Tipologia: CCNL
Data firma: 2 febbraio 1996
Validità: 01.01.1995 - 31.12.1998
Parti: Federazione Italiana Imprese di Servizi e Filpt-Cgil, Uiltrasporti, Uilpost
Settori: Servizi, Trasporti, Appalti FS
Sommario:
Dichiarazione delle parti stipulanti il CCNL 2 febbraio 1996 Albo nazionale delle imprese Art. 1 - Sistema di relazioni sindacali 1. 2. Procedure e sedi di composizione delle controversie individuali e plurime 3. Adempimenti in caso di sciopero Art. 2 - Assunzione Art. 3 - Rapporto di lavoro a tempo parziale Art. 4 - Contratti a termine Art. 5 - Contratti di formazione e lavoro Art. 6 - Periodo di prova Art. 7 - Cessazione di appalto Art. 8 - Cessione, trasformazione, fallimento, cessazione dell’azienda Art. 9 - Classificazione del personale Art. 10 - Cumulo di mansioni e passaggio di livello Art. 11 - Orario di lavoro Art. 12 - Orario di lavoro in regime di flessibilità Art. 13 - Lavoro straordinario, notturno, festivo Art. 14 - Riposo settimanale domenicale o periodico Art. 15 - Giorni festivi Art. 16 - Ferie Art. 17 - Permessi per motivi privati e per studio Art. 18 - Tutela delle persone tossicodipendenti Art. 19 - Tutela delle persone handicappate Art. 20 - Congedo parentale Art. 21 - Volontariato Art. 22 - Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro Art. 23 - Molestie sessuali Art. 24 - Congedo matrimoniale Art. 25 - Servizio militare Art. 26 - Assenze Art. 27 - Malattia, infortunio, cure termali Art. 28 - Tutela della maternità Art. 29 - Retribuzione base e retribuzione globale Art. 30 - Determinazione della retribuzione oraria e giornaliera Art. 31 - Corresponsione della retribuzione Art. 32 - Tredicesima mensilità Art. 33 - Quattordicesima mensilità Art. 34 - Indennità integrativa |
Art. 35 - Premio di anzianità per gli operai e scatti biennali per gli impiegati Art. 36 - Indennità varie a) Indennità di presenza b) Indennità di produttività c) Indennità di mensa d) Indennità per maneggio denaro e) Indennità di lontananza da centri abitati f) Indennità di alta montagna g) Indennità di uso bicicletta Art. 37 - Indennità di trasferta Art. 38 - Rimborso spese Art. 39 - Trasferimenti Art. 40 - Alloggio al personale Art. 41 - Indumenti di lavoro Art. 42 - Pulizia macchine Art. 43 - Responsabilità dell’autista Art. 44 - Ritiro patente Art. 45 - Norme disciplinari Art. 46 - Previdenza complementare Art. 47 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni Art. 48 - Trattamento di fine rapporto TFR Art. 49 - Indennità in caso di morte Art. 50 - Costituzione RSU e diritti sindacali a) Premessa b) Permessi sindacali c) Affissione comunicati d) Assemblee del personale e referendum e) Locali per riunioni sindacali f) Contributi sindacali Art. 51 - Salute e sicurezza sul lavoro Art. 52 - Restituzione documenti di lavoro Art. 53 - Norme generali e norme speciali sul rapporto di lavoro Art. 54 - Condizioni di miglior favore Art. 55 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto Art. 56 - Decorrenza e durata Allegato Allegato 1) - Retribuzioni tabellari e parametri Allegato 2) - Art. 30 - CCNL 30 aprile 1983 - Norme transitorie Allegato 3) - Art. 20 - CCNL 30 maggio 1979 - Indennità di anzianità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti ai servizi in appalto dell’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato
Addì 2 febbraio 1996 tra la Federazione Italiana Imprese di Servizi e la Federazione Italiana Postelegrafonici (Filpt-Cgil), la Uiltrasporti-Settore Ausiliari del Traffico e Portuali la Uilpost è stato rinnovato il CCNL 19 dicembre 1990 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto per pacchi a domicilio, vuotatura cassette e raccolta pacchi succursali, nonché servizi di scambio di effetti postali nelle stazioni ferroviarie
Dichiarazione delle parti stipulanti il CCNL 2 febbraio 1996
Albo nazionale delle imprese
Le parti stipulanti convengono sulla necessità di sviluppare adeguate iniziative congiunte o comunque convergenti rivolte a individuare gli strumenti idonei a garantire l’osservanza delle norme di legge e contrattuali da parte di tutte le imprese del settore.
A tal fine le parti stipulanti concordano che uno degli strumenti più rispondenti per generalizzare la normalizzazione dei rapporti tra imprese e lavoratori è costituito dall’Albo di categoria, per la cui istituzione le parti medesime sono dunque impegnate.
Considerata la rilevanza che tale problematica riveste, anche in relazione alla natura pubblica di servizi svolti dalle imprese del settore, le Organizzazioni sindacali stipulanti si impegnano inoltre ad intervenire presso le competenti Amministrazioni perché fra le clausole dei contratti di appalto sia espressamente previsto l’obbligo per le imprese appaltatrici di applicare il presente contratto collettivo di lavoro, anche ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali.
Art. 1 - Sistema di relazioni sindacali
1. A) Premessa
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro nell’assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto collettivo nazionale di categoria, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali, attribuendo all’autonomia collettiva delle parti stipulanti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante la costante ricerca, ai diversi livelli e con diversi strumenti, del metodo del confronto, al quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto.
Le parti stipulanti, nel riconoscere la propria titolarità nella stipula del CCNL e di ogni altro accordo di interesse nazionale, convengono che la contrattazione aziendale di 2° livello riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e potrà pertanto essere svolta per le sole materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate.
In applicazione dell’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, del quale le parti stipulanti dichiarano il pieno recepimento, sono titolari della contrattazione aziendale di 2° livello, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le RSU costituite ai sensi del medesimo Accordo interconfederale.
Le aziende possono essere assistite e rappresentate dalle associazioni industriali cui sono iscritte o conferiscono mandato.
Pertanto, nella consapevolezza dell’importanza del ruolo che le relazioni sindacali assumono anche al fine di contribuire alla soluzione dei complessi problemi del settore, si conviene sull’opportunità di istituire articolati livelli di incontro fra le parti stipulanti il presente contratto, per l’esame di specifiche tematiche di interesse settoriale.
B) Livello nazionale
Ferme restando l’autonomia e le rispettive distinte attribuzioni delle imprese e delle organizzazioni sindacali, le parti stipulanti convengono di promuovere, di norma annualmente, e comunque su richiesta motivata di una delle due parti, incontri a livello nazionale al fine di:
- esaminare le scelte tecnologiche ed i relativi riflessi sull’occupazione, con particolare riferimento a quella giovanile e femminile;
- esaminare la possibilità di realizzare programmi formativi e/o di qualificazione professionale dei lavoratori, in relazione alle modifiche dell’organizzazione del lavoro;
- realizzare monitoraggi sulla situazione complessiva del comparto, con particolare riferimento alla durata dei contratti di appalto, all’andamento delle gare, ai criteri di selezione qualitativa delle imprese e ai criteri di aggiudicazione, nell’obiettivo di individuare le possibili opportune iniziative per l’armonizzazione e il miglioramento, a livello nazionale, delle regolamentazioni in materia;
- esaminare gli sviluppi prodotti dai processi di cambiamento strutturale e di politica imprenditoriale emergenti dalla modificazione dell’Ente Poste e dal suo ulteriore processo evolutivo, con particolare attenzione agli effetti che tale politica produrrà sulle imprese, nonché dalle nuove politiche di mercato a livello nazionale e internazionale;
- esaminare la necessaria regolamentazione del settore, alla luce delle modificazioni di carattere legislativo nazionali e europee, nonché la definizione di codici comportamentali da adottarsi tra Epi e società erogatrici dei servizi in appalto;
- costituire un osservatorio per il governo del mercato del lavoro e per l’occupazione;
- esaminare, alla luce della costituzione delle società miste promossa dall’Epi nonché delle modificazioni di carattere legislativo e dei profondi mutamenti del mercato del lavoro, l’andamento quantitativo e qualitativo dei rapporti di lavoro in essere.
C) Livello territoriale
Su richiesta di una delle parti saranno concordati incontri fra i rappresentanti delle organizzazioni stipulanti per l’esame di problemi specifici che abbiano significativi riflessi per i singoli territori allo scopo di:
- concretizzare le iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale, anche in riferimento alle indicazioni espresse a livello nazionale;
- assumere le necessarie iniziative in materia di controllo e prevenzione delle malattie nonché, in generale, in materia di sicurezza sul lavoro, alla luce delle norme di legge e degli Accordi interconfederali vigenti.
D) Livello aziendale
L’impresa fornirà informazioni alla rappresentanza sindacale:
- sull’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori alla luce delle norme legislative e contrattuali in vigore;
- sulla consistenza numerica dell’organico e sui diversi tipi di rapporto di lavoro esistenti in azienda;
- sull’andamento dell’occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto di quanto previsto dalla L. 125/1991;
- sui contratti di appalto in scadenza;
- sulle crisi aziendali che abbiano riflessi sull’occupazione c/o sulla mobilità dei lavoratori.
Nel corso di appositi incontri fra l’impresa e la rappresentanza sindacale formeranno oggetto di esame e confronto preventivo:
- gli eventuali programmi di addestramento e di aggiornamento professionale del personale, conseguenti all’introduzione di nuove tecnologie e/o trasformazioni tecnologiche;
- l’eventuale nuova articolazione dei servizi in relazione alle modifiche strutturali dell’assetto organizzativo dei servizi stessi, nonché le ricadute sui livelli occupazionali, sull’organizzazione del lavoro e sulla professionalità dei lavoratori indotte da innovazioni tecnologiche, ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali;
- le possibili soluzioni in materia di mobilità e flessibilità nell’ottica della migliore organizzazione del lavoro;
- l’andamento del lavoro straordinario;
- la programmazione del periodo di riposo annuale di ferie;
- l’attuazione delle modulistiche di orario definite dal vigente CCNL
2. Procedure e sedi di composizione delle controversie individuali e plurime
Le parti stipulanti, riaffermando il comune convincimento che un positivo andamento delle relazioni sindacali vada correlato anche alla predisposizione di idonei strumenti che antepongano i momenti di esame e verifica delle varie problematiche alle fasi di conflittualità e che, comunque, le eventuali divergenze in merito alla interpretazione delle norme contrattuali e di legge disciplinanti il rapporto di lavoro - eccezion fatta per le norme disciplinari - devono essere rimesse per la loro definizione alle parti stipulanti, convengono di attenersi alle procedure di seguito indicate per la composizione delle controversie.
a) Livello aziendale o di unità produttiva
Quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro può chiedere che la questione venga esaminata tra la Direzione aziendale e la rappresentanza sindacale cui abbia conferito specifico mandato.
Qualora si tratti di controversia plurima la richiesta di instaurare la presente procedura può essere assunta dalla rappresentanza sindacale.
Per controversie plurime si intendono le vertenze su questioni relative al rapporto di lavoro e riguardanti una pluralità di dipendenti.
La richiesta di esame della questione avviene per iscritto, tramite la presentazione di apposita domanda che deve contenere l’indicazione della norma in ordine alla quale si intende proporre reclamo ed i motivi del reclamo stesso.
Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Direzione aziendale convoca il lavoratore e la rappresentanza sindacale eventualmente interessata in caso di controversia individuale ovvero con la rappresentanza sindacale in caso di controversia plurima, per l’esame di cui al comma precedente.
Entro 10 giorni successivi al 1 incontro, tale fase dovrà essere ultimata e sarà redatto uno specifico verbale.
Solo in caso di controversia plurima, per le questioni non risolte la procedura proseguirà secondo le modalità e i tempi di cui ai successivi livelli territoriale e nazionale.
b) Livello territoriale
In caso di controversia plurima insorta a livello aziendale o di unità produttiva, le questioni non risolte saranno esaminate in un incontro a livello territoriale tra i rappresentanti dell’Associazione Datoriale interessata, le competenti Organizzazioni Sindacali territoriali e la rappresentanza sindacale aderenti alle Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente contratto.
Tale fase dovrà terminare entro i 10 giorni successivi alla data di formalizzazione della conclusione dell’esame in sede aziendale o di unità produttiva.
Al termine di tale fase sarà redatto uno specifico verbale.
c) Livello nazionale
Permanendo il disaccordo, la controversia plurima sarà sottoposta all’esame delle competenti Organizzazioni Nazionali stipulanti, presente la rappresentanza sindacale, che si concluderà entro i 15 giorni successivi alla data di formalizzazione della conclusione dell’esame a livello territoriale.
Le parti stipulanti fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, non potranno adire l’autorità giudiziaria o le autorità amministrative ispettive sulle materie oggetto della controversia plurima né si potrà fare ricorso ad agitazioni del personale di qualsiasi tipo né da parte aziendale verrà data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima.
Decorsi inutilmente i termini di cui sopra - e comunque trascorsi 35 giorni dopo la data del primo incontro a livello aziendale o di unità produttiva per l’esame delle controversie plurime - la procedura si considererà definitivamente conclusa.
[…]
Art. 4 - Contratti a termine
Per le assunzioni con contratto a termine, si richiamano le norme di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230 e alla legge 25 marzo 1983, n. 79 (art. 8 bis).
Oltre che nei casi previsti dalle leggi di cui al precedente comma, le imprese potranno assumere con contratto a termine ai sensi dell’art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, specificamente per:
- sostituzione di lavoratori in ferie o in aspettativa;
- sostituzione di lavoratrici madri in astensione facoltativa;
- imprevista intensificazione di attività;
- esecuzione di maggiori servizi in particolari periodi annuali.
Il trattamento di malattia o di infortunio nonché il periodo di conservazione del posto per tali eventi sono limitati alla durata del contratto a termine.
Dei contratti a termine stipulati sarà data contestuale comunicazione alla rappresentanza sindacale e/o alle organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti.
Nelle aziende con oltre 20 dipendenti il numero dei lavoratori assunto ai sensi del presente articolo non può superare il 15% del numero dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Qualora l’applicazione della percentuale dia come risultato una frazione di unità, il numero è elevato all’unità superiore.
A fronte di specifiche esigenze di servizio, la percentuale del 15% può essere elevata previo accordo tra l’impresa e la rappresentanza sindacale c/o le OO.SS. stipulanti territorialmente competenti.
Art. 5 - Contratti di formazione e lavoro
Le parti stipulanti nel riconfermare la validità della legge 863/1984 e successive modificazioni e dell’accordo interconfederale 18 dicembre 1988 e successive rinnovazioni e modificazioni si attiveranno con incontri in sede territoriale al fine di rimuovere eventuali ostacoli alla corretta applicazione delle predette normative tenute presenti le specificità del settore.
Art. 11 - Orario di lavoro
La durata normale dell’orario di lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni.
La durata dell’orario contrattuale è fissata in 40 ore settimanali, di norma su sei giorni.
Le prestazioni orarie oltre i limiti settimanali di cui ai precedenti commi vanno compensate come previsto dagli artt. 12 e 13.
L’azienda nel fissare i turni di lavoro e di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche curerà che, compatibilmente con le esigenze dell’azienda, tali turni siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite fra il personale stesso e garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall’azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
Durante la giornata il lavoratore ha diritto almeno ad un’ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto.
Il lavoratore può essere chiamato a svolgere la propria attività lavorativa giornaliera anche con due riprese, dopo l’inizio dell’orario di lavoro, nell’ambito di un nastro lavorativo di 11 ore, comprensivo di una interruzione non retribuita per la consumazione del pasto.
L’esigenza di riprese in numero superiore sarà oggetto di accordo con la rappresentanza sindacale.
[…]
Art. 12 - Orario di lavoro in regime di flessibilità
Le parti stipulanti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell’anno, possono avere esigenze di maggiore o minore servizio. Con riferimento a quanto sopra, le aziende realizzeranno turni di lavoro giornalieri o plurigiornalieri in regime di flessibilità, consistenti nel prolungamento del normale orario di lavoro settimanale (40 ore) nei periodi di maggiore richiesta di servizio entro i limiti individuali annui di cui al 3° comma, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore richiesta di servizio, nel corso dei quali non è consentito il ricorso al lavoro straordinario.
L’orario settimanale di lavoro in regime di flessibilità può comportare prestazioni inferiori o superiori alle 40 ore settimanali; in quest' ultimo caso non si possono superare le 48 ore settimanali.
Il limite annuo individuale di ore lavorate in regime di flessibilità, pari a 64 ore, può essere elevato fino a 100 ore individuali, dopo esame e confronto preventivo con la rappresentanza sindacale. Successivamente, le imprese - fatte salve impreviste e inderogabili esigenze di servizio - comunicano per iscritto ai lavoratori interessati i turni di lavoro in regime di flessibilità di norma cinque giorni prima dei turni giornalieri o plurigiornalieri di flessibilità.
[…]
L’azienda comunicherà preventivamente alla rappresentanza sindacale, in apposito incontro, i periodi previsti di maggiore e di minore intensità del servizio e le ore necessarie per l’attivazione dei turni di lavoro giornalieri o plurigiornalieri in regime di flessibilità.
I riposi compensativi sopra previsti dovranno essere goduti inderogabilmente entro 3 mesi dalla data prevista dai programmi per le ore prestate in flessibilità.
L’osservanza dei turni di lavoro in regime di flessibilità è dovuta da parte di tutti i lavoratori interessati, fatti salvi comprovati impedimenti.
Al lavoratore che non abbia effettuato, anche parzialmente, le ore di supero in regime di flessibilità, le stesse saranno recuperate con prestazioni differite. Parimenti il lavoratore che non abbia goduto di riposi compensativi, per malattia, infortunio, ferie o per altri giustificati motivi, pur avendo effettuato le ore di supero, usufruirà di riposi differiti.
Art. 13 - Lavoro straordinario, notturno, festivo
Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a dare la sua prestazione, nei limiti consentiti dalla legge e salvo giustificati motivi di impedimento, anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte. Il dipendente è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi sempreché il lavoro festivo sia consentito dalle disposizioni vigenti in materia.
[…]
La prestazione straordinaria non può superare le 140 ore annue.
Le ore straordinarie non possono superare le due ore giornaliere e le 12 ore settimanali, ma il dipendente non è tenuto a prestare più di dieci ore giornaliere di guida effettiva, senz'altra interruzione che quella per la consumazione del pasto. Se si deve superare il limite delle 12 ore settimanali, il dipendente è tenuto a prestare il lavoro oltre i limiti contrattuali purché la media per il periodo di 9 settimane consecutive non oltrepassi le 12 ore settimanali di lavoro oltre i limiti contrattuali.
Gli autisti non sono tenuti a prestare più di 8 ore giornaliere di guida effettiva senza altra interruzione che quella per la consumazione del pasto.
Art. 14 - Riposo settimanale domenicale o periodico
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge. Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere anticipata o posticipata rispetto al turno prestabilito almeno 6 giorni prima, il lavoratore avrà diritto ad una indennità […]
Art. 16 - Ferie
[…]
Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l’assegnazione delle ferie non usufruisca, per sua volontà, delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno né al recupero degli anni successivi.
Art. 18 - Tutela delle persone tossicodipendenti
I lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato dalle competenti strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
L’assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa non retribuita, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di anzianità.
[…]
Per la sostituzione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 3 è consentito il ricorso all’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230.
Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l’accesso all’impiego nonché per l’espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute di terzi.
In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall’espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi. Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dal DPR 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
Conseguentemente, per l’applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni di legge nonché quelle emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.
Art. 19 - Tutela delle persone handicappate
Le aziende, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, inseriranno nelle proprie strutture portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi della legge 482/1968, in funzione delle capacità lavorative degli stessi e comunque nei limiti ed alle condizioni della legge predetta.
Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni descritte dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104, trovano applicazione le agevolazioni di cui all’art. 33 della legge medesima e successive modificazioni, secondo gli accertamenti previsti dalla stessa.
[…]
La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3; ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il proprio consenso.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Conseguentemente, per l’applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni di legge nonché quelle emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.
L’Azienda individuerà le misure più idonee, compreso l’abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di migliorare l’accesso e l’agibilità nei posti di lavoro, nei confronti dei portatori di handicap.
Art. 23 - Molestie sessuali
Considerata la necessità di garantire che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell’attività, dovrà essere assicurato il pieno rispetto della dignità della persona, in ogni sua manifestazione, anche per quanto attiene la sfera sessuale.
A tal fine le Aziende, nella consapevolezza dell’esistenza del problema delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro, si impegnano, in linea con gli indirizzi espressi dalla Comunità Economica Europea nella Risoluzione n. 90/c 157/02 del 29 maggio 1990, nonché seguendo con attenzione l’evoluzione legislativa nel nostro Paese, a prevenire e reprimere comportamenti indesiderati a connotazione sessuale.
Art. 28 - Tutela della maternità
Al personale si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di tutela della maternità (legge 30 dicembre 1971 n. 1204 - legge 9 dicembre 1977 n. 903).
[...]
Art. 36 - Indennità varie
f) Indennità di alta montagna
Ai lavoratori inviati a prestare la loro opera fuori della loro normale sede di lavoro in località di alta montagna l’azienda corrisponderà un’equa indennità da concordarsi aziendalmente.
Art. 42 - Pulizia macchine
Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa questa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Dette operazioni rientrano nell’orario normale di lavoro; qualora siano effettuate oltre l’orario normale di lavoro saranno considerate come prestazioni straordinarie.
Restano ferme le norme di cui sopra per dette mansioni anche se eseguite da altro personale.
Art. 43 - Responsabilità dell’autista
L’autista non deve essere comandato né destinato ad effettuare operazioni di facchinaggio. Fermo quanto sopra durante le operazioni di carico e scarico degli automezzi l’autista deve curare che il carico e lo scarico siano tecnicamente effettuati.
L’autista è responsabile del veicolo affidatogli e, unitamente al personale di scorta, di tutto il materiale e delle merci che riceve in consegna, rispondendo degli eventuali smarrimenti o danni che siano a lui imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore.
A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario deve darne immediatamente avviso all’azienda.
[…]
Art. 45 - Norme disciplinari
[…]
Tutti i lavoratori, per quanto riguarda i rapporti inerenti al servizio, dipendono dai rispettivi superiori.
Ciascun lavoratore deve mantenere un contegno rispettoso verso i superiori anche indiretti e corretto verso la clientela, i colleghi di lavoro e i dipendenti. I superiori e coloro che hanno tali funzioni debbono usare con il lavoratore modi educati, sia nel distribuire il lavoro che per tutti gli altri rapporti derivanti dalle mansioni loro affidate dall’azienda.
Il lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell’azienda, al normale e puntuale andamento del lavoro o comunque alla morale e all’igiene è passibile di sanzioni disciplinari, salve le eventuali responsabilità penali in cui incorra.
La motivazione, il genere di punizione e la durata della stessa devono essere comunicate per iscritto all’interessato.
[…]
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione globale;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con preavviso e con trattamento di fine rapporto;
f) licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre il lavoratore che commette infrazione alla disciplina e alla diligenza del lavoro, che pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d), non siano così gravi da rendere applicabili le sanzioni di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre il lavoratore che provochi all’azienda grave nocumento morale e materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
Art. 50 - Costituzione RSU e diritti sindacali
a) Premessa
Le parti stipulanti dichiarano il pieno recepimento dell’accordo interconfederale 20 dicembre 1993, in attuazione anche di quanto previsto dall’accordo interconfederale 23 luglio 1993.
Le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) possono essere costituite nelle imprese aventi più di 15 dipendenti, ad iniziativa delle associazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23 luglio 1993.
Le RSU subentrano alle RSA e ai loro dirigenti nelle titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge e del presente contratto.
La RSU e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali stipulanti il presente CCNL sono legittimate a negoziare il contratto collettivo aziendale di lavoro di secondo livello nelle materie, con le procedure, le modalità e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale applicato nell’impresa nonché dal Protocollo del 23 luglio 1993.
c) Affissione comunicati
Le Federazioni nazionali stipulanti il presente contratto, le rispettive Organizzazioni territoriali e le RSU hanno diritto di affiggere in appositi spazi, predisposti nell’interno dell’azienda ed in luogo accessibile a tutti i lavoratori, comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
d) Assemblee del personale e referendum
I lavoratori hanno diritto a riunirsi nell’azienda fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nel limite di 10 ore all’anno per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette dalle RSU con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni comunicate all’azienda.
[…]
e) Locali per riunioni sindacali
L’azienda mette a disposizione delle RSU, dietro richiesta, un locale idoneo per le riunioni.
Qualora il numero dei dipendenti sia superiore a 50, il locale dovrà essere destinato in modo permanente alle RSU.
Art. 51 - Salute e sicurezza sul lavoro
Per ogni lavoratore occupato l’azienda istituirà un apposito libretto Sanitario in cui dovranno essere annotati gli infortuni e le malattie occorsi al lavoratore medesimo.
Le RSU c/o RSA esamineranno con le imprese la situazione degli ambienti di lavoro, proponendo eventuali miglioramenti o un diverso utilizzo degli stessi, alle condizioni e nei limiti di cui alla L. 300/1970.
Le parti stipulanti dichiarano il pieno recepimento degli obblighi e degli adempimenti di quanto previsto dal DL[gs] 626/1994 e successive modificazioni e dall’Accordo interconfederale 22 giugno 1995.
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) hanno diritto, alle condizioni e nei limiti di cui alle vigenti disposizioni di legge, di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del lavoratore.
Le parti si impegnano a realizzare un protocollo aggiuntivo - che diviene parte integrante del presente CCNL - che stabilisca le modalità di elezione dei RLS e i criteri di formazione degli stessi, in ottemperanza a quanto previsto dall’Accordo interconfederale 22 giugno 1995.
Art. 53 - Norme generali e norme speciali sul rapporto di lavoro
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.
I lavoratori dovranno osservare altresì le disposizioni speciali stabilite dall’azienda, sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Tali disposizioni qualora abbiano carattere generale dovranno essere affisse in luogo ben visibile e dove si effettua il pagamento della retribuzione.