Tipologia: CCNL
Data firma: 26 giugno 2000
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Aias e Fp-Cgil, Fps-Cisl, Spl-Uil, Ugl
Settori: Servizi, Servizi assistenziali, Aias

Sommario:

Titolo I Validità ed ambito di applicazione del contratto
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Disposizioni generali
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 4 - Condizioni di miglior favore
Art. 5 - Decorrenza e durata
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6 - Diritto di informazione e confronto tra le parti
Art. 7 - Contrattazione
Art. 8 - Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali
Art. 9 - Pari opportunità
Art. 10 - Attività di volontariato
Titolo III Diritti sindacali
Art. 11 - Rappresentanze sindacali
Art. 12 - Assemblea
Art. 13 - Permessi per cariche sindacali
Art. 14 - Aspettativa sindacale
Art. 15 - Contributi sindacali
Titolo IV Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 16 - Assunzione del personale
Art. 17 - Documenti di assunzione
Art. 18 - Visite mediche
Art. 19 - Periodo di prova
Art. 20 - Rapporto di lavoro part-time
Art. 21 - Contratti di formazione e lavoro
Art. 22 - Rapporti di lavoro a tempo determinato
Art. 23 - Lavoro temporaneo
Art. 24 - Apprendistato
Art. 25 - Inserimento lavorativo delle persone socialmente svantaggiate
Art. 26 - Preavviso
Art. 27 - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 28 - Rilascio dei documenti e del certificato di lavoro
Art. 29 - Indennità in caso di decesso
Art. 30 - Mobilità
Titolo V Norme comportamentali e disciplinari
Art. 31 - Ritardi e assenze
Art. 32 - Doveri del personale
Art. 33 - Provvedimenti disciplinari
Art. 34 - Patrocinio legale della dipendente e del dipendente per atti connessi all'espletamento dei compiti di ufficio
Art. 35 - Responsabilità civile delle dipendenti e dei dipendenti nei rapporti con l'utenza
Art. 36 - Ritiro patente
Art. 37 - Copertura assicurativa dei mezzi propri di trasporto per ragioni di servizio
Titolo VI Classificazione del personale
Art. 38 - Declaratoria delle posizioni economiche e conseguenti inquadramenti
Art. 39 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse
Art. 40 - Cumulo delle mansioni
Art. 41 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
Titolo VII Orario di lavoro
Art. 42 - Orario di Lavoro
Art. 43 - Riposo settimanale
Art. 44 - Paga giornaliera e oraria
Art. 45 - Pronta disponibilità
Titolo VIII Festività e ferie

Art. 46 - Festività
Art. 47 - Ferie
Titolo IX Permessi, aspettative e congedi
Art. 48 - Permessi e recuperi
Art. 49 - Congedo matrimoniale
Art. 50 - Tutela della maternità
Art. 51 - Donazione sangue o sue componenti
Art. 52 - Donatori di midollo
Art. 53 - Chiamata e richiamo alle armi, obiezioni di coscienza in servizio civile
Art. 54 - Aspettativa non retribuita
Art. 55 - Permessi per gravi motivi
Art. 56 - Permessi per lutto in famiglia
Art. 57 - Trattamento spettante alle lavoratrici ed ai lavoratori in occasione delle elezioni e/o referendum
Art. 58 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicaps
Titolo X Diritto allo studio e formazione professionale
Art. 59 - Diritto allo studio
Art. 60 - Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale
Titolo XI Trattamento delle assenze per motivi di salute, ambiente di lavoro
Art. 61 - Trattamento economico di malattia ed infortunio
Art. 62 - Assicurazioni ed infortuni sul lavoro
Art. 63 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Art. 64 - Superamento delle barriere architettoniche
Titolo XII Retribuzione
Art. 65 - Elementi della retribuzione
Art. 66 - Inquadramenti e conseguenti retribuzioni
Art. 67 - Retribuzione individuale di anzianità
Art. 68 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno
Art. 69 - Trattamento economico conseguente a passaggio alla posizione economica superiore
Art. 70 - Assegni familiari o aggiunta di famiglia
Art. 71 - Indennità
Art. 72 - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta paga
Art. 73 - Tredicesima mensilità
Art. 74 - Mensa e vitto
Art. 75 - Abiti di servizio
Art. 76 - Missioni e trasferte
Art. 77 - Attività di soggiorno
Art. 78 - Trattamento di fine rapporto
Art. 79 - Premio di incentivazione
Titolo XIII Procedure per l'esame delle controversie
Art. 80 - Tentativo di conciliazione
Art. 81 - Commissione paritetica nazionale

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dell' Aias (Associazione italiana assistenza spastici)

Addì, 26 giugno 2000, tra Associazione italiana assistenza spastici, Fp-Cgil, Fps-Cisl, e Spl-Uil, Ugl è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per i lavoratori dipendenti dall'Aias.

Titolo I Validità ed ambito di applicazione del contratto
Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente CCNL, che fa parte del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo-associazionistico, si applica al personale dipendente dalle Associazioni denominate AIAS o aderenti all'AIAS medesima (Associazione italiana assistenza spastici).
Il contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina la regolamentazione del trattamento economico e normativo che deve essere indistintamente indicato a tutto il personale dipendente.
Le parti contraenti si impegnano a favorire la costituzione di un CCNL di settore attraverso la definizione di una parte normativa ed economica comune ed il mantenimento delle specificità evidenziate nei singoli contratti.

Art. 2 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato, nonché allo Statuto dei diritti dei lavoratori, in quanto applicabili.
Le prestatrici ed i prestatori d'opera debbono inoltre osservare le norme regolamentari emanate dalle Associazioni, purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di legge.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6 - Diritto di informazione e confronto tra le parti

Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le sedi di informazione e confronto sono:
A) Livello nazionale
Annualmente, di norma entro l'autunno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
- promuovere iniziative anche volte alla pubblica amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili, con particolare attenzione a quelle rappresentate dal volontariato.
B) Livello regionale e/o territoriale
Annualmente, di norma entro l'anno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed all'occupazione;
- assumere le opportune iniziative presso la pubblica amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione o di accreditamento, dei costi connessi con l'applicazione del presente CCNL;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- assumere le opportune iniziative nei confronti della pubblica amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL, nonché definite forme di valorizzazione dell'attività di volontariato.
C) Livello aziendale
Fermo restando le competenze proprie delle amministrazioni queste garantiranno, ove richiesto, una tempestiva informazione riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, quanto relativo ai rapporti diretti e/o di convenzione o accreditamenti con gli Enti Pubblici, ai progetti e programmi di sviluppo nonché quant'altro previsto nei singoli punti del presente CCNL
Le parti convengono sulla necessità di sviluppare idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione ed all'utilizzo di strumenti di sostegno al governo di processi di riorganizzazione che dovessero evidenziarsi come necessari ed a tal fine si sentono impegnate in sede di confronto nazionale, regionale e/o territoriale nonché aziendale.

Art. 7 - Contrattazione
La contrattazione di cui al presente CCNL, si suddivide in due livelli:
- nazionale;
- aziendale o territoriale.
Sono titolari della contrattazione aziendale o territoriale le rappresentanze sindacali secondo quanto previsto dal regolamento confederale del marzo 1991 e dall'accordo 23 luglio 1993.
Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale le seguenti tematiche:
- validità ed ambito di applicazione del contratto;
- relazioni sindacali;
- diritti sindacali;
- attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro;
- norme comportamentali e disciplinari;
- ordinamento professionale;
- orario di lavoro;
- permessi, aspettative e congedi;
- formazione professionale;
- trattamento economico.
Costituisce oggetto della contrattazione aziendale o territoriale quanto espressamente attribuitovi dal CCNL, nonché quanto definito nelle piattaforme aziendali in merito a innovazioni nell'organizzazione del lavoro o nella quantità-qualità dei servizi finalizzate al recupero di competitività ed a una maggiore capacità di risposta alle esigenze dell'utenza.
Le piattaforme aziendali potranno prevedere il riconoscimento dell'apporto professionale alla realizzazione dei progetti ovvero al raggiungimento di obiettivi stabiliti tra le parti.
In sede territoriale sulla base dei meccanismi di remunerazione delle prestazioni o di inquadramento nelle diverse fasce tipologiche di attività potranno essere firmate intese integrative che tengano conto di tali variabili.

Titolo III Diritti sindacali
Art. 11 - Rappresentanze sindacali

Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono le RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) costituite ai sensi dello specifico regolamento definito tra le parti, ovvero le RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali) sino alla costituzione delle sopraindicate RSU.
Per la contrattazione nei luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale è composta dalle RSU, ovvero dalle RSA in caso di non costituzione delle RSU e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL
Alla rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, per l'espletamento dei suoi compiti e funzioni, è garantito il monte ore retribuito di cui all'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
[…]

Art. 12 - Assemblea
Le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di 15 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
L'Ente dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità del personale o gruppi dello stesso e sono indette nella misura di 10 ore annue dalle RSU di cui all'art. 11 del presente CCNL e nella misura di 5 ore annue dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL
[…]

Titolo IV Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 17 - Documenti di assunzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dalla legge 4 giugno 1968, n. 15 all'atto dell'assunzione la lavoratrice ed il lavoratore sono tenute/i a presentare o consegnare i seguenti documenti:
[…]
- certificato di sana e robusta costituzione fisica da cui risulti che la lavoratrice od il lavoratore non è affetto da malattie contagiose, rilasciato da organi sanitari pubblici;
- libretto di idoneità sanitaria ove richiesto a norma di legge;
[…]

Art. 18 - Visite mediche
Prima dell'assunzione in servizio l'Amministrazione potrà accertare la idoneità fisica della prestatrice e del prestatore d'opera e sottoporla/o a visita medica da parte di organi sanitari pubblici.
Successivamente alla assunzione il lavoratore sarà sottoposto ad eventuali accertamenti solo ad opera degli organi sanitari pubblici, gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione ove previsti dalla legge vigente non ricadranno a carico della dipendente o del dipendente.

Art. 21 - Contratti di formazione e lavoro
Le assunzioni di personale con contratto di formazione lavoro avverranno secondo le norme della legge 19 dicembre 1984, n. 863, della legge 29 dicembre 1990 n, 407 e della legge 19 luglio 1994, n. 451 e dell'art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Le parti verificato l'andamento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro nel contesto di cui trattasi e nell'intento di potenziare gli strumenti in grado di favorire le occasioni di impiego secondo le esigenze rispettive delle associazioni e dei lavoratori, intendono razionalizzare con il presente accordo la utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro nel settore.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro, mediante interventi che facilitino l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro. Le parti in relazione alla nuova normativa concernente le assunzioni con contratto di formazione e lavoro sottolineano la possibile utilizzazione delle seguenti tipologie:
a) acquisizione di professionalità intermedie e/o di professionalità elevate;
b) inserimento professionale mediante esperienze lavorative di giovani nel contesto produttivo ed organizzativo aziendale.
Le parti individuano quali professionalità intermedie quelle collocate nelle posizioni economiche A/3, A/4, B/1, B/2, C/1, C/2, D/1 e quali professionalità elevate quelle collocate nelle posizioni economiche D/2, D/3, D/4.
Possono essere assunte/i con contratto di formazione e lavoro soggetti di età compresa tra i 16 ed i 32 anni.
La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i 24 mesi per i contratti di tipo a) ed i 12 mesi per i contratti di tipo b).
[…]
I contratti di tipo a) qualora siano riferiti all'acquisizione di professionalità intermedie dovranno prevedere almeno 80 ore di formazione, qualora siano riferiti all'acquisizione di professionalità elevate dovranno prevedere almeno 130 ore di formazione.
Per quanto concerne i contratti di tipo b) la formazione minima prevista non dovrà essere inferiore a 20 ore.
Qualora i progetti di cui sopra prevedano ore di formazione aggiuntive le stesse verranno retribuite nella misura del 50%.
Per le professionalità con titolo abilitante si applica quanto previsto al comma 2, lettera b dell'articolo 16 della L. n. 451/1994; per tali figure l'inquadramento avverrà direttamente nel livello di destinazione.
Le assunzioni programmate nei progetti per i quali sia stata espletata con esito favorevole la procedura di verifica della conformità presso la Direzione provinciale del lavoro dovranno essere di norma effettuate entro 6 mesi dalla notifica della sussistenza delle condizioni per la richiesta di nullaosta.
[…]
Alle lavoratrici ed ai lavoratori assunte/i con contratto di formazione e lavoro verranno applicate le normative del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
[…]
I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro, all'atto dell'assunzione, alla Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente.
[…]

Art. 22 - Rapporti di lavoro a tempo determinato
In tutte le strutture comprese nell'ambito di applicazione (art. 1) del presente contratto, ai sensi dell'art. 23 della legge del 28 febbraio 1987, n. 56 l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro - oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, all'art. 12 della legge 24 giugno 1997, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni è consentita, in relazione alle particolari esigenze delle associazioni ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi:
a) esecuzione di lavori stagionali di cui al D.P.R. n. 1525 del 7 ottobre 1963 e all'art. 8 bis del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17 convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79 successive modificazioni e/o integrazioni;
b) per garantire le indispensabili necessità del servizio ed assistenziali e la totale funzionalità di tutte le strutture di cui all'art. 1 del presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie;
c) per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali delle Associazioni anche in collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni pubbliche o private;
d) per l'effettuazione di attività socio-sanitaria, psico-pedagogica o assistenziale, anche in collaborazione con UU.SS.LL., province, regioni, comuni, Ministeri o altri Enti pubblici, ed inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in collaborazione con gli Enti di cui sopra;
e) per sostituzioni di lavoratori assenti per permesso straordinario concesso dall'Amministrazione;
f) in caso di assenza dal servizio per ragioni di carattere giudiziario (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.) nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
g) per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare ecc.).
Ulteriori casistiche potranno essere definite nell'ambito del confronto tra le parti di cui all'art. 7.
La percentuale dei dipendenti con contratto a tempo determinato, comprensiva dei lavoratori di cui all'art. 23, non può essere superiore al 30% del personale a tempo indeterminato, senza tener conto dei rapporti sorti per sostituire dipendenti aventi diritto alla conservazione del posto. In sede locale possono essere concordate tra le parti di cui all'art. 7 percentuali maggiori in relazione alle specifiche condizioni.
Si precisa, che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico, previste dalle norme convenzionali.

Art. 23 - Lavoro temporaneo
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 1, lett. b) e c) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie:
- per particolari punte di attività;
- per l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;
- per l'esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall'Ente o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale.
Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la media del 8% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dall'Associazione utilizzatrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In alternativa è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'Associazione.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 4 lett. a) della legge 24 giugno 1997, n. 196, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle non rientranti tra le "professionalità intermedie" di cui all'art. 21 del presente CCNL
Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono destinatari anche delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione locale ai sensi del punto 2 dell'art. 7 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito.
Restano fermi per l'Associazione utilizzatrice le incombenze previste dall'art. 7 comma 4 della legge n. 196/1997 ("L'impresa utilizzatrice comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale:
a) il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di fornitura di cui all'art. 1; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.").

Art. 24 - Apprendistato
Le Associazioni possono assumere con contratto di apprendistato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Il rapporto di apprendistato avrà durata differenziata come segue:
- 36 mesi per i lavoratori con mansioni di cui alle posizioni A/1, A/2, A/3, A/4;
- 48 mesi per i lavoratori con mansioni di cui alle posizioni B/1, B/2, C/1.
Per gli apprendisti portatori di handicap i limiti di età previsti dalla legge sono elevati di due anni.
All'apprendista sono garantiti, senza operare alcuna decurtazione della retribuzione, i periodi occorrenti alla frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento formativo, normalmente pari ad almeno 120 ore per coloro i quali siano in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale relativo all'attività da svolgere.
Al termine del periodo di apprendistato sarà rilasciata agli interessati idonea certificazione dell'avvenuta formazione.
[…]

Art. 25 - Inserimento lavorativo delle persone socialmente svantaggiate
L'inserimento lavorativo delle persone socialmente svantaggiate avverrà secondo le norme di legge vigenti e in particolare della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Titolo V Norme comportamentali e disciplinari
Art. 32 - Doveri del personale

Le lavoratrici ed i lavoratori, ed in particolare coloro alle quali/ai quali è affidato lo svolgimento di attività di recupero, di riabilitazione ed assistenza delle persone socialmente svantaggiate, di quelle di sostegno nei confronti dei loro familiari, sono tenute/i ad un corretto comportamento nell'espletamento delle mansioni sia in ordine alle disposizioni ricevute dai superiori sia a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di responsabilità.
Sono obblighi della lavoratrice e del lavoratore:
- usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e nell'interesse dell'utenza;
- osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai superiori ivi comprese quelle di seguito elencate in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
- osservare le misure disposte ai fini della sicurezza individuale collettiva e dell'igiene;
- usare con cura i dispositivi di sicurezza, quelli tecnici-sanitari e gli altri mezzi di protezione predisposti e forniti;
- segnalare immediatamente alle preposte o ai preposti le deficienze dei dispositivi dei mezzi di sicurezza e di protezione suddetti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nello ambito delle competenze e possibilità, ad eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
- non rimuovere o modificare i dispositivi o gli altri mezzi di sicurezza e di protezione suddetti senza averne ottenuta l'autorizzazione;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che esulino dall'ambito delle rispettive competenze e che possano compromettere la sicurezza del lavoratore e/o dei soggetti assistiti;
[…]
- uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, oltre che alle disposizioni contenute nel presente contratto, alle altre norme di legge.

Art. 33 - Provvedimenti disciplinari
[…]
Le mancanze della dipendente e del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari:
1) richiamo verbale;
2) richiamo scritto;
3) multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni.
Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre, nei provvedimenti di cui sopra, la lavoratrice ed il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi dell'art. 31 o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c) commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati;
d) non esegua le mansioni connesse alla qualifica assegnata dall'Amministrazione; non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite, non si attenga alle indicazioni assistenziali e/o educative;
[…]
f) compia insubordinazione nei confronti del legale rappresentante dell'Associazione, dei superiori gerarchici o esegua il lavoro affidatogli negligentemente o non ottemperi alle disposizioni impartite;
g) tenga un contegno scorretto od offensivo verso gli utenti, il rappresentante dell'Associazione, il pubblico, gli altri dipendenti e collaboratori, compia atti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
[…]
Sempreché si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle norme della legge 15 luglio 1966, n. 604, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:
a) nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
[…]
c) recidiva in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di un anno;
[…]
e) introduzione di persone estranee nell'azienda stessa senza permesso dell'amministrazione;
f) abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro;
[…]
j) per tolleranza di abusi commessi dal personale;
[…]
La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non esaustivo dei casi che potranno dar luogo alla adozione del provvedimento del licenziamento per mancanze.

Titolo VI Classificazione del personale
Art. 41 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica

Le amministrazioni nel caso in cui la dipendente o il dipendente venga riconosciuta/o fisicamente inidonea/o in via permanente all'espletamento delle funzioni inerenti alla propria qualifica dall'ufficio sanitario competente, fatta salva la inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, esperiranno nel rispetto del potere organizzatorio delle aziende, ogni utile tentativo di recupero della dipendente o del dipendente, dietro sua richiesta, in funzioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, ove esista in organico la possibilità di tale utilizzo, in relazione alle coperture dei posti vacanti e comunque compatibilmente con le capacità residuali della lavoratrice o del lavoratore, garantendo il trattamento previsto dalla legislazione vigente.

Titolo VII Orario di lavoro
Art. 42 - Orario di Lavoro

L'orario di lavoro ordinario settimanale, per i dipendenti è fissato in 36 ore, da articolare di norma su 6 giorni, e laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni.
Per le dipendenti ed i dipendenti inquadrate/i nelle posizioni economiche D2, D3, D4 l'orario settimanale ordinario è di 38 ore.
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'amministrazione con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, sentite le rappresentanze sindacali.
I criteri per la formulazione dei turni di servizio e l'organizzazione del lavoro sono stabiliti, entro il primo trimestre di attività di ciascun anno dalle amministrazioni di intesa con le rappresentanze sindacali fermo restando la salvaguardia dell'assistenza dell'utente e la necessità di considerare la problematicità del rapporto diretto con lo stesso.
Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle comprese nei turni di servizio, fermo restando, quanto previsto dal successivo articolo 43 del presente contratto.
Le parti convengono che qualora intervengano disposizioni legislative in materia di durata dell'orario di lavoro si rincontreranno al fine di rapportare alle stesse i contenuti del presente articolo.

Art. 43 - Riposo settimanale
Tutte le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto a una giornata di riposo settimanale, in un giorno che normalmente deve coincidere con la domenica.
Per il personale che opera su tre o quattro turni, nell'arco delle 24 ore, il riposo settimanale inizia il giorno successivo a quello di fine turno.
Nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione ad eccezione della corresponsione della indennità festiva.
Il riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà essere monetizzato.

Art. 45 - Pronta disponibilità
Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale ed è caratterizzato dalla immediata reperibilità della dipendente e del dipendente e dall'obbligo della stessa e lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata.
La valutazione in ordine alla opportunità ed alla misura di adozione di tale istituto nonché le modalità dello stesso sono demandate al rapporto tra le parti in sede aziendale.
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali di cui all'art. 46 del presente CCNL, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. Il servizio di pronta disponibilità va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata massima di 12 ore e minima di 4 ore, dà diritto ad un compenso di lire 40.000 lorde per ogni 12 ore. Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minima durata la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.
In caso di chiamata l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio ed a richiesta dell'interessata o dell'interessato.
Non possono essere previste per ciascuna dipendente o per ciascun dipendente più di 8 turni di pronta disponibilità al mese.

Titolo VIII Festività e ferie
Art. 47 - Ferie

[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie.

Titolo IX Permessi, aspettative e congedi
Art. 48 - Permessi e recuperi

Alla lavoratrice ed al lavoratore possono essere concessi dall'Ente, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero per un massimo di 36 ore nel corso dell'anno e comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti, pari a 5 (cinque giornate di cui all'art. 47 (Ferie) del presente CCNL
Entro i due mesi successivi a quello della fruizione del permesso, la lavoratrice ed il lavoratore è tenuta/o a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'azienda provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante alla lavoratrice e al lavoratore per il numero di ore non recuperate.

Art. 50 - Tutela della maternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri si fa riferimento alle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204, 9 dicembre 1977, n. 903 e 8 marzo 2000, n. 53.

Art. 51 - Donazione sangue o sue componenti
La lavoratrice ed il lavoratore che donano sangue o sue componenti hanno diritto al permesso retribuito secondo la normativa di legge vigente.

Art. 52 - Donatori di midollo
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a permessi non retribuiti per sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla donazione del midollo osseo.
In caso di avvenuta donazione, i lavoratori e le lavoratrici usufruiranno del relativo permesso retribuito previa presentazione di idonea certificazione.
La presente norma ha validità limitatamente alla durata del presente CCNL, fino a che lo Stato non assuma a proprio carico il relativo onere.

Art. 58 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicaps
Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici o portatori di handicaps si fa riferimento alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Titolo XI Trattamento delle assenze per motivi di salute, ambiente di lavoro
Art. 62 - Assicurazioni ed infortuni sul lavoro

L'Amministrazione è tenuta ad assicurare le lavoratrici ed i lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali secondo le norme di legge vigenti.

Art. 63 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
In attuazione dei contenuti del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 "attuazione della direttiva 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro" è istituita a livello aziendale la figura di rappresentante per la sicurezza.
Per l'espletamento delle funzioni della rappresentante o del rappresentante per la sicurezza è riconosciuto uno specifico monte ore annuo retribuito di un'ora per addetto.
Le parti entro tre mesi dalla firma del presente CCNL, si incontreranno per definire, in coerenza con i contenuti del citato Decreto Legislativo, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza nonché quant'altro a ciò riferito.

Art. 64 - Superamento delle barriere architettoniche
In attuazione dell'art. 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 i singoli Enti illustreranno alle rappresentanze sindacali, entro 1 anno dalla firma del presente CCNL, i progetti conformi alla normativa e finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, comprensivi della previsione dei tempi di attuazione che dovranno essere realizzati entro un ulteriore anno.

Titolo XII Retribuzione
Art. 68 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno

Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare le 50 ore annue per dipendente.
Il lavoro supplementare e straordinario non può essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro.
Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.
Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie è utilizzabile secondo criteri definiti nell'ambito del confronto tra le parti in sede aziendale.
È considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore settimanali. Viene invece considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 48 ore settimanali.
Il lavoro supplementare e straordinario deve essere compensato con un riposo sostitutivo da fruirsi entro 30 giorni compatibilmente con le esigenze di servizio.
Il lavoro supplementare e quello straordinario, se non sono compensati con il riposo sostitutivo, saranno retribuiti da una quota oraria della retribuzione in atto maggiorata […]
Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, espressamente dall'Amministrazione.

Art. 74 - Mensa e vitto
È fatto obbligo alle unità operative con più di 160 dipendenti di istituire il servizio mensa.
Le operatrici e gli operatori che accompagnano e/o assistono i soggetti a mensa sono considerate/i a tutti gli effetti in servizio e qualora consumino contestualmente loro stessi il pasto non sono tenuti ad alcun rimborso.
[…]

Art. 75 - Abiti di servizio
Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e spese dell'amministrazione.
La spesa relativa, compresa quella della manutenzione ordinaria, è a carico dell'Amministrazione.
Alle dipendenti ed ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Titolo XIII Procedure per l'esame delle controversie
Art. 80 - Tentativo di conciliazione

La lavoratrice/lavoratore e le Associazioni possono promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, il tentativo di conciliazione valido anche ai fini previsti dall'art. 410 del cod. proc. civile.
La commissione è composta da due membri, uno per ciascuna delle parti.
A tal fine l'Organizzazione sindacale cui è stato conferito mandato da parte del lavoratore e l'Aias nomineranno, entro trenta giorni dalla sottoscrizione di questo contratto, un rappresentante ciascuno per costituire la commissione di conciliazione sindacale con competenza territoriale provinciale, che avrà sede presso l'Organizzazione sindacale o presso altra sede che sarà congiuntamente indicata nel predetto termine.
La richiesta deve essere comunicata dal richiedente all'altra parte ed all'organizzazione sindacale.
La Commissione, ricevuta la richiesta, convoca le parti per una riunione da tenersi entro dieci giorni e tenta la conciliazione della controversia. Nella riunione le parti possono essere assistiti da persona o da associazione di sua fiducia.
Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. Trascorso tale termine il tentativo si considera comunque espletato ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 ed ai fini dell'art. 412 bis del cod. proc. civ.
Se il tentativo di conciliazione non riesce si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti presenti e dai componenti della Commissione, con l'indicazione sommaria delle ragioni del mancato accordo.
Il processo verbale è redatto in quattro originali, due dei quali vengono immediatamente consegnati a ciascuna delle parti.
Se il tentativo di conciliazione riesce si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dai componenti della Commissione i quali certificano l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
Il deposito del processo verbale si effettua con le modalità indicate nell'ultimo comma dell'art. 411 del cod. proc. civ.

Art. 81 - Commissione paritetica nazionale
L'Aias e le OO.SS. Fp Cgil, Fist Cisl e Uil Sanità, firmatarie del CCNL per le dipendenti e i dipendenti dell'Associazione, concordano la costituzione della Commissione paritetica nazionale, con sede presso l'Aias - Sede nazionale - formata da tre rappresentanti delle OO.SS. Fp Cgil Fist Cisl e Uil Sanità e tre rappresentanti dell'Associazione con il compito di dirimere eventuali controversie interpretative derivanti dall'applicazione in sede locale dei diversi istituti contrattuali. Le due parti contraenti sono abilitate a chiedere, a mezzo di lettera raccomandata, la convocazione della Commissione paritetica nazionale che si riunirà entro 15 giorni dalla data della richiesta previo accordo con l'altra parte. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. L'eventuale accordo sull'interpretazione della norma sostituisce la clausola controversa fin dall'inizio della vigenza del contratto.