Categoria: 1993
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Tipologia: CCNL
Data firma: 19 luglio 1993
Validità: 01.07.1993 - 30.09.1995
Parti: Confedertecnica e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil.
Settori: Servizi, Studi professionali tecnici

Sommario:

Premessa
Parte I - Relazioni sindacali
Titolo I - Livello nazionale

Art. 1 - Esame quadro socio economico
Art. 2 - Istituzione osservatorio
Art. 3 - Osservatorio nazionale
Art. 4 - Pari opportunità
Art. 5 Tutela lavoratrici e giovani
Art. 6 - Procedure osservatorio
Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 7 - Mercato del lavoro
A) Formazione Professionale
B) Praticantato e Tirocinio
C) Contratti di formazione lavoro
D) Stages
Titolo III - Relazioni sindacali
Art. 8 - Tutela salute e integrità fisica lavoratori
Titolo IV - Relazioni sindacali livelli territoriali
Art. 9 - Conciliazione e controversie
Art. 10 - Procedure
Titolo V - Diritti sindacali
Art. 11 - Attività sindacale
A) Permessi attività sindacale
B) Trattenuta sindacale
Titolo VI - Relazioni sindacali
Art. 12 - Distribuzione del contratto
Art. 13 - Funzionamento delle relazioni sindacali
Art. 13 Bis - Distribuzione del contratto - Procedura
Parte II - Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo I -Sfera di applicazione
Art. 14 - Sfera di applicazione
Titolo II - Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 15 - Classificazione del personale
Titolo III - Assunzione
Art. 16 - Documenti
Art. 17 - Condizioni
Titolo IV - Periodo di prova
Art. 18 - Periodo di prova
Titolo V - Apprendistato
Art. 19 - Premessa
Art. 20 - Sfera applicazione
Art. 21 - Età per assunzione
Art. 22 - Assunzione
Art. 23 - Periodo di prova
Art. 24 - Precedenti periodi
Art. 25 - Obblighi del datore
Art. 26 - Doveri apprendista
Art. 27 - Trattamento normativo
Art. 28 - Trattamento economico
Art. 29 - Durata
Art. 30 - Termine periodo
Art. 31 - Rinvio alla legge
Tabella minimi
Titolo VI - Rapporto a tempo parziale
Art. 32 - Rapporto a tempo parziale
Art. 33 - Disciplina
Art. 34 - Genitori di portatori di handicap
Art. 35 - Riproporzionamento
Art. 36 - Quota giornaliera retribuzione
Art. 37 - Quota oraria retribuzione
Art. 38 - Festività
Art. 39 - Riposi aggiuntivi e permessi
Art. 40 - Ferie
Art. 41 - Lavoro supplementare
Art. 42 - Mensilità supplementari
Art. 43 - Preavviso
Art. 44 - Condizioni di miglior favore
Titolo VII - Orario di lavoro
Art. 45 - Durata
Art. 46 - Fuori dalla sede
Art. 47 - Interruzione orario giornaliero
Titolo VIII - Lavoro straordinario
Art. 48 - Mansioni
Art. 49 - Lavoro straordinario
Art. 50 - Liquidazione straordinario
Titolo IX - Riposo settimanale
Art. 51 - Festività nazionali e infrasettimanali
Art. 52 - Festività infrasettimanali L. n. 54/77, dpr n. 792/85
Art. 53 - Ore di lavoro nei giorni festivi
Titolo X - Giorni di ferie
Art. 54 - Giorni di ferie
Art. 55 - Decorso ferie - Sopravvenienza malattia
Art. 56 - Periodo di ferie
Art. 57 - Ferie in caso di licenziamento e dimissioni
Art. 58 - Irrinunciabilità delle ferie
Art. 59 - Ferie - Richiamo per ragioni di servizio
Titolo XI - Assenze, congedi e permessi
Art. 60 - Giustificazioni
Art. 61 - Congedi retribuiti
Art. 62 - Permessi retribuiti
Titolo XII - Chiamata alle armi
Art. 63 - Servizio di leva e ferma volontaria
Art. 64 - Richiamo alle armi
Titolo XIII - Missione temporanea
Art. 65 - Missione temporanea
Art. 66 - Trasferimento residenza: indennità
Titolo XIV - Malattie e infortuni
Art. 67 - Certificazioni SSN
Art. 68 - Comunicazione malattia
Art. 69 - Prescrizioni mediche
Art. 70 - Inail
Art. 71 - Malattia lavoratori in prova
Art. 72 - Malattia: Inps ed integrazioni
Art. 73 - Conservazione posto ad ammalati od infortunati
Art. 74 - Tubercolosi
Art. 75 - Norme di legge ed ordinamenti regionali
Titolo XV - Gravidanza e puerperio
Art. 76 - Gravidanza e puerperio
Art. 77 Lavoratrici madri
Art. 78 - Lavoratrici in gravidanza
Titolo XVI - Sospensione dal lavoro
Art. 79 - Sospensione dal lavoro
Titolo XVII - Anzianità di servizio
Art. 80 - Anzianità di servizio
Titolo XVIII - Passaggi di qualifica
Art. 81 - Passaggi di qualifica
Titolo XIX - Scatti di anzianità
Art. 82 - Scatti di anzianità
Titolo XX - Retribuzione annua e mensile
Art. 83 - Retribuzione annua e mensile
Art. 84 - Minimi tabellari ed una tantum
Art. 85 - Prospetto paga
Art. 86 - Frazionamento retribuzione
Art. 87 - Indennità di contingenza
Titolo XXI - Mensilità supplementari
Art. 88 - Tredicesima
Art. 89 - Quattordicesima
Titolo XXII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 90 - Recesso
Art. 91 - Licenziamento seguito da nuova assunzione
Art. 92 - Licenziamento a causa di matrimonio
Art. 93 - Dimissioni della lavoratrice
Art. 94 - Termini di preavviso
Art. 95 - Mancato preavviso
Art. 96 - Trattamento fine rapporto
Titolo XXIII - Norme disciplinari
Art. 97 - Doveri e segreti d'ufficio
Art. 98 - Permanenza in ufficio del lavoratore
Art. 99 - Ritardo
Art. 100 - Cambio di residenza
Art. 101 - Provvedimenti
Art. 102 - Procedimenti penali
Titolo XXIV - Divise - Attrezzi - Strumenti
Art. 103 - Divise - Attrezzi - Strumenti
Titolo XXV - Condizioni di miglior favore
Art. 104 - Condizioni di miglior favore
Titolo XXVI - Decorrenza e durata del contratto
Art. 105 - Decorrenza e durata del contratto
Titolo XXVII - Archivio contratti
Art. 106 - Archivio contratti
Allegati
Allegato 1 - Fac simile di richiesta di assunzioni cfl
Allegato 2 - Attestato da cui risulti l'iscrizione dello Studio ad una Associazione aderente alla Confedertecnica.
Allegato 3 - Fac simile di lettera di richiesta dei motivi del licenziamento
Allegato 4 - Fac simile di delega al sindacato per tentativo di conciliazione

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dagli studi professionali tecnici

L'anno 1993, il giorno 19 del mese di Luglio, in Milano tra Federarchitetti - Sindacato Nazionale Architetti Liberi Professionisti Federgeometri - Sindacato Nazionale Geometri, Liberi Professionisti Federperiti/Spilp - Sindacato Nazionale Periti Industriali, Liberi Professionisti Singeop - Sindacato Nazionale Geologi, Liberi Professionisti Snilpi - Sindacato Nazionale Ingegneri, Liberi Professionisti Italiani assistiti dalla Confedertecnica - Confederazione Nazionale delle Libere Professioni Tecniche e Filcams - Cgil - (Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo Servizi), Fisascat - Cisl (Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali, Affini e del Turismo)
Visti il CCNL 20.12.78 e le successive modifiche ed integrazioni e il relativo Accordo Nazionale di rinnovo siglato il 12.05.83 e il relativo Accordo Nazionale di rinnovo siglato il 25.07.88 alla presenza e con la partecipazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli Studi Professionali Tecnici.

Parte I - Relazioni sindacali
Titolo I - Livello nazionale
Art. 1 - Esame quadro socio economico

Annualmente e di norma entro il primo quadrimestre la Confedertecnica e le OO.SS. nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socioeconomico del settore delle sue dinamiche strutturali delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di riorganizzazione, ammodernamento e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti direttamente ed indirettamente da modifiche di rinormazione e/o legislative inerenti l'esercizio delle libere professioni tecniche che abbiano riflessi su settori professionali strutturalmente omogenei.
Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazione e di esame congiunto:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione, ivi compreso l'utilizzo dell'apprendistato, con particolare riferimento all'occupazione giovanile anche a seguito dell'introduzione degli accordi sui contratti di formazione e lavoro, nonché l'andamento dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 1984 e la Legge del 10 aprile 1991, n. 125;
b) le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
c) la formazione e riqualificazione professionale;
d) la struttura dei settori tecnici professionali nonché la prevedibile evoluzione degli stessi;
e) i problemi relativi lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore nonché le eventuali loro modifiche derivanti dal processo di riforma delle Libere Professioni, anche alla luce dei problemi connessi all'attuazione della Direttiva 89/48 CEE recepita nel D.L. del 27 gennaio 1992, n. 115;
f) lo studio delle problematiche connesse alla previdenza e assistenza integrativa;
g) la eventuale costituzione degli Enti Bilaterali.

Art. 2 - Istituzione osservatorio
Le parti, per la realizzazione degli impegni obiettivi previsti nella Premessa e nel precedente art. 1 del presente contratto, concordano sull'opportunità di istituire l'Osservatorio Nazionale.
L'Osservatorio Nazionale istituisce al suo interno e fra i suoi membri il gruppo di lavoro per le Pari Opportunità e la Commissione Paritetica Nazionale.
L'Osservatorio Nazionale è composto da 6 membri dei quali 3 designati dalla Confedertecnica e 3 designati dalla Filcams - Cgil, dalla Fisascat - Cisl, dalla Uiltucs/Uil.
Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.

Art. 3 - Osservatorio nazionale
L'Osservatorio Nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore, dei vari settori professionali tecnici strutturalmente omogenei e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti stipulanti il CCNL il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui al titolo I art. 1, parte prima del presente contratto;
b) elabora le proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione;
c) riceve ed elabora anche a fini statistici, i dati forniti dalle organizzazioni aderenti sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro ed apprendistato e sulle intese relative ai regimi di orario di cui al punto c dell'art. 45 del Titolo VII, parte seconda.
d) riceve dalle Organizzazioni aderenti gli accordi realizzati a livello di studio curandone l'analisi e la registrazione;
e) predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
f) svolge le funzioni previste al Titolo II art. 7 lettera C, parte prima (contratti formazione e lavoro) e al Titolo V art. 19, parte seconda (apprendistato) del presente contratto;
g) in relazione a processi di innovazione tecnico - organizzativa individua figure professionali non previste dall'attuale classificazione (compreso lo studio dell'applicabilità della Legge 190/85);
h) sviluppa l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le realtà organizzative, formulando alle organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento;
i) esamina tutte le controversie collettive di interpretazione e applicazione del presente CCNL con le procedure e le modalità sottoelencate:
1) all'Osservatorio potranno rivolgersi, a mezzo lettere raccomandate con ricevuta di ritorno, le Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente contratto ovvero, tramite le stesse, le Organizzazioni locali ad essere facenti capo.
All'atto della presentazione dell'istanza, la parte richiedente deve presentare tutti gli elementi utili all'esame della controversia. In pendenza di procedure presso l'Osservatorio, le Organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa entro i 30 (trenta) giorni successivi;
2) la data di convocazione, per l'esame della controversia, sarà fissata, d'accordo tra i componenti l'Osservatorio, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi;
L'Osservatorio, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa.
L'Osservatorio provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti dell'Osservatorio stesso;
3) le deliberazioni dell'Osservatorio sono trasmesse in copie alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di conformarvisi
1) per tutto quanto relativo al funzionamento dell'Osservatorio potrà provvedere l'Osservatorio stesso con proprie deliberazioni.

Art. 5 Tutela lavoratrici e giovani
Per la tutela del lavoro delle donne e dei giovani in materia di lavoro si fa riferimento alle norme di Legge e alla Risoluzione CEE del 29 maggio 1990 e della Raccomandazione CEE 92c 27/04 del 27 novembre 1991.

Art. 6 - Procedure osservatorio
Per l'espletamento di quanto previsto dagli art. 2 - 3 - 4 del Titolo I, parte prima del presente contratto, si applicano le procedure di seguito indicate:
entro 30 (trenta) giorni dalla ratifica del CCNL le parti designeranno i rispettivi membri per la costituzione dell'"Osservatorio Nazionale" il quale annualmente, di norma nel secondo semestre, riporterà alle parti stipulanti, in uno specifico incontro i risultati del lavoro svolto.
Inoltre 3 (tre) mesi prima della scadenza contrattuale presenterà alle parti un rapporto conclusivo.

Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 7 - Mercato del lavoro

Le parti con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le rispettive esigenze degli Studi Professionali e dei lavoratori addetti.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità professionali e occupazionali femminili e dei giovani, mediante interventi che facilitino l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano, governandola, una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.
Al riguardo e con tali fini le parti convengono:

A) Formazione Professionale
Le parti tenendo conto dei processi di unificazione europea e del connesso tema dell'armonizzazione a livello comunitario dei titoli di studio, considerano la formazione professionale una risorsa imprescindibile per lo sviluppo del settore e per il consolidamento dell'occupazione.
A tal fine si conviene di definire congiuntamente programmi formativi da svolgere anche tramite i fondi comunitari finalizzati a:
1) analisi delle problematiche strutturali connesse all'esercizio della libera professione
2) diffusione delle competenze tecnologiche
3) miglioramento delle sinergie tra l'esercizio della libera professione ed il sistema economico
4) conoscenza di almeno una lingua comunitaria
5) valorizzazione delle risorse umane, con particolare riguardo alla manodopera giovanile femminile.
I progetti formativi, definiti dalle parti a livello nazionale, dovranno avere un'applicazione a livello di singolo studio professionale.

B) Praticantato e Tirocinio
Le parti, nel prendere atto di quanto normato alla Legge 115/92 che recepisce la direttiva 89/48 della CEE in tema di riconoscimento generale di diplomi di istruzione superiore, al fine di contribuire alla circolazione dei lavoratori nell'ambito della CEE, convengono che nel dare pratica attuazione alle norme sopra richiamate procederanno nei confronti di quanti, italiani o di altra nazionalità, operano in praticantato e/o tirocinio presso gli Studi Tecnici Professionali all'applicazione delle norme contenute nel presente CCNL.
Il praticantato o tirocinio è applicabile ai soli livelli III, III super, II, I e I super.
Resta inteso che quanti verranno assunti al termine di detti periodi lo saranno a tempo indeterminato e senza ricorso al periodo di prova.
Nell'arco di durata del tirocinio e/o praticantato verranno seguiti moduli formativi definiti dall'Osservatorio di cui all'art. 3 punto b) Titolo I, parte prima.
Il trattamento economico comprende il 60% (sessanta per cento) della paga base tabellare più il 100% (cento per cento) della contingenza del livello di riferimento.
Tutte le altre norme contrattuali devono essere applicate anche al rapporto di lavoro di praticantato e/o tirocinio.
Le presenti norme sostituiscono anche l'attuale prassi del praticantato.

C) Contratti di formazione lavoro
Le parti convengono sull'utilizzo dell'istituto dei contratti di formazione lavoro quale ulteriore strumento da utilizzare in accordo e non in antitesi con l'apprendistato al fine di promuovere la formazione e l'occupazione nel settore delle libere professioni.
In tale ambito le parti convengono di definire con la presente normativa le modalità d'utilizzo del contratto di formazione lavoro, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3 Legge 836/84 comma 14.
Il progetto formativo, se elaborato da un Sindacato nazionale di categoria professionale, per usufruire delle speciali procedure di cui al presente accordo, deve essere assunto dalle parti a livello nazionale.
I progetti di formazione di cui al comma precedente dovranno essere presentati dallo Studio Professionale anche ricorrendo alla modulistica concordata (fac simile allegato) e approvati entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento, anche sulla base di specifici accordi applicativi. Gli studi che abbiano già attivato contratti di formazione lavoro sono tenuti, in caso di ulteriori richieste di assunzione per il Cfl., a comunicare l'esito dei precedenti contratti sia ai rispettivi Sindacati Nazionali di categoria, sia all'Ufficio Provinciale del Lavoro, con riferimento all'art. 8 sesto comma Legge 407/90.
In tal caso le assunzioni tramite Cfl. non sono soggette alla autorizzazione delle corrispondenti Cri per territorio o in caso di progetto nazione delle Cci.
Le assunzioni dovranno essere attivate entro 3 (tre) mesi dalla data di approvazione del progetto.
La durata dei contratti di lavoro di formazione non possono superare i 24 (ventiquattro) mesi.
Al lavoratore in contratto di formazione lavoro vanno applicati gli istituti di cui al presente contratto.
Qualora all'interno dello studio professionale non si organizzassero programmi di formazione teorica, il lavoratore usufruirà di un monte ore di permessi retribuiti per partecipare a programmi esterni di formazione lavoro teorica, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro all'interno dello studio professionale.
I lavoratori che intendono frequentare corsi di formazione teorica non inerenti alle professionalità specifiche del settore tecnico professionale potranno usufruire di permessi non retribuiti, nei limiti dei periodi fissati dalle disposizioni di legge in materia.
Il presente titolo e gli accordi applicativi verranno notificati a cura delle parti al Ministero del Lavoro e agli Uffici Regionali e Provinciali del lavoro per il rilascio immediato del nulla-osta alle assunzioni da parte delle sezioni circoscrizionali competenti.
I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro, all'atto dell'assunzione, secondo il disposto dall'art. 3 terzo comma Legge n. 863/84, all'Ispettorato Provinciale del Lavoro territorialmente competente.
Alla conclusione del contratto di formazione e lavoro, il titolare dello studio è tenuto ad attestare alla Sezione Circoscrizionale territoriale competente l'attività svolta e i risultati conseguiti.

D) Stages
Ove si rendesse necessario per il miglioramento delle attività professionali dello studio, le parti convengono di sviluppare opportunità di crescita professionale e formativa mediante stages con tempi e modalità da definire attraverso convenzioni da stipularsi con i Ministeri interessati per competenza, anche con l'utilizzo dei progetti CEE "Petra e lingua".

Titolo III - Relazioni sindacali
Art. 8 - Tutela salute e integrità fisica lavoratori

Al fine di migliorare le condizioni di lavoro negli studi professionali le parti convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti nonché dalle direttive comunitarie emanate in tema prevenzionale.

Titolo IV - Relazioni sindacali livelli territoriali
Art. 9 - Conciliazione e controversie

In coerenza e nello spirito di quanto previsto alla "Premessa" del presente CCNL le parti concordano di assegnare alle rispettive strutture la gestione della conciliazione delle controversie di lavoro e/o licenziamenti individuali.

Art. 10 - Procedure
Per le controversie di cui al precedente art. 9 il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà essere esperito presso gli uffici territoriali del lavoro tra le Federazioni dei Sindacati Nazionali professionali e le Organizzazioni Sindacali di categoria dei lavoratori.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione Sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito un mandato.
L'Organizzazione Sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Federazione contrapposta per mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Le rispettive Organizzazioni Sindacali competenti ed aventi il mandato chiederanno un incontro presso gli uffici territoriali del lavoro con le procedure previste da presente contratto.
Entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dei motivi che hanno determinato il licenziamento, il lavoratore può, contestualmente alla impugnazione del licenziamento, conferire mandato ad una delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, per l'attivazione del tentativo obbligatorio di conciliazione che dovrà aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione motivata per iscritto del licenziamento.
Trascorso tale periodo le parti riprenderanno la propria libertà di azione. Nel caso in cui l'incontro di conciliazione avvenisse entro la data indicata dal presente contratto, il verbale di conciliazione o di fallimento del tentativo, redatto in sei copie, dovrà essere sottoscritto dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive Organizzazioni aventi mandato.
Dichiarazione congiunta su "Collegio Arbitrale".
Durante la vigenza contrattuale le parti si incontreranno per valutare l'opportunità di definire eventuali procedure di Collegio Arbitrale alla luce dei disposti programmatici contenuti nella Legge n. 108 dell'11 maggio 1990.

Titolo VI - Relazioni sindacali
Art. 13 - Funzionamento delle relazioni sindacali

1) Per la pratica attuazione di quanto previsto al presente Titolo art. 12 ed al Titolo I artt.1 - 2 - 3 - 4 ed al Titolo IV artt. 9 e 10 del presente CCNL, le parti concordano di istituire propri fondi finalizzati a contribuire alle spese derivanti e relative alla applicazione ed alla gestione dei titoli e degli articoli sopra richiamati.
2) Alla contribuzione per la costituzione dei fondi sono tenuti, con le diverse modalità esplicitate al successivo punto 3, tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL.
3) Tali fondi, per la durata del presente CCNL, saranno costituiti attraverso la contribuzione di quote denominate: "Quota Contratto" e "Quota Assistenza e Solidarietà Contrattuale".
Per i lavoratori, ad eccezione di quelli iscritti con delega ad una delle OO.SS. firmatarie del vigente CCNL, la quota denominata "Quota Contratto" sarà pari a lire 75.000 (settantacinquemila) la cui ritenuta dovrà essere effettuata a carico dei lavoratori in coincidenza delle seguenti scadenze: lire 25.000 (venticinquemila) contestualmente alla corresponsione dell'Una Tantum; lire 25.000 (venticinquemila) in coincidenza della corresponsione della 14ma mensilità del 1994; lire 25.000 (venticinquemila) in coincidenza della corresponsione della 13ma mensilità del 1994.
Per i datori di lavoro, a decorrere dall'01.07.93 e per la durata del vigente CCNL, la quota denominata "Quota Assistenza e Solidarietà Contrattuale", sarà pari ai 2% o (due per mille) calcolato sulla base delle retribuzioni lorde mensili corrisposte ai lavoratori dipendenti, con versamenti trimestrali.
Per i titolari degli Studi Tecnici Professionali iscritti ai Sindacati firmatari il presente CCNL, (Federarchitetti - Federgeometri - Federperiti/Spilp - Singeop - Snilpi), che non avessero dipendenti dovranno versare al fondo "Quota Assistenza e Solidarietà Contrattuale" la somma di lire 100.000 (centomila).
4) L'adesione alla costituzione dei fondi dovrà risultare con atto di sottoscrizione da effettuare in apposito modulo dagli interessati.
5) Per la riscossione delle "Quote" saranno definite specifiche convenzioni da stipularsi con Istituto di Credito bancari prescelti.
Le parti convengono altresì che per la realizzazione di quanto sopra ed ai fini di un corretto e trasparente rapporto tra datori di lavoro e lavoratori aderenti alla istituzione dei fondi, sarà attivata la procedura di cui al successivo art. 13 bis.

Parte II - Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo I -Sfera di applicazione
Art. 14 - Sfera di applicazione

Il presente contratto collettivo di lavoro disciplina in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra gli Studi Professionali Tecnici gestiti in forma autonoma o gestiti in forma associata, in forma di società professionali, in forma di società di servizi professionali e/o in qualsiasi altra forma prevista dalle leggi, ed il relativo personale dipendente.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro:
A) i laureati o diplomati, iscritti anche temporaneamente in albi professionali, collegi, ruoli od elenchi speciali che svolgono negli Studi autonoma attività professionale.

Titolo V - Apprendistato
Art. 19 - Premessa

Al fine del rilancio dell'apprendistato le Organizzazioni firmatarie, nel quadro della più generale intesa per la determinazione di nuove relazioni sindacali, convengono di rivedere la disciplina contrattuale dell'istituto e di attivare strumenti contrattuali e normativi coerenti con l'obiettivo di incrementare l'occupazione e la sua qualificazione.

Art. 20 - Sfera applicazione
L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.
L'apprendistato è ammesso per le mansioni comprese nei livelli IV - IV S - III.
L'apprendistato non è ammesso per i giovani in possesso di diploma di qualifica rilasciato dagli Istituti Professionali di Stato istituiti con decreti presidenziali in applicazione dell'art. 9 del R.D.L. n. 2038 del 21 settembre 1938, convertito in Legge n. 739 del 2 giugno 1939, e dagli Istituti legalmente riconosciuti (parificati) ai sensi della Legge n. 86 del 18 gennaio 1942, limitatamente alle mansioni corrispondenti al diploma.

Art. 21 - Età per assunzione
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni previste dalla Legge n. 977 del 17 ottobre 1967, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, purché adibiti a lavori considerati leggeri a norma di legge ed a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico ai sensi della Legge n. 1859 del 31 dicembre 1962.

Art. 22 - Assunzione
Ai sensi dell'articolo 21, Legge n. 56 del 28 febbraio 1987, per l'assunzione degli apprendisti è ammessa la richiesta nominativa.
A tal fine il datore di lavoro deve ottenere la autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.

Art. 24 - Precedenti periodi
Il periodo di apprendistato effettuato presso altri Studi sarà computato presso il nuovo Studio ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad una anno.

Art. 25 - Obblighi del datore
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire nel suo Studio, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di 3 (tre) ore settimanali per non più di 8 (otto) mesi l'anno.
c) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio nella misura massima di 24 (ventiquattro) ore anno;
[…]
e) i permessi per frequentare i corsi di addestramento e relativi esami sono concordati senza trattenere la retribuzione a condizioni che i corsi siano coerenti e finalizzati alle professioni che riguardano le attività dello Studio, per tutti gli altri casi i permessi saranno non retribuiti.

Art. 26 - Doveri apprendista
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con il massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di Studio, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo anche se in possesso di un titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Art. 27 - Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento di cui alla lettera c) del precedente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.

Art. 29 - Durata
Il rapporto di apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 30 (trenta) mesi per le qualifiche comprese nel III livello e di 24 (ventiquattro) mesi per le qualifiche comprese nel IV livello e nel IV livello super.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 10 (dieci) giorni al competente ufficio di collocamento i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente ufficio di collocamento i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla cessazione stessa.

Art. 31 - Rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e relativi regolamenti vigenti in materia.
Le Organizzazioni contraenti si impegnano a partecipare attivamente alla formulazione dei programmi rivolti alla preparazione professionale dei lavoratori degli Studi Professionali in collaborazione con le Regioni e gli altri enti competenti.
[…]

Titolo VII - Orario di lavoro
Art. 45 - Durata

La durata normale dell'orario di lavoro effettivo è fissata in 40 (quaranta) ore settimanali.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede una applicazione assidua e continuativa: non sono considerati come lavoro effettivo il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dello Studio, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.
L'orario di lavoro settimanale è distribuito su 5 (cinque) o 6 (sei) giornate: in quest'ultimo caso la cessazione dell'attività lavorativa avverrà entro le ore 13 (tredici) del sabato.
In considerazione dell'estrema variabilità delle esigenze dei professionisti aderenti al presente CCNL, i regimi dell'orario di lavoro potranno assumere, con diverse riduzioni dell'orario annuo, specifiche articolazioni alternative così come sottoelencate ai punti A - B - C.
Relativamente al punto C) le parti convengono che le soluzioni dovranno essere finalizzate a definire regimi di orario che rispondano a:
- una flessibilità degli orari collegata alla necessità di competitività degli Studi Tecnici Professionali, talvolta vincolanti alle esigenze del mercato e del servizio;
- una organizzazione del lavoro funzionale ad un più adeguato utilizzo della professionalità che realizzi concretamente la coincidenza tra la disponibilità teorica e quella effettiva della forza lavoro all'interno dello Studio ed in rapporto con i terzi;
- uno sfalsamento dell'inizio e del termine dell'orario di lavoro in relazione a particolari esigenze dello Studio Professionale e delle attività ad esso connesse.
A) Orario settimanale su 5 (cinque) giorni
In questo caso, fermo restando l'orario settimanale di 40 (quaranta) ore, la riduzione dell'orario di lavoro sarà pari a 40 (quaranta) ore annue, usufruibili dai lavoratori mediante riposi aggiuntivi retribuiti, o ferie, della durata di 8 (otto) o 4 (quattro) ore da collocarsi in periodi da concordare nei singoli Studi Professionali.
B) Orario settimanale su 6 (sei) giorni
In questo caso, fermo restando che la cessazione dell'attività lavorativa avverrà entro le ore 13 (tredici) del sabato, l'orario settimanale sarà di 38 (trentotto) ore e mezzo.
Per il raggiungimento di tale orario concorrono:
- 72 (settantadue) ore derivanti dalla riduzione annuale, più l'utilizzo delle 6 (sei) ore delle 32 (trentadue) derivanti dalle ex festività abolite.
Ciò consentirà la fruizione delle rimanenti 26 (ventisei) ore mediante riposi aggiuntivi retribuiti, o ferie, della durata di 8 (otto) ore o inferiori, da collocarsi in periodi da concordare nei singoli Studi Professionali.
C) Orario plurisettimanale - mensile - annuale
In questo caso, fermo restando la riduzione dell'orario di lavoro annuo pari a 72 (settantadue) ore, i regimi dell'orario di lavoro finalizzati a rispondere alle esigenze sopra richiamate potranno trovare applicazione attraverso intese a livello di singolo Studio.
Qualora la modifica degli orari riguardi Studi con più lavoratori essa dovrà avvenire tramite intese tra i titolari degli Studi e le OO.SS. competenti per territorio e firmatarie del presente CCNL.
Tali intese realizzabili previa richiesta di una delle parti dovranno essere inviate per conoscenza ed ai competenti Uplmo (Uffici Provinciali del Lavoro e Massima Occupazione) ai fini di considerare normali orari di lavoro quelli derivanti da orari flessibili ed articolati in quanto svolti nell'ambito dell'orario contrattuale, ed all'Osservatorio Nazionale delle Organizzazioni Sindacali/Confedertecnica ai fini di esercitare quanto previsto al Titolo I, art. 3, punto C.

Art. 47 - Interruzione orario giornaliero
La durata dell'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro non dovrà essere inferiore ad un'ora. L'orario di lavoro delle donne di qualsiasi età non può durare, senza interruzione, più di 6 (sei) ore, in forza alla Legge n. 653 del 26 aprile 1934.

Titolo VIII - Lavoro straordinario
Art. 48 - Mansioni

Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
È facoltà del datore di lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere individuale entro il limite massimo di 200 (duecento) ore annue, fermo restando il carattere di eccezionalità delle stesse. L'eventuale rifiuto del lavoratore ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario deve essere giustificato.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Art. 50 - Liquidazione straordinario
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Titolo IX - Riposo settimanale
Art. 51 - Festività nazionali e infrasettimanali

I lavoratori hanno diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
[…]

Titolo X - Giorni di ferie
Art. 58 - Irrinunciabilità delle ferie

Le ferie sono irrinunciabili, e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

Titolo XIV - Malattie e infortuni
Art. 70 - Inail

Gli Studi Professionali sono tenuti ad assicurare presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Art. 74 - Tubercolosi
A norma delle leggi vigenti in materia, i lavoratori affetti di tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle province e dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione dal lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di 14 (quattordici) mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a 4 (quattro) mesi successivi alla dimissione stessa.
L'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a 6 (sei) mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, nel caso previsto dall'art.9 della Legge n. 1088 del 14 dicembre 1970.
Il diritto alla conservazione del posto cessa ove sia stata dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito alla inidoneità stessa decide in via definitiva il Direttore del Consorzio Provinciale Antitubercolare, assistito a richiesta da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della Legge n. 86 del 28 febbraio 1953.
[…]

Art. 75 - Norme di legge ed ordinamenti regionali
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e di infortuni valgono le norme di legge e relativi regolamenti vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

Titolo XV - Gravidanza e puerperio
Art. 76 - Gravidanza e puerperio

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i 2 (due) mesi precedenti la data del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
c) per i 3 (tre) mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di 6 (sei) mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]

Art. 77 Lavoratrici madri
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero è inferiore a 6 (sei) ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dallo Studio Professionale.
[…]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19 della Legge n. 643 del 26 aprile 1934, sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]

Art. 78 - Lavoratrici in gravidanza
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e relativi regolamenti vigenti.

Titolo XXIII - Norme disciplinari
Art. 97 - Doveri e segreti d'ufficio
Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri ed il segreto d'ufficio, di usare modi cortesi e di tenere un condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente i materiali e le attrezzature affidategli.

Art. 98 - Permanenza in ufficio del lavoratore
È vietato al personale ritornare nei locali dello Studio e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione del titolare. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro o con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazioni di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di 1 (una) ora al giorno e senza diritto ad alcuna maggiorazione.

Art. 101 - Provvedimenti
Fermo restando quanto previsto dall'art. 60 del presente contratto sulle assenze ingiustificate e dall'art. 99 del presente contratto per i ritardi, l'inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
3) multa non eccedente l'importo di 4 (quattro) ore di retribuzione;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 (dieci) giorni;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con altre conseguenze di ragione e di legge, (licenziamento in tronco).
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5), (licenziamento in tronco), si applica alle mancanze più gravi per ragioni di moralità e di fedeltà verso lo Studio in armonia con le norme di cui all'art. 2105 del C.C., e cioè l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio, nonché nei casi previsti dall'art. 60, dal primo e secondo comma dell'art. 97 e dal terzo comma dell'art. 99 del presente contratto ed in quelli di cui all'art. 2119 del C.C..

Titolo XXIV - Divise - Attrezzi - Strumenti
Art. 103 - Divise - Attrezzi - Strumenti

[…]
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico - sanitario.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione del lavoro.
[…]
Il lavoratore è tenuto a conservare con cura ed in buono stato gli attrezzi e gli indumenti fornitigli dal datore di lavoro.