Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 5 giugno 2007
Validità: 05.06.2007 - 31.12.2010
Parti: Confitarma, Assorimorchiatori, Federimorchiatori, Fedarlinea e Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Marittimi, Aliscafi ecc.

Sommario:

Una tantum
Premessa
Protocollo sulla semplificazione e unificazione contrattuale
Formazione e Comitato nazionale paritetico per il lavoro marittimo
Tipi di contratti di arruolamento
Contratto di arruolamento a viaggio
Contratto di arruolamento a tempo determinato
Contratto di arruolamento a tempo indeterminato
Risoluzione del contratto di arruolamento a viaggio, a tempo determinato e a tempo indeterminato
Risoluzione anticipata del contratto di arruolamento
Preavviso
Regolamento dei turni particolari
Iscrizione al turno
Art. 69 (Iscrizioni e reiscrizioni)
Art. 81 (Applicabilità e criteri di ammissione alla CRL)
Art. 51 bis (Indennità di navigazione per le navi superiori a 3.000 t.s.l.)
Settore traghetti
Aliscafi, mezzi veloci, HSC e collegamenti con le isole minori
Protocollo sui collegamenti con le isole minori
Assicurazione integrativa sanitaria
Incremento del minimo contrattuale conglobato per comandanti e direttori di macchina
Indennità di missione giornaliera
Vitto a bordo
Mezzi navali speciali
Le parti convengono che in occasione
Tutele assicurative
Contrattazione aziendale di 2° livello
Telemedicina
Contributo a carico dei lavoratori marittimi ed amministrativi per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
CCNL comandanti e direttori di macchina su navi superiori a 3.000 t.s.l.
Art. 1 (Tipi di contratto d'imbarco)
Art. 2 bis (Contratto d'imbarco a tempo determinato)
Art. 39 (Indennità di navigazione)
Art. ... (Istituzione del turno particolare)
Art. ... (Periodo di imbarco)
Art. ... (Cancellazione dal turno particolare)
Scatti di anzianità
Indennità per perdita corredo personale
Minimo contrattuale conglobato
Una tantum
Polizza sanitaria
Polizza assicurativa contro il rischio morte a seguito di infortunio a bordo e in caso di ritiro definitivo del libretto di navigazione a seguito di infortunio a bordo o di malattia (Allegato 5)
Contributo a carico dei lavoratori marittimi per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
Tabella 1
Tabella 2
Contratto navi da crociera
Contratto amministrativi
Contratto navi da diporto

Accordo di rinnovo per il CCNL per l’imbarco degli equipaggi degli aliscafi e dei natanti veloci per trasporto passeggeri

Il giorno 5 giugno 2007, presso la sede della Confitarma, si sono incontrate: la Confitarma, l'Assorimorchiatori, la Federimorchiatori, la Fedarlinea, le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil-Trasporti e con la partecipazione delle strutture sindacali territoriali e alla presenza di una rappresentanza di delegati aziendali.
Le parti hanno rinnovato la parte normativa ed economica dei contratti collettivi nazionali del settore marittimo, prevedendo, in armonia con la prassi contrattuale del settore, per la prima durata quadriennale e relativa scadenza il 31 dicembre 2010, per la seconda durata biennale con relativa scadenza il 31 dicembre 2008.

Formazione e Comitato nazionale paritetico per il lavoro marittimo
La marineria europea è da tempo caratterizzata da una grave crisi vocazionale, che interessa, in particolare, lo Stato maggiore. Degli effetti di tale crisi, che ha investito anche la flotta italiana, ne hanno già risentito i traffici internazionali e, in assenza della predisposizione e conseguente attuazione di adeguate misure di contrasto, presto anche i collegamenti nazionali potrebbero essere coinvolti nella problematica.
In tale contesto, le parti ritengono necessario predisporre iniziative utili, che, anche attraverso il coinvolgimento dello Stato, consentano un progressivo riavvicinamento dei giovani al lavoro marittimo.
In particolare, la formazione rientra senz'altro fra gli strumenti atti a fronteggiare il fenomeno, sebbene la mancanza di interventi statali - l'ultima disposizione di legge in materia è stata la n. 343/1995, i cui effetti sono cessati nel 2001 - compromette, al momento, la definizione di linee di indirizzo generali sugli interventi formativi.
In effetti, si prende atto che parte delle aziende hanno autonomamente svolto una attività formativa, utilizzando, laddove possibile, i pochi mezzi finanziari messi a disposizione al riguardo (vedi, ad esempio, i Fondi paritetici per la formazione ex legge n. 388/2000) e sostenendo in proprio la quasi totalità dei costi.
Per contro anche i marittimi hanno sostenuto in proprio i costi per la loro formazione e riqualificazione.
Inoltre, per effetto degli impegni assunti nelle precedenti tornate contrattuali, le parti si danno atto delle importanti iniziative indirizzate principalmente alla formazione degli ufficiali (Accademia italiana della marina mercantile), sia del personale di hotellerie (scuola di Napoli), sia del progetto con l'università Parthenope per personale qualificato da inserire nei quadri aziendali di terra e di bordo, sia alla formazione del personale altamente qualificato (Accademia del Mare di Venezia).
L'assenza di specifici provvedimenti di legge sulla materia ha, al momento, compromesso la possibilità di definire uno strumento di indirizzo generale, che tenga in considerazione gli effettivi fabbisogni formativi, anche nell'ottica dell'impiego del personale navigante in alcuni settori rientranti nel cluster marittimo.
Le parti ritengono indispensabile individuare tale strumento, garantendone un suo efficace funzionamento, in considerazione della crisi vocazionale sopra richiamata, della necessità condivisa di coordinare le iniziative già predisposte e delle nuove esigenze formative derivanti dall'evoluzione dei mercati, dalle innovazioni tecnologiche del naviglio e dalla normativa in materia di safety e security.
In particolare, le parti, condividendo la centralità della formazione professionale, riferita agli ufficiali e alle altre categorie professionalizzate del settore, individuano i seguenti comuni obiettivi di una attività congiunta di promozione e sviluppo della formazione professionale dei lavoratori marittimi quale strumento:
- strategico ai fini di una politica attiva dell'occupazione;
- di aggiornamento ai fini dell'acquisizione degli standard minimi previsti dalla Convenzione internazionale STOW;
- di aggiornamento ed informazione ai fini della tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;
- di aggiornamento ed informazione circa la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute;
- di aggiornamento e di informazione in materia di security;
- di sviluppo della professionalità in connessione con lo sviluppo dell'automazione navale;
- di sviluppo della professionalità sulla qualità del servizio;
- di sperimentazione di nuove forme di organizzazione del lavoro e di nuove qualifiche professionali.
Per il conseguimento dei richiamati obiettivi, da non ritenersi esaustivi della materia, le parti convengono sulla costituzione di un Comitato nazionale paritetico per il lavoro marittimo.
Tale Comitato sarà composto da 6 membri effettivi e da 6 membri supplenti, nominati dalle Associazioni datoriali e da altrettanti nominati dalle Organizzazioni sindacali.
Pertanto, il Comitato avrà il compito di promuovere tra le altre iniziative al fine di:
- analizzare i fabbisogni formativi del settore espressi dalle società armatoriali, anche utilizzando indagini di mercato allo scopo già effettuate;
- favorire le rispondenze delle azioni formative alle domande di professionalità espresse dal mercato del lavoro;
- favorire l'utilizzo di strumenti informatici per la formazione (e-learning, m-learning, ecc.);
- determinare strumenti di governo del mercato del lavoro marittimo e dell'aggiornamento professionale nell'ambito dell'armamento nazionale, verificando e promuovendo tale processo anche attraverso la riqualificazione e la mobilità del personale;
- esaminare l'andamento complessivo di progetti, tesi ad avvicinare i giovani all'attività marittima;
- promuovere programmi di formazione mirata, in particolare, sui temi della safety, della security e della prevenzione;
- favorire lo sviluppo della formazione scolastica e professionale coerente con la realtà e con gli indirizzi comunitari;
- individuare idonei strumenti per garantire l'imbarco degli allievi;
- favorire la predisposizione di percorsi formativi che alternino alla frequenza di corsi di istruzione, periodi di formazione a bordo;
- verificare la possibilità di creare percorsi formativi anche per il personale extracomunitario, con specifico riferimento alle qualifiche nei confronti delle quali è comprovato lo scarso interesse del personale comunitario.
A prescindere dagli obblighi di legge, le parti ritengono necessario imbarcare gli allievi ufficiali sulle navi della flotta italiana e intraprendere, attraverso il costituito Comitato nazionale, un'azione nei confronti dell'amministrazione, tesa ad ottenere, entro breve tempo, l'emanazione del decreto sui nuovi titoli professionali.
Il Comitato opererà inoltre per una rapida riforma del collocamento della gente di mare che, nel rispetto delle peculiarità del settore, consenta la centralizzazione del collocamento stesso strumento utile al governo del mercato del lavoro.
Il Comitato provvederà altresì a predisporre iniziative tese a promuovere il lavoro marittimo. In particolare, anche attraverso il coinvolgimento dei competenti Ministeri, avvierà, presso il sistema scolastico, incontri per fare conoscere gli aspetti della vita lavorativa a bordo.
Al Comitato nazionale spetterà, inoltre, predisporre tutte le iniziative utili per il recupero dei consistenti crediti, che tanto i lavoratori quanto le aziende vantano nei confronti dello Stato, per effetto delle disposizioni di legge che prevedevano contributi alla formazione, provvedendo altresì a promuovere, presso le sedi competenti la definizione di interventi normativi a sostegno della formazione professionale.

Tipi di contratti di arruolamento
1. Ferme restando le disposizioni contrattuali relative alla CRL e al turno particolare, il contratto di arruolamento può essere stipulato:
a) per un dato viaggio o per più viaggi;
b) a tempo determinato;
c) a tempo indeterminato.
2. Il datore di lavoro, intendendosi per tale anche un raggruppamento di società o compagnie consorziate con turno particolare unico, ha facoltà di imbarcare o trasbordare il lavoratore marittimo, in qualunque tempo o luogo su qualsiasi nave da lui gestita.
3. I contratti di arruolamento da stipularsi avanti l'autorità marittima ai sensi di legge saranno redatti in conformità ai modelli V (imbarco a viaggio), T.D. (imbarco a tempo determinato) e T.I. (imbarco a tempo indeterminato) allegati al presente contratto.

Contratto di arruolamento a tempo determinato
1. Le parti, in relazione a quanto previsto dall'art. 326 cod. nav. che, tra le tipologie di contratti di arruolamento, prevede quella a tempo determinato, nell'intento di adeguare questa normativa all'attuale organizzazione del lavoro a bordo, contemporaneamente realizzando condizioni inscindibili e di miglior favore, hanno convenuto:
2. Ferma restando la disciplina di cui all'art. 326 del codice della navigazione, 1°, 2° e 3° comma, il singolo contratto di arruolamento a tempo determinato può avere una durata non superiore a 4 (quattro) mesi. In relazione alla minor durata sopra specificata, si conviene che, in caso di intervallo tra successivi contratti di arruolamento a tempo determinato inferiori a sessanta giorni, il contratto di adeguamento si considera a tempo indeterminato solo nel caso in cui complessivamente, in virtù della sua durata e delle singole interruzioni inferiori a 60 (sessanta) giorni, si raggiunga l'arco temporale superiore ad un anno. Se il termine del contratto di arruolamento scade in corso di viaggio, il contratto stesso si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione.
[…]

Le parti si incontreranno, entro il 20 giugno 2007, per formalizzare un'intesa sindacale sui principi che regolano gli accordi di deroga sull'orario di lavoro per i viaggi di breve durata.

Aliscafi, mezzi veloci, HSC e collegamenti con le isole minori
Protocollo sui collegamenti con le isole minori
Visto:
- il rilevante ruolo sociale dei collegamenti con le isole minori sia per quanto riguarda la mobilità delle persone che delle merci;
- che le società di navigazione che assicurano tali collegamenti offrono rilevanti opportunità di impiego per il personale navigante, prevalentemente localizzato nelle regioni meridionali;
- che le medesime società impiegano esclusivamente marittimi di nazionalità italiana;
- che la composizione dell'equipaggio in termini di nazionalità unitamente all'assenza di norme di sostegno strutturali comportano una situazione di sofferenza per questo comparto del settore marittimo;
Le parti convengono che:
- al fine di contenere le criticità sopra descritte e di fornire maggiore competitività ad un settore di particolare rilevanza sociale, sia per l'essenzialità dei servizi erogati che per i riflessi occupazionali sui lavoratori di nazionalità italiana, è necessario un impegno comune, affinché le società, sia private che pubbliche, operanti in tale settore siano destinatarie dei benefici di natura previdenziale, oggi riconosciuti esclusivamente alle navi iscritte al registro internazionale;
- in considerazione della necessità condivisa di individuare una disciplina per i marittimi imbarcati a bordo delle unità adibite ai servizi di collegamento con le isole minori, in considerazione anche della tipologia della navigazione che non supera le 45 miglia, nonché delle caratteristiche del servizio che non contempla il pernottamento a bordo degli equipaggi, le parti si impegnano ad iniziare subito dopo la firma del presente accordo e a definire entro il 30 novembre 2007 un contratto collettivo nazionale di lavoro meglio rispondente alle esigenze del settore, anche in considerazione delle moderne tecnologie (HSC).
Il confronto vedrà impegnate a livello nazionale Confitarma, Fedarlinea e Segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil-Trasporti, ponendo particolare attenzione alle problematiche collegate alla organizzazione del lavoro e, con specifico riferimento agli aliscafi, al superamento dei limiti previsti in materia di ore di navigazione sulle ali e di prestazioni straordinarie.

Vitto a bordo
Al fine di verificare la rispondenza della tabella viveri contenuta nei vigenti contratti collettivi nazionali all'effettivo fabbisogno dei marittimi ed apportare eventuali modifiche e/o adattamenti, è costituita una Commissione composta da sei rappresentanti delle Associazioni armatoriali e da altrettanti rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie e stipulanti il presente contratto.
Nel corso dei suoi lavori, la Commissione potrà avvalersi dell'apporto di esperti nutrizionisti.
Norma transitoria
In sostituzione delle quantità di vino previste dalle vigenti tabelle viveri, saranno somministrate bibite non alcoliche, ferma restando la prevista quantità d'acqua minerale.

Mezzi navali speciali
Le parti convengono che in occasione del rinnovo del contratto di lavoro si procederà alla stesura ed alla stampa dei contratti di lavoro dei marittimi imbarcati sui mezzi navali speciali, entro il 31 dicembre 2007.
Si precisa che il campo di applicazione del contratto "mezzi navali speciali" è relativo ai mezzi con propulsione o senza propulsione propria che operano nella perforazione, nella produzione, nella posa di condotte e nella costruzione ed installazione di piattaforme, per la ricerca, l'estrazione e il trasferimento in condotte di prodotti petroliferi sia liquidi che gassosi.
Si precisa che i contratti collettivi nazionali riferiti ai "mezzi navali speciali" si applicano al personale marittimo imbarcato sui mezzi con propulsione o senza propulsione propria, che svolgono attività nei settori della perforazione, della posa di condotte e della costruzione ed installazione di piattaforme nel settore Oil & Gas.
Gli incrementi relativi alle indennità di navigazione troveranno applicazione anche nel contratto "mezzi navali speciali".

Telemedicina
Al fine di migliorare le dotazioni delle navi di strumenti utili ad assicurare forme di presidi sanitari, le società di navigazione opereranno per verificare la possibilità di utilizzare servizi di telemedicina, efficace complemento alle forme di assistenza sanitaria già prevista a bordo.
Sarà, altresì, verificata l'eventualità di impiego delle apparecchiature per la telemedicina anche per perfezionare la preparazione degli ufficiali sui corsi obbligatori in materia sanitaria e per migliorare la pratica applicazione di alcune disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
L'impiego della telemedicina a bordo sarà monitorato da un'apposita Commissione mista paritetica composta da 3 rappresentanti dell'armamento e altrettanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti e firmatari del presente accordo.

CCNL comandanti e direttori di macchina su navi superiori a 3.000 t.s.l.
L'art. 1 del vigente contratto è così sostituito:
Art. 1 (Tipi di contratto d'imbarco)
Il rapporto di lavoro del comandante o direttore di macchina può essere costituito con uno dei seguenti tipi di contratto:
a) per un dato viaggio o per più viaggi;
b) a tempo determinato;
c) a tempo indeterminato.
[…]

Art. 2 bis (Contratto d'imbarco a tempo determinato)
Le parti in relazione a quanto previsto dall'art. 326 cod. nav. che, tra le tipologie di contratti di arruolamento prevede quella a tempo determinato, nell'intento di adeguare questa normativa all'attuale organizzazione del lavoro a bordo contemporaneamente realizzando condizioni inscindibili e di miglior favore hanno convenuto:
1. ferma restando la disciplina di cui all'art. 326 del codice della navigazione 1°, 2° e 3° comma, il singolo contratto di arruolamento a tempo determinato può avere una durata non superiore a quattro mesi. In relazione alla minor durata sopra specificata, si conviene che, in caso di intervallo tra successivi contratti di arruolamento a tempo determinato inferiore a sessanta giorni, il contratto di arruolamento si considera a tempo indeterminato solo in caso in cui complessivamente, in virtù della sua durata e delle singole interruzioni inferiori a 60 giorni, si raggiunga l'arco temporale superiore ad un anno. Se il termine del contratto di arruolamento scade in corso di viaggio, il contratto stesso si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione;
[…]

Art. 39 (Indennità di navigazione)
Navi da carico
Dal 1° giugno 2007:
- fino a 5.000 t.d.w.: € 1.113,07;
- da oltre 5.000 a 20.000 t.d.w.: € 1.146,70;
- da oltre 20.000 a 100.000 t.d.w.: € 1.187,15;
- oltre 100.000 t.d.w.: € 1.234,19.
Navi traghetto
merci/passeggeri
Dal 1° giugno 2007:
- fino a 1.500 t.s.l.: € 888,57;
- da oltre 1.500 a 7.000 t.s.l.: € 917,23;
- da oltre 7.000 a 20.000 t.s.l.: € 951,63;
- oltre 20.000 t.s.l.: € 991,75.
Gli importi sopra elencati vengono ridotti del 20% per navigazione mediterranea.
Per le tratte di navigazione che non superano i trenta minuti tra porto e porto, gli importi sopra elencati vengono ridotti del 25%.
Navi da crociera
Dal 1° giugno 2007:
- comandante: € 1.043,40;
- comandante in 2ª: € 1.036,53;
- direttore di macchina: € 1.043.40;
- direttore di macchina in 2ª: € 1.036,53.

Art. ... (Periodo di imbarco)
Il periodo contrattuale di imbarco è di 4 (quattro) mesi, che, da parte dell'armatore, è prorogabile o riducibile di giorni 30.
Particolari deroghe alla durata del periodo di imbarco di cui al comma 1 del presente articolo potranno essere concordate con le Organizzazioni sindacali firmatarie, in sede aziendale, qualora particolari condizioni operative lo rendessero necessario.
Al termine del periodo di imbarco il comandante o il direttore di macchina in turno particolare verrà sbarcato per "avvicendamento" e verrà automaticamente reiscritto nel turno […]
Ai marittimi iscritti al turno particolare è assicurato un periodo di riposo a terra pari almeno al 33% del periodo d'imbarco.