Categoria: 1998
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Tipologia: Accordo
Data firma: 26 maggio 1998
Parti: Uniontessile e Filta, Filtea, Uilta
Settori: Tessili, Pelli, cuoio, P.M.I.

Sommario:

Norme generali
Durata del tirocinio
Tirocinio presso diverse aziende
Iniziative di formazione
Tutore
Organismi paritetici
Periodo di prova
Orario di lavoro
Determinazione della retribuzione
Retribuzione
Trattamento di malattia e di infortunio non sul lavoro
Attribuzione della qualifica professionale
Clausola finale
Dichiarazione delle parti

Accordo integrativo per i lavoratori addetti alla piccola e media industria delle pelli, del cuoio e rispettivi succedanei

Addì 26 maggio 1998 Uniontessile e Filta, Filtea, Uilta si sono incontrate per armonizzare quanto previsto dall’accordo del 5 febbraio 1998 e dal DM 8 aprile 1998 e dalla legge 196/97 in materia di apprendistato.
Il presente testo annulla e sostituisce quello firmato in data 5 febbraio 1998.
Uniontessile e Filta, Filtea, Uilta si danno reciprocamente atto che la seguente disciplina dell’apprendistato integra e modifica quanto definito negli articoli dei contratti nazionali dei singoli comparti per la disciplina dell’apprendistato e trova fondamento in quanto definito dall’art. 16 della legge 24 giugno 1997 (Norme in materia di promozione dell’occupazione).

Norme generali
L’apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato all’acquisizione di una qualifica professionale sia operaia che impiegatizia.
Le qualifiche conseguibili sono articolate in due tipologie in funzione del loro contenuto professionale:
- la prima tipologia comprende le professionalità definite dalla declaratoria relativa al 2° livello contrattuale;
- la seconda tipologia comprende le professionalità definite dalla declaratoria relativa ai livelli superiori al 2°.
La qualifica professionale oggetto dell’apprendistato e il relativo livello di professionalità devono essere espressamente indicati nella lettera di assunzione.
Considerate le norme legislative vigenti, possono essere assunti come apprendisti giovani di età non inferiore ai 16 e non superiore ai 24 anni, ovvero 26 nelle aree di cui agli Obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2081/93; possono essere assunti come apprendisti anche giovani di 14 anni compiuti purché abbiano assolto l’obbligo scolastico così come fissato nelle normative vigenti (legge n. 1859 del 31 dicembre 1962).
Sono comunque fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
Per quanto qui non contemplato valgono per gli apprendisti le norme di legge e dei singoli contratti collettivi nazionali di comparto.
Dichiarazioni a verbale
La presente disciplina dell’apprendistato decorre dal 5 febbraio 1998 e si applica ai contratti stipulati successivamente a tale data, salvo diverse decorrenze qui esplicitamente pattuite.

Durata del tirocinio
La durata del tirocinio è fissata in:
- 30 mesi per la prima tipologia di professionalità (2° liv.);
- 48 mesi per la seconda tipologia di professionalità (superiori al 2° liv.).
In caso di part-time tali durate si intendono proporzionalmente prolungate fino ad un massimo complessivo di 48 mesi.

Tirocinio presso diverse aziende
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo delle durate massime del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse mansioni.
A tal fine nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza naturale, il datore di lavoro è tenuto a rilasciare all’apprendista un’apposita certificazione che attesti il periodo di tirocinio compiuto, le ore e le modalità di formazione effettuate e la qualifica professionale e il relativo livello di professionalità oggetto dell’apprendistato; tale certificazione sarà valevole quale "credito formativo".
La suddetta documentazione deve essere presentata dall’apprendista all’atto dell’assunzione, per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati e delle ore di formazione svolte presso altre aziende indipendentemente dai relativi livelli di professionalità purché riferiti alla stessa qualifica professionale e alle medesime mansioni.
La retribuzione iniziale dell’apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo di tirocinio è stato interrotto.

Iniziative di formazione
Per completare l’addestramento dell’apprendista sono definite, con le decorrenze previste dalle norme di legge, 120 ore medie retribuite in ragione di anno destinate ad iniziative di formazione, di cui n. 42 ore per la formazione trasversale così come individuata all’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 8 aprile 1998.
Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell’arco della durata del contratto di apprendistato.
L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza i corsi le iniziative formative.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale, idonei rispetto all’attività da svolgere, la formazione sarà articolata su 40 ore, di cui 20 dedicate ai contenuti di carattere trasversale (art. 2, comma 1, lettera a) del DM 8 aprile 1998), e 20 ore ai contenuti di carattere professionalizzate di tipo tecnico-scientifico (art. 2, comma 1, lettera b) del DM 8 aprile 1998). La formazione svolta sarà attestata dall’azienda al termine del periodo, evidenziando le competenze professionali, inviando apposita comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi per l’impiego. Copia dell’attestazione sarà consegnata all’apprendista.
All’apprendista che avesse intrattenuto rapporti di apprendistato anche non in mansioni analoghe l’azienda dovrà fornire esclusivamente la formazione tecnico professionale eventualmente non effettuata, mentre verrà esonerata dall’effettuazione dell’attività formativa con contenuti di natura generale qualora già effettuata presso il datore di lavoro precedente, purché sia in grado di dimostrare l’avvenuta partecipazione ai corsi. L’azienda salvo ulteriori e successive disposizioni legislative conserverà per 5 anni la documentazione relativa all’attività svolta.
La normativa relativa al presente capitolo in vigore successivamente alla data del 19 luglio 1998 ed all’emanazione dei decreti di cui all’art. 1 del DM 8 aprile 1998.

Tutore
Il tutore nelle iniziative di cui sopra è indicato dall’azienda e qualora la stessa abbia, all’atto dell’assunzione meno di 15 dipendenti, potrà essere identificato nel titolare della medesima. Qualora non fosse il titolare, il tutore dovrà avere le esperienze professionali previste dall’apposito decreto ministeriale di prossima emanazione.

Organismi paritetici
L’Osservatorio nazionale di settore di cui ai CCNL svolgerà i seguenti compiti con riferimento all’apprendistato:
- elaborare schemi esemplificativi di programmi di formazione;
- monitorare le esperienze svolte nel territorio sulla base della documentazione pervenuta;
- divulgare nel territorio le esperienze più significative;
- assolvere ai compiti delle Commissioni paritetiche territoriali, di seguito definite, laddove queste non vengano costituite;
- predisporre il modulo di documentazione previsto alla voce tirocinio presso diverse aziende.
Nei territori nei quali non esistano già Enti territoriali per la formazione, le Associazioni territoriali di Uniontessile promuoveranno d’intesa con le strutture territoriali di Filta-Filtea-Uilta, la costituzione di appositi organismi.
Le suddette strutture paritetiche avranno il compito di:
a) individuare i centri di formazione professionale e le strutture formative presso cui si svolgono i corsi di formazione secondo i requisiti indispensabili, indicati nella successiva dichiarazione a verbale, riferiti sia alle caratteristiche organizzative che alle risorse impiegate che ai livelli qualitativi di formazione erogata, ed anche in relazione alle professionalità richieste nel territorio;
b) predisporre, sulla base dei fabbisogni rilevati nel territorio, moduli formativi standard inerenti con gli schemi esemplificativi elaborati dall’Organismo nazionale;
c) trasmettere all’Organismo nazionale tutta la documentazione riguardante l’applicazione del contratto di apprendistato nel territorio.
Gli Organismi paritetici di cui al presente articolo opereranno in sintonia con gli Enti bilaterali di cui all’accordo interconfederale del 31 marzo 1995, utilizzando anche le elaborazioni da essi prodotte.
Dichiarazione a verbale
I centri di formazione individuati dagli Organismi paritetici dovranno avere i seguenti requisiti:
- svolgere attività con finalità di formazione professionale da almeno tre anni. Nel caso di strutture di più recente costituzione, saranno opportunamente valutate tutte le precedenti esperienze professionali di dipendenti e collaboratori, purché adeguatamente documentate;
- possedere i requisiti previsti per le strutture formative che possono convenzionarsi con la regione dalla legge n. 845/1978, e successive modificazioni;
- svolgere un’attività formativa che sia in diretta correlazione con la specificità delle qualificazioni professionali richiesti dalle imprese;
- prevedere un’articolazione dell’attività didattica in modo da assicurare lo svolgimento di più corsi nella stessa giornata;
- disporre di personale docente qualificato in relazione alle materie di insegnamento;
- disporre di una idonea e aggiornata attrezzatura tecnico-didattica in relazione alla specificità degli interventi formativi previsti.

Orario di lavoro
Nel rispetto delle disposizioni di legge previste per i fanciulli, adolescenti e apprendistato, l’orario di lavoro è fissato dalle norme di legge e di contratto collettivo nazionale di lavoro.

Clausola finale
Il presente accordo forma parte integrante dei vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dall’Uniontessile di cui segue le sorti.
Le Parti sono impegnate ad armonizzare la presente disciplina contrattuale nel caso dovessero essere emanate nuove disposizioni di legge.

Dichiarazione delle parti
Uniontessile e Filta-Filtea-Uilta tenuto conto delle problematiche relative:
- al divario esistente tra retribuzione netta del lavoratore e costo del lavoro per le aziende ed al peso dei cosiddetti oneri sociali impropri;
- agli impegni definiti in materia di oneri sociali nel Protocollo 23 luglio 1993 e non del tutto attuati;
- alla necessità di sostenere la ricerca e l’innovazione per il sistema delle piccole e medie imprese;
- alla necessità di riqualificare il sistema della formazione professionale;
- alla penalizzazione che le piccole e medie imprese incontrano nel ricorso agli ammortizzatori sociali, dei quali però, le stesse imprese contribuiscono a sostenere i costi;
ritengono, quindi, nell’ambito delle attività dell’Osservatorio nazionale, auspicabili specifici confronti per analizzare ed eventualmente elaborare, sui temi succitati, proposte comuni da presentare alle competenti autorità.