Tipologia: CCNL
Data firma: 6 aprile 1995
Validità: 06.04.1995 - 31.12.1997
Parti: Aer, Corallo, Terzo polo e Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, TLC, Radio tv private

Sommario:

Premessa
Capitolo I Parte generale
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore
Art. 4 - Informazione e relazioni sindacali
Art. 5 - Contrattazione aziendale
Art. 6 - Commissione nazionale per lo studio e la valutazione della situazione economico-produttiva del settore radiotelevisivo locale
Art. 7 - Disciplina degli appalti
Art. 8 - Applicazione del contratto
Art. 9 - Controversie
Art. 10 - Diritti sindacali
Art. 11 - Assemblea
Art. 12 - Permessi per cariche sindacali
Art. 13 - Affissioni
Art. 14 - Contributi sindacali
Capitolo II Costituzione e disciplina generale del rapporto di lavoro
Art. 15 - Natura dei contratti individuali
Art. 16 - Disciplina delle assunzioni
Art. 17 - Documenti, residenza, domicilio
Art. 18 - Regolamentazione del periodo di prova
Art. 19 - Disciplina del lavoro a tempo determinato
Art. 20 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 21 - Disciplina dei contratti di formazione e lavoro
Art. 22 - Diritto allo studio
Art. 23 - Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori
Art. 24 - Portatori di handicap
Art. 25 - Tutela tossicodipendenza
Art. 26 - Disciplina dei permessi straordinari
Art. 26 bis - Le pari opportunità
Art. 27 - Classificazione del personale
Art. 27 bis
Capitolo III Quadri
A) Norme per i quadri; settore televisivo
Art. 28
Art. 29 - Formazione
Art. 30 - Svolgimento temporaneo delle mansioni
Art. 31 - Responsabilità civile e penale
Art. 32 - Indennità di funzione
B) Norme per i quadri - Settore radiofonico
Art. 33
Capitolo IV Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 34 - Orario di lavoro
Art. 35 - Orario di lavoro e flessibilità
Art. 36 - Inizio e fine del lavoro
Art. 37 - Sospensione ed interruzione del lavoro
Art. 38 - Ferie
Art. 38 bis - Ferie per i lavoratori extracomunitari
Art. 39 - Festività
Art. 40 - Lavoro supplementare straordinario notturno e a turni
Capitolo V Trattamento economico
Art. 41 - Elementi della retribuzione
Art. 42 - Minimi tabellari ed aumenti salariali
Art. 43 - Tredicesima mensilità
Art. 44 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 45 - Indennità per maneggio denaro
Art. 46 - Consegna e conservazione di utensili e materiali
Art. 47 - Trattamento per risarcimento danni
Art. 48 - Visite di inventari e di controllo
Art. 49 - Trattamento di malattia
Art. 50 - Assenze
Art. 51 - Aspettativa
Art. 52 - Responsabilità, per assenze non derivanti da attività lavorativa
Art. 53 - Trasferimento
Art. 54 - Trasferta
Art. 55 - Lavoratrici
Art. 56 - Servizio militare/richiamo alle armi
Art. 57 - Congedo matrimoniale
Capitolo VI Norme disciplinari
Art. 58 - Rapporti in azienda
Art. 59 - Provvedimenti disciplinari
Art. 60 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Art. 61 - Disciplina dei licenziamenti
Capitolo VII Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 62 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 63 - Trattamento di fine rapporto
Art. 64 - Cessione e trasformazione di azienda
Capitolo VIII Norme finali e transitorie
Art. 65
Art. 66 - Una tantum
Art. 67 - Previdenza complementare
Art. 68 - Norma di rinvio e coordinamento
Art. 69 - Distribuzione del contratto
Art. 70 - Emittenti radiofoniche comunitarie e/o organo di partito
Protocollo aggiuntivo

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende private locali esercenti servizi radiotelevisivi con attività di produzione, edizione e messa in onda, distribuzione e commercializzazione dei programmi

Addì 6 aprile 1995, in Roma tra Aer-Associazione Editori Radiotelevisivi; Corallo - Consorzio Radio Televisioni Locali; Terzo Polo - Associazione Tv Locali e la Filis Cgil (Federazione Italiana Lavoratori Informazione e Spettacolo), la Fis-Cisl (Federazione Informazione e Spettacolo), la Uilsic-Uil (Unione Italiana Lavoratori Stampa Spettacolo Informazione e Cultura) si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale, da valere su tutto il territorio nazionale, per le imprese private di radiodiffusione sonora e televisive in ambito locale, per le syndycations di imprese di radiodiffusione sonora e televisiva locali, per le imprese private esercenti servizi radiotelevisivi comunque realizzati con attività di produzione, post-produzione, distribuzione e commercializzazione di programmi, per le agenzie di informazione radiofonica e per tutti i lavoratori in esse occupati qualunque attività o mansioni svolgano rappresentando la fonte di regolamentazione di tutti i tipi di rapporti di lavoro nel settore.

Premessa
Il presente CCNL da valere in tutto il territorio nazionale recepisce il contenuto del "Protocollo sulla politica dei redditi e della occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993 che viene allegato sotto la lettera "A" a farne parte integrante, e realizza per quanto di competenza, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali.
In particolare:
- attribuisce alla autonomia collettiva delle parti una funzione primaria nella gestione delle relazioni di lavoro, attraverso lo sviluppo di un sistema di rapporti avente come obiettivo la prevenzione dei conflitti, tra le imprese e i lavoratori;
- regola l’assetto della contrattazione collettiva in modo tale da permettere ai lavoratori di conseguire benefici economici con contenuti non inflazionistici e alle imprese locali del settore radiotelevisivo privato una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro, nonché di sviluppare e valorizzare nel miglior modo possibile le opportunità offerte dalle risorse umane.
- le parti convengono che il funzionamento del sistema di relazioni sindacali e contrattuali più avanti definito si svolga secondo i termini e le procedure specificatamente indicate nell’Accordo Interconfederale del 20/12/1993 allegato sotto la lettera "B", al presente contratto a farne parte integrante.
Le parti inoltre avendo assunto quale regola comportamentale gli obiettivi di competitività e di redditività delle imprese del settore radiotelevisivo locale, intendono realizzare con il presente CCNL gli assetti contrattuali, di cui al Protocollo interconfederale del 23/7/1993.
- La contrattazione nazionale di categoria si svolgerà ogni quattro anni per la parte normativa e ogni due anni per la parte salariale (quest' ultima da adeguare all’inflazione programmata secondo le procedure e le modalità fissate nel sopracitato Protocollo 23/7/1993).
- La contrattazione a livello aziendale potrà riguardare esclusivamente materie e istituti diversi rispetto a quelli fissati nel CCNL, e si svolgerà secondo le modalità i tempi e le procedure indicate nel presente contratto.

Capitolo I Parte generale
Art. 1 - Sfera di applicazione

Il presente contratto collettivo di lavoro si applica il tutto in territorio nazionale alle imprese private di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale alle syndycations di imprese di radiodiffusione sonora e televisiva locali, alle imprese private esercenti servizi radiotelevisivi comunque realizzati con attività di produzione, post-produzione, distribuzione e commercializzazione dei programmi, alle agenzie di informazione radiofonica e a tutti i lavoratori in esse occupati qualunque attività o mansioni svolgano rappresentando la fonte di regolamentazione di tutti i tipi di rapporti di lavoro nel settore.

Art. 4 - Informazione e relazioni sindacali
Le parti convengono di realizzare un sistema continuativo di rapporti attraverso incontri per discutere le problematiche del settore; il tutto comunque ferma restando l’autonomia delle parti, consapevoli dell’importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo della potenzialità del settore sia sotto l’aspetto economico-produttivo sia con riferimento all’occupazione.
A tal fine si concorda il seguente sistema di informazioni:
A) Informazione a livello nazionale
Ogni anno, per quanto possibile entro il primo semestre, nel corso di un apposito incontro ogni Associazione Imprenditoriale sottoscrittrice del presente contratto, forniranno alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori sottoscrittrici del contratto stesso informazioni di carattere generale sul quadro economico-produttivo del settore radiotelevisivo locale sulle relative prospettive di sviluppo eventualmente anche a livello internazionale, nonché su eventuali problematiche emergenti. Saranno fornite altresì informazioni in ordine:
- Ai piani più significativi di investimenti per nuovi impianti e la relativa localizzazione.
- Agli interventi più rilevanti per ampliamenti, ristrutturazioni e diversificazioni produttive; ciò anche ai fini dello sviluppo occupazionale.
- Alla situazione del settore anche corredata di dati statistici circa gli interventi effettuati in tema di formazione professionale e di assunzioni con C.F.L..
- Alle pari opportunità e alle azioni positive anche esaminando i risultati dell’attività svolta in seno alla Commissione di cui al successivo art. 6.
B) Informazione a livello regionale
Ogni anno, per quanto possibile entro il primo semestre, nel corso di un apposito incontro, ogni Associazione degli imprenditori sottoscrittrice del presente contratto fornirà al sindacato regionale di categoria le informazioni di cui al precedente punto a) attinenti l’ambito regionale.
C) Informazione a livello aziendale
Ogni anno, per quanto possibile entro il primo semestre, le Imprese di radiodiffusione televisiva locale che occupano più di 60 dipendenti, assistite dalle organizzazioni imprenditoriali, forniranno informazioni alle strutture sindacali interessate, assistite dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, sui seguenti temi:
- Gli orientamenti economico-produttivi, commerciali ed editoriali.
- L’entità ed il tipo di investimenti per nuove tecnologie, per nuovi insediamenti o significativi ampliamenti e/o trasformazioni di quelli esistenti, indicando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull’occupazione, sull’organizzazione del lavoro, la mobilità, la qualificazione professionale dei lavoratori e le condizioni ambientali.
- La situazione degli appalti anche al fine di favorire la corretta applicazione della disciplina legislativa e contrattuale di riferimento.
- Le iniziative di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale relative ai quadri, con particolare riferimento anche alle opportunità in sede CEE, anche al fine di valutare suggerimenti o proposte in merito formulate dalle OO.SS. e dalle RSU.
Le imprese di radiodiffusione televisiva locale, di cui al presente punto c), inoltre sempre nell’ambito del diritto di informazione di cui al presente titolo, forniranno con la necessaria tempestività, alle OO.SS. nazionali firmatarie del presente contratto informazioni su:
- Rilevanti mutamenti di proprietà.
- Interventi di decentramento dell’attività produttiva, compatibilmente con le peculiarità. del settore dello spettacolo e la possibilità di effettuare le relative rilevazioni.
Inoltre sulla base di esigenze oggettive le associazioni imprenditoriali firmatarie si impegnano a favorire la realizzazione di incontri tra le organizzazioni sindacali competenti e le aziende interessate (ogni associazione per le aziende dalla stessa rappresentate) al fine di fornire idonee informazioni su questioni concernenti imprese televisive locali.

Art. 5 - Contrattazione aziendale
In tema di contrattazione aziendale le parti riconfermano e fanno propri i principi fissati al punto 3) del capitolo "Assetti contrattuali" del protocollo 23 luglio 1993.
Al riguardo si conferma che:
1) la contrattazione aziendale è prevista nello spirito della previdente prassi negoziale con particolare riferimento alle piccole imprese;
2) la contrattazione aziendale dovrà riguardare esclusivamente materie e istituti diversi rispetto a quelli fissati nel CCNL dovrà avere durata quadriennale e sarà realizzata nel rispetto dei criteri di applicazione stabiliti, a decorrere dall’1/5/96;
[…]
Fermo restando quanto sopra e in premessa al presente accordo, le parti firmatarie convengono di istituire una Commissione paritetica, composta di dodici membri dei quali sei designati dalle associazioni imprenditoriali, (due per ogni associazione) e sei designati dalla Filis-Cgil, dalla Fis-Cisl e dalla Uilsic-Uil, che approfondirà e definirà compiutamente i temi del sistema contrattuale con particolare riferimento alla specificità delle piccole imprese oltre a modalità, ambito e condizioni di applicazione compresi i criteri di accesso, materie, voci e parametri tecnici di riferimento per il calcolo dell’eventuale "premio di risultato".
I lavori della suddetta Commissione dovranno terminare entro il mese di aprile 1996 e le intese raggiunte faranno parte integrante del presente accordo.

Art. 6 - Commissione nazionale per lo studio e la valutazione della situazione economico-produttiva del settore radiotelevisivo locale
La Commissione Nazionale per lo studio e la valutazione della situazione economico-produttiva del settore radiotelevisivo locale anche al fine di realizzare concretamente gli obiettivi fissati dal CCNL e i principi di cui all’ambito interconfederale 23/7/93 rappresenta lo strumento per affrontare gli andamenti economici-produttivi del comparto, anche in relazione agli scenari macro-economici generali, fatte salve le materie per le quali sussistano esigenze di riservatezza.
Fornisce inoltre il supporto tecnico alle parti per analizzare le varie opportunità in tema di occupazione, formazione e riqualificazione professionale, per interventi al fine di rendere concrete le azioni positive uomo-donna nel mondo del lavoro, nonché per formulare analisi e studi in materia di ambiente, igiene del lavoro e tutela della salute e sicurezza nei luoghi del lavoro.
La Commissione è composta da dodici membri dei quali sei designati dalle Associazioni Imprenditoriali sottoscrittrici (2 per ogni associazione) e sei designati dalla Filis-Cgil, dalla Fis-Cisl e dalla Uilsic-Uil, eventualmente coadiuvati da esperti esterni.
I risultati degli studi e analisi effettuati al fine di favorire l’attuazione dei principi in tema di diritto di informazione, saranno forniti di norma ogni sei mesi a partire dalla nomina dei membri di cui al comma precedente.
La Commissione, conseguentemente, sia per il settore radiofonico locale che per il settore televisivo locale:
a) redige relazioni sul quadro economico, produttivo e sulla situazione dei bilanci del comparto e sulle relative prospettive di sviluppo, nonché sullo stato e sulle previsioni occupazionali;
b) sulla base di un monitoraggio costante sugli andamenti economici generali e del settore in particolare, formula indicazioni utili alle parti per la verifica biennale dei trattamenti salariali nazionali di cui all’accordo interconfederale 23/7/93;
c) elabora proposte ed iniziative concrete su problemi ed aspetti di particolare rilevanza e significato sulle quali attiva sezioni specifiche per l’esame e la formulazione di studi e proposte operative. Le sezioni, alle quali possono essere invitati esperti esterni saranno composte in modo paritetico da membri della Commissione nominati di volta in volta dalla Commissione stessa che ne fisserà obiettivi e tempi di lavoro.
d) effettua annualmente un monitoraggio, sull’applicazione ed il rispetto delle norme suggerendo proposte ed interventi atti a favorire nel concreto le azioni positive e le parità uomo-donna nel settore.
Al fine della concreta applicazione del precedente punto c) vengono istituite due sezioni specialisti che sugli aspetti della formazione e riqualificazione professionale e sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro che le parti convengono quali temi di particolare rilevanza per il settore radiotelevisivo locale sui quali appare necessario avviare iniziative concrete.
1) Sezione specialistica sulla formazione e riqualificazione professionale
Tale sezione dovrà:
- valutare in termini realistici il trend di modifica della struttura professionale del comparto anche in considerazione dell’impatto dell’innovazione tecnologica sull’organizzazione, del lavoro e sui contenuti professionali delle diverse figure;
- elaborare piani di formazione e riqualificazione professionale, nonché definire percorsi formativi qualitativamente coerenti orientati anche ad una opera informativa rivolta ai lavoratori ed ai giovani in attesa di occupazione;
- elaborare proposte in materia di formazione e qualificazione professionale anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri enti competenti, finalizzate anche a creare condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a a livello territoriale;
- avviare iniziative concrete di formazione e riqualificazione professionale anche attraverso la istituzione di corsi specifici gestiti congiuntamente, per la introduzione di nuove figure professionali derivanti dall’innovazione tecnologica o da particolari esigenze derivanti dal mercato del lavoro del settore radiotelevisivo.
2) Sezione specialistica sulla sicurezza nei luoghi del lavoro
Tale sezione dovrà:
- elaborare una ricerca a livello tecnico - giuridico sulle diverse disposizioni legislative esistenti in materia di prevenzione infortunistica e igiene nei luoghi di lavoro nonché quelle inerenti alle condizioni ambientali e sulla sicurezza anche al fine di seguire costantemente l’evolversi della legislazione in materia nonché per eventuali armonizzazioni delle norme approvate a livello comunitario;
- elaborare una indagine sui principali problemi derivanti dall’applicazione delle normative suddette sulla base della concreta esperienza maturata nelle aziende e tra i lavoratori anche al fine di redigere proposte innovative a livello attuativo e legislativo;
- avviare iniziative concrete per una diffusione periodica ed incisiva dei risultati dei predetti studi al fine di favorire la progressiva affermazione della cultura della prevenzione, nelle aziende e tra i lavoratori;
- svolgere funzioni consultive in caso di controversie in materia.
La Commissione ogni semestre dovrà fare il punto dei risultati degli studi di monitoraggio nonché delle proposte operative, suggerite dalle varie Sezioni.

Art. 7 - Disciplina degli appalti
Le parti confermano la necessità che le potenzialità produttive interne alle aziende vengano utilizzate in modo tale da permettere la migliore razionalizzazione ed ottimizzazione, e che il ricorso a forme di appalto e decentramento produttivo venga effettuato considerando, comunque, l’utilizzo delle risorse interne.
Allo scopo di realizzare e garantire la tutela dei lavoratori interessati all’appalto circa il rispetto degli obblighi previsti in materia di lavoro, le Aziende si impegnano ad attuare tutti i meccanismi necessari affinché le ditte appaltatrici osservino le norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono, e quelle relative alla tutela del lavoro, non avvalendosi di imprese che non ottemperino agli obblighi di legge.
Le aziende si impegnano inoltre a fornire informazione semestralmente nel quadro del sistema di informazione di cui all’articolo 4.

Art. 8 - Applicazione del contratto
Le parti, in coerenza con le previsioni e le finalità individuate con il sistema di relazioni sindacali di cui al presente titolo, concordano sulla necessità di svolgere presso tutte le Aziende rappresentate dalle organizzazioni imprenditoriali sottoscrittrici attività di diffusione dello strumento contrattuale e di controllo sull’applicazione dello stesso e delle leggi sul lavoro.
A tal fine le parti datoriali si adopereranno concretamente per la eliminazione di eventuali inadempienze.

Art. 9 - Controversie
Le Organizzazioni Sindacali confermano in materia di conflittualità gli orientamenti tenuti in questi anni, noti alle controparti e finalizzati ad evitare che le azioni di lotta possano essere strumentalmente utilizzate per scorrette operazioni di concorrenza o tanto meno per creare disagi all’utenza, al di fuori degli obiettivi che la lotta stessa si propone di ottenere.
Le parti pertanto si impegnano ad operare per prevenire e risolvere momenti di conflittualità attraverso le procedure indicate di seguito.
Le controversie individuali e collettive, non riguardanti il rinnovo del CCNL, saranno affrontate e, di regola, risolte attraverso incontri tra i rappresentanti delle aziende e le strutture sindacali aziendali ove esistenti o, in mancanza di queste, le OO.SS.LL competenti.
In assenza di accordo la controversia sarà deferita alle rispettive organizzazioni firmatarie competenti per un esame congiunto al fine di definire le possibili soluzioni nel termine di 30 giorni.
Le Organizzazioni Sindacali Nazionali possono convocare le parti in controversia per acquisire, in ogni momento, ogni informazione e osservazione utile.
Eventuali agitazioni saranno precedute da un preavviso di 12 ore.
Le parti firmatarie del presente contratto si impegnano ad operare nei confronti degli Associati e delle Organizzazioni Sindacali territoriali per la corretta applicazione delle procedure stabilite.

Art. 10 - Diritti sindacali
A) Rappresentanze sindacali unitarie
Le parti nel riconfermare quanto definito in Premessa nonché i principi concordati in materia con il Protocollo 23/7/93, convengono che per la costituzione ed il funzionamento delle RSU delle aziende del settore radiotelevisivo privato locale si faccia riferimento alle norme di cui all’Accordo interconfederale (Confindustria - Cgil - Cisl - Uil) del 20 dicembre 1993, che pertanto costituisce parte integrante del presente accordo (all. B).
B) Esercizio dei diritti sindacali
L’esercizio dei diritti sindacali all’interno delle aziende viene disciplinato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19 della L. 20 maggio 1970 n. 300 nonché dal Protocollo 23/7/1993 e dell’Accordo Interconfederale 20/12/93 sulla costituzione ed il funzionamento delle RSU.

Art. 11 - Assemblea
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 20 della legge 20 maggio 70, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione dei problemi sindacali fuori dall’orario di lavoro nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Nelle aziende che occupano da dieci a quindici. dipendenti i lavoratori potranno indire assemblee retribuite per complessive due ore annue.
Tali riunioni dovranno essere comunicate alla Direzione aziendale con un congruo preavviso, con l’indicazione dell’ordine del giorno ed avere luogo fuori dall’orario di lavoro oppure alla fine o all’inizio dei periodi di lavoro, assicurando comunque la continuità della produzione ed in particolare garantendo la normalità delle attività di emissione.

Art. 13 - Affissioni
Le rappresentanze sindacali hanno diritto di affiggere in appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni a firma delle rappresentanze stesse, inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.

Capitolo II Costituzione e disciplina generale del rapporto di lavoro
Art. 15 - Natura dei contratti individuali

I contratti individuali di lavoro subordinato possono essere, nei limiti consentiti dalla legge:
a) tempo indeterminato;
b) tempo determinato.

Art. 16 - Disciplina delle assunzioni
[…]
Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 19 - Disciplina del lavoro a tempo determinato
Il contratto di lavoro a tempo determinato è disciplinato dalle leggi vigenti in materia, si richiama in particolare la legge 23 maggio 1977, n. 266 che ha definito l’ambito di applicazione dell’articolo 1 lettera e) della legge 18 aprile 1962 n. 230, che è direttamente funzionale alle esigenze tecniche e produttive del settore. Lo stesso infatti deve avvalersi, in forma strutturale di tale tipo di assunzioni a tempo determinato, di personale riferito a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi. L’apposizione del termine o l’indicazione dei singoli spettacoli o programmi è priva di effetti se non risulta da atto scritto.
Si precisa che il termine potrà essere indicato non a data certa ma ad ultimazione dello spettacolo, programma o lavorazione.

Art. 21 - Disciplina dei contratti di formazione e lavoro
Il ricorso all’assunzione di giovani lavoratori con contratto di formazione lavoro rientra tra gli obiettivi fissati dalle parti.
In tale contesto le parti hanno definito a questo livello l’accordo quadro allegato al presente contratto del quale fa parte integrante,
Detto accordo quadro - che riporta, costituendone un unico testo normativo, i progetti standard validi per il settore radiotelevisivo - è stato approvato il 23 gennaio 1992 dal Ministero del Lavoro, sentito il parere della Commissione Centrale per l’Impiego, in conformità alla legislazione vigente in tema di CFL.
Detto accordo quadro viene dalle parti definito tutt' ora adeguato a configurare i percorsi formativi del settore radiotelevisivo, e pertanto verrà utilizzato anche nell’ipotesi di introduzione di nuove discipline in materia e di nuove figure professionali, previa eventuale armonizzazione.

Art. 23 - Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori
Le parti convengono che la tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori deve costituire obiettivo primario e costante da parte delle aziende.
In questo contesto le parti firmatarie il presente contratto riconfermano il proprio impegno a promuovere studi e ricerche nell’ambito della Commissione Nazionale di cui all’art. 6 anche al fine di seguire costantemente l’evolversi della legislazione in materia nonché per eventuali armonizzazioni relative a norme U.E..
I risultati di detti studi, ove di interesse, saranno diffusi presso le aziende a cura delle Associazioni imprenditoriali firmatarie, anche al fine di facilitare, tramite opportuni strumenti operativi, la più corretta applicazione delle norme vigenti.

Art. 24 - Portatori di handicap
Le parti convengono sull’obiettivo di ricercare tutte le opportunità per un attivo inserimento dei lavoratori portatori di handicap riconosciuti tali ed operanti nelle aziende. Pertanto le aziende attiveranno adeguati strumenti, compatibilmente con le proprie esigenze tecnico-organizzative, anche mediante la partecipazione di detti lavoratori a corsi di formazione e riqualificazione professionale per agevolarne la migliore integrazione.
Riconfermate le peculiarità dell’attività svolta nel settore che pone particolari condizioni all’accesso dei portatori di handicap, le aziende si attiveranno nel ricercare soluzioni idonee a facilitare l’inserimento degli interessati nelle strutture operative degli ambienti di lavoro.
[…]

Capitolo IV Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 34 - Orario di lavoro

Fermo restando che la durata massima dell’orario di lavoro è determinata dalle norme di legge e dalle relative deroghe ed eccezioni, si conviene che l’orario di lavoro normale è di 40 ore settimanali effettive e di 8 ore giornaliere, per una distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni lavorativi, o di ore 6,40 giornaliere per una distribuzione dell’orario di lavoro su sei giorni lavorativi.
Ferma restando la normale durata della prestazione giornaliera, il turno notturno limitatamente alle emittenti TV locali, ha una durata di 39 ore settimanali.
Ferma restando quanto precede, per le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo, di semplice attesa e custodia (di cui alla tabella approvata con DL 2657/93 e successive modifiche e integrazioni), l’orario normale contrattuale è fissato in 45 ore settimanali.
[…]

Art. 35 - Orario di lavoro e flessibilità
Le parti anche alla luce dell’evoluzione tecnologica del settore e dei riflessi conseguenti le norme sulla emittenza radiotelevisiva, convengono che l’impiego dei lavoratori, pur nel rispetto delle vigenti norme di legge e della contrattazione collettiva, debba rispondere a criteri di flessibilità tali da permettere di far fronte alle variazioni programmabili e non della produzione.
Questi obiettivi comportano la opportunità del ricorso al massimo utilizzo degli impianti (attività a ciclo continuo, turni differenziati, turni avvicendati ecc.) che, unitamente ai criteri di flessibilità di cui al punto precedente, rappresentano lo strumento più idoneo per il conseguimento dell’obiettivo del mantenimento dei livelli occupazionali e dell’efficienza organizzativa e produttiva.
Per far fronte a variazioni programmabili di produzione e per un corretto uso dello straordinario, l’orario normale di lavoro può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane. A tal fine le aziende attueranno orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore e fino alle 48 ore a settimana con prestazioni lavorative inferiori alle 40 ore a conguaglio delle ore lavorate o da lavorare in più nel periodo.
Al fine di attuazione del regime di flessibilità che potrà anche articolarsi per singoli reparti, le aziende daranno di norma trimestralmente informazioni previsionali alle RSA dei periodi previsti di superamento o di riduzione dell’orario normale contrattuale.
Le aziende si impegnano a che la flessibilità non sia uno strumento utilizzato per determinare strutturalmente lavoro eccedente l’orario medio settimanale, attuando giorni di riposo compensativo. Le parti a livello aziendale favoriranno le possibili iniziative perché gradualmente l’orario medio settimanale effettivo su base annua sia tendenzialmente ricondotto a 39 ore, computando a tale scopo anche i permessi conseguenti alle riduzioni di orario già previste.
Al fine di permettere una politica degli orari in grado di cogliere maggiore efficienza nelle fasi di produzione ed un miglior utilizzo delle risorse professionali ed occupazionali, le parti per eseguire l’evoluzione dei regimi di orario, regolare ed indirizzare la contrattazione aziendale su tale materia costituiranno una Commissione paritetica nazionale entro tre mesi dalla data della stipula del presente accordo.
Le modalità di distribuzione delle ore nel periodo di superamento e di godimento dei relativi recuperi saranno esaminate tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive e organizzative aziendali con le RSA e comunicate in tempo utile ai lavoratori. In tali casi l’azienda espone il relativo orario di lavoro con cadenza bisettimanale.
I lavoratori non possono esimersi dall’effettuare turni giornalieri e/o avvicendati e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
Nei turni avvicendati, dove è indispensabile la presenza continua dei lavoratori, l’orario di ciascun turno dovrà sovrapporsi di almeno 5 minuti all’inizio o alla fine. Il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro supplementare o straordinario.
Le aziende si impegnano a trovare idonee soluzioni per ovviare al determinarsi di situazioni anormali.
La durata minima di intervallo tra le prestazioni giornaliere di lavoro, di norma, non potrà essere inferiore a 9 ore.

Art. 37 - Sospensione ed interruzione del lavoro
[…]
È ammesso il recupero a il regime normale delle ore di lavoro perdute purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i trenta giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione o la sospensione.

Capitolo V Trattamento economico
Art. 46 - Consegna e conservazione di utensili e materiali
Il lavoratore dovrà custodire con diligenza gli utensili ed i materiali che gli vengono consegnati per l’espletamento della sua attività.

Art. 55 - Lavoratrici
L’azienda applicherà per la gravidanza e il puerperio quanto previsto dalla legge n. 1204 del 30 dicembre 1971 (tutela delle lavoratrici madri) e successive modifiche ed integrazioni e durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità corrisponderà alle lavoratrici una integrazione al trattamento di legge in misura tale da far loro raggiungere la normale retribuzione netta mensile.
L’azienda applicherà inoltre la legge 9 dicembre 1977, n. 903 (parità di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro).

Capitolo VI Norme disciplinari
Art. 58 - Rapporti in azienda

I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Nell’esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsti dalle organizzazione aziendale.
L’azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare di azienda, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende ed alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
In particolare il lavoratore deve:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni impartite dai superiori;
[…]

Art. 59 - Provvedimenti disciplinari
Il lavoratore è tenuto a mantenere in servizio un contegno rispondente ai doveri inerenti la mansione affidatagli.
Le infrazioni disciplinari potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i seguenti provvedimenti da adottarsi secondo la procedura di cui all’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) multa fino all’importo di 4 ore di retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni.
[…]

Art. 60 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Il lavoratore incorre nei provvedimenti disciplinari di ammonizione scritta, multa o sospensione, a titolo indicativo nei seguenti casi:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l’assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
e) per disattenzione o negligenza guasti in materiale dell’azienda;
f) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l’orario di lavoro;
[…]
i) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista o sia indicato con apposito cartello;
[…]
m) in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina morale, all’igiene ed alla sicurezza dell’azienda.
L’ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.

Capitolo VIII Norme finali e transitorie
Art. 65

Le parti convengono che, in presenza di problemi di interpretazione o di applicazione
del presente contratto, si ricorrerà ai rispettivi livelli sindacali competenti.

Art. 68 - Norma di rinvio e coordinamento
Le parti si danno atto che il presente CCNL contiene disposizioni che potranno essere oggetto di aggiornamento e modifica anche in conseguenza di nuove disposizioni legislative o contrattuali di più alto livello.
Sono inoltre state rinviate ad un successivo incontro le formulazioni di particolari disposizioni operative quali ad esempio l’apprendistato.