Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 21 giugno 2011, n. 24817 - Appalto e obbligo di elaborazione del POS



 

Responsabilità del presidente di una srl per non aver cooperato con altra impresa nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro e per non avere redatto un piano operativo di sicurezza del cantiere (ove è avvenuto un infortunio a causa di mancanza dei ponteggi).

A sostegno della conclusione, il Giudice ha rilevato come, dalle prove testimoniali, fosse emersa l'inesistenza del suddetto piano e tale omissione ha determinato la mancanza di coordinamento tra le due imprese che lavoravano nel cantiere: la situazione antigiuridica era addebitabile all'imputato per la sua posizione formale e sostanziale nella organizzazione d'impresa.

 

Ricorso in Cassazione - Inammissibile.

 

La Corte afferma che le censure del ricorrente non hanno attinenza con le contestazioni relative al presente processo.

Sottolinea che "la legge impone l'obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza e di coordinamento che grava su tutti i datori di lavoro delle imprese esecutrici di lavori edili e di conseguenza, in caso di subappalto, anche alla impresa appaltante; ogni ditta che esegue interventi in un cantiere deve elaborare il ricordato piano che ha una funzione complementare e di dettaglio rispetto a quello generale di sicurezza e di coordinamento; entrambe le imprese, appaltante ed appaltatrice, devono cooperare alla attuazione delle misure di prevenzione e protezione inerenti alla esecuzione dell'opera."


 

 




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRUA Giuliana - Presidente

Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere

Dott. GENTILE Mario - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 



sul ricorso proposto da:

1) CR. MA. LI. N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 1174/2008 TRIBUNALE di NOVARA, del 09/12/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/05/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;

udito il P.G. in persona del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

 

 

FattoDiritto


 


Con sentenza 9 dicembre 2009, il Giudice monocratico del Tribunale di Novara ha ritenuto Cr. Ma. responsabile dei reati previsti dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7, comma 2, lettera a, articolo 4, comma 2 (in relazione al Decreto Legislativo n. 494 del 1994, articolo 9, comma 1, lettera a) per non avere, quale presidente della Gi. Cr. srl, cooperato con l'impresa Ga. nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro e per non avere redatto un piano operativo di sicurezza del cantiere (ove è avvenuto un infortunio a causa di mancanza dei ponteggi). A sostegno della conclusione, il Giudice ha rilevato come, dalle prove testimoniali, fosse emersa l'inesistenza del suddetto piano e tale omissione ha determinato la mancanza di coordinamento tra le due imprese che lavoravano nel cantiere: la situazione antigiuridica era addebitabile all'imputato per la sua posizione formale e sostanziale nella organizzazione d'impresa.

Per l'annullamento della sentenza, Cr. ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione rilevando quanto segue. L'onere di predisporre adeguate protezioni contro i rischi di cadute incombeva alla sub appaltatrice Ga. come risulta dal piano operativo di sicurezza redatto da questa impresa. Il piano complementare di sicurezza era stato redatto dallo ingegnere coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori cui incombeva tale onere a sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 4.

La ditta Ga. ha apprestato i ponteggi che, poi, ha inopinatamente rimosso senza notiziario della situazione di pericolo ed inibire l'accesso al cantiere, in tale modo, impedendo alle imprese di coordinarsi.
 


Le censure sono manifestamente infondate per cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma - che la Corte reputa equo fissare in euro mille - alla cassa delle ammende.

Il ricorrente articola le sue censure come se fosse chiamato a rispondere del reato di lesioni colpose dovute alla caduta nel vuoto del lavoratore a causa della omissione delle necessarie cautele antinfortunistiche (per tale reato è stato instaurato un separato procedimento); di conseguenza, insiste sulla circostanza che esisteva il piano di sicurezza della ditta Ga. la quale era tenuta a predisporre le doverose protezioni per evitare l'evento lesivo che si è verificato.

Nulla di tutto ciò ha attinenza con le contestazioni relative al presente processo.

La legge impone l'obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza e di coordinamento che grava su tutti i datori di lavoro delle imprese esecutrici di lavori edili e di conseguenza, in caso di subappalto, anche alla impresa appaltante; ogni ditta che esegue interventi in un cantiere deve elaborare il ricordato piano che ha una funzione complementare e di dettaglio rispetto a quello generale di sicurezza e di coordinamento; entrambe le imprese, appaltante ed appaltatrice, devono cooperare alla attuazione delle misure di prevenzione e protezione inerenti alla esecuzione dell'opera.

La sentenza impugnata da atto che le emergenze processuali hanno provato l'inottemperanza, da parte dell'imputato, ai menzionati obblighi di legge; le censure dell'atto di ricorso sono inconferenti per superare la motivata conclusione del Giudice di merito.

 

P.Q.M.
 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro mille alla cassa delle ammende.