Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 21 dicembre 1999
Validità: 01.07.1999 - 31.12.2002
Parti: Confitarma e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Marittimi, Navi da crociera

Sommario:

Premessa
Verbale di accordo
Politiche attive del lavoro marittimo
1) Mercato del lavoro
2) "Banca dati del mercato del lavoro marittimo"
3) Formazione professionale
Art. 97 Contrattazione integrativa
Art. 73 Fondo nazionale marittimi
Regolamento - Fondo nazionale marittimi Regolamento di attuazione allo Statuto sociale
Allegato 1 - CCNL per i marittimi imbarcati su navi da crociera
Allegato 2 - Contratto collettivo nazionale di lavoro per i marittimi imbarcati su navi da crociera Paga base conglobata
Allegato 3 - Indennità di navigazione navi da crociera Per il personale imbarcato su navi operanti stabilmente all’estero
Allegato 4 - Indennità di navigazione navi da crociera Per il personale imbarcato su navi che non operano stabilmente all’estero
Allegato 5 - CCNL navi da crociera Supplemento paga per personale di stato maggiore in vigore dal 1/1/2000 al 31/12/2000

Verbale di accordo per l’imbarco degli equipaggi delle navi da crociera

Addì, 21 dicembre 1999, in Roma tra Confitarma e Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti è stata raggiunta la presente intesa.

Premesso che
- nel settore crociere sono presenti le figure professionali di Comandante in seconda, di Direttore di macchina in seconda o Capo macchina e di Direttore sanitario;
- a dette qualifiche vengono applicati accordi aziendali;
le parti convengono sulla opportunità di regolamentare a livello nazionale sia gli aspetti economici che quelli normativi del rapporti di lavoro.
Con il presente accordo vengono definiti […], gli adeguamenti della indennità di navigazione […]
Per la parte normativa continuerà a trovare applicazione il contratto per Capitani di lungo corso al comando e Capitani di macchina alla direzione macchina.

Verbale di accordo
Il giorno 21 dicembre 1999, in Roma tra la Confitarma e le Segreterie nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i marittimi imbarcati su navi da crociera.
Le parti, nell’ambito di quanto previsto dal Protocollo interconfederale del 23 luglio 1993, tenuto conto dell’accordo del 5 agosto 1999, dopo ampia discussione, concordano quanto segue.

Politiche attive del lavoro marittimo
Le parti, allo scopo di individuare strumenti e programmi idonei a gestire politiche inerenti il governo del mercato del lavoro e la formazione professionale, costituiranno un "Comitato nazionale paritetico per il lavoro marittimo". Tale Comitato sarà composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti nominati dalle Associazioni datoriali e da altrettanti nominati dalle Organizzazioni sindacali ed avrà il compito di sovraintendere e programmare l’attività delle strutture di cui ai successivi punti 1) e 2).
Il Comitato dovrà inoltre valutare l’utilizzo di tutta la strumentazione legislativa di incentivazione all’occupazione e la sua applicabilità al settore marittimo.

3) Formazione professionale
Le parti costituiranno, individuandone di comune accordo la sede, un "Coordinamento per la formazione professionale". Tale Organismo, di natura paritetica, avrà il compito di definire periodicamente, in raccordo con le Istituzioni competenti, politiche e programmi per la formazione professionale per il settore, fornendo altresì informazioni ed orientamenti alle imprese, ai lavoratori, ed eventualmente al sistema scolastico.
Presso la sede del Coordinamento verranno altresì istruite le pratiche inerenti i rimborsi dei corsi professionali di cui alla legge n. 343/1995 curando inoltre i rapporti con l’amministrazione. Il Comitato potrà consultare la "Banca" qualora questo sia necessario per definire le linee della politica formativa.

Art. 97 Contrattazione integrativa
1. Fermo restando tutto quanto previsto dalla premessa del presente contratto, che qui si intende ancora richiamare ad ogni effetto, potranno essere oggetto di negoziazione aziendale, in armonia con quanto previsto dall’accordo interconfederale del 23 luglio 1993, erogazioni salariali correlate a programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano.
[…]
3. Non possono formare oggetto di trattazione aziendale argomenti che siano stati già disciplinati dal contratto nazionale.
Fatta eccezione per le seguenti materie:
a) verifica dell’applicazione delle norme inerenti la stabilità di impiego del personale, CRL e TP nonché di quelle inerenti al premio di fidelizzazione;
b) articolazione degli orari di lavoro, fruizione dei riposi, con particolare riferimento a quelli derivanti dalla trasformazione in riposo delle ore straordinarie successive alla 14ª ora di lavoro, diversa distribuzione dei periodi di imbarco;
c) applicazione degli indirizzi in materia di formazione professionale ed eventuali iniziative specifiche in merito, attività di polivalenza e loro valorizzazione economica;
d) applicazione delle norme sulla sicurezza e formazione dei RLS;
e) introduzione di nuove forme di organizzazione del lavoro con particolare riferimento alle innovazioni tecnologiche.
Condizioni normative difformi da quelle previste dal contratto nazionale, già contenute nei contratti aziendali, verranno mantenute invariate fino alla scadenza dei contratti stessi.
4. La trattativa da svolgere presso l’Associazione armatoriale cui aderisce l’azienda dovrà essere avviata entro quindici giorni dal ricevimento della lettera.
[…]
5. L’accordo integrativo ovunque venga sottoscritto è vincolante per le Organizzazioni firmatarie e le relative sezioni periferiche e non potrà essere modificato fino alla sua scadenza.
[…]
6. Invariato.
7. Invariato.

Regolamento - Fondo nazionale marittimi Regolamento di attuazione allo Statuto sociale
Art. 2
[…]
Orario di lavoro
Limiti massimi dell’orario di lavoro o minimi di riposo
Le parti, in attesa della ratifica da parte dello Stato italiano della Convenzione OIL n. 180/1996, nonché della direttiva europea in materia, ricordano che il contenuto della stessa è stato recepito nello schema del "Decreto legislativo recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali" predisposto dal Governo. Che tale procedura è stata dalle parti concordata al momento della stesura dello schema del decreto stesso e pertanto rappresenta una comune volontà di dare applicazione ai precetti contenuti sia nelle norme internazionali che nazionali. Ferme restando le eventuali norme di miglior favore contenute nei vigenti CCNL
[…]
Elezione Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza
Le parti si impegnano a definire le modalità di nomina di Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza entro il 30 dicembre 1999.
Nel definire tali modalità si farà riferimento anche a quanto contenuto nell’accordo 21 novembre 1995, nonché di quanto disposto dal decreto legislativo di attuazione del decreto legislativo n. 626/1994.
Categorie usuranti
Le parti, preso atto dell’inserimento dei lavoratori "marittimi imbarcati a bordo" nella Tabella "A" di cui al decreto legislativo n. 374/1993, nonché dello schema del decreto legge inteso a disciplinare il trattamento pensionistico da riconoscersi alle categorie usuranti in cui si fa riferimento agli incontri tripartiti (parti sociali e Governo), si riservano di riprendere la trattazione dell’argomento, per meglio definire la materia, dopo l’approvazione del decreto cui si fa riferimento.
Allievi e personale in formazione
Le parti si incontreranno entro il 31 dicembre 1999 per esaminare, anche nell’ambito di quanto stabilito in materia di mercato del lavoro, la possibilità di individuare nuove condizioni economiche e normative in linea con la legislazione vigente in materia (es. apprendistato), per favorire l’impiego di allievi ufficiali e allievi sottufficiali e più in generale di personale in formazione. Tutto ciò allo scopo di aumentare le opportunità occupazionali sia sulle navi di bandiera nazionale che estera.
[…]