Categoria: Documentazione sindacale
Visite: 10688

DM 11 aprile 2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”.

Premessa ed iter del provvedimento
Il decreto, emanato dal Ministero del lavoro e dal Ministero dello Sviluppo Economico, è stato approvato in Conferenza Stato-Regioni lo scorso 3 marzo e pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 111 della Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2011 (vedi news del 2 maggio 2011).
Con il provvedimento viene data attuazione all’articolo 71, comma 13, del Dlgs 81/2008 per quanto riguarda le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche ed i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati che potranno fare le verifiche, in sostituzione di INAIL e ASL.
L’attuale art. 71, comma 11 del D.lgs n. 81/2008 è stato modificato dal D.Lgs n. 106/2009 sulla scorta delle indicazioni delle parti sociali che hanno evidenziato criticità legate ai meccanismi per l’effettuazione delle verifiche ed ai tempi di intervento di ASL ed ISPESL.
Come evidenziato anche nella relazione di accompagnamento al Dlgs 106/2009, la modifica segue la posizione espressa dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (v. lettera al Ministero delle attività produttive e al Ministero del lavoro del 4 ottobre 2006) e della Commissione europea (decisione 4 aprile 2006), che hanno evidenziato la necessità di evitare situazioni monopolistiche, quale quella prevista dal comma 11 del Dlgs 81/2008 a favore delle strutture pubbliche di controllo.
Nel merito il decreto è molto complesso e definisce in modo dettagliato le modalità di effettuazione della prima verifica e di quelle periodiche, anche nelle ipotesi in cui INAIL ed ASL non ritengano di poterle effettuare direttamente.
La previsione del D.Lgs n. 81/2008 non prevede la consultazione delle parti sociali. Confindustria ha, comunque, rappresentato l’esigenza di disporre di un documento semplice e pienamente applicabile dalle imprese.
Nonostante queste richieste, il testo risulta ancora molto complesso e, pur definendo in modo dettagliato le modalità di esecuzione delle verifiche, non sembra rispondere pienamente alla logica di liberalizzazione che aveva animato la modifica normativa.
In termini generali, l’art. 71, comma 11 del Dlgs n. 81/2008 dispone che la prima delle verifiche periodiche sia effettuata dall’ISPESL (ora INAIL) che provvede ad effettuarla entro 60 giorni direttamente o avvalendosi di altri soggetti (pubblici o privati) abilitati (in teoria, l’Inail potrebbe avvalersi anche delle ASL).
Decorso tale termine il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati.
Le verifiche successive, attribuite alla ASL, sono effettuate entro 30 giorni direttamente o avvalendosi di altri soggetti (pubblici o privati) abilitati.
Anche in questo caso, decorso il termine, il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati.
La norma rinvia ad un apposito decreto per l’individuazione delle tariffe per l’effettuazione delle verifiche.
Precisiamo che il decreto fa espressamente salvi diversi DM rivolti a specifiche attrezzature, tra cui il DM 329/2004 (attrezzature a pressione).
Il DM, di cui ora si delineeranno i contenuti, entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione in GU (quindi il prossimo 28 luglio).

La Commissione ed i soggetti abilitati ad effettuare le verifiche
Il Ministero del Lavoro istituirà una Commissione (che sarà composta anche dai Ministeri dello Sviluppo economico e della salute, dall’INAIL e dalle Regioni) che avrà il compito, tra l’altro, di costituire ed aggiornare l’elenco dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche (allegato III del decreto ministeriale).
Una volta istituito l’elenco, Inail ed Asl potranno procedere ad istituire ulteriori elenchi di soggetti abilitati (e comunque facenti parte dell’elenco dei soggetti già abilitati dal Ministero) di cui avvalersi qualora non siano in grado di effettuare le verifiche “direttamente” nel periodo previsto per legge (60 giorni per la prima verifica e 30 per le successive). Qualunque soggetto abilitato dal Ministero del lavoro può essere iscritto a domanda negli elenchi Inail o Asl. Gli elenchi sono messi a disposizione dei datori di lavoro.
In vista della costituzione della Commissione (quindi nel corso dei novanta giorni prima dell’entrata in vigore del decreto), i soggetti pubblici o privati che possiedono i requisiti di cui all’allegato I potranno fare domanda per l’abilitazione innanzitutto al Ministero (secondo quanto previsto nell’allegato III) e, successivamente, se interessati, all’INAIL e/o alle Asl.
Evidenziamo che la Commissione, così istituita, diventa la colonna portante del decreto. In assenza dell’istituzione di questa Commissione, il decreto comunque entra in vigore. In tal caso le verifiche saranno quindi effettuate solo da INAIL ed ASL (in mancanza dell’elenco dei soggetti pubblici o privati abilitati).

Prima verifica
Per “prima verifica” si intende la prima delle verifiche periodiche (allegato II del decreto).
Il datore di lavoro richiede la verifica all’INAIL, indicando anche il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato - presente nell’elenco INAIL - di cui intende avvalersi qualora l’ente non possa effettuare la verifica direttamente.
Entro 60 giorni dalla richiesta, l’Inail può effettuare direttamente la verifica (anche mediante accordi con le ASL o con le Direzioni provinciali del Ministero del lavoro, di seguito DPL) o avvalersi del soggetto segnalato dal datore di lavoro.
Trascorsi i 60 giorni senza che l’Inail abbia proceduto alla verifica il datore di lavoro può far effettuare la verifica da qualsiasi soggetto abilitato presente nell’elenco Ministeriale (non solo, quindi, dai soggetti dell’elenco INAIL) comunicando all’INAIL stesso il nominativo del verificatore.
Durante la prima verifica va compilata la scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura di lavoro (in allegato IV al decreto in esame, sono riportate 14 schede specifiche che comprendono tutte le attrezzature presenti in allegato VII al Dlgs 81/2008).
Va sottolineato che i soggetti abilitati che hanno svolto attività di certificazione di prodotto non potranno svolgere la prima verifica sulla specifica attrezzatura di lavoro per la quale hanno rilasciato la certificazione ai fini della marcatura CE (Allegato I).

Verifiche successive (periodiche)
Per le verifiche periodiche successive alla prima, per le quali è competente la ASL, il datore di lavoro richiede la verifica indicando, anche in questo caso, il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato (presente nell’elenco ASL) di cui intende avvalersi qualora l’ente non possa effettuare la verifica direttamente.
L’ASL può, quindi, entro 30 giorni, effettuare direttamente la verifica (anche mediante accordi con l’INAIL o con le DPL) o avvalersi del soggetto segnalato dal datore di lavoro.
Trascorsi i 30 giorni, il datore di lavoro può far effettuare la verifica da qualsiasi soggetto abilitato presente nell’elenco Ministeriale (e, anche in questo caso, non solo dai soggetti dell’elenco tenuto dalle ASL) comunicando all’ente stesso il nominativo del verificatore.

Compensi, da parte del datore di lavoro, al soggetto che effettua le verifica
Le verifiche sono onerose e sono poste dalla legge a carico del datore di lavoro richiedente (come previsto dall’Dlgs 81/2008, art. 71, comma 11).
Le tariffe per l’effettuazione delle verifiche sono determinate con decreto interministeriale, da adottare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto ministeriale.
Fino all’emanazione del decreto interministeriale, trovano applicazione le tariffe definite da INAIL ed ASL.
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto in esame, i compensi che il datore di lavoro deve ai soggetti abilitati non potranno comunque differire in eccesso o in difetto di oltre il 15% dalle tariffe applicate dall’INAIL o ASL sulla base dell’emanando decreto.

Costi dell’attività di controllo per i soggetti abilitati
I soggetti abilitati che effettuano le verifiche devono corrispondere all’INAIL o alle ASL differenti importi nelle seguenti due ipotesi:
- se operano in sostituzione di INAIL o ASL (quindi sono parte anche degli elenchi istituiti presso questi enti) devono a questi soggetti il 15% delle tariffe applicate;
- se operano trascorsi 60 giorni (per la prima verifica) e 30 (per le successive verifiche), devono corrispondere all’INAIL il 5% delle tariffe applicate.
Gli importi sono destinati a coprire i costi di INAIL ed ASL legati principalmente all’attività di controllo dei soggetti abilitati e di costituzione e gestione di una banca dati informatizzata.

Modalità per effettuare e richiedere le verifiche
Le modalità per effettuare le verifiche periodiche sono definite nell’allegato II del decreto.
L’allegato individua, in primo luogo, il proprio campo di applicazione. A questo fine, le attrezzature vengono suddivise nei seguenti gruppi:
- apparecchi di sollevamento di materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga (chiamati gruppo SC);
- attrezzature per il sollevamento persone (gruppo SP);
- gas, vapore, riscaldamento (gruppo GVR), di cui fanno parte le attrezzature a pressione ed i forni per le industrie chimiche.
Segue il paragrafo delle definizioni, dove si chiarisce la nozione di prima verifica e di quelle successive.
Vengono, quindi, declinate le modalità di effettuazione delle verifiche per i diversi gruppi SC, SP e GVR e per ciascuna tipologia di attrezzatura.
L’allegato comprende anche un paragrafo finale relativo alle procedure amministrative per definire i dettagli operativi inerenti la richiesta delle verifiche. Si prevede, in particolare, che, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, il datore di lavoro che mette in servizio un’attrezzatura di lavoro indicata nell’allegato VII al DLgs 81/2008 ne deve dare comunicazione immediatamente all’INAIL, che assegna all’attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro.
Il datore di lavoro richiede, quindi, all’INAIL l’esecuzione della prima verifica, indicando il luogo presso il quale è disponibile l’attrezzatura, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine per l’esecuzione della prima verifica, come stabilito nell’allegato VII.
Per l’esecuzione della verifiche successive alla prima, il datore di lavoro richiede l’intervento della ASL, comunicando, anche in questo caso, il luogo presso il quale è disponibile l’attrezzatura almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per l’esecuzione della verifica.
Ricordiamo che le violazioni dell’art. 71, comma 11, del DLgs n. 81/2008 sono sanzionate in via amministrativa (art. 87). Evidenziamo, inoltre, che l’allegato II del decreto in esame prevede che eventuali violazioni riferite sia alla prima verifica che a quelle periodiche sulle attrezzature dei gruppi SC ed SP, siano comunicate all’organo di vigilanza presente sul territorio.

Modalità per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati
Le modalità per l’abilitazione sono descritte nell’allegato III al decreto in esame, il quale definisce:
- le modalità di presentazione della domanda al Ministero del Lavoro, suoi contenuti e documenti richiesti
- la procedura di abilitazione
- le condizioni e validità dell’autorizzazione
- le relative verifiche.
Con riferimento a condizioni e validità dell’autorizzazione, evidenziamo che l’iscrizione all’elenco del Ministero del Lavoro ha validità quinquennale e può essere rinnovato a seguito di apposita istanza.
Va, inoltre, sottolineato che i soggetti pubblici o privati abilitati dovranno tenere un registro informatizzato che contenga sia copia dei verbali delle verifiche effettuate sia ulteriori dati, quali il regime in cui è stata effettuata la verifica, la data della successiva verifica periodica, il tipo di attrezzatura, etc.
Il registro dovrà essere trasmesso trimestralmente a decorrere dal 15 gennaio di ciascun anno per via telematica all’INAIL o alla ASL, per consentire la rispettiva attività di controllo e monitoraggio.
L’allegato in esame definisce, poi, la composizione ed il funzionamento della Commissione chiamata ad esaminare la documentazione. Commissione che ha anche il compito di formulare il parere circa l’iscrizione all’elenco Ministeriale dei soggetti che ne fanno domanda. Il parere deve essere reso entro 60 giorni dalla richiesta di iscrizione.
INAIL ed Asl potranno segnalare al Ministero del Lavoro eventuali comportamenti anomali dei soggetti abilitati e proporre anche la sospensione o cancellazione dall’elenco. Il Ministero, per parte sua, potrà effettuare verifiche per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ai soggetti abilitati.
Di seguito uno schema riepilogativo del flusso delle verifiche.

SCHEMA VERIFICHE PERIODICHE

Confindustria - Area Relazioni Industriali, Sicurezza e Affari Sociali


Fonte: confindustria.terni.it