Tipologia: CCNL
Data firma: 14 novembre 1995
Validità: 01.12.1995 - 31.12.1999
Parti: Angaf e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil
Settori: Servizi, Guardia ai fuochi

Sommario:

Premessa
Disciplina generale
Sezione I Sistema di relazioni sindacali

Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Informazioni in sede nazionale
Art. 3 - Informazioni in sede aziendale
Art. 4 - Contrattazione aziendale di secondo livello
Art. 5 - Formazione professionale
Art. 6 - Diritto di assemblea
Art. 7 - Diritto di affissione
Art. 8 - RSU
Art. 9 - Diritto allo studio
Art. 10 - Contributi associativi sindacali
Art. 11 - Affissione del contratto
Sezione II Disciplina Comune del rapporto individuale di lavoro
Art. 12 - Assunzione
Art. 13 - Documenti, residenza e domicilio
Art. 14 - Periodo di prova
Art. 15 - Classificazione del personale
Art. 16 - Orario di lavoro
Art. 17 - Flessibilità
Art. 18 - Riposo settimanale
Art. 19 - Anzianità dei lavoratori
Art. 20 - Retribuzione
Art. 21 - Indennità di funzione
Art. 22 - Maggiorazione per lavoro a turni
Art. 23 - Lavoro supplementare, straordinario festivo e notturno
Art. 24 - Festività
Art. 25 - Passaggio temporaneo di mansioni
Art. 26 - Trasferimenti
Art. 27 - Fine turno
Art. 28 - Sicurezza
Art. 29 - Rapporti in azienda
Art. 30 - Norme disciplinari
Art. 31 - Ambiente di lavoro igiene e sicurezza
Art. 32 - Ferie
Art. 33 - Tredicesima mensilità
Art. 34 - Quattordicesima mensilità
Art. 35 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 36 - Trattamento per infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 37 - Trattamento di malattia
Art. 38 - Congedo matrimoniale
Art. 39 - Assenze e permessi
Art. 40 - Aspettativa
Art. 41 - Cessione e trasformazione di azienda
Art. 42 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 43 - Trattamento di fine rapporto
Art. 44 - Contratto a termine
Art. 45 - Apprendistato
Art. 46 - Minimi tabellari e contingenza
Art. 47 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato A - Mansioni del personale guardia fuoco
Allegato B - Accordo 23 luglio 1993

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle società /cooperative di vigilanza antincendio

Il giorno 14 novembre 1995 in Roma tra l’Associazione Nazionale Imprese e Cooperative esercenti servizi integrativi antincendio (Angaf) e le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale: Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Società /Cooperative di vigilanza anti-incendio che sostituisce a tutti gli effetti precedenti contrattazioni a qualunque titolo stipulate.

Premessa
[…]
Enti bilaterali
Allo scopo di perseguire gli obiettivi sopra individuati, le parti convengono di istituire a livello centrale e territoriale, organismi paritetici (Enti Bilaterali).

Disciplina generale
Sezione I Sistema di relazioni sindacali
Art. 1 - Sfera di applicazione

Il presente contratto si applica:
a) ai dipendenti delle imprese esercenti, anche se gestite in forma cooperativistica, attività di servizi integrativi antincendio sia terrestri che marittimi, guardie ai fuochi, vigilanza, assistenza, prevenzione e primo intervento antincendio durante le operazioni di caricazione, discarica, allibo e movimentazione di merci pericolose alla rinfusa sia allo stato liquido che gassoso, durante le operazioni in ambito portuale, nonché in locali aperti al pubblico, mostre, discoteche, teatri, cinema e simili ed ovunque la propria azione sia richiesta;
b) ai dipendenti delle imprese e cooperative esercenti attività riferite alla tutela ambientale (prevenzione e sorveglianza), sia terrestre che marittima.
Il presente contratto sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti a qualunque titolo stipulati nonché usi e consuetudini anche locali.

Art. 2 - Informazioni in sede nazionale
Le Parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, ferme restando le rispettive responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori, convengono quanto segue:
- L’Angaf fornirà annualmente, generalmente entro il primo semestre, alle OO.SS. Nazionali, firmatarie del presente contratto, informazioni globali riferite al settore e riguardanti:
a) aspetti generali di ordine strutturale ed istituzionale;
b) prospettive di sviluppo anche in relazione alla istituzione di nuovi tipi di servizi, a seguito di modificazioni tecnologiche ed alle eventuali implicazioni professionali;
c) iniziative di aggiornamento della professionalità.

Art. 3 - Informazioni in sede aziendale
Le aziende interessate forniranno, a richiesta delle RSU, di norma semestralmente, nei limiti di opportuna e necessaria riservatezza, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi di investimenti tecnologici.
Le RSU verranno inoltre informate sulla consistenza degli organici, sulle varie tipologie dei servizi resi e fermo restando l’autonomia decisionale delle aziende, esprimeranno le proprie valutazioni su quanto sopra, improntandole al mantenimento di corrette relazioni sindacali.

Art. 4 - Contrattazione aziendale di secondo livello
La contrattazione aziendale di secondo livello potrà avvenire non prima di due anni dalla stipula del presente CCNL e dovrà riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già disciplinati dal CCNL
[…]
Le erogazioni derivanti dalla contrattazione aziendale sono valutate con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale e della qualità del lavoro, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
Materie della contrattazione aziendale di secondo livello:
a) turni giornalieri di lavoro e nastri orari, rotazione del personale tra i vari tipi di servizio;
b) tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori secondo le norme dell’art. 9 della Legge 20 maggio 1970 n. 300.
c) vestiario e dotazione sicurezza personale;
[…]
f) istituzione di corsi di addestramento e qualificazione professionale per il personale dipendente;
[…]
Fermo restando quanto previsto dall’accordo del 23 luglio 1993 le parti si impegnano a non modificare le condizioni del presente contratto nazionale per tutto il suo periodo di validità.
Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto si impegnano, anche in nome e per conto dei propri organismi territoriali e aziendali nonché delle RSU costituite ai sensi dell’accordo interconfederale 20 dicembre 1993, a dare corretta attuazione ai principi del presente articolo.

Art. 5 - Formazione professionale
Al fine di favorire e di promuovere corsi di formazione professionale, le parti si impegnano a presentare congiuntamente specifici programmi formativi aventi contenuti tecnici e pratici.
Le parti convengono altresì sulla necessità di promuovere una concreta ed adeguata politica di formazione professionale nel settore, funzionale alla qualificazione e riqualificazione del personale ed al conseguimento di una ottimizzazione del servizio reso dalle Guardie ai Fuochi.
I costi della formazione sono a carico dell’azienda.

Art. 6 - Diritto di assemblea
Nelle aziende che occupano più di 15 maestranze, vengono riconosciute a titolo di assemblea, 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente, da usufruirsi collettivamente.
[…]
L’assemblea può svolgersi anche all’interno dei locali di lavoro, previ accordi con il datore di lavoro.
[…]

Art. 7 - Diritto di affissione
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere su appositi spazi (bacheche) accessibili a tutti i lavoratori all’interno delle unità produttive, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale del lavoro.

Art. 8 - RSU
[…]
Le parti convengono di recepire l’accordo interconfederale 20 dicembre 1993 per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
[…]

Sezione II Disciplina Comune del rapporto individuale di lavoro
Art. 13 - Documenti, residenza e domicilio

All’atto dell’assunzione il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro i seguenti documenti:
[…]
5) certificato di sana e robusta costituzione, rilasciato dalle Autorità competenti in medicina del lavoro;
[…]

Art. 16 - Orario di lavoro
Salvo le deroghe e le eccezioni previste dalle leggi in vigore (L. 17 aprile 1925 n. 473) l’orario di lavoro normale è fissato in 40 ore settimanali, sia per i lavoratori giornalieri che per i lavoratori turnisti.
Nell’effettuazione del servizio giornaliero o a turni, inferiori o superiori alle otto ore, distribuiti in più o in meno di 5 giorni, l’azienda potrà derogare dalle otto ore dell’orario giornaliero senza che da ciò derivi il diritto a compenso per lavoro supplementare e/o straordinario purché detto servizio si svolga nell’ambito delle 40 ore settimanali di media.
[…]
In considerazione della atipicità del servizio, in quanto non preventivamente programmabile perché riferito a richieste di servizi che alle aziende pervengono quotidianamente, i lavoratori per essere avviati al lavoro sono tenuti a mettersi in contatto con la sede aziendale o a recarsi di persona nell’apposito luogo di affissione del servizio, con orari e modalità da concordare con la RSU.
In relazione alla insostituibilità del personale, i lavoratori turnisti potranno essere avviati al turno successivo anche dopo otto ore dalla fine del turno precedentemente lavorato.
I lavoratori saranno avviati in servizio secondo criteri di equità.

Art. 17 - Flessibilità
Le aziende potranno operare in regime di flessibilità previo accordo con la RSU.

Art. 18 - Riposo settimanale
Il giorno di riposo settimanale coincide generalmente con la domenica. Per i lavoratori per i quali è ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, in relazione alla tipologia ed alla peculiarità dell’attività espletata in turni continui ed avvicendati, il riposo settimanale può essere fissato in altro giorno della settimana.
Il lavoratore può essere chiamato, per esigenze di servizio, a prestare la sua opera nei giorni di riposo settimanale, in caso di sua accettazione avrà diritto ad un compenso pari alle percentuali di cui all’art. 23.

Art. 22 - Maggiorazione per lavoro a turni
Ai lavoratori che prestano la loro opera in turni continui ed avvicendati verrà corrisposta una maggiorazione […]

Art. 27 - Fine turno
Il lavoratore a fine turno, qualora per motivi non programmabili non dovesse ricevere il cambio turno, dovrà rimanere al suo posto di lavoro finché l’azienda non avrà provveduto all’invio di un sostituto entro e non oltre il 50% della durata del turno precedentemente effettuato.

Art. 28 - Sicurezza
Vista la peculiarità del servizio, che attiene alla sicurezza di persone e/o cose, in caso di sciopero i lavoratori devono assicurare in accordo con le RSU e l’azienda una sorveglianza minima sui luoghi di lavoro.

Art. 29 - Rapporti in azienda
Nello svolgimento della prestazione lavorativa, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori come previsto dall’organizzazione aziendale.
I rapporti tra i lavoratori saranno improntati a reciproca correttezza ed educazione.
[…]
Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la massima diligenza, osservare disposizioni del presente contratto nonché impartite dai superiori. […]
Dovrà inoltre osservare quanto stabilito dai regolamenti per la disciplina della vigilanza antincendio a bordo delle navi e nelle zone portuali e limitrofe emanate dalle Autorità Marittime competenti, nonché i regolamenti interni. Avere cura dei locali e di tutte le attrezzature a lui affidate, rispondendo delle perdite e degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
[…]

Art. 30 - Norme disciplinari
Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri inerenti le sue mansioni nell’ambito delle disposizioni previste dalla legge e dal contratto.
Le mancanze del lavoratore sono passibili di punizione in relazione alla loro gravità:
a) richiamo verbale:
b) ammonizione scritta;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni lavorativi;
d) licenziamento con preavviso;
e) licenziamento senza preavviso.
[…]
Ammonizione scritta, sospensione
Incorre nei provvedimenti di cui ai punti b) c) il dipendente che:
- per incuria arrechi danno al materiale e/o alla merce che abbia in consegna;
- esegua con provata negligenza il lavoro affidatogli;
- ometta di avvertire tempestivamente il suo diretto superiore di eventuali irregolarità nell’ambito del lavoro;
- si trovi sul luogo di lavoro senza indossare (parzialmente o totalmente) la divisa ed i mezzi di protezione individuale prima di avere ricevuto il cambio dal collega montante e prima che lo stesso non abbia indossato la divisa ed i mezzi di protezione individuale;
- non comunichi all’azienda entro tre giorni il suo cambiamento di indirizzo
Licenziamento con indennità di preavviso
Incorre nel provvedimento di cui al punto d) il dipendente che:
- si trovi in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
[…]
- addivenga a diverbio litigioso seguito a vie di fatto sul posto di lavoro;
- sia recidivo, nel termine di due anni dal primo provvedimento, nelle mancanze contemplate per i provvedimenti di ammonizione scritta e sospensione;
- contravvenga al divieto di fumare e di accendere fuochi nelle sedi di lavoro;
- rifiuti in modo manifesto di eseguire direttive impartite dai superiori;
[…]
- venga trovato addormentato sul posto di lavoro;
[…]
- si allontani dal posto di lavoro senza l’autorizzazione del suo diretto superiore o si dia il cambio con il collega montante non sul luogo di lavoro al quale è avviato.
[…]

Art. 31 - Ambiente di lavoro igiene e sicurezza
Le Parti stipulanti il presente contratto hanno il comune interesse all’applicazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed all’attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica nell’ambiente di lavoro, pertanto le parti si impegnano ad operare affinché l’azione di prevenzione dei servizi di medicina del lavoro della USL trovi applicazione anche nell’ambiente di lavoro delle Guardie ai Fuochi.
Il personale dipendente è soggetto all’obbligo delle visite mediche periodiche di prevenzione e controllo.
Sarà effettuato un calendario delle visite che saranno effettuate fuori dall’orario di lavoro.
Il costo delle visite e di eventuali accertamenti diagnostici sarà a completo carico del datore di lavoro.
Nel caso di presidio sanitario mobile od organizzato nell’ambito delle strutture aziendali si dispone che i locali e le attrezzature siano consoni ed idonei allo scopo.
Vengono assunti come parte integrante i contenuti del DLgs 626/94 e i regolamenti attuativi.

Art. 32 - Ferie
[…]
Le ferie devono essere godute entro il 31 marzo dell’anno successivo, nel caso in cui ciò non avvenisse l’azienda provvederà ad inviare in ferie i lavoratori interessati tenendo conto delle esigenze operative aziendali.

Art. 36 - Trattamento per infortuni sul lavoro e malattie professionali
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge a tal fine emanate dagli organi competenti, costituiscono un preciso dovere dell’azienda e dei lavoratori.
In particolare l’azienda deve:
- sottoporre i lavoratori a visita medica prima della loro assunzione, al fine di accertarne l’idoneità fisica ai lavori a cui sarà preposto;
- dotare il lavoratore dei mezzi di difesa necessari contro l’azione di agenti, che per loro specifica natura, possono risultare nocivi alla salute dei lavoratori;
- il lavoratore è tenuto ad osservare le disposizioni previste dalle leggi, in particolare dalla legge n. 33/1980 e DLgs 626/94.
[…]

Art. 44 - Contratto a termine
Le assunzioni con contratto a termine sono disciplinate dalla Legge 18 aprile 1962 n. 230 e seguenti.
È prevista l’assunzione con contratto a termine anche per sostituzione di lavoratori in ferie.
A decorrere dalla entrata in vigore del presente contratto l’azienda comunicherà alle OO.SS. le eventuali assunzioni avvenute con contratto a termine.

Art. 45 - Apprendistato
L’apprendistato è ammesso per il personale del ruolo amministrativo per il quale è richiesta una speciale preparazione.
La durata massima dell’apprendistato è fissata per un anno.
Possono essere assunti come apprendisti i giovani con età non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, salvo i divieti e le limitazioni previsti dalla Legge 17 ottobre 1967, n. 977 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
Per l’assunzione di apprendisti il datore di lavoro deve ottenere l’autorizzazione dall’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.
[…]

Allegati
Allegato A - Mansioni del personale guardia fuoco

Sorveglianza prevenzione incendio sui pontili e banchine dove operano navi cisterna.
Sorveglianza prevenzione incendio su navi che trasportano merci pericolose.
Sorveglianza prevenzione incendio su navi ai lavori.
Sorveglianza prevenzione incendio fuori dall’ambito portuale.
Primo intervento di estinzione incendio.
Attacco e stacco manichette per movimentazione liquidi e/o prodotti infiammabili.
Sorveglianza linee durante trasferimenti liquidi e/o prodotti infiammabili.
Impiego pompe per estinzione incendio, flussaggi, trasferimento liquidi e/o prodotti infiammabili e pressature linee.
Montaggio - smontaggio linee antincendio e trasferimento liquidi e/o prodotti infiammabili.
Sorveglianza antinquinamento ambientale.
Manutenzione mezzi e cose aziendali.