Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 11 febbraio 1997
Validità: 01.01.1996 - 31.12.1999
Parti: Intersind e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Gestione aeroportuale, PP.SS.

Sommario:

Articolazione della contrattazione collettiva
Mercato del lavoro
Lavoro a tempo parziale (Art. 14, Parte comune)
Contratti di formazione e lavoro
Mobilità orizzontale nell’ambito della stessa unità produttiva (Art. 15, Parte Comune)
Orario di lavoro (Art. 13, Parte comune)
A) Orario di lavoro
B) Regimi di orario
C) Flessibilità dei regimi di orario
Diritti sindacali (Art. 40, Parte Specifica)
Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
Decorrenza e durata (Art. 31, Parte Generale)
Trattamento economico
Aumenti periodici di anzianità (Art. 6)

Accordo di rinnovo per gli impiegati ed operai dipendenti dalle aziende a partecipazione statale di trasporto aereo e di gestione aeroportuale e dalle aziende di gestione aeroportuale aderenti alla Assaeroporti (ex Aigasa)

Addì 11 febbraio 1997, in Roma tra l’Associazione Sindacale Intersind, con la partecipazione dell’Alitalia e dall’Atitech e la Filt-Cgil, la Fit-Cisl, la Uiltrasporti è stato convenuto quanto segue per il rinnovo del Contratto 13 giugno 1992, da valere per gli impiegati ed operai, in forza alla data di stipula, dipendenti dall’Alitalia e dall’Atitech.

Articolazione della contrattazione collettiva
(Sostituisce integralmente il punto D, art. 1 parte comune, l’art. 19 e l’art. 32 parte comune)
In ottemperanza a quanto in materia stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993, il sistema contrattuale si articola sul livello nazionale e sul livello aziendale.
[…]
1) Competenze del livello nazionale
Il Contratto Nazionale disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro e costituisce fonte di regolamentazione degli aspetti normativi e retributivi definendo altresì funzioni, ambiti e tempi della contrattazione aziendale.
Il Contratto individua, inoltre, per il livello aziendale, materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del presente livello.
Nell’ambito delle competenze fondamentali assegnate al livello nazionale rientrano in particolare:
a) le relazioni industriali
b) i diritti sindacali
c) il sistema di inquadramento
d) l’orario di lavoro
2) Competenze del livello aziendale
Nell’ambito della disciplina quadro stabilita dal CCNL ed in conformità ai contenuti, ai criteri ed alle modalità ivi disciplinati, è previsto un rinvio al livello aziendale per le seguenti materie:
a) aspetti applicativi in materia di orario di lavoro (ad esempio: turni, flessibilità della prestazione e regimi di orario, orario flessibile);
b) applicazione del Lavoro a Tempo Parziale, del Contratto di Formazione e Lavoro, del Contratto a Tempo Determinato nonché delle ulteriori tipologie di rapporti di lavoro che l’ordinamento giuridico dovesse introdurre, previo accordo sulle modalità con le Organizzazioni sindacali stipulanti;
c) effetti locali di significative riorganizzazioni del lavoro e riorganizzazioni settori/aziendali (fatto salvo quanto già regolato dal Contratto sulla stessa materia);
3) Contrattazione aziendale
[…]
La titolarità della suddetta contrattazione fa capo, in considerazione della specifica configurazione aziendale, alle Strutture Nazionali e/o Territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti. L’accordo di secondo livello ha una durata quadriennale.
[….]

Mercato del lavoro
Le parti, considerato che le profonde trasformazioni in atto nel settore del trasporto aereo impongono la costante ricerca di adeguati livelli di produttività, efficienza e competitività, ritengono imprescindibile l’adozione di regimi di impiego del personale tali da consentire alle aziende di rispondere con tempestività ed efficacia alla variabilità delle esigenze del mercato ed alla loro velocità di sviluppo.
Conseguentemente, viene riconosciuta l’opportunità di fare ricorso a tutti gli strumenti che la normativa vigente ed in corso di emanazione sul mercato del lavoro offre al fine di assicurare modalità della prestazione lavorativa funzionali ad una gestione ottimale del processo produttivo, nell’intento di perseguire, da un lato, il rafforzamento della capacità competitiva delle aziende, e dall’altro, condizioni di lavoro che valorizzino il contributo delle risorse umane.
Pertanto, attribuendo particolare significato a quegli strumenti i flessibilità della prestazione lavorativa che garantiscano articolate modalità di offerta del servizio idonee a soddisfare le esigenze sempre più diversificate della clientela anche in considerazione di quanto previsto nel protocollo del 23 luglio 1993 e nell’accordo 24 settembre 1996 in materia di occupazione e mercato del lavoro, le parti convengono sulla necessità di utilizzare il lavoro a termine, i contratti di formazione e lavoro, il lavoro a tempo parziale (così come integrato al punto successivo), nonché ulteriori tipologie di rapporti di lavoro che l’ordinamento giuridico dovesse introdurre previo accordo sulle modalità applicative di queste ultime con le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti.
[...]

Contratti di formazione e lavoro
L’assunzione di personale con contratto di formazione e lavoro avverrà avuto riguardo alle specifiche norme di legge nonché ai sensi dell’Accordo tra Intersind e Confederazioni Cgil - Cisl - Uil del 22 febbraio 1995.

Mobilità orizzontale nell’ambito della stessa unità produttiva (Art. 15, Parte Comune)
(Sostituisce integralmente l’art. 15 parte comune).
La mobilità del personale, basata anche sulla polivalenza delle mansioni, costituisce elemento necessario per fronteggiare organicamente le esigenze operative anche al fine di realizzare il contenimento dei costi per unità di prodotto ed il miglioramento degli standard di servizio.
Ferma restando la salvaguardia dei livelli di inquadramento e retributivi, determinati dal contenuto professionale della mansione prevalente dei lavoratori interessati, nel caso di spostamenti di personale aventi carattere collettivo e non meramente temporanei, l’Azienda ne fornirà preventiva comunicazione alle strutture sindacali aziendali stipulanti. Queste ultime potranno richiedere entro 3 giorni un incontro che dovrà essere effettuato entro i 5 giorni successivi.
La procedura di cui al comma precedente non si applica agli spostamenti di lavoratori all’interno della stessa area di lavoro e/o in aree diverse per attività professionalmente omogenee, di durata temporanea dovute ad assenze dei titolari e/o ad esigenze improvvise tecnico/operative.
L’Azienda fornirà mensilmente alle strutture sindacali aziendali le informazioni relative agli spostamenti effettuati tra aree diverse di settori operativi.
Nota a verbale
Per quanto non specificatamente contemplato nel presente articolo si rinvia agli allegati 3, 4 e 5 del Protocollo Personale Terra del 5 maggio 1993 (c.d. Accordo Fase B).
In relazione all’allegato 4, il punto 1) viene così modificato:
"le Aziende movimentano il personale tenendo conto della forza effettivamente disponibile in ciascun settore e dei livelli di attività".

Orario di lavoro (Art. 13, Parte comune)
(Sostituisce integralmente l’art. 13 parte comune).
A) Orario di lavoro
1 - L’orario di lavoro è fissato dalla Direzione; la relativa tabella deve essere affissa nel luogo di lavoro. Le ore di lavoro sono contate con l’orologio della Società.
La durata normale dell’orario di lavoro - salvo le eccezioni e le deroghe di legge -è fissata nella misura settimanale di:
37 ore e 30 minuti per i lavoratori operanti in turni avvicendati nelle 24 ore e nelle 16 ore; 38 ore per il restante personale; inoltre per il personale in turni avvicendati nelle 16 e nelle 24 ore è prevista la fruizione su base annua di una giornata di riduzione dell’orario di lavoro.
Fatto salvo quanto specificatamente previsto al punto C la uniforme ripartizione su 5 giorni dell’orario settimanale di lavoro di cui al comma precedente si applica a tutto il personale salvo diversa distribuzione da determinarsi a livello aziendale.
Possono essere istituiti più turni di lavoro ad orario continuato con l’interruzione di 30 minuti per la refezione.
Nota a verbale
Con la definizione dell’orario settimanale di cui al punto 1, le parti si danno reciprocamente atto di aver esaustivamente definito la riduzione effettiva dell’orario di lavoro fatti salvi gli accordi applicativi già definiti in sede locale, anche per ciò che concerne la durata giornaliera della prestazione lavorativa.
2 - L’orario giornaliero di lavoro, salvo il caso di turni avvicendati, è ripartito in due periodi separati tra loro da un periodo non superiore ad un’ora.
A fronte delle esigenze di fornire un adeguato servizio all’utenza, detto periodo può essere superato, purché esso non diventi inferiore alle tre ore.
Le modalità attuative saranno preventivamente convenute in sede aziendale.
3 - Per il personale turnista, qualora in una settimana di calendario entrambe le giornate di riposo cadano in giorni diversi dalla domenica, la seconda di esse sarà considerata, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, "riposo compensativo" (sostitutivo della domenica).
4 - Per i lavoratori turnisti il cui orario di lavoro prevede, oltre ai normali riposi settimanali, ulteriori giornate libere dal servizio, è consentito il superamento, senza farsi luogo a compenso per lavoro straordinario, del limite dell’orario settimanale entro le 48 ore di lavoro purché mediamente, nell’arco del ciclo completo del turno previsto, il limite stesso venga rispettato.
5 - La durata normale dell’orario di lavoro per i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, è fissata nella misura di 44 ore settimanali.
Tale orario potrà essere ripartito in non più di 10 ore giornaliere.
Le ore richieste e prestate oltre le 40 settimanali saranno retribuite con un compenso pari a quello previsto per il lavoro straordinario.
6 - Il lavoro notturno, sia ordinario che straordinario, non può essere interrotto, ma deve avere carattere di continuità.

B) Regimi di orario
Il regime dell’orario di lavoro dovrà essere funzionale ad un ottimale utilizzo delle risorse in relazione alle reali esigenze operative e ad una necessaria corrispondenza delle prestazioni effettive rispetto all’orario contrattuale, così da realizzare concretamente la coincidenza tra la disponibilità teorica e quella effettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo. Conseguentemente, previo confronto a livello aziendale, saranno posti in essere gli interventi necessari a rendere correttamente operativi i nuovi regimi degli orari di lavoro.

C) Flessibilità dei regimi di orario
In conformità al comune e ribadito impegno di realizzare articolazioni dell’orario di lavoro che consentano una maggiore flessibilità a livello aziendale, le parti si danno atto della necessità che siano posti in essere comportamenti finalizzati a consentire la concreta attuazione della flessibilità stessa.
1) a fronte di particolari esigenze di flessibilità operativa o di lavorazioni la cui programmazione deve essere effettuata rispettando criteri e tempi di attuazione coerenti con le esigenze di mercato, è prevista l’attuazione di regimi di flessibilità dell’orario di lavoro attraverso la determinazione della durata dello stesso sulla base di una media plurisettimanale che, fermo restando il limite di 48 ore settimanali, consenta il superamento dell’orario contrattuale settimanale, senza dar luogo a compenso per lavoro straordinario, purché mediamente nell’arco temporale preso a riferimento il limite stesso venga rispettato.
A fronte delle prestazioni lavorative aggiuntive ai sensi del precedente comma, l’azienda, tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative, riconoscerà ai lavoratori interessati, in periodi di minore intensità lavorativa, prioritariamente nell’arco temporale preso a riferimento, una pari entità di riduzione, fruibile, se di ammontare sufficiente, anche in giornate intere.
Le modalità attuative dei sopracitati regimi di flessibilità nell’arco temporale preso a riferimento, saranno preventivamente convenute in sede aziendale in coerenza con gli obiettivi di risanamento e sviluppo della Compagnia ed in relazione alle esigenze degli specifici processi produttivi e/o di specifici progetti.
Il mancato godimento darà luogo al pagamento delle ore residue con l’aliquota prevista all’Art. 10, comma 7, lettere a) e b), parte specifica A la erogazione avverrà nel mese successivo al termine dell’arco temporale preso a riferimento.
L’effettuazione dei regimi di orario flessibile non comporterà variazioni della retribuzione mensile, di cui all’articolo 7, parte specifica A, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario di lavoro.
Resta inteso che per quanto riguarda il lavoro straordinario, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito dal programma di flessibilità.
Nota a verbale
A titolo meramente esemplificativo, l’arco temporale di riferimento può essere individuato:
- dall’ampiezza temporale della turnazione;
- dal ciclo di lavorazione, incluse le giornate/settimane necessarie allo smaltimento delle giornate lavorate in più;
- da un numero di settimane/mesi sufficienti a garantire la prestazione aggiuntiva ed il recupero della stessa.
2) articolazione dell’orario di lavoro su due o più turni giornalieri;
attuazione di schemi di turnazione, con intensificazione delle presenze nelle ore diurne centrali e/o nelle ore notturne, in relazione all’andamento della attività giornaliera e/o settimanale, avuto soprattutto riguardo alle fasce orarie ad alta intensità di movimento AA/MM, di traffico pax/merci, di attività di assistenza tecnica e di linea, etc.
3) tempestiva istituzione o modifica di turni per brevi periodi ed a fronte di sopravvenute esigenze operative;
4) possibilità, in relazione a sopravvenute esigenze tecnico/organizzative ed operative, di variazione del turno giornaliero assegnato (salvo casi di forza maggiore del lavoratore), nonché di spostamento del giorno libero dal servizio non coincidente con il riposo settimanale.
In ordine a quanto previsto ai precedenti punti 2) e 3), trovano applicazione le procedure di cui all’art. 3, punto 3) dell’Accordo interconfederale 18 aprile 1996 .".
[….]

Diritti sindacali (Art. 40, Parte Specifica)
Le Parti si impegnano ad una rivisitazione completa dell’articolo in oggetto tenuto conto della effettiva forza nelle diverse realtà produttive interessate nonché dell’avvenuta fusione di Ati entro due mesi dalla data di stipula del presente contratto.
[…]

Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
Le parti stabiliscono di fare pieno e totale riferimento al D.Lgvo 626/1994 e successive modificazioni ed all’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995. In tale ambito si rinvia all’accordo del 13 dicembre 1996 relativo alla definizione degli aspetti applicativi.
Viene contestualmente abrogato l’art. 25 parte specifica A.

Decorrenza e durata (Art. 31, Parte Generale)
[….]
Le parti si impegnano a rispettare e far rispettare di propri iscritti, per il periodo di validità, il presente contratto collettivo. A tal fine le Organizzazioni dei Lavoratori si impegnano a non promuovere azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare o innovare il contratto stesso.