Tipologia: CCNL
Data firma: 8 novembre 1994
Validità: 01.01.1995 - 31.12.1998
Parti: Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Terziario, Confesercenti

Sommario:

Premessa
Validità e sfera di applicazione del contratto
Prima parte - Sistemi di relazioni sindacali
Titolo I Relazioni sindacali a livello nazionale

Art. 1 Procedure per il rinnovo del CCNL
Art. 2 Diritti di informazione
Art. 3 Strumenti nazionali
Art. 4 Tutela delle lavoratrici
Art. 5 Pari Opportunità
Art. 6 Osservatorio Nazionale
Art. 7 Commissione Paritetica Nazionale
Art. 8 Commissione Paritetica Nazionale - Procedure
Art. 9 Commissione Paritetica Nazionale per la classificazione
Art. 10 Commissione Paritetica Nazionale per l'esame della classificazione
Titolo II Secondo livello di contrattazione
Premessa
Art. 11 Contrattazione territoriale
Art. 12 Contrattazione aziendale
Titolo III Relazioni sindacali a livello territoriale
Art. 13 Diritti di informazione
Art. 14 Materie di accordi territoriali
Art. 15 Congelamento dei contratti e accordi provinciali
Art. 16 Enti Bilaterali
Titolo IV Composizione delle controversie
Art. 17 Procedure
Art. 18 Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali
Art. 19 Funzionamento delle Commissioni Paritetiche
Titolo V Relazioni sindacali a livello aziendale
Art. 20 Diritti di informazione
Titolo VI Mercato del lavoro
Premessa
Art. 21 A) Contratti a tempo determinato
Art. 22 B) Formazione e qualificazione professionale
Art. 23 C) Contratti di formazione e lavoro
• Premessa

• Normativa
Art. 24 Procedure
Art. 25 D) Lavoratori inabili
Titolo VII Licenziamenti collettivi
Dichiarazione a verbale
Titolo VIII Diritti sindacali
Art. 26 Dirigenti sindacali
Art. 27 Permessi retribuiti RSA o CdA
Art. 28 Compiti e funzioni delle RSU
Art. 29 Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità di esercizio delle RSU
Art. 30 Numero dei componenti e permessi retribuiti RSU
Art. 7 bis
Art. 31 Permessi non retribuiti RSA o RSU
Art. 32 Clausola di salvaguardia
Art. 33 Assemblea
Art. 34 Referendum
Art. 35 Trattenuta contributi sindacali
Titolo IX Delegato aziendale
Art. 36 Delegato aziendale
Titolo X Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori
Art. 37 Condizioni ambientali
Seconda parte - Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo I Classificazione del personale

Art. 1 Premessa
Art. 2 Evoluzione della classificazione
Art. 3 Classificazione
Titolo II Quadri
Art. 4 Declaratoria
Art. 5 Formazione e aggiornamento
Art. 6 Assegnazione della qualifica
Art. 7 Polizza assicurativa
Art. 8 Orario
Art. 9 Trasferimenti
Art. 10 Collegio di conciliazione e arbitrato
Art. 11 Indennità di funzione
Art. 12 Assistenza sanitaria integrativa
Art. 13 Investimenti formativi
Titolo III Assunzione
Art. 14 Assunzione
Art. 15 Documentazione
Art. 16 Esclusione dalle quote di riserva
Titolo IV Periodo di prova
Art. 17 Periodo di prova
Titolo V Apprendistato
Premessa
Art. 18 Sfera di applicazione
Art. 19 Proporzione numerica
Art. 20 Età per l'assunzione
Art. 21 Assunzione nominativa
Art. 22 Periodo di prova
Art. 23 Riconoscimento dei precedenti periodi di apprendistato
Art. 24 Obblighi del datore di lavoro
Art. 25 Doveri dell'apprendista
Art. 26 Trattamento normativo
Art. 27 Trattamento economico
Art. 28 Durata dell'apprendistato
Art. 29 Durata dell'apprendistato nel settore alimentare e prodotti freschi
Art. 30 Rinvio alla legge
Titolo VI Orario di lavoro
Art. 31 Orario normale settimanale
Art. 32 Articolazione dell'orario settimanale
Art. 33 Orario medio settimanale per specifiche tipologie
Art. 34 Procedure per l'articolazione dell'orario settimanale
Art. 35 Flessibilità dell'orario
Art. 36 Decorrenza dell'orario di lavoro per i lavoratori comandati fuori sede
Art. 37 Orario di lavoro per i fanciulli e gli adolescenti
Art. 38 Fissazione dell'orario
Art. 39 Disposizioni speciali
Art. 40 Lavoratori discontinui
Titolo VII Part-time
Art. 41 Premessa
Art. 42 Rapporto a tempo parziale
Art. 43 Genitori di portatori di handicap
Art. 44 Disciplina del rapporto a tempo parziale
Art. 45 Relazioni sindacali aziendali
Art. 46 Riproporzionamento
Art. 47 Quota giornaliera della retribuzione
Art. 48 Quota oraria della retribuzione
Art. 49 Festività
Art. 50 Permessi retribuiti
Art. 51 Ferie
Art. 52 Permessi per studio
Art. 53 Lavoro supplementare
Art. 54 Registro del lavoro supplementare
Art. 55 Mensilità supplementari - 13a e 14a
Art. 56 Preavviso
Art. 57 Relazioni sindacali regionali
Art. 58 Condizioni di miglior favore
Titolo VIII Lavoro straordinario e lavoro ordinario notturno
Art. 59 Norme generali per il lavoro straordinario
Art. 60 Maggiorazioni per il lavoro straordinario
Art. 61 Registro del lavoro straordinario
Art. 62 Lavoro ordinario notturno
Titolo IX Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 63 Riposo settimanale
Art. 64 Festività
Art. 65 Retribuzione delle prestazioni festive
Art. 66 Retribuzione per le prestazioni effettuate nel giorno di riposo settimanale di legge
Art. 67 Lavoro ordinario domenicale per gli impianti di distribuzione di carburante autostradali
Art. 68 Permessi retribuiti
Titolo X Ferie
Art. 69 Ferie
Art. 70 Funzioni pubbliche elettive
Art. 71 Determinazione periodo di ferie
Art. 72 Normativa retribuzione delle ferie
Art. 73 Normativa per la cessazione del rapporto
Art. 74 Richiamo lavoratore in ferie
Art. 75 Irrinunciabilità
Art. 76 Registro ferie
Titolo XI Congedi - Diritto allo studio - Aspettativa
Art. 77 Congedi retribuiti
Art. 78 Aspettativa non retribuita
Art. 79 Congedo matrimoniale
Art. 80 Diritto allo studio
Art. 81 Aggiornamento professionale personale direzione esecutiva
Art. 82 Aspettativa per tossicodipendenti
Art. 83 Congedi e permessi per handicap
Titolo XII Chiamata e richiamo alle armi e servizio civile

Art. 84 Chiamata alle armi
Art. 85 Richiamo alle armi
Titolo XIII Missioni e trasferimenti
Art. 86 Missioni
Art. 87 Trattamento retributivo trasporto merci
Art. 88 Trasferimenti
Art. 89 Disposizioni per i trasferimenti
Titolo XIV Malattie e infortuni
Art. 90 Malattia
Art. 91 Normativa
Art. 92 Obblighi del lavoratore
Art. 93 Periodo di comporto
Art. 94 Trasferimento economico di malattia
Art. 95 Infortunio
Art. 96 Trattamento economico di infortunio
Art. 97 Quota giornaliera per malattia e infortunio
Art. 98 Festività
Art. 99 Aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio
Art. 100 Tubercolosi
Art. 101 Rinvio alle leggi
Titolo XV Gravidanza e puerperio
Art. 102 Astensione dal lavoro
Art. 103 Permessi per assistenza al bambino
Art. 104 Normativa
Titolo XVI Sospensione del lavoro
Art. 105 Sospensione
Titolo XVII Anzianità di servizio
Art. 106 Decorrenza dell'anzianità di servizio
Art. 107 Computo anzianità frazione annua
Titolo XVIII Anzianità convenzionale
Art. 108 Anzianità convenzionale
Titolo XIX Passaggi di qualifica
Art. 109 Mansioni del lavoratore
Art. 110 Mansioni promiscue
Art. 111 Passaggi di livello
Titolo XX Scatti di anzianità
Art. 112 Scatti di anzianità
Titolo XXI Trattamento economico
Art. 113 Normale retribuzione
Art. 114 Conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione
Art. 115 Retribuzione di fatto
Art. 116 Retribuzione mensile
Art. 117 Quota giornaliera
Art. 118 Quota oraria
Art. 119 Paga base nazionale conglobata
Art. 120 Aumenti retributivi mensili e tabelle della paga base
Art. 121 Una tantum
Art. 122 Terzi elementi provinciali
Art. 123 Terzi elementi nazionali
Art. 124 Assorbimenti
Art. 125 Trattamento del personale di vendita a provvigione
Art. 126 Indennità di cassa e maneggio denaro
Art. 127 Prospetto paga
Titolo XXII Mensilità supplementari (13a e 14a)
Art. 128 Tredicesima mensilità
Art. 129 Quattordicesima mensilità
Titolo XXIII Risoluzione del rapporto di lavoro
a) Recesso

Art. 130 Recesso ex articolo 2118 c.c.
Art. 131 Recesso ex articolo 2119 c.c.
Art. 132 Normativa
Art. 133 Nullità del licenziamento
Art. 134 Nullità del licenziamento per matrimonio
Art. 135 Licenziamento simulato
b) Preavviso
Art. 136 Preavviso
Art. 137 Indennità sostitutiva del preavviso
c) Trattamento di fine rapporto
Art. 138 Trattamento di fine rapporto
Art. 139 Cessione o trasformazione dell'azienda
Art. 140 Fallimento dell'azienda
Art. 141 Decesso del dipendente
Art. 142 Corresponsione del trattamento di fine rapporto
d) Dimissioni
Art. 143 Dimissioni
Art. 144 Dimissioni per matrimonio
Art. 145 Dimissioni per maternità
Titolo XXIV Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 146 Obblighi del prestatore di lavoro
Art. 147 Divieti
Art. 148 Giustificazione delle assenze
Art. 149 Rispetto dell'orario di lavoro
Art. 150 Comunicazione mutamento di domicilio
Art. 151 Provvedimenti disciplinari
Art. 152 Codice disciplinare
Art. 153 Normativa provvedimenti disciplinari
Titolo XXV Cauzioni
Art. 154 Cauzioni
Art. 155 Diritto di rivalsa
Art. 156 Ritiro cauzioni per cessazione rapporto
Titolo XXVI Calo merci e inventari
Art. 157 Calo merci
Art. 158 Inventari
Titolo XXVII Responsabilità civili e penali
Art. 159 Assistenza legale
Art. 160 Normativa sui procedimenti penali
Titolo XXIX Coabitazione, vitto e alloggio
Art. 161 Coabitazione, vitto e alloggio
Titolo XXX Divise e attrezzi
Art. 162 Divise e attrezzi
Titolo XXX Appalti
Art. 163 Appalti
Titolo XXXI Decorrenza e durata
Art. 164 Decorrenza e durata del contratto
Protocollo aggiuntivo per operatori di vendita (ex Viaggiatori e Piazzisti)
Operatori di vendita
Premessa
Art. 1 Classificazione del personale
Art. 2 Assunzione
Art. 3 Periodo di prova
Art. 4 Prestazione lavorativa settimanale
Art. 5 Riposo settimanale
Art. 6 Permessi retribuiti
Art. 7 Giustificazione delle assenze
Art. 8 Part-time
Art. 9 Chiamata alle armi
Art. 10 Trasferimenti
Art. 11 Diarie
Art. 12 Trattamento economico di malattia e infortunio
Art. 13 Tutela del posto di lavoro
Art. 14 Scatti di anzianità
Art. 15 Trattamento economico
Art. 16 Una tantum
Art. 17 Provvigioni
Art. 18 Mensilità supplementari
Art. 19 Rischio macchina
Art. 20 Preavviso
Art. 21 Trattamento di fine rapporto
Art. 22 Trattenimento in sede
Art. 23 Provvedimenti disciplinari
Art. 24 Diritti sindacali
Art. 25 Tentativo di conciliazione presso UPLMO
Art. 26 Procedura II tentativo di conciliazione
Art. 27 Collegio arbitrale
Art. 28 Contrattazione integrativa a livello aziendale
Art. 29 Contratti di Formazione e Lavoro
Art. 30 Quote di riserva
Allegati
Allegato 1 - Progetto standard di formazione e lavoro
Allegato 2 - Relazioni sindacali a livello nazionale. Insediamento dell’Osservatorio Nazionale
Allegato 3 - Schema di riferimento per l’attività dell’Osservatorio Nazionale
Allegato 4 - Statuto dell’Ente Bilaterale Nazionale
Allegato 5 - Statuto tipo dell’Ente Bilaterale Territoriale
Allegato 6 - Trattamento di malattia nelle province di Trieste e Gorizia
Allegato 7 - Fondo di solidarietà
Allegato 8 - Priorità per la concessione di anticipazione del trattamento di fine rapporto
Allegato 9 - Art. 97 - CCNL 17 dicembre 1979
Allegato 10 - Accordo interconfederale per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi (Confesercenti)

L’anno 1994, il giorno 8 del mese di novembre in Roma tra la Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali Turistiche e dei Servizi e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio Alberghi-Mense e Servizi (Filcams-Cgil); la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (Fisascat-Cisl); la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uiltucs-Uil), visti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione dei Servizi stipulato il 14 dicembre 1990 esteso alle Aziende Associate Confesercenti con Protocollo del 28 ottobre 1993 e il relativo Accordo Nazionale di rinnovo siglato in data 4 novembre 1994 si è stipulato il presente Contratto Collettivo di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi composto di:
- Premessa;
- Prima parte (X Titoli, 37 Articoli);
- Seconda Parte (XXXI Titoli e 164 Articoli);
- Protocollo aggiuntivo per operatori di vendita;
- 10 Allegati;
Letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.

Premessa
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nell’assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni Sindacali.
A tal fine le Parti concordano di regolare l’assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificatamente indicati dal presente contratto.
Le Parti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni Sindacali si sviluppino secondo le regole fissate.
Le Parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, ritengono necessaria l’emanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso, a garantire il conseguimento della normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rappresentati, mediante l’estensione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni.
In questo quadro, le Parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le istituzioni per conseguire l’approvazione del suddetto provvedimento.
Le Parti si impegnano ad intervenire congiuntamente per l’emanazione di un apposito provvedimento legislativo che applichi il particolare trattamento contributivo-previdenziale, così come previsto per le erogazioni del secondo livello di contrattazione dal Protocollo del 23 luglio 1993.
Le Parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni Imprenditoriali e delle Organizzazioni Sindacali, consapevoli dell’importanza del ruolo delle relazioni Sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l’aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all’occupazione, convengono di realizzare un sistema di relazioni Sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all’individuazione e all’esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull’organizzazione del lavoro.
A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l’intenzione di favorire i corretti e proficui rapporti, attraverso l’approfondimento delle conoscenze dei problemi del settore e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni Sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l’eventuale conflittualità tra le Parti. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento.
Le Parti, tenuto conto delle imminenti scadenze a livello comunitario, concordano sull’esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri.
Le Parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del terziario ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori.
Le Parti si danno atto che, per coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni Sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quella della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli.
Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell’attivazione della Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 3, Prima Parte, su richiesta anche di una delle Parti e nel rispetto di quanto previsto all’ottavo comma dell’art. 8 Prima Parte, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri.
Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le Parti riprendono libertà di azione.

Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in materia unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato, tra tutte le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi appartenenti ai settori merceologici e categorie qui di seguito specificati ed il relativo personale dipendente.
a) Alimentazione
- commercio all’ingrosso di generi alimentari;
- supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;
- commercio al minuto di generi alimentari (alimentari misti), eccettuate le rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni;
- salumerie, salsamenterie e pizzicherie;
- importatori e torrefattori di caffè;
- commercio all’ingrosso di droghe e coloniali, commercio al minuto di droghe e coloniali (droghe e torrefazioni);
- commercio all’ingrosso e al minuto di cereali, legumi e foraggi;
- commercio all’ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperia, spacci di carne fresca e congelata;
- commercio all’ingrosso di pollame, uova, selvaggina e affini;
- rivendite di pollame e selvaggina;
- commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti della pesca;
- commercio all’ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere;
- commercio al dettaglio di latte (latterie non munite di licenza PS) e derivati;
- commercio all’ingrosso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati; commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli;
- commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti vinicoli e affini (vini mosti, spumanti, liquori, birra, aceto di vino); per quanto riguarda le aziende che esercitano il commercio all’ingrosso di vini, si precisa che si intendono comprese:
a) le aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione di vini, anche tipici e la loro vendita;
b) le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di vini anche tipici e la successiva loro vendita, effettuano operazioni di acquisto e vendita di vini;
c) le aziende che esercitano attività di imbottigliamento ed infiascamento;
- commercio all’ingrosso e al minuto di acque minerali gassate e di ghiaccio;
- commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti oleari (olii di oliva e di semi);
- aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero-caseari.
b) Fiori, piante e affini
- commercio all’ingrosso e al minuto di fiori e piante ornamentali;
- commercio di piante aromatiche e officinali e di prodotti erboristici in genere; produttori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali e aromatiche.
c) Merci d’uso e prodotti industriali
grandi magazzini, magazzini a prezzo unico;
tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine; confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie ed affini; busterie, cappellerie, modisterie; articoli sportivi; commercianti in lane e materassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie; valigerie ed articoli da viaggio; ombrellerie, pelletterie; guanti, calze; profumerie, bigiotterie ed affini; trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti; abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi; corderie ed affini;
- lane sudicie e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, ecc.), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all’uso pratese;
- pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali, pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria, pelli conciate (suole, tomaie, ecc.), pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria e varie, pelli per valigerie in genere, cuoio per sererie;
- articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;
- lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l’industria del vetro e della ceramica;
- articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installatrici di impianti;
- giocattoli, negozi d’arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti artistici e dell’artigianato; case di vendita all’asta; articoli per regalo, articoli per fumatori;
- oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;
- librai (comprese le librerie delle case editrici e i rivenditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali; cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelleria; commercianti di carta da macero; distributori di libri giornali e riviste, biblioteche circolanti;
- francobolli per collezione;
- mobili, mobili e macchine per ufficio;
- macchine per cucire;
- ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie; macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e metalli, apparecchi TV, radiofonici, elettrodomestici; impianti di sicurezza; strumenti musicali; ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti; per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, amianto, carboni elettrici, ecc.);
- autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni); cicli o motocicli (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine o laboratori di assistenza e per riparazioni); parti di ricambio ed accessori per automotocicli; pneumatici; olii lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo);
- gestori di impianti di distribuzione di carburante;
- aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;
- carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti;
- imprese di riscaldamento;
- laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi grè s e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimento, isolante e impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e grè s); altri materiali da costruzione;
- tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi;
- prodotti chimici, prodotti chimici per l’industria, colori e vernici;
- aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici;
- legnami e affini, sughero, giunchi, saggine ecc.;
- rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
- prodotti per l’agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine e attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo);
- commercio all’ingrosso delle merci e dei prodotti di cui al presente punto c).
d) Ausiliari del commercio e commercio con l’estero
- agenti e rappresentanti di commercio;
- mediatori pubblici e privati;
- commissionari;
- stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell’interno e al servizio delle proprie aziende);
- fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc.);
- compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
- agenti di commercio preposti da case commerciali e/o società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi ed accessori;
- imprese portuali di controllo.
e) Servizi alle Imprese, alle Organizzazioni, Servizi di Rete, Servizi alle persone
- imprese di leasing;
- recuperi crediti, factoring;
- servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica;
- servizi di revisione contabile, auditing;
- servizi di gestione e amministrazione del personale;
- servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;
- ricerche di mercato, economiche e sondaggi di opinione;
- consulenza di direzione e organizzazione aziendale;
- agenzie di relazioni pubbliche;
- agenzie di informazioni commerciali;
- servizi di design, grafica, progettazione e allestimenti di interni e vetrine;
- servizi di progettazione industriale, engineering;
- servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;
- società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;
- agenzie pubblicitarie;
- concessionarie di pubblicità;
- aziende di pubblicità;
- agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;
- promozione vendite;
- agenzie fotografiche;
- uffici Residences;
- società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere;
- intermediazione merceologica;
- recupero e risanamento ambiente;
- altri servizi alle imprese e alle organizzazioni;
- autorimesse e autoriparatori non artigianali;
società di carte di credito;
- uffici cambi extrabancari;
- servizi fiduciari;
- buying office;
- agenzie di brokeraggio;
- aziende ed agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;
- agenzie di operazioni doganali;
- servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche, di dattilografia e fotocopiatura;
- servizi di traduzioni e interpretariato;
- agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
- vendita di multiproprietà;
- autoscuole;
- agenzie di servizi matrimoniali;
- altri servizi alle persone.
Le parti si danno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi e accordi speciali riferentisi alle medesime categorie, sopra elencate. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa di cui agli artt. 12 e 15, Prima Parte, del presente contratto.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità il contratto generale e le norme aziendali stipulate in base ai criteri da esso previsti.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Prima parte - Sistemi di relazioni sindacali
Titolo I Relazioni sindacali a livello nazionale
Art. 2 Diritti di informazione

Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre la Confesercenti, e le Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di ristrutturazione, di terziarizzazione, di affiliazione, di concentrazione, di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici e di settori strutturalmente omogenei.
Nel corso dell’incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell’occupazione derivante anche dall’utilizzo dell’apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro nonché l’andamento qualitativo e quantitativo dell’occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 635/1984 e con la Legge n. 125/1991;
b) le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull’occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
c) la formazione e riqualificazione professionale;
d) la struttura dei comparti e settori nonché le prevedibili evoluzioni della stessa;
e) problemi relativi al processo di razionalizzazione del settore commerciale sia globalmente che articolato per comparti omogenei, nonché lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore e alla registrazione di orari commerciali.

Art. 3 Strumenti nazionali
Le Parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella Premessa concordano sull’opportunità di istituire:
1) Il Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità;
2) L’Osservatorio Nazionale;
3) La Commissione Paritetica Nazionale.
Il gruppo di lavoro per le Pari Opportunità, l’Osservatorio Nazionale, la Commissione Paritetica Nazionale sono composti ciascuno da sei membri, dei quali tre designati dalla Confesercenti e tra designati dalla Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.

Art. 4 Tutela delle lavoratrici
Le parti dichiarano di considerare prioritaria la necessità di adottare, a norma della Risoluzione CEE 29 maggio 1990, misure volte a migliorare le condizioni di vita e di lavoro del personale femminile, al fine dell’effettiva integrazione delle donne nel mercato del lavoro.
Il Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità di cui all’art. 2, Prima Parte, è deputato ad elaborare un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel mondo del lavoro, per lo sviluppo di una politica positiva e appropriata sulla materia.
Tale codice di condotta potrà essere recepito nell’ambito della regolamentazione aziendale ove potrà costituire titolo per l’individuazione di misure tese a garantire un clima di rispetto reciproco della integrità umana, nell’ambiente di lavoro. Ciò con particolare riferimento al rispetto della dignità della persona che possa essere offesa da qualsiasi tipo di comportamento indesiderato.

Art. 6 Osservatorio Nazionale
L’Osservatorio Nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l’Osservatorio attua ogni utile iniziativa e in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all’art. 2, Prima Parte;
b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Provinciali sulla realizzazione e l’utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro ed apprendistato nonché dei contratti a termine,
d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l’analisi e la registrazione;
e) predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
f) svolge le funzioni previste dal Titolo VI-C, Prima Parte, (contratti di formazione e lavoro), dal Titolo V, Seconda Parte, (apprendistato) e dal Titolo VI-A, Prima Parte, (contratti a tempo determinato).
Le realizzazione delle finalità sopra indicate avviene attraverso le modalità e con gli strumenti di cui agli allegati 2 e 3.

Art. 7 Commissione Paritetica Nazionale
La Commissione Paritetica Nazionale costituisce l’organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l’aggiornamento del contratto su quanto previsto dall’ultimo comma del presente articolo.
A tal fine:
a) con le modalità e le procedure previste dall’art. 8, Prima Parte, esamina ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari, tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dalla presente Prima Parte del contratto;
b) in apposita sottocommissione:
1) individua figure professionali non previste nell’attuale classificazione, in relazione a processi di innovazione tecnologico/organizzativa di particolare rilevanza, con le modalità e le procedure previste dall’art. 9, Prima Parte;
2) sviluppa l’esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali preposte di aggiornamento, con le modalità e le procedure previste dall’art. 10, Prima Parte.

Art. 9 Commissione Paritetica Nazionale per la classificazione
Per l’espletamento di quanto previsto dall’art. 7, Prima Parte, lettera b.1), la Commissione si riunirà su richiesta di una delle Parti a fronte di un’esigenza di revisione della classificazione, anche emersa in sede di confronto territoriale.
La Commissione procederà all’esame del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei.
Nello svolgimento della sua attività la Commissione dedicherà particolare attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel settore dei servizi.
Le conclusioni della Commissione dovranno essere sottoposte alle Parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente CCNL

Art. 10 Commissione Paritetica Nazionale per l'esame della classificazione
Per l’espletamento di quanto previsto dall’art. 7, Prima Parte, lettera b.2), annualmente, di norma nel secondo trimestre, la Commissione riporterà alle Parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati degli studi compiuti.
Tre mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà alle Parti un rapporto conclusivo.
[…]

Titolo II Secondo livello di contrattazione
Premessa

Le Parti nel ribadire quanto affermato nella Premessa Generale al presente contratto, si danno reciprocamente atto che il secondo livello di contrattazione, nel rispetto di quanto previsto al punto 3) del capitolo "assetti contrattuali" del Protocollo del 23 luglio 1993, che si intende integralmente richiamato, riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL ed è realizzato in conformità con le modalità definite dalle Parti.
[…]

Art. 11 Contrattazione territoriale
Le Parti, riconosciuto il carattere di novità e sperimentalità di un secondo livello alternativo a quello dell’art. 12, Prima Parte, convengono di istituire un’apposita Commissione nazionale, che verrà insediata entro il 30 novembre 1994 con il compito di definire criteri e parametri certi per le erogazioni economiche, nel rispetto di quanto previsto al punto 3 del capitolo "assetti contrattuali" del Protocollo del 23 luglio 1993, tenuto conto della alternatività rispetto alla contrattazione aziendale, oltreché dei seguenti elementi:
- modalità di presentazione delle piattaforme e di svolgimento del confronto;
- modalità di verifica del rispetto dei criteri guida al livello nazionale;
- monitoraggio.
La suddetta Commissione, al fine di acquisire elementi di conoscenza comune utili, si avvarrà del contributo degli Enti Bilaterali e degli Osservatori che dovranno far pervenire sia analisi su:
- la composizione del tessuto imprenditoriale esistente sul territorio con particolare riferimento alle fasce dimensionali;
- la composizione dell’occupazione e la sua articolazione per livelli contrattuali; sia analisi su:
[…]
- i riflessi dell’applicazione delle nuove tecnologie sullo sviluppo delle imprese;
[…]
Entro il 31 dicembre 1995, la Commissione presenterà alle parti il risultato dei propri lavori.
In caso di mancato accordo, la materia sarà definita in occasione del rinnovo biennale dei minimi contrattuali.
In ogni caso, le relative piattaforme non potranno essere presentate prima del 1 luglio 1997, fermo restando che gli effetti economici degli accordi non potranno avere decorrenza anteriore al 1 gennaio 1998.

Art. 12 Contrattazione aziendale
Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provincia più di trenta dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
- turni o nastri orari, distribuzione dell’orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
- eventuali forme di flessibilità;
- part-time;
- determinazione dei turni feriali ai sensi dell’art. 71, Seconda Parte;
- contratti a termine;
- tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall’art. 5, Prima Parte;
- modalità di svolgimento dell’attività dei patronati;
- quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori";
[…]
- altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente CCNL
In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell’azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione di cui all’art. 3, Seconda Parte, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell’art. 7, Prima Parte, le parti riporteranno all’apposita Commissione di cui all’art. 7, punto b), Prima Parte, le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte.
Le Parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all’esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all’organizzazione del lavoro, all’occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione.
Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario.
Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture Sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali o territoriali della Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil alla Confesercenti o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente.
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell’Associazione territoriale a carattere generale aderenti alla Confesercenti.

Titolo III Relazioni sindacali a livello territoriale
Art. 13 Diritti di informazione

Annualmente, a livello regionale e provinciale, di norma entro il primo quadrimestre le Associazioni Imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni Sindacali si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto - articolato per comparti merceologici e settori omogenei - sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualificativa dell’occupazione, con particolare riferimento all’occupazione giovanile e femminile.

Art. 14 Materie di accordi territoriali
Anche con riferimento agli incontri di cui al precedente art. 2, Prima Parte, al livello di competenza le Associazioni Imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni Sindacali realizzeranno confronti finalizzati al raggiungimento di accordi in materia di politiche attive del lavoro con particolare riferimento a:
- interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale o comunitario;
- funzioni attribuite alle parti sociali dall’articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in materia di convenzioni tra imprese e commissioni regionali o circoscrizionali per l’impiego;
- altre iniziative che le parti dovessero attivare in relazione a quanto previsto dalla stessa legge n. 56/1987 in tema di mercato del lavoro, in particolare al Titolo II;
- definizione di accordi in materia di apprendistato e contratti di formazione e lavoro, sulla base di quanto ad essi delegato dagli articoli di cui al Titolo V, Seconda Parte (apprendistato) e Titolo VI-C, Prima Parte (Contratto di Formazione e Lavoro) del presente contratto.
Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione della Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna e di pari opportunità, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile. Le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto convenuto in materia a livello nazionale.
In materia di classificazione del personale ed in coerenza con quanto definito agli artt. 7 e 9, Prima Parte, verranno svolte analisi ed avanzate proposte tese ad evidenziare alla Commissione Paritetica Nazionale le istanze emergenti nelle realtà locali. Per tutti i compiti sopra individuati, le Associazioni Imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni Sindacali potranno avvalersi del supporto degli strumenti previsti al seguente art. 16, Prima Parte, anche costituiti - previo specifico accordo - in apposito ente.
In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario al fine del miglioramento della qualità dei servizi offerti al consumatore tenuto anche conto delle esigenze dei dipendenti, a livello territoriale di competenza, potranno essere effettuati incontri per il confronto su provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo in materia di orari commerciali e su quelli di fatto in vigore.
Al medesimo livello, infine, potranno essere effettuati incontri per il confronto su quanto previsto dai seguenti articoli:
- dall’art. 32, Seconda Parte, in materia di articolazione dell’orario settimanale;
- dall’art. 34, Seconda Parte, in materia di procedure per l’articolazione dell’orario settimanale;
- dall’art. 35, Seconda Parte, in materia di flessibilità dell’orario.
A tal fine potranno essere utilizzate le notizie in possesso degli Osservatori territoriali ai sensi del successivo art. 16, lettera d), Prima Parte ovvero i dati fatti oggetto di informazione alle Organizzazioni Sindacali nel corso degli incontri di cui all’art. 31, Prima Parte.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si incontreranno al fine di procedere all’armonizzazione delle risultanze dei lavori della Commissione di cui all’art. 11, Prima Parte, con le materie attualmente previste dal presente contratto come oggetto della contrattazione territoriale nonché con le eventuali altre materie attualmente indicate all’art. 12, Prima Parte, nel rispetto dei principi dell’alternatività dei livelli di contrattazione e della non ripetitività delle materie previste dall’Accordo del 23 luglio 1993.

Art. 16 Enti Bilaterali
L’Ente bilaterale ha le seguenti funzioni:

1. Istituisce l’Osservatorio, che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell’Osservatorio nazionale realizzando una fase d’esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio.
A tal fine l’Osservatorio:
a) programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lettera a) dell’art. 6, Prima Parte, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Osservatorio Nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni Imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall’art. 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;
b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all’utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Osservatorio Nazionale;
c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del miglior utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
d) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confesercenti - anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni di cui agli artt. 32 e 34, Seconda Parte; in questo quadro, possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull’utilizzo dell’art. 35, Seconda Parte.
La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l’impostazione di cui all’art. 6, Prima Parte, e relativo allegato 2.
2. L’Ente Bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti. In particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dal Titolo XI, Seconda Parte, del presente contratto, favoriscono l’acquisizione dei più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
3. Svolge, attraverso apposite Commissioni Paritetiche, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle OO.SS. territoriali aderenti alle Parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste dal Titolo VI-A Prima Parte (contratti a tempo determinato), dal Titolo VI-C Prima Parte (contratti di formazione e lavoro), dal Titolo X, Prima Parte (Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori) e dal Titolo V, Seconda Parte (apprendistato), ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si impegnano a promuovere la costituzione degli Enti Bilaterali entro il 31 dicembre 1995, ivi compreso l’Ente Bilaterale Nazionale.

Titolo IV Composizione delle controversie
Art. 17 Procedure

Per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti accordi comunque riguardanti rapporti lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, da esperirsi presso l’Associazione competente per territorio, aderente alla Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali Turistiche e dei Servizi con l’assistenza:
a) per i datori di lavoro, della stessa Associazione competente per territorio;
b) per i prestatori d’opera, dell’Organizzazione Sindacale locale della Filcams-Cgil, della Fisascat-Cisl e della Uiltucs-Uil.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione Sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
L’Organizzazione Sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia all’Organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione sia promosso da un datore di lavoro, l’Associazione Imprenditoriale ne darà comunicazione per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al prestatore d’opera, invitandolo a designare entro otto giorni l’Organizzazione Sindacale dei lavoratori che dovrà assisterlo.
Ricevuta la segnalazione, l’Associazione Imprenditoriale provvede entro 10 giorni alla convocazione delle parti e delle Organizzazioni Sindacali, fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive Organizzazioni. Due copie del verbale saranno inviate dalla Associazione Imprenditoriale all’Ufficio del Lavoro competente per territorio, per gli effetti degli artt. 411, 3 comma, e 412 CPC e dell’art. 2113 CC come modificati dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro.

Titolo V Relazioni sindacali a livello aziendale
Art. 20 Diritti di informazione

Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, che occupano complessivamente più di:
a) 200 dipendenti se operano nell’ambito di una sola provincia;
b) 300 dipendenti se operano nell’ambito di una sola regione;
c) 400 dipendenti se operano nell’ambito nazionale;
si incontreranno con le Organizzazioni Sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell’azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, forniranno informazioni sui programmi che comportino processi rilevanti di ristrutturazione e di concentrazione, di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica che investono l’intero assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio.
Qualora l’esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l’incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle Parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni Imprenditoriali.
Nel corso di tale incontro l’azienda esaminerà con le Organizzazioni Sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all’occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazione e comunitario.
In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato su richiesta di una delle Parti, un confronto finalizzato all’esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.

Titolo VI Mercato del lavoro
Premessa

Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le esigenze rispettiva delle imprese e dei lavoratori.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive e occupazionali del mercato del lavoro, con riferimento anche al personale femminile, mediante interventi che facilitino l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano una maggiore flessibilità nell’impiego dei lavoratori.
A tal fine, le Parti confermano la validità dell’Istituto del C.F.L. apportando ad esso modifiche ed arricchimenti, particolarmente per gli aspetti relativi alla formazione, allo scopo di promuovere l’effettiva qualificazione e lo stabile impiego dei lavoratori.
Convengono inoltre sulla necessità di poter disporre di altri strumenti che permettano di facilitare in particolare l’inserimento nel lavoro di fasce deboli di lavoratori.

Art. 21 A) Contratti a tempo determinato
Ai sensi dell’art. 23, della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, le Parti individuano ipotesi per la quali sono consentite assunzioni con contratti di lavoro a termine di durata non inferiore ad un mese e non superiore a dodici mesi, comunque prorogabili, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230.
Le assunzioni ai sensi del precedente paragrafo potranno aver luogo in presenza di:
a) incrementi di attività in dipendenza di ordini, commesse o progetti straordinari;
b) punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici aziendali;
c) assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
d) aspettative diverse da quelle già previste dall’art. 1, lettera b), Legge 230/1962.
Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il diritto di priorità di cui all’art. 8 bis della legge n. 79/1983.
Le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le predette ipotesi di contratto a termine in numero superiore al 10% dell’organico in forza a tempo indeterminato in ogni unità produttiva. Nelle singole unità produttive che abbiano meno di 30 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per tre lavoratori. Ai fini della percentuale predetta non si computano le assunzioni effettuate con contratto a termine nelle ipotesi previste direttamente (dalla legge n. 230/1962, DL 876/1977 convertito nella L. 18/1978 e successive proroghe), con contratto di formazione e lavoro, né quelle effettuate ai sensi dell’art. 78 (aspettativa non retribuita), Seconda Parte.
Nell’ambito del secondo livello di contrattazioni possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma.
Le aziende che intendono avvalersi del presente provvedimento sono tenute, pena la decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta ad apposita Commissione costituita preso l’Ente Bilaterale Territoriale e, su richiesta di questa, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti a termine intervenuti per effetto di norme diverse da quelle del presente contratto. La Commissione, ove ritenga che con la richiesta venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo dell’istituto del contratto a termine, ha facoltà di segnalare i casi alle Parti stipulanti il presente contratto che, valutati anche in contraddittorio con l’impresa i programmi occupazionali e le prospettive di consolidamento dei contratti a termine, potranno, quando traggano conferma della anomalia segnalata, procedere alla sospensione della richiesta stessa, anche temporanea, nei confronti delle imprese interessate.
All’atto della richiesta di nulla-osta per le assunzioni di cui al presente punto, l’azienda dovrà esibire un attestato dal quale risulti l’iscrizione ad Associazione aderente alla Confesercenti, nonché una dichiarazione di impegno relativa all’applicazione del presente CCNL e all’assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro.
Nelle unità produttive in cui sono in atto sospensioni dal lavoro con ricorso alla CIGS, la presente normativa non si applica per assunzioni con le medesime qualifiche dei lavoratori sospesi.
Gli accordi territoriali e aziendali in materia già in atto all’entrata in vigore del presente contratto sono confermati.

Art. 22 B) Formazione e qualificazione professionale
In vista della prossima scadenza per la realizzazione del Mercato Unico Europeo e anche alla luce delle indicazioni e dei principi che emergono dal Memorandum Eurofiet - CECD in merito ai bisogni formativi nel settore del commercio al dettaglio, le Parti concordano sulla necessità di realizzare una politica attiva della formazione professionale finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:
1) migliorare il livello professionale degli occupati nei settori della distribuzione e dei servizi e più in generale attivare un processo di valorizzazione delle risorse umane;
2) adeguare l’offerta di prestazione lavorativa alle richieste delle aziende;
3) incrementare i livelli occupazionali, superando altresì le maggiori difficoltà di accesso al lavoro presenti nelle aree del Mezzogiorno e per alcune fasce sociali più deboli quali i lavoratori ultraventinovenni, extracomunitari e donne;
4) rispondere alle istanze di cambiamento dei profili e delle conoscenze professionali derivanti dei processi di innovazione tecnologica;
5) migliorare i livelli aziendali di competitività, il livello di servizio e di qualità offerto alla clientela ed infine ottimizzare la produttività.
Le Parti concordano che la realizzazione di quanto sopra è demandata al confronto regionale e aziendale, per la definizione di programmi e di attività formative tra le quali possono essere ricomprese:
- formazione nel settore della comunicazione sociale;
- formazione sui principi generali della distribuzione, sulle problematiche delle attività dei servizi, sul ruolo di tali settori nell’economia, sulla struttura d’impresa;
- formazione riguardante il mondo del lavoro e le sue regolamentazioni, la legislazione sulla salute e la sicurezza;
- formazione sul ruolo e sull’utilizzazione delle nuove tecnologie;
- formazione in marketing, vendite e servizi, acquisti e gestione di stock;
- formazione di contabilità;
- studio di una lingua della Comunità in aggiunta alla lingua madre.
Inoltre, coerentemente con le finalità sopra rappresentate:
- visto l’art. 15-ter della Legge n. 479/1978 che recita "I giovani che hanno stipulato contratti di formazione ai sensi dell’art. 7 o hanno frequentato i corsi di cui all’art. 16-bis o i cicli formativi di cui all’art. 26-bis della presente legge possono chiedere l’accertamento della qualifica professionale ai fini dell’iscrizione nelle liste i collocamento;
- l’accertamento è effettuato da una Commissione istituita presso ciascun Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione composta da quattro esperti rispettivamente in rappresentanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Regione, dei datori di lavoro e dei lavoratori";
- visto l’art. 16-quater della Legge n. 479/1978 che recita "La Commissione di cui all’articolo precedente ha il compito di accertare, attraverso una prova tecnico-pratica, la qualifica professionale dei giovani, avvalendosi delle attrezzature dei Centri di formazione professionale riconosciuti dalla Regione e delle attrezzature messe eventualmente a disposizione dalle aziende";
- visto l’art. 14 della Legge n. 56/1987 che recita "Ai fini dell’iscrizione nelle liste di collocamento, la Sezione Circoscrizionale per l’Impiego ha facoltà di effettuare l’accertamento della professionalità del lavoratore avvalendosi delle strutture e degli organismi di formazione professionale competenti, previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, ovvero delle attrezzature messe a disposizione dalle imprese".
Le Parti, al fine di contribuire all’attuazione dei succitati disposti normativi, designando esperti e individuando aziende che intendono porre a disposizione le proprie attrezzature al fine di collaborare con gli Uffici Provinciali del Lavoro e M.O. e le Sezioni Circoscrizionali per l’Impiego per accertamento della professionalità dei lavoratori, convengono di attribuire agli Enti Bilaterali il compito di provvedere adeguatamente in merito.
Parimenti, al fine di conseguire soddisfacenti risultati per la qualificazione del personale femminile, le Parti convengono di attribuire altresì agli Enti Bilaterali le attività di studio e ricerca per le azioni positive, ai sensi dell’art. 16, Prima Parte, del presente contratto.

Art. 23 C) Contratti di formazione e lavoro
Premessa

Nel quadro della più generale intesa tra Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil per la definizione di nuove relazioni sindacali, le parti, ciascuna per le proprie competenze, convengono di attivare strumenti contrattuali e legislativi finalizzati all’utilizzo dell’istituto dei contratti di formazione e lavoro.
La Confesercenti e le Organizzazioni Sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs- Uil, ravvisano nel contratto di formazione e lavoro uno strumento idoneo a favorire l’incremento dell’occupazione, in particolare femminile e giovanile. Concordano inoltre nell’identificare l’attivazione di comuni interventi per affrontare i problemi della formazione e dell’aggiornamento professionale, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta concreta alle esigenze di fluidità del mercato del lavoro.
Le Parti, quindi, nel rispetto delle proprie autonomie e competenze, esprimono la volontà di recepire le disposizioni di legge vigenti al fine di incentivare le assunzioni di giovani e di assicurare agli stessi una adeguata formazione, finalizzata all’acquisizione di professionalità conformi alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati.

Normativa
Possono essere stipulati, ai sensi della legge 19 luglio 1994, n. 451, contratti di formazione e lavoro mirati:
C.F.L. di tipo A.1) all'acquisizione di professionalità intermedie:
(III, IV e V livello), con una durata di 24 mesi;
C.F.L. di tipo A.2) all'acquisizione di professionalità elevate:
(Quadri, I e II livello), con una durata di 24 mesi;
C.F.L. di tipo B) all'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo delle imprese: (tutti i livelli escluso il VII) con una durata di 12 mesi.
Il progetto di formazione deve indicare l’iter professionale dei lavoratori interessati, l’inquadramento iniziale, quello finale e la durata del contratto di formazione e lavoro.
L’inquadramento previsto all’atto dell’assunzione potrà essere inferiore di un livello a quello previsto al termine del contratto di formazione e lavoro.
Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato nonché la normativa, anche economica, del presente contratto e della contrattazione collettiva, integrativa, laddove esistente.
L’assunzione dovrà risultare da atto scritto, che conterrà quanto previsto dall’art. 14, Seconda Parte, nonché il periodo di prova, nei termini dell’art. 17, Seconda Parte.
La formazione, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, deve avere una durata di 130 ore per i contratti di tipo A.2), di 80 ore per contratti di tipo A.1) e di 20 ore per i contratti di tipo B).
Il contenuto dei progetti formativi esonerati dalla proceduta di approvazione della competente autorità pubblica è definito dalle apposite Commissioni Paritetiche competenti per territorio.
In attesa della definizione dei nuovi progetti formativi è consentito il ricorso ai progetti esistenti e definiti in base alla previgente disciplina, fatte salve le modificazioni automaticamente applicabili, conformemente alla legge n. 451/1994 in materia di età, ore di formazione, retribuzione, durata e livello di inquadramento.
L’iter formativo dovrà svilupparsi secondo lo schema di cui all’allegato 1 ed il progetto sarà accompagnato da dichiarazione di impegno al rispetto del vigente CCNL e delle norme di legge in materia di lavoro e sicurezza sociale.
[…]
I progetti di formazione dovranno essere presentati alla specifica Commissione Paritetica competente per territorio per il parere di conformità ai fini della richiesta del nulla-osta.
[…]
All’atto della richiesta del nulla-osta l’azienda dovrà esibire un attestato dal quale risulti l’iscrizione dell’azienda stessa ad una Associazione aderente alla Confesercenti.
Accordi applicativi, a livello aziendale, possono altresì essere realizzati nelle imprese che operino in più ambiti regionali. In tal caso, le imprese comunicheranno i contenuti delle intese raggiunte alle loro Associazioni territorialmente competenti, che provvederanno a trasmetterle agli Enti Bilaterali interessati e all’Osservatorio Nazionale.
Gli accordi in materia già in atto ai vari livelli all’entrata in vigore del presente contratto sono confermati, ferma restando la procedura di cui sopra.
Il presente titolo e gli accordi applicativi verranno notificati, a cura delle Parti, al Ministero del Lavoro e agli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro per il rilascio immediato del nulla-osta alle assunzioni da parte delle Sezioni Circoscrizionali territorialmente competenti.
[…]

Art. 24 Procedure
I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro, all’atto dell’assunzione, secondo il disposto dell’art. 3, terzo comma, legge n. 863/1984, all’Ispettorato Provinciale del lavoro territorialmente competente.
Alla conclusione del contratto di formazione e lavoro, l’azienda è tenuta ad attestare alla Sezioni Circoscrizionali territorialmente competenti l’attività svolta ed i risultati formativi conseguiti.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si danno atto che nella Provincia di Bolzano la formazione professionale compreso l’istituto dei contratti di formazione e lavoro può essere disciplinata da leggi, regolamenti e contratti provinciali, anche in deroga a quanto previsto dal presente contratto.

Art. 25 D) Lavoratori inabili
Le Parti convengono sull’obiettivo di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro con contratti di formazione e lavoro, di giovani con ridotta capacità lavorativa per handicap intellettivo leggero, sulla base di convenzioni e/o delibere regionali in materia, di cui alla Legge n. 56/1987.
Le Parti, allo scopo, convengono di promuovere nelle Regioni nelle quali non siano vigenti specifiche convenzioni in materia, l’adozione di strumenti equivalenti secondo i seguenti criteri:
a) i soggetti con ridotta capacità lavorativa per handicap intellettivo leggero devono essere riconosciuti tali dalle Commissioni preposte dagli organi competenti e inseriti dalla Commissione Provinciale (ex Legge n. 482/1968) nelle quote delle categorie protette di cui alla stessa legge;
b) le offerte di lavoro - anche per le deroghe previste dalla Legge n. 56/1987, art. 25 - devono riguardare:
1) soggetti, individuati dalla Commissione competente come idonei al lavoro, che abbiano superato corsi prelavorativi effettuati presso gli Enti locali o, comunque, autorizzati dalle Regioni;
2) che gli stessi siano ritenuti idonei, dalla competente USL, all’offerta di lavoro proposta.
L’inserimento lavorativo seguirà il seguente iter:
"stage" di preinserimento in azienda da effettuarsi con le modalità fissate dalle convenzioni e al termine dello stage, eventuale assunzione con ingresso nel livello iniziale del "CCNL del terziario della distribuzione e dei servizi" mediante contratti di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi, in deroga a quanto previsto dal presente contratto.

Titolo VIII Diritti sindacali
Art. 28 Compiti e funzioni delle RSU

Filcams, Fisascat e Uiltucs esercitano il loro potere contrattuale secondo le competenze e le prerogative che sono loro proprie, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in vola interessati all’ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti. Le RSU aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto ed in quanto espressione dell’articolazione organizzativa dei Sindacati categoriali e delle Confederazioni svolgono, unitamente alle federazioni Filcams, Fisascat e Uiltucs, le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale, secondo le modalità definite nel presente contratto nonché in attuazione delle politiche confederali delle OO.SS. di categoria. Poiché esistono interdipendenze oggettive sui diversi contenuti della contrattazione ai vari livelli, l’attività Sindacale affidata alla rappresentanza aziendale presuppone perciò il coordinamento con i livelli esterni della Organizzazione Sindacale.

Art. 29 Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità di esercizio delle RSU
Ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo interconfederale 8 giugno 1995 i componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA e dei CdA nella titolarità dei poteri e nell’esercizio dei diritti, permessi e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge n. 300/1970.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle Organizzazioni Sindacali dagli accordi aziendali in materia di diritti, permessi e libertà Sindacali.
Il monte ore delle assemblee va inteso come possibile utilizzo a livello esclusivamente di singola unità produttiva e quindi non cumulabile tra diverse unità produttive di una stessa azienda.
Filcams, Fisascat e Uiltucs convengono di valutare periodicamente l’andamento e l’uso del monte ore.
Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti i cui è costituita la RSU il monte ore per le assemblee dei lavoratori viene così ripartito: il 70% a disposizione delle RSU, il restante 30% sarà utilizzato pariteticamente da Filcams, Fisascat e Uiltucs tramite la RSU

Art. 33 Assemblea
Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse Sindacale e del lavoro.
[…]
Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all’art. 115, Seconda Parte.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.

Titolo IX Delegato aziendale
Art. 36 Delegato aziendale

In relazione anche alle norme contenute nel CCNL 28 giugno 1958, esteso "erga omnes" ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.

Titolo X Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori
Art. 37 Condizioni ambientali

Al fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, il Consiglio dei Delegati, e in mancanza la Rappresentanza Sindacale Aziendale, può promuovere, ai sensi dell’art. 9, legge 20 maggio 1970, n. 300, la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori.
Dichiarazione a verbale (Sicurezza sul lavoro)
Le Parti, considerato il recepimento della direttiva 89/391 CEE del 12 giugno 1989 riguardante l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, convengono di costituire un gruppo di lavoro paritetico, con il compito di proporre alle Parti stipulanti ipotesi di armonizzazione della vigente disciplina contrattuale con il nuovo quadro normativo, rispondente ai principi generali fissati dalla CEE relativamente alla prevenzione dei rischi professionali, all’eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, all’informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, ed alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
La Commissione inizierà i propri lavori il 5 dicembre 1994 per concluderli non oltre il 28 febbraio 1995.

Seconda parte - Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo III Assunzione
Art. 15 Documentazione

Per l’assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
[…]
g) libretto di "idoneità sanitaria" per il personale da adibire alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanza alimentari, di cui all’art. 14 legge 30 aprile 1962, n. 283, ed all’art. 37 DPR 26 marzo 1980, n. 327, concernente il regolamento di esecuzione della legge stessa;
[…]

Titolo V Apprendistato
Premessa

Al fine del rilancio dell’apprendistato le Organizzazioni firmatarie, nel quadro della più generale intesa per la determinazione di nuove relazioni Sindacali, considerato il mutato assetto economico e sociale in cui si inquadra il rapporto di lavoro anche in relazione al riordino della legislazione sul mercato del lavoro, convengono di rivedere la disciplina contrattuale dell’istituto e di attivare strumenti contrattuali e normativi coerenti con l’obiettivo di incrementare l’occupazione e la sua qualificazione.

Art. 18 Sfera di applicazione
L’apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.
L’apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel Quarto e Quinto livello, con le seguenti eccezioni:
a) lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di "archivista" e "protocollista");
b) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica "dattilografo") purché il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente riconosciuta;
c) mansioni per le quali è richiesta la patente di abilitazione.
L’apprendistato non è ammesso per i giovani in possesso di diploma di qualifica rilasciato dagli Istituti professionali di Stato istituiti con Decreti Presidenziali in applicazione dell’art. 9, RDL 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e dagli Istituti legalmente riconosciuti (parificati) ai sensi della legge 18 gennaio 1942, n. 86, ovvero di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, limitatamente alle mansioni corrispondenti al diploma.

Art. 19 Proporzione numerica
Ai sensi dell’art. 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 424, il numero degli apprendisti nelle singole aziende non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni 3 lavoratori non apprendisti, comprendendo in tale numero anche quelli che appartengono a categorie per le quali l’apprendistato non è ammesso.
Secondo quanto disposto dall’art. 21 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è tuttavia consentita l’assunzione fino a tre apprendisti anche nelle aziende che abbiano fino a otto lavoratori alle proprie dipendenze, nonché in quelle nelle quali il lavoro è svolto dall’imprenditore, e dai suoi familiari senza l’ausilio di personale subordinato.

Art. 20 Età per l'assunzione
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuti il quattordicesimo anno di età, purché adibiti a lavori considerati leggeri a norma di legge e a condizione che abbiano adempiuto all’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l’età minima per l’assunzione di apprendisti è il diciottesimo anno compiuto.

Art. 23 Riconoscimento dei precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.

Art. 24 Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all’apprendista alle proprie dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per divenire qualificato;
b) di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle ad incentivo;
c) di non adibire l’apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi l’anno;
e) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
[…]
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l’addestramento si effettua in aiuto ad un lavoratore qualificato sotto la cui guida l’apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all’apprendista.

Art. 25 Doveri dell'apprendista
L’apprendista deve:
a) seguire le istruzione del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Art. 26 Trattamento normativo
L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento di cui alla lettera d) del precedente art. 24, Seconda Parte, sono comprese nell’orario normale di lavoro.

Art. 28 Durata dell'apprendistato
Salvo quanto previsto dall’art. 29, Seconda Parte, il rapporto di apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 18 mesi per le qualifiche comprese nel Quinto livello e di 24 mesi per le qualifiche comprese nel Quarto livello.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 10 giorni alla competente Sezione Circoscrizionale i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare alla competente Sezione Circoscrizionale i nominativi degli apprendisti, di cui, per qualunque motivo, sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa.

Art. 29 Durata dell'apprendistato nel settore alimentare e prodotti freschi
Nelle aziende o singoli reparti di esse del settore alimentare che trattano prodotti freschi e non, da vendersi a taglio e peso, il periodo di apprendistato per il raggiungimento delle qualifiche di cui al n. 23 del Quarto livello è fissato in 36 mesi.
Al livello di competenza tra le Associazioni Imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni Sindacali, possono essere realizzate intese - da trasmettersi agli Enti Bilaterali interessati e all’Osservatorio Nazionale - che determinino, per specifiche figure professionali, periodi di apprendistato più ampi di quelli previsti all’art. 28, Seconda Parte, fino ad un massimo di 36 mesi.
Ferma restando ogni altra norma vigente in materia, nelle aziende commerciali di lane sudicie e lavate, seme bachi, cascami di seta, fibre tessili varie e stracci, la durata massima dell’apprendistato per le qualifiche già comprese nelle ex categorie D e E non potrà superare i 9 mesi se l’apprendista non abbia compiuto il diciottesimo anno di età e i 6 mesi se l’apprendista abbia compiuto il diciottesimo anno di età.
I datori di lavoro che intendono assumere apprendisti in base agli accordi previsti dal precedente secondo comma debbono presentare - prima dell’inoltro della richiesta di autorizzazione all’Ispettorato del Lavoro - domanda alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, prevista dall’art. 16, Prima Parte, competente per territorio, la quale, esaminate le condizioni obiettive relative al rapporto di apprendistato, esprime parere vincolante di congruità.

Art. 30 Rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si danno atto che nella provincia di Bolzano l’istituto dell’apprendistato può essere disciplinato da leggi provinciali, anche in deroga a quanto previsto dal presente contratto.

Titolo VI Orario di lavoro
Art. 31 Orario normale settimanale

La durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle aziende commerciali, è fissata in 40 ore settimanali, salvo quanto disposto dai successivi due commi.
Per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburanti l’orario di lavoro è fissato in 45 ore settimanali.
Per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali e per i dipendenti da aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione l’orario di lavoro è fissato in 42 ore settimanali.
A decorrere dal 1 dicembre 1997 per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali l’orario di lavoro è fissato in 41 ore settimanali.
Tale orario settimanale si realizza attraverso l’assorbimento di 24 ore di permesso retribuito di cui al terzo comma dell’art. 68, Seconda Parte.
A decorrere dal 1 dicembre 1998 per i dipendenti di cui al quarto comma del presente articolo l’orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, fermo restando l’assorbimento di 24 ore di cui al comma precedente. Sempre nel limite dell’orario settimanale, è consentito al datore di lavoro di chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un’applicazione assidua e continuativa. Non sono considerati come lavoro effettivo: il tempo per recarsi al posto di lavoro; i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno dell’azienda; le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero.

Art. 32 Articolazione dell'orario settimanale
In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario, al fine di migliorare il servizio al consumatore, con particolare riferimento ai flussi di clientela e di utenza, anche nelle singole unità, l’azienda potrà ricorrere, con le procedure indicate nel successivo art. 34, Seconda Parte, anche per singole unità produttive e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, alle seguenti forme di articolazione dell’orario settimanale di lavoro:
a.1) 40 ore settimanali.
Si realizza mediante la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in vigore e per le restanti 4 ore mediante la concessione di un’ulteriore mezza giornata a turno settimanale.
Tenuto conto delle aspirazioni dei lavoratori di usufruire di una delle mezze giornate congiuntamente alla domenica, le Parti concordano di costituire a livello territoriale le Commissioni Paritetiche al fine di cercare adeguate soluzioni.
Nelle aziende o nelle singole unità delle stesse, non soggette alla disciplina legislativa sull’orario di apertura e chiusura dei negozi, nelle quali, prima dell’entrata in vigore del presente contratto, l’orario di lavoro settimanale era distribuito in 5 giorni, restano immutate le situazioni di fatto esistenti.
Negli altri casi e sempre con riferimento alle aziende o a singole unità delle stesse non soggette alla disciplina legislativa sull’orario di apertura e chiusura dei negozi, le Parti concordano di esaminare, in sede di Commissione di cui al II comma della presente lettera a.1), la pratica realizzazione della settimana lavorativa di 40 ore mediante la concessione di un’intera giornata di riposo.
a.2) 40 ore settimanali con opzione ed utilizzo di flessibilità.
Nel caso in cui l’azienda faccia ricorso al sistema di flessibilità previsto dall’art. 35, Seconda Parte, il monte ore di permessi di cui al II comma dell’art. 68, Seconda Parte, sarà, per l’anno di riferimento, incrementato di otto ore. Il suddetto monte ore sarà disciplinato con i criteri e le modalità previste dall’art. 68, Seconda Parte.
b) 39 ore settimanali.
Si realizza attraverso l’assorbimento di 36 ore di permesso retribuito di cui al secondo comma dell’art. 68, Seconda Parte.
Le rimanenti ore di cui all’art. 68, Seconda Parte, sono disciplinate con i criteri e le modalità previste dallo stesso articolo, ferma restando l’applicabilità dell’art. 35, Seconda Parte.
c) 38 ore settimanali.
Si realizza attraverso l’assorbimento di 72 ore di permesso retribuito delle quali 16 al primo comma dell’art. 68, Seconda Parte, e 56 al secondo comma dell’art. 68, Seconda Parte.
Le rimanenti ore sono disciplinate con i criteri e con le modalità dell’art. 68, Seconda Parte, ferma restando l’applicabilità dell’art. 35, Seconda Parte.

Art. 33 Orario medio settimanale per specifiche tipologie
Fermo restando quanto previsto dal primo comma dell’art. 31, Seconda Parte, le aziende che esercitano l’attività di vendita al pubblico nei grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati alimentari, cash & carry e ipermercati realizzeranno l’articolazione dell’orario medio settimanale di 38 ore, utilizzando le 56 ore di permessi di cui all’art. 68, terzo comma, Seconda Parte, e le ulteriori 16 ore di cui al successivo quarto comma dell’art. 68, Seconda Parte.
Sono fatti salvi gli accordi aziendali vigenti in materia alla data di stipula del presente contratto.
Per le aziende che esercitano l’attività di vendita al pubblico secondo le tipologie di cui al primo comma del presente articolo, che alla data di entrata in vigore del presente contratto non applichino l’articolazione dell’orario medio settimanale di 38 ore ivi prevista, tale regime medio settimanale sarà applicato a decorrere dal 1 gennaio 1996, fatte salve eventuali diverse pattuizioni realizzate a livello aziendale.
Per le catene di discount che occupino più di 400 dipendenti l’applicazione del primo comma di cui al presente articolo avverrà con le seguenti gradualità:
- dal 1 luglio 1996 distribuzione dell’orario di lavoro medio settimanale su 39 ore attraverso l’assorbimento di 36 ore di permessi retribuiti di cui all’art. 68;
- dal 1 luglio 1997 distribuzione dell’orario di lavoro medio settimanale su 38 ore attraverso l’assorbimento di ulteriori 36 ore di permessi retribuiti di cui all’art. 68 (per complessive 72 ore); fatte salve eventuali diverse pattuizioni realizzate a livello aziendale.

Art. 34 Procedure per l'articolazione dell'orario settimanale
L’eventuale variazione dell’articolazione dell’orario in atto, tra quelle previste al precedente art. 32, Seconda Parte, che deve essere realizzata dal datore di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell’azienda, sarà comunicata entro il 30 novembre di ciascun anno, dal datore di lavoro ai dipendenti interessati secondo le modalità di cui al successivo art. 38, Seconda Parte, e contestualmente, per iscritto, all’Osservatorio della provincia di competenza, di cui all’art. 16, Prima Parte, tramite la corrispondente Associazione territoriale aderente alla Confesercenti.
L’articolazione dell’orario settimanale prescelta avrà vigore dal primo gennaio dell’anno successivo e, al fine di favorire la realizzazione di una reale programmazione della distribuzione dell’orario, avrà validità annua.
Nel corso degli incontri di cui all’art. 16, Prima Parte, i dati aggregati relativi all’applicazione di quanto sopra, articolati per settore, saranno oggetto di informazione alle Organizzazioni Sindacali anche al fine di consentire il confronto di cui all’ultimo capoverso dell’art. 14, Prima Parte.

Art. 35 Flessibilità dell'orario
Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dell’art. 12, Prima Parte, per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa dell’azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all’articolazione prescelta, con il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane.
Nell’ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell’orario contrattuale, in particolare ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornata.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito.
L’azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

Art. 37 Orario di lavoro per i fanciulli e gli adolescenti
L’orario dei fanciulli e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di quattro ore e 30 minuti.

Art. 38 Fissazione dell'orario
Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, il datore di lavoro fisserà gli orari di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell’azienda.
Ai sensi dell’art. 12 del RD 10 settembre 1923, n. 1955, l’articolazione dell’orario di lavoro deve risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
Gli orari di lavoro praticati nell’azienda devono essere comunicati a cura del datore di lavoro all’Ispettorato del Lavoro.
[…]

Art. 39 Disposizioni speciali
[…]
Possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale i lavori di riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e quegli altri servizi che non possono compiersi durante l’orario normale senza inconvenienti per l’esercizio o pericolo per gli addetti, nonché le verifiche e prove straordinarie e la compilazione dell’inventario dell’anno.
[…]

Art. 40 Lavoratori discontinui
La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono:
1) custodi;
2) guardiani diurni o notturni;
3) portieri;
4) personale addetto alla estinzione degli incendi;
5) uscieri;
6) personale addetto al carico e allo scarico;
7) commessi di negozio, nei comuni fino a cinquemila abitanti (in caso di contestazione si farà ricorso ai dati ufficiali forniti dal sindaco del rispettivo comune);
8) personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi;
9) personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento; è fissata nella misura di 45 ore settimanali, purché nell’esercizio dell’attività lavorativa eventuali abbinamenti di più mansioni abbiano carattere marginale, non abituale e non comportino comunque continuità di lavoro e fatta salva la normativa prevista dall’art. 110, Seconda Parte, in tema di mansioni promiscue.
L’orario di lavoro non potrà comunque superare: le sette ore giornaliere e le trentacinque ore settimanali, per i minori che non abbiano compiuto i quindici anni; le otto giornaliere e le quaranta settimanali, per i minori tra i quindici e i diciotto anni.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
Dichiarazione a verbale
Sono fatti salvi gli accordi aziendali in tema di orario di lavoro.
Resta inteso altresì che eventuali modifiche delle condizioni contrattualmente definite in tema di orario di lavoro potranno avvenire solo previo confronto in sede aziendale in base all’art. 12, Prima Parte, sulla contrattazione aziendale.

Titolo VIII Lavoro straordinario e lavoro ordinario notturno
Art. 59 Norme generali per il lavoro straordinario

Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durate il normale orario fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d’opera straordinaria a carattere individuale nel limite di 200 ore annue.
Per i dipendenti da azienda di distribuzione di carburante, per lavoro straordinario si intende quello prestato dal singolo lavoratore oltre l’orario di lavoro stabilito dal secondo e terzo comma del precedente art. 31, Seconda Parte.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Le clausole contenute nel presente articolo hanno valore di accordo permanente fra le Parti ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 RDL 15 marzo 1923, n. 692, e dell’art. 9 del relativo regolamento.

Art. 61 Registro del lavoro straordinario
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell’azienda, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali regionali e provinciali o comprensoriali, presso la sede della locale Associazione Imprenditoriale.
Il registro di cui al presente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge e regolamentari.
Norma transitoria
Le Parti stipulanti si impegnano a favorire l’applicazione della normativa del presente titolo nelle spirito informatore della stessa.
Le Organizzazioni Sindacali provinciali e le Associazioni provinciali a carattere generale aderenti alla Confesercenti si incontreranno, almeno una volta all’anno, per l’esame della situazione generale, anche in relazione ad eventuali casi di palese e sistematica violazione delle norme contrattuali previste dal presente titolo.

Titolo IX Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 63 Riposo settimanale

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti: le attività stagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità; le aziende esercenti la vendita al minuto o in genere attività rivolte a soddisfare direttamente i bisogni del pubblico; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti; la vigilanza delle aziende e degli impianti, la compilazione dell’inventario e del bilancio annuale.

Art. 66 Retribuzione per le prestazioni effettuate nel giorno di riposo settimanale di legge
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 113, Seconda Parte, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo X Ferie
Art. 75 Irrinunciabilità

Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

Art. 76 Registro ferie
Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 61, Seconda Parte, per il lavoro straordinario.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.

Titolo XI Congedi - Diritto allo studio - Aspettativa
Art. 83 Congedi e permessi per handicap

[…]
La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità accertata, può usufruire di permessi di cui alle lettere b) e c) e delle agevolazione di cui al comma precedente.
Per tutte le agevolazione previste nel presente articolo si fa espresso riferimento alle condizioni ed alle modalità di cui alla legislazione in vigore.

Titolo XIV Malattie e infortuni
Art. 91 Normativa

[…]
Il lavoratore che presti servizio in aziende addette alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, ha l’obbligo, in caso di malattia di durata superiore a 5 giorni, di presentare al rientro in servizio al datore di lavoro il certificato medico dal quale risulti che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.
[…]
Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Art. 95 Infortunio
Le aziende sono tenute ad assicurare presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Art. 100 Tubercolosi
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in Istituti Sanitari o Case di Cura a carico dell’assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle Province e dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l’obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell’art. 9, Legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l’inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito alla idoneità stessa decide in via definitiva il Direttore del Presidio Sanitario antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.
[…]

Art. 101 Rinvio alle leggi
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

Titolo XV Gravidanza e puerperio
Art. 102 Astensione dal lavoro

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi successivi al parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
In applicazione ed alle condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 972 dell’11 ottobre 1988, per le lavoratrici madri addette a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri il periodo di astensione obbligatoria post-partum è fissato in 7 mesi.
[…]

Art. 103 Permessi per assistenza al bambino
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
[…]
I periodi di riposo di cui al presente comma hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall’azienda.
[…]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19, Legge 26 aprile 1934, n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]

Art. 104 Normativa
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamenti vigenti.

Titolo XXIII Risoluzione del rapporto di lavoro
a) Recesso
Art. 131 Recesso ex articolo 2119 c.c.

Ai sensi dell’art. 2119 del codice civile ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l’indicazione dei motivi.
A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo:
- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell’attività aziendale;
- l’insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
[…]
- il danneggiamento volontario di beni dell’azienda o di terzi;
- l’esecuzione, senza permesso, di lavoro nell’azienda per conto proprio o di terzi.
[…]

Titolo XXIV Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 146 Obblighi del prestatore di lavoro

Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l’obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell’impresa.

Art. 147 Divieti
È vietato al personale ritornare nei locali dell’azienda e trattenersi oltre l’orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l’autorizzazione della azienda, salvo quanto previsto dall’art. 33, Prima Parte, del presente contratto. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l’orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore a sua volta non potrà trattenere il proprio personale oltre l’orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un’ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.
Al termine dell’orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.

Art. 151 Provvedimenti disciplinari
L’inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
3) multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all’art. 113, Seconda Parte;
4) sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
[…]
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
[…]
Il provvedimento della sospensione della retribuzione si applica nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell’assenza ingiustificata.
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
[…]
- grave violazione degli obblighi di cui all’art. 146, 1 e 2 comma, Seconda Parte;
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;
[…]
- la recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.
[…]

Art. 152 Codice disciplinare
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le disposizioni contenute negli articoli di cui al presente Titolo XXIV nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare, il quale intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso, può avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall’art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300 o di quelle previste dal Titolo IV, Prima Parte, del presente contratto.

Titolo XXX Divise e attrezzi
Art. 162 Divise e attrezzi

[…]
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e strumenti necessari per l’esecuzione del lavoro.
[…]

Titolo XXX Appalti
Art. 163 Appalti

Le Parti si danno atto che la materia relativa agli appalti è disciplinata dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che dispone norme in materia di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, in base alle quali sono esclusi dagli appalti i lavori che sono strettamente pertinenti all’attività propria dell’azienda.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse e quello di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche. A tal fine sarà inserita apposita clausola nel capitolato d’appalto.
Qualora l’introduzione di appalti per lavori che non sono strettamente pertinenti all’attività propria dell’azienda e comunque autonomamente ritenuti necessari dall’imprenditore dovesse comportare riduzione di personale dell’azienda appaltante questa è tenuta a darne informazione alle Organizzazioni Sindacali provinciali stipulanti il presente contratto.
La norma di cui al presente capoverso trova applicazione per le aziende previste dall’art. 12, Prima Parte.

Protocollo aggiuntivo per operatori di vendita (ex Viaggiatori e Piazzisti)
Il giorno 14 marzo 1996 la Commissione Paritetica Nazionale per i Viaggiatori e Piazzisti del Terziario, cui la "Norma Transitoria" post. art. 157 dell’Ipotesi di accordo 8 novembre 1994 aveva affidato il compito di procedere affinché la disciplina contrattuale dei Viaggiatori e Piazzisti dipendenti da aziende del terziario confluisse in quella per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, ha terminato i propri lavori.
È stato pertanto concordato il presente "Verbale d’intesa" che contiene, da un lato, l’elencazione dei titoli degli articoli riguardanti la disciplina comune ai due contratti collettivi di lavoro, e dall’altro, alcune norme specifiche destinate a regolare gli aspetti della prestazione lavorativa tipica dei Viaggiatori e Piazzisti ora Operatori di Vendita.
La commissione ritiene quindi di poter presentare alle parti stipulanti il risultato finale del proprio lavoro.

Operatori di vendita
Premessa

Le Parti contrattuali, premesso che: la Commissione Paritetica Nazionale a conclusione dei suoi lavori, ha ritenuto possibile l’accorpamento del CCNL per i Viaggiatori e Piazzisti nell’ambito del CCNL Terziario, salvaguardando in apposito protocollo aggiuntivo gli aspetti peculiari e specifici di tale figura professionale; convengono sulla necessità che alcuni istituti contrattuali, per essere aderenti alle specificità della prestazione e del trattamento dei Viaggiatori e Piazzisti siano regolamentati con criteri e formulazioni diversi da quelli della generalità dei dipendenti.
Le parti ritengono quindi di considerare applicabile al rapporto di lavoro dei Viaggiatori e Piazzisti, con decorrenza 1 gennaio 1995 le norme contrattuali del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e servizi 14 dicembre 1990, come modificato dall’accordo di rinnovo 8 novembre 1994, qui di seguito tassativamente indicate, fatto salvo quanto espressamente disposto in deroga.

Articoli della II parte del CCNL terziario
Art. 14 "Assunzione"
Art. 15 "Documentazione"
Art. 63 "Riposo settimanale"
Art. 64 "Festività"
Art. 69 "Ferie"
Art. 70 "Funzioni pubbliche elettive"
Art. 71 "Determinazione periodo di ferie"
Art. 72 "Normativa retribuzione ferie" (limitatamente al primo comma)
Art. 73 "Normativa per cessazione rapporto"
Art. 74 "Richiamo lavoratore in ferie"
Art. 75 "Irrinunciabilità"
Art. 76 "Registro ferie"
Art. 77 "Congedi retribuiti"
Art. 78 "Aspettativa non retribuita"
Art. 79 "Congedo matrimoniale"
Art. 82 "Aspettativa per tossicodipendenza"
Art. 83 "Congedi per handicap"
Art. 84 "Chiamata alle armi"
Art. 85 "Richiamo alle armi"
Art. 90 "Malattia"
Art. 91 "Normativa"
Art. 92 "Obblighi del lavoratore"
Art. 100 "Tubercolosi"
Art. 101 "Rinvio alle leggi"
Art. 102 "Astensione per gravidanza e puerperio"
Art. 103 "Permessi per assistenza al bambino"
Art. 104 "Normativa gravidanza e puerperio"
Art. 105 "Sospensione dal lavoro"
Art. 106 "Decorrenza anzianità di servizio" e chiarimento a verbale
Art. 107 "Computo frazione annua"
Art. 108 "Anzianità convenzionale"
Art. 109 "Mansioni del lavoratore"
Art. 110 "Mansioni promiscue"
Art. 111 "Passaggi a livello"
Art. 114 "Conglobamento EDR"
Art. 116 "Retribuzione mensile"
Art. 117 "Quota giornaliera"
Chiarimento a verbale
Art. 124 "Assorbimenti"
Art. 126 "Indennità di maneggio denaro"
Art. 127 "Prospetto paga"
Art. 128 "Tredicesima mensilità"
Art. 129 "Quattordicesima mensilità"
Art. 130 "Recesso ex articolo 2118 CC"
Art. 131 "Recesso ex articolo 2119 CC"
Art. 132 "Normativa recesso"
Art. 133 "Nullità del licenziamento"
Art. 134 "Nullità licenziamento per matrimonio"
Art. 135 "Licenziamento simulato"
Art. 137 "Indennità sostitutiva di preavviso"
Art. 138 "Trattamento di fine rapporto"
Art. 139 "Cessione o trasformazione d’azienda"
Art. 140 "Fallimento dell’azienda"
Art. 141 "Decesso del dipendente"
Art. 142 "Corresponsione TFR"
Art. 143 "Dimissioni"
Art. 144 "Dimissioni per matrimonio"
Art. 145 "Dimissioni per maternità"
Art. 146 "Obblighi del prestatore di lavoro"
Art. 150 "Mutamento di domicilio"
Art. 152 "Codice disciplinare"
Art. 153 "Normativa provvedimenti disciplinari"
Art. 154 "Cauzioni"
Art. 155 "Diritto di rivalsa"
Art. 156 "Ritiro cauzione per cessazione rapporto"
Art. 160 "Procedimenti penali"
Art. 162 "Divise ed attrezzi"
Art. 163 "Appalti"
Art. 164 "Decorrenza e durata"
I Parte
Tutti gli articoli compresi nella Prima Parte come modificati dall’Accordo Interconfederale 8 giugno 1995 in materia di Rappresentanze Sindacali Unitarie.
Parte Speciale
Art. 1 Classificazione del personale
Art. 2 Assunzione
Art. 3 Periodo di prova
Art. 4 Prestazione lavorativa settimanale
Art. 5 Riposo settimanale e festività
Art. 6 Permessi retribuiti
Art. 7 Giustificazione delle assenze
Art. 8 Part-Time
Art. 9 Chiamata alle armi
Art. 10 Trasferimenti
Art. 11 Diarie
Art. 12 Trattamento economico di malattia e infortunio
Chiarimento a verbale
Art. 13 Tutela del posto di lavoro
Art. 14 Scatti di anzianità
Nota a verbale
Interpretazione autentica delle parti
Art. 15 Trattamento economico
Art. 16 Una tantum
Art. 17 Provvigioni
Art. 18 Mensilità supplementari
Art. 19 Rischio macchina
Art. 20 Preavviso
Art. 21 Trattamento di fine rapporto
Art. 22 Trattenimento in sede
Art. 23 Provvedimenti disciplinari
Art. 24 Diritti sindacali
Art. 25 Tentativo di conciliazione presso UPLMO
Art. 26 Procedura II tentativo di conciliazione
Art. 27 Collegio arbitrale
Art. 28 Contrattazione integrativa aziendale
Art. 29 Contratti di formazione e lavoro
Art. 30 Quote di riserva

Nota a verbale
Gli articoli del CCNL terziario, ove fanno riferimento alla "retribuzione di fatto", ovvero al trattamento dei lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali vanno applicati al personale avente la qualifica di Operatore di Vendita con riferimento alla retribuzione di cui al IV comma dell’art. 39 CCNL Viaggiatori e Piazzisti 15 luglio 1992.
Ove invece facciano riferimento alla "Paga base" vanno applicati all’Operatore di Vendita con riferimento al fisso mensile di cui al III comma dell’art. 39 CCNL Viaggiatori e Piazzisti 15 luglio 1992.

Art. 4 Prestazione lavorativa settimanale
La prestazione lavorativa del singolo Operatore di Vendita si svolgerà su cinque giornate della settimana ovvero su quattro giornate intere e due mezze giornate.
La determinazione dei riposi relativi alle due mezze giornate sarà concordata in sede aziendale tenuto conto delle situazioni locali di fatto.
Nelle attività che presentano esigenze di carattere stagionale o connesse al lancio pubblicitario dei prodotti, il godimento della giornata o delle due mezze giornate in cui non viene effettuata la prestazione lavorativa avverrà nei periodi dell’anno in cui saranno cessate le anzidette esigenze.
Chiarimenti a verbale
a) Resta inteso tra le parti che della diversa distribuzione delle presenze in servizio si terrà conto in modo da non alterare il significato della normativa nel senso che le ipotesi previste nel 1 comma debbono essere tra loro equivalenti.
b) Le festività coincidenti con un giorno di parziale o totale prestazione lavorativa concorrono al raggiungimento delle presenze in servizio di cui al primo comma. Le festività coincidenti con un giorno di parziale o totale non prestazione lavorativa non daranno luogo a riposi sostitutivi.

Art. 5 Riposo settimanale
Fermo restando quanto previsto all’art. 63, Seconda Parte, del presente CCNL, l’Operatore di Vendita che per ragioni di dislocazione non possa, per oltre un mese, recarsi in famiglia, avrà diritto di ottenere in sostituzione del riposo, una licenza corrispondente ai giorni di riposo non fruiti, con facoltà di trasferirsi in famiglia a spese della ditta.
L’Operatore di Vendita per l’estero usufruirà del trattamento di cui sopra compatibilmente con la dislocazione e in seguito a specifici accordi con la ditta.

Art. 13 Tutela del posto di lavoro
Nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, conseguente alla perdita della idoneità a svolgere mansioni di Operatore di Vendita per infortunio sul lavoro l’azienda, qualora proceda entro un anno a nuove assunzioni, riserverà priorità alla domanda di assunzione, eventualmente prodotta, compatibilmente con le norme sul collocamento e sempreché il posto disponibile possa essere ricoperto in relazione alla diminuita capacità lavorativa ed alle attitudini personali dell’interessato.
Le aziende con più di ottanta dipendenti sempre che non debbano attuare provvedimenti di ristrutturazione con riflessi occupazionali, a richiesta dell’interessato, assumeranno ex novo, entro novanta giorni dalla data di cessazione del rapporto, l’infortunato adibendolo alle mansioni ritenute più opportune in relazione alle esigenze tecnico-organizzative e produttive, anche per quanto concerne il luogo di prestazione del lavoro.
Qualora il lavoratore abbia riportato dall’infortunio una invalidità superiore al terzo, dovrà iscriversi nell’elenco degli invalidi del lavoro presso gli uffici provinciali del lavoro e l’azienda presenterà richiesta di avviamento all’ufficio anzidetto ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio.
Qualora invece l’invalidità non raggiunga il terzo, il lavoratore dovrà iscriversi nelle liste di collocamento di cui al legge 29 aprile 1949, n. 264.
Le parti convengono che, in ambedue i casi suddetti, la richiesta di avviamento presentata dall’azienda sarà nominativa, ai sensi dell’art. 33, settimo comma, legge n. 300 del 1970.
Il rifiuto dell’interessato ad espletare le mansioni di nuova assunzione comporta per l’azienda il venir meno dell’impegno cui ai primi due commi.
[…]

Art. 23 Provvedimenti disciplinari
Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 7 per le assenze ingiustificate, la inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all’entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
3) multa in misura non eccedente l’importo di mezza giornata di retribuzione;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni;
5) licenziamento disciplinare, senza preavviso e con altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in tronco).
[…]

Art. 24 Diritti sindacali
Fermo restando quanto previsto nell’Accordo Interconfederale dell’8 giugno 1995, che le parti riconfermano integralmente, la disciplina relativa ai diritti sindacali dell’Operatore di Vendita viene transitoriamente riconfermata nelle seguenti disposizioni del presente articolo.
Con decorrenza dal 1 luglio 1992, nelle unità produttive che occupano più di quindici Operatori di Vendita, le OO.SS. firmatarie del presente contratto possono designare, singolarmente o unitariamente, i dirigenti delle rappresentanze sindacali da scegliersi tra gli Operatori di Vendita dell’unità produttiva stessa, secondo le misure previste nel secondo comma dell’art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
In relazione alle peculiari caratteristiche dell’attività degli Operatori di Vendita, potrà essere unitariamente designato un rappresentante sindacale aziendale anche presso imprese di minori dimensioni che non abbiano alla proprie dipendenze quindici Operatori di Vendita, sempreché il numero complessivo dei dipendenti dell’impresa sia superiore alle quindici unità e gli Operatori di Vendita siano più di sette.
Le parti concordano inoltre, che nel caso di imprese che non abbiano presso nessuna unità produttiva nell’ambito provinciale, regionale o nazionale un numero di Operatori di Vendita di almeno quindici unità, le OO.SS. firmatarie potranno costituire una rappresentanza sindacale degli Operatori di Vendita presso una sede dell’impresa, rispettivamente ad ambito provinciale, regionale o nazionale - purché in quell’ambito il numero degli Operatori di Vendita sia almeno di quindici unità - designando i dirigenti nella misura indicata al primo comma, ovvero in ragione di un dirigente RSA ogni cinquanta Operatori di Vendita (o frazione superiore a venticinque), nella sola ipotesi che questi ultimi facciano direttamente capo alla sede centrale.
Ai suddetti dirigenti saranno concessi, per il disimpegno delle loro funzioni, permessi nella misura di quattro giorni all’anno. Nel caso che il dirigente svolga la sua attività di lavoro in una zona che disti oltre duecentocinquanta chilometri dalla sede dell’azienda, egli potrà richiedere un ulteriore giorno di permesso ogni trimestre.
La disciplina del presente articolo si applica nei confronti dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali i cui nominativi e le relative variazioni siano stati comunicati per iscritto alle OO.SS. firmatarie all’azienda cui l’Operatore di Vendita appartiene, per il tramite della competente Associazione territoriale dei commercianti aderenti alla Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali Turistiche dei Servizi. Il lavoratore che intenda esercitare il diritto di cui al comma 4 deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 3 giorni prima.
Quanto riconosciuto in tema di rappresentanze sindacali aziendali con il presente articolo non è cumulabile con quanto eventualmente già riconosciuto il sede aziendale o territoriale o con quanto dovesse derivare da disposizioni di legge successive.
Nell’ambito di aziende con più unità produttive, presso le quali esistano RSA, possono essere istituiti organi di coordinamento a livello centrale, nominati nell’ambito dei dirigenti RSA, per formare un esecutivo composto da:
- 3 dirigenti fino a venticinque unità produttive:
- 6 dirigenti da ventisei unità a settanta;
- 9 dirigenti oltre settanta unità.
Ai dirigenti dell’esecutivo di cui sopra saranno concessi, in aggiunta ai permessi di cui sopra, ulteriori cinque giorni ogni anno solare per il disimpegno dei compiti attinenti al coordinamento dell’attività sindacale nell’ambito aziendale.
Agli effetti di quanto stabilito nel presente articolo sono da considerarsi, altresì, dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni Sindacali degli Operatori di Vendita del commercio i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse. L’elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla ditta e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. I componenti dei Consigli o Comitati suddetti hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi stessi, nella misura di nove giorni annui. Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente componente di più Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni sindacali degli Operatori di Vendita del commercio, potrà usufruire di ulteriore 7 giorni annui. Nelle unità produttive con più di quindici Operatori di Vendita l’assemblea si svolgerà giusta la previsione dell’art. 20 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Qualora gli Operatori di Vendita dipendano dalla sede centrale ed abbiano una propria rappresentanza sindacali ai sensi del presente articolo, in considerazione delle peculiari caratteristiche della prestazione lavorativa, per lo svolgimento delle assemblee di cui all’art. 20 della legge n. 300/1970, i lavoratori interessati potranno assentarsi dal lavoro per una massimo di due giorni nel corso dell’anno di calendario, con decorrenza della retribuzione.

Art. 25 Tentativo di conciliazione presso UPLMO
Nel caso in cui il tentativo previsto dal Titolo I, Prima Parte, del presente CCNL abbia esito negativo, è prescritto un secondo tentativo da esperirsi presso l’Ufficio del Lavoro competente per territorio, con l’intervento dei rappresentanti delle stesse Organizzazioni Sindacali che hanno assistito le parti nel corso del primo esperimento.
I relativi verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in cinque copie, devono recare le firme delle parti interessate, dei rappresentanti delle rispettive Associazioni sindacali e del Direttore dell’Ufficio del Lavoro o di un suo delegato.
Le parti interessate potranno adire il magistrato solo dopo aver esperito con esito negativo anche il secondo tentativo di composizione; le parti sono tuttavia libere di iniziare l’eventuale azione giudiziaria qualora l’intera procedura di conciliazione non sia esaurita alla scadenza del termine di trenta giorni dalla denuncia della controversia all’Associazione territoriale dei commercianti, copia autentica del verbale di mancato accordo dovrà essere esibita in giudizio dalla parte attrice a richiesta della convenuta.

Art. 29 Contratti di Formazione e Lavoro
A integrazione di quanto previsto dall’art. 23 C I Parte del presente contratto, per quanto riguarda gli Operatori di Vendita le parti confermano che è possibile stipulare Contratti di Formazione e Lavoro secondo le seguenti modalità:
C.F.L. di tipo A.1) destinati all’acquisizione di professionalità intermedie: I e II categoria, con una durata di 24 mesi.
C.F.L. di tipo B) destinati all’inserimento professionale mediante l’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo delle imprese I e II categoria con un durata di 12 mesi.
Il contenuto dei progetti formativi, considerato l’aspetto specifico delle prestazioni dell’Operatore di Vendita e tenuto conto che l’attività lavorativa si svolge, di norma, all’esterno della sede, dovrà in ogni caso prevedere congrui periodi di formazione nella zona e/o nel punto di vendita.

Allegati
Allegato 2 - Relazioni sindacali a livello nazionale. Insediamento dell’Osservatorio Nazionale
La Confesercenti e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil si sono incontrate numerose volte in ossequio all’impegno contrattualmente assunto di favorire corretti e proficui rapporti nell’ottica della gestione e del rilancio delle relazioni sindacali. In questo ambito sono state poste le basi per l’attivazione dell’Osservatorio Nazionale istituito ai sensi dell’art. 3, Prima Parte, del CCNL è stato pertanto, possibile procedere all’insediamento di tale organismo il giorno 2 marzo scorso, con un apposito incontro tenutosi in Roma, presso la Confesercenti. Come previsto dal contratto nazionale l’Osservatorio costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
In questo ambito nel corso della riunione di insediamento i membri dell’Osservatorio hanno concordato sull’opportunità di procedere, in via preliminare, alla individuazione e raccolta di dati già esistenti, elaborati da Enti o Istituti pubblici e/o privati ovvero dalle stesse articolazioni territoriali delle organizzazioni firmatarie del CCNL Può essere effettuato anche un censimento degli istituti di rilevazione.
Per quanto riguarda, più in particolare, i temi da approfondire, sono stati inizialmente individuati i seguenti.
- Formazione e qualificazione professionale (conoscenza dello stato del settore).
- Contratti di formazione e lavoro (raccolta accordi territoriali e aziendali).
Le parti hanno, inoltre, concordato di incontrarsi a breve scadenza per dare il via al gruppo di lavoro per le pari opportunità, previsto dall’art. 2, Seconda Parte del CCNL e di dar corso all’effettuazione dei diritti di informazione.
Roma, 28 ottobre 1993

Allegato 3 - Schema di riferimento per l’attività dell’Osservatorio Nazionale
L’attività dell’Osservatorio Nazionale potrà svilupparsi secondo lo schema seguente, anche con riferimento a dati ed informazioni trasmessi dagli Osservatori Provinciali.

Campi di intervento Compiti assegnati
A) Gestione aspetti contrattuali attraverso specifiche ricerche relative a:

- raccolta e registrazione di tutti gli accordi integrativi aziendali e territoriali;
- analisi dei contenuti degli accordi tra loro e con il CCNL;
- elaborazione e statistiche dei punti precedenti;
- elaborazione dei dati forniti dagli Osservatori Provinciali sulla realizzazione e l'utilizzo del CFL e dell'apprendistato.

B) Analisi delle materie oggetto del diritto di informazione, anche attraverso apposite ricerche relative a:

 

1) Andamento occupazionale

- esame dello stato e delle previsioni occupazionali del settore, eventualmente articolato per subsettori;
- coordinamento delle indagini e delle rilevazioni;
- elaborazione delle stime e delle proiezioni sull'occupazione nazionale nel settore;
- programmazione e realizzazione di relazioni in merito alla preparazione di incontri, su incarico delle parti.

2) Andamento economico e tecnologico

- Esame dello stato e delle previsioni economiche e produttive relative alle prospettive di sviluppo del settore;
- coordinamento delle indagini e delle rilevazioni;
- esame dell'andamento statistico e strutturale dei subsettori.

3) Ambito legislativo

- Elaborazione della raccolta delle leggi e dei decreti che regolano tutti i settori del commercio;
- elaborazione e raccolta dei disegni di legge e delle proposte di legge, delle raccomandazioni e direttive CEE in materia di lavoro anche al fine di assumere iniziative unitarie.

4) Formazione professionale

- Raccolta delle proposte degli Enti Bilaterali Territoriali e degli Osservatori Territoriali ed elaborazione di progetti professionali di riqualificazione ed aggiornamento continuo;
- predisposizione di progetti pilota di formazione professionale da realizzarsi a livello territoriale;
- predisposizione di progetti formativi per singole figure professionali relative a:
- CFL
- nuove professionalità;
- riconversione professionale;
- introduzione nuove tecnologie;
- apprendistato.