Categoria: Normativa comunitaria
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi (91/689/CEE)

 

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

© Unione europea, http://eur-lex.europa.eu/


IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978, relativa ai rifiuti tossici e nocivi (4), ha stabilito norme comunitarie sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi; che, per tener conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tale direttiva da parte degli Stati membri occorre modificare le norme e sostituire la direttiva 78/319/CEE con la presente;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1990 (5) ed il programma d'azione delle Comunità europee sull'ambiente, il quale è oggetto della risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 ottobre 1987, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (1987-1992) (6), prevedono misure comunitarie per migliorare le condizioni di smaltimento e di gestione dei rifiuti pericolosi;

considerando che la normativa generale sulla gestione dei rifiuti, fissata dalla direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (7), modificata dalla direttiva 91/156/CEE (8), è d'applicazione anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi;

considerando che una corretta gestione dei rifiuti pericolosi richiede norme supplementari e più severe che tengano conto della natura speciale di questi rifiuti;

considerando che, allo scopo di migliorare l'efficacia della gestione dei rifiuti pericolosi nella Comunità, è necessario usare definizioni precise ed uniformi dei rifiuti pericolosi, basate sull'esperienza;

considerando che è necessario provvedere affinché lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti pericolosi venga sottoposto al massimo controllo possibile;

considerando che deve essere possibile adattare rapidamente le disposizioni della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico e che il comitato istituito dalla direttiva 75/442/CEE deve avere anche il potere di adeguare le disposizioni della presente direttiva a detto progresso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Articolo 1

1. La presente direttiva, elaborata in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 75/442/CEE, mira a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri sulla gestione controllata dei rifiuti pericolosi.

2. Fatta salva la presente direttiva, la direttiva 75/442/CEE riguarda i rifiuti pericolosi.

3. Le definizioni di «rifiuto» e degli altri termini utilizzati nella presente direttiva sono quelle della direttiva 75/442/CEE.

4. Ai fini della presente direttiva, si intende per «rifiuti pericolosi»:

- i rifiuti precisati in un elenco da stabilirsi conformemente alla procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE e basato sugli allegati I e II della presente direttiva entro i sei mesi che precedono la data di applicazione della presente direttiva. Tali rifiuti devono possedere almeno una delle caratteristiche elencate nell'allegato III. L'elenco precitato tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e eventualmente dei valori limite di concentrazione. L'elenco è riesaminato periodicamente e, se necessario, riveduto secondo la stessa procedura;

- qualsiasi altro rifiuto che, secondo uno Stato membro, possiede una delle caratteristiche indicate nell'allegato III. Tali casi saranno notificati alla Commissione e riesaminati conformemente alla procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE ai fini dell'adeguamento dell'elenco.

5. La presente direttiva non riguarda i rifiuti domestici. Su proposta della Commisione, il Consiglio adotta, al massimo entro la fine del 1992, norme specifiche che tengano conto della particolare natura dei rifiuti domestici.

 

Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per esigere che in ogni luogo in cui siano depositati (messi in discarica) rifiuti pericolosi, questi ultimi siano catalogati e identificati.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per esigere che gli stabilimenti e le imprese che provvedono allo smaltimento, al ricupero, alla raccolta o al trasporto di rifiuti pericolosi non mescolino categorie diverse di rifiuti pericolosi o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

3. In deroga al paragrafo 2, può essere ammesso che siano mescolati rifiuti pericolosi con altri rifiuti pericolosi o con altri rifiuti, sostanze o materie solamente qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e, in particolare, per rendere più sicuri lo smaltimento o il ricupero dei rifiuti suddetti. Tale operazione è soggetta all'autorizzazione di cui agli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE.

4. Qualora i rifiuti siano già mescolati con altri rifiuti, sostanze o materiali, occorre effettuarne la separazione, se l'operazione è tecnicamente e economicamente fattibile ed eventualmente per soddisfare l'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE.

 

Articolo 3

1. La deroga all'obbligo di autorizzazione per gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti prevista all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE non è applicabile ai rifiuti pericolosi oggetto della presente direttiva.

2. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 75/442/CEE, uno Stato membro può dispensare dall'articolo 10 della presente direttiva gli stabilimenti o le imprese che provvedono al ricupero dei rifiuti oggetto della presente direttiva:

- qualora detto Stato membro adotti norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti in questione e le condizioni specifiche (valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, valori limite di emissione, tipo di attività) e altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di ricupero e - qualora i tipi o le quantità di rifiuti ed i metodi di ricupero siano tali da rispettare le condizioni imposte all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE.

3. Gli stabilimenti o le imprese di cui al paragrafo 2 sono registrati presso le autorità competenti.

4. Se uno Stato membro intende avvalersi delle disposizioni del paragrafo 2, le norme di cui al suddetto paragrafo sono comunicate alla Commissione al più tardi tre mesi prima della loro entrata in vigore. La Commissione consulta gli Stati membri. Alla luce di tali consultazioni la commissione propone che tali norme siano adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

 

Articolo 4

1. L'articolo 13 della direttiva 75/442/CEE è applicabile anche ai produttori dei rifiuti pericolosi.

2. L'articolo 14 delle direttiva 75/442/CEE è applicabile anche ai produttori dei rifiuti pericolosi ed a tutti gli stabilimenti ed imprese che effettuano il trasporto di rifiuti pericolosi.

3. Il registro di cui all'articolo 14 della direttiva 75/442/CEE deve essere conservato per almeno 3 anni, tranne nel caso di stabilimenti e imprese che effettuano il trasporto di rifiuti pericolosi i quali devono tenere detto registro per almeno 12 mesi. I documenti giustificativi relativi all'esecuzione delle operazioni di gestione devono essere forniti su richiesta delle autorità competenti o di un precedente detentore.

 

Articolo 5

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, nel corso della raccolta, del trasporto e del deposito temporaneo, i rifiuti siano adeguatamente imballati ed etichettati in conformità delle norme internazionali e comunitarie in vigore.

2. Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto effettuati in base all'articolo 13 della direttiva 75/442/CEE riguardano in particolare l'origine e la destinazione di detti rifiuti.

3. I rifiuti pericolosi, qualora vengano trasferiti, devono essere accompagnati da un formulario di identificazione contenente le informazioni di cui all'allegato I, sezione A della direttiva 84/631/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1984, relativa alla sorveglianza ed al controllo all'interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 86/279/CEE (2).

 

Articolo 6

1. Conformemente all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, le autorità competenti elaborano, separatamente o nell'ambito dei propri piani generali di gestione dei rifiuti, piani di gestione dei rifiuti pericolosi e li rendono pubblici.

2. La Commissione procede ad una valutazione comparativa dei piani suddetti, in particolare per quanto riguarda i metodi di smaltimento e di ricupero. La Commissione tiene queste informazioni a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri che ne fanno richiesta.

 

Articolo 7

Nei casi di emergenza o di grave pericolo, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie, comprese, se del caso, deroghe temporanee alla presente direttiva, al fine di garantire che i rifiuti pericolosi non costituiscano una minaccia per la popolazione o per l'ambiente. Gli Stati membri informano la Commissione di tali deroghe.

 

Articolo 8

1. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 75/442/CEE e in base ad un questionario elaborato conformemente a detto articolo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'attuazione delle disposizioni della presente direttiva.

2. Oltre alla relazione di sintesi di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 75/442/CEE, la Commissione riferisce ogni tre anni al Parlamento europeo ed al Consiglio in merito all'applicazione della presente direttiva.

3. Per ciascuno stabilimento o impresa che provvede allo smaltimento e/o al ricupero di rifiuti pericolosi principalmente per conto di terzi e che è suscettibile di essere parte della rete integrata di cui all'articolo 5 della direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione, entro il 12 dicembre 1994, le informazioni seguenti:

- nome e indirizzo,

- sistema di trattamento dei rifiuti,

- tipo e quantità di rifiuti che possono essere trattati.

Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione i cambiamenti relativi ai dati in questione.

La Commissione tiene queste informazioni a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri che ne fanno richiesta.

La forma in cui queste informazioni saranno comunicate alla Commissione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

 

Articolo 9

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico, nonché per procedere alla revisione dell'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 4 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

 

Articolo 10

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 12 dicembre 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

Articolo 11

La direttiva 78/319/CEE è abrogata il 12 dicembre 1993.

 

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1991.

Per il ConsiglioIl PresidenteJ. G. M. ALDERS

(1)GU n. C 295 del 19. 11. 1988, pag. 8 e GU n. C 42 del 22. 2. 1990, pag. 19.

(2)GU n. C 158 del 26. 6. 1989, pag. 238.

(3)GU n. C 56 del 6. 3. 1989, pag. 2.

(4)GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43.

(5)GU n. C 122 del 18. 5. 1990, pag. 2.

(6)GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 1.

(7)GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 47.

(8)GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 32.

(1)GU n. L 326 del 13. 12. 1984, pag. 31.

(2)GU n. L 181 del 4. 7. 1986, pag. 13.

 

 

ALLEGATO I

 

CATEGORIE O TIPI GENERICI DI RIFIUTI PERICOLOSI ELENCATI IN BASE ALLA LORO NATURA O ALL'ATTIVITÀ CHE LI HA PRODOTTI(*) (I RIFIUTI POSSONO PRESENTARSI SOTTO FORMA DI LIQUIDO DI SOLIDO O DI FANGO)

 

ALLEGATO I.A

Rifiuti che presentano una qualsiasi delle caratteristiche elencate nell'allegato III e che consistono in:

1. Sostanze anatomiche: rifiuti di ospedali o provenienti da altre attività mediche 2. Prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti veterinari 3. Prodotti per la protezione del legno 4. Biocidi e prodotti fitosanitari 5. Residui di prodotti utilizzati come solventi 6. Sostanze organiche alogenate non utilizzate come solventi, escluse le sostanze polimerizzate inerti 7. Sali per rinvenimento contenenti cianuri 8. Oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi di lavorazione, ecc.) 9. Miscugli olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni 10. Sostanze contenenti PCB e/o PCT (ad esempio isolanti elettrici, ecc.) 11. Sostanze bituminose provenienti da operazioni di raffinazione, distillazione o pirolisi (ad esempio residui di distillazione, ecc.) 12. Inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche, vernici 13. Resine, lattici, plastificanti, colle/adesivi 14. Sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e/o sull'ambiente non sono noti (ad esempio rifiuti di laboratorio, ecc.) 15. Prodotti pirotecnici e altre sostanze esplosive 16. Prodotti di laboratori fotografici 17. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorurati 18. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorurate

 

ALLEGATO I. B

Rifiuti contenenti uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato II, aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato III e consistenti in:

19. Saponi, corpi grassi, cere di origine animale o vegetale 20. Sostanze organiche non alogenate non utilizzate come solventi 21. Sostanze inorganiche senza metalli né composti metallici 22. Scorie e/o ceneri 23. Terre, argille o sabbie, compresi i fanghi di dragaggio 24. Sali per rinvenimento non contenenti cianuri 25. Polveri metalliche 26. Materiali catalitici usati 27. Liquidi o fanghi contenenti metalli o composti metallici (*) Alcune ripetizioni rispetto alle voci dell'allegato II sono fatte intenzionalmente.

28. Rifiuti provenienti da trattamenti disinquinanti (ad esempio: polveri di filtri dell'aria, ecc.) salvo quelli previsti ai punti 29, 30 e 33 29. Fanghi provenienti dal lavaggio di gas 30. Fanghi provenienti dagli impianti di depurazione dell'acqua 31. Residui da decarbonazione 32. Residui di colonne scambiatrici di ioni 33. Fanghi residuati non trattati o non utilizzabili in agricoltura 34. Residui della pulitura di cisterne e/o di materiale 35. Materiale contaminato 36. Recipienti contaminati (ad esempio: imballaggi, bombole di gas, ecc.) che abbiano contenuto uno o più dei costituenti elencati nell'allegato II 37. Accumulatori e pile elettriche 38. Oli vegetali 39. Oggetti provenienti da una raccolta selettiva di rifiuti domestici e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato III 40. Qualunque altro rifiuto contenente uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato II e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato III

 

 

ALLEGATO II

 

COSTITUENTI CHE RENDONO PERICOLOSI I RIFIUTI DELL'ALLEGATO I.B QUANDO TALI RIFIUTI POSSIEDONO LE CARATTERISTICHE DELL'ALLEGATO III (*)

Rifiuti aventi come costituenti:

C1 Berillio, composti del berillio C2 Composti del vanadio C3 Composti del cromo esavalente C4 Composti del cobalto C5 Composti del nickel C6 Composti del rame C7 Composti dello zinco C8 Arsenico, composti dell'arsenico C9 Selenio, composti del selenio C10 Composti dell'argento C11 Cadmio, composti del cadmio C12 Composti dello stagno C13 Antimonio, composti dell'antimonio C14 Tellurio, composti del tellurio C15 Composti del bario, ad eccezione del solfato di bario C16 Mercurio, composti del mercurio C17 Tallio, composti del tallio C18 Piombo, composti del piombo C19 Solfuri inorganici C20 Composti inorganici del fluoro, escluso il fluoruro di calcio C21 Cianuri inorganici C22 I seguenti metalli alcalini o alcalino-terrosi: litio, sodio, potassio, calcio, magnesio sotto forma non combinata C23 Soluzioni acide o acidi sotto forma solida C24 Soluzioni basiche o basi sotto forma solida C25 Amianto (polvere e fibre) C26 Fosforo, composti del fosforo esclusi i fosfati minerali C27 Metallocarbonili C28 Perossidi C29 Clorati C30 Perclorati C31 Azoturi C32 PCB e/o PCT C33 Composti farmaceutici o veterinari C34 Biocidi e sostanze fitosanitarie (ad esempio antiparassitari, ecc.) C35 Sostanze infettive C36 Oli di creosoto C37 Isocianati, tiocianati C38 Cianuri organici (ad esempio: nitrilli, ecc.) C39 Fenoli, composti fenolati C40 Solventi alogenati C41 Solventi organici, esclusi i solventi alogenati C42 Composti organo-alogenati, escluse le sostanze polimerizzate inerti e le altre sostanze indicate nel presente allegato C43 Composti aromatici, composti organici policiclici ed eterociclici C44 Ammine alifatiche C45 Ammine aromatiche C46 Eteri C47 Sostanze di carattere esplosivo, escluse le sostanze indicate in altri punti del presente allegato C48 Composti organici dello zolfo C49 Qualsiasi prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorati C50 Qualsiasi prodotto della famiglia delle dibenzo-paradiossine policlorate C51 Idrocarburi e loro composti ossigenati azotati e/o solforati non altrimenti indicati nel presente allegato (*) Alcune ripetizioni rispetto ai tipi generici di rifiuti pericolosi dell'allegato I sono fatte intenzionalmente.

 

 

ALLEGATO III

 

CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI

H1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;

H2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattuto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;

H3-A «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati:

- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o - che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o - solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o - gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o - che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;

H3-B «Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C;

H4 «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;

H5 «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;

H6 «Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;

H7 «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;

H8 «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

H9 «Infettivo»: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;

H10 «Teratogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;

H11 «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;

H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;

H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;

H14 «Ecotossico»: sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.

 

 

Note

1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e «molto tossico»), «nocivo», «corrosivo» e «irritante» è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1), nella versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio (2).

2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche «cancerogeno», «teratogeno» e «mutageno» e riguardo all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II D) della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE della Commissione (1).

 

 

Metodi di prova

I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle definizoni di cui all'allegato III.

I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione (2) o dalle successive direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in particolare su quelli dell'OCSE.

 

(1)GU n. L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

(2)GU n. L 259 del 15. 10. 1979, pag. 10.

(1)GU n. L 257 del 16. 9. 1983, pag. 1.

(2)GU n. L 251 del 19. 9. 1984, pag. 1.


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