Tipologia: CCNL
Data firma: 4 novembre 1994
Validità: 01.06.1994 - 31.05.1998
Parti: Aci-Ausitra e Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Cisas Fisast
Settori: Servizi, Soccorso stradale, Aci

Sommario:

Accordo RSU
Capitolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 2 - Relazioni sindacali
Art. 3 - Procedure e sedi di composizione delle controversie
Art. 4 - Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro
Art. 5 - decorrenza e durata
Capitolo II Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 6 - Assunzione
Art. 7 - Assunzione a termine
Art. 8 - Assunzione a tempo parziale
Art. 9 - Periodo di prova
Capitolo III Classificazione del personale
Art. 10 - Classificazione del personale
Art. 11 - Mutamento di mansioni
Capitolo IV Orario di lavoro - Riposi - Festività e ferie
Art. 12 - Orario di lavoro e turni
Art. 13 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno
Art. 14 - Festività e riposo settimanale
Art. 15 - Ferie
Capitolo V Trattamento economico
Art. 16 - Elementi della retribuzione
Art. 17 - Minimi tabellari
Art. 18 - Indennità di contingenza
Art. 19 - Scatti di anzianità
Art. 20 - Elemento distinto della retribuzione (EDR)
Art. 21 - Indennità di cassa e indennità di maneggio denaro
Art. 22 - Indennità portavalori (raccolta, smistamento, custodia, recapito e versamento di denaro e valori)
Art. 23 - Indennità di officina
Art. 24 - Indennità di lavoro domenicale
Art. 25 - Indennità di mensa
Art. 26 - Corresponsione della retribuzione
Art. 27 - Retribuzione giornaliera ed oraria
Art. 28 - Mensilità aggiuntive
Art. 29 - Trasferte
Art. 30 - Trasferimenti
Capitolo VI Trattamento durante le assenze
Art. 31 - Assenze
Art. 32 - Malattia ed infortuni sul lavoro
Art. 33 - Conservazione del posto
Art. 34 - Trattamento economico di malattia e infortunio
Art. 35 - Permessi e riposi retribuiti
• Congedo matrimoniale
• Lutto di famiglia
• Cure termali
• Trasloco
• Nascita figli
• Lavoratori studenti
• Riposi compensativi
Art. 36 - Servizio militare
Art. 37 - Aspettativa
Art. 38 - Tutela della maternità
• Trattamento economico:
Art. 39 - Tutela delle persone handicappate
Art. 40 - Tutela delle persone tossicodipendenti
Capitolo VII
Art. 41 - Ritiro patente
Art. 42 - Vestiario
Capitolo VIII Norme disciplinari
Art. 43 - Doveri del lavoratore
Art. 44 - Sanzioni disciplinari
Capitolo IX Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 45 - Estinzione del rapporto
Art. 46 - Preavviso
Art. 47 - Trattamento di fine rapporto
Art. 48 - Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto
Art. 49 - Decesso del lavoratore
Capitolo X Istituti di carattere sindacale
Art. 50 - Affissioni
Art. 51 - Rappresentanze sindacali
Art. 52 - Contributi sindacali
Art. 53 - Assemblee
Art. 54 - Permessi sindacali
Art. 55 - Cessione, trasformazione e cessazione dell'azienda

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese esercenti il soccorso e l’assistenza stradale in ogni loro forma, la rimozione degli autoveicoli nonché le attività direttamente collegate

Addì 4 novembre 94 tra la Società Aci Servizio Soccorso Stradale spa, assistita dall'Ausitra, e le Segreterie Nazionali delle OO.SS. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Cisas Fisast, in applicazione dell'accordo interconfederale 20 dicembre 93 e della normativa contrattuale relativa alla definizione del monte ore dei permessi retribuiti per attività sindacali, si è convenuto quanto segue:
1) La giurisdizione delle RSU corrisponde alle rispettive unità produttive denominate Uffici Regionali o InterregionalI, per le aree di competenza assegnata, ed agli Uffici della Direzione Generale.
2) Il numero dei componenti delle RSU a livello nazionale, tenuto conto della peculiarità della organizzazione e della distribuzione del servizio aziendale su tutto il territorio nazionale, viene così determinato:
- fino a 200 dipendenti: rapporto 1/20 (max. 10)
- oltre 200 dipendenti: 10 + rapporto 1/30.
3) A decorrere dal 1 gennaio 95 alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL di categoria verrà riconosciuto un monte ore annuo complessivo pari a 2.500 ore. Il monte ore predetto è destinato:
- allo svolgimento delle attività dei Dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali;
- a consentire la fruizione dei permessi di cui all'art. 30 della legge 300/70;
- all'esercizio della agibilità sindacale delle OO.SS. firmatarie, secondo quanto previsto dall'accordo interconfederale 20 dicembre 93.
[…]

Capitolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto

Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti il soccorso e l'assistenza stradale in ogni loro forma, la rimozione degli autoveicoli nonché le attività direttamente collegate.
Il presente contratto nazionale di lavoro - che costituisce la regolamentazione nazionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il soccorso e l'assistenza stradale in ogni loro forma, la rimozione degli autoveicoli nonché le attività direttamente collegate, sostituisce ed integralmente assorbe i contratti e gli accordi di carattere aziendale e provinciale, i quali debbono ritenersi decaduti a tutti gli effetti.
Pertanto nessun istituto e quindi nessuna norma, dichiarazione, raccomandazione, eccetera, di natura normativa ed economica, dei predetti contratti ed accordi potrà essere invocata dai lavoratori ai fini di mantenimento di eventuali condizioni di miglior favore, le quali debbono in ogni caso ritenersi assorbite dai miglioramenti economici e normativi che nel complesso sono stati concessi con la presente regolamentazione; come assorbiti debbono pure considerarsi gli acconti sui futuri miglioramenti concessi dalle imprese interessate a qualsiasi titolo.
Nota a verbale
Tra l'Ausitra e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto si conviene sulla esigenza di qualificare l'attività del Soccorso e Assistenza al traffico anche attraverso progetti di formazione e di aggiornamento professionale che valorizzino il servizio all'utenza nelle diverse situazioni di traffico in autostrada e nelle aree urbane.
La prospettiva del servizio complementare al trasporto nel territorio dovrà trovare riscontro nella tutela e nella possibile crescita dell'occupazione, fornendo occasioni concrete alle aspettative del mercato del lavoro.
Le parti convengono altresì di approfondire, a partire dal maggio 1995, la tematica concernente la realizzazione di possibili forme di previdenza integrativa.

Art. 2 - Relazioni sindacali
Le parti riconoscono grande importanza, ai fini dello sviluppo del comparto, alla realizzazione di un equilibrato assetto delle relazioni industriali che veda:
a) da un lato un articolato sistema di informazione rivolto a realizzare la consultazione del Sindacato nelle fasi di realizzazione e verifica degli interventi di sviluppo produttivo aventi riflessi sugli aspetti occupazionali delle aziende;
b) dall'altro la accentuazione dei contenuti e dei momenti di confronto ai vari livelli per prevenire, esaminare e, possibilmente risolvere, i motivi di conflitto di lavoro sia in via preventiva che conciliativa.
Le relazioni tra le Aziende e le O.S.L. si articoleranno nel seguente modo:
1) A livello nazionale
Le aziende per il tramite dell'Associazione nazionale di categoria informeranno le O.S.L. con cadenza annuale su:
a) le prospettive produttive conseguenti a programmi di investimento nonché i relativi aggiornamenti di progetti precedenti;
b) i programmi di ammodernamento ed ampliamento di strutture, impianti e servizi con particolare riferimento all'introduzione di nuove tecnologie;
c) le linee dell'azione diretta a garantire la qualità dell'ambiente e la sicurezza sul lavoro;
d) le informazioni globali relative ai dati quantitativi dell'occupazione, anche con riferimento alle diverse tipologie di contratto ed all'andamento delle assunzioni.
Nel corso dell'anno potrà essere effettuato per il tramite dell'Associazione nazionale di categoria un ulteriore incontro nell'ambito del quale le aziende forniranno un'informativa sugli eventuali aggiornamenti dei programmi sopra indicati.
Nel caso di innovazioni di carattere tecnico-organizzativo che comportino sostanziali modifiche all'assetto produttivo con conseguenti significativi riflessi sul piano occupazionale (es. introduzione di nuove tecnologie, rilevanti modifiche agli impianti, ecc.) ne sarà data preventiva informativa alle O.S.L..
Allorché venissero poste in essere dalle aziende procedure di riconversione e ristrutturazione che comportino riqualificazione professionale, le stesse aziende, per il tramite della Associazione nazionale di categoria, ne daranno preventiva informativa alle O.S.L..
2) A livello di unità produttiva
A) Le aziende informeranno, in incontri annuali ed ogni qualvolta se ne presenti l'esigenza, a richiesta di una delle parti, con la partecipazione delle Segreterie territoriali, le Rappresentanze Sindacali delle OO.SS. stipulanti circa:
a) le linee di programmazione aziendale in ordine degli investimenti relativi all'unità produttiva;
b) i programmi relativi all'ammodernamento delle strutture e degli impianti aventi riflessi sull'ambiente di lavoro;
c) i programmi di addestramento e di aggiornamento professionale del personale;
d) la consistenza numerica del personale distinta per sesso e tipologia di contratto nonché l'andamento delle assunzioni;
e) le necessità di lavoro straordinario fuori della norma, programmabili a lungo termine;
f) le innovazioni tecnico-organizzative di cui al precedente punto 1 aventi carattere locale che possano avere significativi riflessi sul l'occupazione.
B) Tra Direzione Aziendale a livello territoriale e le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni stipulanti costituiscono oggetto di esame, per una loro possibile definizione:
a) l'ambiente di lavoro e la tutela della salute secondo quanto stabilito dalle vigenti norme di legge nonché l'igiene e la sicurezza sul lavoro;
b) una eventuale diversa distribuzione dell'orario di lavoro anche introducendo turni continui avvicendati per particolari categorie di personale, in relazione a specifiche esigenze aziendali;
c) la distribuzione delle ferie, in relazione anche all'esigenza aziendale di chiusura degli uffici in determinati periodi dell'anno in base a quanto previsto all'art. 15;
d) l'eventuale necessità di determinare le priorità nella concessione dei permessi per frequentare corsi di studio;
e) le eventuali dotazioni di vestiario rese necessarie da particolari situazioni ambientali, nonché quelle di attrezzature e/o indumenti protettivi necessari per la sicurezza dei lavoratori.
Previo accordo tra le parti al termine degli eventuali incontri in ordine alle materie di cui alla lettera B) potrà essere redatto apposito verbale.
Le parti si danno atto che a livello di unità produttiva non potranno essere tassativamente trattate materie diverse da quelle espressamente previste dal punto 2) lettera B), del presente articolo ed in ogni caso quelle rientranti nella competenza delle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Lavoratori stipulanti.
Nel caso che a livello di unità produttiva o territoriale sorgano divergenze in ordine alla competenza negoziale, la questione dovrà essere rimessa alle Organizzazioni Nazionali per una verifica, da attuarsi nei 30 giorni successivi alla richiesta di esame, del livello negoziale di competenza.

Art. 3 - Procedure e sedi di composizione delle controversie
Lo parti, riaffermando il comune convincimento che un positivo andamento delle relazioni sindacali vada correlato anche alla predisposizione di idonei strumenti che privilegino e antepongano i momenti di esame e verifica delle varie problematiche alle fasi di conflittualità e che, comunque, le eventuali divergenze in merito alla interpretazione delle norme contrattuali e di legge disciplinanti il rapporto di lavoro - eccezione fatta per quelle di cui all'art. 44 - devono essere rimesse per la loro definizione alle parti stipulanti, convengono di attenersi alle procedure di seguito indicate per la composizione delle controversie.
Livello aziendale
Quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, così come viene regolata dal CCNL, può chiedere che la questione venga esaminata tra la Direzione aziendale e la Rappresentanza Sindacale.
Qualora si tratti di controversia plurima la richiesta di instaurare la presente procedura può essere assunta dalla rappresentanza sindacale.
Per controversie plurime si intendono le vertenze sui diritti derivanti da contratto e/o leggi riguardanti una pluralità di dipendenti.
La richiesta di esame della questione avviene per iscritto, tramite la presentazione di apposita domanda che deve contenere l'indicazione della norma in ordine alla quale si intende proporre reclamo ed i motivi del reclamo stesso.
Entro 5 giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Direzione aziendale fissa l'incontro con il lavoratore e la Rappresentanza Sindacale eventualmente interessata in caso di controversia individuale ovvero con la Rappresentanza Sindacale in caso di controversia plurima per l'esame di cui al comma precedente.
Entro 5 giorni successivi al 1° incontro, tale fase dovrà essere ultimata e sarà redatto uno specifico verbale.
Solo in caso di controversia plurima, per le questioni non risolte si seguirà la procedura di cui ai successivi livelli territoriali e nazionali.
Livello territoriale
In caso di controversia plurima insorta a livello di unità produttiva le questioni non risolte saranno esaminate in un incontro a livello territoriale tra i rappresentanti dell'Associazione Datoriale interessata e le rispettive Organizzazioni Nazionali firmatarie del contratto.
Tale fase dovrà terminare entro i 10 giorni successivi alla data di formalizzazione della conclusione dell'esame in sede di unità produttiva.
Al termine di tale fase sarà redatto una specifico verbale.
Livello nazionale
Permanendo il disaccordo, la controversia plurima sarà sottoposta all'esame delle competenti Organizzazioni Nazionali che si concluderà entro i 15 giorni successivi alla data di formalizzazione della conclusione dell'esame a livello territoriale.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, i lavoratori interessati non potranno adire l'autorità giudiziaria o le autorità amministrative ispettive sulle materie oggetto della controversia plurima né si potrà fare ricorso ad agitazioni del personale di qualsiasi tipo né da parte aziendale verrà data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima.
Decorsi inutilmente i termini di cui sopra - e comunque trascorsi 30 giorni dopo la data del primo incontro a livello aziendale per l'esame delle controversie plurime - la procedura si considererà definitivamente conclusa e le parti saranno libere di agire.

Capitolo II Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 7 - Assunzione a termine

L'assunzione dei lavoratori ha luogo normalmente con contratto a tempo indeterminato.
Il contratto a termine è consentito solo nelle circostanze e con le modalità fissate dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni ed aggiunte.
In attuazione di quanto specificamente demandato alle parti dall'art. 23, punto 1, della legge 28 febbraio 1987 n. 56, ferme restando le agibilità previste dai vari istituti contrattuali in materia di flessibilità di prestazione, si è convenuto quanto segue:
A) Il contratto a termine è consentito nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti.
B) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, punto 1, della legge 28 febbraio 1987 n. 56, le parti hanno individuato le ipotesi e le condizioni nelle quali è consentita la stipulazione di contratti a termine, che vengono di seguito indicate:
1) incrementi di attività in dipendenza di periodi con più elevati volumi di lavoro e/o di traffico;
2) necessità di garantire i livelli di servizio nel periodo di maggiore fruizione di ferie (giugno-settembre) da parte del personale base;
3) necessità di garantire il livello di servizio in occasione di ristrutturazioni aziendali;
4) il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto di lavoro a termine per le ipotesi sopra indicate è pari al 15% dei dipendenti a tempo pieno in forza al 31 dicembre dell'anno precedente;
5) qualora se ne ravvisi la necessità, ad esempio nel caso di calamità naturali, con accordo stipulato con le organizzazioni sindacali nazionali, la percentuale di lavoratori assunti con contratto a termine potrà essere ampliata in funzione delle specifiche esigenze venutesi a creare;
6) la durata minima dei contratti stipulati in funzione delle precedenti percentuali dovrà essere ripartito in modo omogeneo per reparto e zona geografica;
7) il numero di contratti stipulati in funzione delle precedenti percentuali dovrà essere ripartito in modo omogeneo per reparto e zona geografica.
Le imprese esercenti il soccorso e l'assistenza stradale in ogni loro forma, la rimozione degli autoveicoli nonché le attività direttamente collegate, quando reputino necessario instaurare rapporti a termine per una o più delle ipotesi sopra indicate, procederanno all'assunzione con contratto a tempo determinato, previa informazione alle Rappresentanze sindacali relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause, alle lavorazioni e/o ai rapporti interessati e alla relativa durata.
Dichiarazione a verbale
Le parti dichiarano che resta fermo il ricorso alle altre disposizioni di legge nei casi di assunzioni a termine e che la percentuale cumulativa di tutte le modalità di assunzione (con esclusione di quanto indicato al punto 5 comma B) a termine non potrà superare, in ogni momento, il 15% dell'aliquota determinata dalla percentuale di cui al punto 4 del comma B) del presente protocollo. Con la regolamentazione di cui al comma B) del presente articolo le parti hanno dato attuazione alle disposizioni di cui all'art. 23 punto 1 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Capitolo IV Orario di lavoro - Riposi - Festività e ferie
Art. 12 - Orario di lavoro e turni

Premesso che la durata massima dell'orario normale è disciplinata dalla legge e che nulla viene innovato a tale disposizione, la durata settimanale dell'orario normale contrattuale è fissata in:
- 40 ore settimanali con turnazione indifferentemente svolta nelle ore diurne ed in quelle notturne, per i lavoratori le cui mansioni hanno diretto riferimento all'attività sulla viabilità o che, comunque, siano riferibili alla qualifica operaia, con turnazione (4+2) e durata della prestazione giornaliera pari ad otto ore.
Per particolari esigenze organizzative, per il servizio sulla viabilità ordinaria, per i trasporti a lungo raggio e per altre attività diverse da quelle di soccorso vero e proprio, può essere adottata anche una turnazione 5+2 (con riposi cadenti nelle giornate di sabato e domenica ed orario giornaliero continuativo pari a 7 ore e 30). Eventuali eccezioni verranno portate a conoscenza delle Rappresentanze Sindacali.
- 37 ore e 30 minuti settimanali, distribuite in 5 giorni dal lunedì al venerdì, per tutti gli altri lavoratori, esclusi gli impiegati con funzioni direttive rientranti nell'eccezione di cui all'art. 1 del RDL 15 marzo 1923, n. 692.
Per gli Operatori di Centrale di Assistenza l'orario di lavoro è pari a 37 ore e 30 minuti settimanali con turnazione (4+2) e prestazione giornaliera pari a 7 ore e 30 minuti di effettivo lavoro.
Eventuali modifiche dei turni di lavoro saranno predisposte dall'Azienda previa consultazione, al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione, con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, fermo restando che l'Azienda ha facoltà, in base alle obiettive esigenze del servizio, di disporre la distribuzione dell'orario di lavoro nell'ambito del turno o della giornata lavorativa.
L'Azienda ha facoltà, per esigenze di servizio a carattere provvisorio, di modificare i turni settimanali di riposo dandone preavviso al lavoratore.
In caso di preavviso inferiore a tre giorni verrà corrisposta, per la giornata di riposo settimanale non goduto, in aggiunta alla normale retribuzione, la maggioranza del 50%.
Nei turni di lavoro avvicendati il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima avere avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro oltre l'orario contrattuale per un periodo massimo di un'ora.
Nelle turnazioni che prevedono due giorni di riposo consecutivi vengono convenzionalmente riconosciuti:
- il primo giorno di riposo, come riposo di turno;
- il secondo giorno, come riposo settimanale vero e proprio.
In caso di richiamo in servizio durante il giorno di riposo settimanale, esclusa l'ipotesi di anticipazione o protrazione di orario, verrà assicurato il pagamento di un minimo di quattro ore maggiorate del 50%.

Art. 13 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno
[…]
Per il solo personale addetto alla viabilità, le cui mansioni sono riconosciute come discontinue o di semplice attesa, e per il personale impiegatizio con analoghe mansioni discontinue (uscieri, centralinisti, commessi, etc.) l'orario massimo legale è quello di 60 ore settimanali previsto dalla legge.
[…]
Le prestazioni di lavoro oltre l'orario di lavoro contrattuale hanno carattere di eccezionalità e saltuarietà e non possono eccedere il limite di 2 ore giornaliere, 10 ore settimanali, 150 annue.
Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, il lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo, salvo giustificato impedimento.
Le prestazioni di lavoro oltre l'orario contrattuale, esclusa l'ipotesi di protrazione di orario, devono essere preventivamente autorizzate.
Le Imprese, a richiesta delle Rappresentanze Sindacali interessate, forniranno ogni 3 mesi, i dati relativi alle ore lavorate oltre l'orario contrattuale.

Art. 14 - Festività e riposo settimanale
[…]
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Per i lavoratori che prestano la loro opera in turni avvicendati e che quindi usufruiscono del riposo settimanale anche in giorni diversi dalla domenica, la Domenica viene considerata come giornata lavorativa mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale, a tutti gli effetti, quello fissato dai turni di cui sopra.
[…]

Capitolo V Trattamento economico
Art. 23 - Indennità di officina

Al personale assegnato in via permanente al lavoro di officina, sarà corrisposta una indennità mensile di lire 100.000, valida ai soli fini del trattamento di fine rapporto.

Capitolo VI Trattamento durante le assenze
Art. 38 - Tutela della maternità

Per il trattamento economico e normativo in caso di gravidanza e puerperio valgono le vigenti disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economia delle lavoratrici madri.
[…]
Il periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro decorre dai due mesi antecedenti la data presunta del parto fino alla data effettiva del parto.
L'ulteriore periodo di tre mesi di assenza obbligatoria decorre dal giorno successivo a quello del parto.
[…]
In aggiunta al periodo di astensione obbligatoria la lavoratrice, entro un anno dalla nascita del bambino, può richiedere un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, anche frazionabile, per un massimo di sei mesi.
[…]
Durante il primo anno di vita del bambino la lavoratrice madre, ovvero che ha adottato un bambino, ha diritto a due periodi di riposo, interamente retribuiti, di un'ora ciascuno, anche cumulabili, la cui distribuzione nell'orario di lavoro giornaliero deve essere concordata con l'Azienda, tenendo anche conto delle esigenze di servizio.

Art. 39 - Tutela delle persone handicappate
[…]
La persona con handicap maggiorenne, in situazione di gravità, può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3; ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il proprio consenso.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.

Art. 40 - Tutela delle persone tossicodipendenti
I lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato dalle competenti strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi.
L'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa non retribuita, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di anzianità.
[…]
Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego, nonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute di terzi.
Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, sono individuate con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Sanità, e sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici, secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale.
In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, e successive modificazioni.
Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.

Capitolo VII
Art. 42 - Vestiario

L'Azienda provvede a proprie spese a dotare il personale turnista addetto alla viabilità del vestiario di servizio (tute, impermeabili, ecc.) invernale ed estivo, la cui fornitura va concordata con la Rappresentanza Sindacale.
Il lavoratore è tenuto a usare tale vestiario con normale diligenza, evitando deterioramenti eccedenti il normale uso; deve altresì restituire il vestiario ricevuto nel momento in cui la stesso viene sostituito nonché in occasione dell'estinzione del rapporto di lavoro o dell'assegnazione a mansioni che non richiedano l'uso di indumento di lavoro.

Capitolo VIII Norme disciplinari
Art. 43 - Doveri del lavoratore

Il lavoratore ha il dovere di:
- eseguire con la massima diligenza i compiti che gli sono stati affidati, assumendone la personale responsabilità ed attenendosi alle direttive Aziendali fissate con ordini di servizio o con particolari disposizioni;
[…]
- comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti di superiori, colleghi, dipendenti, pubblico, con particolare riguardo al personale di Aziende o Enti interessati al servizio o, comunque, in rapporto con l'Azienda;
[…]
- avere la massima cura di tutti gli apparecchi, oggetti, locali, dotazioni personali, inerenti al servizio, rispondendo pecuniariamente, salvo le maggiori responsabilità, dei danni arrecati per accertata sua colpa, mediante trattenute sullo stipendio, previa comunicazione del relativo addebito;
- uniformarsi all'ordinamento gerarchico aziendale nei rapporti attinenti al servizio;
- osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l'Azienda porterà a sua conoscenza, emanate al riguardo dall'Azienda stessa;
- curare con attenzione e diligenza la manutenzione e la conservazione degli automezzi a lui affidati nonché, a sua cura e spese, perfezionare le pratiche amministrative relative all'aggiornamento della propria patente di guida, ove richiesta dalla natura della prestazione;
[…]

Art. 44 - Sanzioni disciplinari
Secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, le mancanze del lavoratore possono essere punite, a seconda della gravità, con le seguenti sanzioni disciplinati:
- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa non superiore a quattro ore della retribuzione base;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a dieci giorni;
A titolo indicativo:
1) il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto al lavoratore che commetta durante il lavoro lievi mancanze;
2) la multa può essere inflitta, per esempio, al lavoratore che:
- si presenti in ritardo al lavoro più volte nello stesso mese, lo sospenda e lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo oppure non adempia ripetutamente nello stesso mese alle formalità prescritte per il controllo a norma di legge della presenza;
- esegua il lavoro affidatogli con provata negligenza;
- arrechi danno per incuria al materiale o ai veicoli dell'Azienda, oppure non avverta subito l'Azienda degli eventuali danni arrecati;
- tenga un contegno inurbano o scorretto nei confronti degli utenti, del personale di Aziende o Enti in rapporto con l'Azienda o dei superiori gerarchici;
3) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione può essere inflitta per inadempienze ancor più gravi, come appresso esemplificato, al lavoratore che:
[…]
- si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
[…]
- impieghi per proprio tornaconto, mezzi o materiali dell'Azienda;
[…]
- alteri nell'interesse proprio o di un altro lavoratore i sistemi di controllo predisposti dall'Azienda (schede, rapporti, distinte, ecc.).
Nei casi non elencati le sanzioni saranno applicate riferendosi per analogia di gravità a quelli elencati.
Resta, naturalmente, salva ed impregiudicata la facoltà di recesso, con le modalità prescritte dalla legge e dal Contratto Collettivo, qualora la gravità dei fatti (anche se compresi in quelli sopra esemplificati) la consenta.
[…]

Capitolo X Istituti di carattere sindacale
Art. 50 - Affissioni

Presso ciascuna unità produttiva l'Azienda destinerà apposito spazio per l'affissione di comunicazioni e disposizioni di carattere sindacale.
Le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto comunicheranno all'Azienda i nominativi delle persone autorizzate alla firma di circolari o comunicati.
Copia delle comunicazioni da affiggere sarà inviata per conoscenza all'Azienda.

Art. 51 - Rappresentanze sindacali
Si fa rinvio alla regolamentazione allegata.

Art. 53 - Assemblee
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle Rappresentanze Sindacali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate all'Azienda.