Tipologia: CCNL
Data firma: 24 novembre 1999
Validità: 01.07.1999 - 31.12.2001
Parti: Confitarma e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Marittimi, Marittimi italiani navi iscritte nei registri speciali

Sommario:

Premessa
1) Campo di applicazione
2) Contratto di imbarco
3) Tabelle d'armamento
4) Ammortizzatori sociali
5) Lista di mobilità
6) Periodo di imbarco
7) Norme disciplinari
8) Infrazioni disciplinari
9) Reclami dei marittimi e controversie sindacali
10) Orario di lavoro
11) Lavori per la sicurezza della navigazione
12) Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
13) Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
14) Lavori disagiati
15) Paghe, compensi e indennità
16) Indennità rischio guerra
17) Termini e modalità di corresponsione statini paghe
18) Bonus sostitutivo assegni familiari e disoccupazione
19) Compensi per funzioni superiori
20) Compensi per sostituzione di personale mancante
21) Compensi per lavoro straordinario
22) Indennità navi cisterna e trasporto materiale infiammabile o esplosivo
23) Indennità rischi epidemici
24) Indennità navigazione estera
25) Corredo e vitto
26) Trattamento per le giornate festive e ferie
27) Assicurazione malattie e infortuni
28) Assicurazioni contro la perdita del libretto di navigazione
29) Trattamento previdenziale
30) Perdita corredo, strumenti, utensili
31) Risoluzione convenzione d'imbarco
32) Sbarchi per grave motivo personale
33) Periodo di riposo a terra
34) Trattamento di fine di rapporto
35) Contributi sindacali
36) Delegato sindacale di bordo
37) Affissioni contratti - Notiziari
38) Diritti sindacali
39) Decorrenza e durata
Allegati
Allegato n. 1 - Competenze per marittimi italiani in regime di Bare-Boat in vigore dal 1° luglio 1999
Allegato n. 2 - Indennità giornaliera - Rischio guerra
Allegato n. 3 - Quota oraria - Straordinario
Allegato n. 4 - Indennità giornaliera - Navi petroliere
Allegato n. 5 - Preavviso Quota giornaliera
Allegato n. 6 - Indennità giornaliera - Rischio epidemico
Allegato n. 7 - Indennità giornaliera - Navigazione estera
Allegato n. 8 - Valore unitario - Rip. compensativo - ferie
Allegato n. 9
Allegato n. 10
Allegato n. 11

Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’imbarco dei marittimi di nazionalità italiana sulle navi da carico e passeggeri iscritte nei registri speciali ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge n. 234/89

L'anno 1999 addì 24 del mese di novembre in Roma la Confederazione Italiana Armatori e la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (Filt-Cgil), la Federazione Italiana Trasporti (Fit-Cisl), la Unione Italiana Lavoratori Trasporti (Uil-Trasporti) hanno stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'imbarco dei marittimi di nazionalità italiana sulle navi da carico e passeggeri iscritte nei registri speciali secondo i dettami della legge n. 234 del 14 giugno 1989.

Premessa
[…]
Tutto ciò premesso le parti individuano le seguenti linee di azione:
Migliorare, a tutti i livelli, le attività formative e addestrative dei marittimi italiani per mettere a disposizione dell'armamento nazionale le risorse umane necessarie allo sviluppo, ed in pari tempo rimuovere gli ostacoli che si frappongono all'immediato ingresso nel mercato del lavoro dei marittimi terminata l'attività addestrativa.
A tal fine concordano sulla necessità di:
(a) dare attuazione al Regolamento Unico Nazionale per il collocamento della Gente di Mare;
(b) ripristinare le norme agevolative per l'imbarco degli allievi;
(c) finanziare con risorse pubbliche o comunitarie la frequenza ai corsi previsti dalla STCW 78. Su questo aspetto in particolare si ritiene necessario focalizzare l'attenzione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in occasione delle riunioni che in materia di formazione verranno tenute presso il Ministero stesso.

1) Campo di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica sulle navi da carico e passeggeri locate a scafo nudo ad armatore straniero ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge n. 234/89.
Tale Contratto deve essere considerato accordo quadro per la necessaria definizione degli accordi sindacali relativi alle singole navi da stipularsi a livello nazionale, in merito alla composizione delle tabelle di armamento nel rispetto delle tabelle contrattuali nazionali. Nella definizione di tali accordi si è tenuto conto di eventuali trattamenti economici aziendali.
Il cabotaggio italiano non verrà ammesso all'utilizzo della normativa in materia di Bare Boat. Le parti verificheranno la posizione concorrenziale del naviglio cabotiero italiano nei confronti di quello europeo in seguito alle regolamentazioni decise a livello comunitario.
Sono escluse, in linea di principio, dall'utilizzo del Bare Boat le navi attive su linee conferenziate. Casi particolari potranno essere oggetto di valutazione tra le parti.

3) Tabelle d'armamento
Il numero dei componenti l'equipaggio è stabilito in base alle tabelle contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro (Allegati 9 e 10).
Le navi superiori a 3.000 tsl dovranno avere come componenti dell'equipaggio 6 marittimi di nazionalità italiana, di cui 4 senior officers (Comandante, Direttore di macchina, 1° Ufficiale di coperta, 1° Ufficiale di macchina) tra i quali obbligatoriamente il Comandante e di norma il Direttore di macchina, nonché due allievi uno di macchina e uno di coperta. Resta inteso che la mancanza degli allievi a bordo non potrà essere motivo per negare le spedizioni, permanendo l'obbligo di provvedere al loro imbarco appena possibile. Qualora non fossero reperibili i due primi ufficiali ed eccezionalmente il Direttore di macchina questi potranno essere sostituiti da ufficiali extracomunitari. In tal caso il numero dei marittimi italiani dovrà essere portato a 6 più due allievi ufficiali con libertà di scelta da parte dell'Armatore per quanto riguarda la qualifica. Con la conversione in legge del D.L. n. 80 del 17 marzo 1995, e con l'applicazione delle agevolazioni che offriranno possibilità di imbarco agli allievi sulle navi nazionali, si determineranno le condizioni per poter imbarcare, previo confronto sindacale, sulle navi in Bare Boat, in sostituzione degli allievi ufficiali, altri marittimi italiani di diversa qualifica.
Sulle navi inferiori a 3.000 tsl o alle 4.000 tsc il numero di marittimi italiani sarà di 3 di cui obbligatoriamente il Comandante e possibilmente anche il Direttore di macchina.
Situazioni particolari potranno peraltro essere esaminate e risolte qualora se ne presenti la necessità.

6) Periodo di imbarco
Di norma il periodo di imbarco è di sei (6) mesi con facoltà dell'Armatore di aumentare o ridurre tale durata di trenta (30) giorni per organizzare confacentemente gli avvicendamenti.

7) Norme disciplinari
Durante l'imbarco i rapporti gerarchici e disciplinari sono regolati dalle leggi e regolamenti dello Stato della bandiera della nave e del presente contratto.
Il marittimo ha il dovere di mantenere condotta disciplinata di uniformarsi alle prescrizioni delle Autorità Nazionali ed estere, di eseguire ogni legittimo ordine del Comandante per ciò che concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.

8) Infrazioni disciplinari
Gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei membri dell'equipaggio potranno essere, a seconda della gravità dell'infrazione:
- ammonizione verbale;
- rimprovero scritto;
- trattenuta sullo stato paga fino ad un massimo di 1/30 della retribuzione mensile (riportata nell'Allegato n. 1 - competenze correnti)
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione per non più di due (2) giorni;
- licenziamento e/o sbarco per colpa grave.
I suddetti provvedimenti saranno adottati dal Comandante e dovranno essere annotati sul Giornale di Bordo ed affissi all'albo nei locali equipaggio.
[…]

9) Reclami dei marittimi e controversie sindacali
Gli eventuali reclami dei marittimi sull'applicazione del presente contratto e sulla liquidazione delle competenze debbono essere presentati di regola al loro insorgere direttamente al Comando di Bordo che li prenderà in considerazione comunicando l'esito del reclamo dell'Armatore, salvo quanto previsto dal successivo punto.
Le eventuali divergenze sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle Organizzazioni stipulanti, in sede nazionale, mediante l'apposita commissione preposta. Essa esaminerà entro dieci (10) giorni dalla data di denuncia della divergenza le questioni alla stessa sottoposta, redigendo apposito verbale.

10) Orario di lavoro
L'orario normale di lavoro è di otto (8) ore per tutto il personale imbarcato. Tutto il personale ha diritto ad usufruire di almeno otto (8) ore di riposo continuativo nell'arco delle 24 ore, salva l'esigenza relativa alle operazioni di arrivo, partenza e manovra.
Il servizio di guardia in coperta e macchina è normalmente suddiviso in tre turni di guardia alternando quattro (4) ore di lavoro e otto (8) ore franche.
Per il personale giornaliero delle sezioni di coperta e macchina l'orario normale di lavoro (8 ore) è compreso tra le ore 06.00 e le ore 20.00.
Per il personale di cucina e camera l'orario normale di lavoro (8 ore giornaliere) potrà essere ripartito in tre turni tra le ore 06.00 e le ore 20.00.
L'orario di lavoro degli Ufficiali RT, entro i limiti delle otto (8) ore giornaliere è regolato dalle Convenzioni e Regolamenti vigenti in materia di radio telecomunicazioni.

11) Lavori per la sicurezza della navigazione
I componenti dell'equipaggio sono tenuti a prestare la propria opera senza diritto a compensi a titolo di lavoro straordinario, per la sicurezza della navigazione, del carico, delle provviste, per il salvataggio della nave e delle persone imbarcate.
Saranno altresì tenuti a prestare la propria opera per il recupero degli avanzi di naufragio o di altro sinistro occorso alle navi, ma in questo caso avranno diritto, in aggiunta al salario, ad uno speciale compenso che sarà determinato fra le parti stipulanti il presente contratto.

12) Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
I componenti dell'equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati. Tuttavia il Comandante, nell'interesse della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati, purché non sia inadeguato al loro titolo professionale ed il loro grado. In caso di necessità per la sicurezza della nave, i marittimi possono essere adibiti a qualsiasi servizio. I componenti l'equipaggio che svolgono mansioni diverse da quelle per le quali sono stati arruolati, se superiori, hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni.

13) Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l'equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione della nave che venissero ordinati, nei modi e nei termini stabiliti dal presente contratto, con diritto al compenso per lavoro straordinario qualora detti lavori vengano eseguiti fuori l'orario normale.

14) Lavori disagiati
Coloro che eseguono lavori comportanti particolari disagi saranno compensati con quote orarie del compenso per lavoro straordinario se tali lavori sono eseguiti durante l'orario ordinario di lavoro. Se eseguiti fuori di tale orario il compenso per lavoro straordinario verrà aggiunto alla quota suddetta.
Si considerano lavori disagiati:
1) Pulizia interna delle calderine
2) Pulizia interna delle caldaie
3) Picchettaggio e raschiaggio calderine
4) Picchettaggio e raschiaggio caldaie
5) Cementazione previa pulizia con rimozione sedimenti all'interno dei gavoni, dei doppi fondi e delle casse adibite ad acqua potabile
6) Pulizia dei deep-tankers e delle casse alte
7) Pulizia delle sentine stive e delle sentine macchina degasificate
8) Pitturazione, picchettaggio, raschiaggio con l'uso dei ponteggi sospesi
9) Pulizia con rimozione sedimenti delle cisterne adibite a carico liquido.

16) Indennità rischio guerra
Agli equipaggi imbarcati sulle navi che effettuano navigazione o sostano in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra, riconosciuto come tale quello per il quale l'Ente Assicurazione Corpi richiede un soprappremio di almeno 0,25%, verrà corrisposta una indennità giornaliera rischio guerra.
La misura di tale indennità non potrà essere inferiore a tante quote dell'importo indicato nell'Allegato n. 2 per ogni giorno di effettiva permanenza della nave in dette zone o porti.
La decorrenza e la cessazione della indennità si identificheranno con l'inizio e la cessazione dell'applicazione del citato soprappremio.

20) Compensi per sostituzione di personale mancante
Qualora risultasse mancante alcuno dei marittimi previsto dalla tabella di armamento, il compenso giornaliero (Allegato n. 8) sarà equamente ripartito fra i marittimi delle singole sezioni alla quale appartiene il mancante.

22) Indennità navi cisterna e trasporto materiale infiammabile o esplosivo
Ai marittimi imbarcati su navi cisterna adibite al trasporto di materie infiammabili sarà corrisposta un'indennità il cui ammontare giornaliero è riportato all'allegato n. 4.
La suddetta indennità cessa quando alla nave cisterna viene rilasciato il certificato "gas free".
Quando una nave cisterna o non cisterna per la quale non sia corrisposta all'equipaggio l'indennità suddetta, è adibita al trasporto di materiale dichiarato infiammabile e il carico di tale materia raggiunge almeno il 25% del tonnellaggio di stazza lorda della nave, sarà corrisposto a tutti i componenti l'equipaggio una indennità il cui ammontare è riportato all'Allegato n. 4.

23) Indennità rischi epidemici
Qualora la nave approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia epidemica con ordinanza del Ministero competente, verrà corrisposta a tutto l'equipaggio una indennità il cui importo giornaliero è indicato nell'Allegato n. 6.

24) Indennità navigazione estera
A decorrere dal 61° giorno di imbarco verrà corrisposta un'indennità il cui ammontare giornaliero è indicato nell'Allegato n. 7.

25) Corredo e vitto
La fornitura del corredo e il trattamento vitto sarà analoga a quella stabilita per il personale imbarcato sulle navi battenti bandiera italiana ed in nessun caso sarà inferiore per quantità e qualità.

33) Periodo di riposo a terra
Dopo aver completato il periodo d'imbarco di cui all'art. 6, il marittimo non potrà essere reimbarcato prima d'aver trascorso un periodo di riposo a terra corrispondente a tante giornate quanti sono stati i riposi compensativi maturati e non fruiti durante l'imbarco per domeniche, festività, ferie e sabati.

36) Delegato sindacale di bordo
Le parti convengono che su ciascuna nave può essere nominato dalle OO.SS., previa consultazione dell'equipaggio, un delegato sindacale scelto tra il personale imbarcato.
Della nomina sarà data comunicazione alla Compagnia che ne informerà il Comando di Bordo.
I delegati sindacali che durano in carica per il periodo di imbarco, salvo revoca del mandato da parte delle OO.SS. o dismissioni presentate a quest'ultima dagli interessati, avranno le seguenti attribuzioni:
- prospettare verbalmente o per iscritto al Comando di Bordo le questioni che possono insorgere relativamente all'esatta applicazione del contratto di lavoro, nonché segnalare le istanze del personale;
- esercitare periodicamente il controllo sulla qualità, quantità, confezione e distribuzione del vitto, richiamando l'attenzione del Comando sulle eventuali carenze e segnalando i motivi di insoddisfazione;
- indire assemblee a bordo, previa comunicazione a Comando e compatibilmente con le esigenze del "servizio".
Eventuali problemi insoluti tra il Comando e il Delegato Sindacale di bordo saranno differiti rispettivamente alla Compagnia ed alle OO.SS.

37) Affissioni contratti - Notiziari
In ogni saletta della nave un quadro murale viene messo a disposizione per l'affissione a cura del delegato di copia del Contratto di lavoro o di eventuali notiziari delle OO.SS.

38) Diritti sindacali
È consentito ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, l'accesso a bordo delle navi.
I rappresentanti sindacali potranno conferire con i componenti l'equipaggio, franchi dal servizio, nelle salette mensa esclusivamente su questioni sindacali.