Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 19 luglio 2011, n. 28779 - Responsabilità di un datore di lavoro, di un RSPP e di un preposto per due infortuni, uno dei quali mortale, durante lo smantellamento di una linea elettrica


 

 


Responsabilità per omicidio colposo e lesioni personali colpose in danno di due dipendenti di una srl - appaltatrice dei lavori commissionati dall'ENEL per lo smantellamento della linea elettrica Palmi- Gioia Tauro - i quali, nello smontare un traliccio, dopo essersi arrampicati sullo stesso ed averne svitato i bulloni di fissaggio, posti a metà altezza, erano precipitati da circa 15 metri a seguito del ripiegamento, a metà, della struttura su se stessa.

I reati de quo venivano contestati:

- all'amministratore e legale rappresentante della predetta s.r.l.;

- al responsabile tecnico e responsabile dei servizi di prevenzione e protezione nonché responsabile di cantiere per la sicurezza ed esecuzione dei lavori commissionati dall'ENEL;

- al capo cantiere della ditta appaltatrice, in qualità di preposto.

 

Condannati, ricorrono in Cassazione - Ricorsi inammissibili.

 

La Corte afferma che le censure proposte dai primi due ricorrenti avverso la sentenza impugnata risultano destituite di fondamento.

I giudici di merito hanno, infatti, evidenziato che gli obblighi inerenti alla sicurezza dei lavori appaltati, con il conseguente apprestamento delle necessarie misure di protezione e la vigilanza sulla loro adozione, erano stati assunti dagli imputati, in funzione dei rispettivi ruoli svolti nell'impresa appaltatrice.

E' stato, pertanto, ritenuto che il (...), nella qualità di legale rappresentante della ed il (...), nella qualità di responsabile del servizio di protezione della medesima società, avrebbero dovuto farsi carico dello specifico rischio inerente all'attività svolta - che prevedeva, tra l'altro, la pericolosa operazione di smontaggio dei tralicci - ed affrontarlo con un piano operativo adeguato alla situazione di pericolo, con l'indicazione e l'adozione di misure di protezione ed attrezzature idonee a prevenire le situazioni di rischio, con la formazione ed informazione dei lavoratori.

La Suprema Corte ribadisce che il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al disposto dell'articolo 40, comma secondo, cod.pen.

Vale la pena di ribadire, come già affermato in altre sentenze, che l'obbligo dei titolari della posizione di sicurezza in materia di infortuni sul lavoro è articolato e comprende non solo l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte e la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza, ma anche la effettiva predisposizione di queste, il controllo, continuo ed effettivo, circa la concreta osservanza delle misure predisposte per evitare che esse vengano trascurate o disapplicate nonché il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione.

La responsabilità del datore di lavoro non esclude però la concorrente responsabilità del RSPP.

Anche il RSPP, infatti, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa [e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio], può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.

 

Quanto al ricorso del terzo imputato, il Collegio afferma che, come il datore di lavoro ed il dirigente, anche il preposto (ed è tale, il capo cantiere, v. Sezione IV, 9 luglio 2008, Crea ed altro) è indubbiamente destinatario diretto (iure proprio) delle norme antinfortunistiche, prescindendo da una eventuale "delega di funzioni" conferita dal datore di lavoro.


L'art. 19 d.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 annovera anche i preposti tra i soggetti obbligati ad "attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto".

Vero è che tale obbligo incombe innanzitutto al datore di lavoro, ma il preposto non è soggetto estraneo al conseguimento dei risultati scaturenti dall'adempimento di quell'obbligo, non è soggetto che possa notarilmente e passivamente meramente registrare una situazione di non conformità a legge e ad essa prestare silente, passiva e ratificatoria acquiescenza. Egli, al contrario, proprio perché pur esso diretto destinatario del precetto di legge, è tenuto ad attivarsi nel controllo della rispondenza della situazione di fatto ai dettami di legge e, nella verificata situazione di non corrispondenza dei luoghi di lavoro alle prescrizioni antinfortunistiche di legge, ad attivarsi per tutto quanto sia nelle sue possibilità per rimuovere tale situazione pregiudizievole per la sicurezza dei lavoratori nello svolgimento di quelle attività che egli pur sempre dirige e sovrintende, assumendo anch'egli nei confronti dei lavoratori medesimi una posizione di garanzia

Correttamente, perciò, i giudici del merito hanno ritenuto che, in sostanza, egli aveva l'obbligo di sorveglianza dei lavori e di vigilanza sui dipendenti, soprattutto in una situazione in cui la squadra degli operai era composta prevalentemente da persone, come il (...) lo (...) al primo giorno di lavoro in quell'azienda.



 

 



Fatto




Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria confermava quella di primo grado che aveva ritenuto la responsabilità di (...) e (...) con riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravissime, entrambi aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica (fatti del 7 maggio 2003).

Agli imputati è stato ascritto di avere cagionato la morte di (...) e lesioni personali gravissime a (...), entrambi dipendenti della (...) s.r.l.- appaltatrice dei lavori commissionati dall'ENEL per lo smantellamento della linea elettrica Palmi- Gioia Tauro- i quali, nello smontare un traliccio, dopo essersi arrampicati sullo stesso ed averne svitato i bulloni di fissaggio, posti a metà altezza, erano precipitati da circa 15 metri a seguito del ripiegamento, a metà, della struttura su se stessa, ripiegamento che aveva determinato la caduta del (...) e dello (...)
I reati de quo venivano contestati al (...), nella qualità di amministratore e legale rappresentante della (...) s.r.l., al (...), nella qualità di responsabile tecnico e responsabile dei servizi di prevenzione e protezione nonché di responsabile di cantiere per la sicurezza ed esecuzione dei lavori commissionati dall'ENEL, al (...) nella qualità di capo cantiere della ditta appaltatrice, individuando profili di colpa generica e di colpa specifica, per avere omesso di dotare gli operai di dispositivi di protezione individuale idonei e per avere consentito che gli stessi operassero secondo modalità altamente rischiose non previste nel piano operativo di sicurezza.

La Corte di appello, in conformità a quanto ritenuto dal primo giudice, ha affermato che la causa dell'incidente era da individuare nella errata- o meglio omessa- esecuzione della manovra di preventiva adeguata controventatura della parte da smontare mediante ancoraggio di detta parte ad apposite funi (indicate nel protocollo come funi d'acciaio, delle quali non era stata rilevata la presenza sul posto), che avrebbero dovute essere collegate a due argani, posizionati sul terreno circostante, lontano dall'area di possibile caduta del tronco di traliccio, sottoposte a leggera trazione da parte di due operatori posizionati a terra. Ciò aveva comportato che gli operai si fossero arrampicati ed avessero iniziato ad operare prima che la fune venisse ancorata a dei punti stabili.

Tale omissione era in contrasto con il protocollo redatto dalla (...) s.r.l., secondo il quale I'allentamento dei giunti doveva avvenire dopo l'ancoraggio della struttura ad opposte funi sottoposte a leggera trazione e controllate da terra dagli operatori addetti e tale operazione era preliminare indispensabile rispetto al disassemblaggio in tronchi.

I giudici di merito hanno inoltre rilevato l'insufficienza e la genericità del POS, che non conteneva la regolamentazione della specifica fase realizzativa dei lavori di smantellamento del traliccio e della sequenza cronologica delle operazioni che si sarebbero dovute articolare in essi, cioè il disassemblaggio dei tronchi e l'abbattimento a sezioni, come dimostrato dal fatto che il cd. protocollo di demolizione a tronchi sostegno a tralicci, integrativo della disciplina contenuta nel POS alla lettera H era stato prodotto senza data certa dalla (...) solo all'udienza del 31 maggio 2007 e non risultava comunicato alla committente ENEL.

La genericità e l'insufficienza di tale documento, impediva, di potere ritenere assolto l'obbligo codificato dall'art. 2087 cod.civ. di adottare tutte le necessarie misure di sicurezza e consentiva ai giudici di appello di affermare che gli operai stessero svolgendo l'attività secondo modalità altamente rischiose non previste nel piano operativo di sicurezza.

Alla luce di tali considerazioni la Corte di merito escludeva che la responsabilità dell'incidente potesse riversarsi sul solo preposto, responsabile della sicurezza, (...), in quanto gli incombenti omessi non gravavano sul medesimo né erano strettamente consequenziali all'assenza di questi dal cantiere il giorno del sinistro.

I giudici di merito confermavano, inoltre, l'omissione della preventiva informazione e formazione dei lavoratori coinvolti nell'infortunio relativamente ai rischi specifici dell'attività (della squadra di lavoro, composta da quattro dipendenti, facevano parte tre unità che avevano iniziato a lavorare con l'azienda lo stesso giorno in cui si erano verificati ì fatti).

E' stato, invece, escluso ogni addebito di colpa con riferimento alla contestata inidoneità dei sistemi di protezione individuali essendo stato accertata l'insussistenza del nesso causale rispetto agli eventi lesivi in contestazione.

Propongono ricorso per Cassazione, tramite difensore, i prevenuti.

(...) e (...) propongono distinti ricorsi che propongono in sostanza i medesimi motivi. Con il primo lamentano la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ritiene che l'omessa operazione di controventatura del traliccio, attraverso l'ancoraggio del traliccio ad una fune di trazione, preliminare alla fase di smontaggio, sia stata la causa produttiva dell'evento lesivo, atteso che proprio il Piano Operativo di Sicurezza ed il protocollo redatti dalla (...) s.r.l. prescrivevano tale operazione come preliminare ed indispensabile rispetto al disassemblaggio in tronchi del traliccio e, dall'altro, invece, considera il POS generico ed insufficiente, di guisa che non si possa ritenere assolto l'obbligo, incombente sugli odierni ricorrente, di avere adottato tutte le necessarie misure di sicurezza.

La Corte di merito, pertanto, ponendo a base delle sue argomentazioni le predette alternative, aveva disatteso apoditticamente la tesi difensiva secondo la quale l'evento si era verificato per la non corretta esecuzione della manovra di sicurezza compiuta dagli operai in violazione delle norme prescritte dal POS e dal protocollo.

Con il secondo motivo lamentano la violazione di legge con riferimento ai profili di colpa specifica, sostenendo che, contrariamente a quanto statuito dai giudici di merito, non era ravvisabile alcuna violazione della normativa antinfortunistica (con particolare riferimento alle contestate violazioni degli 40 e segg. D.Lvo 626/1994, che disciplinano gli obblighi del datore di lavoro in materia di fornitura ed utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale.

Si sostiene, con riferimento alla prima violazione, che gli addebiti erano stati smentiti dalle dichiarazioni rese in qualità di teste dal tecnico dell'ENEL, il quale aveva redatto per conto della committente la comunicazione rischi specifici dell'ambiente e delle operazioni di lavoro dell'appaltatore, senza rilevare situazioni anomale e nell'aprile di quell'anno aveva effettuato un sopralluogo nel cantiere senza formulare alcun rilievo negativo. Ciò dimostrava che i ricorrenti avevano osservato il disposto normativo, procedendo al preliminari accertamenti sulle condizioni di stabilità delle strutture da demolire e predisponendo un apposito programma di intervento attraverso il protocollo di demolizione a tronchi sostegno a tralicci, in cui veniva descritte dettagliatamente le fasi dello smontaggio, prevedendo che la trazione necessaria all'abbattimento del tronco, da eseguirsi con funi d'acciaio, avvenisse a mezzo di tirfor da ancorarsi ad un punto fisso del terreno o già esistente, con l'impiego di una seconda fune e di un secondo tirfor posti sul lato opposto con funzione di freno.

Sotto tale ultimo profilo si sostiene che i giudici di merito non avevano tenuto in debito conto le dichiarazioni rese in qualità di teste dal professionista esterno incaricato dall'ENEL di seguire lo svolgimento dei lavori dati in appalto alla ... con il compito di verificare con cadenza pressoché quotidiana l'avanzamento dei lavori, dalle quali emergeva l'adozione da parte degli operai dei dispositivi di protezione individuale e della procedura di sicurezza prevista dal protocollo di demolizione.

Ciò dimostrerebbe che il mancato inserimento del citato protocollo di smontaggio nel POS e l'omessa trasmissione dello stesso alla società committente non costituiscono, come affermato dalla Corte di merito, prova indiretta della circostanza che il protocollo sia stato frutto di un artifizio predisposto dai ricorrenti successivamente all'evento lesivo.

Si contesta, inoltre, l'addebito di colpa configurato nella omessa regolamentazione della specifica fase realizzativa dei lavori di smantellamento del traliccio, che si assume non dettagliatamente descritta nel POS. Sul punto si sostiene che il precetto di cui all'art. 4 D.Lgs 626/94- che, all'epoca, prevedeva a carico del datore di lavoro l'obbligo di valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in relazione all'attività esercitata e di elaborare il relativo documento- era stato osservato dai ricorrenti attraverso la previsione nel POS, alla lettera H, rubricata "recupero" sostegni della tipologia dei rischi specifici e delle misure di sicurezza da adottare, con particolare riferimento ai mezzi di sollevamento ed al disassemblaggio in tronchi, previa adeguata controventatura, per i sostegni a traliccio. I rischi derivanti dal recupero dei sostegni e delle relative attrezzature ausiliarie erano stati, pertanto, correttamente valutati nel relativo documento di valutazione, non essendo sostenibile una descrizione analitica di ogni singola procedura di smontaggio degli elementi che compongono il traliccio, atteso che la predetta attività di recupero aveva ad oggetto diverse tipologie di sostegno. Analoga censura viene posta con riferimento all'addebito di omessa adozione di misure protettive adeguate ai fini della sicurezza dei lavoratori.

Con il terzo motivo lamentano la violazione di legge con riferimento al ritenuto nesso di causalità nella parte in cui i giudici di merito avevano disatteso la tesi difensiva secondo la quale l'incidente era da ascrivere alla esclusiva responsabilità del capo cantiere (...) il quale, in qualità di preposto, era dotato di autonoma posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori e la mattina del sinistro, del tutto imprevedibilmente, si era assentato dal cantiere senza darne preventivo preavviso al datore di lavoro. Si prospetta, altresì, la tesi che la condotta omissiva del (...) unitamente alla mancata osservanza da parte dei lavoratori delle norme di sicurezza, integri una casa sopravvenuta sufficiente da sola a determinare l'evento.

Con il quarto motivo si censurano le statuizioni con le quali la Corte di merito ha ritenuto non applicabile la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. sul presupposto che l'evento morte sia incompatibile con una integrale riparazione.

(...) propone due motivi.

Con il primo, articolato sotto più profili, deduce innanzitutto violazione di legge con riferimento al ritenuto giudizio di responsabilità sostenendo l'apoditticità dell'affermazione dei giudici di merito con riferimento alla esclusione di altre cause di cedimento strutturale del traliccio. Sul punto sostiene che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, il fatto che il traliccio fosse zincato non escludeva che fosse arrugginito, come pure il ritrovamento dei bulloni alla base del traliccio non escludeva che gli stessi si fossero distaccati a causa del cedimento strutturale. Sempre con il primo motivo, denuncia la manifesta illogicità della sentenza nella parte in cui ritiene la non sussistenza delle condizioni di esonero da responsabilità del preposto. Quanto alla legittimità dell'assenza, che si assume riconducibile ad un malessere fisico, si afferma l'assenza di colpa, avendo l'imputato, già dalla sera prima comunicato la propria assenza, sia pure per motivi diversi da quelli di salute, e delegato in sostituzione il proprio fratello. In ogni caso,la sua omissione non avrebbe esplicato alcuna efficacia causale nel verificarsi dell'evento per quanto sopra esposto con riferimento al cedimento strutturale del traliccio. Si contesta l'affermazione della Corte di merito sulla insussistenza di una delega al fratello, fondata su dichiarazioni rese da quest'ultimo, inutilizzabili ex art. 63, comma 2, cod.pen.

Sempre con il primo motivo, lamenta la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al punto attinente il nesso causale. La Corte di merito non avrebbe considerato che anche ove il (...) fosse stato presente, l'incidente si sarebbe verificato ugualmente, in quanto si sarebbe proceduto con identiche modalità esecutive allo smontaggio del traliccio, con le modalità previste dal POS., del tutto esulanti dai compiti spettanti al capo cantiere, in quanto privo di poteri decisionali e gestionali.

Con il secondo motivo si duole della violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio. Lamenta il diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. richiederebbe una valutazione non sul grado di intensità della colpa ma sulla ruolo della condotta omissiva nel verificarsi dell'evento.



Diritto





I ricorsi sono manifestamente infondati.

I ricorsi proposti nell'interesse di (...) e di (...), contenendo analoghe censure, sia pure prospettate con riferimento ai differenti ruoli svolti da ciascuno dei ricorrenti all'interno dell'azienda, meritano trattazione congiunta.

Le doglianze, in entrambi i ricorsi investono il giudizio di responsabilità.

In sostanza, i ricorrenti contestano, sotto il profilo soggettivo, la configurabilità della colpa, sostenendo che l'evento (la caduta del traliccio) era da ricondurre alla non corretta esecuzione della manovra di sicurezza compiuta dagli operai in violazione delle norme prescritte dal POS e dal protocollo di “demolizione a tronchi sostegno a tralicci redatto dalla (...) s.r.l.”

Sempre sotto il profilo soggettivo, contestano l'affermata genericità del POS con riferimento alle fasi di smontaggio del traliccio e le perplessità manifestate dai giudici di merito in ordine alla data di confezionamento del citato protocollo (prodotto, senza data certa, solo all'udienza del 31 maggio 2007, e mai comunicato all'ente committente) e comunque, sulla idoneità del citato protocollo a colmare le lacune del POS. Sul punto, si sostiene, in particolare, che non poteva essere ad essi richiesto una descrizione analitica di ogni singola procedura di smontaggio degli elementi che compongono il traliccio, atteso che la predetta attività di recupero ha ad oggetto diverse tipologie di sostegno.

Sempre sotto il profilo soggettivo, contestano la ritenuta configurabilità dei profili di colpa specifica con riferimento agli artt. 40 e segg. d.Lvo 626/1994, disciplinanti gli obblighi del datore di lavoro in materia di fornitura ed utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale.

I ricorrenti ripropongono, altresì, la tesi difensiva, disattesa dai giudici di merito, secondo la quale l'evento era da ascrivere alla esclusiva responsabilità del capo cantiere (...) il quale, in qualità di preposto, era dotato di autonoma posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori e la mattina del sinistro, del tutto imprevedibilmente, si era assentato dal cantiere senza darne preventivo preavviso al datore di lavoro. Si prospetta altresì la tesi che la condotta omissiva del (...) unitamente alla mancata osservanza da parte dei lavoratori delle norme di sicurezza, integri una casa sopravvenuta sufficiente da sola a determinare l'evento.

Le censure proposte dai ricorrenti avverso la sentenza impugnata risultano destituite di fondamento.

I giudici di merito hanno, infatti, evidenziato che gli obblighi inerenti alla sicurezza dei lavori appaltati, con il conseguente apprestamento delle necessarie misure di protezione e la vigilanza sulla loro adozione, erano stati assunti dagli imputati, in funzione dei rispettivi ruoli svolti nell'impresa appaltatrice.

E' stato, pertanto, ritenuto che il (...), nella qualità di legale rappresentante della ed il (...), nella qualità di responsabile del servizio di protezione della medesima società, avrebbero dovuto farsi carico dello specifico rischio inerente all'attività svolta -che prevedeva, tra l'altro, la pericolosa operazione di smontaggio dei tralicci- ed affrontarlo con un piano operativo adeguato alla situazione di pericolo, con l'indicazione e l'adozione di misure di protezione ed attrezzature idonee a prevenire le situazioni di rischio, con la formazione ed informazione dei lavoratori.

In tal senso i giudici di merito hanno correttamente evidenziato quanto segue.

Alle vittime, che avevano iniziato a lavorare il giorno stesso dell'incidente, per ammissione dello stesso (...) non era stato impartito alcun addestramento, nel presupposto (solo asserito, peraltro) che gli stessi avessero già ricevuto la opportuna formazione presso altri cantieri ove in precedenza entrambi avevano lavorato.

La causa dell'incidente era da ricondurre all'omessa esecuzione della manovra di preventiva controventatura della parte da smontare, come dimostrato dagli esiti dell'istruttoria dibattimentale (analiticamente evidenziati dalla Corte di merito, con puntuali riferimenti anche all'esame dei luoghi effettuato dalla polizia giudiziaria e riscontrato dai rilievi fotografici, dai quali emergeva, tra l'altro, che dal traliccio si dipartivano due funi, non di acciaio, ma di iuta, formate da spezzoni di corda congiunte tra loro, che non erano state ancorate ad alcun punto fisso).

Il Piano operativo di sicurezza non conteneva alcuna regolamentazione della specifica fase reatizzativa dei lavori di smantellamento del traliccio e della sequenza cronologica delle operazioni in cui essi si sarebbero dovuto articolare, cioè il disassemblaggio in tronchi e l'abbattimento a sezioni.

Il predetto piano non poteva ritenersi adeguatamente integrato dal cd. "protocollo di demolizione a tronchi sostegno a tralicci", in quanto, anche a prescindere dalle fondate riserve sulla data del suo confezionamento- equivocità confermata dalla produzione del documento solo all'udienza del 31 maggio 2007- il suo contenuto non era mai confluito nel POS, approntato in via generale dalla (...), e non era mai stato trasmesso all'Ente committente, al quale per espressa previsione contrattuale, doveva essere inviato ogni aggiornamento o integrazione del documento redatto ai sensi dell'art. 4 del d.Lvo 626 del 1994 di porre in essere adeguate forme di controllo idonee a prevenire i rischi della lavorazione.

La decisione gravata, confermativa di quella di primo grado, appare corretta siccome adottata in piena aderenza a quello che, per assunto pacifico, è il contenuto precettivo dell'art. 2087 codice civile

Come è noto, in forza della disposizione generale di cui all'art. 40, comma secondo, cod.pen.

Ne consegue che il datore di lavoro, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici e del fatto che il lavoratore possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza, vigilando altresì a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera.

In altri termini, il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al disposto dell'articolo 40, comma secondo, cod.pen. (v., tra le tante, Sezione IV, 12 giugno 2009, Lo Bello, non massimata).

Vale la pena di ribadire, come già affermato in altre sentenze, che l'obbligo dei titolari della posizione di sicurezza in materia di infortuni sul lavoro è articolato e comprende non solo l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte e la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza, ma anche la effettiva predisposizione di queste, il controllo, continuo ed effettivo, circa la concreta osservanza delle misure predisposte per evitare che esse vengano trascurate o disapplicate nonché il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione (v. tra le tante, Sezione IV, 8 luglio 2009, Fontanella, non massimata).

La responsabilità del datore di lavoro non esclude però la concorrente responsabilità del RSPP (in questo caso, del M.).

Anche il RSPP, infatti, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa [e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio], può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione (cfr.da ultimo, ed i riferimenti in essa contenuti Sezione IV, 21 dicembre 2010, n. 2814, Di Mascio, non massimata).

Il RSPP, infatti, non può essere chiamato a rispondere per il solo fatto di non avere svolto adeguatamente le proprie funzioni di verifica delle condizioni di sicurezza, perché difetta una espressa sanzione in tal senso nel sistema normativo.

Invece, secondo le regole generali, il RSPP può essere tenuto a rispondere - proprio perché la sua inosservanza si pone come concausa dell'evento - dell'infortunio in ipotesi verificatosi proprio in ragione dell'inosservanza colposa dei compiti di prevenzione attribuitigli, all'epoca del fatto, dall'articolo 33 del decreto 81 del 2008.

Ciò perché, in tale evenienza, l'omissione colposa al potere-dovere di segnalazione in capo al RSPP, impedendo l'attivazione da parte dei soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento, finisce con il costituire (con)causa dell'evento dannoso verificatosi in ragione della mancata rimozione della condizione di rischio: con la conseguenza, quindi, che, qualora il RSPP, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, Inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, lo stesso deve essere chiamato a rispondere insieme a questi dell'evento dannoso derivatone(cfr. Sezione IV, 15 luglio 2010, Scagliarini, non massimata sul punto).

Infondato, per quanto sopra esposto, è anche il profilo di censura afferente la ritenuta configurabilità dei profili di colpa specifica con riferimento agli 40 e segg. d.Lvo 626/1994. ampiamente e logicamente giustificati dai giudici di merito attraverso il riferimento, rispettivamente, alla omessa adozione, sulla base di un apposito programma, firmato dall'imprenditore e dal direttore dei lavori, delle cautele finalizzate ad evitare crolli intempestivi, ed all'omesso adeguamento delle attrezzature di lavoro alle esigenze di tutela e salute dei lavoratori ( sotto tale ultimo profilo, è sufficiente osservare che la Corte territoriale ha evidenziato che alla squadra di lavoro non erano state fornite le funi di acciaio ma solo rabberciate funi di iuta e neanche i tirfor per assicurare l'ancoraggio delle due funi previste).

Né può essere accolta la tesi difensiva del (...) secondo la quale la nomina del preposto, nella persona del (...) provvisto di autonomia finanziaria e gestionale, lo avrebbe esonerato da ogni responsabilità.

In proposito il ricorrente tralascia di considerare che secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il datore di lavoro, pur a fronte di una delega corretta ed efficace- che, peraltro non risulta essere stata conferita in questo caso- non potrebbe andare esente da responsabilità, allorché le carenze nella disciplina antinfortunistica e, più in generale, nella materia della sicurezza, attengano a scelte di carattere generale della politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza. E' ipotesi, quest'ultima, che può non infrequentemente verificarsi allorché si tratti dello svolgimento di attività lavorative pericolose, foriere di produrre inquinamento o di porsi come (con)cause efficienti di malattie professionali (per riferimenti, Sez. IV, 6 febbraio 2007, n. 12794, Proc.gen.
App. Messina in proc. Chirafisi ed altro; Sezione III, 3 dicembre 1999, Natali).

Le conclusioni dei giudici di merito sono, pertanto, in linea con questi principi quando la sentenza impugnata afferma che non può farsi ricadere sul preposto l'onere di organizzazione dell'attività lavorativa aziendale, mediante l'adozione tempestiva di un POS adeguato, né l'onere di procedere all'acquisto delle dotazioni di lavoro, nella specie funi di acciaio e tirfor, delle quali munire i lavoratori, né l'omessa formazione del personale né la scelta di adibire allo svolgimento di mansioni altamente rischiose lavoratori appena assunti presso la ditta. Si tratta, come osservato nella sentenza in esame, di un livello di dispiegamento del sistema di potere-dovere in ordine alla sicurezza che riguarda le complessive scelte aziendali inerenti all'organizzazione delle lavorazioni e che, quindi, coinvolge appieno la sfera di responsabilità del datore di lavoro.

Va soggiunto, inoltre, che il dovere di vigilanza e di controllo- che compete tradizionalmente al datore di lavoro, ma anche al dirigente nei limiti delle relative competenze funzionali, in applicazione della generalissima regola cautelare contenuta nell'articolo 2087 del codice civile-non può non svilupparsi anche attraverso un obbligo di vigilanza sull'attività degli altri soggetti che, a vario titolo, sono titolari pro quota dell'obbligazione di garanzia, implicando evidentemente poteri di controllo e di sollecitazione.

Tale principio è stato espressamente trasfuso nel nuovo comma 3 bis dell'articolo 25), restando peraltro ferma l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati in proprio dalle norme citate, allorché la mancata attuazione dei relativi obblighi "sia addebitabile unicamente agli stessi", non essendo riscontrabile un difetto di vigilanza da parte del datore di lavoro e dei dirigenti. L'inosservanza a tale obbligo con riferimento al rispetto della normativa prevenzionale, può portare alla responsabilità del soggetto obbligato in ossequio al principio generale fissato dell'articolo 40, comma secondo, cod.pen.: il non impedire l'evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.

Anche il quarto motivo afferente il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod.pen., è infondato, pur non condividendosi integralmente la motivazione, che ha riferimento alla giurisprudenza di questa Corte in tema di omicidio volontario ( v. Sez. I, 27 novembre 2008, n. 46232, rv.242054).

In tema di responsabilità colposa, la giurisprudenza consolidata è ormai nel senso della possibilità di configurare la citata attenuante nei casi in cui il risarcimento del danno sia integrale, comprensivo, quindi, della totale riparazione di ogni effetto dannoso, con la precisazione che la valutazione in ordine alla corrispondenza tra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa (Sezione IV, 22 maggio 2009, Usai).

E', inoltre, necessario, ai fini della sussistenza della circostanza attenuante della riparazione del danno, che il risarcimento avvenga prima della formalità di apertura del dibattimento ( v. Sezione V, 7 luglio 2009, rv. 245167)

Qui, i ricorrenti hanno solo evidenziato che la società assicuratrice aveva provveduto, con riferimento ad entrambi gli eventi, alla integrale riparazione del danno, ma dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali non si evince né che i risarcimenti siano stati corrisposti prima delle formalità di apertura del dibattimento né che siano stati integrali, non essendo sufficiente a tal fine la dichiarazione della parte lesa, in assenza di valutazione compiuta dal giudice di merito ( v.anche di recente Sezione IV, 16 marzo 2011, Schwarz, non massimata).

Anche il ricorso del (...) è infondato.

In sintesi, il ricorrente, con il primo motivo contesta il giudizio di responsabilità riproponendo in questa sede l'ipotesi alternativa del cedimento strutturale del traliccio per cause diverse da quelle individuate dai giudici di merito, a lui non addebitabili, e sostiene la sussistenza nel caso concreto delle condizioni per l'esonero della responsabilità del preposto, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata. Afferma, altresì, l'insussistenza del nesso causale tra il comportamento asseritamente omissivo e l'evento.

Il primo profilo di censura è manifestamente infondato in quanto il ricorrente, dietro l'apparente deduzione di un vizio di legittimità, vorrebbe che in questa sede si procedesse ad una rinnovata valutazione degli elementi probatori posti a base del giudizio di responsabilità, evidenziati con motivazione ampia e logica, e, pertanto, esente da ogni vizio. E' sufficiente in proposito ricordare che i giudici di merito si sono soffermati attentamente sull'ipotesi prospettata dalle tesi difensive del cedimento strutturale del traliccio, escludendola facendo riferimento non solo alle risultanze dell'istruttoria dibattimentale ( v. in particolare la descrizione dello stato dei luoghi subito dopo l'incidente, con i tre bulloni svitati rinvenuti alla base del traliccio) ma anche alla descrizione contenuta nel report predisposto dall'Enel, che aveva escluso ogni precarietà statica-strutturale del traliccio.

Il secondo profilo di censura è infondato giacché tende a svuotare di contenuto il ruolo di responsabilità del preposto, che svolge, in sintesi, funzioni di supervisione e controllo sulle attività lavorative, sostenendo la legittimità della sua assenza in quel giorno per motivi di salute e la sussistenza di una valida delega nei confronti del fratello.

Come il datore di lavoro ed il dirigente, anche il preposto ( ed è tale, il capo cantiere, v. Sezione IV, 9 luglio 2008, Crea ed altro) è indubbiamente destinatario diretto (iure proprio) delle norme antinfortunistiche, prescindendo da una eventuale "delega di funzioni" conferita dal datore di lavoro.

Che si tratti di una responsabilità diretta lo si ricava, del resto, dal disposto dell'art. 55 dello stesso testo.

L'art. 19 d.Lgs 9 aprile 2008 n. 81- annovera anche i preposti tra i soggetti obbligati ad "attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto".

Vero è che tale obbligo incombe innanzitutto al datore di lavoro, cui competono anche poteri organizzativi, predispositivi e di spesa al riguardo; ma il preposto non è soggetto estraneo al conseguimento dei risultati scaturenti dall'adempimento di quell'obbligo, non è soggetto che possa notarilmente e passivamente meramente registrare una situazione di non conformità a legge e ad essa prestare silente, passiva e ratificatoria acquiescenza. Egli, al contrario, proprio perché pur esso diretto destinatario del precetto di legge, è tenuto ad attivarsi nel controllo della rispondenza della situazione di fatto ai dettami di legge e, nella verificata situazione di non corrispondenza dei luoghi di lavoro alle prescrizioni antinfortunistiche di legge, ad attivarsi per tutto quanto sia nelle sue possibilità per rimuovere tale situazione pregiudizievole per la sicurezza dei lavoratori nello svolgimento di quelle attività che egli pur sempre dirige e sovrintende, assumendo anch'egli nei confronti dei lavoratori medesimi una posizione di garanzia

L'attuale previsione normativa nell'elencare gli obblighi a carico del preposto, stabilisce espressamente le funzioni di supervisione e controllo delle attività lavorative, e l'obbligo di verificare affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico e l'obbligo di segnalare tempestivamente al datore di lavoro sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro. Correttamente, perciò, i giudici del merito hanno ritenuto che, in sostanza, egli aveva l'obbligo di sorveglianza dei lavori e di vigilanza sui dipendenti, soprattutto in una situazione in cui la squadra degli operai era composta prevalentemente da persone, come il (...) lo (...) al primo giorno di lavoro in quell'azienda.

Obblighi di sorveglianza e di vigilanza che non lasciano margini di discrezionalità al riguardo, nel senso che la tutela della sicurezza ed incolumità deve comunque essere apprestata dal titolare della posizione di garanzia e ove ciò non sia possibile deve essere adottata specifica delega.
Nella specie i giudici di merito hanno accertato, oltre l'assenza ingiustificata del dal cantiere (autorizzato dal datore di lavoro ad espletare incombenti amministrativi per la tarda mattinata di quel giorno, risultando ciò del tutto compatibile con il momento di avvio dell'attività lavorativa) ma anche la mancata autorizzazione da parte del datore di lavoro alla nomina di un sostituto.

In questa prospettiva l'asserito malessere fisico e la presunta delega conferita al fratello per la vigilanza del cantiere (peraltro, "oralmente") non appaiono che tentativi non riusciti di scaricare il peso della responsabilità per le gravissime omissioni.

Quanto alla censura afferente il nesso causale, basata sulla considerazione che la presenza del nel cantiere non avrebbe evitato l'incidente, in quanto identiche sarebbero state le modalità esecutive dello smontaggio del traliccio, alla luce del ruolo e delle funzioni spettanti al preposto, sopra descritte, non ci si può che riportare alle esatte considerazioni dei giudici di appello, laddove hanno individuato in tale affermazione una evidente ammissione di responsabilità da parte del preposto, il quale avrebbe consentito agli operai di arrampicarsi ed iniziare a smontare i bulloni senza la preventiva esecuzione della manovra di ancoraggio del traliccio.

Manifestamente infondato è anche il secondo motivo afferente il diniego dell'attenuante ex art. 114 cod.pen., ineccepibilmente motivato dalla Corte territoriale al ruolo non marginale dell'imputato alla verificazione dell'evento, che non si sarebbe verificato se il (...) avesse vigilato sulla esecuzione dell'operazione di smontaggio del traliccio, pretendendo il corretto adempimento della manovra di controventatura.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.




P.Q.M.



Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.