Tipologia: Accordo
Data firma: 11 ottobre 1999
Parti: Assobeton-Confindustria e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Laterizi, Industria

Sommario:

Protocollo delle disposizioni valide per le aziende del settore fibro-cemento
Premessa
Capitolo A)
Disposizioni per la generalità dei dipendenti
1) Profili specifici del settore fibrocemento
2) Riduzione orario di lavoro
3) Superminimo collettivo
4) Lavoro a turni
5) Lavori pesanti e disagiati
6) Premio di anzianità (ex intermedi)
7) Premio di anzianità (impiegati)
Capitolo B)
Disposizioni particolari per i lavoratori in forza al 1° ottobre 1999
1) Aumenti periodici di anzianità
2) Trattamento economico in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro

Verbale di accordo 11 ottobre 1999 per i Lavoratori dipendenti dalle aziende produttrici di laterizi, manufatti in cemento, piastrelle e manufatti in gesso (Fibro-cemento)

Roma addì 11ottobre 1999 Assobeton (assistita da Confindustria) e Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, in attuazione di quanto previsto nel Verbale di accordo 27 settembre 1999 per il rinnovo del CCNL Laterizi/Manufatti in merito al Settore Fibro-cemento, convengono quanto segue:
1) a tutti i lavoratori delle imprese del Fibro-cemento verrà applicato, con decorrenza 1 ottobre 1999, il CCNL Laterizi/Manufatti;
2) al suddetto contratto verrà allegato un Protocollo contenente Disposizioni Specifiche da applicare, sempre a decorrere dall’1 ottobre 1999, a tutti i lavoratori delle aziende di cui sopra. Tale Protocollo conterrà le seguenti clausole:
[…]
B) trasferimento nelle Categorie contrattuali corrispondenti dei profili specifici del settore fibro-cemento;
C) mantenimento delle preesistenti disposizioni concernenti: "lavori pesanti" (art. 64, nn. 1, 2, 4, 7, 8); "lavoro a turni" (art. 61 sostitutivo dell’art. 73 e delle corrispondenti maggiorazioni); "Premio di anzianità" (artt. 86 e 106);
[…]
E) ferme restando le norme del CCNL Laterizi/Manufatti su Orario e Maggiorazioni (salvo quanto detto per i turnisti), conferma delle 4 ore annue aggiuntive di riduzione previste per i triturnisti dalla precedente normativa.
[…]

Protocollo delle disposizioni valide per le aziende del settore fibro-cemento
Premessa
A decorrere dal 1 gennaio 1999, per le aziende del settore fibro-cemento e per i lavoratori da esse dipendenti, trova applicazione il CCNL 27 settembre 1999 valido per le aziende produttrici di manufatti in calcestruzzo.
Detto contratto annulla e sostituisce il contratto in precedenza applicato.
Con la medesima decorrenza, ai lavoratori delle aziende di cui sopra si applicano, inoltre, le seguenti disposizioni che integrano o sostituiscono quelle del presente CCNL 27 settembre 1999.

Capitolo A)
Disposizioni per la generalità dei dipendenti

2) Riduzione orario di lavoro
Per i lavoratori che prestano la propria opera in tre turni avvicendati, la misura della riduzione dell’orario di lavoro prevista al punto 13, 1o comma, nell’art. 10, è stabilita in 68 ore annue.

4) Lavoro a turni
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.
I lavoratori dovranno prestare l’opera nel turno per ciascuno di essi stabilito. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o di giorni festivi.
[…]
Per quanto riguarda la durata normale del lavoro si fa riferimento all’art. 10 (Orario di lavoro).
I lavoratori turnisti, addetti a lavori a ciclo continuo, non possono allontanarsi dal loro posto se non sono sostituito dai lavoratori che debbano dare loro il cambio. In tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario nonché con la maggiorazione del lavoro a turno.
I lavoratori interessati devono essere preavvisati del turno a cui sono stati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di forza maggiore.
Qualora il lavoratore turnista venga chiamato a lavorare nel suo giorno di riposo compensativo […] l’azienda, prima dell’inizio del lavoro, dovrà comunicare al lavoratore il giorno assegnatogli per il riposo compensativo in sostituzione di quello non goduto per la suddetta chiamata al lavoro. Il giorno di riposo compensativo assegnato in sostituzione dovrà cadere nel corso della settimana successiva.
[…]
Chiarimento a verbale
La presente disciplina sostituisce quella di cui all’art. 67 del presente CCNL

5) Lavori pesanti e disagiati
Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti si danno atto della volontà di operare per migliorare gli ambienti di lavoro anche laddove possono richiedersi interventi di lavoro saltuari ad impianti funzionanti, nonché di ridurre il numero e l’entità dei lavori cosiddetti pesanti e disagiati.
Agli effetti del presente articolo - fermo restando il tassativo obbligo per tutti i lavoratori di fare uso dei mezzi di protezione individuali prescritti - sono considerati lavori pesanti e disagiati quelli di cui all’elenco che segue, lavori per i quali, per il solo tempo di esecuzione, saranno applicate, sul minimo tabelle orario, le percentuali di maggiorazione sotto indicate:
1. pulizia e manutenzione interna di camere, filtri, elettrofiltri, caldaie e tubazioni ..... 9,60
2. recupero di materiali all’interno di volumi chiusi o tramogge ..... 17,85
3. riparazioni all’interno di macchine ad elevata temperatura ..... 15,10
4. stivaggio manuale di sacchi di cemento ..... 5,50
5. operazione manuale di infilasacchi ..... 5,50
Le maggiorazioni di cui al presente articolo saranno computate nella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13ª mensilità, delle ferie e delle festività nazionali ed infrasettimanali, nonché della riduzione di orario e delle festività soppresse, sulla base della maggiorazione media realizzata negli ultimi 12 mesi.
Chiarimento a verbale
Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, per i suddetti lavori. Ove a livello aziendale, in virtù di accordi aziendali precedenti, esistano eventuali percentuali di maggiorazioni o indennità per causali ulteriori e diverse da quelle sopra menzionate, le parti s'impegnano a che la materia venga riesaminata a quel livello, nello spirito ed alla luce dei criteri utilizzati a livello nazionale, per addivenire ad una razionalizzazione ad una sistemazione della materia stessa.