanno registrati o inseriti manualmente sotto il simbolo  (lettino), anche quando il conducente si allontana dal veicolo portando al seguito il foglio di registrazione o la carta tachigrafica.

L'inosservanza comporterà la violazione di cui all'art. 19 della Legge 13 novembre 1978, n. 727, ovvero dell’art. 174 del Codice della Strada solo se si accerta, con diverso metodo e mediante altri elementi probatori, il mancato rispetto del periodo di riposo giornaliero in argomento.

2) Spostamenti del veicolo durante l'interruzione o il riposo giornaliero

Con la nota di orientamento n. 3 (All. 1), la Commissione europea ha indicato l'approccio da seguire qualora vi fosse la necessità di interrompere la pausa, il riposo giornaliero o settimanale per spostare un veicolo in determinati luoghi o in situazioni di emergenza, disponendo che se circostanze straordinarie, ragioni di oggettiva emergenza ovvero un ordine specifico da parte dì un organo di polizia o di un'altra autorità impongono di spostare il veicolo, il conducente può, in linea di principio, interrompere il riposo, senza incorrere nella relativa sanzione.

Poichè la nota orientativa della Commissione fa riferimento anche a circostanze straordinarie, si ritiene che se il conducente deve interrompere la pausa o il riposo per alcuni minuti, ad esempio per spostare il veicolo, per anticipare le operazioni di carico/scarico della merce per sopravvenute ed improcrastinabili esigenze organizzative del terminal che ha necessità di liberare urgentemente l'area destinata al carico/scarico e non dispone di propri autisti da destinare a tale attività, oppure per fare defluire il traffico in un'area di parcheggio su disposizione dell'organo di Polizia Stradale, tale interruzione non può essere considerata un'infrazione.

In tali casi, il conducente dovrà indicare a mano, sul foglio di registrazione del dispositivo analogico, ovvero sul tabulato del dispositivo digitale, il motivo che ha determinato l'interruzione della pausa o del riposo (giornaliero o settimanale) prima di intraprendere il viaggio, avendo altresì cura di far vistare tale annotazione manuale dall'organo di polizia o dall'autorità che ha eventualmente disposto lo spostamento del veicolo (ad esempio, l'ente che gestisce il terminaI).

Qualora ciò non sia possibile il conducente dovrà in ogni caso integrare detta annotazione manuale con i necessari dati identificativi dell' organo di polizia o dell' autorità che ha autorizzato lo spostamento del veicolo, allo scopo di consentire ogni eventuale riscontro sulla veridicità dei fatti ivi indicati.

Si evidenzia, infine, come la nota orientativa comunitaria prenda in considerazione l'interruzione della pausa o del riposo solamente «per alcuni minuti», che deve essere giustificata dal verificarsi di un evento straordinario ed eccezionale e non, viceversa, per istituire una prassi illegittima finalizzata a limitare i periodi di riposo prescritti In modo tassativo dalla normativa comunitaria.

L'inosservanza è riconducibile alla violazione prevista dall'art. 174 del Codice della Strada.

 

3) Tolleranze concesse alle registrazioni con tachigrafo digitale

Con la nota di orientamento n. 4 (All. 2), la Commissione europea ha indicato, anche in questo caso, l'approccio che gli organi di controllo dovrebbero seguire relativamente alle registrazione dei periodi di guida con tachigrafi digitali quando i conducenti effettuano frequenti soste o ripetute operazioni di carico e scarico.

Dal momento che i tachigrafi digitali registrano i dati con maggiore accuratezza di quelli analogici, è possibile che i conducenti in tali circostanze abbiano un numero maggiore di registrazioni di periodi di guida se utilizzano un tachigrafo digitale invece di un modello analogico.

Infatti, quello digitale registra come attività di guida un intero minuto anche se in tale intervallo temporale la guida si sia limitata in concreto ad uno spostamento di pochi secondi, comunque superiore a 5 secondi (2).

Per incoraggiare la rapida diffusione del tachigrafo digitale e garantire al tempo stesso ai conducenti equità di trattamento indipendentemente dallo strumento di registrazione utilizzato la Commissione europea è del parere che gli organi nazionali di controllo dovrebbero applicare una certa tolleranza nei confronti dei conducenti di veicoli che effettuano soste frequenti o viaggi con ripetute operazioni di carico e scarico e che sono dotati di tachigrafo digitale.

La tolleranza in questione può essere applicata sottraendo un minuto per ciascun periodo di guida continuato, dopo una sosta, per un massimo di 15 minuti su un periodo di guida di quattro ore e mezza.

Si precisa che la stessa dovrà essere concessa solo ed esclusivamente ai periodi di guida e non alle interruzioni o ai riposi giornalieri rispettivamente prescritti dagli articoli 7 e 8 del Regolamento CE 561/06.

Giova rappresentare infine che a decorrere dal 1° ottobre 2011, per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento CE n. 1266/2009 del 16 dicembre 2009 con cui è stato adeguato per la decima volta al progresso tecnico il Regolamento CEE n. 3821/85 (ed, in particolare, l'allegato 1B), verrà introdotto un nuovo sistema di calcolo dei c.d. «microspostamenti» che supererà definitivamente i contenuti della nota orientativa prima citata.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Sgalla

 

 

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