Tipologia: CCNL
Data firma: 12 maggio 1995
Validità: 01.01.1995 - 31.12.1998
Parti: Confedilizia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Portieri

Sommario:

Premessa
Titolo I Parte generale
Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 2 - Inderogabilità del contratto
Titolo II Classificazione dei lavoratori e mansioni
Art. 3 - Classificazione dei lavoratori
Art. 4 - Alloggio del portiere guardiola e servizi igienici
Art. 5 - Portiere adibito a più stabili
Art. 6 - Portiere adibito ad uno stabile con più ingressi
Art. 7 - Compiti del portiere
Art. 8 - Materiali per le pulizie
Art. 9 - Responsabilità per danni
Art. 10 - Esercizio contemporaneo di altra attività
Art. 11 - Sostituto del portiere
Titolo III Costituzione del rapporto di lavoro contratti atipici
Capo I Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 12 - Contratto di assunzione
Art. 13 - Documenti per l’assunzione
Art. 14 - Periodo di prova
Art. 15 - Collocamento
Capo II Apprendistato
Art. 16 - Apprendistato
Art. 17 - Proporzione numerica
Art. 18 - Periodo di prova
Art. 19 - Durata dell’apprendistato
Art. 20 - Retribuzione dell’apprendista
Art. 21 - Norme di rinvio
Capo III Contratti di formazione e lavoro
Art. 22 - Contratti di formazione e lavoro
Capo IV Contratti a termine
Art. 23 - Contratti a tempo determinato
Capo V Esclusione dalle quote di riserva
Art. 24 - Esclusione dalle quote di riserva
Titolo IV Orari - lavoro notturno, straordinario e festivo
Capo I Portieri lettere A) e B)

Art. 25 - Orario di apertura e chiusura del portone
Art. 26 - Lavoro ordinario notturno - Lavoro straordinario e festivo
Art. 27 - Orario per la conduzione dell’impianto di riscaldamento
Capo II Portieri lettere A/1) e B/1)
Art. 28 - Orario di lavoro settimanale
Art. 29 - Orario giornaliero
Art. 30 - Lavoro ordinario notturno - Lavoro straordinario e festivo
Capo III Portieri lettere A/1) e B/1) (Lavoratori a tempo parziale)
Art. 31 - Rapporti a tempo parziale
Art. 32 - Contratto di assunzione - norme di rinvio
Art. 33 - Lavoro supplementare, notturno e festivo
Art. 34 - Determinazione della paga oraria
Capo IV Lavoratori lettere C), D) ed E)
Art. 35 - Orario di lavoro
Art. 36 - Lavoro ordinario notturno - Lavoro straordinario e festivo
Capo V Lavoratori lettere F) e G)
Art. 37 - Orario di lavoro
Art. 38 - Lavoro straordinario, festivo notturno
Art. 39 - Lavoro a tempo parziale
Titolo V Festività - Ferie - Riposo settimanale -Permessi - Congedi
Capo I Festività

Art. 40 - Festività
Art. 41 - Determinazione del compenso per lavoro festivo
Capo II Ferie
Art. 42 - Periodo di ferie
Art. 43 - Irrinunciabilità delle ferie
Art. 44 - Scelta del periodo
Art. 45 - Scelta del periodo: facoltà del lavoratore
Capo III Riposo settimanale
Art. 46 - Riposo settimanale
Capo IV Permessi e congedi
Art. 47 - Permessi retribuiti
Art. 48 - Permessi per lutto
Art. 49 - Permessi elettorali
Art. 50 - Congedo matrimoniale
Art. 51 - Chiamata di leva e richiamo alle armi
Titolo VI Trattamento di malattia
Art. 52 - Definizione di malattia
Art. 53 - Obblighi dei lavoratori e conservazione del posto
Art. 54 - Indennità economiche
Art. 55 - Campo di applicazione
Art. 56 - Condizioni di miglior favore
Titolo VII Trattamenti previdenziali ed assicurativi

Art. 57 - Iscrizione enti previdenziali ed assicurativi
Art. 58 - Gravidanza e puerperio
Art. 59 - Infortunio sul lavoro
Capo I Retribuzione ed indennità
Art. 60 - Salario
Art. 61 - Indennità
Art. 62 - Terzo elemento
Art. 63 - Scala mobile
Art. 64 - Retribuzioni portieri lettere A e B
Art. 65 - Retribuzione portieri lettere A/1 e B/1
Art. 66 - Retribuzione portieri lettere A/1 e B/1 - Lavoratori a tempo parziale
Art. 67 - Retribuzione lavoratori lettere C, D, E, F e G
Art. 68 - Indennità per ulteriori servizi lavoratori lett. C
Art. 69 - Determinazione della normale paga oraria
Capo II Scatti di anzianità
Art. 70 - Portieri lettere A, A1, B e B1
Art. 71 - Lavoratori lettere C, D, E, F e G
Art. 72 - Decorrenza scatti
Titolo IX Mensilità supplementare
Art. 73 - Gratifica natalizia
Titolo X Risoluzione del rapporto di lavoro preavviso - Trattamento di fine rapporto
Capo I Portieri lettera A), A1), B) e B1) - Portieri a tempo parziale

Art. 74 - Preavviso
Art. 75 - Trattamento di fine rapporto TFR
Capo II Lavoratori lettere C), D), E)
Art. 76 - Preavviso
Art. 77 - Trattamento di fine rapporto TFR
Capo III Certificato di servizio
Art. 78 - Preavviso
Art. 79 - Trattamento di fine rapporto di fine rapporto TFR
Capo IV Certificato di servizio
Art. 80 - Certificato di servizio
Capo V Decesso del lavoratore
Art. 81 - Decesso del lavoratore
Titolo XI Trasferimento della proprietà dello stabile
Art. 82 - Trasferimento della proprietà dello stabile
Titolo XII Norme disciplinari
Art. 83 - Provvedimenti disciplinari
Art. 84 - Provvedimenti in caso di procedimento penale
Titolo XIII Relazioni sindacali
Art. 85 - Diritti di informazione
Art. 86 - Contrattazione di 2° livello
Art. 87 - RSU
Art. 88 - Cassa portieri
Art. 89 - Commissione paritetica nazionale
Art. 90 - Osservatorio nazionale
Art. 91 - Commissioni paritetiche territoriali
Art. 92 - Funzionamento strumenti contrattuali e gestione contratto
Titolo XIV Tabelle retributive
Art. 93 - Tabelle retributive
Titolo XV Norme finali
Art. 94 - Condizioni di miglior favore
Titolo XVI Decorrenza, durata e procedure di rinnovo del contratto
Art. 95 - Decorrenza e durata
Art. 96 - Procedure di rinnovo del contratto
Tabella
Tabella A - Portieri di cui alle lettere A) ed A/1) dell'art. 3
Tabella B - Portieri di cui alle lettere B) e B/1) dell'art. 3
Tabella C - Lavoratori di cui alla lettera C) dell'art. 3
Tabella D - Lavoratori di cui alla lettera D) dell'art. 3
Tabella E - Lavoratori di cui alla lettera E) dell'art. 3
Tabelle F/G - Lavoratori di cui alla lettera F) e G) dell'art. 3
Allegati
Allegato 1 - Dichiarazione di rapporto di lavoro
Allegato n. 2 - Statuto della cassa portieri depositato con Atto Notaio Operamolla del 10 novembre 1993
Allegato n. 3 - Regolamento della sezione "Fondo malattia portieri" istituita ai sensi dell'art. 2 del CCNL 30 giugno 1988 e dell'art. 41 del CCNL 25 maggio 1992 sottoscritti tra la Confedilizia e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil (così come modificato con Accordo del 19 dicembre 1994)
Allegato n. 4 - Accordo nazionale per l'attivazione degli strumenti di assistenza contrattuale ai dipendenti da proprietari di fabbricati
Allegato n. 5 - Accordo per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie tra Confedilizia e Filcam-Fisascat-Uiltucs
Allegato n. 6 - Verbale di accordo 18 novembre 1994
Allegato n. 7 - Verbale di accordo 3 gennaio 1995
Allegato n. 8 - Verbale di recepimento del protocollo sulla politica dei redditi, la lotta all’inflazione e il costo del lavoro, del 31 luglio 1992
Allegato n. 9 - Verbale di recepimento del protocollo 23 luglio 1993 su politica dei redditi e sostegno al sistema produttivo

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i portieri ed altri lavoratori addetti agli stabili urbani

Il giorno 12 maggio 1995 in Roma tra la Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia (Confedilizia) e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (Filcams-Cgil) con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil), la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali, Affini e del Turismo (Fisascat/Cisl) con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl), l’Unione Italiana Lavoratori Turismo e Commercio e Servizi (Uiltucs-Uil) nonché dal Coordinatore Nazionale Portieri e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (Uil).
Visto il CCNL per i Dipendenti da Proprietà di Fabbricati, stipulato il 25 maggio 1992, e l’esito delle trattative per il relativo rinnovo si è stipulato il presente CCNL per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati, composto da: 1 premessa, 16 titoli, 96 articoli, 7 tabelle, 9 allegati, letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.

Titolo I Parte generale
Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra Confedilizia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, disciplina in maniera unitaria e su tutto il territorio nazionale il rapporto di lavoro relativo ai dipendenti da proprietari di fabbricati e/o addetti ad amministrazioni immobiliari e/o condominiali, le cui qualifiche e profili professionali sono indicati al successivo art. 3.
Sono esclusi dall’applicazione del presente contratto tutti i lavoratori indicati al successivo art. 3, quando la loro prestazione ha carattere personale e domestico e cioè quando essi sono addetti a stabili abitati soltanto dal proprietario o da parenti o da affini entro il terzo grado, anche se in appartamenti separati, nonché quando sono addetti a stabili destinati prevalentemente a sedi di imprese, dalle quali essi lavoratori dipendono.

Titolo II Classificazione dei lavoratori e mansioni
Art. 3 - Classificazione dei lavoratori

I lavoratori ai quali si applica il presente contratto sono classificati come segue:
A) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e la pulizia degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi e, secondo le consuetudini locali, per le altre mansioni accessorie inerenti agli stabili ai quali essi sono addetti, fruendo di alloggio.
A1) Portieri che prestano la loro opera di vigilanza, la pulizia e le altre mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, senza alloggio.
B) Portieri che prestano la loro opera soltanto per la vigilanza e la custodia degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, e, secondo le consuetudini locali, per le altre mansioni accessorie inerenti agli stabili ai quali essi sono addetti, con esclusione dei servizi di pulizia ma fruendo di alloggio.
B1) Portieri che prestano la loro opera soltanto per la vigilanza e le altre mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, senza alloggio.
C) Lavoratori che, con rapporto di lavoro continuativo e non occasionale, prestano la loro opera negli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, per la pulizia dell' androne, delle scale e degli accessori, con esclusione del servizio vigilanza e custodia. Ad essi possono essere affidati ulteriori servizi quali: accensione e spegnimento dell' impianto di illuminazione, apertura e chiusura del portone, distribuzione della posta ed altri servizi similari.
D) Lavoratori che, con rapporto di lavoro continuativo e non occasionale, prestano prevalentemente la loro opera nei complessi immobiliari ad uso di abitazione o ad altri usi, con mansioni di operaio qualificato, per la manutenzione degli immobili, degli impianti ed apparecchiature in essi esistenti o che di essi costituiscono pertinenza.
E) Lavoratori che, con rapporto di lavoro continuativo e non occasionale, prestano la loro opera nei complessi immobiliari ad uso di abitazione o ad altri usi, per la pulizia e/o conduzione dei campi da tennis e/o piscine, e/o spazi a verde (non inferiori a mq. 200), e/o spazi destinati ad attività sportive e ricreative in genere, con relativi impianti (sempre che l' attività non richieda particolari capacità tecniche, specializzazioni o licenze), e/o sorveglianza e pulizia di locali condominiali destinati al parcheggio di autovetture dei condomini.
F) Lavoratori che svolgono mansioni di concetto, operativamente autonome, che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell' attività di altri dipendenti, quali: impiegati di concetto, anche tecnici, contabili di concetto, programmatori meccanografici, segretari di concetto.
G) Lavoratori che svolgono mansioni d'ordine, con adeguate conoscenze tecnico-pratiche, comunque acquisite, quali:
contabili d' ordine, operatori meccanografici, addetti di segreteria con mansioni d' ordine, addetti a servizi esterni per il disbrigo di commissioni presso Enti, Istituti ed Uffici pubblici e/o privati.
Agli effetti delle lettere A) e B), del precedente comma, si intende per vigilanza l' effettivo servizio di sorveglianza che rientra nelle normali mansioni del portiere, da prestarsi secondo l' orario di cui al successivo articolo 25.
Potranno essere stipulati anche accordi aziendali e di complessi immobiliari per i servizi non previsti nelle allegate tabelle.
Il portiere di cui alle lettere A) e B), ferma restando la responsabilità della custodia prevista dalle norme contrattuali, ha la facoltà di assentarsi dalla portineria durante le ore di chiusura del portone.

Art. 4 - Alloggio del portiere guardiola e servizi igienici
[…]
Qualora, in caso di provata difficoltà, non sia possibile assicurare ai portieri di cui alle lettere A1) e B1) l’uso dei servizi igienici nello stesso stabile presso il quale prestano la propria opera, ed in quanto la struttura dell’edificio non consenta la realizzazione di idonei servizi, le parti potranno trovare di comune accordo adeguata soluzione, ricorrendo eventualmente alla Commissione paritetica territoriale.

Art. 5 - Portiere adibito a più stabili
Il portiere può essere addetto eccezionalmente a due o più stabili di spettanza di uno o più datori di lavoro purché aventi un unico ingresso funzionante o più ingressi sorvegliabili da un unico posto di custodia. In tal caso il portiere ha diritto al trattamento economico che gli spetterebbe se si trattasse di un unico stabile.

Art. 6 - Portiere adibito ad uno stabile con più ingressi
Il portiere può prestare servizio in uno stabile con più ingressi, non comunicanti fra loro e non sorvegliabili da un unico punto, perché facente capo ad un’unica proprietà o ad un unico condominio, e per un numero massimo di sei ingressi. Diverse denominazioni, modalità e limiti potranno essere concordati a livello territoriale.
Nei casi contemplati nel presente articolo il portiere ha diritto all’intero trattamento normativo ed economico per l’intero stabile […]

Art. 7 - Compiti del portiere
Il portiere deve osservare il regolamento dello stabile, ove esista, prestare con scrupolo e zelo il proprio servizio e segnalare al proprietario dello stabile o all’amministratore eventuali infrazioni al regolamento da parte degli abitanti dell’edificio. Egli deve provvedere: all’accurata pulizia dell’androne, delle scale, dei cortili e degli spazi anche a verde, degli altri locali comuni accessori e delle cabine dell’acqua; alla distribuzione della corrispondenza ordinaria; alla sorveglianza dell’uso del telefono e dell’ascensore; alla sostituzione delle lampade elettriche; al funzionamento dell’impianto centrale di riscaldamento e dell’impianto di distribuzione dell’acqua calda, qualora di tali servizi egli sia incaricato e purché a ciò sia abilitato; nonché a tutte le altre prestazioni inerenti allo stabile secondo le consuetudini locali, che saranno regolate in sede territoriale.
[…]
Il portiere, inoltre, è tenuto a prestare la propria opera, secondo le istruzioni dategli dal proprietario, per l’applicazione delle norme che venissero emanate dalle competenti autorità al riguardo al funzionamento degli ascensori.
Il portiere non è tenuto a dare gratuitamente altre prestazioni oltre a quelle attribuitegli in conformità del presente contratto.

Art. 8 - Materiali per le pulizie
Il datore di lavoro deve fornire al portiere gli strumenti e le materie di consumo occorrenti per le pulizie.

Art. 10 - Esercizio contemporaneo di altra attività
Il portiere non può esercitare altra attività lavorativa nello stabile.
[…]

Art. 11 - Sostituto del portiere
Il proprietario può assumere persona idonea a sostituire il portiere titolare per tutti o parte dei periodi di assenza di quest' ultimo dal servizio secondo le previsioni contrattuali.
[…]
Il sostituto è tenuto all’osservanza di tutte le norme del presente CCNL che regolano il rapporto del portiere titolare.
[…]

Titolo III Costituzione del rapporto di lavoro contratti atipici
Capo I Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 13 - Documenti per l’assunzione

Per essere assunto in servizio il lavoratore deve presentare, a richiesta del datore di lavoro, i seguenti documenti:
[…]
d) certificato medico;
[…]

Capo II Apprendistato
Art. 16 - Apprendistato

L’apprendistato è ammesso per le mansioni indicate alle lettere F) e G) dell’art. 3. Possono essere assunti in qualità di apprendisti i giovani di età non inferiore a 15 anni e non superiore a 20; nei confronti di coloro che abbiano adempiuto all’obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859 il limite inferiore può essere portato a 14 anni, purché i giovani vengano adibiti a lavori considerati leggeri a norma di Legge. Si applicano la Legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni in materia di apprendistato, nonché la Legge 17 ottobre 1967, n. 977 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

Art. 17 - Proporzione numerica
Il numero di apprendisti non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni tre lavoratori non apprendisti, con mansioni di cui alle lettere F) e G) dell’art. 3.
È comunque consentita l’assunzione di un apprendista anche in deroga a quanto previsto al precedente comma, perché vi sia almeno un lavoratore con mansioni lettera F) o G) dell’art. 3, oppure la prestazione lavorativa diretta del proprietario o persona da esso delegata.

Art. 19 - Durata dell’apprendistato
La durata massima del periodo di apprendistato è la seguente:
- lavoratori lett. F): anni 3 di servizio;
- lavoratori lett. G): anni 2 di servizio.
Non è considerato servizio, agli effetti di cui sopra, il servizio militare di leva e tutte le assenze dal servizio di durata superiore a 30 giorni, ancorché per una delle cause previste dall’art. 210 CC

Art. 21 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto in materia di apprendistato, si applicano le altre norme del presente contratto riferite ai lavoratori lettere F) e G) dell’art. 3, in quanto compatibili.

Capo III Contratti di formazione e lavoro
Art. 22 - Contratti di formazione e lavoro

Possono essere stipulati, ai sensi della Legge 19 luglio 1994, n. 451, contratti di formazione e lavoro tendenti:
CFL di tipo a.1): all’acquisizione di professionalità intermedie (lett. D E G), con durata di 18 mesi;
CFL di tipo a.2): all’acquisizione di professionalità elevate (lett. F), con durata di 24 mesi;
CFL di tipo b): all’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto operativo ed organizzativo dell’ambiente di lavoro, con durata 12 mesi.
[…]

Capo IV Contratti a termine
Art. 23 - Contratti a tempo determinato

A norma dell’art. 23 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, le parti convengono sulle seguenti ulteriori ipotesi di apposizione di un termine al contratto di lavoro:
1) assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
2) aspettative diverse da quelle già previste dall’art. 1 lett. b, della Legge 18 aprile 1962, n. 230.
I contratti a termine di cui sopra sono prorogabili, nel rispetto delle norme di cui alla Legge 230/62.

Titolo IV Orari - lavoro notturno, straordinario e festivo
Capo I Portieri lettere A) e B)
Art. 25 - Orario di apertura e chiusura del portone

L’orario durante il quale, normalmente, deve restare aperto il portone è di 11 ore giornaliere nei giorni non festivi.
[…]
La distribuzione giornaliera dell’orario di apertura e chiusura dei portoni, compreso fra le ore 7 e le ore 21, verrà stabilita dagli accordi integrativi territoriali di cui al successivo art. 86. L’orario di apertura e chiusura dei portoni potrà essere frazionato in non più di due periodi, separati da un intervallo non superiore a due ore.
Se il portiere presta servizio nella Domenica, fatto salvo il diritto al riposo settimanale, e/o nelle festività indicate al successivo art. 40, in tali giorni l’orario di apertura del portone è di 7 ore e non può protrarsi oltre le ore 14.

Art. 27 - Orario per la conduzione dell’impianto di riscaldamento
Non sono considerate lavoro straordinario le ore per la conduzione della caldaia dell’impianto centrale di riscaldamento e di erogazione dell’acqua calda.
Tale prestazione potrà essere richiesta in una fascia oraria di 15 ore giornaliere con decorrenza non prima delle ore 6 e termine non oltre le ore 22.
In detta fascia dovrà essere compreso il nastro orario di cui all’art. 25.

Capo II Portieri lettere A/1) e B/1)
Art. 28 - Orario di lavoro settimanale

L’orario di lavoro settimanale per i portieri di cui alle lettere A/1) e B/1) dell’art. 3 è di 48 ore settimanali, distribuito su un arco di 6 giornate.
Una diversa distribuzione dell’orario settimanale e giornaliero di lavoro potrà essere concordata a livello locale in relazione a particolari specificità, così come previsto dalla lettera f) dell’art. 86, fermo restando che la maggiorazione per lo straordinario, nella misura prevista al primo comma dell’art. 30, sarà applicata per le prestazioni eccedenti la nona ora giornaliera.

Art. 29 - Orario giornaliero
L’orario giornaliero di lavoro dei portieri di cui alle lettere A/1) e B/1) dell’art. 3 sarà continuativo, con un intervallo di un’ora, tra le ore 7 e le ore 21, fatti salvi i casi di turnazione, e verrà concordemente stabilito tra le parti.
Peraltro le parti interessate potranno definire una durata dell’intervallo minore o maggiore, che dovrà essere ratificata dalla Commissione paritetica territoriale, di cui all’art. 91, o in subordine dalle rappresentanze territoriali delle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente CCNL
Tale ratifica dovrà intervenire entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata anche da una sola delle parti.

Capo III Portieri lettere A/1) e B/1) (Lavoratori a tempo parziale)
Art. 31 - Rapporti a tempo parziale

Le parti, ritenendo che l’evoluzione del settore e le nuove esigenze organizzative e di servizio che si sono determinate, reclamino un adeguamento del rapporto di lavoro, convengono che possano essere instaurati nuovi rapporti con un orario inferiore alle 48 ore e con un minimo di 30 ore settimanali.

Art. 32 - Contratto di assunzione - norme di rinvio
Fermo restando che l’orario settimanale di lavoro relativo ai rapporti di cui all’articolo precedente dovrà risultare da atto scritto al momento dell’assunzione, gli stessi saranno regolati, oltre che dalle specifiche normative già previste dal presente CCNL, anche dalla Legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni.

Art. 33 - Lavoro supplementare, notturno e festivo
Ai sensi dell’art. 5 - 4° comma - della Legge 863/84, il lavoro supplementare, intendendosi per tale quello oltre l’orario risultante dalla lettera di assunzione, è consentito, quando vi sia accordo fra datore di lavoro e lavoratore, con riferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative:
- necessità di manutenzione ordinaria e/o straordinaria agli impianti, che non possa essere eseguita nel corso del normale orario di lavoro;
- altre similari necessità connesse con le funzioni di sorveglianza e/o di custodia del portiere.
[…]

Capo IV Lavoratori lettere C), D) ed E)
Art. 35 - Orario di lavoro

Fermo restando che la retribuzione di cui all’art. 67 è stabilita in misura oraria, la durata del lavoro effettivo per i lavoratori di cui alle lettere C), D), E) non può superare le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali e deve risultare da atto scritto. […]

Capo V Lavoratori lettere F) e G)
Art. 37 - Orario di lavoro

La durata normale dell’orario di lavoro effettivo dei lavoratori di cui alle lettere F) e G) dell’art. 3 è fissata in 40 ore settimanali. L’orario settimanale di lavoro è distribuito su 5 o 6 giornate; in quest' ultimo caso in una delle 6 giornate l’orario dovrà essere limitato al solo turno antimeridiano, di norma collocato al sabato.

Titolo V Festività - Ferie - Riposo settimanale - Permessi - Congedi
Capo II Ferie
Art. 43 - Irrinunciabilità delle ferie

Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

Capo III Riposo settimanale
Art. 46 - Riposo settimanale

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale in una giornata possibilmente coincidente con la Domenica.
Il giorno di riposo settimanale è stabilito e comunicato per iscritto dal proprietario dello stabile, sentito il lavoratore.

Titolo VII Trattamenti previdenziali ed assicurativi
Art. 57 - Iscrizione enti previdenziali ed assicurativi

I lavoratori di cui al presente contratto debbono essere iscritti a norma di legge all’Inps e all’Inail.

Art. 58 - Gravidanza e puerperio
Per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio della lavoratrice si fa richiamo alle norme legislative in materia.

Titolo XII Norme disciplinari
Art. 83 - Provvedimenti disciplinari

Le mancanze dei lavoratori possono dar luogo, secondo la loro gravità, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale e rimprovero scritto;
b) multa
c) licenziamento in tronco.
Il rimprovero può essere inflitto nei casi di lievi mancanze ai propri doveri.
La multa può essere inflitta:
1) per recidiva nelle mancanze che hanno determinato l’applicazione del rimprovero;
[…]
Il lavoratore è passibile di licenziamento in tronco nel caso di mancanze di tale gravità, ivi compresa la ripetuta ubriachezza in servizio, che rendano impossibile la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro.
[…]

Titolo XIII Relazioni sindacali
Art. 85 - Diritti di informazione

Le parti, nel rispetto della reciproca autonomia e responsabilità, si impegnano a procedere a periodici confronti su: evoluzione del settore, processi di riorganizzazione, innovazione tecnologica a loro implicazioni sul dato occupazionale qualitativo e quantitativo.

Art. 86 - Contrattazione di 2° livello
A livello territoriale le parti potranno stipulare accordi relativamente:
a) alla gestione della distribuzione giornaliera dell’orario di apertura e chiusura del portone;
b) alla determinazione della giornata nella quale il portiere fruirà della riduzione settimanale dell’orario di cui all’art. 25, secondo e terzo comma;
c) alle indennità per prestazioni non disciplinate né disciplinabili nazionalmente, quali ad esempio la spalatura della neve, la raccolta dei rifiuti, ecc.;
d) alla identificazione degli usi e consuetudini locali;
e) ad eventuali altre indennità collegate al punto d);
f) ad una diversa distribuzione dell’orario settimanale e giornaliero dei portieri di cui alle lettere A/1) e B/1 dell’art. 3, in conformità di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 28;
g) alla eventuale definizione delle specificità di cui al precedente art. 6.
La contrattazione di 2° livello potrà avvenire anche in sede aziendale, esclusivamente in ambito nazionale, purché per materia diverse da quelle già definite a livello nazionale o territoriale.
[…]

Art. 87 - RSU
Le parti convengono sul riconoscimento delle RSU, secondo le modalità fissate nell’accordo allegato al presente contratto (alleg. n. 5).
Fino alla elezione della RSU restano in carica le RSA, ove costituite.

Art. 89 - Commissione paritetica nazionale
Presso la sede della Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia è costituita una Commissione Paritetica Nazionale da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, Filcam-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, che hanno stipulato il presente contratto e da eguale numero di rappresentanti della Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia.
Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all’applicazione del presente CCNL e per il funzionamento delle Commissioni Paritetiche territoriali;
b) esaminare le istanze delle parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;
c) nominare sottocommissioni tecniche, composte da rappresentanti delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente CCNL, indicate al 1 comma, e da rappresentanti della Confedilizia, con il compito di studiare i seguenti argomenti, elaborando documenti di supporto alla successiva contrattazione di rinnovo quadriennale:
1) possibilità di definizione di una nuova classificazione parametrata dai lavoratori ed eventuali diverse regolamentazioni degli orari di lavoro, collegate anche a nuove forme di organizzazione del lavoro;
2) stesura di un nuovo testo contrattuale, ferma restando la sostanza dell’attuale normativa.
Le stesse sottocommissioni provvederanno a:
[…]
II) elaborare ipotesi di armonizzazione della vigente disciplina contrattuale con il nuovo quadro normativo conseguente all’entrata in vigore del DLgs n. 626/94 in materia di sicurezza sul lavoro;
[…]
d) esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le Organizzazioni territoriali della Proprietà Edilizia e le Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori facenti capo alle Organizzazioni Sindacali nazionali che hanno stipulato il presente contratto, indicate al 1 comma.
La Commissione Nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle parti contraenti.

Art. 90 - Osservatorio nazionale
Con gli stessi criteri e la stessa composizione di cui all’articolo precedente è costituito l’Osservatorio Nazionale, con la funzione di analizzare l’evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all’occupazione, mercato del lavoro, formazione e riqualificazione professionale.
A tal fine l’Osservatorio Nazionale provvederà a:
- formulare progetti e programmi rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente CCNL si applica;
- predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali, finalizzati al miglior utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
- elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni Paritetiche territoriali e relativi ai fenomeni interessanti il settore;
- ricevere la copia degli Accordi di 2° livello, così come previsto all’art. 86, ultimo comma, sistematizzandoli al fine di rilevare l’evoluzione contrattuale in atto nel settore.

Art. 91 - Commissioni paritetiche territoriali
Presso la sede di ciascuna Associazione della Proprietà Edilizia è costituita una Commissione paritetica territoriale, composta da un rappresentante di ciascuna Organizzazione Sindacale territoriale dei lavoratori, facente capo a: Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e di uguale numero di rappresentanti della stessa Associazione della Proprietà Edilizia, aderente alla Confedilizia.
La Commissione è competente a:
- esprimersi per quanto previsto all’ultimo comma dell’art. 4;
- ricevere la comunicazione di cui all’art. 25 - 4° comma;
- ratificare quanto previsto dall’art. 29 - 2° e 3° comma;
- esperire il tentativo di conciliazione delle controversie individuali di lavoro ai sensi dell’art. 411 - 3° comma - CPC (così come modificato dall’art. 1 della Legge 11 agosto 1973, n. 533);
- assumere le funzioni di Collegio Arbitrale di cui all’art. 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108.
Per la funzione di cui all’ultimo punto del precedente comma, la Commissione è presieduta da persona di comune fiducia o, in caso di disaccordo, da persona designata dal Presidente del Tribunale.
La Commissione stessa svolge inoltre le medesime funzioni di Osservatorio definite al precedente art. 90, riferite alle realtà e specificità locali; promuove e gestisce iniziative di formazione e riqualificazione professionale.