Cassazione Civile, Sez. 6, 19 maggio 2011, n. 11107 - Amianto e contributi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere
Dott. ZAPPIA Pietro - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Omissis), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PREDEN SERGIO, VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
C. P. (Omissis), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARO 56, presso lo studio dell'avvocato LUIGI TRETOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato GENTILE FRANCESCO, giusta mandato speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5502/2009 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI del 9/10/09, depositata il 26/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO ZAPPIA;
udito per il ricorrente l'Avvocato MAURO RICCI per delega dell'Avvocato ALESSANDRO RICCIO che si riporta agli scritti;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che conferma la relazione.
FattoDiritto
Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Napoli, depositato il 21.12.2005, C. P., premesso di aver lavorato alle dipendenze della J. C. s.p.a. e di essere stato continuamente esposto al contatto con fibre di amianto, chiedeva che venisse dichiarato il suo diritto al ricalcolo dei contributi ai fini pensionistici ai sensi della Legge n. 257 del 1992.
Con sentenza in data 14.12.2006 il giudice adito accoglieva la domanda con riferimento all'intero periodo lavorativo.
Avverso questa sentenza proponeva appello l'Inps.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 9.10/26.11.2009, rigettava il gravame ritenendo la genericità dello stesso.
Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l'Inps con un motivo di impugnazione.
Resiste con controricorso l'intimato.
Col predetto ricorso l'Istituto ricorrente lamenta nullità della sentenza per violazione dell'articolo 434 c.p.c. (in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4).
In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto la genericità dell'appello, avendo in realtà l'Istituto appellante lamentato la erroneità della decisione del primo giudice che aveva disposto la rivalutazione contributiva non già in relazione al limitato periodo di esposizione del lavoratore all'asbesto, ma in relazione all'intero periodo di lavoro svolto da controparte in costanza di obbligo assicurativo Inail.
Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale e notificata ai difensori costituiti.
Il ricorso è infondato.
Ed invero nel vigente sistema processuale, se pure il requisito della specificità dei motivi di appello prescritto dall'articolo 342 c.p.c. non può essere definito in via generale ed assoluta, è necessaria pur sempre, per quanto in forma succinta, la specificazione delle ragioni sulle quali si fonda il gravame, risolvendosi altrimenti lo stesso - come verificatosi nella fattispecie in esame - nella richiesta di un'affermazione di principio, assolutamente pacifica.
E pertanto nel caso di specie l'appellante, avendo lamentato la erroneità della sentenza del giudice di primo grado che aveva disposto la rivalutazione contributiva in relazione all'intero periodo di lavoro svolto dal ricorrente, avrebbe dovuto non già limitarsi alla generica affermazione di principio che la chiesta rivalutazione contributiva spettava solo in relazione al limitato periodo di esposizione del lavoratore all'asbesto, ma evidenziare - a sostegno del proprio assunto - i periodi in cui siffatta esposizione si sarebbe in concreto verificata, avuto riguardo altresì alla circostanza che, per come si legge nell'impugnata sentenza, il lavoratore aveva rilevato di essere stato esposto "continuamente" al contatto con fibre di amianto.
A tali principi non si è attenuto l'Istituto appellante, e pertanto correttamente la Corte territoriale ha ritenuto l'inammissibilità del gravame per genericità.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nessuna statuizione va adottata sulle spese, non risultando la prova del perfezionamento della notifica del controricorso, effettuata a mezzo del servizio postale, e segnatamente della consegna del plico raccomandato al destinatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.