Categoria: 1998
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Tipologia: CCNL
Data firma: 14 ottobre 1998
Validità: 01.01.1999 - 31.12.2001
Parti: Faci e Fiudacs
Settori: Servizi, Sacristi

Sommario:

Art. 1 - Definizione
Art. 2 - Assunzione e periodo di prova
Art. 3 - Retribuzione
Art. 4 - Orario di lavoro
Art. 5 - Lavoro straordinario
Art. 6 - Riposo settimanale
Art. 7 - Festività
Art. 8 - Gratifiche
Art. 9 - Ferie
Art. 10 - Congedi
Art. 11 - Malattia o infortunio
Art. 12 - Preavviso di licenziamento
Art. 13 - Indennità di licenziamento
Art. 14 - Controversie di lavoro
Art. 15 - Norme disciplinari
Art. 16 - Condizioni di miglior favore
Art. 17 - Aggiornamento professionale e ritiri spirituali
Art. 18 - Scadenza del contratto
Art. 19 - Disposizioni finali

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i sacristi addetti al culto dipendenti da chiese

In data 14 ottobre 1998 tra Federazione nazionale del clero italiano (Faci) e Federazione italiana unioni diocesane addetti al culto sacristi (Fiudac/S) è stato siglato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i sacristi addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici.

Art. 1 - Definizione
Ai fini della presente normativa, si definisce sacrista il lavoratore in possesso di piena capacità lavorativa, che presta la sua opera nei luoghi sacri occupandosi del loro decoro.
Le mansioni che il sacrista è tenuto a svolgere sono del seguente tenore:
- preparazione e assistenza delle funzioni liturgiche e incontri della comunità cristiana nell’aula ecclesiale;
- custodia della chiesa, degli arredi e suppellettili sacre;
- pulizia della chiesa e della sacrestia ordinarie e straordinarie rientranti nelle possibilità tecniche e dei mezzi a sua disposizione.
Oltre alle mansioni concordate all’atto dell’assunzione coi vincoli dell’orario fisso.
I sacristi possono essere inquadrati in due categorie, a seconda del tempo di lavoro prestato:
Gruppo A : sacristi che sono occupati a tempo pieno al servizio di una Chiesa o di più Chiese dipendenti da un unico datore di lavoro.
Gruppo B : sacristi che svolgono la loro opera a tempo parziale.

Art. 4 - Orario di lavoro
L’orario di lavoro ordinario è di 46 ore settimanali, distribuite di massima in 6 giornate lavorative. L’orario giornaliero sarà concordato con il rappresentante legale dell’ente ecclesiastico.

Art. 6 - Riposo settimanale
Il sacrista ha diritto ad una giornata di riposo settimanale necessariamente non coincidente con le domeniche e le altre festività religiose.
Le parti possono concordare il frazionamento della giornata di riposo.
[…]

Art. 14 - Controversie di lavoro
Le eventuali controversie che dovessero sorgere in applicazione del presente contratto, dovranno essere, prima di dar corso ad eventuale azione giudiziaria, demandate all’incaricato dell’Unione diocesana addetti culto e al Presidente o incaricato diocesano Faci.
In mancanza di accordo potrà essere esperito il tentativo di conciliazione presso l’Ufficio provinciale di lavoro competente per il territorio (legge n. 533 dell’11 agosto 1973).