Categoria: 1999
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Tipologia: CCNL
Data firma: 15 dicembre 1999
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2002
Parti: Confedilizia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Portieri

Sommario:

Premessa
Titolo I Parte generale
Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 2 - Inderogabilità dal contratto
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 3 - Diritti di informazione
Art. 4 - Contrattazione di secondo livello
Art. 5 - RSU
Art. 6 - Funzionamento strumenti contrattuali e gestione contratto
Art. 7 - Trattenute sindacali
Art. 8 - Ente bilaterale
Art. 9 - Cassa portieri
Art. 10 - Commissione paritetica nazionale
Art. 11 - Commissioni paritetiche territoriali
Art. 12 - Controversie collettive
Art. 13 - Commissioni territoriali di conciliazione e procedure di composizione e conciliazione delle controversie
Art. 14 - Collegio di arbitrato
Titolo III Classificazione e mansioni dei lavoratori
Capo I Classificazione dei lavoratori

Art. 15 - Classificazione dei lavoratori
Art. 16 - Alloggio del portiere, guardiola e servizi igienici
Capo II Mansioni dei lavoratori
Art. 17 - Mansioni dei lavoratori
Art. 18 - Portiere adibito a più stabili
Art. 19 - Portiere adibito ad uno stabile con più ingressi
Art. 20 - Materiali per le pulizie
Art. 21 - Responsabilità per danni
Art. 22 - Esercizio contemporaneo di altra attività
Art. 23 - Sostituto del portiere
Titolo IV Quadri
Art. 24 - Formazione e aggiornamento
Art. 25 - Polizza assicurativa
Art. 26 - Indennità di funzione
Titolo V Costituzione del rapporto di lavoro. Contratti atipici
Capo I Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 27 - Contratto di assunzione
Art. 28 - Documenti per l’assunzione
Art. 29 - Periodo di prova
Art. 30 - Collocamento
Capo II Apprendistato
Art. 31 - Apprendistato
Art. 32 - Proporzione numerica
Art. 33 - Periodo di prova
Art. 34 - Durata dell’apprendistato
Art. 35 - Retribuzione dell’apprendista
Art. 36 - Norme di rinvio
Capo III Contratti di formazione e lavoro
Art. 37 - Contratti di formazione e lavoro
Capo IV Contratti a termine e contratti di fornitura di lavoro temporaneo (interinale)
Art. 38 - Contratti a tempo determinato
Art. 39 - Contratti di fornitura di lavoro temporaneo - Interinale
Capo V Contratto di lavoro ripartito (job sharing)
Art. 40 - Lavoro ripartito
Capo VI Esclusione dalle quote di riserva
Art. 41 - Esclusione dalle quote di riserva
Titolo VI Orari; Lavoro notturno, straordinario e festivo
Capo I Portieri con profili professionali A2) ed A4) (portieri con alloggio)

Art. 42 - Orario di apertura e chiusura del portone
Art. 43 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Art. 44 - Orario per la conduzione dell’impianto di riscaldamento
Capo II Portieri con profili professionali A1), A3) ed A5) (portieri senza alloggio)
Art. 45 - Orario di lavoro settimanale
Art. 46 - Orario giornaliero
Art. 47 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Capo III Portieri con profili professionali A) a tempo parziale
Art. 48 - Rapporti a tempo parziale
Art. 49 - Contratto di assunzione - Norme di rinvio
Art. 50 - Lavoro supplementare, notturno e festivo
Art. 51 - Determinazione della paga oraria
Capo IV Lavoratori con profili professionali B)
Art. 52 - Orario di lavoro
Art. 53 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Capo V Lavoratori con profili professionali C)
Art. 54 - Orario di lavoro
Art. 55 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Capo VI Lavoratori con profili professionali C) a tempo parziale
Art. 56 - Lavoro a tempo parziale
Art. 57 - Lavoro supplementare, notturno e festivo
Titolo VII Festività; Ferie; Riposo settimanale; Permessi; Congedi
Capo I Festività
Art. 58 - Festività
Art. 59 - Determinazione del compenso per lavoro festivo
Capo II Ferie
Art. 60 - Periodo di ferie
Art. 61 - Irrinunciabilità delle ferie
Art. 62 - Scelta del periodo
Art. 63 - Scelta del periodo: facoltà del lavoratore
Capo III Riposo settimanale
Art. 64 - Riposo settimanale
Capo IV Permessi e congedi
Art. 65 - Permessi retribuiti
Art. 66 - Permessi per lutto
Art. 67 - Permessi elettorali
Art. 68 - Congedo matrimoniale
Art. 69 - Chiamata di leva e richiamo alle armi
Titolo VIII Trattamento di malattia
Art. 70 - Definizione di malattia
Art. 71 - Obblighi dei lavoratori e conservazione del posto
Art. 72 - Indennità economiche
Art. 73 - Campo di applicazione
Art. 74 - Condizioni di miglior favore
Titolo IX Trattamenti previdenziali ed assicurativi
Art. 75 - Iscrizione enti previdenziali ed assicurativi
Art. 76 - Previdenza integrativa
Art. 77 - Gravidanza e puerperio
Art. 78 - Infortunio sul lavoro
Titolo X Trattamento economico
Capo I Elementi retribuitivi

Art. 79 - Salario
Art. 80 - Indennità
Art. 81 - Terzo elemento
Art. 82 - Scala mobile
Art. 83 - Determinazione della normale paga oraria e giornaliera
Capo II Retribuzioni dei vari profili professionali
Art. 84 - Retribuzione portieri con profili professionali A2 - ed A4
Art. 85 - Retribuzione portieri con profili professionali A1, A3 ed A5
Art. 86 - Retribuzione portieri - Lavoratori a tempo parziale
Art. 87 - Retribuzione lavoratori con profili professionali B)
Art. 88 - Retribuzione lavoratori con profili professionali C)
Capo III Scatti di anzianità
Art. 89 - Portieri con profili professionali A)
Art. 90 - Lavoratori con profili professionali B)
Art. 91 - Lavoratori con profili professionali C)
Art. 92 - Decorrenza scatti
Titolo XI Mensilità supplementare
Art. 93 - Gratifica natalizia
Titolo XII Risoluzione del rapporto di lavoro di lavoro preavviso trattamento di fine rapporto
Capo I Portieri con profili professionali A)

Art. 94 - Preavviso
Art. 95 - Trattamento di fine rapporto - TFR
Capo II Lavoratori con profili professionali B)
Art. 96 - Preavviso
Art. 97 - Trattamento di fine rapporto - TFR
Capo III Lavoratori con profili professionali C)
Art. 98 - Preavviso
Art. 99 - Trattamento di fine rapporto - TFR
Capo IV Certificato di servizio
Art. 100 - Certificato di servizio
Capo V Decesso del lavoratore
Art. 101 - Decesso del lavoratore
Titolo XIII Trasferimento della proprietà dello stabile
Art. 102 - Trasferimento della proprietà dello stabile
Titolo XIV Norme disciplinari
Art. 103 - Provvedimenti disciplinari
Art. 104 - Provvedimenti in caso di procedimento penale
Titolo XV Tabelle retributive
Art. 105 - Tabelle retributive
Titolo XVI Norme finali
Art. 106 - Condizioni di miglior favore
Titolo XVII Decorrenza, durata e procedure di rinnovo del contratto
Art. 107 - Decorrenza e durata
Art. 108 - Procedure di rinnovo del contratto
Tabelle
Tabella A - Portieri con profili professionali A) dell’art. 15 (valori mensili)
Tabella B - Lavoratori con profili professionali B) dell’art. 15
Tabella C- Lavoratori con profili professionali C) dell’art. 15
Tabella A(in Euro) - Portieri con profili professionali A) dell’art. 15 (valori mensili)
Tabella B (in Euro) - Lavoratori con profili professionali B) dell’art. 15
Tabella C (in Euro) - Lavoratori con profili professionali C) dell’art. 15
Allegati
Allegato 1 - Fac-simile di contratto di assunzione di portiere con pulizie ed alloggio
Allegato 2 - Statuto della Cassa portieri
Allegato 3 - Regolamento della sezione "Fondo malattia portieri"
Allegato 4 - Accordo nazionale per l'attivazione degli strumenti di assistenza contrattuale ai dipendenti da proprietari di fabbricati
Allegato 5 - Accordo per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie tra Confedilizia e Filcams - Fisascat - Uiltucs
Allegato 6 - Verbale di accordo relativo all’applicazione del DLgs 19 settembre 1994, n. 626
Allegato 7 - Art. 20 - CCNL 28 febbraio 1974
Allegato 8 - Verbale di recepimento del Protocollo sulla politica dei redditi, la lotta all’inflazione e il costo del lavoro, del 31 luglio 1992
Allegato 9 - Verbale di recepimento del Protocollo 23 luglio 1993 su politica dei redditi e sostegno al sistema produttivo
Allegato 10 - Verbale di recepimento dell’accordo interconfederale 22 dicembre 1998 Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione
Appendice - Accordo 30 giugno 1988 per i giorni non più festivi ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54 e del DPR 28 dicembre 1985, n. 792

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i portieri ed altri lavoratori addetti agli stabili urbani

Il giorno 15 dicembre 1999 in Roma tra Confederazione italiana della proprietà edilizia (Confedilizia) e Federazione italiana lavoratori commercio alberghi mense e servizi (Filcams-Cgil), Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini e del turismo (Fisascat-Cisl), Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (Uiltucs-Uil)
Visto il CCNL per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati, stipulato il 12 maggio 1995, e l’esito delle trattative per il relativo rinnovo, si è stipulato il presente CCNL per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati, composto da: 1 premessa, 17 titoli, 108 articoli, 3 tabelle, 10 allegati, letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.

Titolo I Parte generale
Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra Confedilizia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, disciplina in maniera unitaria e su tutto il territorio nazionale il rapporto di lavoro relativo ai lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati e da quelli addetti ad amministrazioni immobiliari e/o condominiali, i cui profili professionali sono indicati al successivo art. 15.
Sono esclusi dall’applicazione del presente contratto tutti i lavoratori indicati al successivo art. 15, quando la loro prestazione a carattere personale e domestico e cioè quando essi sono addetti a stabili abitati soltanto dal proprietario o da parenti o da affini entro il terzo grado, anche se in appartamenti separati, nonché quando sono addetti a stabili destinati prevalentemente a sedi di imprese, dalle quali essi lavoratori dipendono.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 3 - Diritti di informazione

Le parti, nel rispetto della reciproca autonomia e responsabilità, si impegnano a procedere a periodici confronti su: evoluzione del settore, processi di riorganizzazione, innovazione tecnologica e loro implicazioni sul dato occupazionale qualitativo e quantitativo.

Art. 4 - Contrattazione di secondo livello
La contrattazione di secondo livello potrà aver luogo in sede territoriale o aziendale, in quest' ultimo caso esclusivamente in unico ambito di contrattazione.
Essa potrà riguardare, per il livello territoriale, solo le materie indicate al successivo comma 3; per il livello aziendale, solo le materie diverse da quelle già definite a livello nazionale o territoriale, nonché quanto previsto all’art. 42, comma 5. A livello territoriale le parti potranno stipulare accordi relativamente:
a) alla gestione della distribuzione giornaliera dell’orario di apertura e chiusura del portone (art. 42, comma 5);
b) alla determinazione della giornata nella quale il portiere fruirà della riduzione settimanale di sei ore dell’orario di cui all’art. 42, 2° e 3° comma;
c) alle indennità per prestazioni non disciplinate né disciplinabili nazionalmente, quali ad esempio la spalatura della neve, la raccolta dei rifiuti, ecc.;
d) alla identificazione degli usi e consuetudini locali;
e) ad eventuali altre indennità collegate al punto d);
f) ad una diversa distribuzione dell’orario settimanale e giornaliero dei portieri con profili professionali A1), A3) ed A5), dell’art. 15, in conformità di quanto previsto dal 2° comma dell’art. 45;
g) alla eventuale definizione delle specificità di cui al successivo art. 19.
Potranno essere stipulati anche accordi aziendali e di complessi immobiliari per i servizi non previsti nelle allegate tabelle.
La durata degli accordi di secondo livello sarà quadriennale.
Le parti trasmetteranno copia degli accordi stipulati a norma del presente articolo all’Ente bilaterale di cui al successivo art. 8.

Art. 5 - RSU
Le parti convengono sul riconoscimento delle RSU, secondo le modalità fissate nell’accordo allegato al presente contratto (All. 5).
Fino alla elezione della RSU restano in carica le RSA, ove costituite.

Art. 8 - Ente bilaterale
È istituito l’Ente bilaterale per i dipendenti da proprietari di fabbricati che, come previsto al successivo comma 5, verrà regolato da apposito statuto, che farà parte integrante del presente CCNL
L'Ente bilaterale svolge le seguenti funzioni:
- analizzare l’evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all’occupazione ed al mercato del lavoro;
- predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente;
- formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente CCNL si applica;
- predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali, finalizzati al miglior utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
- elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni paritetiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore;
- ricevere la copia degli accordi di secondo livello, così come previsto all’art. 4, ultimo comma, sistematizzandoli al fine di rilevare l’evoluzione contrattuale in atto nel settore,
e tutte quelle che le parti sociali firmatarie riterranno necessarie all’attuazione degli accordi nazionali.
L'Ente assumerà inoltre la funzione di segreteria operativa sia della Commissione paritetica nazionale di cui al successivo art. 10, sia dell’Organismo paritetico nazionale, istituito ai sensi del DLgs n. 626/1994 con accordo 17 aprile 1997.
Gli Organi di gestione dell’Ente bilaterale saranno composti su base paritetica tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro.
Un’apposita Commissione, costituita pariteticamente dalle parti firmatarie il presente CCNL, definirà lo Statuto, il relativo regolamento e le modalità di gestione delle risorse attribuite all’Ente stesso secondo la previsione del precedente art. 6, 4° comma.

Art. 10 - Commissione paritetica nazionale
Presso l’Ente bilaterale di cui al precedente articolo 8, è costituita una Commissione paritetica nazionale composta da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, che hanno stipulato il presente contratto e da egual numero di rappresentanti della Confederazione italiana della proprietà edilizia.
Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti che possono essere svolti da specifiche Sottocommissioni:
a) esprimere pareri interpretativi delle norme del presente CCNL vincolanti per le parti contraenti;
b) definire le norme operative per l’attività delle Commissioni di conciliazione territoriale;
c) esaminare le istanze delle parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;
d) elaborare eventuali documenti di supporto alla successiva contrattazione di rinnovo quadriennale;
e) definire le procedure e le modalità per costituire la Previdenza integrativa come dal successivo art. 76;
f) esaminare la fattibilità tecnica e l’opportunità di forme di accantonamento del TFR presso la Cassa portieri.
La Commissione nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle parti contraenti.

Art. 11 - Commissioni paritetiche territoriali
Presso la sede di ciascuna Associazione della proprietà edilizia è costituita una Commissione paritetica territoriale, composta da un rappresentante di ciascuna Organizzazione sindacale territoriale dei lavoratori, facente capo a: Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil e di ugual numero di rappresentanti della stessa Associazione della proprietà edilizia, aderente alla Confedilizia.
La Commissione è competente a:
- esprimersi per quanto previsto al 4° comma, dell’art. 16;
- ricevere la comunicazione di cui all’art. 42, 4° comma;
- ratificare quanto previsto dall’art. 46, 2° e 3° comma.
La Commissione stessa inoltre promuove iniziative di formazione e riqualificazione professionale.

Art. 12 - Controversie collettive
Al fine di migliorare le relazioni sindacali le parti assumono l’impegno, anche in relazione agli accordi interconfederali vigenti nel settore, di favorire, in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale ed Organizzazioni sindacali.
Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l’applicazione o l’interpretazione di norme contrattuali le parti potranno avvalersi del supporto della Commissione paritetica nazionale.

Art. 13 - Commissioni territoriali di conciliazione e procedure di composizione e conciliazione delle controversie
Tutte le vertenze individuali e plurime relative all’applicazione del presente contratto nazionale e degli accordi di secondo livello riguardanti i rapporti di lavoro compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, saranno demandate, prima dell’azione giudiziaria, e in conformità a quanto disposto dal DLgs 31 marzo 1998, n. 80, e successive modifiche ed integrazioni, all’esame di una Commissione di conciliazione, composta da un rappresentante di Confedilizia e da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale di Filcams-Cgil, o Fisascat-Cisl, o Uiltucs-Uil cui sia iscritto o abbia conferito mandato.
Presso una sede delle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL è istituita la Segreteria tecnica dell’attività di conciliazione, con il compito di provvedere alle incombenze derivanti dalle funzioni connesse alle attività di cui al comma precedente.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a chiedere alla Segreteria tecnica della Commissione di conciliazione, di cui sopra, di attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione. La richiesta di conciliazione dovrà contenere gli elementi essenziali della controversia, e dovrà essere inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo equipollente.
La Segreteria tecnica della Commissione di conciliazione provvede a convocare presso la propria sede le parti coinvolte nella vertenza, entro dieci giorni dalla data di ricezione della domanda di attivazione proposta dalla parte ricorrente, con lo stesso mezzo.
Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito entro 60 giorni dalla data di convocazione da parte della Segreteria tecnica della Commissione di conciliazione.
In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.
Dell’esito di ogni vertenza dovrà essere redatto verbale sia nel caso di composizione, anche parziale, sia nel caso di mancato accordo, facendo comunque risultare:
- il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale si riferisce la vertenza;
- la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere state depositate presso la Direzione provinciale del lavoro;
- la presenza delle parti personalmente e correttamente rappresentate.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, o di mancata comparizione di una delle parti, redatti in cinque copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive Associazioni. Copia del verbale sarà inviata, a cura della parte più diligente, all’ufficio della Direzione del lavoro competente per territorio, per gli effetti degli artt. 410 e segg. cod. proc. civ., come modificati dal DLgs n. 80/1998, e successive modifiche ed integrazioni. Le altre copie restano a disposizione delle parti interessate e delle rispettive Organizzazioni sindacali.
Nel caso di mancata conciliazione le parti sono tenute a redigere il verbale evidenziando le rispettive ragioni della mancata conciliazione.
Le decisioni assunte dalla Commissione di conciliazione di cui alla presente normativa non costituiscono interpretazione autentica del presente CCNL, che resta demandata alla Commissione paritetica nazionale di cui al precedente articolo 10.

Art. 14 - Collegio di arbitrato
Ove il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 13 fallisca e comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento, ferma restando la facoltà di adire la via giudiziaria secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
A tal fine è istituito a cura delle Associazioni territoriali, aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente 1o comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.
L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L' istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione ai Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta, da recapitare alla Segreteria del Collegio entro il giorno antecedente alla prima udienza.
Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Associazione della proprietà edilizia, aderente a Confedilizia, territorialmente competente, un altro designato dalla Organizzazione sindacale Filcams, Fisascat o Uiltucs cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali.
I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito il tentativo di conciliazione nell’interesse delle stesse parti.
In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest' ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in un’apposita lista di nomi in numero non superiore a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
a) l’interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
b) l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e/o dei procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori elementi istruttori.
Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La Segreteria del Collegio è istituita presso una sede delle Organizzazioni territoriali delle Associazioni stipulanti il presente CCNL
Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulle base di apposito regolamento, da emanare da parte di ciascun Collegio entro 60 giorni dalla propria costituzione.
Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell’art. 412 quater cod. proc. civ.

Titolo III Classificazione e mansioni dei lavoratori
Capo I Classificazione dei lavoratori
Art. 16 - Alloggio del portiere, guardiola e servizi igienici

Ai portieri con profili professionali A2) ed A4) del precedente art. 15 deve essere garantito l’alloggio gratuito che, esclusa la guardiola, dove essa esista come locale o spazio separato e distinto, dovrà essere composto di due ambienti, di cui uno adibito a cucina, ovvero di tre ambienti, come sopra, quando all’atto dell’assunzione in servizio la famiglia del portiere risulti composta da almeno quattro persone conviventi, compreso il portiere.
Tranne il caso di pattuizioni scritte in senso contrario, il portiere ha diritto al godimento gratuito anche di quella parte dell’alloggio che risultasse eventualmente superiore al minimo dei vani come sopra stabilito.
Per i portieri con profili professionali A1), A3) ed A5) del precedente art. 15, lo stabile dove questi prestano servizio dovrà essere fornito di guardiola e di servizi igienici.
Qualora, in caso di provata difficoltà, non sia possibile assicurare ai portieri di cui al comma precedente l’uso dei servizi igienici nello stesso stabile presso il quale prestano la propria opera, ed in quanto la struttura dell’edificio non consenta la realizzazione di idonei servizi, le parti potranno trovare di comune accordo adeguata soluzione, ricorrendo eventualmente alla Commissione paritetica territoriale.
L' alloggio sarà adibito esclusivamente ad abitazione del portiere e della propria famiglia, così come indicato al 1° comma. Eventuali attività lavorative nell’alloggio di servizio, sia da parte del portiere che dei propri familiari, saranno consentite esclusivamente alle condizioni indicate al successivo art. 22, comma 4.

Capo II Mansioni dei lavoratori
Art. 17 - Mansioni dei lavoratori

Il portiere deve provvedere:
a) alla vigilanza dello stabile;
b) alla custodia dello stabile (limitatamente ai soggetti fruenti dell’alloggio nello stesso stabile per il quale prestano servizio, rientranti nei profili professionali A2) ed A4));
c) alla pulizia dell’androne, degli altri locali comuni accessori e delle cabine dell’acqua;
d) alla distribuzione della corrispondenza ordinaria;
e) alla sostituzione delle lampadine elettriche ed all’effettuazione di piccole e generiche riparazioni per l’esecuzione delle quali non sia richiesta alcuna specializzazione e/o qualificazione. La sostituzione delle lampadine elettriche dovrà avvenire in piena sicurezza, in quanto le stesse siano situate in posizioni raggiungibili con normali mezzi a disposizione del portiere;
f) alla pulizia delle scale, dei cortili e dei piani pilotys;
g) alla pulizia ed innaffiamento degli spazi a verde;
h) alla sorveglianza dell’uso del citofono, dell’ascensore e del montacarichi;
i) a tutte le altre prestazioni inerenti allo stabile secondo le consuetudini locali, che saranno regolate in sede territoriale.
Al portiere possono essere affidati i seguenti ulteriori servizi:
j) la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone ovvero dell’impianto centrale di riscaldamento a gasolio o di riscaldamento e/o condizionamento a gas, o dell’impianto di distribuzione dell’acqua calda, purché in possesso del relativo certificato di abilitazione;
k) il servizio di esazione dei canoni di locazione e/o delle quote condominiali.
Nei casi previsti alle lettere da f) a k) gli sono dovute le indennità previste dalla Tabella A (di cui al successivo art. 105), salvo, per le mansioni sub i), quelle localmente definite a norma del precedente art. 4.
Il portiere, inoltre, è tenuto a prestare la propria opera, secondo le istruzioni dategli dal proprietario, o dall’amministratore condominiale, per l’applicazione delle norme emanate dalle competenti autorità riguardo al funzionamento di tutti gli impianti presenti nel fabbricato.
Il portiere deve prestare con scrupolo, zelo ed accuratezza il proprio servizio; deve osservare il regolamento dello stabile, ove esista, segnalando al proprietario dello stabile o all’amministratore eventuali infrazioni al regolamento stesso da parte degli abitanti dell’edificio.
Il portiere è tenuto ad indossare la divisa che eventualmente il proprietario o l’amministratore gli fornisca a proprie spese e ad averne cura nell’uso.
Il portiere non è tenuto a dare gratuitamente altre prestazioni oltre a quelle attribuitegli in conformità del presente contratto.
Il lavoratore con profili professionali B1) e B2) dell’art. 15 deve provvedere, secondo le indicazioni fornitegli dal proprietario o dall’amministratore del condominio:
- alla manutenzione degli immobili, degli impianti ed apparecchiature dei quali gli immobili stessi sono dotati, secondo le previsioni del contratto di assunzione.
Il lavoratore con profilo professionale B4) dell’art. 15 deve provvedere, secondo le indicazioni fornitegli dal proprietario o dall’amministratore del condominio:
- alla pulizia e/o conduzione dei campi da tennis, piscine, spazi a verde, comprese le relative operazioni di giardinaggio, spazi destinati ad attività sportive e ricreative in genere, con relativi impianti: a tal fine egli dovrà essere in possesso delle necessarie capacità tecniche e specializzazioni, nonché dei certificati di abilitazione o licenze, se previsti dalle vigenti normative.
Il lavoratore con profilo professionale B5) dell’art. 15 deve provvedere, secondo le indicazioni fornitegli dal proprietario o dall’amministratore del condominio:
a) alla pulizia dell’androne, degli altri locali comuni accessori, delle cabine dell’acqua, delle scale, dei cortili e dei piani pilotys;
b) alla pulizia ed annaffiamento degli spazi a verde, esclusa ogni operazione di giardinaggio.
A tale lavoratore può essere affidato il servizio di distribuzione della posta ordinaria, che verrà eseguito nell’ambito dell’orario di lavoro concordato con il lavoratore con l’atto scritto di cui al successivo art. 52.
Tutte le mansioni di cui al presente articolo devono essere esercitate nel rispetto delle norme di cui ai DPR 27 aprile 1955, n. 547, DPR 19 marzo 1956, n. 303, e DLgs 19 settembre 1994, n. 626.
N.B.: Delibera n. 7/1998 della C.P.N. in data 23 novembre 1998: Le mansioni del portiere devono essere svolte all’interno dell’orario di apertura del portone fissato all’art. 42 per i portieri con alloggio nonché all’interno dell’orario di lavoro indicato all’art. 45 per i portieri senza alloggio, fatto salvo il disposto dell’art. 44.

Art. 18 - Portiere adibito a più stabili
Il portiere può essere eccezionalmente addetto a due o più stabili di spettanza di uno o più proprietari e/o condomini, purché aventi un unico ingresso funzionante o più ingressi sorvegliabili da un unico posto di custodia. In tal caso il portiere ha diritto al trattamento economico che gli spetterebbe se si trattasse di un unico stabile, ed il rapporto di lavoro ha luogo con il consorzio dei proprietari e/o dei condomini interessati, o con altro soggetto analogo.

Art. 19 - Portiere adibito ad uno stabile con più ingressi
Il portiere può prestare servizio in uno stabile con più ingressi, non comunicanti fra loro e non sorvegliabili da un unico posto, purché facente capo ad un’unica proprietà o ad un unico condominio, e per un numero massimo di 6 ingressi. Diverse denominazioni, modalità e limiti potranno essere concordati a livello territoriale.
Nei casi contemplati nel presente articolo il portiere ha diritto all’intero trattamento normativo ed economico per l’intero stabile [...]

Art. 20 - Materiali per le pulizie
Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori gli strumenti e le materie di consumo occorrenti per le pulizie, nonché quelli necessari per le altre operazioni di ordinaria manutenzione loro affidate, così come indicato all’art. 17.

Art. 21 - Responsabilità per danni
I lavoratori sono responsabile dei danni dipendenti da loro colpa nell’esercizio delle proprie mansioni.

Art. 22 - Esercizio contemporaneo di altra attività
Il portiere a tempo pieno non può esercitare altra attività lavorativa nello stabile, salvo al di fuori dell’orario di lavoro, quanto stabilito al successivo comma 4.
[…]
Resta salva, per i lavoratori a tempo parziale, la facoltà di esercitare, al di fuori dell’orario di previsto dal contratto individuale di lavoro, qualunque altra attività purché al di fuori dei locali condominiali e/o comuni.
Potranno essere esercitate attività lavorative nell’alloggio del portiere, purché non si tratti di attività artigianali né tali attività comportino afflusso di pubblico o arrechino comunque disturbo ai condomini.

Art. 23 - Sostituto del portiere
Il proprietario può assumere persona idonea a sostituire il portiere titolare per tutti o parte dei periodi di assenza di quest' ultimo dal servizio secondo le previsioni contrattuali.
[…]
L' eventuale mancata designazione del sostituto non può inficiare i diritti del portiere quali risultano dal presente CCNL
Il sostituto del portiere con profili professionali A2) ed A4) dell’art. 15, se convivente con il titolare, avrà diritto al trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto, rapportato alla durata della sua prestazione lavorativa.
[…]
Il sostituto è tenuto all’osservanza di tutte le norme del presente CCNL che regolano il rapporto del portiere titolare.
[…]

Titolo IV Quadri
Art. 24 - Formazione e aggiornamento

Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conseguente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei quadri, i datori di lavoro favoriranno la formazione e l’aggiornamento di tale categoria di lavoratori.

Titolo V Costituzione del rapporto di lavoro. Contratti atipici
Capo I Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 28 - Documenti per l’assunzione

Per essere assunto in servizio il lavoratore deve presentare, a richiesta del datore di lavoro, i seguenti documenti:
[…]
d) certificato medico;
[…]
i) attestato di frequenza al corso ex DLgs n. 626/1994, con copia del verbale di accesso relativo al fabbricato cui sarà addetto il lavoratore. In caso che il lavoratore sia sprovvisto di tale attestato, egli dovrà frequentare tale corso subito dopo il termine del periodo di prova.
Si applica quanto previsto in proposito dall’Accordo 17 aprile 1997, allegato al presente CCNL con il n. 6.

Capo II Apprendistato
Art. 31 - Apprendistato

L' apprendistato è ammesso per le mansioni indicate ai profili professionali B1), B2), B4), C3), C4), dell’art. 15.
Possono essere assunti in qualità di apprendisti i giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24; con le eccezioni previste dalla legge n. 196/1997.
Si applicano la legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni in materia di apprendistato compreso l’art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché la legge 17 ottobre 1967, n. 977 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, così come modificata ed integrata dal DLgs 4 agosto 1999, n. 345, relativo alla protezione dei giovani sul lavoro.

Art. 32 - Proporzione numerica
Il numero di apprendisti non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni tre lavoratori non apprendisti, con mansioni di cui ai corrispondenti profili professionali dell’art. 15.
È comunque consentita l’assunzione di un apprendista anche in deroga a quanto previsto al precedente comma, purché vi sia almeno un lavoratore con mansioni di cui ai profili professionali dell’art. 15, oppure la prestazione lavorativa sia diretta dal proprietario o da persona da esso delegata.

Art. 34 - Durata dell’apprendistato
La durata massima del periodo di apprendistato è la seguente:
- lavoratori profili professionali B1) o C3): anni 3 di servizio;
- lavoratori profili professionali B2), B4) o C4): anni 2 di servizio.
Non è considerato servizio, agli effetti di cui sopra, il periodo durante il quale l’apprendista presta servizio militare di leva e tutte le assenze di durata superiore a 30 giorni, ancorché motivate da una delle cause previste dall’art. 2110 cod. civ.

Art. 36 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto in materia di apprendistato, si applicano le altre norme del presente contratto riferite ai corrispondenti profili professionali, in quanto compatibili.

Capo III Contratti di formazione e lavoro
Art. 37 - Contratti di formazione e lavoro

Possono essere stipulati, ai sensi dell’art. 16, del DL 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451, contratti di formazione e lavoro tendenti:
- all’acquisizione di professionalità intermedie (profili professionali B2), B4), C4)), con durata di 18 mesi (C.f.l. di tipo A1));
- all’acquisizione di professionalità elevate (profili professionali B1), C3)), con durata di 24 mesi (C.f.l. di tipo A2)).
L' inquadramento all’atto dell’assunzione sarà lo stesso di quello previsto al termine del contratto. La retribuzione iniziale, applicabile per tutta la durata del contratto, sarà la stessa prevista per lo stesso profilo professionale dell’art. 15, ridotta del 8%, per la prima metà del periodo, e del 5% per la seconda metà.

Capo IV Contratti a termine e contratti di fornitura di lavoro temporaneo (interinale)
Art. 38 - Contratti a tempo determinato

Si applicano le norme di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modifiche ed integrazioni.
A norma dell’art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, le parti convengono sulle seguenti ulteriori ipotesi di apposizione di un termine al contratto di lavoro, nel caso di assunzioni:
1) di lavoratori per sostituzione di lavoratori assenti per ferie, ovvero
2) assenti per aspettative diverse da quelle già previste dall’art. 1, lett. b, della legge n. 230/1962, per le quali comunque sia legalmente previsto l’obbligo della conservazione del posto;
3) di lavoratori a servizio di immobili situati in località di villeggiatura, balneari o montane, ovvero mansioni relative a strutture, impianti o apparati con funzionamento limitato solo ad alcuni periodi nell’anno. Per tali fattispecie sono applicabili, in alternativa a quelle del presente articolo, anche le norme del successivo art. 48, relative al contratto a tempo parziale verticale o ciclico.
I contratti a termine di cui sopra sono prorogabili, nel rispetto delle norme di legge in vigore.

Art. 39 - Contratti di fornitura di lavoro temporaneo - Interinale
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso nei casi di possibile ricorso al contratto a termine previsti dal precedente art. 38, escluso il caso indicato al punto 3 del comma 2 di tale articolo, nonché per coprire le posizioni di lavoro di cui al precedente art. 23.
A sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 4, lettera a), della legge n. 196/1997, sono esclusi i lavoratori con profilo professionale B5).
La durata dei contratti di cui trattasi, stipulati per sostituire lavoratori assenti, potrà comprendere i periodi di affiancamento necessari per il passaggio di consegne.

Capo V Contratto di lavoro ripartito (job sharing)
Art. 40 - Lavoro ripartito

Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale due o più lavoratori assumono in solido un’unica obbligazione lavorativa subordinata.
Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga di massima svolto da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione della distribuzione dell’orario di lavoro.
[…]
Entro il 20 febbraio di ogni anno i datori di lavoro comunicheranno all’Ente bilaterale il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell’anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall’Ente stesso.
[…]
Dichiarazione a verbale
Le parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro ripartito, cui assegnano carattere sperimentale, si impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL

Titolo VI Orari; Lavoro notturno, straordinario e festivo
Capo I Portieri con profili professionali A2) ed A4) (portieri con alloggio)
Art. 42 - Orario di apertura e chiusura del portone

L' orario durante il quale, normalmente, deve restare aperto il portone è di 11 ore giornaliere nei giorni non festivi salvo quanto previsto ai successivi commi 2 e 3.
L' orario di cui sopra è ridotto di 6 ore settimanali e dal 1 gennaio 2000, di una ulteriore ora settimanale, per un totale di 7 ore settimanali.
La suddetta riduzione sarà così attuata:
a) quanto a 6 ore, mediante raggruppamento in una mezza giornata, la cui collocazione settimanale sarà stabilita dagli accordi integrativi territoriali di cui al precedente art. 4;
b) quanto a 1 ora, suddivisa in un massimo di 2 frazioni di mezz'ora ciascuna, mediante riduzione dell’orario giornaliero di apertura del portone in giorni diversi da quello di cui all’alinea precedente.
In deroga a quanto previsto dagli accordi di cui al precedente comma 3, lett. a), potrà essere concordata, fra datore di lavoro e lavoratore, una diversa collocazione della mezza giornata di riduzione dell’orario settimanale; di tali intese dovrà essere data comunicazione scritta alla Commissione paritetica territoriale, così come previsto all’art. 11.
Diverse collocazioni dell’ora di riduzione di cui al precedente comma 3, lett. b), potranno essere concordate in sede di contrattazione aziendale, così come previsto al precedente art. 4.
La distribuzione giornaliera dell’orario di apertura e chiusura dei portoni, compreso fra le ore 7 e le ore 21, verrà stabilita dagli accordi integrativi territoriali di cui al precedente art. 4. L' orario di apertura e chiusura dei portoni potrà essere frazionato in non più di due periodi, separati da un intervallo non superiore a due ore, salvo diverse pattuizioni territoriali o aziendali (nell’ambito delle proprietà facenti capo a singoli enti).
Se il portiere presta servizio nella domenica, fatto salvo il diritto al riposo settimanale, e/o nelle festività indicate al successivo art. 58, in tali giorni l’orario di apertura del portone è di 7 ore e non può protrarsi oltre le ore 14.
N.B.: Delibera n. 4/1998 della C.P.N. in data 18 febbraio 1998: La norma di cui all’ultimo comma del presente articolo 42, va comunque applicata al caso del servizio nella giornata di domenica, che va retribuita con la maggiorazione prevista.
L'orario settimanale, in questo caso, si riduce di fatto a 56 ore (ndr: 55 dal 1 gennaio 2000).

Art. 44 - Orario per la conduzione dell’impianto di riscaldamento
Non sono considerate lavoro straordinario le ore per la conduzione della caldaia dell’impianto centrale di riscaldamento e di erogazione dell’acqua calda.
Tale prestazione potrà essere richiesta in una fascia oraria di 15 ore giornaliere con decorrenza non prima delle ore 6 e termine non oltre le ore 22.
In detta fascia dovrà essere compreso il nastro orario di cui all’art. 42.

Capo II Portieri con profili professionali A1), A3) ed A5) (portieri senza alloggio)
Art. 45 - Orario di lavoro settimanale

L' orario di lavoro settimanale per i portieri con profilo professionale A1), A3) ed A5), dell’art. 15, è di 47 ore settimanali distribuito su un arco di 6 giornate.
Una diversa distribuzione dell’orario settimanale e giornaliero di lavoro potrà essere concordata a livello locale in relazione a particolari specificità, così come previsto dalla lettera f), dell’art. 4, fermo restando che la maggiorazione per lo straordinario, nella misura prevista al 1o comma dell’art. 47, sarà applicata per le prestazioni eccedenti la nona ora giornaliera.

Art. 46 - Orario giornaliero
L' orario giornaliero di lavoro dei portieri, di cui al presente Capo, sarà continuativo, con un intervallo di un’ora, tra le ore 7 e le ore 21, fatti salvi i casi di turnazione, e verrà concordemente stabilito tra le parti.
Peraltro le parti interessate potranno definire una durata dell’intervallo minore o maggiore, che dovrà essere ratificata dalla Commissione paritetica territoriale, di cui all’art. 11, o in subordine dalle Rappresentanze territoriali delle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente CCNL
Tale ratifica dovrà intervenire entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata anche da una sola delle parti.

Capo IV Lavoratori con profili professionali B)
Art. 52 - Orario di lavoro

Fermo restando che la retribuzione di cui al successivo art. 87 è stabilita in misura oraria, la durata del lavoro effettivo per i lavoratori con profili professionali B), dell’art. 15, non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali e deve risultare da atto scritto.
In ogni caso le ore di lavoro prestate oltre il normale orario giornaliero, quale risulta dall’atto scritto di assunzione, saranno considerate straordinarie.

Capo V Lavoratori con profili professionali C)
Art. 54 - Orario di lavoro

La durata normale dell’orario di lavoro effettivo dei lavoratori con profili professionali C), dell’art. 15, esclusi quelli di cui al successivo comma, è fissata in 40 ore settimanali. L'orario settimanale di lavoro è distribuito su 5 o 6 giornate; in quest' ultimo caso in una delle 6 giornate l’orario dovrà essere limitato al solo turno antimeridiano, di norma collocato al sabato.
Le suddette limitazioni dell’orario di lavoro non si applicano ai lavoratori preposti alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda ovvero della struttura operativa della proprietà o di un reparto di esse (profili professionali C1) e C2)), con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi (quadri, Direttori tecnici o amministrativi, capi ufficio, capi reparto).

Titolo VII Festività; Ferie; Riposo settimanale; Permessi; Congedi
Capo II Ferie
Art. 61 - Irrinunciabilità delle ferie

Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

Capo III Riposo settimanale
Art. 64 - Riposo settimanale

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale in una giornata possibilmente coincidente con la domenica.
Il giorno di riposo settimanale è stabilito e comunicato per iscritto dal proprietario dello stabile, sentito il lavoratore.

Titolo IX Trattamenti previdenziali ed assicurativi
Art. 75 - Iscrizione enti previdenziali ed assicurativi

I lavoratori di cui al presente contratto debbono essere iscritti a norma di legge all’Inps ed all’Inail.

Art. 77 - Gravidanza e puerperio
Per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio della lavoratrice si fa richiamo alle norme legislative in materia, riportate in calce al presente CCNL

Art. 78 - Infortunio sul lavoro
Per il trattamento in caso di infortunio sul lavoro si fa riferimento alle norme contenute nel DPR 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico infortuni).

Titolo XIV Norme disciplinari
Art. 103 - Provvedimenti disciplinari

Le mancanze dei lavoratori possono dar luogo, secondo la loro gravità, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale e rimprovero scritto;
b) multa;
c) licenziamento in tronco.
Il rimprovero può essere inflitto nei casi di lievi mancanze ai propri doveri.
La multa può essere inflitta:
a) per recidiva nelle mancanze che hanno determinato l’applicazione del rimprovero;
b) per assenza dal servizio per una intera giornata senza che il lavoratore abbia ottenuto il permesso dal datore di lavoro.
Il lavoratore è passibile di licenziamento in tronco nel caso di mancanze di tale gravità, ivi compresa la ripetuta ubriachezza in servizio, che rendano impossibile la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro.
[…]