Tipologia: Accordo applicativo dlgs 626/94
Data firma: 17 aprile 1997
Parti: Confedilizia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Portieri


Verbale di accordo (relativo all’applicazione del DLgs 19 settembre 1994, n. 626)

Addì 17 aprile 1997 in Roma, tra la Confedilizia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, con riferimento alle previsioni normative contenute nel DLgs 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, in particolare, a quanto previsto all’art. 20 del DLgs predetto, si conviene quanto di seguito indicato:
1) Il soggetto "datore di lavoro" previsto al comma 1, lettera b), dell’art. 2, del DLgs n. 626/1994, nell’ambito del condominio e rispetto a tutti i lavoratori eventualmente occupati nel condominio stesso si identifica con l’amministratore di cui all’art. 1129 cod. civ., laddove esistente secondo la previsione contenuta nello stesso art. 1129.
Nei condomini in cui non sia presente l’amministratore, non essendone obbligatoria la nomina per essere i condomini non più di quattro (predetto art. 1129 cod. civ.), gli stessi provvederanno a conferire ad un apposito soggetto le responsabilità previste all’art. 2, comma 1, lettera b), del DLgs n. 626/1994.
Nelle fattispecie non condominiali la figura di cui sopra coincide con la proprietà.
2) La Confedilizia e le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente accordo cureranno la redazione di un volume informativo sulle materie elencate all’art. 21, comma 1, lettere a), b), c), del DLgs n. 626/1994, tenendo conto del programma di cui al successivo punto 3, lett. d), volume che sarà da loro pubblicato e distribuito dalla Confedilizia per il tramite delle Associazioni territoriali aderenti.
La pubblicazione sarà messa a disposizione di tutti i datori di lavoro, ed eventuali terzi interessati, dietro rimborso delle relative spese.
I datori di lavoro provvederanno alla distribuzione gratuita della pubblicazione ai lavoratori di cui all’art. 21, comma 2, DLgs n. 626/1994.
3) La Confedilizia e le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente accordo, in quanto parti stipulanti il CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati, riconoscono che la formazione dei lavoratori dipendenti dai proprietari di fabbricati, di cui all’art. 22 del DLgs n. 626/1994, può ritenersi adempiuta mediante la frequenza di corsi promossi dagli O.P.T. di cui al successivo punto 5, o, comunque, che rispondano alle seguenti caratteristiche:
a) siano tenuti da soggetti qualificati - iscritti negli albi professionali di competenza o forniti del relativo titolo di studio, per le materie tecniche - anche nell’ambito di enti, istituti, società, associazioni con attività finalizzata alla fornitura di servizi di istruzione, di assistenza e consulenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, o rivolta all’associazionismo di categoria;
b) siano attivati in collaborazione con gli O.P.T., nell’intesa che le funzioni di collaborazione potranno comunque essere assolte anche dal corrispondente Organismo nazionale (O.P.N.) di cui al punto 4;
c) abbiano durata di otto ore e prevedano le seguenti materie, così come indicato all’art. 1 del DM 16 gennaio 1997, Ministri del lavoro e della sanità:
c1) illustrazione dei rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni, nonché dei possibili danni e delle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;
c2) nozioni relative ai diritti ed ai doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
c3) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo;
d) siano svolti con un programma articolato sui seguenti argomenti, da trattare con i tempi a margine indicati:

Durata h. Argomenti e programmi
1 d1)  Il D.Lgs. n. 626/1994:
- disposizioni generali;
- informazione e formazione dei lavoratori;
- sanzioni.
1 d2)  Il rischio elettrico:
- rischio da contatto diretto e da contatto indiretto;
- requisiti impiantistici e dispositivi per la protezione da contatto diretto e indiretto;
- rischio connesso all'utilizzo di apparecchiature elettriche e le fondamentali misure di prevenzione e protezione;
- la L. n. 46/1990.
1 d3)  Il rischio di incendio:
- triangolo del fuoco;
- materiali esplosivi, altamente infiammabili, infiammabili ed incendiabili;
- normativa antincendio riguardante gli edifici di civile abitazione;
- fondamentali misure di prevenzione e protezione;
- tipologie di estintori e modalità di pratico impiego.
1 d4)  I rischi connessi all'utilizzo di prodotti chimici:
- caratteristiche dei prodotti detergenti più comunemente usati e rischi connessi al loro utilizzo;
- etichettatura di sicurezza, struttura e simbologie;
- fondamentali misure di prevenzione e protezione;
- dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).
0,5 d5)  I rischi connessi alla movimentazione ed alla manipolazione dei carichi:
- principi generali;
- fondamentali misure di prevenzione e protezione;
- dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).
0,5 d6)  Il rischio di caduta dall'alto:
- casistica generale e specifica;
- tetti e tettoie, lastrici solari, terrazzi, pianerottoli e scale: accessibilità e protezioni necessarie;
- requisiti di sicurezza delle scale portatili;
- fondamentali misure di prevenzione e protezione.
0,5 d7)  I rischi connessi con l'uso di attrezzature munite di videoterminali: campo di applicazione, obblighi delle parti, svolgimento del lavoro, sorveglianza sanitaria, caratteristiche tecniche, ovvero, in alternativa, i rischi relativi alle specificità territoriali ed ambientali individuate dagli O.P.T. (punto 5-a).
1 d8)  Nozioni base di primo soccorso.
0,5 d9)  Elementi di comunicazione interpersonale.
1 d10)  Esercitazione:
- individuazione dei rischi ed adozione di idonei comportamenti preventivi e protettivi riferiti al posto di lavoro del singolo lavoratore.

L'esercitazione di cui all’ultimo punto della elencazione precedente dovrà articolarsi sulla base delle risultanze della valutazione del rischio contenute in apposito documento che gli amministratori condominiali o, negli edifici non condominiali, i proprietari, consegneranno ai propri dipendenti.
Tale documento conterrà la descrizione generale dell’immobile e le caratteristiche degli impianti, con indicazione dei fattori di rischio, e sarà redatto secondo un apposito modulo, che sarà tenuto a disposizione degli interessati presso le Associazioni territoriali aderenti alla Confedilizia.
Ove ricorrano rischi atipici, legati alla presenza di particolari impianti, strutture o pertinenze del fabbricato, la stessa esercitazione comprenderà anche una ricognizione dei particolari rischi individuati.
L' esercitazione pratica dovrà in ogni caso comprendere un accesso sul luogo di lavoro al fine di una ricognizione della realtà operativa di ciascun lavoratore, individuando i fattori di rischio e le modalità per eliminarli o comunque ridurli.
Tale accesso sarà effettuato, congiuntamente con il lavoratore, dall’amministratore del condominio, ovvero, negli edifici non condominiali, dal proprietario, oppure da un tecnico designato dall’amministratore stesso o dall’assemblea condominiale o dal proprietario.
L' avvenuto accesso sarà documentato nell’attestato di frequenza di cui alla successiva lettera f), del quale costituirà parte integrante e necessaria.
Di eventuali aggiornamenti del programma sopra riportato, concordati fra le parti firmatarie, sarà data informativa agli O.P.T. nonché alle Associazioni territoriali aderenti alla Confedilizia.
e) La frequenza ai vari moduli del corso risulterà da appositi elenchi sottoscritti di volta in volta dai rispettivi docenti e dai singoli lavoratori.
f) Al termine della formazione, comprensiva dell’accesso di cui sopra verrà rilasciato un attestato di frequenza, sottoscritto dal o dai docenti, dai rappresentanti del soggetto organizzatore e dal lavoratore, che conterrà anche l’elenco degli argomenti trattati, la data del corso ed i nominativi dei docenti e del soggetto organizzatore.
L' attestato di frequenza sarà rilasciato in quattro copie, delle quali, a cura del soggetto organizzatore:
- una verrà consegnata al lavoratore, che dovrà conservarla ed esibirla in caso di frequenza di ulteriore successivo corso di formazione, determinata da cambiamento di attività, sia presso lo stesso che presso altro datore di lavoro anche esercitante altra attività, ovvero a seguito di introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuovi impianti o nuove tecnologie;
- una verrà conservata agli atti del soggetto organizzatore stesso;
- una verrà consegnata al datore di lavoro del lavoratore frequentante, al fine della conservazione unitamente all’altra documentazione di lavoro;
- una, infine, verrà inviata all’Organismo paritetico territoriale, di cui all’art. 20, DLgs n. 626/1994, e al successivo punto 5).
g) La frequenza del corso di formazione avrà luogo:
- per i lavoratori occupati con rapporto di lavoro dipendente alla data di sottoscrizione del presente accordo, che non abbiano già frequentato un corso con caratteristiche analoghe a quelle del presente accordo, entro quattro mesi dalla predetta data;
- per i lavoratori assunti successivamente, entro due mesi dall’assunzione, (se effettuata senza periodo di prova) o dal termine del periodo di prova seguito da conferma in servizio;
- per i lavoratori destinati alle funzioni di sostituto di cui all’art. 11 CCNL, ovvero da assumere con contratti a termine di breve durata, la frequenza del corso potrà aver luogo preventivamente rispetto all’inizio del rapporto di lavoro.
h) La formazione comprenderà tutti gli argomenti di cui alla lettera d) per i lavoratori occupati con rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del DLgs n. 626/1994 (1 gennaio 1997), nonché in caso di primo impiego assoluto o in caso di nuova assunzione che intervenga oltre dieci anni successivi alla frequenza di precedente corso di formazione.
In caso di assunzione non rientrante nei casi precedenti, ovvero di intervenuta introduzione di nuove attrezzature di lavoro, nuovi impianti o nuove tecnologie, la formazione sarà limitata ai punti d1) e d10) e all’accesso ricognitivo sul posto di lavoro.
In caso di successiva riassunzione, entro il decennio, di lavoratori che abbiano già prestato attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro con le medesime mansioni, la formazione comprenderà esclusivamente l’accesso sul luogo di lavoro.
i) I corsi saranno tenuti durante l’orario di lavoro o, comunque, in orari retribuiti; essi saranno svolti possibilmente in due o tre moduli anche non consecutivi.
l) I corsi non comporteranno oneri economici diretti a carico dei lavoratori.
I corsi ed i relativi attestati di frequenza saranno pertanto gratuiti per i lavoratori partecipanti.
I corsi saranno tenuti, possibilmente, nella stessa località ove il lavoratore presta normalmente la propria attività, ovvero in località viciniori, compatibilmente con ragioni di economicità di gestione. Nel caso che il lavoratore, per la frequenza del corso, debba recarsi in località diverse da quelle ove egli presta la propria attività, il datore di lavoro provvederà a rimborsargli le relative spese di trasporto, secondo le tariffe del mezzo pubblico più economico.
4) La Confedilizia e le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente accordo istituiscono un Organismo paritetico nazionale (O.P.N.), con le seguenti funzioni e compiti:
a) promozione della costituzione degli Organismi paritetici territoriali di cui al successivo punto 5 e coordinamento delle loro attività;
b) proposizione, anche diretta, di attività formativa a favore dei componenti degli O.P.T.; a tal fine potranno essere organizzati corsi, seminari ed altre attività complementari;
c) collaborazione, in funzione di surroga e/o di supplenza rispetto agli O.P.T., per qualunque causa resasi necessaria, nella attuazione degli interventi formativi di cui all’art. 22, DLgs n. 626/1994;
d) definizione e proposizione di linee guida e di posizioni comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, che siano di riferimento per gli O.P.T.;
e) promozione e coordinamento di interventi formativi, anche attraverso l’attivazione di canali di finanziamento da parte dell’Unione europea e di altri Enti pubblici comunitari, nazionali e/o locali;
f) elaborazione e proposizione alle parti sociali di valutazioni e pareri in merito alle normative, sia comunitarie che nazionali, inerenti l’igiene e sicurezza sul lavoro e la prevenzione degli infortuni;
g) monitoraggio sull’andamento delle controversie di cui all’art. 20, comma 1, del DLgs n. 626/1994, fornendo orientamenti interpretativi ed attuativi in materia e ricevendo la documentazione indicata al punto 6- 1);
h) indicazione agli O.P.T. di criteri interpretativi nei riguardi delle modalità di applicazione del presente accordo;
i) istanza di 2° grado per la composizione delle controversie di cui al successivo punto 5, d), nel rispetto di procedure analoghe a quelle indicate al punto 6).
L'O.P.N. è formato da 3 componenti, ognuno dei quali con un supplente, in rappresentanza della Confedilizia, e da altrettanti in rappresentanza delle OO.SS. dei lavoratori, firmatarie del presente accordo.
L'O.P.N. sarà considerato regolarmente riunito in presenza di ciascuna delle parti costituenti l’O.P.N. stesso.
Nelle more della costituzione dell’Ente di cui al paragrafo successivo, le attività di segreteria necessarie per l’attuazione delle attività proprie dell’O.P.N. saranno assolte dalle strutture centrali della Confedilizia.
La Confedilizia e le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente accordo si impegnano a costituire un Ente bilaterale con la funzione di realizzare concretamente le attività operative enunciate al presente punto 4), decise dall’O.P.N.
5) Saranno istituiti Organismi paritetici territoriali a base regionale (O.P.T.), con le funzioni di cui all’art. 20, comma 1, del DLgs n. 626/1994, fatte salve le riserve formulate al precedente punto 4.
Articolazioni territoriali differenti saranno concordate con l’O.P.N.
Gli O.P.T. saranno formati da 3 componenti, ognuno dei quali con un supplente, in rappresentanza delle Associazioni territoriali della Confedilizia interessate, e da altrettanti in rappresentanza delle corrispondenti OO.SS. dei lavoratori, firmatarie del presente accordo.
Gli O.P.T. avranno le seguenti funzioni ed i seguenti compiti:
a) individuare i fabbisogni informativi e formativi connessi con le specificità territoriali ed ambientali, definirne i contenuti, effettuare attività di orientamento e promozione delle relative iniziative nei confronti dei lavoratori;
b) ricevere e conservare copia degli attestati di frequenza ai corsi cui abbiano partecipato i dipendenti da proprietari di fabbricati;
c) curare la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco dei lavoratori formati ai sensi dell’art. 22, DLgs n. 626/1994;
d) comporre in prima istanza le controversie di cui all’art. 20, 1o comma, DLgs n. 626/1994, sulla base del presente accordo e nel rispetto delle procedure di cui al successivo punto 6).
L'O.P.T. sarà considerato regolarmente riunito in presenza di ciascuna delle parti costituenti l’O.P.T. stesso.
I compiti di segreteria saranno svolti dalle strutture territoriali della Confedilizia.
6) Per la composizione delle controversie di cui al precedente punto 5 d), gli O.P.T. opereranno con le seguenti procedure:
a) l’attivazione del procedimento avrà luogo a seguito della ricezione di un ricorso da parte di un datore di lavoro, o di un lavoratore, o di alcuno dei loro rappresentanti, sia congiunto che disgiunto;
b) la Segreteria dell’O.P.T. provvederà a convocare i componenti l’Organismo stesso, la parte ricorrente e quella controinteressata, entro 7 giorni dalla ricezione del ricorso, mediante lettera raccomandata A.R.;
c) eventuali ricorsi disgiunti, relativi alla stessa fattispecie, verranno riuniti;
d) l’O.P.T. si riunirà entro 20 giorni dal ricevimento del ricorso, e dovrà preliminarmente effettuare l’audizione delle parti interessate sui fatti che costituiscono oggetto di contenzioso; l’audizione potrà essere sia congiunta che disgiunta;
e) le riunioni potranno essere aggiornate, ma la fase istruttoria dovrà essere ultimata entro 30 giorni dalla prima riunione;
f) l'O.P.T. emetterà parere motivato entro 7 giorni dal termine della fase istruttoria, con deliberazione unanime dei propri componenti;
g) il parere di cui sopra sarà trasmesso alle parti interessate entro ulteriori 7 giorni, mediante lettera raccomandata A.R.;
h) nel caso in cui sia stato impossibile raggiungere una delibera unanime, l’O.P.T. provvederà a stilare un verbale dal quale risultino i pareri difformi e le relative motivazioni; tale documento sarà trasmesso alle parti interessate, in conformità con quanto previsto alla precedente lettera g);
i) ogni parere espresso congiuntamente ed all’unanimità sarà vincolante per l’O.P.T. in caso di successivi ricorsi relativi alle stesse fattispecie, proposti sia dalle stesse che da nuove e diverse parti;
l) copia dei ricorsi introduttivi, degli atti istruttori e del parere finale o del verbale di mancato accordo, con le relative motivazioni, sarà tempestivamente trasmesso all’O.P.N. ai sensi del precedente punto 4 g).