Categoria: 1993
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Tipologia: CCNL
Data firma: 26 maggio 1993
Validità: 01.05.1993 - 31.12.1994
Parti: Ausitra-Confindustria, Confapi-Uninservizi, Ancst, Cna, Casa, Claai, Agci, Confartigianato, Confcooperative - Federlavoro e Servizi e Filcams-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Servizi, Servizi di pulizia

Sommario:

Art. 1 - Sistema di informazioni
Art. 2 - Campo di applicazione del contratto
Art. 3 - Cessione, trasformazione, fallimento e cessazione dell’azienda
Art. 4 - Cessazione di appalto
Art. 5 - Condizioni di miglior favore
Art. 6 - Assunzione
Art. 7 - Consegna e restituzione dei documenti di lavoro
Art. 8 - Tutela del lavoro, delle donne e dei fanciulli
Art. 9 - Periodo di prova
Art. 10 - Assunzione a termine
Art. 11 - Inquadramento del personale
Art. 12 - Passaggio di mansioni e di livello
Art. 13 - Retribuzione
Art. 14 - Determinazione del trattamento economico
Art. 15 - Scatti biennali per gli impiegati e incremento automatico biennale per gli operai
Art. 16 - Tredicesima mensilità
Art. 17 - Quattordicesima mensilità
Art. 18 - Indennità varie
• Indennità mezzi di locomozione
• Indennità lavoro disagiato
• Indennità di alta montagna
• Indennità di lontananza da centri abitati
• Indennità zona malarica
• Indennità per maneggio denaro
• Indennità rimozione scorie e polverino altoforni
• Indennità pulizia reparti lavorazioni industriali
• Rimborso spese di locomozione
• Indennità pulizia ambienti radioattivi
• Indennità per lavori nel sottosuolo
• Indennità aeroportuale
Art. 19 - Alloggio al personale
Art. 20 - Indumenti di lavoro
Art. 21 - Trasferte
Art. 22 - Riproporzionamento della retribuzione
Art. 23 - Mobilità aziendale
Art. 24 - Trasferimenti
Art. 25 - Orario di lavoro
Art. 26 - Rapporto a tempo parziale
Art. 26 bis - Contratto di formazione e lavoro
Art. 27 - Interruzioni e sospensioni di lavoro
Art. 28 - Assenze, permessi, congedo matrimoniale
Art. 29 - Diritto allo studio
Art. 30 - Permessi a lavoratori studenti
Art. 31 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 32 - Riposo settimanale
Art. 33 - Ricorrenze festive
Art. 34 - Ferie
Art. 35 - Servizio militare
Art. 36 - Doveri del lavoratore
Art. 37 - Ritiro patente
Art. 38 - Provvedimenti disciplinari
Art. 39 - Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 40 - Tutela dei tossicodipendenti
Art. 41 - Trattamento personale gestante
Art. 42 - Previdenza
Art. 43 - Preavviso
Art. 44 - Trattamento di fine rapporto
Art. 45 - Indennità in caso di morte
Art. 46 - Contrattazione aziendale
Art. 47 - Accordi integrativi
Art. 48 - Controversie
Art. 49 - Diritti sindacali
A) Permessi per cariche sindacali ed aspettative
B) Assemblea
C) Versamento contributi sindacali
Art. 50 - Consigli unitari - Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 51 - Mense aziendali
Art. 52 - Ambiente di lavoro - Prevenzione degli infortuni e malattie professionali
Art. 53 - Patronati
Art. 54 - Norma generale
Art. 55 - Decorrenza e durata
Tabelle salariali
Allegati
Allegato "A" - Istituzione Osservatorio Nazionale Imprese di Pulizia
Allegato "B" - CCNL Imprese di Pulizia - Norma per l’applicazione dell’intesa del 21 maggio 1993 alle imprese artigiane
Allegato "C" - Lettera per la richiesta della trattenuta del contributo sindacale

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione

Addì 26 maggio 1993, alla presenza del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale tra l’Ausitra con l’assistenza della Confindustria e con Confapi - Unionservizi - con l’assistenza della commissione tecnica, Lega Cooperative e Mutue Ancst, Cna, Casa, Claai, Agci, Confartigianato, Confcooperative (Federlavoro e Servizi), e le OO.SS.LL. Filcams Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, è stato ratificato il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfezione e derattizzazione con le seguenti modifiche e/o aggiunte il cui protocollo d’intesa è stato siglato sempre al Ministero del Lavoro in data 21 maggio 1993.
Il Ministro del Lavoro, in occasione della ratifica dell’accordo sul rinnovo contrattuale del settore delle imprese esercenti servizi di pulizia, allegato al presente verbale, su richiesta comune delle parti datoriali e sindacali, riconosce la necessità di procedere ad una azione di risanamento del settore, anche tramite le opportune iniziative amministrative o legislative, con particolare riguardo alla materia degli appalti di servizi, di trasparenza dei relativi bandi e delle condizioni di aggiudicazione.
A tale riguardo, il Ministro del Lavoro appoggerà, per la sua competenza, il disegno di legge di iniziativa parlamentare volto a istituire l’albo delle imprese esercenti servizi di pulizia e conseguentemente subordinerà alla iscrizione all’albo, le autorizzazioni di cui alla legge 1369/60, art. 5.
Inoltre il Ministro del Lavoro, d’intesa con il Ministro del Tesoro e dell’Industria, adotterà iniziative adeguate affinché le clausole previste nei bandi di rispetto dei contratti di lavoro siano effettivamente perseguite con riferimento al costo della manodopera di cui ai contratti collettivi vigenti ed alle condizioni economiche di aggiudicazione.
In questo quadro, il Ministro del Lavoro proporrà in sede di Governo che, relativamente ai servizi di pulizia, sia possibile l’adeguamento del corrispettivo d’appalto nei contratti ad esecuzione continuata, nell’ambito di una tendenza, che va favorita, all’allungamento della durata degli appalti, così da consolidare i rapporti di lavoro anche per la qualificazione del personale.
Su richiesta delle parti, il Ministro del Lavoro disporrà per la partecipazione di funzionari dell’amministrazione negli osservatori che verranno costituiti dalle parti per valutare l’andamento del sistema degli appalti ed individuare le iniziative da adottare.
Il Ministro del Lavoro, infine, terrà debito conto dei problemi specifici del settore nell’ambito della più generale trattativa sulla riforma del costo del lavoro.

Art. 1 - Sistema di informazioni
Fermo restando le autonome e distinte responsabilità delle parti, si conviene quanto segue:
Livello nazionale
Di norma annualmente, e qualora eventi eccezionali lo richiedessero, su richiesta di una delle parti, avrà luogo un incontro in sede nazionale nel corso del quale l’Ausitra fornirà alle Organizzazioni sindacali stipulanti, informazioni globali concernenti le linee generali del processo di sviluppo e ristrutturazione del settore, l’assetto e la dinamica quantitativa e qualitativa dell’occupazione.
Nel corso del predetto incontro verranno esaminate le iniziative da assumere perché i trattamenti economici e normativi previsti dal contratto e da accordi sindacali, assicurati dalle imprese rappresentate, trovino generale applicazione.
Viene istituita la Commissione paritetica nazionale per le relazioni industriali formata da rappresentanti dell’Ausitra e delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL di settore.
La commissione analizza con la periodicità richiesta dai problemi in discussione le questioni che possono avere rilevanza ai fini di un equilibrato sviluppo del settore con particolare riferimento ai livelli occupazionali e alla corretta gestione ed applicazione del CCNL
La Commissione si pone come obiettivo l’esame dell’andamento del settore in relazione alla evoluzione delle tipologie di servizi che sono offerti ai committenti, sia pubblici che privati, analizza nei vari comparti i miglioramenti tecnologici possibili nell’esecuzione dei lavori anche nell’ambito di una diversa e più funzionale organizzazione del lavoro, tenute presenti le esigenze di una maggiore durata dei contratti di appalto, nell’interesse comune dei committenti, delle imprese e dei lavoratori.
La Commissione valuta le prospettive produttive conseguenti a programmi di investimento, i piani di ammodernamento con particolare riferimento all’introduzione di nuove tecnologie, le linee dell’azione diretta a garantire, nel rispetto delle esigenze della committenza, la sicurezza sul lavoro e l’ambiente in cui si opera.
La Commissione altresì acquisisce informazioni globali relative ai dati quantitativi dell’occupazione anche con riferimento alle diverse tipologie di contratto ed all’andamento delle assunzioni (contratti di lavoro a tempo pieno, a tempo parziale, contratti di formazione lavoro, ecc.).
La Commissione analizza l’evoluzione del settore, avuto riguardo alla natura dei vari tipi di appalto, agli ambiti nei quali essi si esplichino, nel rispetto dei criteri che verranno assunti per la istituenda disciplina dell’Albo delle imprese del settore.
La Commissione conviene sull’opportunità di realizzare in armonia con quanto previsto dalla Regolamentazione [Raccomandazione] CEE del 13 dicembre 1984, n. 635 e dalle disposizioni legislative in vigore in materia di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel settore.
La Commissione analizza l’andamento dell’occupazione al fine di individuare possibili soluzioni tendenti alla valorizzazione della professionalità di tutto il personale occupato.
In presenza di rilevanti fenomeni di riconversione e ristrutturazione aziendale che possono comportare la riqualificazione del personale, la Commissione li esaminerà per individuare possibili soluzioni idonee ai fini di cui sopra.
I risultati e le notizie acquisite dalla Commissione saranno oggetto di iniziative da parte dei soggetti stipulanti il presente CCNL finalizzate allo sviluppo del settore e alla diffusione dell’immagine della categoria quale operatore economico al servizio della collettività.
Nel corso di tali incontri potranno essere esaminate problematiche che non sono state specificatamente richiamate anche al fine di opportuni approfondimenti su argomenti che non hanno trovato collocazione nel presente accordo.
Livello regionale
Di norma annualmente, e comunque ogni volta se ne presenti l’esigenza su richiesta di una delle parti, si effettuerà un incontro a livello regionale durante il quale verranno fornite alle OO.SS. informazioni globali concernenti le linee generali del processo di sviluppo e ristrutturazione del settore, l’assetto e la dinamica quantitativa e qualitativa dell’occupazione. Inoltre verranno fornite informazioni per aree territoriali e settori di committenza, sullo stato delle aziende del settore nei rapporti con il personale dipendente, sulle sue dinamiche strutturali, su eventuali processi di ristrutturazione, riorganizzazione, diversificazione e sviluppo che possono avere riflessi sull’occupazione e sulla professionalità dei lavoratori nell’ambito della regione.
In tale incontro saranno affrontati i problemi relativi alla omogeneizzazione delle condizioni del lavoro nell’ambito della regione con riferimento anche ai capitolati d’appalto nell’obiettivo anche di ricercare le soluzioni più idonee per la possibile salvaguardia dell’occupazione.
Livello aziendale
Al livello aziendale formeranno oggetto di confronto le innovazioni tecnologiche o le ristrutturazioni che abbiano implicazioni sui livelli occupazionali, sull’organizzazione del lavoro, sulla professionalità dei lavoratori.
Le aziende informeranno le RSA semestralmente:
1) sulla consistenza numerica del personale;
2) sui programmi di formazione ed aggiornamento professionale del personale;
3) sull’andamento del lavoro straordinario.

Art. 2 - Campo di applicazione del contratto
Il presente contratto si applica al personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia mostre, negozi, uffici ed in genere aree e locali pubblici e privati, compresi i piazzali e reparti industriali, servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.
Rispetto del contratto
Le parti si impegnano a fare inserire nei contratti di appalto clausole che garantiscono il rispetto del presente contratto ed ogni accordo sindacale.

Art. 8 - Tutela del lavoro, delle donne e dei fanciulli
Per la tutela del lavoro, delle donne e dei fanciulli vengono richiamate le norme di legge.

Art. 10 - Assunzione a termine
Le assunzioni a tempo determinato sono regolate dalle vigenti disposizioni di legge.
Ai sensi dell’art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, le parti convengono che le imprese, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge 230/62, e successive modifiche e integrazioni, nonché dalla Legge n. 79/83, potranno ricorrere ad assunzioni con contratto a tempo determinato nei seguenti casi:
- espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie;
- lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, a quelle normalmente impiegate.
Il contratto a termine di cui al precedente comma non potrà essere inferiore a 30 giorni di calendario.
Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto di lavoro a termine per le ipotesi sopra indicate è pari al:
- 33% per le aziende fino a 10 dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
- 20% per le aziende fino a 25 dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
- 10% per le aziende fino a 70 dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
- 5% per le aziende con oltre 70 dipendenti con contratto a tempo indeterminato.
L’azienda, a fronte della necessità di assumere personale con contratto a tempo determinato per fronteggiare le situazioni di cui a una o più delle ipotesi concordate, procederà all’assunzione stessa, previa informazione alle Rappresentanze Sindacali Aziendali relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause, alle lavorazioni e/o ai reparti interessati e alla relativa durata.
[…]

Art. 18 - Indennità varie
Indennità lavoro disagiato

Per ogni giornata in cui i lavoratori effettuino le pulizie con l’impiego di bilancino o ponte o di scala aerea o cosiddetta romana, sarà corrisposta una speciale indennità nella misura del 15 per cento della retribuzione tabellare.

Indennità di alta montagna
Ai lavoratori inviati a prestare la loro opera fuori della loro normale sede di lavoro in località di alta montagna, l’impresa corrisponderà un’equa indennità da concordarsi fra le rispettive organizzazioni sindacali territoriali competenti.

Indennità zona malarica
Il lavoratore in zona malarica, riconosciuta tale dalle autorità sanitarie competenti, ha diritto ad un’indennità di rischio, la cui entità deve essere concordata dalle rispettive organizzazioni sindacali territoriali competenti.

Indennità rimozione scorie e polverino altoforni
Ai lavoratori addetti alla pulizia per la rimozione delle scorie e del polverino degli altiforni, l’impresa corrisponderà un’indennità di lire 95 per ogni ora di lavoro.

Indennità pulizia reparti lavorazioni industriali
Ai lavoratori addetti alla pulizia dei soli reparti industriali destinati alle lavorazioni, l’impresa corrisponderà un’indennità di lire 70 per ogni ora di lavoro.
Queste ultime due indennità sono da considerarsi come elemento utile ai fini del calcolo dell’indennità sostitutiva di preavviso, del trattamento di fine rapporto del trattamento di festività e di ferie nonché della 13a mensilità e della 14a mensilità.
Precisazione a verbale
Le parti si danno atto che con la locuzione "pulizia dei soli reparti industriali destinati alle lavorazioni" hanno inteso riferirsi esclusivamente alla prestazione resa in quelle parti degli stabilimenti ove si svolge l’attività industriale vera e propria.
L’indennità non spetta pertanto al personale che, pur lavorando all’interno di stabilimenti industriali, è addetto ai servizi di pulizia in aree o locali in cui non vengano svolte operazioni di trasformazione produttiva, quali ad esempio cortili interni ed esterni, servizi igienici, uffici, eccetera.

Indennità pulizia ambienti radioattivi
Al personale professionalmente esposto ai pericoli di radiazioni (Alfa - Beta - Gamma - Raggi X) sarà corrisposta una indennità di lire 240 per ogni ora di lavoro prestata in specifiche zone controllate (Reattori nucleari in funzione-trattamento radio- elementi, radioisotopi).
Detta indennità è da considerarsi come elemento utile ai fini del calcolo del trattamento di festività, ferie, anzianità, 13a mensilità e 14a mensilità e indennità sostitutiva del preavviso.

Indennità per lavori nel sottosuolo
Ai lavoratori che effettuano prestazioni in cunicoli, canali, gallerie, locali sotterranei non ventilati, sarà corrisposta una indennità di lire 50 per ogni ora di lavoro, non cumulabile con altre analoghe indennità.
Precisazione a verbale
Attese le particolari caratteristiche tecniche non ricorrenti in attività similari o analoghe, per i lavori effettuati nelle metropolitane in locali che si trovano al coperto sotto il livello stradale (stazioni, passaggi, etc...) verrà corrisposta al personale un’indennità oraria di lire 60 non cumulabile con l’indennità per lavori nel sottosuolo.
Tale indennità non spetta al personale che, pur prestando la propria opera nelle stazioni della Metropolitana o lungo le linee della stessa svolga la propria attività all’aperto o sotto la pensilina.

Art. 20 - Indumenti di lavoro
Le imprese forniranno ogni anno gratuitamente a tutto il personale operaio due tute o due camiciotti e due pantaloni o due indumenti equivalenti.
L’impresa concorderà in sede aziendale con le Rappresentanze sindacali aziendali l’eventuale fornitura di ulteriori indumenti in relazione al grado di rischio per la salute e l’incolumità del lavoratore nelle prestazioni richieste.
L’impresa terrà in dotazione impermeabili con relativo copricapo, a disposizione di quei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia.
I lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti loro affidati.
[…]

Art. 23 - Mobilità aziendale
I provvedimenti di variazione definitiva del o dei posti abituali di lavoro, nell’ambito comunale, non possono avvenire se non per ragioni tecniche-organizzative e produttive e vanno comunicati al lavoratore interessato e contestualmente alle RSA.

Art. 25 - Orario di lavoro
Per la durata dell’orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge e alle relative deroghe ed eccezioni.
La durata dell’orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto al successivo art. 26.
La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi.
I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo.
In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l’altro giorno di riposo può essere fruito nell’arco della settimana.
L’attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo.
Con le rappresentanze sindacali aziendali, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali.
[…]
La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro può essere articolata in non più di due turni.
Fermo restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22 comma 8° del CCNL 13 dicembre 1977.
[…]
Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un’ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto.
L’impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell’azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall’impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore.
Il tempo passato a disposizione dell’impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all’altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell’orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell’orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita.
[…]
Per i servizi di pulizia negli impianti industriali, a fronte di esigenze oggettive dell’attività produttiva, l’orario normale di lavoro di cui al presente articolo può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane.
L’attuazione di quanto sopra sarà realizzata previo confronto tra le parti.
[…]
Quanto sopra non è cumulabile con quanto previsto al comma 5 del presente articolo in tema di scorrimento del secondo giorno di riposo.

Art. 26 bis - Contratto di formazione e lavoro
Il rapporto di lavoro instaurato con il contratto di formazione e lavoro è regolato dalla Legge 19 dicembre 1984 n. 863 e dall’accordo interconfederale 18 dicembre 1988, stipulato tra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil.
Le parti si attiveranno con incontri in sede territoriale al fine di rimuovere eventuali ostacoli alla corretta applicazione delle predette normative.

Art. 31 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, salvo giustificato motivo individuale di impedimento.
L’impresa non potrà richiedere un prolungamento orario e una prestazione straordinaria eccedente le 150 ore annue.
[…]

Art. 32 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere spostata in un altro giorno della settimana, non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno 6 giorni prima - sempre che tale spostamento non comporti il superamento del limite di sei giornate di ininterrotta prestazione - il lavoratore avrà diritto ad una indennità pari al 7% della retribuzione base di una giornata lavorativa.
Per i lavoratori che svolgono le loro prestazioni in 5 giornate lavorative è considerato giorno di riposo settimanale il secondo giorno di riposo.

Art. 34 - Ferie
[…]
Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l’assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi.
Restano salve le condizioni di miglior favore.

Art. 36 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore ha l’obbligo di:
a) eseguire con la massima diligenza il compito a lui affidato, assumendone la personale responsabilità ed attenendosi alle direttive dall’impresa fissate con ordini di servizio o con particolari disposizioni;
[…]
c) comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti dei superiori, colleghi, dipendenti e pubblico;
d) avere la massima cura di tutti gli apparecchi, oggetti, locali, dotazioni personali di proprietà dell’impresa, rispondendo pecuniariamente, salvo le maggiori responsabilità dei danni arrecati per accertata sua colpa, mediante trattenute sulla retribuzione previa comunicazione scritta del relativo addebito;
e) uniformarsi all’ordinamento gerarchico dell’impresa nei rapporti attinenti al servizio;
f) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l’impresa porterà a sua conoscenza nonché tutte le particolari disposizioni a riguardo emanate dall’impresa stessa.

Art. 38 - Provvedimenti disciplinari
Le mancanze del lavoratore possono essere punite, a secondo della gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero orale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore a 3 ore di retribuzione base;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni.
Incorre nel licenziamento con preavviso e con indennità di fine rapporto il lavoratore nei casi di ripetute gravi inosservanze delle disposizioni antinfortunistiche di cui al precedente art. 36 lettera f) ovvero nel caso che sia incorso per almeno 3 volte nel corso di due anni per la stessa mancanza o per mancanze analoghe in sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 20 giorni o, nello stesso periodo di tempo, abbia subito almeno 4 sospensioni per 35 giorni complessivamente, anche se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui all’art. 36.
Il licenziamento senza preavviso e con indennità di fine rapporto viene adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze che non consentano la prosecuzione del rapporto di lavoro.
[…]

Art. 40 - Tutela dei tossicodipendenti
[…]
Parimenti, l’azienda compatibilmente con le esigenze del servizio, concederà a richiesta, al lavoratore in condizioni di tossicodipendenza, un solo periodo di aspettativa non retribuita per documentata necessità di terapie riabilitative da eseguire presso il Servizio sanitario nazionale o presso strutture specializzate riconosciute dalle competenti istituzioni.
L’aspettativa di cui al precedente punto non potrà superare i limiti di conservazione del posto in caso di malattia stabilita nel contratto, ferma restando la sospensione a tutti gli effetti contrattuali e di legge del rapporto di lavoro.
Nell’eventualità che il ciclo di terapia riabilitativa non sia completato nei predetti limiti temporali, l’azienda, a fronte di adeguata documentazione e compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, valuterà la possibilità di estendere ulteriormente il periodo di aspettativa non retribuito.

Art. 41 - Trattamento personale gestante
Per quanto riguarda il trattamento di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.
[…]

Art. 46 - Contrattazione aziendale
Alle Rappresentanze sindacali aziendali sono demandati i compiti sia della gestione del contratto che quelli espressamente previsti nei singoli istituti del presente contratto e dalla vigente legislazione.
Alle Rappresentanze sindacali aziendali spetta:
a) di intervenire presso la Direzione aziendale per l’esatta osservanza delle norme di legislazione sociale e di igiene e sicurezza del lavoro;
b) di intervenire presso la Direzione aziendale per l’esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi aziendali.
L’Azienda esaminerà con le RSA:
a) ferma restando l’ora di inizio e di cessazione del lavoro imposta dalle esigenze di servizio le eventuali modifiche alla distribuzione dell’orario di lavoro;
b) l’eventuale diversa programmazione delle ferie rispetto alla norma contrattuale;
c) la necessità di lavoro straordinario fuori della norma contrattuale, programmabile a lungo termine.
Saranno altresì oggetto di esame congiunto:
1) nel rispetto della classificazione contrattualmente definita, i ricorsi in materia di inquadramento presentati in prima istanza dai lavoratori interessati per il tramite delle RSA;
2) l’eventuale necessità di determinare la priorità nella concessione di permessi per frequentare corsi di studio (art. 29).

Art. 48 - Controversie
Le controversie individuali - anche se plurime - che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro in relazione all’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell’impresa tramite le rappresentanze sindacali aziendali entro 20 giorni, verranno sottoposte all’esame delle competenti Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori, le quali dovranno pronunciarsi in merito entro i successivi 40 giorni.
Le controversie collettive sull’interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali entro 40 giorni, e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali, le quali dovranno pronunciarsi in merito non oltre i successivi 50 giorni.

Art. 49 - Diritti sindacali
B) Assemblea
In osservanza dell’art. 20 dello statuto dei lavoratori le aziende garantiscono l’esercizio del diritto di assemblea nei luoghi di lavoro.
Nell’ipotesi di provata carenza di locali nei luoghi di lavoro, l’azienda metterà a disposizione altro locale o altra area idonea da concordare con le strutture sindacali aziendali.
L’assemblea può essere convocata anche dalle organizzazioni sindacali territoriali delle federazioni dei lavoratori stipulanti il CCNL

Art. 50 - Consigli unitari - Rappresentanze sindacali aziendali
Ad iniziativa delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto possono essere costituiti consigli unitari che avranno le prerogative, i compiti e la tutela delle rappresentanze sindacali aziendali.
Quando la costituzione dei consigli unitari non sia possibile possono essere costituite rappresentanze sindacali aziendali ai sensi degli artt. 19 e 29 della legge 300 - 20 maggio 1970.
Nei casi in cui non è consentito dalla legge 300 - 20 maggio 1970 la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali, è fatta comunque salva la elezione del delegato di impresa ai sensi dell’Accordo Interconfederale 18 aprile 1966.

Art. 52 - Ambiente di lavoro - Prevenzione degli infortuni e malattie professionali
Le RSA hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati biostatistici. In esso saranno annotati i dati biostatistici relativi alle visite periodiche di cui al presente articolo e alle assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; il predetto registro sarà tenuto dall’azienda a disposizione delle RSA;
b) il libretto sanitario personale nel quale vengono annotati il risultato dell’eventuale visita medica di assunzione, eventuali visite periodiche di cui al presente articolo nonché i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali.
Il libretto è tenuto da ogni singolo lavoratore.
Le annotazioni vanno effettuate da personale medico.
Negli impianti industriali che espongono il lavoratore all’aria soggetta ad inumidirsi notevolmente (es. lavori di pulizia nei sotterranei, nelle gallerie, ecc.) i lavoratori devono essere sottoposti a visita medica prima della loro assunzione per constatare se essi abbiano i requisiti di idoneità al lavoro al quale sono destinati e successivamente all’assunzione, ogni anno.
Dovranno essere sottoposti a visita medica trimestrale i lavoratori addetti all’impiego professionale di antiparassitari contenenti composti organici del fosforo, gli addetti alla derattizzazione e disinfestazione che siano a contatto con acido cianidrico, anidride solforosa, solfuro di carbonio.
Dovranno essere sottoposti a visita medica trimestrale i lavoratori addetti alle operazioni di pulimento con o su materiali piombiferi, o in ambienti in cui il sollevamento di polvere di piombo possa nuocere alla loro salute.
Saranno sottoposti a visita medica annuale i lavoratori addetti alle operazioni di pulimento nelle cabine di verniciatura e gli addetti alla pulizia degli altoforni.
I lavoratori che beneficiano dell’indennità pulizia ambienti radioattivi, saranno sottoposti a visita medica periodica ogni anno.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell’impresa e dei lavoratori.
Il lavoratore è tenuto all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell’osservanza delle leggi, gli verranno impartite dall’azienda per la tutela della salute e dell’integrità fisica.

Art. 54 - Norma generale
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.
Vengono riconfermate le norme dell’art. 4 anche rispetto alle condizioni del presente accordo.

Allegati
Allegato "A" - Istituzione Osservatorio Nazionale Imprese di Pulizia

Le Parti, premesso di aver preso in considerazione l’attuale situazione del mercato dei servizi in appalto ed aver in argomento espresso valutazioni negative collegate, da un lato, alle sempre più numerose irregolarità di vario tipo che tendono a caratterizzare la gestione (come lavoro nero ed evasioni contributive, incompleta applicazione delle norme contrattuali collettive, ribassi significativamente al di sotto anche di minimi livelli di costo del lavoro nelle gare di appalto, ecc...) e, dall’altro, ai danni contemporaneamente derivanti sia alle imprese di servizi in regola con leggi e contratti e sia ai lavoratori di questo comparto produttivo;
considerato di essersi trovate d’accordo, ciascuna parte nell’interesse dei propri rappresentati, sulla opportunità di promuovere idonee azioni di difesa, nei confronti della situazione sopra indicata, e di inversione delle accertate tendenze negative onde restituire al settore una sua più ampia correttezza;
hanno convenuto di costituire un Osservatorio retto dalle seguenti regole.
- L’Osservatorio è composto da 7 membri effettivi, di cui 4 nominati dalla parte datoriale (Ausitra-Anip, Confapi-Unionservizi, Movimento Cooperativo, Artigiani) e 3 dalle OO.SS. (Filcams-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti), nonché da 7 membri supplenti oltre al funzionario del Ministero del Lavoro, e costituisce lo strumento del settore per la ricerca di soluzioni ai problemi evidenziati in premessa, per lo sviluppo dell’associazionismo e la prevenzione e soluzione dei conflitti, anche sindacali, di particolare rilevanza e interesse per il settore.
- L’Osservatorio avrà durata di 3 anni dalla firma del presente accordo. Potrà essere rinnovato con il consenso esplicito di tutte le parti.
- Il funzionamento dell’Osservatorio avviene inizialmente per un periodo di 6 mesi senza oneri e la partecipazione al medesimo da parte di ciascuno è a titolo gratuito.
- L’Osservatorio opera senza l’osservanza di forme particolari, salvo quanto potrà essere stabilito dalle parti per regolamentare ed assicurarne il funzionamento, svolgendo le proprie funzioni con l’unica condizione dell’accordo, di volta in volta, delle due parti, datoriale e sindacale.
- L’Osservatorio si riunisce di norma presso il Ministero del Lavoro ogni qualvolta se ne presenti l’esigenza, su richiesta di una delle parti, e comunque almeno una volta al mese.
- L’Osservatorio ha il compito di vigilare sul corretto comportamento degli operatori e dei lavoratori del settore, con il più generale obiettivo di perseguire la più ampia applicazione dei contratti di lavoro e la più concreta ottemperanza delle vigenti disposizioni di legge.
A tal fine può prendere in esame anche segnalazioni che provengano da parte di associati e non.
I membri dell’Osservatorio sono tenuti ad osservare il massimo riserbo su tutto quanto forma oggetto delle proprie funzioni e nell’esercizio delle medesime.
- L’Osservatorio effettua, ove ne sia accertata l’esigenza, monitoraggi, studi ed analisi dell’andamento del mercato degli appalti e dell’occupazione, acquisendo anche dati relativi agli operatori del settore, al numero degli occupati, all’utilizzo del part-time, del contratto di formazione ecc...
- L’Osservatorio, nell’obiettivo di perseguire una moralizzazione del settore, ricercherà strumenti e regole per il rispetto generalizzato delle norme del CCNL e delle relative intese integrative, riconoscendo nell’adesione al rispettivo sistema associativo uno strumento essenziale per lo sviluppo e la gestione delle problematiche del settore.
- L’Osservatorio provvede, ove si raggiunta l’accordo di tutte le parti, a segnalare le irregolarità che ritenga motivatamente di riscontrare agli organi pubblici competenti (Ministeri, Sedi competenti dell’Ispettorato del Lavoro, Inps, Inail, Magistratura).
- Esso può, anche, inoltrare analoghe comunicazioni ai committenti, sia pubblici che privati, agli operatori ed ai lavoratori.
- L’Osservatorio prospetta altresì schemi tipo di capitolato d’appalto in relazione alle diverse tipologie del servizio (pulizie ospedaliere, servizi presso enti pubblici, pulizie di impianti industriali, ecc...) per interventi sulla committenza al fine di assicurare una corretta gestione delle gare, la remuneratività dei canoni e la stabilità occupazionale.
- Nell’ambito di quanto sopra e di quanto previsto dai vigenti accordi interconfederali l’Osservatorio elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, all’uopo anche esaminando la concreta fattibilità con organismi istituzionali competenti di corsi specifici per particolari qualifiche o tipologie di attività avvalendosi dei contributi regionali.
- L’Osservatorio, nell’obiettivo di perseguire la qualificazione dei servizi e la formazione del personale, interverrà anche presso le competenti commissioni dell’Urlmo e del Collocamento per rimuovere eventuali ostacoli al rispetto delle leggi e degli accordi interconfederali in materia.
- L’Osservatorio potrà formulare proposte per la soluzione dei problemi occupazionali che si dovessero manifestare e comunque assumere tutte le iniziative più opportune per la tutela dell’occupazione.
- L’Osservatorio può invitare a partecipare ai propri lavori, ove sia concordemente ritenuto opportuno, anche rappresentanti di altri Organi pubblici di cui sopra e di esperti del settore.
Allo stesso modo, esso può sentire eventuali interessati e/o comunque coinvolti nelle varie questioni.
- Di ogni decisione verrà redatto un apposito verbale in duplice originale, uno per ciascuna parte.
- Le parti convengono che entro un anno dalla data della firma della presente intesa, si incontreranno per una verifica dei risultati conseguiti e per eventualmente adeguare gli obiettivi e gli strumenti organizzativi alle mutate e consolidate esigenze determinatesi, concordando che la pariteticità che caratterizza l’Osservatorio e le sue attività dovrà essere assicurata anche nella partecipazione alle eventuali misure di sostegno che dovessero rendersi necessarie.