Tipologia: CCNL
Data firma: 15 giugno 1999
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Aninsei, Assoscuola e Cgil-Scuola, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Snals-Confsal
Settori: Servizi, Istruzione privata

Sommario:

Premessa
Parte prima- Il sistema delle relazioni sindacali
Art. 1 - Relazioni sindacali
Art. 2 - Procedure per il rinnovo del CCNL
Art. 3 - Ente bilaterale nazionale
Art. 4 - Osservatorio nazionale
Art. 5 - Commissione paritetica nazionale
Art. 6 - Commissione paritetica regionale
Art. 7 - Composizione delle controversie in sede sindacale
Art. 8 - Secondo livello di contrattazione
Art. 9 - Rappresentanza sindacale
Art. 10 - Ritenute sindacali
Art. 11 - Assemblea
Art. 12 - Permessi per dirigenti sindacali provinciali, regionali e nazionali
Art. 13 - Affissione
Art. 14 - Costituzione delle RSU
Art. 15 - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 16 - Diritto allo studio
Art. 17 - Pari opportunità
Art. 18 - Contratto a termine
Art. 19 - Contratti a causa mista
Art. 20 - Contratti di riallineamento
Art. 21 - Tirocini formativi e stages
Art. 22 - Ammortizzatori sociali e contratti di solidarietà difensivi
Art. 23 - Rapporto di lavoro interinale
Art. 24 - Previdenza complementare
Art. 25 - Norma transitoria
Parte seconda
Titolo I Sfera di applicazione

Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 4 - Ambito del rapporto
Titolo II Classificazione
Art. 5 - Classificazione
Art. 6 - Mutamenti di qualifica
Art. 7 - Mansioni promiscue
Titolo III Assunzione in servizio
Art. 8 - Assunzione
Art. 9 - Tirocinio
Art. 10 - Assunzione personale in servizio nella scuola statale
Art. 11 - Periodo di prova
Art. 12 - Durata del rapporto di lavoro
Art. 13 - Part-time
Art. 14 - Reimpiego
Titolo IV Trattamento economico e previdenziale
Art. 15 - Retribuzione mensile
Art. 16 - Prospetto paga
Art. 17 - Tredicesima mensilità
Art. 18 - Paga base
Art. 19 - Indennità di contingenza
Art. 20 - Salario d’anzianità
Art. 21 - Commissione d’esame
Art. 22 - Determinazione della quota giornaliera e della quota oraria mensile
Art. 23 - Sostituzione di lavoratori assenti
Art. 24 - Supplenze personale docente
Art. 25 - Trattamento previdenziale
Titolo V Trattamento convittuale
Art. 26 - Trattamento convittuale
Art. 27 - Vitto e alloggio
Titolo VI Durata del lavoro
Art. 28 - Orario di lavoro
Art. 29 - Flessibilità
Art. 30 - Potenziamento/prolungamento orario
Art. 31 - Completamento d’orario
Art. 32 - Riduzione d’orario
Art. 33 - Lavoro notturno, festivo, straordinario
Art. 34 - Ferie
Art. 35 - Festività soppresse
Art. 36 - Riposo settimanale
Titolo VII Sospensione del rapporto di lavoro

Art. 37 - Assenza per malattia
Art. 38 - Aspettativa per malattia
Art. 39 - Congedo matrimoniale
Art. 40 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 41 - Servizio militare
Art. 42 - Aspettativa e permessi per cariche pubbliche elettive e sindacali
Art. 43 - Permessi retribuiti
Art. 44 - Permessi non retribuiti
Art. 45 - Permessi elettorali
Art. 46 - Aspettativa
Titolo VIII Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 47 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 48 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente
Art. 49 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 50 - Decesso del lavoratore
Art. 51 - Licenziamento per mancanze
Art. 52 - Disciplina dei licenziamenti individuali
Art. 53 - Disciplina dei licenziamenti collettivi
Art. 54 - Formulazione delle graduatorie
Art. 55 - Restituzione di documenti
Art. 56 - Trattamento di fine rapporto
Titolo IX Regolamento di istituto e norme disciplinari
Art. 57 - Regolamento interno
Art. 58 - Doveri del lavoratore
Art. 59 - Provvedimenti disciplinari
Art. 60 - Tentativo obbligatorio di conciliazione
Art. 61 - Rinvio alle leggi
Parte III Allegati al CCNL Aninsei/Assoscuola
Allegato 1 - Accordo tra Aninsei/Assoscuola e OO.SS. di categoria sui contratti di solidarietà difensivi
Allegato 2 - Accordo nazionale tra le OO.SS. Scuola e l’Aninsei e l’Assoscuola sui contratti di riallineamento
Allegato 3 - Accordo nazionale Aninsei-Assoscuola e OO.SS. di categoria su "La sicurezza e la salute dei lavoratori nelle istituzioni scolastiche DLgs n. 626/1994 - DLgs n. 242/1996"
Parte prima
1. Il Rappresentante per la sicurezza

Parte seconda Organismi paritetici
1. Commissione paritetica nazionale
2. Commissione paritetica regionale
Parte terza Composizione delle controversie
Allegato 4 - Accordo quadro nazionale Aninsei-Assoscuola e OO.SS. di categoria per lo svolgimento dei corsi di formazione rivolti ai Rappresentanti per la sicurezza di cui al decreto legislativo n. 626/1994
A) Modalità del corso di formazione per i RLS
B) Contenuti minimi in materia di formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ruolo degli Organismi paritetici
Schema formativo per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
C) La docenza
D) Obblighi del datore di lavoro
Allegato 5 - Accordo tra Aninsei-Assoscuola e OO.SS. di categoria sull’apprendistato
Parte prima Caratteristiche del contratto di apprendistato
1) Assunzione
2) Qualifiche e mansioni
3) Il tutor
4) Durata del rapporto di apprendistato
5) Obblighi del datore di lavoro
6) Periodo di prova
Parte seconda La formazione dell'apprendista
2.1. Contenuti e modalità della formazione
2.2. Durata della formazione esterna
Parte terzo Trattamento economico
3.1. Trattamento economico
Allegato 6 - Contratti di formazione e lavoro
Progetto standard di formazione lavoro Fac-simile (da riprodurre su carta intestata dell’istituto)
Allegato 7 - Accordo interconfederale 16 aprile 1998 per la disciplina del contratto di fornitura di lavoro temporaneo ex art. 11, comma 4, della L. 24 giugno 1997, n. 196

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale direttivo, docente e non docente dipendente dalle scuole gestite da enti, da privati e da enti morali

Il giorno 15 giugno 1999, dopo la siglatura del 5 maggio 1999, in Roma, tra Associazione nazionale Istituti non statali di educazione e di istruzione (Aninsei), Associazione italiana scuola libera (Assoscuola) e Cgil-Scuola, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Snals-Confsal

Premessa
Il presente CCNL viene stipulato in applicazione dei principi e delle norme contenuti nel Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo, nonché sugli accordi interconfederali del 24 settembre 1996 e del 22 dicembre 1998.
Per la realizzazione degli obiettivi delineati non si può prescindere dalla attribuzione alla autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo cui le parti stesse attribuiscono un ruolo di primaria importanza nella prevenzione dei conflitti.
In coerenza con l’impostazione, le parti si danno atto in nome proprio e per conto degli Organismi territoriali collegati, degli istituti aderenti e delle Rappresentanze dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento del sistema di relazioni sindacali concordato è la sua puntuale osservanza ai diversi livelli. Pertanto le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del CCNL
Il presente CCNL e stato stipulato sulla base della presente premessa che ne costituisce parte integrante.

Parte prima- Il sistema delle relazioni sindacali
Art. 1 Relazioni sindacali

Le parti, ferme restando le proprie autonomie decisionali, le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi e l’autonomia di valutazione e d’intervento propria di ciascuna Organizzazione, confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso un processo di reciproche informazioni su organizzazione del lavoro e funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie in questione oggetto di informazione; concordano sulla opportunità di definire momenti di incontro ove procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche del settore. Ed in particolare con riguardo al quadro economico e formativo del comparto, delle prospettive di sviluppo, dei processi di ristrutturazione-aggiornamento che saranno necessari per consentire una sempre minore dicotomia tra società reale, processi formativi e sistemi d’istruzione anche nella prospettiva dell’unificazione dei titoli a livello europeo.
Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo necessari per la realizzazione di una maggiore omogeneità di quei processi formativi aventi come obiettivo la formazione permanente.
L’Aninsei e l’Assoscuola confermano il proprio interesse per la salvaguardia dell’occupazione, considerandolo correlativo al mantenimento degli istituti e, perciò, uno dei primi impegni delle Associazioni.
Cgil-Cisl-Uil-Scuola e Snals ribadiscono, da parte loro, la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio degli istituti nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e competitive consentono ai lavoratori di avere le garanzie per la continuità dell’impiego, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Pertanto, le parti, facendosi carico di orientare l’azione dei propri rappresentanti e nell’intento di ricercare comportamenti coerenti, concordano di cogliere le opportunità offerte dal mercato del lavoro e nello stesso tempo offrire un contributo allo sviluppo dell’occupazione mediante il ricorso a norme introdotte dalla legislazione del lavoro riguardante i contratti di formazione-lavoro, l’apprendistato, il rapporto a tempo parziale e a tempo determinato e di intensificare nella vigenza del presente contratto uno schema di relazioni sindacali basate sul diritto di informazione, sull’esame congiunto e sul seguente accordo che si articola in più livelli operativi: Ente bilaterale nazionale, Osservatorio nazionale, Commissione paritetica nazionale e di contratto, Commissioni paritetiche regionali.

Art. 3 Ente bilaterale nazionale
Nell’ottica di favorire l’evoluzione del sistema scolastico non statale, le OO.SS. Cgil-Cisl-Uil Scuola e lo Snals e l’Aninsei e l’Assoscuola hanno deciso di fare della bilaterialità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribandendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione. Gli Enti bilaterali costituiti (o in fase di costituzione) sono previsti in diversi accordi tra le parti sociali, dal 1993 ad oggi, per favorire l’evoluzione dei sistemi nazionali di educazione e formazione.
L’Ente bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della scuola non statale.
Nell’ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente bilaterale nazionale della scuola non statale per la gestione di particolari aspetti della vita degli istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati.
In tale contesto le parti si impegnano in una azione comune verso le istituzioni al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti bilaterali.
L’attività dell’Ente bilaterale nazionale, regolamentata da Statuto e per contratto, viene articolata secondo le seguenti priorità:
a) gestione del Fondo di previdenza complementare;
b) gestione degli ammortizzatori sociali;
c) formazione professionale:
- promuovere ed eventualmente gestire, a livello centrale e locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale degli operatori e degli utenti, anche in collaborazione con le istituzioni dell’Unione europea, con le regioni, con le province e gli altri enti competenti pubblici e privati;
d) attività nei confronti delle Commissioni paritetiche regionali:
- rappresentanza del sistema nei confronti delle istituzioni nazionali e comunitarie nell’ambito di quanto demandato dalle parti sociali;
- erogazione di servizi per la promozione e il consolidamento delle strutture bilaterali su tutto il territorio nazionale.

Art. 4 Osservatorio nazionale
L’Osservatorio nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di servizi formativi.
A tal fine l’Osservatorio è impegnato in un’utile iniziativa formativa mirata a soddisfare i diritti dell’utenza, ed in particolare:
- programma ed organizza analisi e relazioni sul tema formativo al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione di progetti formativi avanzati;
- promuove attività integrative finalizzate all’ampliamento del campo di interessi culturali e scientifici;
- elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale;
- riceve ed elabora, anche ai fini statistici, i dati forniti dalle singole realtà sui livelli occupazionali e relativi andamenti;
- predispone i progetti formativi per singole figure professionali al fine di rendere più efficace l’utilizzo dei contratti di formazione e lavoro, apprendistato, tirocini formativi e stages;
- promuove, in particolare, le azioni opportune affinché per gli Organismi competenti siano predisposti progetti mirati a contribuire sia al miglioramento culturale e scientifico del personale, che all’erogazione di un servizio qualitativo rispondente ai bisogni emergenti della società.

Art. 5 Commissione paritetica nazionale
La Commissione paritetica costituisce, a tutti i livelli, l’Organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l’aggiornamento del contratto in materia di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie.
Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per:
1) esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali;
2) verificare la conformità dei progetti allo schema dell’accordo nazionale relativo ai contratti formazione-lavoro come previsto ai capitoli successivi;
3) individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall’attuale classificazione;
4) porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato;
5) concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora intervenissero modifiche strutturali della scuola e/o degli esami disposte dalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro;
6) svolgere compiti inerenti l’Organismo paritetico previsto dal DLgs n. 626/1994 e dal DLgs n. 242/1996.
La Segreteria della Commissione paritetica ha sede presso l’Aninsei o presso altra sede accettata dalle parti.
L’Aninsei e l’Assoscuola provvedono alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione paritetica nazionale si riunisce su istanza presentata dall’Aninsei o dall’Assoscuola o dalle Organizzazioni sindacali facenti capo alle predette Associazioni nazionali firmatarie del presente CCNL
La data della convocazione sarà fissata, d’accordo fra le parti, entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia dell’argomento.
Le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di uniformarvisi.
In pendenza di procedure presso la Commissione, le OO.SS. e le parti interessate non potranno prendere alcun’altra iniziativa sindacale né legale.

Art. 6 Commissione paritetica regionale
La Commissione paritetica regionale costituisce l’Organo preposto a:
1) garantire il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale;
2) attuare le norme sancite dalla contrattazione decentrata;
3) esaminare e comporre le controversie;
4) svolgere compiti inerenti l’O.P. territoriale previsto dal DLgs n. 626/1994 e dal DLgs n. 242/1996;
5) valutare ipotesi di contrattazione decentrata in presenza di contributi pubblici generalizzati.
In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione paritetica regionale, le parti convengono quanto segue:
1) I' Organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione sindacale firmataria del presente accordo e dall’Aninsei e dall’Assoscuola;
2) l’Organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed è presieduto, a turno, da un membro delle OO.SS. e dall’Aninsei e/o dall’Assoscuola.
La Commissione paritetica regionale è la sede istituzionale per contrattazione decentrata di cui all’art. 7 del presente CCNL.

Art. 7 Composizione delle controversie in sede sindacale
Per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto riguardanti rapporti di lavoro negli istituti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, da esperirsi presso l’Aninsei e l’Assoscuola con l’assistenza:
1) per i datori di lavoro, della stessa Aninsei e Assoscuola, attraverso i suoi rappresentanti;
2) per i lavoratori, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei Sindacati nazionali Scuola Cgil-Cisl-Uil e dello Snals.
La parte interessata alla definizione della controversia può richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e abbia conferito mandato.
L’Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia all’Aninsei e all’Assoscuola. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive Associazioni.
Due copie del verbale saranno inviate dalle OO.SS. all’Ufficio del lavoro competente per territorio - e una copia all’Aninsei e una copia all’Assoscuola - per gli effetti dell’art. 411, 3° comma, e art. 412 cod. proc. civ. e art. 2113 cod. civ. come modificati dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro, ivi compreso il DLgs 31 marzo 1998, n. 80.

Art. 8 Secondo livello di contrattazione
La contrattazione decentrata deve riguardare materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL
[…]
Nelle imprese formative che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provincia, più di 30 dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
- distribuzione dell’orario ed eventuali forma di flessibilità;
- determinazione di turni feriali;
- qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto;
- erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
[…]
Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle imprese dalle strutture sindacali ai vari livelli, saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni sindacali nazionali o territoriali della Sns-Cgil, Cisl-Scuola, UIL-Scuola, Snals-Confsal, all’Aninsei e all’Assoscuola (o alla Associazione competente per territorio aderente alla Confcommercio per Assoscuola).
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l’intervento, per i lavoratori, delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell’Organizzazione territoriale di Aninsei e/o dell’Assoscuola.
[…]

Art. 9 Rappresentanza sindacale
Possono essere costituite in tutti gli istituti Rappresentanze sindacali aderenti alle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentantive sul piano nazionale e firmatarie del presente CCNL, ai sensi della L. n. 300/1970.

Art. 11 Assemblea
I dipendenti degli istituti potranno riunirsi all’interno dell’istituto di appartenenza, nei locali indicati dalla Direzione e previo accordo con la stessa.
L’assemblea viene convocata dalle RSI/RSU e/o dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL in orario di lavoro per un massimo di 10 ore nell’anno scolastico.
Le assemblee in orario di lavoro potranno coincidere con le prime o con le ultime due ore di scuola.
[…]
Il diritto di riunione in orario di lavoro è per ciascun lavoratore di 10 ore di lavoro per anno scolastico con corresponsione della normale retribuzione.

Art. 13 Affissione
I RR.SS.II. o, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, potranno affiggere, in appositi spazi predisposti e indicati dalla Direzione e ad essi accessibili e ben visibili a tutti i lavoratori, comunicati, pubblicazioni e testi di interesse sindacale.

Art. 14 Costituzione delle RSU
Le Organizzazioni sindacali Cgil-Cisl-Uil Scuola hanno raggiunto intese riguardanti la costituzione di Rappresentanze sindacali su base elettiva, alle quali intendono conferire attraverso il CCNL poteri e diritti già spettanti, a norma della legislazione vigente, alle Rappresentanze sindacali di istituto.
Le Organizzazioni sindacali Cgil-Cisl-Uil Scuola si impegnano ad emanare il relativo regolamento di attuazione entro 3 mesi dalla firma del presente CCNL
Le suddette Organizzazioni sottolineano la caratteristica di tale intesa aperta all’adesione di altre Organizzazioni sindacali che vogliano perseguire l’obiettivo che precede.
L’Aninsei e l’Assoscuola si impegna a consentire la piena attuazione delle clausole e istituti previsti dal protocollo di accordo che prevede la costituzione delle RSU e dunque a consentire e facilitare con idonea predisposizione di mezzi la elezione della Rappresentanza sindacale unitaria, nonché a riconoscere alle costituite RSU diritti e prerogative già pertinenti alle Rappresentanze sindacali dei Sindacati firmatari del presente protocollo di accordo e di tutti quelli che ad esso vorranno aderire esplicitamente.

Art. 15 Igiene e sicurezza del lavoro
Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell’igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso la applicazione di soluzioni condivise ed attuabili. Pertanto in tutti i casi di insorgenza di controversie relative alla applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti e dagli accordi sottoscritti, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire l’Organismo paritetico competente al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.
Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del RSL, gli Organismi paritetici, la formazione, i permessi, le attribuzioni e i diritti, le modalità di consultazione, le riunioni periodiche, l’informazione e la documentazione interna, le parti ribadiscono la necessità di giungere in tempi brevi alla definizione di specifici accordi da allegare quali parti integranti, al presente CCNL.

Art. 18 Contratto a termine
La grave crisi occupazionale che si è manifestata in questi ultimi anni negli istituti non statali, impegna le parti ad individuare, nell’obiettivo di favorire l’occupazione, ipotesi per le quali è consentita l’assunzione con contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi ai sensi dell’art. 23 della legge n. 56/1987.
Le parti, nell’art. 12 dell’articolato contrattuale, hanno individuato le fattispecie per le quali in aggiunta a quanto previsto dalla legge n. 230/1962 è consentita la stipula di contratti a termine.
L’assunzione a tempo determinato di personale docente che deve avvenire nel rispetto delle procedure e dei vincoli previsti dall’art. ..... e non è rinnovabile ed i lavoratori assunti ai sensi della prevista normativa hanno diritto di precedenza all’assunzione qualora l’istituto assuma a tempo indeterminato per la medesima qualifica e mansione.
Le parti convengono che, a livello territoriale, le Commissioni paritetiche regionali sono competenti a verificare:
- la corretta applicazione dell’art. 12 e perciò delle assunzioni a tempo determinato;
- il rispetto del diritto del lavoratore docente alla priorità di assunzione a tempo indeterminato.
Le parti convengono che, per tutti i casi di assunzione ai sensi della legge n. 56/1987, il numero dei lavoratori con contratto a termine che possono essere contemporaneamente in servizio in ogni istituto, rispetto al numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, non possa essere superiore al 20%; l’applicazione di tale percentuale non può determinare un numero di lavoratori assumibili inferiore a 3 unità.
Ai fini della percentuale predetta non si computano solo le assunzioni effettuate con contratto a termine nelle ipotesi previste direttamente dalla legge (L. n. 230/1962).

Art. 19 Contratti a causa mista
I recenti interventi legislativi in merito alla ridefinizione degli istituti contrattuali, dell’apprendistato e del contratto di formazione e lavoro e i relativi decreti attuativi trovano le parti favorevoli ad un utilizzo degli stessi in funzione di rilancio dell’occupazione nel settore della scuola non statale. La regolamentazione di detti istituti contrattuali è rimessa agli accordi in allegato al presente CCNL.

Art. 21 Tirocini formativi e stages
Qualora se ne riscontri l’opportunità, con separati accordi collettivi, le parti firmatarie del presente CCNL potranno disciplinare l’applicazione agli istituti di innovazioni legislative finalizzate all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, quali, ad esempio, tirocini formativi e di orientamento, stages, borse lavoro.

Art. 23 Rapporto di lavoro interinale
Per quanto riguarda il rapporto di lavoro interinale si fa esplicito riferimento a quanto previsto dalla L. n. 196/1997 e all’accordo interconfederale del 16 aprile 1998, allegato al presente CCNL.

Parte seconda
Titolo I Sfera di applicazione
Art. 1 Sfera di applicazione del contratto

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro contempla, disciplina e tutela in maniera unitaria i rapporti di lavoro a tempo indeterminato tra le imprese educative, formative o scolastiche di enti o privati che svolgono attività qui di seguito specificate, ed il relativo personale dipendente:
- asili nido;
- scuole materne;
- scuole elementari;
- scuole secondarie di 1° e 2° grado, legalmente riconosciute;
- corsi di preparazione agli esami;
- scuole e corsi di istruzione professionale;
- scuole e corsi di formazione professionale non convenzionate;
- scuole e corsi di lingue;
- corsi di cultura varia;
- scuole di danza;
- scuole e corsi di libera arte;
- scuole e corsi di attività integrative scolastiche;
- corsi di doposcuola;
- scuole speciali per minori;
- scuole per corrispondenza;
- scuole e corsi a distanza;
- scuole interpreti e traduttori;
- scuole e corsi post-secondari;
- scuole e corsi parauniversitari e accademie.
Ogni attività collegata alle precedenti e ad essa pertinente: convitti o studentati, è compresa nello stesso titolo.
La normativa del presente contratto, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va esteso, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Art. 4 Ambito del rapporto
Ai fini del presente contratto è istituto d’istruzione il complesso delle attività educative, scolastiche e formative organizzate da enti e privati.
L’istituto è retto dal legale rappresentante, il quale ha le responsabilità dei rapporti con terzi.
Il legale rappresentante provvede all’organizzazione dell’istituto e ne determina l’indirizzo e il progetto educativo.
Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento per la formazione dei discenti nel rispetto della loro coscienza morale e civile e degli indirizzi programmatici dell’istituto, nel rispetto delle norme costituzionali.
Nell’ambito dell’indirizzo dell’istituto i docenti partecipano con la Direzione della scuola alla determinazione del programma e alle iniziative educative, nel rispetto delle finalità dell’istituto e nell’interesse dell’impresa.

Titolo III Assunzione in servizio
Art. 8 Assunzione

L’assunzione del personale viene effettuata dal legale rappresentante dell’istituto, mediante sottoscrizione del contratto individuale, redatto in duplice copia, una per il lavoratore, l’altra per l’istituto. Il contratto individuale dovrà specificare che il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme del presente contratto e dal regolamento interno dell’istituto ove esista.
[…]
All’atto dell’assunzione il lavoratore produrrà i seguenti documenti:
[…]
e) certificato di sana e robusta costituzione e idoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate;
[…]
h) libretto sanitario;
[…]

Art. 9 Tirocinio
L’attività di tirocinio autorizzata dalla competente autorità scolastica non comporta per il tirocinante, ai fini del presente CCNL, alcun riconoscimento normativo e/o economico, ma solo la valutazione per la quale il tirocinio stesso è istituito.
Non è consentito adibire il tirocinante ad attività lavorativa con responsabilità diretta.

Art. 12 Durata del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro fra l’istituto e il personale è a tempo indeterminato, salvo quanto prevede la L. n. 230/1962 e cioè:
- esecuzione di lavori stagionali di cui al DPR n. 1525/1963;
- sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, servizio militare e aspettativa e in tutti i casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Nei casi sopra specificati è ammessa, in applicazione della L. n. 230/1962, l’assunzione a tempo determinato con l’indicazione del nominativo del lavoratore assente, della motivazione dell’assenza e della scadenza del rapporto.
Le parti concordano che, in applicazione dell’art. 23 della L. n. 56/1987, possano essere assunti lavoratori a tempo determinato:
1) per l’esecuzione di un’opera o di un servizio, anche didattici definiti o predeterminati nel tempo;
2) per sostituire anche parzialmente lavoratori in servizio nell’istituto chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all’interno dell’istituto stesso.
Nelle ipotesi indicate, applicative della L. n. 56 del 28-2-1987, il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine è pari al 20% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’istituto con un numero minimo di 3.
Le frazioni derivanti dall’applicazione delle percentuali di cui sopra saranno arrotondate all’unità superiore.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo integrativo e decentrato, stipulato con le RSI/RSU e/o con le OO.SS. locali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine, a norma della legge n. 56/1987, possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze dell’istituto.
Per i contratti di lavoro a tempo determinato, si applicano le norme previste dal presente contratto e per il trattamento di malattia e di infortunio ci si richiama alla L. n. 638/1983.
[…]

Titolo V Trattamento convittuale
Art. 26 Trattamento convittuale

La Direzione dell’istituto ha la facoltà di richiedere al personale, salvo adesione del lavoratore, di vivere nell’istituto.
Il vitto sarà quello stabilito per la comunità.
Gli alloggi saranno disposti in camere singole ove le strutture lo consentano.
Detti servizi verranno pagati dagli interessati secondo i valori stabiliti all’atto dell’assunzione e aggiornati all’inizio di ogni anno scolastico in relazione all’aumento del costo della vita.

Art. 27 Vitto e alloggio
[…]
Il tempo della fruizione del pasto per il personale che effettua assistenza e vigilanza durante il momento della refezione è considerato orario di lavoro.

Titolo VI Durata del lavoro
Art. 28 Orario di lavoro

Dal 1 gennaio 1998 l’orario di lavoro è di:
38 ore settimanali
- per il personale direttivo dei livelli VIII A e VIII B e per il personale non docente dei livelli I, II, III, IV.
34 ore settimanali
- per gli insegnanti di scuola materna (IV livello), fermo restando quanto previsto al successivo articolo 29;
32 ore settimanali
- per i modelli viventi;
24 ore settimanali
- per i docenti di scuola elementare (V livello);
18 ore settimanali
- per i docenti in scuole secondarie di I grado e II grado legalmente riconosciute che insegnino materie per le quali sia richiesto il diploma di laurea e l’abilitazione all’insegnamento (VI livello);
- per i docenti di educazione fisica, tecnica, artistica e musicale (VI livello);
- per i docenti in scuole secondarie di I e II grado legalmente riconosciute che insegnino materie per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
1.196 ore annuali, pari ad un orario mensile convenzionale di 99,67 ore (monte ore annuo/12 mesi = 1.196/12), ad un orario giornaliero convenzionale di 3,83 ore (orario mensile convenzionale/26 giorni = 99,67) e ad un orario settimanale convenzionale di 23 ore (orario mensile convenzionale/4.33 = 99,67/4.33) comprensive anche delle ore di attività di istituto:
- per i docenti in corsi liberi d’arte, di cultura varia, di danza, di estetica e di acconciatura; docenti in doposcuola; docenti in attività integrative scolastiche; docenti in corsi per corrispondenza; docenti in corsi a distanza (IV livello);
- per i docenti in corsi di preparazione agli esami; docenti in corsi di istruzione professionale, docenti in corsi di lingue (V livello);
- per i docenti in scuole e corsi per interpreti e traduttori, scuole e corsi post-secondari, istituti para universitari, scuola speciali per minori, accademie (liv. VII).
Per i docenti a 1.196 ore annuali, valgono le seguenti disposizioni:
[...]
- non possono essere assegnati periodi di lezione non contigui, inferiori complessivamente a 60 minuti;
- ai docenti a 1.196 ore non può essere richiesta una prestazione lavorativa che nell’arco della giornata sia distribuita su più di due turni consecutivi (antimeridiano, pomeridiano e serale).
Al fine di programmare la consecutività dei turni, l’istituto chiederà al docente di indicare, obbligatoriamente per iscritto, su quali turni lo stesso intende essere impegnato o la sua disponibilità ad orari diversi fermi restando il mutuo consenso delle parti ed il divieto a superare il limite di tempo dato dalla somma di due turni ordinari: nell’assegnazione di due turni consecutivi va tenuto presente il criterio della maggiore anzianità di servizio presso l’istituto. Per gli istituti ove sussistano turni comprendenti le ore serali, non può essere chiesto al docente di lavorare ogni giorno nelle fasce serali per un periodo complessivo nell’arco dell’anno superiore a 4 mesi (o 100 giorni nell’anno);
- l’orario effettivo di lavoro settimanale per i docenti a 1.196 ore settimanali, può variare nel corso dell’anno a seconda delle esigenze dell’istituto tra 0 ore ed il doppio dell’orario settimanale convenzionale e non potrà superare le 32 ore settimanali e le 7 ore giornaliere;
- le variazioni dell’orario di lavoro individuali divengono vincolanti se comunicate la settimana precedente e comunque almeno tre giorni prima della variazione;
- può essere richiesta prestazione fuori sede presso terzi committenti, comunque non al di fuori dell’ambito provinciale: in tal caso viene conteggiata in aggiunta all’orario prestato, mezz' ora per ogni sede nell’ambito comunale e un’ora per ogni sede nell’ambito provinciale;
- la presenza degli educatori, richiesta negli ambienti dell’istituto durante il periodo notturno, è equiparata ad un’ora di effettivo servizio ordinario.
Un’ora curricolare di insegnamento, intesa come unità didattica, indipendentemente dalla sua durata, corrisponde ad un’ora di lavoro, ovvero ad un 18mo, 23mo, 32mo, 38mo dell’orario contrattuale di riferimento rispettivamente per i docenti di IV e V livello e per gli educatori asili nido (livello IV).
Oltre alle ore di insegnamento e alle attività strettamente collegate, il personale docente delle scuole materne ed elementari e delle scuole legalmente riconosciute è tenuto ad effettuare tutte le attività accessorie connesse con il normale funzionamento della scuola per un numero di ore non superiore alle 110 nell’anno, quali:
a) colloqui con i genitori;
b) consigli di classe;
c) scrutini periodici e finali;
d) riunioni interdisciplinari dei vari corsi;
e) attività di aggiornamento e programmazione;
f) sostituzione di docenti assenti senza congruo preavviso e attività di sostegno;
g) collegio dei docenti.
Tale numero viene ridotto a 60 ore annue massime per i docenti a orario inferiore o uguale alla metà dell’orario contrattuale.
Le ore eccedenti il numero massimo previsto per ogni docente nell’anno scolastico saranno retribuite, senza maggiorazione alcuna, in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di settembre in base alla quota oraria mensile in atto al mese di agosto.
Durante il periodo estivo, al di fuori delle ferie ordinarie, al personale docente dei livelli IV, V, VI e VII con esclusione del personale a monte ore, potrà essere richiesta la disponibilità per un tempo non eccedente il proprio orario d’insegnamento in attività didattiche, di programmazione e di aggiornamento, nel rispetto della professionalità e qualifica per cui è avvenuta l’assunzione.
Qualora intervenissero mutamenti strutturali dell’orario di lavoro, le parti si incontreranno per ridefinire la materia.

Art. 29 Flessibilità
Con riferimento esclusivo agli insegnanti di scuola materna, in servizio a tempo pieno, l’orario settimanale sarà di 33 ore settimanali qualora l’istituto adotti un regime di orario flessibile per far fronte ad esigenze organizzative.
Tale flessibilità si realizza con il superamento dell’orario contrattuale, di cui al precedente comma, fino ad un massimo di 4 ore settimanali, per un massimo di 20 settimane l’anno.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l’istituto riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell’orario contrattuale.
[…]
L’istituto, sentito il Collegio dei docenti, provvederà a comunicare, all’inizio dell’anno scolastico, per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate.
Per fare fronte ad esigenze relative alle attività di sostegno, in orario non curricolare, ed alla programmazione didattica, attuata nell’ambito dell’autonomia scolastica, preveda una diversa articolazione del monte ore annuale previsto per ciascun curricolo e per ciascuna disciplina ai docenti delle scuole legalmente riconosciute potranno essere richieste ore eccedenti l’orario settimanale contrattuale nel limite complessivo di un terzo dello stesso e comunque non superiore a due ore settimanali per le attività di sostegno.
A fronte di tale prestazione di ore aggiuntive l’istituto riconoscerà una pari riduzione di ore in altro periodo dell’anno di attività didattica ovvero giornate di ferie estive aggiuntive.
Le due ore settimanali per attività di sostegno sono ridotte ad una ora per lavoratori con orario settimanale inferiore alla metà dell’orario settimanale pieno.
Resta comunque fermo quanto disposto nel successivo art. 30 sul potenziamento e prolungamento di orario.

Art. 30 Potenziamento/prolungamento orario
È facoltà dell’istituto adottare uno dei sottoindicati regimi di orario:
a) Potenziamento
L’orario di cui all’art. 30, Parte seconda, per il personale docente, fatta esclusione per i docenti a 1.196 ore annuali, può avere un potenziamento da 0 a 300 ore annue.
L’orario di cui al precedente comma è affidato nell’ambito di ciascun anno scolastico nel periodo compreso tra il 1o settembre e il 31 agosto, fatto salvo il godimento delle ferie ordinarie.
È affidato con un orario che non superi globalmente:
- 40 ore settimanali per gli insegnanti di scuola materna;
- 32 ore settimanali per gli insegnanti di scuola elementare;
- 30 ore settimanali per gli insegnanti di scuole legalmente riconosciute di 1° e 2° grado, per i docenti di educazione fisica, tecnica, artistica e musicale, e per gli insegnanti tecnico-pratici negli istituti legalmente riconosciuti, industriali, professionali, di chimica e fisica, ottica e odontotecnica.
Per gli insegnanti in forza alla data di stipula del presente contratto, il potenziamento di orario può essere richiesto entro il 31 dicembre di ciascun anno, è subordinato alla accettazione dell’insegnante ed è retribuito solo per le ore effettivamente lavorate con una maggiorazione del 25% calcolata sulla retribuzione globale oraria in atto, da corrispondersi nel mese successivo a quello di competenza.
Per gli insegnanti di nuova assunzione il potenziamento può essere richiesto entro il 31 dicembre di ciascun anno, deve essere accettato dall’insegnante [...]
Tale potenziamento è affidato per soddisfare le attività che qui di seguito sono riepilogate:
- attività di recupero;
- attività di integrazione;
- attività di gestione della biblioteca;
- attività di prolungamento di orario di cattedra;
- sussidi didattici;
- supplenze per assenze brevi o saltuarie, e tutte le altre attività comunque inerenti alla sua specifica professionalità e nel pieno rispetto della stessa.
b) Prolungamento
Al personale docente con 18 ore settimanali di insegnamento può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 24 ore settimanali.
Al personale docente in scuole elementari con 24 ore settimanali di insegnamento può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 32 ore settimanali.
Al personale docente in scuole materne con 34 ore settimanali può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 38 ore settimanali.
Agli educatori di convitto con 38 ore settimanali può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 44 ore settimanali.
Gli incarichi in prolungamento di orario sono conferiti per l’intera durata dell’anno scolastico.
[…]

Art. 33 Lavoro notturno, festivo, straordinario
[…]
È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre i limiti dell’orario contrattuale di lavoro ed espressamente assegnato dal legale rappresentante dell’istituto o dal Preside, se delegato.
Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, al lavoro straordinario, quando richiesto, nei limiti stabiliti dal presente CCNL Non sarà riconosciuto e retribuito il lavoro straordinario che non sia stato autorizzato. Al personale non docente potrà essere richiesto lavoro straordinario fino a un massimo di 162 ore all’anno.
Al personale dei livelli IV e V e VII potranno essere richieste nel corso dell’anno scolastico prestazioni straordinarie fino ad un terzo dell’assegnazione ordinaria annuale risultante dal rispettivo contratto individuale di lavoro.
[…]
Per il personale non docente dei livelli I, II, III e IV le ore di lavoro straordinarie, a richiesta del dipendente, possono essere compensate con ore libere da fruire entro il mese successivo con modalità compatibili con l’organizzazione e le esigenze dell’istituto.
[…]

Art. 34 Ferie
[…]
Le ferie sono irrinunciabili.
[…]
Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello di maturazione.
[…]

Art. 36 Riposo settimanale
Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, salvo esigenze di servizio nel qual caso il riposo verrà fruito in altro giorno.

Titolo VII Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 40 Tutela delle lavoratrici madri

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, e dei lavoratori padri si fa riferimento alle norme di legge vigenti (L. n. 1204/1971, DPR n. 1026/1976) e successive norme in materia ivi compreso il DLgs n. 626/1994 e successive integrazioni e modifiche.

Titolo IX Regolamento di istituto e norme disciplinari
Art. 57 Regolamento interno

Il regolamento interno predisposto dall’istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei lavoratori all’atto dell’assunzione e comunque messo a disposizione per la consultazione. Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per le eventuali successive modifiche.

Art. 58 Doveri del lavoratore
I dipendenti hanno l’obbligo di osservare i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, data la peculiarità del servizio scolastico, è fatto obbligo a tutti i lavoratori:
[…]
d) di rispettare e far rispettare agli alunni il regolamento interno dell’istituto;
[…]
h) di usare e conservare con cura strumenti e materiali affidatigli.
[…]

Art. 59 Provvedimenti disciplinari
Fermo restando quanto previsto al precedente art. 57, le infrazioni alle norme del contratto possono essere punite, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore all’importo di 4 ore di retribuzione base da versare secondo legge;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 6 gg di effettivo lavoro (6/26).
[…]

Art. 60 Tentativo obbligatorio di conciliazione
In tutti i casi di controversie ai sensi degli artt. 409 cod. proc. civ. e seguenti, così come modificati ed integrati dal DLgs n. 80/1998, le parti dovranno esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale e/o amministrativa presso la Direzione generale del lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti.

Art. 61 Rinvio alle leggi
Per quanto non previsto dal presente contratto si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella L. n. 300/1970, nella L. n. 604/1966, nella L. n. 108/1990, nella L. n. 223/1991 e nelle altre leggi sul lavoro.

Parte III Allegati al CCNL Aninsei/Assoscuola
Allegato 3 - Accordo nazionale Aninsei-Assoscuola e OO.SS. di categoria su "La sicurezza e la salute dei lavoratori nelle istituzioni scolastiche DLgs n. 626/1994 - DLgs n. 242/1996"

Visto il DLgs n. 626 del 19 settembre 1994 integrato dal DLgs n. 242 del 19 marzo 1996, il quale fissa sia i principi generali per la tutela della salute e la sicurezza, che la rappresentanza dei lavoratori nei posti di lavoro, demandando alla contrattazione collettiva la definizione degli aspetti applicativi;
Considerato che le parti intendono definire tali aspetti applicativi, in base agli orientamenti di partecipazione che hanno ispirato le direttive della CEE;
Ravvisata l’opportunità di definire i temi concernenti la Rappresentanza dei lavoratori sulla sicurezza e la salute, le sue modalità d’esercizio nei posti di lavoro, la formazione della rappresentanza e la costituzione, a norma dell’art. 20 del DLgs n. 626/1994, degli Organismi paritetici territoriali;
Ritenuto che la logica, che fonda i rapporti tra le parti nella materia in questione, è quella di superare posizioni conflittuali, ed ispirarsi a criteri di partecipazione;
Convengono quanto segue:

Parte prima
1. Il Rappresentante per la sicurezza

L’art. 18 del DLgs n. 626/1994 al 1o comma precisa che "in tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il Rappresentante per la sicurezza", fissa i criteri per la sua individuazione, e prevede il rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione di altri parametri, in tema di diritti, formazione e strumenti per l’attuazione degli incarichi.
l luoghi di lavoro, a norma dell’art. 30, comma 4, debbono essere strutturati tenendo conto di eventuali portatori di handicap.

A) Istituti fino a quindici dipendenti
A1) Negli istituti di ogni ordine e grado, dove si esercitano attività educative, di istruzione, convitti, studentati, collegi, nonché centri sportivi e culturali aderenti all’Aninsei-Assoscuola, aventi fino a quindici dipendenti, il Rappresentante viene eletto dai lavoratori al loro interno (cfr. art. 18, comma 2).
La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale funzione.
Altre modalità per l’elezione delle RSL possono essere individuate dagli Organismi paritetici territoriali previsti dal CCNL
A2) L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti quelli con contratto a tempo indeterminato.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto colui che ha maggiore anzianità di servizio.
Prima della votazione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione che viene comunicato subito al datore di lavoro.
L’incarico ha la durata di tre anni.
A3) Al Rappresentante per la sicurezza spettano, per lo svolgimento dell’incarico previsto a norma dell’art. 19 del DLgs n. 626/1994, negli istituti che occupano fino a 15 dipendenti, permessi retribuiti pari a 12 ore annue.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 19, lettere b), c), d), g), i) ed l), non viene utilizzato il predetto monte ore.
Ricevuto il verbale d’elezione, il datore di lavoro comunica il nome dell’eletto, quale Rappresentante per la sicurezza, alla Commissione paritetica regionale e questa alla Commissione paritetica nazionale.

B) Istituti con più di 15 dipendenti
B1) Negli istituti che occupano più di 15 dipendenti il Rappresentante per la sicurezza viene designato dai lavoratori tra i componenti della RSI o RSU se presenti (cfr. art. 18/6).
I permessi di cui al comma precedente sono pari a 18 ore annue per gli istituti con numero di dipendenti da 16 a 60; pari a 24 ore annue per gli istituti con più di 60 dipendenti.
B2) Negli istituti con più di quindici dipendenti il Rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle Rappresentanze sindacali aziendali. In assenza di tali Rappresentanze, è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, secondo le modalità di cui al punto 2 (cfr. art. 18, comma 3).
Nel caso di dimissioni, o di mancata accettazione dell’elezione, subentrano, come Rappresentante per la sicurezza, e in via subordinata, i lavoratori che hanno ottenuto più voti durante l’elezione.
In questo caso allo stesso spettano le sole ore di permesso previste per la sua funzione.
Il verbale con il nominativo del Rappresentante per la sicurezza deve essere comunicato alla Direzione dell’istituto, che informerà la Commissione paritetica regionale e quella nazionale, presso la quale si terrà il relativo elenco.

C) Attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza (art. 19, DLgs n. 626/1994)
C1) Il diritto di accesso al luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto delle esigenze di istituto, in accordo con il Gestore, e con le limitazioni previste dalla legge.
Il Rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro.
C2) La consultazione del Rappresentante per la sicurezza, è prevista a carico del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del DLgs n. 626/1994, e deve essere svolta in modo da garantire la sua tempestività ed effettività, fornendo tutti gli strumenti necessari.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal Rappresentante, il quale conferma l’avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale.
C3) Il Rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e le documentazioni di cui all’art. 19, comma 1, lett. e) e f), del DLgs n. 626/1994.
Ha diritto inoltre di consultare la relazione sulla valutazione dei rischi, di cui all’art. 4, comma 2, conservato presso l’istituto a norma dell’art. 4, comma 3.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del Rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla normativa.
Per informazioni, inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, si intendono quelle concernenti l’istituto, per gli aspetti relativi all’igiene ed alla sicurezza del lavoro.
Il Rappresentante, ricevute le documentazioni e le notizie, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto della riservatezza.
C4) Il Rappresentante per la sicurezza ha diritto ad un’adeguata formazione prevista al 10° comma, lettera G, dell’art. 19 del DLgs n. 626/1994. Tale formazione, a carico del datore di lavoro, verrà realizzata attraverso permessi retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti per la normale attività, deve prevedere un programma utile, adeguato alle sue funzioni e deve contenere:
- conoscenze generali su doveri e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- conoscenze generali sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
La durata dei corsi di formazione è di 32 ore.
Il datore di lavoro, in caso di rilevanti innovazioni sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori provvederà all’integrazione della formazione.
C5) Negli istituti con più di quindici dipendenti il datore di lavoro indice, almeno una volta l’anno, una riunione in merito alla valutazione sulle condizioni generali di sicurezza. La riunione, alla quale partecipano i soggetti di cui all’art. 11, comma 1, del DLgs n. 626/1994, viene convocata, mediante atto scritto, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso.
Il Rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di palesi variazioni delle condizioni di prevenzioni presenti nell’istituto.
Della riunione viene redatto relativo verbale.

Parte seconda Organismi paritetici
Le parti contraenti, nel mettere in atto quanto disposto dall’art. 20 del DLgs n. 626/1994, fermo restando quanto previsto dal 2° comma dello stesso articolo, concordano quanto segue.

1. Commissione paritetica nazionale
La Commissione paritetica nazionale assume anche compiti in materia di igiene e sicurezza, e precisamente:
- promuove la costituzione di Organismi paritetici regionali, (sezioni specifiche aggiuntive paritetiche) e coordina la loro attività;
- organizza seminari ed altre attività complementari dei componenti gli Organismi paritetici regionali;
- definisce le linee guida ed i comportamenti comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- valuta eventuali esperienze ed intese già operanti nel settore, che siano di riferimento per gli Organismi paritetici regionali, anche in relazione alla attuazione di progetti formativi in ambito locale;
- promuove e coordina interventi formativi, attivando canali di finanziamento da parte dell’Unione europea e di altri enti pubblici nazionali e comunitari;
- favorisce lo scambio di informazioni e valutazioni sugli aspetti applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle amministrazioni pubbliche;
- approfondisce le proposte di normative comunitarie e nazionali, allo scopo di individuare eventuali posizioni comuni da prospettare al Governo, al Parlamento alle amministrazioni competenti.

2. Commissione paritetica regionale
Entro 180 giorni dalla data del presente accordo a livello regionale, le Commissioni paritetiche regionali, coordinate con la Commissione paritetica nazionale, assumono, anche il compito di promuovere iniziative formative in tema di prevenzione.
A tal fine la Commissione paritetica nazionale di sua iniziativa, o su proposta delle Commissioni paritetiche regionali, elabora progetti formativi in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro. Tali progetti formativi, elaborati in sintonia con le linee guida e le indicazioni di carattere generale concordate in seno alla Commissione paritetica nazionale, vengono comunicati alla Commissione paritetica regionale.
La Commissione paritetica regionale, onde favorire la realizzazione delle iniziative proposte, oltre a tenere rapporti con l’Ente regione e gli altri soggetti istituzionali e non, operanti in materia di salute, sicurezza e prevenzione, può, di sua iniziativa, promuovere direttamente l’organizzazione di corsi o giornate formative specifiche.

Parte terza Composizione delle controversie
Fondamentale importanza, per una gestione condivisa e non conflittuale sulle materie della formazione e della rappresentanza nella prevenzione sul lavoro, assume in base al DLgs n. 626/1994, la costituzione di Organismi paritetici per la "composizione" di possibili conflitti.
Tali Organismi infatti rappresentano la prima istanza di risoluzione di controversie insorte nella "applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti".
Le Commissioni paritetiche regionali agiscono come Organismi paritetici ai quali sono attribuite le funzioni di composizione in base all’art. 20 del DLgs n. 626/1994. In particolare spetta ad esse:
- informare i soggetti interessati ai temi della salute e della sicurezza;
- tenere un elenco comprendente tutti i nominativi dei Rappresentanti per la sicurezza eletti o designati nelle istituzioni scolastiche del territorio di competenza dell’Organismo;
- trasferire i dati sopracitati alla Commissione paritetica nazionale.
Le parti ribadiscono la convinzione che la questione della materia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, sia realizzabile con soluzioni condivise ed attuabili.
Pertanto, in tutti i casi di controversie, relative all’applicazione delle norme sui diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti, le parti interessate (il datore di lavoro, i lavoratori o i loro Rappresentanti) si impegnano ad adire la Commissione paritetica regionale al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.
La parte che ricorre alla Commissione paritetica regionale, ne informa le altre parti interessate.
Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla normativa vigente.

Allegato 4 - Accordo quadro nazionale Aninsei-Assoscuola e OO.SS. di categoria per lo svolgimento dei corsi di formazione rivolti ai Rappresentanti per la sicurezza di cui al decreto legislativo n. 626/1994
Visto il DLgs n. 626/1994, integrato e modificato dal DLgs n. 242/1996, il quale fissa sia i principi generali per la tutela della salute e la sicurezza, che la rappresentanza dei lavoratori nei posti di lavoro, demandando alla contrattazione collettiva la definizione degli aspetti applicativi;
Visto l’accordo tra le OO.SS. di categoria e l'Aninsei-Assoscuola, che introduce nel settore della scuola non statale, la figura del Rappresentante dei lavoratori;
Vista la lettera C, punto 3 bis, del citato accordo nazionale che attribuisce al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il diritto/dovere ad una adeguata formazione per l’espletamento dei compiti connessi alla funzione;
Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 16 gennaio 1997 sulla "individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei Rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione";
Si conviene quanto segue:

A) Modalità del corso di formazione per i RLS
1) Tutti i lavoratori eletti o designati secondo le modalità indicate accordo nazionale, sono tenuti a partecipare ad un corso di formazione della durata minima di 32 ore sulle materie concernenti l’incarico.
2) Il corso di formazione, i cui costi sono a carico dei datori di lavoro, potrà essere organizzato anche su base provinciale e/o regionale.
3) La durata minima del corso è di 32 ore, ripartite su non meno di 5 giorni lavorativi. Il RLS è dispensato dallo svolgere attività lavorativa per la durata dell’intero corso. Qualora le ore di durata del corso fossero superiori all’orario settimanale individuale, le ore eccedenti vengono considerate come ore di permessi retribuiti aggiuntivi a quelli previsti dal vigente CCNL
4) Per la durata dell’intero corso spetta al RLS la normale retribuzione e il rimborso delle spese di trasporto pubblico/collettivo sostenute per la frequenza.
5) In caso di assenza dal corso, per motivi non dipendenti dalla volontà del RLS e comunque previsti dal vigente CCNL, il RLS sarà chiamato ad un eventuale successivo corso, con rimborso delle spese di viaggio, secondo quanto riportato al punto 4.

B) Contenuti minimi in materia di formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ruolo degli Organismi paritetici
La salute sui posti di lavoro è il risultato di un’azione congiunta, frutto della collaborazione tra le parti coinvolte. Per attuare concretamente tale principio, il presente accordo prevede interventi di formazione rivolti sia ai lavoratori che ai Rappresentanti per la sicurezza.
Per i contenuti minimi della formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, le parti, nel rispetto di quanto all’art. 1 del decreto ministeriale del 16 gennaio 1997, indicano nel successivo schema le specifiche materie oggetto del corso di formazione, che potranno comportare integrazioni e approfondimenti secondo i particolari indirizzi didattici di ciascun istituto.
Il comma 6, dell’art. 22, del DLgs n. 626/1994 assegna agli Organismi paritetici un ruolo fondamentale e centrale per quanto riguarda la promozione e la progettazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, tanto da far assumere agli Organismi stessi un importante ruolo di monitoraggio nelle varie fasi del processo formativo e pertanto è opportuno che vengano attivati e ricercati i necessari ed idonei collegamenti con tutte quelle strutture pubbliche e private, che potranno contribuire ai vari livelli alla realizzazione del percorso formativo, così come definito ai punti 1 e 2 della Parte seconda dell’accordo nazionale dell’11 aprile 1997.

Schema formativo per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
1) Aspetti applicativi della nuova normativa
2) Aspetti giuridici generali
2.1) I principi costituzionali e civilisti
2.2) I soggetti destinatari delle normative:
- datore di lavoro;
- lavoratore;
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- dirigente;
- responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- preposto;
- medico competente.
2.3) I principali obblighi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Le misure di prevenzione in generale
2.4) I diritti e gli strumenti partecipativi dei lavoratori: informazione, formazione, consultazione, ecc.
2.5) Le funzioni di vigilanza
3) Le norme di igiene e sicurezza del lavoro
3.1) Le normative previgenti al DLgs n. 626/1994; DPR n. 547/1955, DPR n. 303/1956, ecc., in generale, direttive comunitarie
3.2) Il DLgs n. 626/1994
3.3) Definizione ed individuazione dei fattori di rischio
3.4) La valutazione del rischio: significato e procedure
3.5) Individuazione delle misure di prevenzione (tecniche, organizzative, procedurali)
4) La Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
4.1) Aspetti normativi dell’attività di Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza: DLgs n. 626/1994
4.2) Risorse informative aziendali, accesso ed utilizzo
4.3) Il ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nella logica partecipativa e nel quadro delle relazioni sindacali
4.4) L’accordo di comparto e la sua applicazione
5) Nozioni di tecniche delle comunicazioni.
Alla fine del corso, sarà rilasciato al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un attestato comprovante l’avvenuta formazione, nel rispetto delle vigenti norme in materia. L’attestazione è depositata in originale presso la Direzione dell’istituto. Gli elenchi dei partecipanti al corso saranno depositati presso la Commissione paritetica regionale e da questa inviati alla Commissione paritetica nazionale.

C) La docenza
Le parti concordano che lo svolgimento della docenza in ordine alle materie i cui contenuti vertono su diritti e doveri del Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, di cui ai punti 4) e 5), possa essere affidata a docenti segnalati dalle OO.SS. di categoria, firmatarie del CCNL, che comunicheranno i nominativi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo alla Commissione paritetica nazionale, che li trasmetterà alle Commissioni paritetiche regionali per competenza.

D) Obblighi del datore di lavoro
I lavoratori, anche attraverso l’intervento dei loro RLS, devono ricevere, secondo il dispositivo legislativo, una formazione adeguata (art. 19, lettera g), DLgs n. 626/1994 e art. 1 decreto ministeriale del 16 gennaio 1997).
Le materie oggetto della formazione dei lavoratori sono:
1) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;
2) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sui posti di lavoro;
3) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo;
4) materie previste dall’accordo nazionale.

Allegato 5 - Accordo tra Aninsei-Assoscuola e OO.SS. di categoria sull’apprendistato
Le parti, in considerazione di quanto alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, al relativo regolamento approvato con DPR 30 dicembre 1956, n. 16, all’art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e al decreto Ministero del lavoro dell’8 aprile 1998, stabiliscono quanto segue.

Parte prima Caratteristiche del contratto di apprendistato
1) Assunzione

Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Reg. CEE 2081/93; qualora l’apprendista sia portatore di handicap, tali limiti di età sono elevati di due anni.

2) Qualifiche e mansioni
Gli istituti di istruzione aderenti all’Aninsei-Assoscuola possono assumere giovani con contratto di apprendistato per le seguenti qualifiche e mansioni:
Livello II
- tutte le qualifiche.
Livello III
- tutte le qualifiche.
Livello IV
- tutte le qualifiche con esclusione del personale docente.

3) Il tutor
Qualora sia prevista la presenza di un tutore, la funzione potrà essere ricoperta anche da un lavoratore dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti. L’attività di tutoring è considerata a tutti gli effetti attività di docenza. La Commissione paritetica nazionale stabilirà, entro 3 mesi dalla firma del CCNL di cui il presente accordo è parte integrante, eventuali indennità a favore dei tutor impegnati fuori dalla abituale sede di lavoro.

4) Durata del rapporto di apprendistato
Il rapporto di apprendistato ha durata massima di 24, 36 o 48 mesi rispettivamente per i livelli II, III e IV.
Il periodo di apprendistato effettuato presso altri istituti sarà computato al fine del completamento del periodo prescritto dal presente accordo, purché l’addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni.

5) Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l’obbligo di impartire o far impartire all’apprendista l’insegnamento necessario perché possa conseguire le capacità per qualificarsi.
L’istituto ha l’obbligo di concedere all’apprendista permessi retribuiti per la frequenza dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami.

Parte seconda La formazione dell'apprendista
2.1. Contenuti e modalità della formazione

Le parti stipulanti definiranno i contenuti e le modalità della formazione esterna all’azienda in applicazione del decreto del Ministero del lavoro così come previsto dall’art. 1 del DM 8 aprile 1998.
Le attività di formazione degli apprendisti, la loro struttura e articolazione, sono regolamentate dal decreto del Ministero del lavoro del 6 aprile 1998 di applicazione delle norme di cui all’art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Entro 3 mesi dalla firma del CCNL 1998/2001, le parti definiranno con idonee intese i contenuti specifici, la durata dei moduli e le modalità di svolgimento dell’attività formativa esterna all’azienda, secondo le previsioni del citato DM.

2.2. Durata della formazione esterna
La formazione esterna all’azienda, pari a 150 ore annue, dovrà essere svolta in strutture formative accreditate ai sensi del comma 1, lettera c), della legge n. 196/1997.
Le ore destinate alla formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell’orario di lavoro.

Parte terzo Trattamento economico
3.1. Trattamento economico

L’apprendista ha diritto, per l’intera durata dell’apprendistato, compresi i periodi di formazione esterna all’azienda, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio […].
Nota a verbale
Le parti valutano le disposizioni sull’apprendistato come strumento per l’incremento dell’occupazione giovanile; a tal fine hanno definito il presente articolato di accordo. Nell’ambito della Commissione paritetica nazionale, convocata a richiesta di una delle parti, saranno sottoposti a verifica i risultati.

Allegato 6 - Contratti di formazione e lavoro
Le parti, ciascuna per le proprie competenze, convengono di attivare strumenti contrattuali e legislativi finalizzati all’utilizzo dell’istituto dei contratti di formazione e lavoro.
Aninsei, Assoscuola e le OO.SS., ravvisano nel contratto di formazione e lavoro uno strumento idoneo a favorire l’incremento dell’occupazione, in particolare femminile e giovanile.
Le parti, quindi, nel rispetto delle proprie autonomie e competenze, esprimono la volontà di recepire le disposizioni di legge vigenti al fine di incentivare le assunzioni di giovani e di assicurare agli stessi una adeguata formazione, finalizzata all’acquisizione di professionalità conformi alle esigenze del settore rappresentato.
Il progetto di formazione deve indicare l’iter professionale dei lavoratori interessati, l’inquadramento iniziale, quello finale e la durata del contratto di formazione e lavoro.
L’inquadramento previsto all’atto dell’assunzione potrà essere inferiore di un livello a quello previsto al termine del contratto di formazione e lavoro per il personale non docente dei livelli II, III e IV.
Fatti salvi specifici accordi in deroga, ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato nonché la normativa anche economica del presente contratto.
L’assunzione dovrà risultare da atto scritto, che conterrà quanto previsto dall’art. 8, Parte seconda, nonché il periodo di prova, nei termini previsti dall’art. 11, Parte seconda.
I contratti di formazione e lavoro dovranno essere predisposti e approvati secondo il disposto dell’art. 3, comma 3, L. n. 863/1984, cosi come modificata dall’art. 9 della L. n. 169/1991.
Alla conclusione del contratto di formazione e lavoro, l’impresa è tenuta ad attestare agli uffici di collocamento territorialmente competenti l’attività svolta ed i risultati formativi conseguiti.
Si considerano conformi alla presente regolamentazione, ai sensi della L. n. 451/1994:
a) di tipo a.1) con una durata di 24 mesi, mirati all’acquisizione di professionalità intermedie;
b) personale non docente dei livelli II, III e IV;
c) insegnanti della scuola materna del livello IV;
d) personale docente dei livelli V e VI;
e) personale docente con monte ore non inferiore a 500 ore annue;
f) di tipo a.2) con una durata di 24 mesi, mirati all’acquisizione di professionalità elevate per il personale dei livelli VII A e VII B;
g) di tipo b) con una durata di 12 mesi, mirati all’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo delle imprese (tutti i livelli escluso il I).
La formazione, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, deve avere una durata di 130 ore per i contratti di tipo a.2), di 80 ore per contratti di tipo a.1), di cui 40 ore teoriche mediante corsi da svolgersi presso le rispettive Associazioni datoriali e 40 ore tecnico-pratiche e di 20 ore per i contratti di tipo b).
Il contenuto dei progetti formativi esonerati dalla procedura di approvazione della competente autorità pubblica è definito dalle apposite Commissioni paritetiche competenti per territorio.
In attesa della definizione dei nuovi progetti formativi è consentito il ricorso ai progetti esistenti e definiti in base alla previgente disciplina, fatte salve le modificazioni automaticamente applicabili, conformemente alla L. n. 451/1994 in materia di età, ore di formazione, retribuzione, durata e livello di inquadramento.
Potranno essere stipulati contratti di formazione e lavoro entro i seguenti limiti:
- docenti: fino ad un numero compreso tra il 50% ed il 100% del personale in servizio;
- non docenti: fino ad un numero compreso tra il 50% ed il 100% del personale in servizio.
Tali percentuali saranno definite attraverso accordi applicativi realizzati nell’ambito delle Commissioni paritetiche territoriali.
La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non è esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro.
L’iter formativo dovrà svilupparsi secondo lo schema di cui all’Allegato 1 ed il progetto sarà accompagnato da dichiarazione di impegno al rispetto del vigente CCNL e delle norme di legge in materia di lavoro e sicurezza sociale.
Le cause di sospensione legale del rapporto comportano la prorogabilità del termine finale per un periodo durata pari alla effettiva sospensione, secondo i criteri e con le modalità previsti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 1 aprile 1993.
I progetti di formazione dovranno essere presentati alla specifica Commissione paritetica territoriale per il parere di conformità ai fini della richiesta del nulla osta.
Le imprese che abbiano già attivato contratti di formazione e lavoro attraverso la procedura di cui al presente articolo sono tenute, in caso di richieste relative ad ulteriori assunzioni con contratto di formazione e lavoro, a comunicare alla Commissione paritetica territoriale l’esito dei precedenti contratti, anche con riferimento all’art. 8, comma 6, della L. n. 407/1990, come modificato dall’art. 16, DL n. 299/1994, convertito nella L. n. 451/1994.
Il parere deve essere emesso entro il limite massimo di 15 gg dalla data di ricevimento, anche sulla base di specifici accordi applicativi territoriali. In tal senso le Organizzazioni firmatarie del presente contratto ratificheranno gli accordi territoriali applicativi in materia già in essere, ferma restando la procedura di cui sopra.
Le assunzioni dovranno essere attivate, ove non siano già pianificati i tempi di assunzione, entro tre mesi dalla data del parere di conformità.
All’atto della richiesta del nulla-osta l’istituto/ente dovrà esibire un attestato dal quale risulti l’iscrizione dell’azienda stessa ad una delle Associazioni firmatarie del presente CCNL.
Il presente titolo e gli accordi applicativi verranno notificati, a cura delle parti, al Ministero del lavoro e agli Uffici regionali e provinciali del lavoro per il rilascio immediato del nulla-osta alle assunzioni da parte delle Sezioni circoscrizionali territorialmente competenti.

Allegato 7 - Accordo interconfederale 16 aprile 1998 per la disciplina del contratto di fornitura di lavoro temporaneo ex art. 11, comma 4, della L. 24 giugno 1997, n. 196
Addì, 16 aprile 1998, presso il Ministero del lavoro alla presenza del Ministro onorevole prof. Tiziano Treu, Confindustria e Cgil, Cisl e Uil;
- nel comune intento di promuovere e favorire tutte le occasioni di impiego offerte ai lavoratori ed in particolare ai giovani, dalla vigente legislazione;
- in adesione all’invito loro rivolto, ai sensi dell’art. 11, comma 4, della L. 24 giugno 1997, n. 196, dal Ministro del lavoro di concludere un accordo interconfederale in mancanza delle intese che la legge ha delegato ai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- allo scopo di assicurare la possibilità di un tempestivo ricorso alla tipologia dei contratti di lavoro temporaneo, come definita nella citata L. n. 196/1997, attraverso la individuazione di condizioni di agibilità tale da non pregiudicare né predeterminare l’esercizio dell’autonomia negoziale propria delle Organizzazioni nazionali di settore che si riconoscono nella Confindustria e in Cgil, Cisl e Uil.
Tutto ciò premesso, con il presente accordo, cui concordemente viene attribuita efficacia transitoria e comunque sussidiaria della contrattazione collettiva nazionale di categoria, le Organizzazioni in epigrafe, ferma restando la validità delle specifiche regolamentazioni già concluse negli accordi di settore, provvedono a definire solo gli elementi che consentano in tutti i settori una prima applicazione della legge.
Il presente accordo decorre dal 16 aprile 1998 ed avrà efficacia fino a quando non sarà sostituito da apposita disciplina definita per ciascun settore merceologico fra le Organizzazioni di Confindustria e di Cgil Cisl e Uil competenti a stipulare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nel medesimo settore.
Con le finalità ed alle condizioni qui descritte, Confindustria e Cgil, Cisl e Uil convengono:
1) La premessa è parte integrante dell’accordo.
2) Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla L. 24 giugno 1997, n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dal comma 2, dell’art. 1, lettere b) e c), della legge stessa, anche per l’aumento delle attività nelle seguenti fattispecie:
- punte di più intensa attività - cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali - connesse a richieste di mercato derivanti dall’acquisizione di commesse o dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall’attività di altri settori;
- quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo e che non possano essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
- per l’esecuzione di particolari commesse che per la specificità del prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedono l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale.
3) I prestatori di lavoro temporaneo, impiegati per le fattispecie individuate dalle parti al punto 2 del presente accordo, non potranno superare per ciascun trimestre la media dell’8% dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa.
4) Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 4, lettera a), della L. n. 196/1997, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle non rientranti tra le "professionalità intermedie" secondo quanto previsto dall’accordo interconfederale 31 gennaio 1995 sui contratti di formazione e lavoro e dalla sue eventuali specificazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
5) Ferma restando l’informazione di cui all’art. 21 del DLgs n. 626/1994, le attività di promozione di iniziative formative degli Organismi paritetici di cui all’accordo interconfederale tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil del 22 giugno 1995 sono estese anche ai prestatori di lavoro temporaneo.
6) Nel secondo livello di contrattazione, cosi come definito dal Protocollo 23 luglio 1993, e nel rispetto di quanto previsto dal CCNL di riferimento, sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche - previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro - correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all’andamento economico dell’impresa.
7) L’azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle Rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, alle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i tre giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta l’anno, anche per il tramite dell’Associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l’azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al presente punto, il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Il presente accordo viene sottoscritto fra le parti e notificato al Ministro del lavoro a tutti i conseguenti effetti.