Tipologia: Accordo
Data firma: 12 ottobre 1995
Parti: Ancc, Ancd, Confcooperative/Federconsumo e Agci e Filcams-Cgil, Flsascat-Clsl e Uiltucs-Uil
Settori: Cooperative

Sommario:

Premessa
Art. 1 Sistema Elettivo
Art. 2 Durata e sostituzione nell’incarico
Art. 3 Modalità per indire le elezioni
Art. 4 Permessi sindacali e monte ore
Art. 5 Revoca delle RSU
Art. 6 Assemblee
Art. 7 Attribuzione dei seggi
Art. 8 Clausole per la provincia autonoma di Bolzano e Valle d’Aosta
Art. 9 Permessi per le funzioni elettorali
Art. 10 Rappresentanza dei quadri
Art. 11 Elettorato attivo e passivo
Clausola finale

Accordo 12 ottobre 1995 per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie realizzato tra la Ancc, Ancd, Confcooperative/Federconsumo e Agci e Filcams-Cgil, Flsascat-Clsl e Uiltucs-Uil

In Roma, addì 12 ottobre 1995

Premessa
Il presente Protocollo assume integra e modifica la disciplina generale in materia di Rappresentanze Sindacali Unitarie, contenuta nel Protocollo del 13 settembre 1994 stipulato tra Centrali Cooperative e Cgil, Cisl e Uil.
Esso soddisfa l’esigenza di adeguare le regole generali alle specificità e peculiarità delle imprese della distribuzione cooperativa.

Art. 1 Sistema Elettivo (sostituisce l’art. 2 del Protocollo del 13 settembre 1994)
A suffragio universale ed a scrutinio segreto sono eletti 2/3 dei seggi. Alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL è riservato il terzo residuo dei seggi mediante elezione in proporzione ai voti ricevuti nell’ambito dei 2/3.
Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi le Organizzazioni Sindacali terranno conto anche delle categorie professionali.
Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere attraverso una coerente applicazione della norma antidiscriminatoria.

Art. 2 Durata e sostituzione nell’incarico
I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Le dimissioni dei componenti le RSU non possono superare il 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.

Art. 3 Modalità per indire le elezioni
Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU, le Organizzazioni Sindacali di cui all’art. 1, titolo I, del presente accordo, o la RSU uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell’apposito albo che l’azienda metterà a disposizione della RSU, e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio di cui sopra: l’ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.
Nei casi di elezione di RSU interaziendali o di bacino o di area territoriale, l’iniziativa sarà assunta dalle Organizzazioni Sindacali competenti per territorio con le modalità di cui al comma precedente.
Il seggio elettorale interaziendale o di bacino o di area territoriale sarà unico ed ubicato presso una delle unità produttive interessate. L’apertura del seggio sarà regolata in modo da consentire l’afflusso di tutti i lavoratori interessati.

Art. 4 Permessi sindacali e monte ore
Le RSU per l’espletamento dei loro compiti usufruiranno di una quota del monte ore dei permessi sindacali di cui al punto 3 dell’art. 29 del presente CCNL, pari al 70% di cui il 10% sarà utilizzato per il funzionamento dei coordinamenti unitari compresi quelli femminili, se esistenti.
Il 30% sarà utilizzato per l’attività proprie delle singole Organizzazioni FILCAMS, Flsascat, Ulltucs in base ad intese da definirsi tra le parti sindacali a livello territoriale, che dovranno essere comunicate alla Direzione Aziendale interessata.
Il diritto di cui al 2° comma dell’art. 29 è esercitabile tramite le RSU o direttamente dalle rispettive Organizzazioni Sindacali.

Art. 5 Revoca delle RSU
A maggioranza assoluta (50% + 1) del collegio elettorale i lavoratori possono revocare il mandato a componenti o alla totalità della RSU. La revoca deve essere formalizzata con voto a scrutinio segreto in assemblea ove partecipino almeno i due terzi dei lavoratori del collegio interessato. La convocazione dell’assemblea del collegio, nei limiti del monte ore previsto dalle norme contrattuali, deve essere richiesta da non meno di 1/3 dei lavoratori componenti il medesimo collegio.

Art. 6 Assemblee
In tutte le unità produttive in cui è costituita la RSU il monte ore per le assemblee dei lavoratori viene così ripartito: il 70% a disposizione delle RSU, il restante 30% sarà utilizzato pariteticamente da Filcams, Fisascat e Ulltucs tramite la RSU, o direttamente dalle singole Organizzazioni Sindacali.

Art. 7 Attribuzione dei seggi
Ai fini dell’elezione dei due terzi dei componenti della RSU, il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale puro in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
Il residuo terzo dei seggi sarà attribuito in base al criterio di composizione della RSU previsto dall’art. 1 del presente Protocollo.
Nell’ambito delle liste che avranno conseguito voti i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati.
Qualora due o più liste ottengano lo stesso numero di preferenze e, attraverso il sistema di calcolo non sia possibile attribuire il seggio o i seggi, si procederà al ballottaggio con nuova votazione del collegio elettorale e risulterà attribuito il/i seggio/i alla/e lista/e che avrà /avranno ottenuto il maggior numero di voti.
Qualora due o più candidati della stessa lista ottengano lo stesso numero di voti di preferenza, la designazione sarà data al candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione al sindacato presso l’azienda.
Ove una delle tre federazioni confederali che abbia partecipato alla competizione elettorale non abbia un proprio rappresentante nella RSU, la stessa potrà partecipare all’attività sindacale aziendale con propri dirigenti esterni; possibilità comunque riconosciuta ad ogni Organizzazione Sindacale firmataria del CCNL applicato e che abbia propri esponenti in seno alle RSU.

Art. 8 Clausole per la provincia autonoma di Bolzano e Valle d’Aosta
Il presente accordo è valido per tutto il territorio nazionale con l’esclusione della provincia autonoma di Bolzano e della Valle d’Aosta, nelle parti riguardanti i sindacati extra-confederali, in base alle disposizioni di leggi vigenti in tali territori.

Art. 9 Permessi per le funzioni elettorali
I membri del Comitato elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio elettorale, i componenti sindacali del Comitato dei garanti, nel caso in cui siano in forza all’unità produttiva, dovranno espletare i loro incarichi al di fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro utilizzando in via eccezionale, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all’art. 29 del CCNL
Resta inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le tutele già previste dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro a favore dei dirigenti delle RSA, e ora trasferite ai componenti le RSU in forza del presente accordo.

Art. 10 Rappresentanza dei quadri
Ai fini di una specifica rappresentanza dei Quadri nell’ambito delle RSU, in ogni singola azienda, potrà essere costituito un collegio elettorale in cui i lavoratori con la qualifica di quadro possano eleggere la propria rappresentanza. La procedura per la presentazione delle liste e per la votazione e per l’attribuzione dei seggi è quella prevista dal presente accordo.
Il comitato elettorale concorderà con la Direzione aziendale le procedure atte a consentire l’esercizio del diritto di voto ad ogni quadro operante nelle unità produttive aziendali, che eserciterà il proprio diritto in unico collegio elettorale.
Resta inteso che la rappresentanza dei quadri sarà costituita da almeno n. 1 rappresentante e comunque sarà ricompresa nel numero complessivo dei componenti delle RSU eleggibili nelle varie unità produttive che compongono l’azienda.
Nell’ambito del monte ore dei permessi sindacali retribuiti spettanti complessivamente alle RSU si definirà a livello aziendale la quota parte di loro competenza.

Art. 11 Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati ed i quadri non in prova, in forza all’unità produttiva alla data delle elezioni.
Ferma restando l’eleggibilità degli operai, degli impiegati e dei quadri non in prova, in forza all’unità produttiva possono essere candidati nelle liste elettorali e quindi eleggibili, lavoratori non a tempo indeterminato il cui contratto di assunzione consente, alla data delle elezioni, una durata residua di rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi.
La nomina, a seguito di elezione dei componenti della RSU, una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla Direzione e, p.c. alla locale Associazione Cooperativa d’appartenenza a cura delle Organizzazioni Sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.

Clausola finale
Per quanto non previsto dal presente Protocollo valgono le norme contenute in quello interconfederale del 13 settembre 1994.