Tipologia: CCNL
Data firma: 22 giugno 1995
Validità: 01.01.1994 - 31.12.1997
Parti: Aninsei-Confindustria, Assoscuola-Confcommercio, Aisl e Sns-Cgil, Sism-Cisl, Uil-Scuola, Snals-Confsal
Settori: Servizi, Istruzione privata

Sommario:

Parte I - Sistemi di relazioni sindacali
Art. 1 - Relazioni sindacali a livello nazionale
Art. 2 - Osservatorio Nazionale
Art. 3 - Commissione Paritetica Nazionale
Art. 4 - Commissione Paritetica Nazionale - Procedure
Art. 5 - Commissione Paritetica Nazionale per la classificazione
Art. 6 - Commissione Paritetica Territoriale
Art. 7 - Composizione delle controversie
Art. 8 - Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali
Art. 9 - Contributi di assistenza contrattuale
Art. 10 - Contratti di formazione e lavoro
Art. 11 - Diritti sindacali
Art. 12 - Diritto di affissione
Art. 13 - Ritenute sindacali
Art. 14 - Procedure per il rinnovo del CCNL
Art. 15 - Secondo livello di contrattazione
Art. 16 - Diritto allo studio
Parte II - Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo I Sfera di applicazione

Art. 1 - Sfera di applicazione del Contratto
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 4 - Ambito del rapporto
Titolo II Classificazione
Art. 5 - Classificazione
Art. 6 - Mutamenti di qualifica
Art. 7 - Mansioni promiscue
Titolo III Assunzione in servizio
Art. 8 - Assunzione
Art. 9 - Tirocinio
Art. 10 - Sfera di applicazione del Contratto
Art. 11 - Periodo di prova
Art. 12 - Durata del rapporto di lavoro
Art. 13 - Part-time
Art. 14 - Reimpiego
Titolo IV Trattamento economico e previdenziale
Art. 15 - Retribuzione mensile
Art. 16 - Prospetto paga
Art. 17 - Tredicesima mensilità
Art. 18 - Paga base
Art. 19 - Indennità di vacanza contrattuale
Art. 20 - Indennità di contingenza
Art. 21 - Conglobamento elemento distinto della retribuzione
Art. 22 - Salario di anzianità
Art. 23 - Commissione d’esame
Art. 24 - Determinazione della quota giornaliera e della quota oraria mensile
Art. 25 - Sostituzione di lavoratori assenti
Art. 26 - Supplenze personale docente
Art. 27 - Trattamento previdenziale
Titolo V Trattamento convittuale

Art. 28 - Trattamento convittuale
Art. 29 - Vitto e alloggio
Titolo VI Durata del lavoro

Art. 30 - Orario di lavoro
Art. 31 - Flessibilità
Art. 32 - Potenziamento/prolungamento orario
Art. 33 - Completamento d’orario
Art. 34 - Riduzione d’orario
Art. 35 - Lavoro notturno, festivo, straordinario
Art. 36 - Ferie
Art. 37 - Festività soppresse
Art. 38 - Riposo settimanale
Titolo VII Sospensione del rapporto di lavoro

Art. 39 - Assenza per malattia
Art. 40 - Aspettativa per malattia
Art. 41 - Congedo matrimoniale
Art. 42 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 43 - Servizio militare
Art. 44 - Aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali
Art. 45 - Permessi per concorsi, esami e corsi di aggiornamento
Art. 46 - Permessi non retribuiti
Art. 47 - Permessi elettorali
Art. 48 - Aspettativa
Titolo VIII Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 49 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 50 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente
Art. 51 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 52 - Decesso del lavoratore
Art. 53 - Licenziamento
Art. 54 - Restituzione di documenti
Art. 55 - Trattamento di fine rapporto
Titolo IX Regolamento di istituto e norme disciplinari
Art. 56 - Regolamento interno
Art. 57 - Doveri del lavoratore
Art. 58 - Provvedimenti disciplinari
Art. 59 - Facoltà di adire l’autorità giudiziaria
Art. 60 - Rinvio alle leggi
Verbale di accordo
Allegati
Allegato 1 - Progetto standard di formazione lavoro
Allegato 2
Allegato - Legge 11 novembre 1983, n. 638 Contratto a tempo determinato
Allegato - Legge 5 febbraio 1992 n. 104 Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
Allegato - Circolare Inps 2 aprile 1992, n. 100
Allegato - Ministero del Lavoro - Direzione generale rapporti di lavoro Divisione VI - Circolare del 1 aprile 1994, n. 43

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale degli Istituti di educazione e istruzione gestiti da Enti e privati

Il giorno 22 giugno 1995 tra Aninsei - Associazione Nazionale Istituti Non Statali di Educazione e di Istruzione - Socio aggregato Confindustria -, Assoscuola-Confcommercio -Associazione Italiana Scuola Libera e Sns-Cgil, Sism-Cisl, Uil-Scuola, Snals-Confsal si è stipulato il presente Contratto Collettivo di lavoro per il personale degli Istituti di educazione e Istruzione gestiti da Enti e Privati, composto di:
- Prima Parte (16 articoli);
- Seconda Parte (9 Titoli; 60 Articoli);
- Allegati 2.
Letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.

Parte I - Sistemi di relazioni sindacali
Art. 1 Relazioni sindacali a livello nazionale

Il presente CCNL assume come proprie le indicazioni scaturite dal "Protocollo sulla politica dei redditi e della occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993", attuandone le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali.
In questa prospettiva le parti contraenti concordano di disciplinare l’assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure indicate dal presente contratto, impegnandosi ad intervenire affinché le relazioni sindacali si sviluppino, a tutti i livelli, secondo le regole fissate.
Ferma restando la autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità, concordano che annualmente si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e formativo del comparto, delle prospettive di sviluppo, dei processi di ristrutturazione-aggiornamento che saranno necessari per consentire una sempre minore dicotomia tra società reale, processi formativi e sistema d’istruzione anche nella prospettiva dell’unificazione dei titoli a livello europeo.
Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo necessari per la realizzazione di una maggiore omogeneità di quei processi formativi aventi come obiettivo la formazione permanente.
A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l’intenzione di favorire corretti e proficui rapporti attraverso l’approfondimento delle conoscenze dei problemi del settore e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l’eventuale conflittualità tra le Parti.
Tale funzione svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento.
Nel corso del confronto saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente sia per ordinamenti che per tipologie:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa del settore anche con riferimento all’occupazione;
b) le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione, di riforma e di aggiornamento del sistema di servizio pubblico gestito da privati.
A tal fine le parti convengono sull’opportunità di istituire:
a) l’Osservatorio Nazionale;
b) la Commissione Paritetica Nazionale;
c) la Commissione Paritetica Territoriale.
I tre organismi sono composti ciascuno da 8 membri, dei quali 4 designati da Aninsei ed Assoscuola e 4 designati dalla Sns-Cgil, Sism-Cisl, Uil-Scuola, Snals-Confsal.
Per ogni membro effettivo può essere nominato uno supplente.
Prima della attivazione della Commissione Paritetica Nazionale, al fine di risolvere eventuali controversie, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto a livello nazionale da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri.

Art. 2 Osservatorio Nazionale
L’Osservatorio Nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di servizi formativi.
A tal fine l’Osservatorio è impegnato in ogni utile iniziativa formativa mirata a soddisfare i diritti dell’utenza, e in particolare:
a) programma ed organizza analisi e relazioni sul tema formativo al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione di progetti formativi avanzati;
b) promuove attività integrative finalizzate all’ampliamento del campo degli interessi culturali e scientifici;
c) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale;
d) riceve ed elabora, anche ai fini statistici, i dati forniti dalle singole realtà sui livelli occupazionali e relativi andamenti;
e) predispone i progetti formativi per singole figure professionali al fine di rendere più efficace l’utilizzo dei contratti di formazione-lavoro;
f) promuove, in particolare, le azioni opportune affinché per gli organismi competenti siano predisposti progetti mirati a contribuire sia al miglioramento culturale e scientifico del personale, che all’erogazione di un servizio qualitativo rispondente ai bisogni emergenti della società.

Art. 3 Commissione Paritetica Nazionale
La Commissione Paritetica Nazionale costituisce l’organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l’aggiornamento del contratto su quanto previsto all’ultimo comma del presente articolo.
A tal fine:
a) con modalità e procedure previste dall’art. 4, Prima Parte, esamina - ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari - tutte le controversie di interpretazione e applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dalla presente Prima Parte del contratto;
b) in apposito comitato tecnico:
1) individua, in relazione a processi di innovazione di particolare rilevanza, figure professionali non previste nell’attuale classificazione con le modalità e le procedure previste dall’art. 5, Prima Parte;
2) sviluppa l’esame della classificazione del personale, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento, con le modalità e le procedure previste dall’art. 5, Prima Parte;
3) esamina, in ordine alla flessibilità di cui al successivo art. 31 Seconda Parte, le concrete modalità di attuazione, formulando le relative proposte per quanto attiene l’impiego dei docenti delle scuole legalmente riconosciute, alle organizzazioni stipulanti entro il 31 dicembre 1995, anche al fine di una eventuale revisione dell’articolato nel corso della vigenza del presente contratto.

Art. 4 Commissione Paritetica Nazionale - Procedure
Per l’espletamento di quanto previsto all’art. 3, Prima Parte, punti 1) e 2), si applicano le procedure di seguito indicate.
La Segreteria della Commissione Paritetica Nazionale ha sede presso la sede datoriale e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata A.R., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni Sindacali locali, facenti capo alle predette Organizzazioni Nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle imprese formative aderenti ad Aninsei o ad Assoscuola, sentite le sedi locali delle Associazioni datoriali.
All’atto della presentazione dell’istanza, di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione Paritetica Nazionale di Aninsei ed Assoscuola tutti gli elementi utili all’esame della controversia.
Le riunioni della Commissione Paritetica Nazionale avranno luogo di norma presso la sede datoriale.
La data della convocazione sarà fissata d’accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al precedente quarto comma e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia stessa.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendovi i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, terzo comma, e 412 CPC e 2113, quarto comma, CC, come modificati dalla L. 533/1973.
In pendenza di procedure, oltre i termini prefissati, presso la Commissione Paritetica Nazionale, le OO.SS. e le parti interessate potranno intraprendere iniziative sindacali e legali.
Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o territoriale), la parte, il cui diritto di Organizzazione Sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione Paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste a riguardo.
Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.

Art. 5 Commissione Paritetica Nazionale per la classificazione
Per l’espletamento di quanto previsto dall’art. 3, Prima Parte, lettera 2a), la Commissione si riunirà su richiesta di una delle parti a fronte di una esigenza di revisione della classificazione, anche emersa in sede di confronto territoriale.
La Commissione procederà all’esame del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei.
Le conclusioni della Commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente CCNL
Per l’espletamento di quanto previsto dall’art. 3, Prima Parte, lettera 2b), annualmente, di norma nel secondo semestre, la Commissione riporterà alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati degli studi compiuti.
Tre mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà alle parti un rapporto conclusivo.

Art. 6 Commissione Paritetica Territoriale
La Commissione Paritetica Territoriale costituisce lo strumento utile alle parti per un confronto sulle iniziative in ordine al sistema di servizio pubblico in materia di servizi formativi.
In particolare:
a) raccoglie sul territorio tutti gli elementi utili al buon funzionamento dell’Osservatorio Nazionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio;
b) svolge analisi ed avanza proposte tese ad evidenziare alla Commissione Paritetica Nazionale le istanze emergenti nelle realtà locali, in coerenza con quanto definito agli artt. 1, 3 e 5;
c) svolge le funzioni previste dal presente contratto in materia di contratti a tempo determinato e contratti di formazione e lavoro.

Art. 7 Composizione delle controversie
Per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto riguardanti rapporti di lavoro nelle imprese educative e formative comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, da esperirsi presso l’organizzazione territorialmente competente per Aninsei o Unione competente per territorio, aderente alla Confcommercio per Assoscuola, con l’assistenza:
- per i datori di lavoro, della stessa Associazione o Unione;
- per i prestatori d’opera, dell’Organizzazione sindacale locale del Sns-Cgil, Sism-Cisl, Uil-Scuola, Snals-Confsal.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione Sindacale alla quale sia iscritta e abbia conferito mandato.
L’Organizzazione Sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia all’Organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione sia promosso da un datore di lavoro, l’Associazione o Unione ne darà comunicazione per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al prestatore d’opera, invitandolo a designare entro otto giorni l’Organizzazione Sindacale dei lavoratori che dovrà assisterlo.
Ricevuta la segnalazione, l’Associazione imprenditoriale provvede entro 10 giorni alla convocazione delle parti e delle Organizzazioni Sindacali, fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive Organizzazioni.
Due copie del verbale saranno inviate dalla Associazione imprenditoriale all’Ufficio del lavoro competente per territorio, per gli effetti dell’art. 411, 3° comma, e art. 412 CPC e art. 2113 CC come modificati dalla L. 533/1973, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro.

Art. 10 Contratti di formazione e lavoro
Le parti, ciascuna per le proprie competenze, convengono di attivare strumenti contrattuali e legislativi finalizzati all’utilizzo dell’istituto dei contratti di formazione e lavoro.
Aninsei, Assoscuola e le Organizzazioni Sindacali, ravvisano nel contratto di formazione e lavoro uno strumento idoneo a favorire l’incremento dell’occupazione, in particolare femminile e giovanile.
Le parti, quindi, nel rispetto delle proprie autonomie e competenze, esprimono la volontà di recepire le disposizioni di legge vigenti al fine di incentivare le assunzioni di giovani e di assicurare agli stessi una adeguata formazione, finalizzata all’acquisizione di professionalità conformi alle esigenze del settore rappresentato.
Il progetto di formazione deve indicare l’iter professionale dei lavoratori interessati, l’inquadramento iniziale, quello finale e la durata del contratto di formazione e lavoro.
L’inquadramento previsto all’atto dell’assunzione potrà essere inferiore di un livello a quello previsto al termine del contratto di formazione e lavoro per il personale non docente dei livelli II, III e IV.
Fatti salvi specifici accordi in deroga, ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato nonché la normativa anche economica del presente contratto.
L’assunzione dovrà risultare da atto scritto, che conterrà quanto previsto dall’art. 8, Seconda parte, nonché il periodo di prova, nei termini previsti dall’art. 11, Seconda parte.
I contratti di formazione e lavoro dovranno essere predisposti e approvati secondo il disposto dell’art. 3, terzo comma, L. 863/1984, così come modificata dall’art. 9, L. 169/1991.
Alla conclusione del contratto di formazione e lavoro, l’impresa è tenuta ad attestare agli uffici di collocamento territorialmente competenti l’attività svolta ed i risultati formativi conseguiti.
Si considerano conformi alla presente regolamentazione, ai sensi della L. 451/1994:
a) di tipo a.1) con una durata di 24 mesi, mirati all’acquisizione di professionalità intermedie:
b) personale non docente dei livelli II, III e IV;
c) insegnanti della scuola materna (IV livello);
d) personale docente dei livelli V e VI;
e) personale docente con monte ore non inferiore a 500 ore annue;
f) di tipo a.2) con una durata di 24 mesi, mirati all’acquisizione di professionalità elevate per il personale dei livelli VII A e VII B;
g) di tipo b) con una durata di 12 mesi, mirati all’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo delle imprese: (tutti i livelli escluso il I).
La formazione, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, deve avere una durata di 130 ore per i contratti di tipo a.2), di 80 ore per contratti di tipo a.1), di cui 40 ore teoriche mediante corsi da svolgersi presso le rispettive associazioni datoriali e 40 ore tecnico-pratiche e di 20 ore per i contratti di tipo b).
Il contenuto dei progetti formativi esonerati dalla procedura di approvazione della competente autorità pubblica è definito dalle apposite Commissioni Paritetiche competenti per territorio.
In attesa della definizione dei nuovi progetti formativi è consentito il ricorso ai progetti esistenti e definiti in base alla previgente disciplina, fatte salve le modificazioni automaticamente applicabili, conformemente alla L. 451/1994 in materia di età, ore di formazione, retribuzione, durata e livello di inquadramento.
Potranno essere stipulati contratti di formazione e lavoro entro i seguenti limiti:
- docenti: fino ad un numero compreso tra il 50% ed il 100% del personale in servizio;
- non docenti: fino ad un numero compreso tra il 50% ed il 100% del personale in servizio.
Tali percentuali saranno definite attraverso accordi applicativi realizzati nell’ambito delle Commissioni Paritetiche Territoriali.
La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non è esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro.
L’iter formativo dovrà svilupparsi secondo lo schema di cui all’allegato 1 ed il progetto sarà accompagnato da dichiarazione di impegno al rispetto del vigente CCNL e delle norme di legge in materia di lavoro e sicurezza sociale.
Le cause di sospensione legale del rapporto comportano la prorogabilità del termine finale per un periodo di durata pari alla effettiva sospensione, secondo i criteri e con le modalità previsti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 149 del 1 aprile 1993.
I progetti di formazione dovranno essere presentati alla specifica Commissione Paritetica Territoriale per il parere di conformità ai fini della richiesta del nulla osta.
Le imprese che abbiano già attivato contratti di formazione e lavoro attraverso la procedura di cui al presente articolo sono tenute, in caso di richieste relative ad ulteriori assunzioni con contratto di formazione e lavoro, a comunicare alla Commissione Paritetica Territoriale l’esito dei precedenti contratti, anche con riferimento al comma 6 dell’art. 8 della L. 407/1990 come modificato dall’art. 16 DL 299/1994 convertito nella L. 451/1994.
Il parere deve essere emesso entro il limite massimo di 15 giorni dalla data di ricevimento, anche sulla base di specifici accordi applicativi territoriali. In tal senso le Organizzazioni firmatarie del presente contratto ratificheranno gli accordi territoriali applicativi in materia già in essere, ferma restando la procedura di cui sopra.
Le assunzioni dovranno essere attivate, ove non siano già pianificati i tempi di assunzione, entro tre mesi dalla data del parere di conformità.
All’atto della richiesta del nulla osta l’Istituto/Ente dovrà esibire un attestato dal quale risulti l’iscrizione dell’Azienda stessa ad una delle Associazioni firmatarie del presente CCNL
Il presente titolo e gli accordi applicativi verranno notificati, a cura delle parti al Ministero del Lavoro e agli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro per il rilascio immediato del nulla osta alle assunzioni da parte delle Sezioni Circoscrizionali territorialmente competenti.

Art. 11 Diritti sindacali
Per quanto concerne i diritti sindacali valgono le disposizioni di legge ivi compresa la L. 300/1970, e leggi collegate.
Rimane inalterato il vigente sistema di diritti e relazioni sindacali in atto fra le parti contraenti con l’impegno, definito il nuovo quadro legislativo, ad individuare idonee soluzioni contrattuali, fermo restando quanto previsto al successivo art. 13.

Art. 12 Diritto di affissione
I RR.SS.II. o, in mancanza le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’Istituto, comunicati, pubblicazioni e testi inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 15 Secondo livello di contrattazione
Nelle imprese formative che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provincia, più di 30 dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
- distribuzione dell’orario ed eventuali forme di flessibilità
- determinazione di turni feriali
- qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto
[…]
Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle imprese dalle strutture sindacali ai vari livelli, saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali o Territoriali della Sns-Cgil, Sism-Cisl, Uil Scuola, Snals-Confsal, all’Aninsei e all’Assoscuola (o alla Associazione competente per territorio aderente alla Confcommercio per Assoscuola).
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l’intervento, per i lavoratori, delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, della organizzazione territoriale di Aninsei e/o dell’Assoscuola.
[…]

Parte II - Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo I Sfera di applicazione
Art. 1 Sfera di applicazione del Contratto

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro contempla, disciplina e tutela in maniera unitaria i rapporti di lavoro a tempo indeterminato tra le imprese educative, formative o scolastiche di Enti o privati che svolgono attività qui di seguito specificate, ed il relativo personale dipendente:
- asili nido,
- scuole materne,
- scuole elementari,
- scuole secondarie di 1° e 2° grado, legalmente riconosciute,
- corsi di preparazione agli esami,
- scuole e corsi di istruzione professionale,
- scuole e corsi di formazione professionale non convenzionate,
- scuole e corsi di lingue,
- corsi di cultura varia,
- scuole di danza,
- scuole e corsi di libera arte,
- scuole e corsi di attività integrative scolastiche,
- corsi di doposcuola,
- scuole speciali per minori,
- scuole per corrispondenza,
- scuole e corsi a distanza,
- scuole interpreti e traduttori,
- scuole e corsi post-secondari,
- scuole e corsi parauniversitari e accademie.
Ogni attività collegata alle precedenti e ad essa pertinente: convitti o studentati, è compresa nello stesso titolo.
La normativa del presente contratto, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va esteso, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Art. 4 Ambito del rapporto
Ai fini del presente contratto è Istituto d’istruzione il complesso delle attività educative, scolastiche e formative organizzate da Enti e privati.
L’Istituto è retto dal legale rappresentante, il quale ha la responsabilità dei rapporti con terzi.
Il legale rappresentante provvede all’organizzazione dell’Istituto e ne determina l’indirizzo e il progetto educativo.
Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento per la formazione dei discenti nel rispetto della loro coscienza morale, civile e religiosa e degli indirizzi programmatici dell’Istituto, nel rispetto delle norme costituzionali.
[…]

Titolo II Classificazione
Art. 5 Classificazione

Il personale è classificato secondo i profili professionali di cui alle relative declaratorie:
1° Livello
Sono inquadrati i lavoratori che effettuano lavori per i quali è richiesto il possesso di elementari e semplici conoscenze pratiche, per il cui esercizio non si richiede una preparazione professionale specialistica, quali ad esempio: accudienti; addetti alle pulizie; bidelli; personale di fatica; inservienti ai piani; lavoranti di cucina; addetti alle mense; custodi-portieri; accompagnatori di bus; addetti alla manutenzione ordinaria; addetti al giardino; oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente quanto specificato in declaratoria.
2° Livello
Sono inquadrati i lavoratori che effettuano lavori per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite, quali ad esempio: guardarobieri; autisti bus; infermieri; assistenti all’infanzia; assistenti di scuole materne; assistenti alle colonie ed ai convitti; portieri-centralinisti; tecnici di caldaie; operatore amministrativo: personale addetto prevalentemente alla tenuta dell’archivio e del protocollo, alla predisposizione degli atti inerenti l’ufficio di segreteria, all’assolvimento dei servizi esterni connessi con il proprio lavoro, provvedendo, ove presente, all’insieme delle operazioni riguardanti la gestione del magazzino, la verifica e la conservazione delle merci; bagnini; modelli viventi; infermieri generici; camerieri specializzati nel settore per mansione unica; oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente quanto specificato in declaratoria.
3° Livello
Sono inquadrati i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano specifiche conoscenze amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti o di dati nell’ambito di procedure predeterminate; sono altresì inquadrati i lavoratori che svolgono una attività formativa non connessa o strettamente connessa ai processi evolutivi di istruzione che contribuisce all’educazione del bambino in età prescolare.
Cuochi; capisala e camerieri con diploma di scuola alberghiera; istitutori di convitto; assistenti ai tecnici di laboratorio; lettori di lingua madre in parziale o totale presenza di docenti; operatore di biblioteca; istruttori in attività parascolastiche anche sportive; applicati di segreteria: personale addetto prevalentemente ad effettuare prestazioni ed attività nel campo amministrativo, contabile, tecnico e didattico-organizzativo, esercitate anche mediante l’uso di apparecchiature tecniche di tipo complesso, sulla base di istruzioni del segretario-coordinatore amministrativo, ove presente, o del Direttore, del Presidente e del Gestore dell’istituto nella predisposizione di atti amministrativo-contabili e negli adempimenti didattico-organizzativi; infermieri professionali; aiuti economi amministrativi; aiutanti tecnici di laboratorio; puericultrici; oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente quanto specificato in declaratoria.
4° Livello
Sono inquadrati i lavoratori che svolgono o concorrono a svolgere obiettivi formativi, culturali e scientifici di varia natura, non connessi o strettamente connessi ai processi evolutivi di istruzione curriculare e per i quali è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale con esperienza lavorativa nel settore di almeno tre anni.
Docenti in corsi liberi d’arte, di cultura varia, di danza, di estetica e di acconciatura; docenti in doposcuola, in attività integrative scolastiche; docenti in corsi per corrispondenza; docenti in corsi a distanza; insegnati di scuola materna; segretari amministrativi: personale che, con funzioni di coordinamento in condizione di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell’ambito delle proprie mansioni sulla base di direttive di massima impartite dalla Direzione o dal gestore e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile-amministrativo e didattico-organizzativo, adottati nell’ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato a svolgere congiuntamente i seguenti compiti; rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi nonché controllare la correttezza giuridica degli atti prodotti; assistenti sociali; oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente quanto specificato in declaratoria. Sono inquadrati altresì i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo.
5° Livello
Sono inquadrati i lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e concorrono al conseguimento di obiettivi formativi, culturali, scientifici o professionali, non connessi o strettamente connessi ai processi evolutivi di istruzione curriculare. E richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado e, se necessario, una qualifica.
Docenti di scuola elementare; docenti in corsi di preparazione agli esami; docenti in corsi di istruzione professionale; docenti in corsi di lingue; insegnanti tecnico-pratici negli istituti industriali, professionali e assistenti di chimica e fisica, ottica, odontotecnica; oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente quanto specificato in declaratoria.
6° Livello
Sono inquadrati i lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi non connessi o strettamente connessi ai processi evolutivi di istruzione curriculare e concorrono al conseguimento di obiettivi formativi, culturali e scientifici attraverso un processo educativo finalizzato all’acquisizione di contenuti culturali complessi e di capacità critiche-cognitive, per i quali è richiesto il diploma di laurea.
Docenti di scuola secondaria di I e II grado legalmente riconosciute che insegnino materie per le quali è richiesto il diploma di laurea e la abilitazione all’insegnamento; docenti di educazione fisica, tecnica artistica e musicale; oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente quanto specificato in declaratoria.
7° Livello A
Sono inquadrati i lavoratori che, subordinatamente alle direttive del titolare o del legale rappresentante o del Consiglio di amministrazione della società che gestisce l’impresa scolastica, svolgono funzioni ad alto contenuto professionale e hanno in via continuativa la responsabilità di unità educativa-formativa la cui struttura organizzativa non sia complessa. È richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Direttori di scuole elementari e materne, di corsi di corrispondenza, di corsi liberi e di arte, di corsi di istruzione professionale, di corsi di lingue e di cultura varia; oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente quanto specificato in declaratoria.
7° Livello B
Sono inquadrati i lavoratori che, subordinatamente alle direttive del titolare o del legale rappresentante o del Consiglio di amministrazione della società che gestisce l’impresa scolastica, svolgono funzioni ad alto contenuto professionale ed hanno in via continuativa la responsabilità di unità scolastiche la cui struttura organizzativa è di elevata complessità. È richiesto il titolo di laurea e di abilitazione in conformità alla unità scolastica di cui sono responsabili.
Presidi di scuole secondarie di I e II grado legalmente riconosciute; presidi di scuole di preparazione agli esami; rettori di convitto; oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente quanto specificato in declaratoria.
Dichiarazione congiunta
Le parti convengono che i docenti in corsi liberi e d’arte, in corsi di cultura varia, in corsi per corrispondenza e docenti nei doposcuola e in attività integrative e parascolastiche, in forza agli Istituti ed inquadrati nel precedente CCNL Aninsei al livello V B, vengono inquadrati, a decorrere dal 1 gennaio 1995, nel presente contratto al livello IV mantenendo la differenza retributiva pari a lire 90.000 mensili della paga base, fermo restando l’imposto relativo alla indennità di contingenza del livello di provenienza, quale superminimo ad personam non riassorbibile.
Nota a verbale
Le parti concordano che per quanto attiene ai livelli di inquadramento dei docenti in scuole e corsi per interpreti e traduttori, scuole e corsi post-secondari, istituti parauniversitari, scuole speciali per minori, accademie, assistenti di scuole materne e assistenti all’infanzia, essi verranno definiti, congiuntamente ad altre eventuali nuove figure professionali, nell’ambito dell’apposito comitato tecnico previsto dall’art. 3 (Prima parte) punto 2 a) e b).
Fino al completamento dei lavori di detta commissione sono fatti salvi i livelli di inquadramento applicati aziendalmente alla data di stipula del presente CCNL
I lavori della suddetta Commissione dovranno esaurirsi entro 90 giorni dalla data di stipula del presente CCNL

Titolo III Assunzione in servizio
Art. 8 Assunzione

[…]
Il contratto individuale dovrà specificare che il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme del presente contratto e dal regolamento interno dell’istituto ove esista. Esso deve inoltre contenere:
[…]
e) certificato di sana e robusta costituzione e idoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate;
[…]
h) libretto sanitario;
[…]

Art. 9 Tirocinio
Il tirocinio nelle scuole materne ed elementari e l’eventuale tirocinio nelle scuole per assistenti sociali, non comporta ai fini del presente contratto, nessun riconoscimento normativo ed economico, ma solo la valutazione per la quale il tirocinio stesso è istituito.
Non è consentito adibire il tirocinante ad attività lavorativa con responsabilità diretta.

Art. 12 Durata del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro fra l’Istituto e il personale è a tempo indeterminato, salvo quanto prevede la L. 230/1962 e cioè:
- esecuzione di lavori stagionali di cui al DPR 1525/1963;
- sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, servizio militare e in tutti i casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Nei casi sopra specificati è ammessa, in applicazione della L. 230/1962, l’assunzione a tempo determinato con l’indicazione della data di scadenza del rapporto; resta inteso che, nel caso della sostituzione, il termine del rapporto deve coincidere con il rientro del lavoratore assente o con la sospensione dell’attività scolastica.
Ferma restando la possibilità di ricorso per l’assunzione al contratto a termine ai sensi delle disposizioni sopracitate, l’apposizione di un termine di durata del contratto è consentita, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, 1° comma, della L. 56/1987, nelle seguenti ulteriori ipotesi:
- per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo, anche non aventi carattere straordinario od occasionale;
- per sostituire anche parzialmente lavoratori chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all’interno dell’istituto o per lavoratori che abbiano ottenuto l’aspettativa;
- in sostituzione di docenti dimissionari, ad anno scolastico iniziato.
Nelle ipotesi indicate, applicative della L. 56/1987, il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine è pari al 20% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’istituto con un numero minimo di 3.
Le frazioni derivanti dall’applicazione delle percentuali di cui sopra saranno arrotondate all’unità superiore.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo collettivo stipulato con le OO.SS. locali o nazionali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze dell’istituto.
Per i contratti di lavoro a tempo determinato, si applicano le norme previste dal presente contratto e per il trattamento di malattia e di infortunio ci si richiama alla L. 638/1983.
[…]

Titolo V Trattamento convittuale
Art. 28 Trattamento convittuale

La direzione dell’istituto ha la facoltà di richiedere al personale, salvo adesione del lavoratore, di vivere nell’istituto.
Il vitto sarà quello stabilito per la comunità.
Gli alloggi saranno disposti in camere singole ove le strutture lo consentano.
Detti servizi verranno pagati dagli interessati secondo i valori stabiliti all’atto dell’assunzione e aggiornati all’inizio di ogni anno scolastico in relazione all’aumento del costo della vita.

Art. 29 Vitto e alloggio
[…]
Il tempo della fruizione del pasto per il personale che effettua assistenza e vigilanza durante il momento della refezione è considerato orario di lavoro.

Titolo VI Durata del lavoro
Art. 30 Orario di lavoro

Dal 1 gennaio 1995 l’orario di lavoro è di:
38 ore settimanali
- per il personale direttivo dei livelli settimo A e settimo B e per il personale non docente dei livelli primo, secondo, terzo, quarto.
34 ore settimanali
- per gli insegnanti di scuola materna (IV livello), fermo restando quanto previsto al successivo articolo 31;
32 ore settimanali
- per i modelli viventi;
24 ore settimanali
- per i docenti di scuola elementare (V livello);
18 ore settimanali
- per i docenti in scuole secondarie di I grado e II grado legalmente riconosciute che insegnino materie per le quali sia richiesto il diploma di laurea e l’abilitazione all’insegnamento (VI livello);
- per i docenti di educazione fisica, tecnica, artistica e musicale (VI livello);
- per i docenti in scuole secondarie di I e II grado legalmente riconosciute che insegnino materie per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
1.196 ore annuali, pari ad un orario mensile convenzionale di 99,67 ore (monte ore annuo/12 mesi = 1.196/12), ad un orario giornaliero convenzionale di 3,83 ore (orario mensile convenzionale/26 giorni = 99,67) e ad un orario settimanale convenzionale di 23 ore (orario mensile convenzionale/4.33 = 99,67/4.33):
- per i docenti in corsi liberi d’arte. di cultura varia, di danza, di estetica e di acconciatura; docenti in doposcuola; docenti in attività integrative scolastiche; docenti in corsi per corrispondenza; docenti in corsi a distanza (IV livello);
- per i docenti in corsi di preparazione agli esami; docenti in corsi di istruzione professionale, docenti in corsi di lingue (V livello).
Per i docenti a 1.196 ore annuali, valgono le seguenti disposizioni:
- ai fini della determinazione dei vari istituti contrattuali (ferie, tredicesima, trattamento malattia, TFR, ecc.) si considera l’orario mensile convenzionale e l’orario giornaliero convenzionale;
- le ore corrispondenti ai giorni di ferie (30 giorni X orario giornaliero convenzionale = 30 X 3,83 = 115 ore), di festività soppresse (4 giorni X orario giornaliero convenzionale = 4 X 3,83 = 15,32 ore), di festività e di sospensione del rapporto di lavoro per malattia, congedo matrimoniale, maternità e puerperio, permessi retribuiti, permessi non retribuiti e sciopero, calcolate sulla base dell’orario giornaliero convenzionale, sono conteggiate mensilmente, in aggiunta a quelle lavorate, al fine del raggiungimento del monte ore annuo e, nel caso di superamento dello stesso, sono retribuite come straordinario con una maggiorazione del 25%;
- in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno scolastico si procederà al ricalcolo delle ore prestate al fine di determinare l’eventuale superamento e calcolare le modalità retributive;
- non possono essere assegnati periodi di lezione non contigui, inferiori complessivamente a 60 minuti;
- ai docenti a 1.196 ore non può essere richiesta una prestazione lavorativa che nell’arco della giornata sia distribuita su più di due turni consecutivi (antimeridiano, pomeridiano e serale) per quanto compatibile con le esigenze organizzative dell’Istituto;
- al fine di programmare la consecutività dei turni, ogni docente farà presente per iscritto all’Istituto la sua volontà di essere impegnato solo su turni consecutivi o la sua disponibilità ad orari diversi: nell’assegnazione dei turni consecutivi si terrà presente comunque il criterio della maggiore anzianità di servizio presso l’Istituto;
- l’orario effettivo di lavoro settimanale per i docenti a 1.196 ore settimanali, può variare nel corso dell’anno a seconda delle esigenze dell’Istituto tra 0 ore ed il doppio dell’orario settimanale convenzionale e non potrà superare le 32 ore settimanali e le 7 ore giornaliere;
- le variazioni dell’orario di lavoro individuali divengono vincolanti se comunicate la settimana precedente e comunque almeno tre giorni prima della variazione;
- può essere richiesta prestazione fuori sede presso terzi committenti, comunque non al di fuori dell’ambito provinciale: in tal caso viene conteggiata in aggiunta all’orario prestato, mezz' ora per ogni sede nell’ambito comunale e un’ora per ogni sede nell’ambito provinciale;
- la presenza degli istitutori, richiesta negli ambienti dell’istituto durante il periodo notturno, è equiparata ad un’ora di effettivo servizio ordinario.
Oltre alle ore di insegnamento e alle attività strettamente collegate, il personale docente delle scuole materne ed elementari e delle scuole legalmente riconosciute è tenuto ad effettuare tutte le attività accessorie connesse con il normale funzionamento della scuola per un numero di ore non superiore alle 110 nell’anno, quali:
a) colloqui con i genitori;
b) consigli di classe;
c) scrutini periodici e finali;
d) riunioni interdisciplinari dei vari corsi;
e) attività di aggiornamento e programmazione;
f) sostituzione di docenti assenti senza congruo preavviso e attività di sostegno.
Tale numero viene ridotto a 60 ore annue massime per i docenti a orario inferiore o uguale alla metà dell’orario contrattuale.
Le ore eccedenti il numero massimo previsto per ogni docente nell’anno scolastico saranno retribuite, senza maggiorazione alcuna, in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di settembre in base alla quota oraria mensile in atto al mese di agosto.
Durante il periodo estivo, al di fuori delle ferie ordinarie, al personale docente dei livelli IV, V e VI con esclusione del personale a monte ore, potrà essere richiesta la disponibilità per un tempo non eccedente il proprio orario d’insegnamento in attività didattiche, di programmazione e di aggiornamento, nel rispetto della professionalità e qualifica per cui è avvenuta l’assunzione.
Dichiarazione congiunta
In relazione alle problematiche connesse all’unificazione contrattuale realizzata, le Parti contraenti e firmatarie del presente CCNL si incontreranno a partire dal gennaio 96 al fine di esaminare nel suo complesso il tema dell’orario di lavoro, con particolare riguardo al comparto delle scuole materne ed in rapporto alle tematiche dell’organizzazione del lavoro.

Art. 31 Flessibilità
Con riferimento esclusivo agli insegnanti di scuola materna l’orario settimanale sarà di 33 ore settimanali qualora l’istituto adotti un regime di orario flessibile per far fronte ad esigenze organizzative.
Tale flessibilità si realizza con il superamento dell’orario contrattuale fino ad un massimo di 4 ore settimanali, per un massimo di 20 settimane l’anno.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l’istituto riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell’orario contrattuale.
Durante i periodi di attività didattica, ai docenti ad orario pieno delle scuole legalmente riconosciute possono essere chieste, per attività di sostegno, in orario non curriculare, ore eccedenti l’orario contrattuale individuale nel numero massimo di 2 ore settimanali non cumulabili.
Per i docenti ad orario inferiore o uguale alla metà dell’orario settimanale contrattuale il limite di cui al precedente comma sarà di 1 ora settimanale.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l’Istituto riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno, una pari entità di ore di permessi annuali retribuiti per un massimo di 3 giorni, e giornate di ferie estive aggiuntive.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario di lavoro.
L’Istituto, sentito il Collegio dei docenti, provvederà a comunicare, all’inizio dell’anno scolastico, per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate.
Resta comunque fermo quanto disposto nel successivo art. 32 sul potenziamento e prolungamento di orario.

Art. 32 Potenziamento/prolungamento orario
È facoltà dell’impresa adottare uno dei sottoindicati regimi di orario:
a) Potenziamento
L’orario di cui all’art. 30, Seconda Parte, per il personale docente, fatta esclusione per i docenti a 1.196 ore annuali, può avere un potenziamento da 0 a 300 ore annue.
È affidato nell’ambito di ciascun anno scolastico nel periodo compreso tra il 1o settembre e il 31 agosto, fatto salvo il godimento delle ferie ordinarie.
È affidato con un orario che non superi globalmente:
- 40 ore settimanali per gli insegnanti di scuola materna;
- 32 ore settimanali per gli insegnanti di scuola elementare;
- 30 ore settimanali per gli insegnanti di scuole legalmente riconosciute di 1° e 2° grado, per i docenti di educazione fisica, tecnica, artistica e musicale, e per gli insegnanti tecnico-pratici negli istituti legalmente riconosciuti, industriali, professionali, di chimica e fisica, ottica e odontotecnica.
Per gli insegnanti in forza alla data di stipula del presente contratto, il potenziamento di orario può essere richiesto entro il 31 dicembre di ciascun anno, è subordinato alla accettazione dell’insegnante ed è retribuito solo per le ore effettivamente lavorate con una maggiorazione del 25% calcolata sulla retribuzione globale oraria in atto, da corrispondersi nel mese successivo a quello di competenza.
Per gli insegnanti di nuova assunzione il potenziamento può essere richiesto entro il 31 dicembre di ciascun anno, deve essere accettato dall’insegnante ed è retribuito interamente dal momento dell’assegnazione fino al 31 agosto dell’anno scolastico in corso, in aggiunta alla retribuzione mensile e con la maggiorazione del 25% calcolata sulla retribuzione globale oraria in atto.
Tale potenziamento è affidato per soddisfare le attività che qui di seguito sono riepilogate:
- attività di recupero;
- attività di integrazione;
- attività di gestione della biblioteca;
- attività di prolungamento di orario di cattedra;
- sussidi didattici;
- supplenze per assenze brevi o saltuarie, e tutte le altre attività comunque inerenti alla sua specifica professionalità e nel pieno rispetto della stessa.
b) Prolungamento
Al personale docente con 18 ore settimanali di insegnamento può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 24 ore settimanali.
Al personale docente in scuole elementari con 24 ore settimanali di insegnamento può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 32 ore settimanali.
Al personale docente in scuole materne con 34 ore settimanali può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 38 ore settimanali.
Agli istitutori di convitto con 38 ore settimanali può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 44 ore settimanali.
I limiti sopra indicati possono essere superati previo accordo tra le parti.
Gli incarichi in prolungamento di orario sono conferiti per l’intera durata dell’anno scolastico.
Per ciascuna delle ore rispettivamente oltre la 18a, la 24a, la 34a e la 38a verrà corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, una quota pari ad altrettanti 18mi, 34mi o 38mi dei rispettivi stipendi base e di anzianità, maggiorata del 50%.

Art. 35 Lavoro notturno, festivo, straordinario
[…]
È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre i limiti dell’orario contrattuale di lavoro ed espressamente assegnato dal legale rappresentante dell’istituto o dal preside, se delegato.
Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, al lavoro straordinario, quando richiesto, nei limiti stabiliti dal presente CCNL Non sarà riconosciuto e retribuito il lavoro straordinario che non sia stato autorizzato. Al personale non docente potrà essere richiesto lavoro straordinario fino a un massimo di 192 ore all’anno.
Al personale dei livelli IV e V potranno essere richieste nel corso dell’anno scolastico prestazioni straordinarie fino ad un terzo dell’assegnazione ordinaria annuale risultante dal rispettivo contratto individuale di lavoro.
[…]
Per il personale non docente dei livelli I, II, III e IV le ore di lavoro straordinarie, a richiesta del dipendente, possono essere compensate con ore libere da fruire entro il mese successivo con modalità compatibili con l’organizzazione e le esigenze dell’istituto.
[…]

Art. 36 Ferie
[…]
Le ferie sono irrinunciabili.
[…]

Art. 38 Riposo settimanale
Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, salvo esigenze di servizio nel qual caso il riposo verrà fruito in altro giorno.

Titolo VII Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 42 Tutela delle lavoratrici madri

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, si fa riferimento alle norme di legge vigenti. (L. 1204/1971, DPR 1026/1976).

Titolo IX Regolamento di istituto e norme disciplinari
Art. 56 Regolamento interno

Il regolamento interno predisposto dall’istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei lavoratori all’atto dell’assunzione e comunque messo a disposizione per la consultazione. Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per le eventuali successive modifiche.

Art. 57 Doveri del lavoratore
I dipendenti hanno l’obbligo di osservare i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, data la peculiarità del servizio scolastico, è fatto obbligo a tutti i lavoratori:
a) di esplicare le proprie mansioni in conformità del livello e della qualifica conferita;
[…]
d) di rispettare e far rispettare agli alunni il regolamento interno dell’Istituto;
[…]
h) di usare e conservare con cura strumenti e materiali affidatigli.
[…]

Art. 58 Provvedimenti disciplinari
Fermo restando quanto previsto al precedente art. 57, le infrazioni alle norme del contratto possono essere punite, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore all’importo di 4 ore di retribuzione base da versare secondo legge;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 6 gg. di effettivo lavoro (6/26).
[…]

Art. 60 Rinvio alle leggi
Per quanto non previsto dal presente contratto si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella L. 300/1970, nella L. 604/1966, nella L. 108/1990, nella L. 223/1991 e nelle altre leggi sul lavoro.