Tipologia: CCNL
Data firma: 23 settembre 1995
Validità: 01.08.1995 - 31.07.1999
Parti: Ausitra, Feniof e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Servizi, Pompe funebri

Sommario:

Art. 1 - Relazioni sindacali
1. Premessa

2. Relazioni Industriali
Art. 2 - Costituzione dell’osservatorio nazionale
Art. 3 - Albo delle imprese
Art. 4 - Assunzione, documenti, visita medica
Art. 5 - Contratti a termine
Art. 6 - Qualifiche da escludere dall’obbligo della riserva del 12% nelle assunzioni, ai sensi dell’art. 25 comma 2, della legge n. 223/1991
Art. 7 - Inquadramento del personale
Art. 8 - Normativa quadri
Art. 9 - Periodo di prova
Art. 10 - Mutamento e cumulo di mansioni
Art. 11 - Orario di lavoro
Art. 12 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 13 - Lavoro domenicale
Art. 14 - Indennità di reperibilità
Art. 15 - Indennità di trasferta
Art. 16 - Riposo settimanale
Art. 17 - Ricorrenze festive
Art. 18 - Ferie
Art. 19 - Permessi
Art. 20 - Assenze
Art. 21 - Interruzioni e spostamenti di lavoro
Art. 22 - Servizio militare
Art. 23 - Trattamento economico
Art. 24 - Corresponsione della retribuzione
Art. 25 - Determinazione della paga tabellare oraria e giornaliera
Art. 26 - Trattamento di malattia e infortunio
Art. 27 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 28 - Trattamento di fine rapporto
Art. 29 - Previdenza
Art. 30 - Indennità in caso di morte
Art. 31 - Trattamento di gravidanza e puerperio
Art. 32 - Tredicesima mensilità
Art. 33 - Quattordicesima mensilità
Art. 34 - Cessione, trasformazione, fallimento e cessazione dell’azienda
Art. 35 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 36 - Indennità varie
1.1 Indennità di alta montagna
1.2 Indennità di lontananza da centri abitati
1.3 Indennità di maneggio denaro
1.4 Indennità autisti necrofori inquadrati al IV livello super
1.5 Indennità di responsabilità sanitaria
Art. 37 - Alloggio personale
Art. 38 - Rimborso spese mezzi di locomozione
Art. 39 - Indumenti di lavoro e protettivi
Art. 40 - Trasferimento
Art. 41 - Ritiro patente
Art. 42 - Norme disciplinari
Art. 43 - Condizioni di miglior favore
Art. 44 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 45 - Sostituzione degli usi
Art. 46 - Procedure e sedi di composizione delle controversie individuali e plurime
Art. 47 - Restituzione dei documenti di lavoro
Art. 48 - Norma generale
Art. 49 - Rapporti sindacali
1. Strutture sindacali aziendali

2. Permessi sindacali
3. Affissione comunicati
4. Assemblee del personale e referendum
5. Sede sindacale
6. Contributi sindacali
Art. 50 - Diritti sindacali
Art. 51 - Ambiente di lavoro e salute
Art. 52 - Sicurezza sul lavoro
Art. 53 - Lavoratori studenti
Art. 54 - Contrattazione di secondo livello
Art. 55 - Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro
Art. 56 - Aspettativa
Art. 57 - Cure termali
Art. 58 - Tutela delle persone tossicodipendenti
Art. 59 - Etilismo
Art. 60 - Volontariato
Art. 61 - Tutela delle persone handicappate
Art. 62 - Contratti di formazione e lavoro
Art. 63 - Adempimenti in caso di sciopero
Art. 64 - Aumenti salariali e parametri
Art. 65 - Previdenza integrativa
Art. 66 - Decorrenza e durata

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese esercenti attività di pompe e trasporti funebri

Addì, 23 settembre 1995 tra Ausitra (Federazione Italiana Imprese di Servizio), Feniof (Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri) e Filt-Cgil, (Federazione Italiana Lavoratori del Trasporto della Confederazione Generale Italiana del lavoro) Fit-Cisl (Federazione Italiana Trasporti della Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori) Uiltrasporti (Unione Italiana dei Lavoratori dei Trasporti della Confederazione Italiana del Lavoro) è stato rinnovato il CCNL 17 aprile 1991 per il personale dipendente da imprese esercenti attività di pompe e trasporti funebri.

Art. 1 - Art. 1 Relazioni sindacali
1. Premessa
1.1 Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro nell’assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto collettivo nazionale di categoria, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali:
- attribuendo all’autonomia collettiva delle parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante la costante ricerca, ai diversi livelli e con diversi strumenti, del metodo del confronto, al quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;
- regolando l’assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro medesime tale da consentire ai lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici ed alle imprese una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro nonché di sviluppare e valorizzare primariamente le opportunità offerte dalle risorse umane.
1.2 Le parti, avendo assunto quale regola dei propri comportamenti la coerenza con gli obiettivi di competitività delle aziende e di economicità ed efficienza dei servizi realizzano con il presente contratto gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo del 23 luglio 1993.
1.3 Le parti, nel riconoscere la propria titolarità nella stipula del CCNL e di ogni altro accordo di interesse nazionale, convengono che la contrattazione a livello aziendale riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e potrà pertanto essere svolta per le sole materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate.
1.4 In applicazione dell’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, sono titolari della negoziazione in sede aziendale, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le RSU costituite ai sensi del medesimo Accordo interconfederale.
1.5 Le aziende possono essere assistite e rappresentate dalle associazioni industriali cui sono iscritte o conferiscono mandato.
1.6 Pertanto, nella consapevolezza dell’importanza del ruolo che le relazioni sindacali assumono anche al fine di contribuire alla soluzione dei complessi problemi del settore, si conviene sull’opportunità di istituire articolati livelli di incontro fra le parti stipulanti il presente contratto, per l’esame di specifiche tematiche di interesse settoriale.

2. Relazioni Industriali
2.1 Livello Nazionale
2.1.1 Ferme restando l’autonomia e le rispettive distinte attribuzioni delle imprese e delle organizzazioni sindacali, le parti stipulanti convengono di promuovere, di norma annualmente, incontri a livello nazionale al fine di:
- esaminare le scelte tecnologiche ed i relativi riflessi sull’occupazione, con particolare riferimento a quella giovanile e femminile;
- esaminare la possibilità di realizzare programmi formativi e/o di qualificazione professionale dei lavoratori, in relazione alle modifiche dell’organizzazione del lavoro;
- realizzare monitoraggi sulla situazione complessiva del comparto, con particolare riferimento alla durata dei contratti di appalto, all’andamento delle gare, ai criteri di selezione qualitativa delle imprese e ai criteri di aggiudicazione, nell’obiettivo di individuare le possibili opportune iniziative per l’armonizzazione e il miglioramento, a livello nazionale, delle regolamentazioni in materia;
- esaminare l’istituzione dell’Albo di categoria, così come previsto dal presente CCNL
2.2 Livello territoriale
2.2.1 Su richiesta di una delle parti saranno concordati incontri fra i rappresentanti delle organizzazioni stipulanti per l’esame di problemi specifici che abbiano significativi riflessi per i singoli territori allo scopo di:
- concretizzare le iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale, anche in riferimento alle indicazioni espresse a livello nazionale;
- analizzare i dati relativi alla morbilità nel settore e assumere le necessarie iniziative in materia di controllo e prevenzione malattie nonché, in generale, in materia di sicurezza sul lavoro.
2.3 Livello aziendale
2.3.1 L’impresa fornirà informazioni alla rappresentanza sindacale:
- sull’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- sull’andamento dell’occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto di quanto previsto dalla L. 125/91 e dall’art. 55 del presente contratto;
- sui contratti di appalto in scadenza, con particolare riguardo ai problemi occupazionali.
2.3.2 Nel corso di appositi incontri fra l’impresa e la rappresentanza sindacale formeranno oggetto di esame preventivo:
- gli eventuali programmi di addestramento e di aggiornamento professionale del personale, conseguenti all’introduzione di nuove tecnologie e/o trasformazioni tecnologiche;
- l’eventuale nuova articolazione dei servizi in relazione alle modifiche strutturali dell’assetto organizzativo dei servizi stessi;
- le possibili soluzioni in materia di mobilità e flessibilità nell’ottica della migliore organizzazione del lavoro, tenuto conto anche di quanto previsto dall’art. 11;
- l’andamento del lavoro straordinario;
- la programmazione del periodo di riposo annuale per ferie in relazione alle esigenze dei servizi;
- la fornitura degli indumenti di lavoro e protettivi.

Art. 2 - Costituzione dell’osservatorio nazionale
1. Le parti convengono di costituire l’Osservatorio Nazionale permanente allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione di problemi economici e sociali del settore e ad orientare l’azione dei propri rappresentanti secondo l’esperienza maturata e nella consapevolezza dell’importanza dello sviluppo di relazioni industriali di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.
2. L’osservatorio ha il compito di analizzare e valutare le questioni che possono essere rilevanti per l’attività complessiva delle Imprese Esercenti attività di Pompe e Trasporti Funebri, al fine di consentire di individuare tempestivamente le occasioni di sviluppo dell’attività, determinandone le condizioni, e di accertare le motivazioni che causano difficoltà allo sviluppo per poterle superare, in tutte le forme possibili.
In particolare saranno oggetto di studio e anche di ricerche specifiche le seguenti materie:
- l’andamento dell’occupazione complessiva dell’intero settore, con particolare attenzione ai contratti di formazione e lavoro e ai loro risultati, l’andamento dell’occupazione femminile con le relative possibili azioni positive dirette ad assicurare le condizioni di pari opportunità, di cui alle leggi n. 903/77 e n. 125/91 e loro successive modificazioni;
- i problemi connessi all’ambiente di lavoro e alla sicurezza, di cui al Decreto Legislativo 626/94.
3. Le materie sottoelencate saranno oggetto di disamina da parte dei membri dell’Osservatorio paritariamente riuniti, sotto forma di commissione:
- la determinazione dei criteri per portare a conoscenza delle imprese e delle RSU e OO.SS. eventuali nuove figure di attività professionale, dei lavoratori per meglio interpretare la disciplina contrattuale;
- lo studio e l’elaborazione di una diversa e più funzionale classificazione del personale in coerenza con le nuove professionalità;
- lo studio di nuove possibili forme organizzative del lavoro nelle imprese per migliorare la professionalità e la formazione dei lavoratori;
- la raccolta degli elementi per valutare le materie degli orari di lavoro, della formazione e della sicurezza e dell’ambiente di lavoro;
- contratti di appalto in scadenza, con particolare riguardo ai problemi occupazionali.
4. L’osservatorio definisce i propri programmi di lavoro impiegando le risorse esistenti nelle strutture delle organizzazioni stipulanti il presente contratto collettivo e potrà avvalersi di collaborazioni per particolari programmi di ricerca previe decisioni assunte tra le parti.
5. Alle riunioni dell’Osservatorio partecipano sei membri effettivi così nominati:
- uno dell’Ausitra;
- due della Feniof;
- tre rispettivamente della Filt Cgil, della Fit Cisl, della Uiltrasporti.
6. Tutte le Federazioni e le OO.SS. di cui al comma precedente nominano altresì, in modo analogo, sei membri supplenti per sostituire quelli effettivi eventualmente assenti.
7. Ogni Federazione e ogni O.S. nominano i propri membri effettivi e supplenti con comunicazione scritta inviata, per conoscenza, alle altre parti stipulanti.
8. Tutti i membri restano in carica per due anni dalla data di nomina e possono essere riconfermati.
9. Successivamente alla costituzione dell’Osservatorio Nazionale, le parti costituiranno dove necessario Osservatori Regionali e/o territoriali, con il compito di svolgere, con esclusivo riferimento alla realtà locale, le stesse attività di analisi e valutazione per le materie indicate per l’Osservatorio Nazionale.
10. L’Osservatorio ha sede presso l’Ausitra e presso la Feniof che forniranno i servizi di segreteria. La data delle convocazioni è fissata d’accordo fra i rappresentanti delle parti e comunque non oltre i 15 giorni dalla presentazione della richiesta di una delle due parti contraenti che costituiscono l’Osservatorio.
Nota a verbale
Le parti si impegnano a recepire e portare a compimento nell’arco della vigenza contrattuale l’elaborazione di un nuovo sistema classificatorio del personale, sulla base dello studio e dei documenti prodotti dall’Osservatorio Nazionale

Art. 3 - Albo delle imprese
1. Le parti convengono sulla necessità di sviluppare adeguate iniziative congiunte o comunque convergenti rivolte a individuare gli strumenti idonei a garantire l’osservanza delle norme di legge e contrattuali da parte di tutte le imprese del settore.
2. A tal fine le parti concordano che uno degli strumenti più rispondenti per generalizzare la normalizzazione dei rapporti tra imprese e lavoratori è costituito dall’Albo di categoria, per la cui istituzione le parti medesime sono dunque impegnate.
3. Considerata la rilevanza che tale problematica riveste, anche in relazione alla funzione sociale dei servizi svolti dalle imprese del settore, le Organizzazioni sindacali si impegnano inoltre ad intervenire presso le competenti Amministrazioni locali perché fra le clausole dei contratti di appalto sia espressamente previsto l’obbligo di applicazione, da parte delle imprese appaltatrici, del presente contratto collettivo di lavoro, ed atteggiamenti orientati alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

Art. 4 - Assunzione, documenti, visita medica
[…]
5. Prima dell’assunzione le aziende possono, a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica presso gli Enti pubblici all’uopo preposti.
6. Per le assunzioni con contratto a tempo determinato si richiamano le norme di legge in vigore.
7. Al personale assunto con contratto a termine compete lo stesso trattamento economico e normativo, in quanto applicabile, previsto dal presente contratto.

Art. 5 - Contratti a termine
1. Per le assunzioni con contratto a termine, si richiamano le norme di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230 e alla legge 25 marzo 1983, n. 79, (art. 8 bis).
2. Oltre che nei casi previsti dalle leggi di cui al precedente comma, le imprese potranno assumere con contratto a termine ai sensi dell’art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, specificamente per:
- sostituzione di lavoratori in ferie o in aspettativa;
- sostituzione di lavoratrici madri in astensione facoltativa;
- imprevista intensificazione di attività;
- esecuzione di maggiori servizi in particolari periodi annuali.
3. Il trattamento di malattia o di infortunio nonché il periodo di conservazione del posto per tali eventi sono limitati alla durata del contratto a termine.
4. Dei contratti a termine stipulati sarà data contestuale comunicazione alle rappresentanze sindacali.
5. Nelle aziende con oltre 9 dipendenti il numero dei lavoratori assunti ai sensi del presente articolo non può superare il 25% del numero dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
6. Nelle aziende che occupano fino a tre dipendenti, non se ne potrà assumere che uno.
7. Nelle aziende che occupano da 4 a 9 dipendenti il numero massimo è di due.

Art. 11 - Orario di lavoro
1. Per la durata normale dell’orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni.
2. La durata dell’orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali.
3. Per gli impiegati amministrativi potrà essere concordata a livello aziendale la distribuzione dell’orario settimanale in cinque giorni.
[…]
5. L’orario di lavoro va conteggiato dall’ora preventivamente fissata dall’azienda per l’entrata in rimessa, scuderia, magazzino o comunque nel luogo di lavoro per l’inizio della prestazione, fino all’ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, è messo in libertà, comprese le eventuali ore di inoperosità.
6. Durante la giornata il lavoratore ha diritto almeno ad un’ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. La suddetta ora di libertà deve essere concordata fra le rappresentanze dei lavoratori e dell’azienda tenuto conto delle esigenze di servizio.
7. Nel caso in cui il lavoratore, non in trasferta, chiamato a prestare la propria opera sia impossibilitato a consumare il pasto nelle ore comprese tra le 12.00 e le 15.00 e/o le 19.00 e le 22.00, allo stesso verrà riconosciuto, a far tempo dal 1 ottobre 1995, un concorso di spese di complessive L. 13.500 per ogni pasto.
8. L’azienda nel fissare con le strutture sindacali aziendali i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell’azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
9. L’orario di lavoro e i turni devono essere predisposti dall’azienda in modo che il personale ne abbia tempestivamente cognizione.
10. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
[…]
17. Orario normale di lavoro in regime di flessibilità
17.1 L’orario normale di lavoro può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane. A tal fine le aziende attueranno, previa informazione delle strutture sindacali delle modalità operative, programmi tendenzialmente annuali, comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori all’orario settimanale contrattuale sino al limite di 48 ore per un massimo di 96 ore nell’anno.
17.2 A fronte di questo maggior numero di ore prestato per "flessibilità", l’azienda corrispondente concederà, nel corso dell’anno, una pari entità di ore di riduzione.
[…]
17.4 Nel caso in cui a fronte di prestazioni in supero di regime di flessibilità non siano accordati corrispondenti riposi compensativi entro 4 mesi dall’effettuazione richiesta in regime di flessibilità, per le ore richieste dalle 40 alle 48 si applicherà la percentuale prevista per il prolungamento orario (27% del minimo tabellare e indennità di contingenza).
[…]
17.6 Al lavoratore che non abbia effettuato per giustificato motivo, anche parzialmente le ore di supero in regime di flessibilità, le stesse potranno essere recuperate con eventuali prestazioni differite.
17.7 Eventuali scostamenti dal programma come sopra definito, saranno tempestivamente portati a conoscenza delle RSA o RSU.
17.8 In caso di prestazione lavorativa articolata su 5 giornate i due giorni di riposo non devono necessariamente essere consecutivi.
[…]

Art. 12 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
1. Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare, nei limiti consentiti dalla legge, l’opera sua anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte. Il dipendente è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi sempre che il lavoro festivo sia consentito dalle disposizioni vigenti in materia.
[…]
6. Le ore straordinarie non possono superare le 230 ore annue pro-capite.
7. L’eventuale supero del plafond, derivante da motivi obiettivi e/o particolari circostanze, dovrà essere concordato con la RSA o RSU.
[…]

Art. 14 - Indennità di reperibilità
1. In relazione alle esigenze di servizio, l’azienda può richiedere al lavoratore di essere reperibile (senza vincolo di rimanere nella propria abitazione ma con l’obbligo, in tal caso, di fornire all’impresa le notizie atte a rintracciarlo) al fine di svolgere eventuali immediate prestazioni oltre il normale orario di lavoro. L’obbligo della reperibilità deve sempre risultare da precedente disposizione scritta e l’azienda, nel richiederla, seguirà di norma il criterio della rotazione tra il personale interessato.
2. La reperibilità può essere richiesta per turni giornalieri o plurigiornalieri.
Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità compete un compenso […]
8. A livello aziendale, per particolari esigenze, le parti potranno individuare forme di reperibilità diverse, nel rispetto della disponibilità espressa individualmente dal lavoratore.
[…]

Art. 16 - Riposo settimanale
1. Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
2. Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
3. Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere spostata in altro giorno della settimana, non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno 6 giorni prima, l’operaio avrà diritto ad una indennità pari al 65% della retribuzione tabellare e contingenza di una giornata lavorativa.
4. In caso di modificazioni dei turni di riposo l’impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari al 65%.
[…]

Art. 18 - Ferie
[…]
10. Dato lo scopo sociale delle ferie, non è ammessa rinuncia espressa o tacita ad esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l’assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi.
[…]

Art. 31 - Trattamento di gravidanza e puerperio
1. Si rinvia alle disposizioni di legge attualmente in vigore in materia.

Art. 36 - Indennità varie
1. Sono istituite le seguenti indennità:
1.1 Indennità di alta montagna
Agli operai inviati a prestare la loro opera fuori della loro normale sede di lavoro in località di alta montagna, l’azienda corrisponderà un’equa indennità da concordarsi fra le associazioni sindacali territoriali competenti.

1.5 Indennità di responsabilità sanitaria
Agli autisti necrofori del 4 livello che svolgono mansioni di polizia mortuaria, specificatamente riferite all’assunzione di responsabilità sanitaria per accertamento del trattamento antiputrefattivo di cui all’art. 32 del DPR 285/90, e/o per la verifica dei feretri ai sensi degli art. 30, 75 e 77 del DPR 285/90, è riconosciuta una indennità di L. 20.000 da erogare con le seguenti modalità:
- L. 5.000 a decorrere dal 1 agosto 1995;
- L. 10.000 a decorrere dal 1 gennaio 1996;
- L. 5.000 a decorrere dal 1 gennaio 1997.
Tale indennità cesserà di essere erogata, qualora non potranno più essere espletate le funzioni che hanno dato luogo a detta indennità, o nel caso di passaggio a livello superiore.

2. In sede aziendale potrà essere concordata la istituzione delle seguenti indennità:
a) indennità di vestizione;
b) indennità recupero salme;
c) discesa salme.

Art. 39 - Indumenti di lavoro e protettivi
1. Le aziende forniranno gratuitamente ogni anno a tutto il personale operaio due tute o indumenti equivalenti nonché gli indumenti protettivi necessari all’espletamento della propria mansione.
2. L’azienda terrà, in dotazione, impermeabile con relativo copricapo, a disposizione di quei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia. I lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti a loro affidati.
3. Nel caso in cui l’azienda non provveda alla fornitura degli indumenti di lavoro sarà corrisposta una indennità sostitutiva nella misura di L. 700 giornaliere.
4. Le aziende che intendono fare indossare al personale una tenuta di propria prescrizione sono obbligate a fornire gratuitamente una tenuta estiva, una invernale ed un soprabito, la cui sostituzione sarà effettuata in base allo stato d’uso, previa verifica con le RSA o RSU.

Art. 42 - Norme disciplinari
1. Il lavoratore deve dichiarare all’azienda la propria dimora e segnalare gli eventuali cambiamenti.
2. Tutti i lavoratori, per quanto riguarda i rapporti inerenti il servizio, dipendono dai rispettivi superiori.
3. Ciascun lavoratore deve mantenere un contegno rispettoso verso i superiori, anche indiretti, e corretto verso la clientela, i colleghi di lavoro e i dipendenti. I superiori e coloro che hanno tali funzioni, debbono usare con i lavoratori modi educati, sia nel distribuire il lavoro che per tutti gli altri rapporti derivanti dalle mansioni loro affidate dall’azienda.
4. Il lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell’impresa, al normale e puntuale andamento del lavoro e comunque alla morale e all’igiene è passibile di sanzioni disciplinari, salvo eventuali responsabilità penali in cui incorra. La motivazione, il genere di punizione e la durata di essa devono essere comunicati per iscritto all’interessato.
[…]
8. Le mancanze del lavoratore potranno essere punite a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con indennità e senza preavviso.
9. La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), c).
10. Il licenziamento con indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.
11. Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.

Art. 46 - Procedure e sedi di composizione delle controversie individuali e plurime
1. Le parti, riaffermando il comune convincimento che un positivo andamento delle relazioni sindacali vada correlato anche alla predisposizione di idonei strumenti che privilegino ed antepongano i momenti di esame e verifica delle varie problematiche alle fasi di conflittualità e che, comunque, le eventuali divergenze in merito alla interpretazione delle norme contrattuali e di legge disciplinanti il rapporto di lavoro - eccezion fatta per quelle di cui all’art. 42 - devono essere rimesse per la loro definizione alle parti stipulanti, convengono di attenersi alle procedure di seguito indicate per la composizione delle controversie.
1.1 Livello aziendale o di unità produttiva
1.1.1 Quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro può chiedere che la questione venga esaminata tra la Direzione aziendale e la rappresentanza sindacale cui abbia conferito specifico mandato.
1.1.2 Qualora si tratti di controversia plurima la richiesta di instaurare la presente procedura può essere assunta dalla rappresentanza sindacale.
1.1.3 Per controversie plurime si intendono le vertenze su questioni relative al rapporto di lavoro e riguardanti una pluralità di dipendenti.
1.1.4 La richiesta di esame della questione avviene per iscritto, tramite la presentazione di apposita domanda che deve contenere l’indicazione della norma in ordine alla quale si intende proporre reclamo ed i motivi del reclamo stesso.
1.1.5 Entro 5 giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Direzione aziendale fissa l’incontro con il lavoratore e la rappresentanza sindacale eventualmente interessata in caso di controversia individuale ovvero con la rappresentanza sindacale in caso di controversia plurima, per l’esame di cui al comma precedente.
1.1.6 Entro 10 giorni successivi al 1 incontro, tale fase dovrà essere ultimata e sarà redatto uno specifico verbale.
1.1.7 Solo in caso di controversia plurima, per le questioni non risolte la procedura proseguirà secondo le modalità e i tempi di cui ai successivi livelli territoriale e nazionale.
1.2 Livello territoriale
1.2.1 In caso di controversia plurima insorta a livello aziendale o di unità produttiva, le questioni non risolte saranno esaminate in un incontro a livello territoriale tra i rappresentanti dell’Associazione Datoriale interessata e le rispettive Organizzazioni Sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni Nazionali firmatarie del contratto.
1.2.2 Tale fase dovrà terminare entro i 10 giorni successivi alla data di formalizzazione della conclusione dell’esame in sede aziendale o di unità produttiva.
1.2.3 Al termine di tale fase sarà redatto uno specifico verbale.
1.3 Livello nazionale
1.3.1 Permanendo il disaccordo, la controversia plurima sarà sottoposta all’esame delle competenti Organizzazioni Nazionali che si concluderà entro i 15 giorni successivi alla data di formalizzazione della conclusione dell’esame a livello territoriale.
1.3.2 Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, i lavoratori interessati non potranno adire l’autorità giudiziaria o le autorità amministrative ispettive sulle materie oggetto della controversia plurima né si potrà fare ricorso ad agitazioni del personale di qualsiasi tipo né da parte aziendale verrà data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima.
1.3.3 Decorsi inutilmente i termini di cui sopra - e comunque trascorsi 35 giorni dopo la data del primo incontro a livello aziendale o di unità produttiva per l’esame delle controversie plurime - la procedura si considererà definitivamente conclusa.

Art. 48 - Norma generale
1. Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Art. 49 - Rapporti sindacali
1. Strutture sindacali aziendali

1.1 Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, firmatarie del presente contratto, possono istituire nelle singole aziende organismi unitari aziendali, con il solo obbligo di dare comunicazione scritta all’azienda interessata dell’avvenuta costituzione e dei nominativi dei dirigenti.
1.2 I compiti e le funzioni delle Commissioni interne sono trasferite alle strutture sindacali aziendali di cui al precedente comma.

3. Affissione comunicati
3.1 Le Federazioni Nazionali e le Organizzazioni territoriali e le rappresentanze sindacali delle organizzazioni stipulanti il presente contratto hanno diritto di affiggere in appositi spazi, predisposti nell’interno dell’azienda ed in luogo accessibile a tutti i lavoratori, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

4. Assemblee del personale e referendum
4.1 Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto hanno diritto di convocare assemblee aziendali secondo le modalità previste dallo Statuto dei lavoratori.
4.2 I lavoratori hanno diritto a riunirsi nell’azienda, fuori dall’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nel limite di 10 ore all’anno per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
4.3 Le riunioni, che possono riguardare le generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni comunicate all’azienda.
[…]

5. Sede sindacale
5.1 L’azienda metterà a disposizione delle rappresentanze sindacali un locale idoneo per le riunioni.
5.2 Qualora il numero dei dipendenti sia superiore a 50, il locale dovrà essere destinato in modo permanente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 50 - Diritti sindacali
1. Le parti convengono di recepire l’accordo interconfederale 20 dicembre 1993 per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
2. Le parti entro il prossimo mese di dicembre definiranno il relativo regolamento di attuazione.
3. Per quanto concerne la determinazione dei permessi, le parti si atterranno ai criteri già previsti per il funzionamento delle RSA di cui al presente contratto.

Art. 51 - Ambiente di lavoro e salute
1. Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali tendenti alla tutela delle condizioni ambientali di lavoro e dell’integrità psicofisica dei lavoratori le rappresentanze sindacali aziendali, ai sensi dell’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto di esercitare le seguenti attività:
- controllare l’applicazione delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia;
- presentare alla Direzione proposte per i miglioramenti della predetta situazione applicativa;
- partecipare, controllare, proporre ricerche sui vari aspetti della condizione di lavoro che influenzano la salute e l’incolumità dei lavoratori;
- controllare l’applicazione concreta delle misure che l’azienda introduce sulla base di accordi precedentemente intercorsi;
- presentare proposte ai fini dell’informazione e della sensibilizzazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali o comunque legate all’ambiente di lavoro;
- verificare altresì l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali delle lavoratrici madri.
2. Sono strumenti idonei ad una politica di controllo della condizione ambientale:
1) il registro dei dati ambientali tenuto aggiornato a cura delle imprese, che deve contenere l’indicazione dei risultati delle rilevazioni effettuate;
2) il registro dei dati biostatistici che deve contenere l’indicazione delle malattie e degli infortuni.
3. Viene inoltre istituito il libretto sanitario individuale.
4. Detto libretto deve contenere:
1) i risultati delle visite periodiche e degli eventuali esami clinici disposti le une e gli altri a seguito di accertata presenza di elementi di nocività e di rischio risultanti dalle rilevazioni dei dati ambientali;
2) i dati relativi agli infortuni ed alle malattie.
5. Il libretto è tenuto da ogni singolo lavoratore, le annotazioni vanno effettuate dal personale medico.
6. I registri di cui ai punti 1) e 2) verranno tenuti a disposizione delle strutture sindacali aziendali.

Art. 52 - Sicurezza sul lavoro
1. In relazione alla recente entrata in vigore del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, concernente "miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nel luogo di lavoro", le parti stipulanti, in considerazione di quanto stabilito dall’art. 6 del decreto legge 30 novembre 1994, n. 658, ed in applicazione dell’accordo interconfederale del 22 giugno 1995, procederanno a specificarne le modalità applicative nel corso dei lavori della commissione tecnica paritetica di cui al protocollo di intesa del 26 luglio 1995, nel rispetto dei termini previsti dallo stesso decreto legislativo n. 626/94 e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.

Art. 54 - Contrattazione di secondo livello
1. Premesso che il contratto nazionale disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte di regolamentazione degli aspetti normativi, dei livelli retributivi e dei relativi parametri, della classificazione del personale e di ogni altro aspetto di carattere economico, la funzione della contrattazione di secondo livello, in applicazione dei contenuti del Protocollo Governo, Confindustria, OO.SS. confederali 23 luglio 1993, si realizza nella negoziazione in sede aziendale di benefici economici che siano correlati e commisurati a parametri di miglioramento della produttività, della qualità e dell’efficienza, e che sono pertanto corrisposti sotto forma di premio di risultato.
[…]
6. Sulla base e nei limiti di quanto stabilito dall’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, sono titolari della contrattazione a livello aziendale, l’azienda e le RSU e/o le OO.SS. territorialmente competenti.
[…]

Art. 58 - Tutela delle persone tossicodipendenti
1. I lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato dalle competenti strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi.
[…]
5. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l’accesso all’impiego nonché per l’espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute di terzi.
6. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza alla incolumità e la salute dei terzi, sono individuate con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, e sono sottoposti a cura di strutture pubbliche nell’ambito del Servizio Sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell’assunzione in servizio e successivamente, ad accertamenti periodici, secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale.
7. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall’espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.
8. Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dal DPR 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
Conseguentemente, per l’applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.

Art. 61 - Tutela delle persone handicappate
[…]
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi retribuiti di cui ai commi 2 e 3, e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il proprio consenso.
7. Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Conseguentemente, per l’applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.

Art. 62 - Contratti di formazione e lavoro
1. Il rapporto di lavoro instaurato con contratto di formazione e lavoro è regolato dalla legge 19 dicembre 1984 n. 863 e dell’accordo interconfederale Confindustria-Cgil, Cisl, Uil del 18 dicembre 1988.
2. Le parti si attiveranno con incontri in sede territoriale al fine di rimuovere eventuali ostacoli alla corretta applicazione delle predette normative.