Cassazione Penale, Sez. 4, 16 giugno 2011, n. 24130 - Infortunio nell'area di servizio carburanti e responsabilità del guidatore


 


Infortunio nell'ambito dell'area di servizio carburanti della ditta T.: il D.S., nel mentre era addetto insieme ad altro collega a manovrare le valvole di scambio dei serbatoi interrati in un pozzetto nei pressi delle colonnine di rifornimento, venne investito dall'imputato G. che, alla guida della sua autovettura, si era avvicinato per il rifornimento ed aveva effettuato una manovra di retromarcia. A seguito dell'urto la p.o., che si trovava nel pozzetto, riportò lesioni guarite in giorni trenta.


Condannato dal Tribunale di Marsala (che aveva a sua volta confermato la sentenza di condanna emessa dal Giudice di pace di Salemi il 25.02.2009) in ordine al delitto di lesioni personali colpose, il G. ricorre in Cassazione - Rigetto.


"Nessun presidio antinfortunistico era necessario per compiere una manovra chiaramente visibile agli occhi di tutti, utenti del servizio carburante compresi. In fatto il Tribunale rileva che, sulla scorta delle dichiarazioni del collega della vittima, è rimasto provato che il  G. era stato avvisato di non muoversi e di stare attento perchè lui e il D.S. stavano per manovrare le valvole di scambio situate nel pozzetto e che, invece, l'imputato, appoggiato con il braccio al finestrino dell'auto e con il telefono cellulare in funzione, improvvisamente aveva ingranato la retromarcia, mentre il D.S. stava con una gamba fuori dal pozzetto ed il resto del corpo era all'interno."


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere

Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. MAISANO Giulio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

 

sul ricorso proposto da:

1) G.R.G. N. IL (OMISSIS);

1) RESPONSABILE CIVILE;

avverso la sentenza n. 5/2010 TRIBUNALE di MARSALA, del 25/02/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/04/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D'ISA; udito il P.G. in persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

 

 

G.R.G. ricorre in cassazione avverso la sentenza, in data 25.02.2010, del Tribunale di Marsala di conferma della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Giudice di pace di Salemi il 25.02.2009 in ordine al delitto di lesioni personali colpose.
Si premette che alla prima udienza, innanzi al G.D.P., era stata eccepita l'incompetenza per materia dello stesso giudice corroborata da documentazione probatoria di denuncia di infortunio sul lavoro, di documentazione medica e di quietanze di avvenuto risarcimento nei confronti della p.o. D.S.M..

Con il gravame di merito è stata riproposta l'eccezione di incompetenza, l'estinzione del reato per prescrizione, la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35 e l'errato accertamento della violazione riconducendola ad incidente stradale, allorquando la fattispecie avrebbe dovuto essere ricondotta a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

 

Quindi, con il primo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla eccepita incompetenza per materia del G.d.P..

In fatto espone il ricorrente che l'incidente si è verificato nell'ambito dell'area di servizio carburanti della ditta T., il D.S., nel mentre era addetto insieme ad altro collega a manovrare le valvole di scambio dei serbatoi interrati in un pozzetto nei pressi delle colonnine di rifornimento, venne investito dal G. che, alla guida della sua autovettura, si era avvicinato per il rifornimento ed aveva effettuato una manovra di retromarcia. A seguito dell'urto la p.o., che si trovava nel pozzetto, riportò lesioni guarite in giorni trenta.
Si evidenzia che l'infortunio del lavoratore D.S. è del tutto estraneo alla circolazione stradale o meglio non è avvenuto in occasione della stessa. L'evento si è verificato a causa dell'omessa adozione da parte del datore di lavoro di quelle misure ed accorgimenti imposti dall'art. 2087 c.c. ai fini della tutela dell'integrità fisica dei lavoratori. Se la buca o il pozzetto, dove si era calata la p.o. per la manovra di controllo del carburante, fosse stata preventivamente transennata o recintata con l'apposizione di segnali, in considerazione che la buca si trovava proprio davanti alle colonnine di distribuzione del carburante ed in maniera tale che dalla posizione di guida del G. non era avvistabile, l'evento non si sarebbe verificato. Comunque, si sostiene che l'incompetenza per materia del G.D.P. deriva anche dalla circostanza che la malattia ha avuto una durata superiore ai venti giorni e perciò il reato non è compreso tra quelli indicati dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4.
Con un secondo motivo si ribadisce l'eccezione di estinzione del reato per prescrizione.
Con un terzo motivo si denuncia la violazione di legge dell'art. 521 c.p.p. in quanto il fatto non è stato riqualificato in maniera corretta e per la mancata applicazione dell'art. 437 cod. pen..
Con un ultimo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35 stante l'avvenuto risarcimento del danno in favore della p.o..

 

Diritto

 

I motivi esposti sono infondati sicchè il ricorso va rigettato.

 

Con riguardo all'eccezione di incompetenza, correttamente rigettata dai giudici del merito, si osserva che, quanto alla gravità delle lesioni, il Tribunale ha ritenuto che manca la prova che le lesioni siano guarite oltre il ventesimo giorno. Sul punto il Tribunale rileva che l'assunto difensivo si basa sulla prognosi di guarigione di trenta giorni ma non è, invece, risultato nel corso del dibattimento che la malattia sia effettivamente durata oltre i venti giorni. Raggiunge che la difesa, per altro, ha fatto valere tale eccezione, non nella fase degli atti preliminari, e non ha fornito alcuna prova contraria sulla questione.
La valutazione di tale circostanza, sorretta da congrua motivazione, è sottratta al giudizio della Corte di cassazione afferendo essa ad una circostanza di fatto e, pertanto, il motivo che la sostiene è inammissibile.

Parimenti è infondata la eccezione di incompetenza per materia con riguardo alla causa che ha provocato le lesioni personali contestate. Sul punto il giudice di appello ha evidenziato, sulla base delle risultanze probatorie, che la parte offesa, insieme ad altro collega, era intento in una operazione non programmata di manutenzione, trattavasi di un intervento estemporaneo e necessitato dall'esaurimento di uno dei serbatoi di carburante, proprio quando l'autovettura guidata dall'imputato si era già arrestata davanti alla colonnina del distributore di carburante ed al pozzetto di verifica attiguo, all'interno del quale si trovava il D.S..
Anche in tal caso trattasi di una valutazione di mero fatto rimessa all'accertamento del giudice del merito, il cui inquadramento giuridico risulta corretto, atteso che nessun presidio antinfortunistico era necessario per compiere una manovra chiaramente visibile agli occhi di tutti, utenti del servizio carburante compresi. In fatto il Tribunale rileva che, sulla scorta delle dichiarazioni del collega della vittima, è rimasto provato che il  G. era stato avvisato di non muoversi e di stare attento perchè lui e il D.S. stavano per manovrare le valvole di scambio situate nel pozzetto e che, invece, l'imputato, appoggiato con il braccio al finestrino dell'auto e con il telefono cellulare in funzione, improvvisamente aveva ingranato la retromarcia, mentre il D.S. stava con una gamba fuori dal pozzetto ed il resto del corpo era all'interno.


Dunque, il ricorrente per avvalorare la tesi di un erroneo inquadramento giuridico del fatto, deduce circostanze con l'evidente intento di proporre una diversa ricostruzione dei fatti e, di riflesso, una diversa qualificazione giuridica dei medesimi, tali deduzioni sono state a ragione trascurate dal giudice dell'appello perchè inidonee ad avvalorare la diversa ricostruzione pretesa.

 

Quanto alla eccezione di estinzione del reato per prescrizione la relativa infondatezza emerge, con chiarezza, dai dati riportati nell'impugnata sentenza (non contestati) riguardanti i vari periodi di sospensione del corso della prescrizione. Ad una loro verifica, considerando che tali periodi di sospensione si calcolano per intero sino alla data, dell'8 dicembre 2005, di entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, pubblicata sulla G.U. n. 285 del 7.12.2005, e quelli successivi nel limite di 60 giorni, solo con riferimento alle sospensioni per impedimento legittimo dell'imputato o del difensore (S.U. 30 settembre 2010 n. 43428), emerge un periodo di sospensione di mesi 21 e giorni 1 che, aggiunti al termine prescrizionale di anni sette e mesi sei, e tenuto conto della data di commissione del reato del 6.06.2002, fissano la data di prescrizione al 7 ottobre 2011.


Da ultimo, quanto al motivo relativo alla estinzione del reato per condotta riparatoria ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, non può non condividersi la motivazione sul punto resa dal Tribunale che, nel confermare la statuizione assunta dal Giudice di pace, a prescindere dalla constatazione che tale questione non è stata sollevata nel corso dell'udienza di discussione in primo grado, ha rilevato come la riparazione del danno fisico sia stata effettuata non dall'imputato e neppure dalla società assicuratrice per la r.c.a (per altro è risultato che il veicolo guidato dall'imputato non aveva copertura assicurativa per la r.c.a) ma dall'I.N.A.I.L. D'altronde il ricorrente neppure deduce che il pagamento da parte dell'I.N.A.I.L. sia stato effettuato "prima dell'udienza di comparizione" come prescrive il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35.

Il motivo che riguarda la dedotta violazione della disposizione dell'art. 521 c.p.p. resta assorbito, apparendo le relative argomentazioni ripetitive di quanto posto a base del ricorso con riferimento all'eccezione d'incompetenza per materia.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.