Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 23 giugno 2011, n. 25210 - Responsabile legale e omissione di notizie al Servizio Provinciale del Lavoro-Direzione Provinciale del Lavoro


 




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido - Presidente

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

Dott. TERESI Alfredo - Consigliere

Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA

 



sul ricorso proposto da:

1) La. Fr. nato il (Omissis);

avverso la sentenza del 13.11.2009 del Tribunale di Ascoli Piceno;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano;

sentite le conclusioni del PG, dr. Guglielmo Passacantando, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

FattoDiritto



1) Con sentenza in data 13.11.2009 il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, condannava La. Fr. alla pena di euro 250,00 di ammenda per il reato di cui alla Legge n. 628 del 1961, articolo 4, u.c. per non aver fornito al Servizio Provinciale del Lavoro-Direzione Provinciale del Lavoro di Ascoli Piceno le notizie legalmente richieste con verbale di ispezione n. (Omissis), quale responsabile legale della Ditta " Au. St. srl".

Riteneva il Tribunale che risultasse provato, attraverso la testimonianza dell'ispettore del Lavoro Ba., che, nonostante due raccomandate indirizzate presso la sede della società, non erano state fornite le notizie richieste. Secondo il Tribunale, poi, la tesi difensiva della cessazione del La. dalla carica di legale rappresentante della ditta, all'epoca dei fatti, non trovava riscontro, in quanto, secondo la medesima teste Ba., dalla visura camerale effettuata il La. era ancora il rappresentante legale.


2) Avverso la predetta sentenza proponeva appello il La., a mezzo del difensore, assumendo la erroneità ed illogicità della sentenza di condanna, risultando dalla documentazione in atti (ricevuta da notaio) che egli dal (Omissis) non era più socio e legale rappresentante della St. srl. La visura cui fa riferimento il Tribunale era stata effettuata in precedenza, in occasione del primo accesso, e non nel (Omissis) quando il cambio di carica era già avvenuto.

Egli non aveva ricevuto alcuna richiesta di notizie e comunque al tempo della richiesta ((Omissis)) non era più legale rappresentante della società.

2.1) Essendo la sentenza non appellabile, gli atti venivano trasmessi ex articolo 568 c.p.p., comma 5 a questa Corte.

3) Il ricorso è fondato.

Risulta dalla imputazione che la richiesta di notizie alla Ditta St. srl fu effettuata con verbale di ispezione n. (Omissis) e che l'accertamento della violazione avvenne in data (Omissis).

Il Tribunale stesso, facendo riferimento alla testimonianza dell'isp. Ba. , da atto che, in considerazione della difficile reperibilità del legale rappresentante della ditta, furono indirizzate due raccomandate presso la sede della società, a cui però non veniva dato alcun riscontro.

Nell'esaminare i rilievi difensivi in ordine alla non riferibilità all'imputato dell'onere di evadere la richiesta di notizie (non essendo egli più, all'epoca, il rappresentante legale della società), il Tribunale con motivazione apodittica ha ritenuto che la documentazione non fosse sufficiente perchè non confortata dalle visure camerali. Non esamina, però, il Tribunale la documentazione prodotta ed in particolare la scrittura privata autenticata da notaio in data (Omissis) (e quindi con data certa) da cui risultava l'atto di cessione di tutte le quote della società da parte del La. , nè si pone il problema di stabilire la data in cui venne effettuata la visura camerale e, soprattutto, se, atta data dell'accertamento della violazione, il La. fosse ancora il rappresentante legale della società Si imporrebbe, quindi, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

E' maturata, però, nel frattempo, la prescrizione, per cui va emessa immediata declaratoria della stessa a norma dell'articolo 129 c.p.p., comma 1. Essendo stato il reato accertato in data (Omissis), il termine massimo di prescrizione ex articolo 157 c.p. previgente di anni 4 e mesi 6, è maturato, invero, il (Omissis)

P.Q.M.



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere, il reato estinto per prescrizione.