Categoria: 1998
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Tipologia: Accordo
Data firma: 15 maggio 1998
Validità: 01.09.1997 - 30.06.1998
Parti: Unionmeccanica e Fim-Fiom-Uilm
Settori: Metalmeccanici, P.M.I.

Sommario:

Premessa
Art. 1 Norme generali
Art. 2 Durata del tirocinio
Art. 3 Tirocinio presso diverse aziende
Art. 4 Formazione teorico-pratica ed insegnamento pratico
Art. 5 Organismi paritetici
Art. 6 Assunzione
Art. 7 Periodo di prova
Art. 8 Orario di lavoro
Art. 9 Ferie
Art. 10 Determinazione della retribuzione
Art. 11 Gratifica natalizia o tredicesima mensilità
Art. 12 Trattamento di malattia e di infortunio
Art. 13 Attribuzione della qualifica professionale
Art. 14 Decorrenza
Allegati
Premessa CCNL 6 febbraio 1997
Verbale di accordo 30 luglio 1997
Accordo sul lavoro temporaneo 15 maggio 1998

Contratto nazionale per i lavoratori dipendenti da piccole e medie industrie metalmeccaniche

Premessa
In applicazione di quanto stabilito nelle dichiarazioni a verbale all’art. 1 del Contratto nazionale per la disciplina dell’apprendistato nella piccola e media industria metalmeccanica e installazione di impianti 6 febbraio 1997 e al punto 1. del verbale di accordo 30 luglio 1997, Unionmeccanica e Fim-Fiom-Uilm hanno proceduto all’armonizzazione tra le norme in materia di apprendistato contenute nel CCNL citato e l’art. 16 della legge n. 196 del 24 giugno 1997, in considerazione dei chiarimenti forniti dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 126 del 2 dicembre 1997.
Preso atto che la circolare sopracitata chiarisce quali delle "rilevanti modificazioni alla disciplina dell’apprendistato", apportate dalla legge, "sono applicabili fin dalla entrata in vigore della legge stessa"; ed in particolare, preso atto che, relativamente al campo di applicazione della legge, la circolare evidenzia una profonda innovazione "nel carattere generale della funzione dell’apprendistato allo scopo di consentire l’assunzione in qualità di apprendisti dei giovani in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale anche omogenei rispetto all’attività da svolgere", le parti hanno modificato:
- l’articolo 1 - Norme generali
- l’articolo 2 - Durata del tirocinio
- l’articolo 10 - Determinazione della retribuzione
- l’articolo 13 - Attribuzione della qualifica professionale
del Contratto Nazionale di Lavoro dell’apprendistato nella piccola e media industria metalmeccanica e installazione di impianti 6 febbraio 1997, i cui precedenti testi sono integralmente sostituiti da quelli qui riportati per gli stessi articoli.

Art. 1 Norme generali
L’apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato all’acquisizione di una qualifica professionale.
Le qualifiche conseguibili sono articolate in tre livelli in funzione del loro contenuto professionale:
- il primo livello comprende le professionalità definite dalla declaratoria relativa alla 3^ categoria, di cui all’art. 6, disciplina generale del CCNL 13 settembre 1994;
- il secondo livello comprende le professionalità definite dalla declaratoria relativa alla 4^ categoria di cui al medesimo articolo;
- il terzo livello che comprende gli apprendisti di cui all’ultimo comma del successivo art. 2, in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale ovvero di scuola media superiore, inerenti la professionalità da acquisire; tale livello comprende le professionalità definite dalla declaratoria relativa alla 5^ categoria del citato art. 6.
La qualifica professionale oggetto dell’apprendistato e il relativo livello di professionalità devono essere espressamente indicati nella lettera di assunzione.
Possono essere assunti come apprendisti giovani di età non inferiore ai sedici anni, salvo la deroga prevista dal comma 6, art. 16, legge 24 giugno 1997, n. 196 e non superiore ai ventiquattro ovvero ai ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2081/93 del 20 luglio 1993 e successive modificazioni. I limiti di età sono elevati di due anni qualora l’apprendista sia portatore di handicap.
L’apprendista non potrà essere adibito a lavorazioni retribuite a cottimo o ad incentivo, né a lavori di manovalanza o di produzione in serie anche se svolte su linea a catena o di montaggio semplice quando le mansioni siano caratterizzate da attività brevi, semplici e ripetitive per abilitarsi alle quali occorra un breve periodo di pratica e conoscenze di tipo elementare e comunque non siano ricomprensibili nella declaratoria relativa alla 3a categoria.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente contratto, valgono per gli apprendisti le norme del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Dichiarazioni a verbale
1. La presente disciplina dell’apprendistato decorre dal 1 settembre 1997 e si applica ai contratti stipulati successivamente a tale data, ferma restando l’immediata operatività della Commissione nazionale e l’immediata attivazione delle Commissioni paritetiche territoriali di cui al seguente art. 5, per lo svolgimento dell’attività propedeutica all’avvio di tale nuova disciplina.
2. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro 2 mesi dall’approvazione della legge di riforma dell’apprendistato e della legge sul riordino della formazione professionale, per armonizzare la disciplina contrattuale con le nuove norme legislative.

Art. 2 Durata del tirocinio
La durata del tirocinio è fissata in:
- 30 mesi per il primo livello di professionalità;
- 48 mesi per il secondo livello di professionalità.
Per gli apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale, ovvero di scuola media superiore o di attestato di qualifica professionale inerenti la professionalità da acquisire le suddette durate sono fissate a:
- 24 mesi per il primo livello di professionalità;
- 30 mesi per il secondo livello di professionalità.
Nel caso di apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale ovvero di scuola media superiore, inerenti la professionalità da acquisire, per i quali l’azienda scelga l’inserimento nel terzo livello di professionalità, il periodo di tirocinio avrà una durata di 48 mesi.

Art. 3 Tirocinio presso diverse aziende
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendistato presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo delle durate massime del periodo di apprendistato, di cui al precedente art. 2, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
A tal fine nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza naturale di cui all’art. 2, il datore di lavoro è tenuto a rilasciare all’apprendista un’apposita certificazione che attesti il periodo di tirocinio compiuto, le ore e le modalità di formazione teorico-pratica effettuata e la qualifica professionale e il relativo livello di professionalità oggetto dell’apprendistato.
Tale documentazione deve essere presentata dall’apprendista all’atto dell’assunzione, per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati e delle ore di formazione svolte presso altre aziende indipendentemente dai relativi livelli di professionalità, purché riferiti alla stessa qualifica professionale.
La retribuzione iniziale dell’apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio, cumulabili ai sensi del comma 1 del presente articolo, è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo di tirocinio è stato interrotto.

Art. 4 Formazione teorico-pratica ed insegnamento pratico
Per completare l’addestramento dell’apprendista sono previste 160 ore retribuite in ragione di anno destinate alla formazione teorico-pratica e 40 ore distribuite in ragione di anno destinate all’insegnamento pratico, computate nell’orario di lavoro.
Le ore complessive di formazione e insegnamento pratico possono essere distribuite diversamente nell’arco della durata del contratto di apprendistato.
Le imprese effettueranno la formazione teorico-pratica, in conformità ai programmi elaborati secondo quanto previsto all’art. 5, lett. b) e c), presso la sede aziendale, o nella sede prescelta in caso di costituzione di consorzi di imprese, ovvero presso strutture esterne pubbliche o private individuate dalle Commissioni paritetiche ai sensi del successivo art. 5. Nella impossibilità di effettuare la formazione in sede aziendale o attraverso l’attività consortile ed in assenza di strutture idonee a garantire una formazione conforme al presente quadro formativo, la Commissione paritetica territoriale, di cui all’art. 5, elaborerà congiuntamente all’azienda piani alternativi di addestramento. La formazione teorico-pratica effettuata nella sede aziendale dovrà essere realizzata al di fuori dei locali destinati all’attività produttiva.
L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza i corsi di formazione teorico-pratica.
Le ore dedicate all’insegnamento pratico sono svolte in azienda con l’obiettivo di stabilire un collegamento tra la formazione teorico-pratica e l’addestramento al lavoro per affiancamento.
Al fine di seguire l’apprendista durante tale periodo di insegnamento pratico, il datore di lavoro incarica un tutor, scelto tra i dipendenti dell’impresa.
La scelta del tutor deve tener conto della sua qualificazione e del suo livello di inquadramento che sarà normalmente di un livello superiore o almeno pari rispetto a quello in cui il giovane potrà essere inquadrato al termine del contratto di apprendistato.
Il tutor può essere lo stesso imprenditore.
Di norma annualmente l’azienda farà pervenire alla Commissione paritetica un rapporto completo, che sarà consegnato anche alle rappresentanze sindacali unitarie laddove esistenti, riferito agli apprendisti assunti e alla relativa formazione effettuata.

Art. 5 Organismi paritetici
La Commissione nazionale per la formazione professionale di cui all’art. 1, punto H, disciplina generale del Contratto collettivo nazionale, svolgerà i seguenti compiti con riferimento all’apprendistato:
- elaborare schemi esemplificativi di programmi di formazione da allegare al presente contratto;
- monitorare le esperienze svolte nel territorio sulla base della documentazione pervenuta;
- divulgare nel territorio le esperienze più significative;
- assolvere ai compiti delle Commissioni paritetiche territoriali, di seguito definite, laddove queste non vengano costituite;
- predisporre il modulo di documentazione di cui al precedente art. 3 del presente contratto.
Nei territori nei quali non sia prevista la costituzione delle Commissioni territoriali per la formazione professionale di cui all’art.1, punto H, disciplina generale del Contratto collettivo nazionale, le Associazioni territoriali di Unionmeccanica promuoveranno d’intesa con le strutture territoriali di Fim-Fiom-Uilm, la costituzione di apposite Commissioni paritetiche.
Le suddette strutture paritetiche territoriali avranno il compito di:
a) individuare i centri di formazione professionale e le strutture formative anche aziendali presso cui si svolgono i corsi di formazione teorico-pratica, secondo i requisiti indispensabili, indicati nella successiva dichiarazione a verbale, riferiti sia alle caratteristiche organizzative che alle risorse impiegate che ai livelli qualitativi di formazione erogata, ed anche in relazione alle professionalità richieste nel territorio;
b) predisporre, sulla base dei fabbisogni rilevati nel territorio, moduli formativi standard coerenti con gli schemi esemplificativi elaborati dalla Commissione Nazionale;
c) verificare che i programmi di formazione predisposti dalle aziende per qualifiche professionali per le quali la Commissione non abbia elaborato il modulo formativo, siano coerenti con gli schemi esemplificativi allegati al presente contratto;
d) verificare sulla base della documentazione ricevuta che l’attività formativa si sia svolta secondo i criteri definiti dal precedente articolo 4 e conformemente ai programmi di formazione di cui alle precedenti lett. b) e c);
e) trasmettere alla Commissione Nazionale per la Formazione Professionale tutta la documentazione riguardante l’applicazione del contratto di apprendistato nel territorio;
f) svolgere compiti di certificazione anche in relazione a quanto previsto dalla legge.
Le decisioni delle Commissioni territoriali e della Commissione nazionale verranno assunte con la maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti.
Gli organismi paritetici di cui al presente articolo opereranno in sintonia con gli Enti bilaterali di cui all’accordo interconfederale del 31 marzo 1995, utilizzando anche le elaborazioni da essi prodotte.

Dichiarazione a verbale
I centri di formazione esterni all’azienda, individuati dalle Commissioni paritetiche territoriali secondo quanto previsto alla lett. a), del presente articolo dovranno avere i seguenti requisiti:
- svolgere attività con finalità di formazione professionale da almeno tre anni. Nel caso di strutture di più recente costituzione, saranno opportunamente valutate tutte le precedenti esperienze professionali di dipendenti, collaboratori, purché adeguatamente documentate;
- possedere i requisiti previsti per le strutture formative che possono convenzionarsi con la Regione dalla legge n. 845 del 1978 e successive modificazioni;
- svolgere un’attività formativa che sia in diretta correlazione con la specificità delle qualificazioni professionali richiesti dalle imprese;
- prevedere un’articolazione dell’attività didattica in modo da assicurare lo svolgimento di più corsi nella stessa giornata;
- disporre di personale docente qualificato in relazione alle materie di insegnamento;
- disporre di una idonea e aggiornata attrezzatura tecnico-didattica in relazione alla specificità degli interventi formativi previsti.
Le strutture formative aziendali di cui alla lett. a) debbono possedere i requisiti previsti dalla legge n. 845 del 1978 per l’ottenimento delle convenzioni regionali.

Art. 6 Assunzione
Nella lettera di assunzione oltre alle indicazioni di cui all’art. 2, disciplina generale del contratto collettivo nazionale, saranno precisate:
- la qualifica professionale oggetto dell’apprendistato e il relativo livello professionale da acquisire;
- il programma di formazione e le relative modalità di attuazione.

Art. 8 Orario di lavoro
L’orario di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali.

Art. 14 Decorrenza
Il presente contratto forma parte integrante del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 13 settembre 1994, rinnovato nella parte economica con accordo del 4 febbraio 1997, di cui segue le sorti.

Allegati
Premessa CCNL 6 febbraio 1997
Unionmeccanica e Fim-Fiom-Uilm si danno reciprocamente atto che la seguente disciplina dell’apprendistato dà concreta attuazione a quanto concordato nella Nota di intenti di cui al Contratto nazionale per la disciplina dell’apprendistato nell’industria metalmeccanica e nella installazione di impianti del 13 settembre 1994, e trova fondamento in quanto definito dall’Accordo sul lavoro del 24 settembre 1996, recepito nel Disegno di legge governativo (Norme in materia di promozione dell’occupazione), e che il presupposto necessario per l’avvio di tale nuova disciplina è costituito dalla definizione di un quadro normativo che garantisca il finanziamento di tutti gli oneri relativi all’attività di formazione.

Verbale di accordo
Roma, 30 luglio 1997
In adempimento a quanto disposto dai punti 1 e 3 delle Dichiarazioni a verbale all’art. 1 del Contratto nazionale per la disciplina dell’apprendistato nella piccola e media industria metalmeccanica ed installazione di impianti del 6 febbraio 1997 Unionmeccanica e Fim-Fiom-Uilm si sono incontrate per la verifica della disciplina legislativa in materia di apprendistato, di cui all’art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196:
- visto l’art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
- verificato che i commi 2, 3 e 5 dell’art. 16 rinviano a normativa secondaria la definizione di aspetti fondamentali per il completamento della normativa sull’apprendistato;
- preso atto che il comma 2 dell’art. 16 determina una fase transitoria pari ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge.
1. Fermo restando la decorrenza del Contratto nazionale per la disciplina dell’apprendistato nella piccola e media industria metalmeccanica ed installazione di impianti dal 1 settembre 1997 e che i nuovi limiti di età già stabiliti dalla legge sono immediatamente applicabili, così come previsto al punto 2 delle Dichiarazioni a verbale all’art. 1 del Contratto nazionale per la disciplina dell’apprendistato nella piccola e media industria metalmeccanica ed installazione di impianti, le parti convengono di completare la fase di armonizzazione entro 2 mesi dall’emanazione della normativa di attuazione prevista dalla legge.
2. Nel confermare le ore complessive di formazione di cui all’art. 4 del Contratto nazionale per la disciplina dell’apprendistato nella piccola e media industria metalmeccanica ed installazione di impianti, le parti concordano che durante la fase transitoria saranno garantite le ore di insegnamento pratico di cui ai commi 1 e 5 dell’art. 4 citato, nonché l’attuazione delle disposizioni relative al tutor.
Nella fase transitoria altresì le commissioni territoriali di cui all’art. 5 del Contratto nazionale per la disciplina dell’apprendistato nella piccola e media industria metalmeccanica ed installazione di impianti, verificheranno la sussistenza delle condizioni economiche e tecniche per l’avvio immediato della formazione teorico-pratica di cui al citato art. 4, comma 1.
3. Fermo restando quanto previsto all’art. 6 del Contratto nazionale per la disciplina dell’apprendistato nella piccola e media industria metalmeccanica ed installazione di impianti, le parti concordano che sarà data attuazione a quanto previsto al secondo alinea del citato articolo alla fine della fase transitoria.
Le parti, dandosi atto della funzione essenziale del ruolo delle Commissioni paritetiche territoriali di cui all’art. 5 del Contratto nazionale per la disciplina dell’apprendistato nella piccola e media industria metalmeccanica ed installazione di impianti, si impegnano a sollecitarne la costituzione.
Entro il 31 ottobre 1997, le apposite Commissioni paritetiche territoriali per l’apprendistato di cui al comma 2 dell’art. 5 citato, saranno costituite in tutti quei territori nei quali non siano state costituite le Commissioni territoriali per la formazione professionale di cui all’art. 1 punto H della Disciplina generale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 13 settembre 1994 e saranno composte complessivamente da 6 componenti.
Nei territori, invece, in cui risultino già costituite le Commissioni per la formazione professionale, queste svolgeranno anche i compiti previsti per le Commissioni per l’apprendistato.
Le parti, altresì, nel confermare l’importanza della definizione di un quadro normativo che garantisca il finanziamento di tutti gli oneri relativi all’attività di formazione, così come indicato nella Premessa al Contratto nazionale per la disciplina dell’apprendistato nella piccola e media industria metalmeccanica ed installazione di impianti, si impegnano, per quanto di loro competenza, ad avviare iniziative di proposta rivolte alla definizione di certezze finanziarie che consentano un rapido avvio dell’attività formativa.

Accordo sul lavoro temporaneo
Roma, 15 maggio 1998
Unionmeccanica e Fim-Fiom-Uilm convengono quanto segue
1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 1, lett. b) e c) della legge stessa, anche per l’aumento delle attività nelle seguenti fattispecie:
a) punte di più intensa attività - cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali - connesse a richieste di mercato derivanti dall’acquisizione di commesse o dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall’attività di altri settori;
b) quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo e che non possano essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
c) per l’esecuzione di particolari commesse che per la specificità del prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedono l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale;
d) per far fronte ad una situazione determinata da cessazioni di rapporti di lavoro di lavoratori qualificati di cui alla disciplina speciale, parte seconda e terza, senza il rispetto integrale dei termini di preavviso.
2. I prestatori di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie individuate dalle parti al punto 1, lett. a), b), c) e d) del presente accordo, non potranno superare per ciascun trimestre la media dell’8% dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa.
3. Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 4, lett. a) della legge no 196/97, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo, sono quelle non rientranti tra le "professionalità intermedie" secondo quanto previsto dall’accordo interconfederale Confapi/Cgil-Cisl-Uil 31 marzo 1995 sui contratti di formazione e lavoro (primo e secondo livello di cui all’art. 6 disciplina generale del CCNL 13 settembre 1994).
4. Ferma restando l’informazione di cui all’art. 21 del DLgs 19 settembre 1994, n. 626, le attività di promozione di iniziative formative degli organismi paritetici di cui all’accordo interconfederale Confapi/Cgil-Cisl-Uil 27 ottobre 1995 sono estese anche ai prestatori di lavoro temporaneo.
5. Nel secondo livello di contrattazione, così come definito dal Protocollo 23 luglio 1993, e nel rispetto di quanto previsto dal CCNL 13 settembre 1994, sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche - previste dal contratto - correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all’andamento economico dell’impresa.
6. L’azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta l’anno, anche per il tramite dell’associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l’azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al presente punto, il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Il presente accordo decorre dal 15 maggio 1998 e, dato il suo carattere sperimentale, rimarrà in vigore fino al prossimo rinnovo del CCNL 13 settembre 1994.