PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
(INAIL)

E

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
(ANCI)

PER

LA RICERCA, LO SVILUPPO E LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CONGIUNTE VOLTE A FAVORIRE L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E TECNOLOGICA PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI Al CITTADINI E ALLE IMPRESE E LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI




L'anno 2011, il giorno 7 del mese di Giugno

tra

il Dott. Marco Fabio Sartori … che interviene in qualità di Presidente dell'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL fin seguito denominato INAIL), domiciliato per la carica in Roma, Via IV Novembre n. 144,

e

il Dott. Osvaldo Napoli …, che interviene in qualità di Presidente f.f. dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia - ANCI (in seguito denominata ANCI), domiciliato per la carica presso la Sede legale in Roma, Via dei Prefetti n. 46, d'ora innanzi congiuntamente definiti "le Parti" o, singolarmente, "la Parte"

VISTO


- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, inerente le modalità di realizzazione di programmi comuni fra più amministrazioni;
- la legge 4 marzo 2009 n. 15 recante "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti";
- il D. Lgs. n. 235 del 30.12.2010 contenente il Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale nonché il D. Lgs. 82/2005 di istituzione del "Codice dell'Amministrazione digitale" nel quale confluì il D. Lgs. 42/2005 istitutivo del Sistema Pubblico di connettività;
- il TU 1124/1965 che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e s.m.i.;
- il D. Lgs. 38/2000, recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144"
- il D. Lgs. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il D. Lgs. 81/2008 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;
- il D. Lgs 78/ 2010 convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2010 n. 122 " Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

PREMESSO CHE


1) L' INAIL
• è parte integrante del sistema di Welfare attivo che ha l'obiettivo di garantire la "tutela globale" della salute del cittadino/lavoratore - psicofisica,socio-familiare e lavorativa perseguita, tra l'altro, con il superamento della tradizionale nozione di attitudine al lavoro quale metro di valutazione dell'an e del quantum dell'indennizzo e l'introduzione del danno biologico di origine lavorativa, inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona unitamente alle previsioni concernenti il reinserimento lavorativo;
• garantisce la tutela nei confronti dei lavoratori attraverso un sistema integrato di tutela ulteriormente irrobustitosi per effetto dei recenti interventi normativi che va dagli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro, alle prestazioni sanitarie ed economiche, alle cure, riabilitazione e reinserimento nella vita sociale e lavorativa nei confronti di coloro che hanno già subito danni fisici a seguito di infortunio o malattia professionale;
• promuove ed incentiva la cultura della sicurezza intesa sia come valore etico e sociale, nella logica della tutela integrale dei lavoratori, sia nel quadro del contenimento degli infortuni e dei costi sociali che ne derivano intervenendo sui comportamenti dei lavoratori, sensibilizzando e sostenendo le imprese sia attraverso un'azione di formazione ed informazione, che di finanziamento, veicolando il messaggio che investire nella protezione della salute dei lavoratori attraverso politiche attive di prevenzione, conduce a risultati significativamente rilevanti, da un punto di vista sociale ed economico;
• nell'attuazione del compito di gestire l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali amministra i dati informatici relativi alle aziende ed ai lavoratori assicurati, svolgendo, altresì, attività di vigilanza al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi assicurativi;
• nei rapporti con l'utenza, deve garantire qualità, trasparenza e tempestività nel soddisfare gli interessi e le attese dei lavoratori e dei datori di lavoro e pertanto, deve adottare metodologie e strumenti mirati a migliorare la qualità dei servizi erogati;
2) In tale contesto, l'INAIL è preliminarmente interessato a ricevere, in tempo reale, dai Comuni tutti i dati riguardanti la popolazione e le attività produttive autorizzate sul territorio;
3) I Comuni, a loro volta, sono interessati a ricevere dall'INAIL dati di varia natura che consentano, nell'immediato ed in una prospettiva futura, una corretta copertura informativa alle politiche di governo locale;
4) L'ANCI, come definito nello Statuto dell'Associazione, "promuove lo studio di problemi che interessino gli associati, interviene con propri rappresentanti in ogni sede nella quale si discutano o si amministrino interessi delle autonomie locali, presta informazione, consulenza ed assistenza agli associati direttamente o mediante proprie tecnostrutture, relativamente alle competenze che la legge attribuisce alle Autonomie locali e allo Stato nazionale";
5) L'ANCI, nell'ambito della propria attività istituzionale, individua, promuove e realizza interventi di supporto alle politiche nazionali di innovazione dei processi di interscambio di dati tra Comuni e Amministrazioni Centrali e Locali;
6) L'ANCI, nell'ambito del programma d'azione generale, quale soggetto di interesse pubblico al quale aderiscono i Comuni Italiani per rappresentare e promuovere gli interessi degli Associati, ha come obiettivo quello di accelerare l'adeguamento delle procedure di interesse dei Comuni alle novità' legislative e, quindi, anche in materia previdenziale;
7) L'ANCI per la progettazione e la realizzazione di progetti complessi, anche finanziati dalla Pubblica Amministrazione Centrale e dai principali organismi istituzionali riguardanti la definizione e l'implementazione di sistemi informativi e di azioni consulenziali per gli Enti locali, si avvale tra le altre strutture dalla stessa partecipate di ANCITEL SPA quale struttura tecnica dell'Associazione stessa;
8) L'INAIL, in considerazione che l'evoluzione in senso federalista unitamente all'attuazione del principio di sussidiarietà che fa del Comune il soggetto pubblico più vicino al cittadino ed alla comunità nonché il soggetto pubblico che meglio di ogni altro conosce il proprio territorio, ritiene indispensabile rilanciare le sinergie con i Comuni;
9) L'INAIL ed i Comuni sono interessati a favorire uno sviluppo dei servizi informativi al pubblico che consenta ad ogni utente che intenda conoscere la propria posizione presso l'INAIL o altre informazioni che lo riguardino, detenute dallo stesso Istituto o dal Comune, di rivolgersi indifferentemente al proprio Comune oppure alla più vicina sede dell'INAIL;
10) L'INAIL ed i Comuni sono altresì interessati a promuovere un interscambio informativo in merito alle iniziative di carattere legislativo, amministrativo e tecnico che consenta la preventiva consultazione tra INAIL ed ANCI attraverso l'organizzazione di apposite riunioni tecniche per la definizione di elementi di comune interesse;
11) L'INAIL e l'ANCI, al fine di migliorare l'efficienza gestionale nei Comuni italiani e nello stesso INAIL, e di erogare migliori servizi all'utenza intendono, con le modalità e nei termini appresso specificati, favorire l'integrazione, mediante l'attivazione di appositi collegamenti telematici, tra le banche dati degli uffici comunali e quelle gestite da INAIL;



Tutto quanto premesso tra le parti come sopra rappresentate si conviene quanto segue

Articolo 1
(Obiettivi programmatici)

È interesse comune di INAIL e di ANCI promuovere ogni iniziativa che garantisca la circolarità dei dati ed il miglioramento dei servizi resi all'utenza anche attraverso un interscambio informativo in merito alle iniziative di carattere legislativo, amministrativo e tecnico. A tal fine, anche in base alle regole proprie del Sistema Pubblico di Connettività, saranno assunte tutte le iniziative necessarie a rendere possibile la interoperabilità tra i sistemi informativi ed ogni intervento utile ad ampliare l'accessibilità e la fruibilità delle rispettive banche dati.

Articolo 2
(Metodologia operativa)

Al fine di conseguire una collaborazione piena con i Comuni, INAIL e ANCI si impegnano a garantire la reciproca disponibilità a progettare, realizzare ed attuare sistemi e servizi innovativi finalizzati a garantire la semplificazione degli adempimenti per cittadini ed utenti.
Ai fini di cui al comma precedente l'ANCI potrà avvalersi delle proprie strutture controllate e collegate per la realizzazione degli obiettivi del presente Protocollo ed in particolare del supporto tecnico di Ancitel S.p.A..
Ciascuna parte altresì garantisce, nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di protezione dei dati personali e delle regole di cui al Codice dell'Amministrazione digitale vigente, all'altra l'accesso ai propri sistemi informativi.
INAIL garantisce inoltre la disponibilità delle proprie strutture per attività di analisi e di studio utili al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo d'intesa.
Le modalità di progettazione, realizzazione ed attuazione dei sistemi e servizi previsti al precedente comma 1, nonché le modalità di accesso ai propri sistemi informativi, verranno definite attraverso specifici accordi esecutivi disciplinanti altresì i rispettivi impegni, anche finanziari.

Articolo 3
(Impegno finanziario)

Il presente Protocollo non prevede impegni finanziari che verranno definiti nell'ambito dei singoli accordi di cui al precedente art. 2 u.c..
Gli oneri inerenti ad attività aggiuntive di sviluppo, implementazione e modifica dei singoli sistemi informativi saranno a carico della parte richiedente in quanto realizzate nel suo interesse. Tali eventuali ulteriori attività saranno disciplinate nel dettaglio nell'ambito degli accordi esecutivi di cui al comma 5 dell'art. 2.

Articolo 4
(Comitato Tecnico Paritetico)

La realizzazione degli obiettivi del presente Protocollo è verificata da apposito Comitato tecnico paritetico, composto da sei membri, n. tre nominati da INAIL e n. tre nominati da ANCI.
Il Comitato si riunisce periodicamente, non meno di quattro volte l'anno, su convocazione del Presidente, e svolge i seguenti compiti:
a) propone nuovi sviluppi applicativi ed integrativi auspicabili per il raggiungimento degli scopi prefissati dal presente Protocollo d'intesa;
b) verifica lo stato di avanzamento delle attività programmate dai singoli accordi attuativi nonché il raggiungimento dei risultati negli stessi previsti.
Il Comitato può avvalersi di competenze specifiche e/o specialistiche all'uopo nominate.
I componenti del Comitato svolgono gratuitamente le loro funzioni e si avvicendano con periodicità semestrale nella carica di Presidente a partire dal membro più anziano.
In presenza di circostanze e motivi che impediscano il raggiungimento dei risultati concordati nel presente Protocollo il Comitato può proporre azioni correttile

Articolo 5
(Durata)

Il presente protocollo ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data della sottoscrizione.

ANCI
Associazione Nazionale Comuni Italiani
INAIL
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

Fonte: INAIL