Categoria: 1998
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Tipologia: CCL
Data firma: 14 luglio 1998
Validità: 01.07.1998 - 31.12.2000
Parti: Wind Telecomunicazioni spa e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Servizi, TLC, Wind

Sommario:

Premessa
Campo di applicazione del contratto
Disciplina generale
Sezione prima - Sistema di relazioni sindacali

Art. 1 - Relazioni sindacali
Art. 2 - Prestazioni indispensabili
Sezione seconda - Diritti sindacali
Premessa
Art. 1 - Assemblea
Art. 2 - Diritto di affissione
Art. 3 - Locali
Art. 4 - Permessi per motivi sindacali e cariche elettive
Art. 5 - Tutela dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie
Art. 6 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 7 - Affissione del contratto
Art. 8 - Informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensione comunitaria
Sezione terza - Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Forme diverse di contratto di lavoro
A) Contratto di lavoro part-time
B) Contratto di lavoro a tempo determinato
C) Contratto di lavoro ripartito ("Job sharing")
D) Contratto di Apprendistato
E) Contratto di lavoro temporaneo (lavoro interinale)
F) Contratto di formazione e lavoro
Art. 3 - Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all’art. 25, comma 2, L. 23 luglio 1991, n. 223
Art. 4 - Documenti, residenza e domicilio
Art. 5 - Lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria
Art. 6
a) Conservazione del posto di lavoro in caso di accesso ai programmi terapeutici e di riabilitazione per gli stati di accertata tossicodipendenza
b) Agevolazioni a favore di genitori di minori con handicap
Art. 7 - Addetti alle centrali operative
Art. 8 - Classificazione dei lavoratori
A) Declaratorie
Quadri
C) Mobilità professionale
Art. 9 - Orario di lavoro
• Allegato all’art. 9
• Riduzione dell’orario di lavoro
Art. 10 - Reperibilità operativa
• Trattamento previsto
Art. 11 - Riposo settimanale
Art. 12 - Anzianità dei lavoratori
Art. 13 - Forme di retribuzione
Art. 14 - Premio di risultato
Art. 15 - Mense aziendali
Art. 16 - Indennità di mensa
Art. 17 - Nuove mansioni
Art. 18 - Cumulo di mansioni
Art. 19 - Trasferimenti
Art. 20 - Reclami e controversie
Art. 21 - Rapporti in azienda
Art. 22 - Divieti
Art. 23 - Vendita di libri e riviste
Art. 24 - Visite di inventario e di controllo
Art. 25 - Norme speciali
Art. 26 - Provvedimenti disciplinari
Art. 27 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Art. 28 - Licenziamenti per mancanze
A) Licenziamento con preavviso

B) Licenziamento senza preavviso
Art. 29 - Sospensione cautelare non disciplinare
Art. 30 - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza
Art. 31 - Appalti
Art. 32 - Diritto allo studio
Art. 33 - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti
Art. 34 - Consegna dei documenti alla cessazione del rapporto di lavoro
Art. 35 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda
Art. 36 - Certificato di lavoro
Art. 37 - Indennità in caso di morte
Art. 38 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore
Art. 39 - Decorrenza e durata
Art. 40 - Procedura di rinnovo del contratto collettivo di lavoro
Art. 41 - Distribuzione del contratto
Disciplina speciale
Parte prima

Art. 1 - Soggetti destinatari della parte prima della disciplina speciale
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Entrata e uscita
Art. 4 - Sospensione e interruzione del lavoro
Art. 5 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Art. 6 - Recuperi
Art. 7 - Festività
Art. 8 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 9 - Passaggio temporaneo di mansioni
Art. 10 - Mensilizzazione
Art. 11 - Corresponsione della retribuzione
Art. 12 - Ferie
Art. 13 - Aspettativa
Art. 14 - Gratifica natalizia
Art. 15 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 16 - Indumenti di lavoro
Art. 17 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 18 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 19 - Congedo matrimoniale
Art. 20 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 21 - Servizio militare, servizio di volontariato civile e di cooperazione allo sviluppo
Art. 22 - Assenze
Art. 23 - Permessi di entrata ed uscita
Art. 24 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 25 - Trattamento di fine rapporto
Art. 26 - Trasferte
Art. 27 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia
Art. 28 - Minimi tabellari e determinazione dei minimi di paga oraria
Parte seconda
Art. 1 - Soggetti destinatari della parte seconda della disciplina speciale
Art. 2 - Passaggio del lavoratore di cui alla parte prima alla disciplina di cui alla parte seconda
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Festività
Art. 5 - Lavoro straordinario, notturno, festivo
Art. 6 - Passaggio temporaneo di mansioni
Art. 7 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 8 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 9 - Corresponsione della retribuzione
Art. 10 - Ferie
Art. 11 - Aspettativa
Art. 12 - Tredicesima mensilità
Art. 13
Art. 14 - Congedo matrimoniale
Art. 15 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 16 - Servizio militare, servizio di volontariato civile e di cooperazione allo sviluppo
Art. 17 - Assenze e permessi
Art. 18 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 19 - Trattamento di fine rapporto
Art. 20 - Trasferte
Art. 21 - Minimi tabellari e determinazione della quota di retribuzione oraria

Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti operanti nelle sedi della Wind Telecomunicazioni spa, società operante come licenziataria del servizio di telefonia fissa e mobile, e sue controllate operanti nelle telecomunicazioni.

Il 14 luglio 1998, in Roma tra Wind Telecomunicazioni spa e Cgil, Cisl, Uil è stato stipulato il contratto collettivo di lavoro Wind Telecomunicazioni spa

Premessa
1) Il presente contratto collettivo di lavoro, nell’assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali:
- attribuendo alla autonomia collettiva delle Parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le Parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;
- regolando l’assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro medesime tale da consentire ai lavoratori benefici economici commisurati allo sviluppo dell’impresa, e a una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro, nonché tale da sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane.
Le Parti concordano sull’opportunità di perseguire modelli e strumenti di flessibilità organizzativa atti ad assicurare, nel rispetto delle norme e degli accordi, qualità e tempestività adeguate alla continua evoluzione tecnologica e alla competitività che caratterizzano l’attività delle telecomunicazioni.
In particolare le Parti dichiarano di perseguire l’obiettivo di adeguare evolutivamente l’attuale inquadramento delle aziende di telecomunicazioni nel CCNL per i lavoratori addetti all’Industria metalmeccanica privata e nel CCL per i dipendenti delle aziende aderenti alla Associazione Sindacale Intersind, nella prospettiva della futura delineazione di un contratto di settore delle telecomunicazioni, anche mediante adattamenti dei contratti collettivi esistenti. A tal fine il presente contratto ha valore transitorio, in vista della stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore delle telecomunicazioni.
2) Le Parti si impegnano, altresì, a che il funzionamento del sistema di relazioni sindacali e contrattuali più avanti descritto si svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente contratto, entro le regole fissate.
3) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle Parti di rispettare e far rispettare per il periodo di validità il contratto generale, gli accordi integrativi via via definiti e le norme aziendali da essi previsti. A tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l’osservanza delle condizioni pattuite da parte dell’azienda associata mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e a intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
4) Le Parti, avendo assunto quale regola dei propri comportamenti la coerenza con gli obiettivi di competitività delle imprese e di valorizzazione del lavoro industriale, realizzano con il presente contratto gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo 23 luglio 1993.
5) La contrattazione integrativa riguarderà materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCL e verrà pertanto svolta per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo di lavoro in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate.
6) In applicazione dell’Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993, sono titolari della negoziazione in sede aziendale, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle Confederazioni sindacali stipulanti. Le Parti precisano che competenti a costituire le RSU sono i soggetti firmatari del presente contratto.
L’azienda è assistita e rappresentata dall’Associazione industriale cui è iscritta o conferisce mandato.
7) Il presente contratto di lavoro, da valere in tutto il territorio nazionale per le sedi specificate come appresso e i lavoratori dalle stesse dipendenti, è stato stipulato sulla base di questa premessa, che ne costituisce parte integrante.

Campo di applicazione del contratto
Il presente Contratto Collettivo di Lavoro si applica a tutti i dipendenti operanti nelle sedi della Wind Telecomunicazioni spa, società operante come licenziataria del servizio di telefonia fissa e mobile, e sue controllate operanti nelle telecomunicazioni.

Disciplina generale
Sezione prima - Sistema di relazioni sindacali
Art. 1 Relazioni sindacali

Su richiesta di una delle Parti, annualmente si terranno incontri in sede nazionale nel corso dei quali la Wind renderà ai Sindacati stipulanti informazioni globali riferite all’evoluzione tecnologica del settore delle telecomunicazioni, al posizionamento dell’azienda, alle linee generali di andamento economico-produttivo e alle prevedibili implicazioni sull’andamento della occupazione.
Le parti definiranno entro il secondo semestre del 1998 contenuti e criteri delle relazioni sindacali a livello locale e in materia di handicap, pari opportunità e mobilità.
Fermo restando quanto previsto dall’Accordo Interconfederale 20 gennaio 1993 e successive intese, la Wind Telecomunicazioni spa (d’ora innanzi Wind) e le Organizzazioni Sindacali firmatarie riconoscono concordemente che la valorizzazione professionale delle risorse umane è essenziale ai fini dell’incremento quantitativo e del miglioramento qualitativo dell’occupazione.
È pertanto obiettivo condiviso la valorizzazione delle potenzialità occupazionali del mercato del lavoro, con particolare riguardo al personale femminile, alle fasce deboli e ai lavoratori coinvolti in processi di mobilità, nell’intento di facilitare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e consentire una maggiore flessibilità nell’impiego dei lavoratori.

Sezione seconda - Diritti sindacali
Premessa

Le Parti si danno reciprocamente atto che le funzioni attribuite per legge e/o per contratto alle rappresentanze sindacali aziendali vengono esercitate dalle rappresentanze sindacali unitarie. Le stesse risultano pertanto titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele. La Wind, assistita dall’Associazione imprenditoriale, e le Organizzazioni Sindacali si incontreranno per armonizzare e adeguare le normative contrattuali con eventuali interventi legislativi in materia.

Art. 1 Assemblea
L’esercizio del diritto di assemblea di cui all’art. 20 della L. 20 maggio 1970, n. 300 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:
1) la convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di 2 giorni e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno;
2) le Organizzazioni sindacali stipulanti e/o la RSU convocheranno l’assemblea retribuita possibilmente alla fine o all’inizio dei periodi di lavorazione fermo restando quanto previsto alla lett. a), punto 4, Parte Prima, dell’Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993;
3) le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e/o le Rappresentanze sindacali aziendali nel convocare assemblee retribuite di gruppi di lavoratori da tenersi durante l’orario di lavoro dovranno tenere conto delle esigenze afferenti la continuazione della normale attività degli altri lavoratori non interessati all’assemblea stessa;
4) quando nell’unità produttiva il lavoro si svolge a turni, l’assemblea può essere articolata in due riunioni nella medesima giornata;
5) lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Saranno definite a livello aziendale le particolarità di svolgimento e di attuazione in relazione ai punti 4) e 5).
[…]
Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al 2o comma dell’art. 35 della L. 20 maggio 1970, n. 300.
Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesime, con le modalità di cui sopra in quanto compatibili.

Art. 2 Diritto di affissione
Il diritto di affissione viene regolato dall’art. 25 della L. 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 3 Locali
In adempimento all’art. 27, L. 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti porrà a disposizione un idoneo locale comune all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. Nelle unità produttive con un numero inferiore a 200 dipendenti, il diritto riguarderà l’uso di un locale idoneo alle riunioni.

Art. 8 Informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensione comunitaria
Le Parti fanno riferimento, ove ne ricorrano i presupposti, all’Accordo Interconfederale 26 novembre 1996 di recepimento della Direttiva Comunitaria 94/45 CE.

Sezione terza - Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro
Art. 1 Assunzione

[…]
Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 2 Forme diverse di contratto di lavoro
L’Azienda nella stipulazione dei contratti di lavoro, oltre che alla forma del contratto a tempo pieno e indeterminato, potrà ricorrere alle altre forme consentite dalla normativa, nei limiti e alle condizioni fissate dalle leggi e dagli accordi sindacali.
In particolare, le Parti, in considerazione delle modalità di svolgimento dell’attività di telecomunicazioni, concordano, in via esemplificativa, sull’applicabilità delle seguenti forme contrattuali.

B) Contratto di lavoro a tempo determinato
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 della L. 28 febbraio 1987, n. 56, Wind-Associazione Industriali e Organizzazioni Sindacali firmatarie concordano che l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nei casi previsti dalle leggi e dai contratti collettivi vigenti in materia, è consentita nelle sottoindicate ipotesi:
1) quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo;
2) per punte di più intensa attività derivanti dall’acquisizione di commesse o per lancio di nuovi prodotti che, per i volumi o per i termini di consegna, non sia possibile eseguire in base al normale organico e ai normali programmi di lavoro;
3) per l’esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni climatico-ambientali che non consentono la protrazione delle lavorazioni in altro periodo dell’anno;
4) per l’esecuzione di particolari commesse che, per la specificità del prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedono l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
5) quando l’assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti per ferie; esclusi i casi di chiusura dell’unità produttiva, oppure in aspettativa.
Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto di lavoro a termine per le ipotesi sopraindicate è pari all’8% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.
Le frazioni derivanti dall’applicazione della percentuale di cui sopra saranno arrotondate all’unità superiore.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo sindacale, i suddetti valori possono essere elevati in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
Circa le assunzioni con contratto a termine da stipulare in virtù del presente CCL, la Direzione comunicherà preventivamente alle Rappresentanze sindacali unitarie il numero dei lavoratori interessati e le fattispecie utilizzate fra quelle sopra indicate.

C) Contratto di lavoro ripartito ("Job sharing")
Le Parti, in coerenza con l’obiettivo, dichiarato nella Premessa del presente Contratto, di considerare tutti gli strumenti atti ad assicurare, nel rispetto delle norme e degli accordi, flessibilità organizzativa adeguata al contesto tecnologico e competitivo che caratterizza il settore delle telecomunicazioni, si riservano di concordare in sede aziendale condizioni e modalità per il ricorso, inizialmente in via sperimentale, al contratto di lavoro ripartito, la cui legittimità, pur in mancanza di una legge, è stata affermata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la Circolare n. 43 del 7 aprile 1998.

D) Contratto di Apprendistato
Le Parti, valutata l’opportunità di considerare attivamente il ricorso all’utilizzo dell’istituto dell’apprendistato quale regolato dall’art. 16 della L. 24 giugno 1997, n. 196 e successive disposizioni, si impegnano a definire entro il 31 dicembre 1999 il regime normativo contrattuale applicabile.

E) Contratto di lavoro temporaneo (lavoro interinale)
In relazione alla previsione di cui agli articoli da 1 a 11 della L. 24 giugno 1997, n. 196, l’azienda si riserva la facoltà di ricorrere alla tipologia dei contratti di lavoro temporaneo nel rispetto delle norme vigenti. Per quanto non regolato direttamente dalla citata legge, le Parti rinviano, sino a diverso accordo aziendale, a quanto fissato dall’Accordo interconfederale 16 aprile 1998.

F) Contratto di formazione e lavoro
Le Parti, in considerazione delle modalità operative e delle opportunità di inserimento di giovani su mansioni che richiedono interventi formativi, convengono sul ricorso a contratti di formazione lavoro secondo le vigenti norme di legge in materia (L. 863/84; L. 407/90; L. 451/94; L. 196/97), all’Accordo interconfederale 18 dicembre 1988 (e successive proroghe) e all’intesa Confindustria-Sindacati del 31 gennaio 1995.

Art. 4 Documenti, residenza e domicilio
[…]
All’atto dell’assunzione il lavoratore esibirà, ove ne sia in possesso, la sezione del libretto personale sanitario e di rischio da compilarsi a cura dell’azienda.
Il datore di lavoro dovrà rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
Il lavoratore dovrà comunicare gli eventuali successivi mutamenti di residenza e di domicilio.

Art. 5 Lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria
Il lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Nota a verbale
L’azienda considererà con la maggiore attenzione, nell’ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell’inserimento degli invalidi e degli handicappati nelle proprie strutture, in funzione della capacità lavorativa e del conseguente sviluppo professionale delle varie categorie degli stessi, anche su segnalazione e partecipazione delle Rappresentanze sindacali unitarie.

Art. 7 Addetti alle centrali operative
Le Parti hanno esaminato la particolare importanza rivestita, sul piano della funzionalità, efficienza e competitività, dal servizio svolto dalle centrali operative quale snodo del rapporto tra l’Azienda e la clientela tanto della rete fissa che di quella mobile.
In particolare l’attività, svolta da operatori polivalenti all’uopo addestrati presso Centrali Operative distribuite a copertura dell’intero territorio nazionale, è articolata nei seguenti momenti:
- interfaccia informativa verso la clientela sui servizi e sulle funzioni delle reti fissa e radiocellulare;
- interfaccia operativo verso la rete commerciale per l’attivazione degli abbonamenti;
- gestione della bollettazione.
Per poter assicurare un adeguato servizio continuativo alla clientela, dette attività, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 9, saranno svolte su turni a copertura dell’arco delle 24 ore su sette giorni la settimana. Le modalità operative dei turni saranno oggetto di apposito incontro tra le Parti a valle di una prima sperimentazione e, comunque, non oltre il primo trimestre 1999.
L’Azienda dichiara che, nell’inserimento dei neoassunti, perseguirà l’obiettivo di un mix equilibrato tra risorse maschili e femminili.
Tanto premesso le Parti, in relazione al servizio richiesto dagli stessi Capitolati d’oneri del Ministero delle Comunicazioni e alle modalità operative a regime, convengono quanto segue:
a) le attività svolte dalle Centrali Operative, in particolare quella di interfaccia verso la clientela, rientrano tra quelle per le quali è prevista la deroga al riposto settimanale coincidente con la domenica definita dalla L. 22 febbraio 1934, n. 370 (tabellata dal DM 22 giugno 1935 e successive modifiche);
b) nello spirito delle azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, di cui alla L. 10 aprile 1991, n. 125, di rimuovere il divieto di lavoro notturno per le donne, di cui all’art. 5 della L. 9 dicembre 1977, n. 903;
c) per quanto concerne il diritto alla partecipazione alle assemblee retribuite di cui all’art. 20 L. 20 maggio 1970, n. 300, il personale delle Centrali Operative partecipa alle assemblee in modo scaglionato, con modalità (che saranno definite con accordo sindacale) che assicurino l’adeguata copertura del servizio e di smistamento del traffico.

Art. 8 Classificazione dei lavoratori
C) Mobilità professionale

Premesso che:
1) Il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori. In questo senso le Parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori nell’ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni della produttività, e delle capacità professionali stesse.
2) L’azienda, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le esigenze organizzative ed economico-produttive, può promuovere lo studio di nuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1).
Le successive sperimentazioni, in aree da individuare a livello aziendale, potranno svilupparsi ove si realizzino con continuità la rispondenza dei risultati ai valori di efficienza produttiva e qualitativa previsti e l’impegno dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro prestazione.
L’informativa sugli studi e sulle sperimentazioni sarà materia di un incontro congiunto tra le Parti su richiesta anche di una di esse.
3) Per il conseguimento degli obiettivi suindicati verranno adottate, anche al fine di migliorare la qualità delle condizioni di lavoro e di attenuare il grado di parcellizzazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche, opportune iniziative quali:
- corsi di addestramento e di formazione professionale;
- ricomposizione e arricchimento delle mansioni;
- rotazione su diverse posizioni di lavoro.
Le possibilità di realizzazione delle suddette iniziative di sviluppo delle capacità professionali dei lavoratori e i loro criteri informatori e applicativi saranno, a richiesta, oggetto di esame con le Rappresentanze sindacali aziendali.
[…]

Art. 9 Orario di lavoro
La durata massima settimanale del lavoro ordinario viene fissata in 40 ore. Ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono quelli fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
La durata dell’orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale in un periodo di 12 mesi con un massimo di 48 ore settimanali. L’utilizzo di tale forma sarà oggetto di accordo tra le parti.
La ripartizione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla Direzione anche in modo non uniforme, previo esame con le Rappresentanze sindacali unitarie.
Nel caso di ripartizione dell’orario settimanale su 6 giorni il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato, fatta eccezione in ogni caso per le attività elencate nell’allegato al presente articolo.
L’orario giornaliero di lavoro sarà esposto in apposita tabella, da affiggersi secondo le norme di legge.
Le ore di lavoro sono contate con l’orologio della sede.
I lavoratori non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
Le Parti convengono che tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficeranno di mezz’ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda.
Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno.
Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione od al lavoro di altri lavoratori, il termine di cui innanzi potrà essere eccezionalmente prolungato per tutta la durata del turno così iniziato. Queste prolungate prestazioni, per le ore che eccedono l’orario giornaliero determinato in applicazione del comma 3, saranno considerate straordinarie e come tali retribuite.
Al lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione per le 8 ore del turno successivo, non potrà essere richiesta nei sei giorni lavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria.
I lavoratori partecipanti ai turni dovranno alternarsi nei diversi allo scopo di evitare che una Parte abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne.
Quando l’assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne costituisca una innovazione, sarà consentito al lavoratore di richiedere l’accertamento sanitario in ordine alla sua idoneità a prestare lavoro in ore notturne.

Allegato all’art. 9
Personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione degli impianti, quando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per l’esercizio o pericolo per il personale.
Personale addetto alla vigilanza dell’azienda e degli impianti.
Personale che lavora a turni.
Nei casi di cui sopra sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia saltuariamente consentito di poter usufruire della disponibilità del pomeriggio del sabato.

Art. 10 Reperibilità operativa
Con "Reperibilità operativa" si individua nel presente CCL la disponibilità del lavoratore ad operare, programmata dall’Azienda, fuori dal normale orario di lavoro per assicurare - sia con intervento diretto, sia coordinando l’attività di altri dipendenti - la continuità dei servizi e la funzionalità degli impianti.
Per "intervento" si intende l’attività svolta dal lavoratore, a seguito della segnalazione di criticità e fino al ripristino della funzionalità. L’intervento può essere effettuato da remoto (con mezzi telematici) o direttamente sul sito in cui si è verificata la criticità: in questo secondo caso il tempo complessivo d’intervento comprende quello necessario per raggiungere il sito e rientrare dal medesimo.
In considerazione della necessità per l’Azienda di assicurare la continuità del servizio alla clientela, nel rispetto degli obblighi derivanti dai Capitolati d’oneri del Ministero delle Comunicazioni, le Parti concordano sulla istituzione di uno specifico trattamento per i lavoratori in reperibilità operativa per le unità dei Sistemi informativi e Sistemi di rete. L’Azienda, previa consultazione con le OO.SS., si riserva l’estensione a ulteriori unità per le quali venissero individuate le stesse condizioni.
L’Azienda dichiara di prevedere, in fase sperimentale, di regola periodi di disponibilità settimanale per ognuno dei dipendenti interessati, con una frequenza non superiore a una settimana ogni quattro. Il lavoratore interessato sarà di regola informato con un preavviso minimo di quarantotto ore.

Trattamento previsto
[…]
2. In caso di intervento effettuato nei periodi di reperibilità
[…]
- in caso di interventi tra le 22.00 e le 7.00, ai lavoratori verrà riconosciuto un riposo compensativo alle seguenti condizioni e misure:
…omissis…
[…]

Art. 11 Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale con la domenica anche per coloro che lavorano a turni ed affinché i turni abbiano uno svolgimento regolare, si conviene che l’orario di lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il lavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita - rispettivamente all’art. 8 e all’art. 6 della Disciplina speciale, parte prima e parte seconda - per il lavoro festivo.

Art. 13 Forme di retribuzione
I lavoratori sono retribuiti a economia.
Allo scopo di incrementare la produttività e qualità, le Parti riconoscono l’opportunità di ricorrere a forme di retribuzione a incentivo.

Art. 20 Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le Parti interessate per eventuali reclami nell’applicazione del presente contratto, le controversie individuali e collettive tra azienda e lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza tra la Direzione e le Rappresentanze sindacali unitarie e, in difetto di accordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali.
Le controversie collettive sull’applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni sindacali territoriali aderenti rispettivamente alle Associazioni sindacali congiuntamente stipulanti e, in caso di mancato accordo, a livello nazionale dalle Associazioni sindacali congiuntamente stipulanti.

Art. 21 Rapporti in azienda
Nell’ambito del rapporto di lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza ed educazione.
In armonia con la dignità del lavoratore i superiori impronteranno i rapporti con i dipendenti a sensi di collaborazione e urbanità.
Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all’accettazione o al rifiuto di tali comportamenti la modifica delle sue condizioni di lavoro.
L’azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, egli è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.
L’azienda deve inoltre comunicare ai lavoratori interessati i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa.
Il lavoratore deve osservare l’orario di lavoro e adempiere le formalità prescritte dall’azienda per il controllo delle presenze, con espresso divieto di alterare o falsificare i dati della presenza propria o di altro lavoratore.
Egli inoltre deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza, osservare le disposizioni del presente contratto, nonché quelle impartite dai superiori, avere cura dei locali e di tutto quanto è a lui affidato (mobili, attrezzi, macchinari, utensili, strumenti, ecc.), rispondendo delle perdite, degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate agli oggetti in questione.
[…]
Le infrazioni a tali disposizioni come previsto nei successivi artt. 26, 27, e 28 daranno luogo a provvedimenti disciplinari che potranno giungere fino al licenziamento per mancanze ai sensi dell’art. 28.

Art. 25 Norme speciali
Oltre che al presente contratto di lavoro i lavoratori devono uniformarsi, nell’ambito del rapporto di lavoro, a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione purché tali norme non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto e dagli altri accordi vigenti.
Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del lavoratore.

Art. 26 Provvedimenti disciplinari
L’inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel presente contratto può dar luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore a tre ore di paga base e contingenza o minimo di stipendio e contingenza;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
e) licenziamento per mancanze ai sensi dell’art. 28.
[…]

Art. 27 Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l’assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
e) per disattenzione o negligenza guasti il materiale della sede o il materiale in lavorazione;
f) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l’orario di lavoro;
[…]
h) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
i) esegua entro l’azienda lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi, fuori dell’orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell’azienda, con uso di mezzi dell’azienda stessa;
l) in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene e alla sicurezza della sede.
L’ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[…]

Art. 28 Licenziamenti per mancanze
A) Licenziamento con preavviso

In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’art. 27, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lett. B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione ai superiori;
b) sensibile danneggiamento colposo al materiale della sede o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori nell’azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità senza impiego di materiale dell’azienda;
d) rissa nella sede fuori dei reparti di operatività;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lett. B);
[…]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 27, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all’art. 27, salvo quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 26.

B) Licenziamento senza preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) grave insubordinazione ai superiori;
[…]
d) danneggiamento volontario al materiale dell’azienda o agli impianti;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio all’incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
g) esecuzione senza permesso di lavori nell’azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e/o con l’impiego di materiale dell’azienda;
h) rissa nell’interno dei reparti di lavorazione.

Art. 30 Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza
I diritti e doveri delle Parti in materia di prevenzione e sicurezza aziendale sono quelli fissati dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come integrato dal Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242, e successive modifiche.

Art. 31 Appalti
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia.
I contratti di appalto continuativi svolti in azienda - stipulati durante il periodo di vigenza del presente contratto - saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed economiche che, su richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie, potranno formare oggetto di verifica con la Direzione.
Restano comunque salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell’azienda appaltante, e quelli propri delle attività di installazione e montaggio in cantiere.
L’azienda appaltante deve esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico a cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quello di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.

Disciplina speciale
Parte prima
Art. 1 Soggetti destinatari della parte prima della disciplina speciale

La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione non possiede i requisiti stabiliti per le prestazioni svolte dai lavoratori a cui si applica la successiva parte seconda della Disciplina speciale ai quali, invece, si applicano fra le altre, le norme, previste dal D.L.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788, sulla Cassa integrazione guadagni.

Art. 6 Recuperi
Fermo restando quanto previsto dall’art. 4, è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali periferiche o tra la Direzione o la Rappresentanza sindacale unitaria o anche, per casi individuali, fra le Parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 8 Lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e sarà contenuto nel limite massimo di 8 ore settimanali.
Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, per un periodo che non superi le 250 ore annuali.
Salvo casi eccezionali e imprevedibili, la Direzione dell’Azienda darà informazione preventiva del lavoro straordinario alle RSU ove costituite.
[…]
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne e i fanciulli, salvo quanto previsto dall’art. 7, Disciplina generale, sezione terza.
[…]
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo.
[…]

Art. 16 Indumenti di lavoro
Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all’azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso la sede mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.
[…]

Art. 17 Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
Qualora l’infortunio accada al lavoratore in lavori fuori sede, la denuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nella sede.
[…]

Art. 20 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[…]

Art. 27 Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia
I) Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti: autisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell’energia elettrica che sono esterne alla sede, addetto al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti, custodi, portinai, guardiani diurni e notturni.
II) I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro normale settimanale di 40, di 44 o di 48 ore.
Si intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della pausa per la refezione.
Per la determinazione dei minimi tabellari e dei minimi di paga oraria si applicano le norme di cui all’art. 28.
III) All’atto dell’assunzione o del passaggio a mansioni discontinue l’azienda, oltre a quanto previsto dall’art. 1 della Disciplina generale, sezione terza, deve comunicare per iscritto ai lavoratori di cui al punto 1) del presente articolo l’orario normale di lavoro e la relativa paga.
IV) In riferimento all’art. 16, ai lavoratori che devono svolgere le proprie mansioni esposti alle intemperie l’azienda dovrà dare in dotazione appositi indumenti protettivi.

Parte seconda
Art. 1 Soggetti destinatari della parte seconda della disciplina speciale

La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i requisiti stabiliti dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 che detta le disposizioni relative al contratto di impiego privato.

Art. 5 Lavoro straordinario, notturno, festivo
[…]
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e sarà contenuto nel limite massimo di 8 ore settimanali.
Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, per un periodo che non superi le 250 ore annuali.
Salvo casi eccezionali e imprevedibili, la Direzione dell’Azienda darà informazione preventiva del lavoro straordinario alle RSU ove costituite.
[…]
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne e i fanciulli, salvo quanto previsto dall’art. 7, Disciplina generale, sezione terza.
[…]
Nessun lavoratore di cui alla presente parte seconda può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo.
[…]

Art. 10 Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell’azienda e in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di ferie oltre le 3 settimane, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute. […]

Art. 15 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[…]