Categoria: 1994
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Tipologia: CCNL
Data firma: 16 dicembre 1994
Validità: 01.01. 1995 - 31.12. 1998
Parti: Aneioa e Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Agroindustriale, Az. ortofrutticole, agrumarie

Sommario:

Premessa
Sfera di applicazione e validità del contratto
Art. 1
Art. 2
Previdenza integrativa
Art. 3
Relazioni sindacali
Art. 4
Art. 5
Commissione paritetica nazionale
Art. 6
Commissione pari opportunità
Art. 7
Professionalità
Art. 8
Organismo bilaterale
Art. 9
Occupazione
Art. 10
Disciplina del rapporto a tempo determinato
Art. 11
Stagionalità
Art. 12
Cicli lavorativi
Art. 13
Mancato esercizio della facoltà di richiesta nominativa
Art. 14
Riassunzione
Art. 15
Convenzioni
Art. 16
Secondo livello di contrattazione
Art. 17
Molestie sessuali
Art. 18
Conciliazione delle controversie
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Contributi di assistenza contrattuale
Art. 24
Rappresentanze sindacali unitarie RSU
Art. 25
Delegato aziendale
Art. 26
Diritti sindacali
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori
Art. 34
Ambiente e sicurezza
Art. 35
Classificazione del personale
Art. 36
Quadri
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Tipologie del rapporto di lavoro
Art. 44
Assunzione
Art. 45
Art. 46
Contratti di formazione-lavoro
Art. 47
Periodo di prova
Art. 48
Apprendistato
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Orario di lavoro
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Lavoro straordinario
Art. 65
Art. 66
Art. 67
Art. 68
Flessibilità
Art. 69
• Flessibilità strutturale
Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Congedi e permessi per handicap
Art. 73
Festività soppresse
Art. 74
Sospensione dal lavoro
Art. 75
Funzioni pubbliche elettive
Art. 76
Ferie
Art. 77
Art. 78
Art. 79
Art. 80
Art. 81
Art. 82
Art. 83
Assenze
Art. 84
Congedi - Diritto allo studio
Art. 85
Art. 86
Art. 87
Aspettativa per tossicodipendenza
Art. 88
Chiamata e richiamo alle armi e servizio civile
Art. 89
Art. 90
Missioni e trasferimenti
Art. 91
Art. 92
Art. 93
Art. 94
Malattie e infortuni
Art. 95
Art. 96
Art. 97
Tutela della salute
Art. 98
Art. 99
Art. 100
Art. 101
Art. 102
Art. 103
Gravidanza e puerperio
Art. 104
Art. 105
Art. 106
Anzianità di servizio
Art. 107
Anzianità convenzionale
Art. 108
Passaggi di qualifica
Art. 109
Art. 110
Art. 111
Scatti di anzianità
Art. 112
Trattamento economico
Art. 113 - Personale a tempo indeterminato
Art. 114 - Personale a tempo indeterminato con prestazione ridotta
Art. 115 - Personale a tempo determinato
Art. 116 - Paga base tabellare conglobata
Una tantum
Art. 117 - Indennità di contingenza
Art. 118
Art. 119
Art. 120
Mensilità supplementari
Art. 121 - 13a
Art. 122 - 14a
Contratti di gradualità
Art. 123
Lavori nelle celle frigorifere
Art. 124
Risoluzione del rapporto
Art. 125 - Recesso
Art. 126
Art. 127
Art. 128
Art. 129
Art. 130
Art. 131 - Preavviso
Art. 132
Art. 133 - Trattamento di fine rapporto
Art. 134
Art. 135
Art. 136
Art. 137
Art. 138 - Dimissioni
Art. 139
Art. 140
Norme disciplinari
Art. 141
Art. 142
Art. 143
Art. 144
Art. 145
Art. 146
Art. 147
Cauzioni
Art. 148
Art. 149
Art. 150
Inventari
Art. 151
Coabitazione, vitto, alloggio
Art. 152
Divise ed attrezzi
Art. 153
Lavoratori fuori residenza
Art. 154
Art. 155
Art. 156
Appalti
Art. 157
Condizioni di miglior favore
Art. 158
Procedura di rinnovo del contratto collettivo di lavoro
Art. 159
Decorrenza e durata
Art. 160
Allegati
Allegato 1 - Cicli stagionali di lavorazione
Allegato 2 - Accordo - quadro per la regolamentazione dei contratti di formazione e lavoro
Allegato 3 - Schema domanda assunzione con contratto di formazione lavoro
Allegato 4 - Art. 86 del CCNL 14 dicembre 1979
Tabella "A" - Retribuzione nazionale in vigore dal 1 gennaio 1995
Tabella "B" - Retribuzione nazionale in vigore dal 1 luglio 1995
Tabella "C" - Aumenti retributivi e decorrenze

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie

L’anno 1994 il giorno 16 dicembre tra l’Associazione Nazionale Esportatori Importatori Ortofrutticoli ed Agrumari (Aneioa) la Flai-Cgil (Federazione Lavoratori Agroindustria), la Fisascat-Cisl (Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali, Affini e del Turismo), la Uiltucs-Uil (Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi), si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende Ortofrutticole ed Agrumarie composto da:
- Premessa
- 160 Articoli
- 2 Allegati
- 3 Tabelle
Letti, approvati sottoscritti dai rappresentanti di tutte le organizzazioni stipulanti.

Sfera di applicazione e validità del contratto
Art. 1
Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro del personale dipendente da aziende, anche organizzate in forma cooperative e consortile, che esercitano il commercio di esportazione, di importazione e all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e le relative lavorazioni preliminari affini e complementari, che effettuano le prime lavorazioni industriali e di conservazione di prodotti ortofrutticoli, nonché le operazioni di preparazione alla vendita (conservazione, refrigerazione, surgelazione, pulitura, selezione, calibratura, sgusciatura, pelatura, snocciolatura e depicciolatura, confezionamento ecc.) e la vendita dei prodotti medesimi.
Sono escluse dalla sfera di applicazione del presente contratto le aziende esercenti il commercio all’ingrosso ed in commissione operanti esclusivamente nei mercati ortofrutticoli all’ingrosso.
Dichiarazione a verbale
Le Organizzazioni Sindacali, nello stipulare il presente CCNL confermano quindi la loro volontà di intrattenere rapporti sindacali e di sottoscrizione di accordi, contratti e regolamenti con l’Aneioa, in quanto controparte contrattuale tradizionale e di rilevante prevalenza nel settore.
Nota aggiuntiva
Le parti ritengono che il presente CCNL dovrà essere recepito "erga omnes" secondo la procedura ministeriale prevista dall’accordo 23 luglio 1993.

Art. 2
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Relazioni sindacali
Art. 4
L’Aneioa e le Organizzazioni Sindacali nazionali si incontreranno, annualmente, di norma entro il 1 quadrimestre per effettuare un esame congiunto sul quadro economico e produttivo del settore, sulle sue dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo e sulle ripercussioni sui livelli occupazionali.
Nel corso dell’incontro le parti si scambieranno informazioni sull’andamento delle relazioni sindacali a livello territoriale, sullo stato di applicazione e di corretto rispetto delle norme stipulate, sulle iniziative per la diffusione del CCNL sull’intero territorio nazionale.
Inoltre, le parti, ferma restando l’autonomia imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali, si impegnano a incontrarsi periodicamente a livello territoriale (regione, provincia, zona, comune) almeno un mese prima delle principali campagne produttive corrispondenti ai calendari di massima dei cicli stagionali di lavorazione per una informativa sui piani di lavorazione e per esaminare i conseguenti riflessi sui livelli di occupazione e su eventuali processi di mobilità interaziendale e territoriale nonché, sullo stato di applicazione del presente contratto.
Le parti si incontreranno, periodicamente, inoltre, a livello territoriale per esaminare i problemi dell’occupazione e del mercato del lavoro; ciò al fine di contribuire, con eventuali proposte comuni, alla definizione delle politiche regionali di sviluppo del settore nonché, al miglioramento dell’occupazione.
A livello aziendale inoltre le parti si incontreranno periodicamente per una verifica dell’inquadramento del personale.

Art. 5
Le parti concordano di istituire:
1) la Commissione Paritetica Nazionale
2) la Commissione Pari Opportunità
3) l’Organismo Bilaterale
La Commissione Paritetica Nazionale, la Commissione Pari Opportunità e l’Organismo Bilaterale sono composti da 6 membri dei quali 3 designati dall’Aneioa e 3 designati dalla Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, e di altrettanti supplenti.
La Commissione Paritetica Nazionale, la Commissione Pari Opportunità e l’Organismo Bilaterale hanno sede in Roma presso l’Aneioa.
Nota a verbale
Le parti procederanno alle elaborazioni di un regolamento interno per l’attività dei suddetti organismi entro il 30 giugno 1995.

Commissione paritetica nazionale
Art. 6

La Commissione Paritetica Nazionale costituisce l’organo competente a garantire il rispetto degli accordi intercorsi ed a proporre agli aderenti delle Organizzazioni stipulanti raccomandazioni e comportamenti utili al normale svolgimento delle relazioni sindacali a livello territoriale ed aziendale.
La Commissione Paritetica Nazionale esamina tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali.
Alla Commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto o le Organizzazioni locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali o le aziende aderenti all’Aneioa.
In pendenza di procedure presso la Commissione Paritetica Nazionale le Organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa entro 45 giorni.

Commissione pari opportunità
Art. 7

Le Parti, al fine di perseguire gli obiettivi di cui alla legge n. 903/1977, alle Direttive CEE in materia di parità ed alla Risoluzione CEE 1982 sulle pari opportunità, si impegnano ad approntare congiuntamente iniziative idonee ad abbattere ogni discriminazione fondata sul sesso, in materia di avviamento al lavoro e di professionalità, consentendo effettive pari opportunità di lavoro alle lavoratrici.
In tale ambito particolare attenzione sarà riportata all’insieme delle problematiche formative per elevare la qualificazione delle lavoratrici e per far loro conseguire le specializzazioni dalle quali oggi sono di fatto escluse, e ciò in particolare per quello che concerne i contratti di formazione lavoro e gli inserimenti professionali.
Le Parti convengono sull’opportunità di realizzare in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE n. 635/1984 e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.
In relazione a ciò viene costituita una Commissione alla quale è affidato il compito di:
a) esaminare l’andamento dell’occupazione femminile nel settore sulla base dei dati qualitativi forniti dalle aziende nell’ambito del sistema informativo previsto dal presente CCNL;
b) proporre, sulla base di una analisi della situazione e compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, azioni positive (di cui al comma 2 art. 1 legge 125/1991) da promuovere ai sensi del comma 3 art. 1 della stessa legge e seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia;
c) individuare specifici progetti di azioni positive da concordare tra datori di lavoro e OO.SS. ai sensi del comma 4 art. 2 legge 125/1991;
d) sollecitare e verificare la redazione delle relazioni biennali previste dal comma 1 art. 9 della legge 125/1991;
e) individuare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
f) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno.
Inoltre, le parti concordano di istituire a livello aziendale e territoriale per le piccole imprese la Commissione Pari Opportunità finalizzata:
- alla informazione sui programmi di assunzione con criteri riferiti alla disoccupazione femminile esplicata nelle liste di collocamento;
- alla individuazione di misure di valorizzazione del lavoro femminile.

Professionalità
Art. 8

Le Parti, ribadiscono l’importanza della formazione quale strumento elettivo di risposta a bisogni specifici, finalizzato non soltanto all’acquisizione ed al mantenimento di precise professionalità maggiormente rispondenti alle continue innovazioni tecniche e tecnologiche, ma anche alla creazione di un comune linguaggio che permetta di accelerare la comprensione dei problemi migliorando i tempi di risposta e le modalità di intervento nelle problematiche connesse a contenuti tecnici e produttivi.
Pertanto, anche alla luce delle diverse priorità legate alle innovazioni di cui sopra, le parti concordano sulla necessità di individuare opportuni percorsi di valorizzazione dei contenuti professionali connessi a posizioni di lavoro contraddistinte da una specifica complessità operativa e/o dalla sussistenza di un accresciuto grado di responsabilità.
Tale valorizzazione verrà perseguita attraverso la progettazione di interventi formativi finalizzati alla qualificazione e al riconoscimento professionale.

Organismo bilaterale
Art. 9

L’Aneioa e la Flai-Cgil, la Fisascat-Cisl e la Uiltucs-Uil convengono di istituire, quale istituto peculiare e caratterizzante del presente contratto l’Organismo bilaterale.
L’Organismo istituito a dimensione nazionale, con articolazione periferica, dovrà in particolare:
- favorire complessivamente lo sviluppo e il consolidamento delle attività delle imprese ortofrutticole ed agrumarie, nonché la realizzazione di iniziative concertate dalle parti costituenti con i soggetti istituzionali.
- rendere operative le intese, convenute fra le parti di cui sopra, finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti delle imprese ortofrutticole ed agrumarie.
- sviluppare compiti di monitoraggio sull’andamento del settore con elaborazioni di stime e proiezioni al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario al confronto con riferimento alle seguenti materie:
- qualificazione del settore;
- occupazione e Mercato del lavoro;
- innovazioni ed investimenti;
- formazione professionale;
- ambiente di lavoro e difesa della salute dei lavoratori e dei consumatori:
- azioni positive e pari opportunità;
- diffusione del presente CCNL sull’intero territorio nazionale e azioni finalizzate all’applicazione dello stesso;
- anagrafe elettronica delle imprese e degli organici.
- attivare la predisposizione dei progetti formativi per le singole figure professionali al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione lavoro.
- promuovere e gestire, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni e gli altri Enti competenti.
In particolare, svolgere azioni più opportune affinché, dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento, culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione dei più elevati valori professionali appropriandoli alle caratteristiche delle attività del comparto.
- Le parti espressamente escludono, fra le prerogative del presente Organismo, le attività di confronto e/o contrattazione fra i soggetti costituenti che dovranno continuare a essere svolte in sede sindacale propria.
- Le parti definiranno, entro tre mesi dalla stesura del CCNL il regolamento e le modalità di funzionamento dell’Organismo.
Il finanziamento avverrà in base paritetica:
a) mediante il pagamento di un contributo su base paritetica in ragione di lire 200 mensili, di cui lire 100 a carico dell’azienda per ogni dipendente e lire 100 a carico di ogni singolo lavoratore. Il contributo verrà riscosso subito dopo l’approvazione del regolamento dall’organismo bilaterale;
b) mediante il pagamento di un contributo suppletivo di funzionamento operativo, anch' esso da riscuotersi pariteticamente (nell’identico modo formulato al punto a), in misura non superiore a lire 1.000 mensili proquota, dopo il primo anno di vigenza del CCNL
La riscossione del contributo suppletivo di funzionamento operativo sarà subordinata:
1. alla esatta attuazione delle attività da gestirsi dall’organismo bilaterale;
2. alla priorità assegnata ad ogni singolo progetto dall’organo di amministrazione, con proiezione almeno biennale del progetto stesso.
Il contributo suppletivo di funzionamento operativo, in quanto funzionale alla realizzazione dei progetti, è suscettibile di aumento o diminuzione nel tempo.
Rimane convenuto che gli eventuali fondi residui di bilancio corrente, saranno destinati esclusivamente a finalità promosse e programmate dallo stesso organismo bilaterale.

Occupazione
Art. 10

Le parti in merito al quadro complessivo riguardante l’occupazione individuano modalità di attivazione di rapporti occupazionali così caratterizzati:
1. attivazione di rapporti di lavoro a tempo determinato con possibile caratteristiche di flessibilità individuate dalle parti negli accordi locali;
2. attivazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato part-time verticale anche in questo caso con possibili caratteristiche di flessibilità individuate dalle parti negli accordi locali;
3. attivazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato full-time.
[…]
Parallelamente a tale quadro sistematico di gestione dei rapporti occupazionali verrà utilizzato lo strumento specifico dei contratti di lavoro stagionali e/o a termine atti precipuamente a cogliere aspetti più contingenti e/o di durata più limitata nel tempo delle problematiche produttive delle unità.
In tale ottica, le parti nello spirito della legge 28 febbraio 1987 n. 56 e del vigente CCNL, convinte della necessità di perseguire l’obiettivo di utilizzare e dare compiuto sviluppo alla vigente normativa, nell’ottica di cogliere ogni opportunità occupazionale, concordano sulla opportunità di individuare in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, ulteriori e diverse fattispecie, rispetto a quelle già contemplate dal citato articolo (disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato) del vigente contratto nazionale di lavoro, più aderenti alle mutate necessità organizzative riconducibili alle evoluzioni tipiche dei nostri mercati di riferimento.
Col fine pertanto di soddisfare le sempre crescenti esigenze di flessibilità e di rapidità, poste dalle imprevedibili sollecitazioni di questi mercati, e tenuto conto delle caratteristiche dell’attività produttiva aziendale, si è convenuto che saranno individuati in sede aziendale e tra le parti, le opportunità di ulteriori causali di rapporto di lavoro a tempo determinato.
Inoltre, ulteriori tipologie di flessibilizzazione delle opportunità occupazionali sono da ricondurre sia alle attività di manutenzione straordinaria degli impianti, sia ai sempre maggiori e sempre più significativi interventi di rinnovamento delle linee di produzione (interventi indispensabili al fine di mantenere la competitività di prodotti già consolidati che costituiscono voce specifica e particolarmente significativa del budget di investimenti aziendali), che alle conseguenti realizzazioni di prove di lotti di produzione in periodi di stagionalità diversa da quella tradizionale e, prevalentemente, destinata ai mercati di esportazione.
Infine, nell’intento di cogliere tutte le occasioni occupazionali ancorché di durata limitata nel tempo, le parti individuano spazi di flessibilizzazione della prestazione a fronte di attività connesse alla sperimentazione o preindustrializzazione di nuovi prodotti, alla realizzazione di investimenti per nuove linee di produzione o per l’adeguamento di quelle esistenti a nuove realizzazioni produttive e alle punte produttive legate non tanto alle caratteristiche di stagionalità dei prodotti, ma alle politiche commerciali e distributive di freschezza che costituiscono l’asse portante della strategia aziendale di penetrazione sui mercati.
Alla luce delle premesse appena illustrate le parti convengono, ai sensi dell’art. 23 comma 1 della legge n. 56 del 28 febbraio 1987, che la apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro venga consentita, in aggiunta a quanto già previsto dalla vigente normativa legale e contrattuale, nelle seguenti ulteriori ipotesi:
- per attività lavorative (di confezionamento, pachaging ecc.) connesse a progetti promopubblicitari;
- per esigenze connesse a sperimentazioni tecniche, produttive (di modellaggio e/o di confezionamento) e/o organizzative;
- per esigenze connesse a nuovi investimenti e/o a modifiche di linee esistenti per l’adattamento a nuove realizzazioni produttive;
- per attività lavorative (manutentive e produttive) collegate o conseguenti ad interventi di manutenzione straordinaria;
- per esigenze produttive straordinarie, connesse alle iniziative commerciali e di continuo miglioramento qualitativo, peculiari dei prodotti con particolare riferimento alla freschezza.
I contratti a termine di cui sopra potranno essere prorogati secondo le modalità di cui alla legge 230/62.
Le parti convengono inoltre che quanto sopra stabilito dovrà essere armonizzato con eventuali provvedimenti di legge che dovessero essere varati in tema di contratti a termine.

Disciplina del rapporto a tempo determinato
Art. 11

Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato. Esso può essere stipulato a tempo determinato ed in tal caso si applicheranno la legge 18 aprile 1962, n. 230 e il DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 nonché, l’art. 8 bis della legge 79/1983 e leggi seguenti. L’apposizione del termine è priva d’effetto se non risulta da atto scritto.
Ai sensi dell’art. 1 lettera b) della citata legge n. 230/1962, quando l’assunzione a termine abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, nel contratto di lavoro a termine deve essere indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.
Inoltre, sempre nell’ambito della ricerca di strumenti sempre più adeguati alle esigenze poste dal mercato e dalle caratteristiche dell’attività produttiva che siano capaci di contribuire positivamente ai problemi dell’occupazione e in attuazione dell’art. 23 punto 1) della legge 28 febbraio 1987 n. 56, oltre alle ipotesi di cui alla legge 230/1962 e all’art. 9 bis della legge 236/1993, l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro è consentita nelle seguenti ulteriori ipotesi:
1) esigenze connesse al ricevimento, consegna, manutenzione, lavorazione, stoccaggio e gestione amministrativa dei prodotti aventi carattere stagionale, ma non compresi nelle attività stagionali di cui alle disposizioni di legge;
2) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;
3) sostituzione di lavoratori in ferie; l’attuazione di tale ipotesi costituirà oggetto di esame congiunto tra direzione aziendale e RSU o OO.SS.TT.
Le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le predette ipotesi di contratto a termine in numero superiore al 20% dell’organico in forza in ogni unità produttiva.
Nelle singole unità produttive che abbiano meno di 30 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per sei lavoratori.
Nell’ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma.
[…]

Stagionalità
Art. 12

Le parti convinte della necessità di perseguire l’obiettivo di una elevata e stabile occupazione nel settore e consapevoli della delicatezza dei problemi occupazionali connessi alla utilizzazione di manodopera con rapporto stagionale, dandosi reciprocamente atto della difficoltà di una soluzione immediata e globale di tali problemi riconoscono l’esigenza di sviluppare ogni iniziativa utile ai fini dei contenuti di cui all’art. 11.
Pertanto, quando si renda necessaria l’assunzione di lavoratori stagionali o comunque necessari per punte di maggior lavoro ricorrenti con contratto a tempo determinato, per i casi di cui al 6° comma dell’art. 11 e per le ipotesi non disciplinate dal CCNL, il numero dei lavoratori da assumere, il periodo di lavorazione e l’inquadramento professionale saranno contrattati preventivamente con le RSU o in ogni caso con le OO.SS.TT. per verificare l’esatta applicazione delle norme contrattuali e di legge.

Cicli lavorativi
Art. 13

L’assunzione del personale con contratto a tempo determinato dovrà essere effettuata con le modalità e secondo le condizioni stabilite dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni, dalla legge n. 79 del 25 marzo 1983, dalla legge n. 56 del 28 febbraio 1987, nonché dalla legge n. 223 del 23 luglio 1991, n. 223 secondo le procedure e nei limiti stabiliti dal presente CCNL
La durata dei cicli di lavorazione di cui all’allegato 1 sarà individuata in sede di contrattazione integrativa tenendo presente i limiti temporali di cui all’art. 11.

Secondo livello di contrattazione
Art. 17

Le parti si danno reciprocamente atto che il secondo livello di contrattazione nel rispetto di quanto previsto al punto 3 del capitolo Assetti Contrattuali del Protocollo del 23 luglio 1993, che si intende integralmente richiamato, verrà realizzato in conformità con le modalità definite dalle parti.
Gli accordi di tale livello, secondo quanto previsto dal protocollo del 23 luglio 1993, hanno durata quadriennale.
Nel corso della sua vigenza le parti, nei tempi che saranno ritenuti necessari, svolgeranno procedure di informazione, consultazione, verifica e contrattazione prevista dalle leggi, dai CCNL, dagli accordi collettivi e dalla prassi negoziale vigente, per la gestione degli effetti sociali connessi alle trasformazioni aziendali quali le innovazioni tecnologiche, organizzative ed i processi di ristrutturazione che influiscono sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di occupazione anche in relazione alla legge sulle pari opportunità.
[…]
Saranno concordate tra le parti, particolari norme riguardanti:
- turni e nastri orari, distribuzione orario di lavoro attraverso uno o più regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate.
- forme di flessibilità;
- diritto allo studio e formazione professionale;
- mobilità;
- trasporti;
- part-time;
- contratti a termine, secondo le previsioni e nei limiti previsti nel CCNL;
- occupazione;
- tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- modalità di svolgimento dell’attività di patronato sindacale;
[…]
- altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente CCNL;
- in materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano presenti nel presente CCNL, le eventuali qualifiche specifiche presenti all’interno dell’azienda.
Le parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all’esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all’organizzazione del lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale o territoriale, in riferimento a programmi di innovazione.
Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario.
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l’intervento delle OO.SS. locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente CCNL e, per i datori di lavoro, dalle rispettive Associazioni rappresentative.
[…]

Molestie sessuali
Art. 18

Le parti convengono che le molestie sessuali sono una lesione dei diritti individuali e una forma di discriminazione e ricatto nell’attività lavorativa che lede la dignità della persona. Convengono quindi sulla esigenza di salvaguardare nei luoghi di lavoro la dignità della persona e per questo si attiveranno perché siano evitati comportamenti importuni, offensivi ed insistenti deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all’accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la modifica delle sue condizioni di lavoro.
A tal fine le Commissioni di pari opportunità, potranno promuovere ed organizzare iniziative di sensibilizzazione su tale fenomeno, fornendo alle aziende del settore le necessarie indicazioni, anche attraverso l’individuazione di un codice di comportamento.

Conciliazione delle controversie
Art. 19

Per tutte le controversie individuali relative all’applicazione del presente contratto, e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è prescritto il tentativo di conciliazione da esperirsi presso l’Organizzazione di settore competente per territorio, con l’assistenza:
a) per i datori di lavoro, della stessa Organizzazione di settore;
b) per i prestatori d’opera, dell’Organizzazione sindacale locale di una delle Associazioni Nazionali firmatarie del presente contratto, a cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito il mandato.

Art. 20
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione per tramite dell’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta o abbia conferito il mandato.
L’organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia all’Organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione sia promosso da un datore di lavoro, l’Organizzazione di settore ne darà comunicazione per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al prestatore d’opera, invitandolo a designare entro otto giorni l’Organizzazione Sindacale dei lavoratori che dovrà assisterlo.
Dalla data di ricevimento della lettera raccomandata prevista nei capoversi precedenti decorre il termine di cui al terzo comma del seguente articolo 21.
Ricevuta la segnalazione, l’Organizzazione di settore, provvede entro 10 giorni alla convocazione delle parti e delle Organizzazioni Sindacali fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.
Verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in cinque copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive Organizzazioni. Copia del verbale sarà inviata dalla Organizzazione di settore all’ufficio del Lavoro competente per territorio, per gli effetti dell’art. 411, 3° comma e art. 412 CPC e art. 2113 CC come modificati dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro da parte dei predetti uffici. Le altre copie resteranno a disposizione delle parti interessate e delle rispettive organizzazioni sindacali.

Art. 21
Nel caso in cui il tentativo previsto dagli articoli precedenti abbia esito negativo, è prescritto un secondo tentativo da esperirsi presso l’Ufficio del Lavoro competente per territorio, con l’intervento dei rappresentanti delle stesse Organizzazioni sindacali che hanno assistito le parti nel corso del primo esperimento.
I relativi verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in cinque copie, devono recare le firme delle parti interessate, dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni sindacali e del Direttore dell’Ufficio del Lavoro o di un suo delegato.
Le parti interessate potranno adire il magistrato solo dopo aver esperito con esito negativo anche il secondo tentativo di composizione; le parti sono tuttavia libere di iniziare l’eventuale azione giudiziaria qualora l’intera procedura di conciliazione non sia esaurita alla scadenza del termine di trenta giorni dalla denuncia della controversia all’organizzazione territoriale di settore.

Rappresentanze sindacali unitarie RSU
Art. 25
Tenuto conto degli accordi interconfederali vigenti e dell’accordo del 23 luglio 1993 in materia, le parti si incontreranno entro il 30 giugno 1995 per definire le modalità di elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e per realizzare le armonizzazioni del CCNL utili a trasferire alle RSU diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già attribuite alle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) e già contenute nei successivi articoli 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33.
Le parti si danno atto che tali armonizzazioni non comporteranno nessun onere aggiuntivo per le imprese ortofrutticole e agrumarie.

Delegato aziendale
Art. 26
In relazione anche alle norme contenute nel CCNL 21 aprile 1954 esteso "erga omnes" ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 dipendenti sino a 15 le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti l’esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.

Diritti sindacali
Art. 29
[…]
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre, in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità aziendale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 30
Le parti convengono che nelle unità produttive con più di 15 dipendenti la Flai-Cgil la Fisascat-Cisl e la Uiltucs-Uil possono costituire, in sostituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, consigli di delegati alle seguenti condizioni:
1) che il consiglio sia unitariamente costituito;
2) che la sua costituzione, i suoi componenti e i suoi dirigenti siano notificati alla Direzione di ciascuna azienda, congiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali stipulanti.
Il Consiglio dei delegati così costituito conserva le prerogative e i compiti delle rappresentanze sindacali aziendali secondo le disposizioni di cui all’art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
[…]

Art. 32
Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza all’unità medesima hanno diritto di riunirsi o per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Detto diritto verrà goduto di norma per un’ora al mese cumulabile comunque con un limite massimo di due ore mensili.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti al fine di garantire la prosecuzione delle attività produttive in corso.

Art. 33
[…]
Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell’attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori
Art. 34

Fermo restando quanto già disposto dalle leggi vigenti in materia, al fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, i delegati o i Consigli dei delegati aziendali o in mancanza la rappresentanza sindacale possono promuovere, ai sensi dell’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, nonché, la salute riproduttiva della lavoratrice. L’azienda favorisce ogni iniziativa tendente alla tutela della salute ed alla prevenzione degli infortuni dei lavoratori dipendenti.
Al fine di realizzare una efficace e concreta opera di informazione e di prevenzione attraverso il coinvolgimento delle competenti strutture pubbliche a tutela della salute dei lavoratori e dei consumatori si prevede la promozione entro la vigenza contrattuale di una ricerca finalizzata alla definizione della natura dei rischi; produzioni e procedimenti in cui tali rischi sono presenti; numero dei lavoratori esposti, forme di organizzazione del lavoro e misure di prevenzione organizzative e tecnologiche idonee alla riduzione ed eliminazione del rischio; forme di qualificazione delle produzioni dal punto di vista sanitario.
Tale ricerca sarà effettuata in collaborazione con Istituti di ricerca pubblici concordati tra le parti.
Il personale adibito agli eventuali lavori nocivi individuati in sede regionale, dovrà essere sottoposto alle visite periodiche, stabilite dagli istituti pubblici della medicina preventiva e del lavoro, anche in rapporto a quanto disposto dalla legge di riforma sanitaria.
L’azienda dovrà fornire ai dipendenti addetti a tali lavori indumenti e strumenti atti a ridurre gli effetti della nocività.
Due delle 12 ore annue retribuite di assemblea di cui all’art. 32 saranno destinate all’informazione dei lavoratori sulle questioni ambientati per la prevenzione dei rischi e la tutela della salute.

Ambiente e sicurezza
Art. 35

Le parti convengono che la materia riguardante l’ambiente e la sicurezza sono motivo di attenzione e responsabilità dell’azienda, nonché, luogo elettivo e prioritario di comuni momenti di reciproca partecipazione e di coinvolgimento.
In tale ottica ed alla luce del recente reperimento della direttiva 89/931/CEE del 12 giugno 1989, introdotta dal decreto legislativo del 16 settembre 1994, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante l’attività lavorativa, l’azienda si dichiara pronta ad una rigorosa e completa attuazione di tutte le nuove norme in materia ed in particolare ad instaurare una fattiva collaborazione con la costituenda figura del "Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza".
A tale figura va dato il riconoscimento dettato dal D.LGS. nelle relative norme di tutela e agibilità per l’espletamento delle proprie funzioni; fermo restando il diritto di tutti i rappresentanti sindacali ad intervenire sulla materia antinfortunistica, in presenza di pericolosità imminente o potenziale.
Un corretto e fattivo rapporto tra i Preposti aziendali ed il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, basato su momenti di informazione e verifica, consentirà infatti alle parti di esaminare ben individuate aree per proporre, tra l’altro, anche interventi programmati di natura formativa sulla sicurezza sia per le RSU che per i lavoratori.
Attraverso la sensibilizzazione della consapevolezza delle maestranze intorno alle aree in oggetto di specifica attenzione, si potrà così incrementare ulteriormente il livello di sicurezza dell’ambiente di lavoro.

Tipologie del rapporto di lavoro
Art. 44

I lavoratori ortofrutticoli, a seconda della natura del rapporto, sono classificati come segue:
- i lavoratori a tempo indeterminato: i lavoratori assunti con rapporto di lavoro senza prefissione di termine;
- i lavoratori a tempo determinato: i lavoratori che, in base alla legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni, sono assunti con rapporto individuale di lavoro per la esecuzione di lavori stagionali o per fasi lavorative o per la sostituzione di lavoratori per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto.
[…]

Assunzione
Art. 46

Per l’assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
[…]
g) libretto di idoneità sanitaria per il personale da adibire alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all’art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
[…]

Contratti di formazione-lavoro
Art. 47

Le parti convengono di dare applicazione all’art. 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863 sui contratti di formazione-lavoro secondo le disposizioni contenute nell’Accordo-quadro (allegato 3), che è a tutti gli effetti parte integrante del presente CCNL. Resta inteso che non appena le modifiche previste in materia (legge 451 del 19 luglio 1994) avranno vigore, le parti, che in sede del rinnovo del CCNL hanno già concordato, (allegato 2) si incontreranno per darne immediata applicazione.

Apprendistato
Art. 49

L’apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorre un certo tirocinio.
L’apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel IV e V livello, con le seguenti eccezioni:
a) lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di "archivista e "protocollista");
b) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di "dattilografo") purché, il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente riconosciuta;
c) mansioni per le quali è richiesta la patente di abilitazione.
L’apprendistato non è ammesso per i giovani in possesso di diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali di Stato con decreti presidenziali in applicazione dell’art. 9 del RDL 21 settembre 1938 n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e dagli istituti legalmente riconosciuti (parificati) ai sensi della legge 18 gennaio 1942 n. 86, limitatamente alle mansioni corrispondenti al diploma.

Art. 50
Il numero degli apprendisti nelle singole aziende non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni tre lavoratori a tempo indeterminato non apprendisti comprendendo in tale numero anche quelli che appartengono a categorie per le quali l’apprendistato non è ammesso.
È tuttavia consentita l’assunzione di un apprendista anche nelle aziende che abbiano soltanto uno o due lavoratori alle proprie dipendenze, nonché, in quelle nelle quali il lavoro è svolto in via continuativa dall’imprenditore e dai suoi familiari senza l’ausilio del personale subordinato.

Art. 51
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, purché, adibiti a lavori considerati leggeri a norma di legge e a condizione che abbiano adempiuto all’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Art. 52
Per l’assunzione di apprendisti il datore di lavoro deve ottenere l’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.
[…]

Art. 54
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché, l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.

Art. 55
Il datore ha l’obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché, possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quello di incentivo;
c) di non adibire l’apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi l’anno;
e) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
[…]
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti le attività nelle quali l’addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l’apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate al fattorino, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante in rapporto a compiti affidati all’apprendista.

Art. 56
L’apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché, questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Art. 57
L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento di cui alla lett. d) del precedente art. 55 sono comprese nell’orario normale di lavoro.

Art. 60
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.
Le Organizzazioni contraenti si impegnano a partecipare attivamente alla formulazione dei programmi rivolti alla preparazione professionale dei lavoratori del settore in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.

Orario di lavoro
Art. 61

L’orario normale di lavoro effettivo è fissato in 40 ore settimanali e può essere distribuito in cinque o sei giornate lavorative.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un’applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi sia all’interno che all’esterno dell’azienda, le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero.
La durata del lavoro giornaliero non può essere suddivisa in più di due periodi, il personale ha diritto, nella giornata, ad un riposo intermedio di una durata non inferiore ad un’ora e non superiore a 2 ore. I lavoratori turnisti hanno diritto a mezz’ora di pausa retribuita.
Per turnista si intende chi presta la propria attività in un sistema di orario che prevede tre turni avvicendati nell’arco di 24 ore.
Le ore di lavoro notturne prestate in normali turni di lavoro, verranno compensate con una maggiorazione […]

Art. 64
La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono:
1) custodi;
2) guardiani diurni e notturni;
3) portieri;
4) personale addetto alla estinzione degli incendi;
5) uscieri ed inservienti;
6) pesatori ed aiuti;
7) sorveglianti che non partecipano direttamente al lavoro;
è fissata nella misura di 45 ore settimanali, purché, nell’esercizio della attività lavorativa eventuali abbinamenti di più mansioni abbiano carattere marginale, non abituale e non comportino comunque continuità di lavoro.
L’orario di lavoro non potrà comunque superare: le sette ore giornaliere e le trentacinque ore settimanali, per i minori che non abbiano compiuto i quindici anni; le otto ore giornaliere e le quaranta settimanali per i minori tra i quindici ed i diciotto anni.

Lavoro straordinario
Art. 65

Le prestazioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le prestazioni d’opera straordinarie possono essere richieste nel limite di duecento ore annue procapite.
In caso di necessità, in sede aziendale, potrà essere concordato il superamento di tale limite.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
[…]

Art. 68
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell’azienda, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle organizzazioni sindacali provinciali, presso la sede della locale Organizzazione degli imprenditori.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge e regolamenti.

Flessibilità
Art. 69

Ferme restando le intese già intervenute le parti, avuto riguardo alla constatazione del fatto che, oltre ad una forma di flessibilità che ha caratterizzato alcune aziende in relazione alla specifica tipologia produttiva, si è andata manifestando un’esigenza generalizzata ad utilizzare prestazioni lavorative in regime di flessibilità a fronte di eventi occasionali particolarmente difficili da fronteggiare altrimenti, hanno convenuto quanto segue in ordine alla necessità di chiarire e focalizzare tutta la problematica della flessibilità, onde rendere la stessa più trasparente e meglio gestibile nell’interesse reciproco.
Flessibilità non strutturale
Le situazioni seguenti, che caratterizzano il regime del funzionamento degli impianti non sempre corrispondono alle esigenze che il mercato impone:
- la rigidità tecnologica che determina lunghi tempi di messa in marcia e di fermata degli impianti con conseguenti, significative quantità di scarti;
- il mix di lavorazioni e/o di formati;
- il regime strutturale di orario adottato;
- i casi previsti dall’art. 75 del CCNL
Dette situazioni, in presenza di particolare circostanze rendono necessario far ricorso ad una forma di flessibilità che, per le modalità di attuazione che la caratterizzano, viene definita flessibilità non strutturale.
In relazione a quanto sopra le parti concordano di prevedere in questa sede una serie di momenti - occasioni di flessibilità positiva e di flessibilità negativa da adottarsi nei casi in cui gli eventi previsti non possono essere fronteggiati adeguatamente nell’ambito della definizione dei calendari annui. Dopo esame congiunto, la Direzione aziendale e le RSU, assistite dalle rispettive organizzazioni sindacali territoriali interessate ne verificheranno le modalità attuative (durata del periodo di flessibilità) numero dei lavoratori coinvolti, periodo temporale entro il quale collocare i riposi compensativi; il tutto nel rispetto dell’alternanza delle turnazioni e nell’ottica del principio di equa ripartizione dei carichi).
A) Occasioni di flessibilità negativa
1. Fermate di una o più linee produttive a causa di mancata richiesta di mercato.
2. Fermate per revisioni non programmate.
3. Fermate per interventi urgenti a seguito di guasti gravi.
4. Mix di prodotti che richiedono un numero di addetti inferiori alla media.
5. Esaurimento di semilavorati (in particolare per quanto riguarda il reparto confezionamento).
6. Difficoltà di approvvigionamento dai luoghi di produzione.
B) Occasioni di flessibilità positiva
1. Punta di mercato.
2. Operazioni promozionali.
3. Punte anomale di assenze del personale.
4. Mix di prodotti che richiedono un numero superiore di addetti alla media.
Al determinarsi di una o più occasioni di flessibilità non strutturale, come sopra stabilite su iniziativa dell’azienda, si procederà tra Direzione aziendale e RSU alla verifica, in sede sindacale, dei presupposti necessari e conseguentemente, si opererà nel modo seguente:
- nella settimana di flessibilità negativa con il limite di 8 ore ai lavoratori interessati verranno corrisposte le ore effettivamente lavorate con l’integrazione massima di 8 ore di flessibilità;
- nella settimana di flessibilità positiva, ai lavoratori interessati verranno corrisposte le 40 ore di retribuzione ordinaria ed in aggiunta, per le ore settimanali prestate oltre le normali 40 ore, verrà loro "accreditato" un numero di ore corrispondente alla flessibilità positiva effettuata con un massimo di 8 ore.
Direzione aziendale ed RSU o le organizzazioni sindacali territoriali, verificheranno periodicamente la quantità di flessibilità positiva e negativa effettuata dai lavoratori. Qualora a fine anno, in via eccezionale, residuasse un delta di ore di flessibilità positiva queste andranno remunerate con la normale retribuzione; se residuasse, al contrario, un delta di ore di flessibilità negativa, queste saranno coperte con un eguale numero di ore di permessi per riduzione di orario, o trattenute dall’ultima retribuzione.
Si individua infine che il limite massimo delle ore utilizzabili in regime di flessibilità contrattuale è di 8 ore settimanali per 26 settimane.
La flessibilità non potrà applicarsi a rapporti di lavoro di durata inferiore alle 16 settimane.

Flessibilità strutturale
Le parti convengo, per le Aziende che producono prodotti facilmente deteriorabili, di realizzare sistemi di orario, capaci di tenere conto dell’estrema variabilità dei volumi annuali di produzione e della assenza totale di conservanti e/o additivi, che comportano l’assoluta necessità di consegnare tempestivamente al mercato i prodotti nelle migliori condizioni di freschezza.
Il raggiungimento di posizioni ottimali per le aziende, in un mercato con tali caratteristiche viene determinato, e lo sarà sempre di più in futuro, dalla capacità di poter adattare gli andamenti erratici della domanda all’adozione di modelli organizzativi degli orari di lavoro che tengano conto di tale situazione.
Tali modelli di flessibilità si possono caratterizzare, per ragioni storiche e di mix di prodotto esistente nelle singole realtà, con proprie specificità aziendali, regolate da accordi sindacali sottoscritti dalle parti in sede locale ed attualmente vigenti, accordi sindacali di cui le parti riconfermano la piena validità e vigenza.
In quell’ottica, le parti dichiarano altresì la volontà di riaffermare in questa sede la natura strutturale dei diversi modelli di flessibilità esistenti, intesa quale condizione complessiva irrinunciabile per la corretta gestione delle prestazioni individuali degli addetti.
La gestione dei modelli in essere nelle aziende pur nelle loro specificità, vede oggi la necessità di riapprovare e consolidare alcuni aspetti applicativi che, nella situazione attuale, possono non rispondere appieno all’effettiva esigenza delle parti.
Pertanto si conviene, una disciplina applicativa dei sistemi di flessibilità definiti negli specifici accordi, secondo le seguenti procedure operative:
1. confronto tra Direzione ed RSU assiste dalle organizzazioni sindacali territoriali, a livello aziendale per comprovare le esigenze tecnico-produttive e organizzative che richiedono l’incremento della flessibilità contrattualmente disciplinata e, conseguentemente, per verificarne le modalità attuative;
2. conferma dei trattamenti in essere per il monte delle ore di flessibilità stabilite dal presente CCNL
Nota a verbale
In aggiunta a quanto convenuto in tema di flessibilità strutturale, le parti concordano sulla necessità di ridurre al minimo livello possibile il disagio derivante ai lavoratori dalla mutevole programmazione dei turni di lavoro, salvaguardando al contempo l’esigenza di soddisfare le richieste di mercato e la freschezza del prodotto.
Per contemperare al meglio le esigenze di cui sopra le parti convengono sulla necessità che i turni di lavoro vengano predeterminati fra le parti stipulanti il presente CCNL.

Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 70

Tutto il personale ha diritto ogni settimana ad un riposo di 24 ore consecutive in coincidenza con la domenica; qualora per esigenze aziendali fosse chiamato a prestare la sua opera in tale giornata, il lavoratore avrà diritto al riposo compensativo oltre alla sola maggiorazione del 30% (trenta per cento).

Ferie
Art. 82

Le ferie sono irrinunciabili, e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

Art. 83
Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 68 per il lavoro straordinario. Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.

Tutela della salute
Art. 100

Le Aziende sono tenute ad assicurare presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto, e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Art. 102
I lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell’assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle provincie o dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l’obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissioni dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione ai sensi dell’art. 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l’idoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all’inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del Consorzio provinciale antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.
[…]

Art. 103
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamenti vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

Gravidanza e puerperio
Art. 104

Le lavoratrici assunte a tempo indeterminato, durante lo stato di gravidanza e puerperio, hanno diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]

Art. 105
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dalla azienda.
[…]
Riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19 della legge 36 aprile 1934 n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]

Art. 106
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamenti vigenti.
[…]

Lavori nelle celle frigorifere
Art. 124
Al personale adibito a lavori di facchinaggio e stivaggio nell’interno delle celle frigorifere, verrà corrisposta una maggiorazione del 13% sull’intera paga oraria, limitatamente alla durata del lavoro svolto nelle celle stesse, purché, tale durata nella giornata non sia inferiore ad un’ora.
Tale personale dovrà essere sottoposto a visita preventiva di idoneità per tale lavoro e dotato degli opportuni indumenti protettivi.
I lavoratori addetti ai lavori nelle celle frigorifere hanno diritto, in assenza di soluzioni organizzative o tecnologiche di prevenzione dei rischi ad una sosta di 1 ora giornaliera.

Norme disciplinari
Art. 141

Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l’obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell’azienda.

Art. 142
È vietato al personale ritornare nei locali dell’azienda e trattenersi oltre l’orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l’autorizzazione della azienda, salvo quanto previsto dall’art. 32 del presente contratto. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l’orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta non potrà trattenere il proprio personale oltre l’orario di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l’orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro di richiede il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un’ora al giorno e senza diritto ad alcuna maggiorazione.
Al termine dell’orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.

Art. 144
[…]
Il personale ha altresì l’obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dalla azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell’interno dell’azienda.

Art. 145
Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 84 per le assenze ingiustificate e dal precedente art. 143 per i ritardi, la inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all’entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
3) multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore di retribuzione;
4) sospensione della retribuzione e del servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare, senza preavviso e con le altre conseguenze in ragione di legge (licenziamento in tronco).
[…]
Il licenziamento in tronco si applica altresì nel caso di infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto.
[…]

Divise ed attrezzi
Art. 153

[…]
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e strumenti necessari per l’esecuzione del lavoro.
[…]

Appalti
Art. 157

Le parti si danno atto che la materia relativa agli appalti è disciplinata dalla legge 23 ottobre 1960 n. 1369, che dispone norme in materia di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, in base alle quali sono esclusi dagli appalti i lavori che sono strettamente pertinenti all’attività propria dell’azienda.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse e quelle di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche. A tal fine sarà inserita apposita clausola nel capitolato d’appalto.
Qualora l’introduzione di appalti per lavori che non sono strettamente pertinenti all’attività propria dell’azienda e comunque autonomamente ritenuti necessari dall’imprenditore dovesse comportare riduzione di personale dell’azienda appaltante questa è tenuta a darne informazione alle organizzazioni sindacali provinciali stipulanti il presente contratto.

Allegati
Allegato 2 - Accordo - quadro per la regolamentazione dei contratti di formazione e lavoro
Premessa

Nel quadro della più generale intesa tra l’Aneioa e Flai Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil per la definizione di nuove relazioni sindacali, le parti, ciascuna per le proprie competenze, convengono di attivare strumenti contrattuali e legislativi finalizzati all’utilizzo dell’istituto dei contratti di formazione e lavoro.
L’Aneioa e le organizzazioni sindacali, Flai Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, ravvisano nel contratto di formazione e lavoro uno strumento idoneo a favorire l’incremento dell’occupazione, in particolare femminile e giovanile. Concordano inoltre nell’identificare l’attivazione dei comuni interventi per affrontare i problemi della formazione e dell’aggiornamento professionale, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta concreta alle esigenze di fluidità del mercato del lavoro.
Le parti, quindi, nel rispetto delle proprie autonomie e competenze, esprimono la volontà di recepire le disposizioni di leggi vigenti al fine di incentivare le assunzioni di giovani e di assicurare agli stessi un’adeguata formazione, finalizzata all’acquisizione di professionalità conformi alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati.
Normativa
Possono essere stipulati, ai sensi della legge 19 luglio 1994, n. 451 contratti di formazione e lavoro mirati:
All’acquisizione di professionalità intermedie: con una durata di 24 mesi (C.F.L. di tipo A);
All’acquisizione di professionalità elevate: con una durata di 24 mesi (C.F.L. di tipo B);
All’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo delle imprese: con una durata di 12 mesi (C.F.L. di tipo C).
Il progetto di formazione deve indicare l’iter professionale dei lavoratori interessati, l’inquadramento iniziale, quello finale e la durata del contratto di formazione e lavoro.
L’inquadramento previsto all’atto dell’assunzione potrà essere inferiore di un livello a quello previsto al termine del contratto di formazione e lavoro.
Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato nonché, la normativa anche economica, del presente contratto e della contrattazione collettiva integrativa, laddove esistente.
La formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, deve avere una durata di 130 ore per i contratti di tipo B, di 80 ore per contratti di tipo A, e di 20 ore per i contratti di tipo C.
Il contenuto dei progetti formativi esonerati dalla procedura di approvazione della competente autorità pubblica è definito dalle apposite Commissioni paritetiche competenti per territorio.
In attesa della definizione dei nuovi progetti formativi è consentito il ricorso ai progetti definiti in base alla previgente disciplina, fatte salve le modificazioni automaticamente applicabili, conformemente alla L. 451/1994 in materia di età, ore di formazione, retribuzione, durata e livello di inquadramento.
L’iter formativo dovrà svilupparsi secondo lo schema di cui all’apposito allegato ed il progetto sarà accompagnato da dichiarazione di impegno al rispetto del vigente CCNL e delle norme di legge in materia di lavoro e sicurezza sociale.
Le cause di sospensione legale del rapporto comportano la prorogabilità del termine finale per un periodo di durata pari all’effettiva sospensione, secondo i criteri e con le modalità previsti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 149 del 1 aprile 1993.
I progetti di formazione dovranno essere presentati alla specifica Commissione paritetica competente per territorio per il parere di conformità ai fini della richiesta del nulla-osta.
Le aziende che abbiano già attivato contratti di formazione e lavoro attraverso la procedura di cui al presente articolo sono tenute, in caso di richieste relative ad ulteriori assunzioni con contratto di formazione e lavoro, a comunicare alla Commissione Paritetica l’esito dei precedenti contratti anche con riferimento al Comma 6 dell’art. 8 nella legge 407/1990 come modificato dall’art. 16 DL 299/1994 convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
Il parere deve essere emesso entro il limite massimo di 15 giorni dalla data di ricevimento anche sulla base di specifici accordi applicativi territoriali. In tal senso le organizzazioni firmatarie del presente contratto ratificano gli accordi territoriali in materia già in essere, ferma restando la procedura di cui sopra.
Le assunzioni dovranno essere attivate, ove non siano già pianificati i tempi di assunzione entro tre mesi dalla data del parere di conformità.
All’atto della richiesta del nulla osta l’azienda dovrà esibire un attestato dal quale risulti l’iscrizione dell’azienda all’Aneioa o ad una Associazione aderente alla stessa.
Accordi applicati a livello aziendale possono altresì essere realizzati nelle imprese che operino in più ambiti regionali. In tal caso, le imprese comunicheranno i contenuti delle intese raggiunte alle loro Associazioni territorialmente competenti, che provvederanno a trasmetterle all’organismo bilaterale interessato.
Gli accordi in materia già in atto ai vari livelli all’entrata in vigore del contratto sono confermati, ferma restando la procedura di cui sopra.
Il presente titolo e gli accordi applicativi verranno notificati, a cura delle parti, al Ministero del Lavoro e agli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro per il rilascio immediato dei nulla osta alle assunzioni da parte delle Sezioni Circoscrizionali territorialmente competenti.
Norma transitoria
Le disposizioni contenute nel presente articolo entrano in vigore dal momento in cui verranno recepite dal Ministero del Lavoro, in applicazione della nuova normativa di legge in materia di contratti di formazione e lavoro.