PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

La Direzione Regionale per il Friuli Venezia Giulia dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione Infortuni sul Lavoro (di seguito denominata "INAIL"), con sede a Trieste, via Fabio Severo 12 (…), nella persona del Direttore Regionale dott.ssa Elda Ferrari, …, domiciliata per la carica presso la Direzione Regionale;

E

L'Università degli Studi di Trieste (di seguito denominata "Università"), con sede legale e domicilio fiscale in p.le Europa 1, Trieste (…), nella persona del Magnifico Rettore Francesco Peroni, …, domiciliato per la sua carica presso p.le Europa 1, Trieste, autorizzato alla sottoscrizione del presente Protocollo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/6/2011;

PREMESSO CHE

- l'INAIL, ai sensi dell'art. 9 del d. lgs. 81/2008 e s.m.i., svolge i propri compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro anche attraverso la "progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro" (lett. d), la "promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi [...] universitari [...], previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate" (lett. f), la "elaborazione, raccolta e diffusione delle buone prassi [...] e la predisposizione delle Linee guida" di cui all'art. 2, comma 1, lett. v) e z) (lett i);
- L'INAIL, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 365 del 23/7/2008, ai fini della sistematizzazione e dell'ampliamento dei rapporti con il mondo accademico, ha approvato l'impostazione sistematica di collaborazioni, a livello centrale e territoriale, negli ambiti di azioni indicati;
- l'INAIL, in base alle "Linee di Indirizzo Operative per la Prevenzione 2010-2011" della Direzione Centrale Prevenzione, riconosce importanza prioritaria all'attivazione di collaborazioni con le Università e con i Centri di ricerca, per lo sviluppo, in coerenza con le esigenze prevenzionali del territorio, di progetti di ricerca finalizzati all'acquisizione di una maggiore conoscenza e comprensione del fenomeno infortunistico o di specifiche tipologie di rischio, nonché di azioni a sostegno dell'orientamento professionale verso la cultura della salute e sicurezza sul lavoro;
- l'INAIL, in base alla predette Linee di Indirizzo, intende valorizzare le professionalità sanitarie e tecniche dell'Istituto, titolari di un know how altamente qualificato da sviluppare in chiave prevenzionale per l'arricchimento del patrimonio informativo e progettuale dell'Ente, sia in una logica interfunzionale sia attraverso l'integrazione delle competenze e delle esperienze con gli altri partners del "sistema";
- l'Università, ai sensi dell'art. 1 del proprio Statuto, ha come fini istituzionali la promozione, l'organizzazione della ricerca scientifica, la diffusione dei suoi risultati e lo svolgimento dell'insegnamento superiore, nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario,
- l'Università, ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto, nel perseguire i propri obiettivi di ricerca e insegnamento, può partecipare all'aggiornamento culturale e professionale permanente e può, in particolare, stipulare convenzioni, contratti e concludere accordi con persone fisiche e giuridiche;
- L'Università ai sensi dell'art. 3 dello Statuto promuove azioni idonee a garantire la funzionalità, la sicurezza e l'igiene degli ambienti di studio, di ricerca e di lavoro;
- l'INAIL e l'Università sono interessate alla valorizzazione e formazione continua delle proprie professionalità in una logica di rete e sinergia, al fine di raggiungere i propri obiettivi istituzionali con la massima efficacia ed efficienza;
tutto ciò premesso, l'INAIL - Direzione Regionale per il Friuli Venezia Giulia e l'Università degli Studi di Trieste

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2 - Finalità della collaborazione

In attuazione dei fini istituzionali indicati in premessa e nelle forme legali consentite, l'INAIL e l'Università intendono sviluppare la più ampia e intensa collaborazione, finalizzata a realizzare azioni sinergiche idonee a innalzare i livelli di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro promuovendo lo studio e la valutazione dei rischi, l'analisi dei fenomeni infortunistici e/o tecnopatia, l'elaborazione dì misure e di soluzioni di prevenzione e protezione, la promozione e diffusione della conoscenza e della cultura della salute e sicurezza.

Art. 3 - Oggetto della collaborazione

Per perseguire le finalità di cui all'art. 2, l'INAIL e l'Università pongono in essere le sotto indicate azioni, elencate a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) scambio reciproco di informazioni, dati, flussi informativi su materie e settori di reciproco interesse, anche con attivazione di progetti di studio e ricerca, finalizzati allo sviluppo del patrimonio informativo, al miglioramento della quantità, qualità e fruibilità delle informazioni, della conoscenza, della comprensione del fenomeno infortunistico e tecnopatico, dei rischi e delle problematiche di igiene e sicurezza, con particolare riguardo ai settori lavorativi, anche specifici, che presentano aspetti di criticità;
b) collaborazione e assistenza tecnico-scientifica, nell'ambito delle rispettive specificità e competenze istituzionali, nell'attuazione dei progetti e/o programmi di comune interesse, finalizzati in particolare alla promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed alla diffusione della conoscenza sui rischi specifici, mediante idonee formule comunicative;
c) collaborazione nella predisposizione ed attivazione di progetti di formazione universitaria, post universitaria e di formazione continua, di stage e di tirocini di formazione e di orientamento, di "laboratori", nelle materie di comune interesse, finalizzati in particolare alla formazione in tema di accertamento tecnico dei rischi per la salute e sicurezza e relative misure di prevenzione e protezione;
d) collaborazione nello studio e nell'individuazione di soluzioni organizzative e tecnologiche da applicare nelle "prassi" aziendali, per il miglioramento dei sistemi interni di prevenzione e la riduzione dei livelli di rischiosità dei luoghi di lavoro, al fine di realizzare, in una logica di assistenza/consulenza, una concreta interazione e sinergia tra Istituzioni - imprese - lavoro;
e) sostegno economico per il finanziamento di borse di studio e/o premi di laurea rivolti a studenti laureandi e laureati dell'Università, per la realizzazione di studi e/o progetti sui temi oggetto dell'intesa.

Art. 4 - Modalità di attuazione

Al fine di dare concreta attuazione al presente Protocollo, l'INAIL e l'Università istituiscono un Tavolo di coordinamento permanente composto dai referenti individuati per ciascuna Istituzione, avente le seguenti funzioni:
- individuare i piani specifici di intervento;
- approvare i singoli progetti attuativi, individuare le relative fonti di finanziamento, demandandone la gestione alle strutture di riferimento via via individuate, mediante formalizzazione di appositi Accordi attuativi, suscettibili di estensione anche ai soggetti terzi interessati di cui si ritenga opportuno il coinvolgimento;
- monitorare periodicamente lo stato di attuazione dei progetti, approvando le relazioni finali sull'attività svolta;
- vigilare sullo stato di attuazione del Protocollo e sulla ricaduta in termini di miglioramento della sicurezza e della prevenzione.
Il Tavolo di coordinamento permanente è composto:
- per la Direzione Regionale dell'INAIL: dal Direttore Regionale (o suo delegato), dal Responsabile dell'Ufficio Attività Istituzionali (o suo delegato), dal Coordinatore della Con.TAR.P. regionale (o suo delegato), dal Sovrintendente Medico regionale (o suo delegato);
- per l'Università, dal Direttore Uco Medicina del Lavoro, dal Medico Competente di Ateneo, dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo.
Al Tavolo di coordinamento partecipano le professionalità di volta in volta individuate come necessarie, al fine della migliore definizione delle attività in essere.

Art. 5 - Finanziamento

Il presente Protocollo non è a titolo oneroso.
Le Parti demandano la definizione degli eventuali impegni economici ai singoli Progetti attuativi, approvati secondo le modalità di cui all'art. 4 e formalizzati mediante stipula di specifici Accordi ivi citati.
Le Parti si impegnano a sostenere finanziariamente la realizzazione degli interventi condivisi nei limiti delle relative disponibilità di bilancio.

Art. 6 - Durata

Il presente Protocollo entra in vigore con la sottoscrizione, ha validità triennale e potrà essere rinnovato, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte almeno tre mesi prima della scadenza.
È consentito il recesso espresso di ciascuna delle Parti, da comunicare con lettera a.r con un preavviso di tre mesi, fatti salvi gli eventuali impegni assunti in base a specifici accordi in essere.

Art. 7 - Controversie

Per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente atto è competente in via esclusiva il foro di Trieste.

Art. 8 - Registrazione

Il presente accordo quadro viene redatto in duplice originale ed è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Letto firmato e sottoscritto a Trieste, il 12 luglio 2011


Fonte: INAIL