Tipologia: Ipotesi di accordo per il rinnovo
Data firma: 26 gennaio 1995
Validità: 01.08.1994 - 31.07.1998
Parti: Ausitra, Federazione Italiana Imprese di Servizi, Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera, Associazione degli Industriali della provincia di Venezia e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Raccordi ferroviari

Sommario:

Decorrenza e durata Art. 1
Art. 6
Art. 7
Art. 17
Protocollo aggiuntivo sulla previdenza integrativa
Art. 22
Art. 31
Art. 35
Contrattazione di secondo livello
Art. 37
Tutela delle persone handicappate Art. 44
Tutela delle persone tossicodipendenti Art. 45
Etilismo Art. 46
AIDS, Volontariato, Handicap Art. 47
Minimi tabellari Art. 48
Clausola finale

Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL dei lavoratori dipendenti da imprese esercenti raccordi ferroviari

Addì, 26 gennaio 1995 tra l’Ausitra, Federazione Italiana Imprese di Servizi, la "Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera, l’Associazione degli Industriali della provincia di Venezia, e la Filt-Cgil, la Fit-Cisl, la Uiltrasporti, si è convenuto di rinnovare il CCNL 15 marzo 1991, per il personale dipendente da imprese esercenti raccordi ferroviari.
Le parti si danno atto che il presente rinnovo contrattuale viene a cadere nella fase di discussione e preparazione di una piattaforma di ipotesi contrattuale più ampia che colleghi ed omogeneizzi le diverse attività svolte nell’ambito dei servizi del sistema di trasporti.
In tale prospettiva la sottoscrizione dell’accordo non rappresenta un ostacolo alla definizione della normativa di settore.

Decorrenza e durata Art. 1
[…]
Dichiarazioni a verbale
Le parti, in relazione alle tematiche inerenti le cosiddette "attività usuranti" di cui all’art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e al DL 11 agosto 1993, n. 374, considerata la novità della materia e preso atto che la stessa è in fase di approfondimento, quanto ad ambiti di applicazione e ad effetti sul costo del lavoro, in sede confederale, si riservano di formulare valutazioni e di esperire ogni più opportuna iniziativa in merito, alla luce dei necessari chiarimenti e del futuro assetto del sistema previdenziale nel suo complesso.

Contrattazione di secondo livello
(Da aggiungere dopo l’art. 36)
"Al fine di adeguare gli assetti contrattuali al contenuto del Protocollo 23 luglio 1993 che si intende integralmente richiamato, si conviene che gli assetti contrattuali prevedano:
- il livello nazionale di contrattazione;
- un secondo livello di contrattazione aziendale o alternativamente territoriale.
La contrattazione di secondo livello, come sopra prevista nello spirito della previgente prassi negoziale sarà riferita ad erogazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivi incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività.
[...]

Art. 37
Dopo il 7° capoverso aggiungere:
Omissis

"In considerazione, inoltre, di quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di sviluppo della formazione e dell’importanza che una costante valorizzazione professionale delle risorse umane riveste, tale materia si pone come un’esigenza per fronteggiare efficacemente la sfida della concorrenza internazionale e costituisce un importante riferimento per le analisi ed i lavori dell’osservatorio. I principali obiettivi che la formazione deve avere sono:
- porre i lavoratori in condizione di adeguare le loro conoscenze per meglio rispondere alle esigenze poste dalla trasformazione tecnologica ed organizzativa in atto nelle imprese;
- sviluppare professionalità più adeguate alle trasformazioni in atto;
- rispondere alle necessità di aggiornamento al fine di prevenire l’insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale;
- facilitare il reinserimento dei lavoratori dopo eventuali periodi di assenza per varie motivazioni;
- migliorare la qualità dei servizi offerti, anche al fine di incrementare l’efficienza, l’efficacia e la produttività aziendale;
- valorizzare le potenzialità occupazionali favorendo l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro e consentendo una maggiore flessibilità nell’impiego professionale dei lavoratori.
Alla luce di queste indicazioni, progetti e di queste esigenze si concorda altresì sull’utilità, con riguardo alle particolari situazioni locali, di attivare, tramite gli strumenti messi a disposizione anche dalla CEE, appositi programmi di formazione presso le strutture pubbliche esistenti a livello locale."

Tutela delle persone handicappate Art. 44
Il testo dell’articolo è sostituito dal seguente:
"[…]
La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi retribuiti di cui ai commi 2 e 3; ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il proprio consenso.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Conseguentemente, per l’applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti".

Tutela delle persone tossicodipendenti Art. 45
I lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato dalle competenti strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo e comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi.
L’assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normali, economici e previdenziali, quale aspettativa non retribuita, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di anzianità.
[…]
Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l’accesso all’impiego nonché per l’espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute di terzi.
Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, alla incolumità e la salute dei terzi, sono individuate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, e sono sottoposti a cura di strutture pubbliche nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell’assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici, secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale.
In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall’espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dal DPR 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
Conseguentemente, per l’applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.

Aids, Volontariato, Handicap Art. 47
(Nuovo articolo)
Le imprese considereranno con attenzione, compatibilmente con le proprie esigenze tecnico-organizzative, con le caratteristiche della propria attività produttiva e nel rispetto delle normative di sicurezza, la possibilità di facilitare le richieste avanzate:
- ai sensi della legge 5 giugno 1990, n. 135, da lavoratori che risultino affetti da infezioni da HIV;
- ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, da lavoratori che partecipano ad organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri prefettizi;
- ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 da lavoratori che assistono parenti portatori di handicap in situazione di gravità.

Clausola finale
Le parti preso atto che nel Protocollo del 23 luglio 1993 è stata concordata l’istituzione di nuove rappresentanze sindacali aziendali denominate RSU, in luogo delle esistenti, che con l’accordo confederale del 20 dicembre 1993 è stata configurata la disciplina di riferimento per la costituzione dei nuovi organismi, si impegnano a riprendere il negoziato, a partire dal mese di .................. 95, per giungere ad una definizione per il settore del relativo regolamento negoziale.
In tale occasione le parti si impegnano altresì alla sistemazione delle disposizioni del contratto nazionale, a parità di trattamento legislativo e contrattuale nonché a parità di costi per l’azienda.
La presente ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL è subordinata all’approvazione dell’assemblea dei lavoratori interessati - la stesura del testo contrattuale avverrà pertanto all’esito della risoluzione della riserva delle OO.SS.