Tipologia: Accordo
Data firma: 27 gennaio 2000
Parti: Confitarma, Fedarlinea e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Marittimi

Sommario:

Premessa
I) Rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro
1. Elezioni del Rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro
a) Navi Traghetto
b) Navi da Carico
c) Navi da Crociera
2. Funzioni del Rappresentante alla sicurezza
3. Formazione del Rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro
II) Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili
III) Art. 23, D.Lgs. n. 271/1999 (Medico competente)
Allegati
Allegato A - Navi traghetto: procedura per l'elezione dei Rappresentanti alla sicurezza dell'ambiente di lavoro
Allegato B - Navi da carico e traghetti da carico: procedura per l'elezione dei Rappresentanti alla sicurezza dell'ambiente di lavoro

L'anno 2000, addì 27 del mese di gennaio, in Roma si sono incontrate: la Confederazione Italiana Armatori (Confitarma), l'Associazione Italiana dell'Armamento di Linea (Fedarlinea) e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti.
Le parti si sono riunite per esaminare le questioni applicative poste dal D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271, recante l'"adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485".

Premesso che:
- la sicurezza dei lavoratori a bordo delle navi è interesse comune sia dell'Armamento che delle OO.SS.;
- l'accordo interconfederale 22 giugno 1995 ha fissato le modalità elettive, le prerogative e le attribuzioni del Rappresentante alla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- l'art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 271/1999 rinvia alla contrattazione collettiva nazionale di categoria la definizione delle procedure elettive del Rappresentante alla sicurezza della nave;
- l'art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 271/1999 specifica le attribuzioni del Rappresentante alla sicurezza della nave;
- l'art. 16, comma 4, D.Lgs. n. 271/1999 riconosce al Rappresentante alla sicurezza il diritto ad una formazione particolare in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi;
- con l'accordo 5 agosto 1999 di rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore marittimo, siglato dalla Confitarma, dalla Fedarlinea e dalle OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, le parti stipulanti hanno formalizzato l'impegno di definire le modalità di nomina dei Rappresentanti alla sicurezza entro il 31 dicembre 1999;
- in data 21 novembre 1995 è stato sottoscritto dalle parti un accordo avente per oggetto il Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza;
Hanno convenuto quanto segue:

I) Rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro
1. Elezioni del Rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro

Fermo restando quanto previsto dall'art. 16, comma 5, decreto legislativo n. 271/1999, su ogni nave o unità mercantile nuova o esistente di stazza lorda superiore a 200 o con tabella di armamento superiore a 6 unità è eletto dai lavoratori marittimi il Rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro.

a) Navi Traghetto
l lavoratori marittimi eleggono al loro interno, nel rispetto delle procedure di cui all'Allegato 1, un numero di lavoratori destinati a ricoprire le funzioni di Rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro pari al numero delle navi. Tale numero è incrementato di una riserva pari al 70%. Qualora siano imbarcati più di 100 membri di equipaggio i Rappresentanti alla sicurezza saranno pari a due.

b) Navi da Carico
l membri dell'equipaggio eleggono al proprio interno il Rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro, con le procedure contenute nell'Allegato 2.

c) Navi da Crociera
Sulle navi da crociera, in considerazione dell'elevato numero di componenti di equipaggio, è possibile eleggere 3 rappresentanti, di cui due italiani eletti secondo le modalità sub A) e uno straniero eletto secondo le modalità sub B).

2. Funzioni del Rappresentante alla sicurezza
1 - L'attività del Rappresentante alla sicurezza della nave si svolge nei limiti delle funzioni di cui all'art. 16, comma 2, lett. a), b), c) e d), D.Lgs. n. 271/1999. L'elencazione delle suddette funzioni è tassativa.
2 - Il Rappresentante alla sicurezza attende ai suddetti compiti limitatamente al periodo di impiego a bordo, compatibilmente con la normale attività lavorativa cui è adibito e nel rispetto delle norme del Codice della Navigazione riguardanti la disciplina gerarchica e funzionale.
3 - In relazione alle funzioni attribuite al Rappresentante alla sicurezza dalla legge e dal presente accordo, le parti sottolineano che egli dovrà attendere alle medesime con senso di responsabilità e spirito di collaborazione con gli altri soggetti preposti alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 271/1999.
4 - Per lo svolgimento del proprio incarico il Rappresentante alla sicurezza avrà diritto, a bordo della nave, ad un numero massimo di ore di permesso retribuito per mese di imbarco pari a sei nel caso dei traghetti e quattro nel caso delle navi da carico.

3. Formazione del Rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro
1 - In adempimento di quanto previsto dall'art. 16, comma 4, D.Lgs. n. 271/1999, le parti convengono che la formazione del Rappresentante alla sicurezza, in materia di igiene e sicurezza del lavoro, verrà determinata ed attuata a cura dell'azienda, in base alla tipologia di traffico, sulle seguenti problematiche:
a) normativa nazionale e internazionale in materia di prevenzione infortuni;
b) i principali soggetti coinvolti, il ruolo e gli obblighi;
c) la definizione, l'individuazione e la valutazione dei fattori di rischio;
d) le misure di prevenzione adottabili.
2 - Le modalità di espletamento di tali corsi saranno valutate dalle singole aziende utilizzando la documentazione prevista dal decreto legislativo n. 271/1999 e dal codice ISM. I corsi medesimi dovranno avere una durata di 24 ore nel caso delle navi traghetto e 8 ore per le navi da carico.
3 - Ulteriori momenti formativi a bordo potranno essere effettuati in presenza di mutamenti tecnologici del mezzo nautico e/o di mutamenti commerciali che comportino l'utilizzo di tipologia diversa di navi.
L'accordo del 21 novembre 1995, in quanto assorbito dalla presente intesa, è integralmente abrogato.
Il presente accordo ha carattere sperimentale. Le parti si incontreranno entro 12 mesi dalla data di effettuazione delle prime elezioni dei Rappresentanti alla sicurezza dell'ambiente di lavoro per verificarne l'applicazione.

II) Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili
1 - Ferma restando la coerenza tra le previsioni del D.Lgs. n. 271/1999 e la normativa contrattuale in tema di orario di lavoro, le parti si danno atto che la contrattazione collettiva in vigore ha definito orari di lavoro ovvero ore di riposo rispondenti a quanto previsto dall'art. 11 del precitato decreto legislativo n. 271/1999.
2 - Per le navi impiegate in viaggi di breve durata, intendendosi per tali quelli inferiori alle 24 ore tra porto e porto, la contrattazione collettiva aziendale (secondo livello) ha previsto, in relazione alle specificità del servizio, in taluni casi rapporti imbarco/riposo più favorevoli, in altri più frequenti periodi di riposo.
Le parti si danno atto che con tali accordi sono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 271/1999.

III) Art. 23, D.Lgs. n. 271/1999 (Medico competente)
Le parti concordano nel ritenere che la sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 23, D.Lgs. n. 271/1999, debba essere espletata in forma integrativa a quella già prevista per il personale marittimo per il rilascio della idoneità alla navigazione, evitando la duplicazione di visite diagnostiche o di esami specialistici. Concordano altresì sulla necessità di individuare apposite procedure per l'espletamento della sorveglianza sanitaria per il personale imbarcato su navi impiegate permanentemente all'estero.

Allegato A - Navi traghetto: procedura per l'elezione dei Rappresentanti alla sicurezza dell'ambiente di lavoro
1 - Entro 120 giorni dalla stipula del presente accordo, le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione, contenente la data, la sede e le modalità, da affiggere a bordo di tutte le navi sociali e presso gli uffici marittimi delle aziende.
2 - L'elezione dei Rappresentanti alla sicurezza dell'ambiente di lavoro ha luogo mediante la votazione dei candidati, riuniti in una lista, proposta dalle Organizzazioni sindacali di cui al comma 1.
3 - Nella composizione della lista dovrà essere assicurata un'adeguata rappresentanza di tutte le categorie di lavoratori eleggibili. La lista dovrà essere portata a conoscenza dei lavoratori aventi diritto al voto, a cura delle Organizzazioni sindacali, mediante idonea pubblicità.
4 - l diritti di elettorato passivo spettano a tutti lavoratori marittimi appartenenti ai turni particolari delle aziende e/o in regime di CRL/RO, esclusi i Comandanti ed il Responsabile alla sicurezza. I diritti di elettorato attivo spettano a tutti i lavoratori aventi capacità elettiva passiva, più i marittimi del turno generale presenti a bordo durante lo svolgimento delle elezioni.
Le aziende forniranno alle OO.SS. stipulanti l'elenco completo dei marittimi cui spettano i suddetti diritti di elettorato attivo e passivo.
5 - L'elezione ha luogo in seggi costituiti a bordo e/o presso la sede operativa dell'azienda.
6 - Presso ogni seggio, le OO.SS. stipulanti il presente accordo provvederanno alla designazione del Segretario elettorale che avrà i seguenti compiti:
a) presiedere alle operazioni elettorali e di scrutinio dei voti, assicurandone la correttezza;
b) esaminare e decidere su eventuali ricorsi.
7 - Il voto è segreto e diretto. La votazione avverrà a mezzo di scheda unica, firmata dal Segretario elettorale e comprendente la lista dei candidati ed il numero di preferenze, in ogni caso non superiore a 3. Il voto sarà espresso apponendo una croce a fianco dei nominativi presenti sulla scheda. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se essa riporta un numero di preferenze maggiori di quelle esprimibili e/o se contiene tracce o segni di individuazione.
8 - Il luogo e gli orari della votazione saranno concordati a livello aziendale tra le OO.SS. e la Direzione, in modo tale da permettere a tutti gli eventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze dei servizi di bordo e delle connesse operazioni a terra. In particolare, le operazioni elettorali dovranno essere organizzate in modo tale da consentire a ciascun lavoratore avente diritto di esercitare il medesimo al di fuori dell'orario di lavoro. Le votazioni avranno luogo durante un arco di tempo strettamente necessario e comunque tale da non pregiudicare il regolare svolgimento del servizio. Il luogo ed il calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante idonea pubblicità, con debito anticipo rispetto alla data fissata per l'elezione. Le operazioni elettorali non potranno comportare aggravio di costi per l'azienda.
9 - Esaurita la votazione, il Segretario darà inizio allo spoglio delle schede, al termine del quale provvederà a redigere il verbale dell'elezione ed inviarlo alla Commissione di cui al successivo punto 10.
10 - Presso la sede aziendale sarà costituita una Commissione elettorale centrale, composta da un membro per ogni Organizzazione firmataria del presente accordo, avente il compito di raccogliere tutti i verbali, sommare i risultati dei singoli seggi e stilare l'elenco degli eletti, nonché la graduatoria degli esclusi. Risulteranno eletti, nei limiti del numero di rappresentanti indicati nel punto 1 ("Elezione del Rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro") - lett. A) ("Navi Traghetto") del presente accordo, i lavoratori che hanno ottenuto più voti.
11 - I risultati elettorali saranno proclamati, a cura della Commissione, mediante idonea pubblicità, ai lavoratori marittimi, alle Organizzazioni sindacali ed alla Direzione aziendale.
12 - L'elezione ha validità triennale.
Prima della scadenza triennale, il marittimo eletto decade dalla carica nelle seguenti ipotesi:
12.1 - rinuncia, formalizzata dal marittimo con lettera raccomandata A/R indirizzata all'armatore;
12.2 - risoluzione del rapporto di lavoro con l'armatore.
13 - Nelle ipotesi di cui al comma 12, secondo capoverso, il lavoratore decaduto sarà sostituito, per il tempo necessario a completare il mandato triennale, dal primo dei non eletti.
14 - Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato, le Organizzazioni sindacali promuoveranno nuove elezioni, con le modalità indicate nelle disposizioni che precedono.

Allegato B - Navi da carico e traghetti da carico: procedura per l'elezione dei Rappresentanti alla sicurezza dell'ambiente di lavoro
1 - Entro 120 giorni dalla stipula del presente accordo, su indicazione dell'azienda in accordo con le OO.SS. verranno indette le elezioni, sulla base della lista comprendente il personale imbarcato escluso il Comandante e il Responsabile alla sicurezza, specificando la data e le modalità di effettuazione delle stesse. Tale comunicazione verrà affissa a bordo. Il comando nave provvederà alla composizione del seggio elettorale che comprenderà il Segretario elettorale che avrà i seguenti compiti:
1) presiedere alle operazioni elettorali e di scrutinio dei voti, assicurandone la correttezza;
2) esaminare e decidere su eventuali ricorsi;
3) proclamare gli eletti.
Le risultanze del voto saranno comunicate al Comandante che a sua volta le trasmetterà all'azienda e questa alle OO.SS.
2 - I diritti di elettorato attivo spettano a tutti i lavoratori marittimi imbarcati al momento dell'elezione; i diritti di elettorato passivo spettano a tutti i lavoratori marittimi imbarcati al momento dell'elezione escluso il Comandante e il Responsabile alla sicurezza.
3 - Modalità di voto: il voto è segreto e diretto; la votazione avrà luogo a mezzo di scheda unica, firmata dal Segretario elettorale e comprendente la lista dei candidati. Il voto sarà espresso apponendo una croce a fianco del nominativo tra quelli presenti sulla scheda. Viene eletto il marittimo che ha ottenuto il numero di voti più alto. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta e se essa riporta un numero di preferenze maggiori di quelle esprimibili e/o se contiene segni o tracce di individuazione.
4 - A bordo delle navi, il locale e gli orari della votazione saranno stabiliti dal Comandante della nave, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio al voto, nel rispetto delle esigenze dei servizi di bordo. In particolare, le operazioni dovranno essere organizzate in modo tale da consentire a ciascun lavoratore avente diritto di esercitare il medesimo possibilmente al di fuori dell'orario di lavoro. Le votazione avranno luogo durante un arco di tempo strettamente necessario e comunque tale da non pregiudicare il regolare svolgimento del servizio. Il locale e gli orari di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti gli elettori, mediante idonea pubblicità. Le OO.SS. saranno preventivamente informate sullo svolgimento delle operazioni di voto e degli esiti tramite gli uffici della società armatrice.
5 - L'elezione del Rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro ha validità per il periodo d'imbarco.
6 - Prima di tale scadenza il marittimo eletto decade dalla carica nelle seguenti ipotesi:
6. 1 - rinuncia, formalizzata dal marittimo con lettera indirizzata al comandante della nave;
6.2 - sbarco del marittimo.
7- Nelle ipotesi di cui ai punti 6.1 e 6.2 i lavoratori marittimi provvederanno a promuovere nuove elezioni con le modalità previste al presente accordo.