Tipologia: CCNL
Data firma: 16 dicembre 1999
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Anffas, Cgil-Fp, Fist-Cisl, Uil Sanità
Settori: Servizi, Servizi assistenziali, Anffas

Sommario:

Premessa
Titolo I Validità ed ambito di applicazione del contratto
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Disposizioni generali
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 4 - Condizioni di miglior favore
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 5 - Diritto di informazione e confronto tra le parti
Art. 6 - Contrattazione
Art. 7 - Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali
Art. 8 - Pari opportunità tra uomo e donna
Art. 9 - Attività di volontariato
Titolo III Diritti sindacali
Art. 10 - Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 11 - Assemblea
Art. 12 - Permessi per cariche sindacali
Art. 13 - Aspettativa sindacale
Art. 14 - Contributi sindacali
Titolo IV Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 15 - Assunzione del personale
Art. 16 - Documenti di assunzione
Art. 17 - Visite mediche
Art. 18 - Periodo di prova
Art. 19 - Rapporti di lavoro part-time
Art. 20 - Contratti di formazione e lavoro
Art. 21 - Rapporti di lavoro a tempo determinato
Art. 22 - Lavoro temporaneo
Art. 23 - Inserimento lavorativo dei soggetti socialmente svantaggiati
Art. 24 - Preavviso
Art. 25 - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 26 - Rilascio dei documenti e del certificato di lavoro
Art. 27 - Indennità in caso di decesso
Art. 28 - Mobilità
Art. 29 - Trasferimento
Titolo V Norme comportamentali e disciplinari
Art. 30 - Ritardi ed assenze
Art. 31 - Doveri del personale
Art. 32 - Provvedimenti disciplinari
Art. 33 - Patrocinio legale delle dipendenti o dei dipendenti per fatti connessi all'espletamento dei compiti di ufficio
Art. 34 - Responsabilità civile delle dipendenti o dei dipendenti nei rapporti con l'utenza
Art. 35 - Ritiro patente
Art. 36 - Copertura assicurativa utilizzo mezzi propri di trasporto
Titolo VI Classificazione del personale
Art. 37 - Declaratoria delle posizioni economiche e conseguenti inquadramenti
Art. 38 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse
Art. 39 - Cumulo delle mansioni
Art. 40 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
Titolo VII Orario di lavoro
Art. 41 - Orario di lavoro
Art. 42 - Riposo settimanale
Art. 43 - Paga giornaliera e oraria
Art. 44 - Pronta disponibilità
Titolo VIII Festività e ferie

Art. 45 - Festività
Art. 46 - Ferie
Titolo IX Permessi, aspettative e congedi
Art. 47 - Permessi e recuperi
Art. 48 - Congedo matrimoniale
Art. 49 - Tutela della maternità
Art. 50 - Donazione sangue o suoi componenti
Art. 51 - Chiamata e richiamo alle armi, obiezione di coscienza in servizio civile
Art. 52 - Aspettativa non retribuita
Art. 53 - Permessi per gravi motivi
Art. 54 - Permessi per lutto di famiglia
Art. 55 - Trattamento spettante alle lavoratrici e ai lavoratori in occasione delle elezioni e/o referendum
Art. 56 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap
Art. 57 - Permessi per cariche elettive
Titolo X Diritto allo studio e formazione professionale
Art. 58 - Diritto allo studio
Art. 59 - Corsi finalizzati
Art. 60 - Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale
Titolo XI Trattamento delle assenze per motivi di salute, ambiente di lavoro
Art. 61 - Trattamento economico di malattia ed infortunio
Art. 62 - Assicurazioni ed infortuni sul lavoro
Art. 63 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Art. 64 - Superamento delle barriere architettoniche
Titolo XII Retribuzione
Art. 65 - Inquadramenti e conseguenti retribuzioni
Art. 66 - Retribuzione individuale di anzianità
Art. 67 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno
Art. 68 - Trattamento economico conseguente a passaggio alla posizione economica superiore
Art. 69 - Assegni familiari o aggiunta di famiglia
Art. 70 - Indennità per servizio notturno e festivo
Art. 71 - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta paga
Art. 72 - Tredicesima mensilità
Art. 73 - Mensa e vitto
Art. 74 - Abiti di servizio
Art. 75 - Missioni e trasferte
Art. 76 - Attività di soggiorno
Art. 77 - Trattamento di fine rapporto
Art. 78 - Premio di incentivazione o produttività
Titolo XIII Procedure per l'esame delle controversie
Art. 79 - Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale
Art. 80 - Tentativo facoltativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione dell'ufficio del lavoro
Art. 81 - Clausole compromissorie ed arbitrato irrituale
Art. 82 - Facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria
Art. 83 - Commissione paritetica nazionale
Art. 84 - Decorrenza e durata

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dall' Anffas (Associazione nazionale Famiglie disabili intellettivi e relazionali)

Addì, 16 dicembre 1999, tra Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi e relazionali - Anffas, Cgil - Fp, Fist - Cisl e Uil Sanità è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle sezioni Anffas.

Titolo I Validità ed ambito di applicazione del contratto
Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che fa parte del settore associazionistico socio - sanitario - assistenziale - educativo, si applica a tutto il personale dipendente dall'Anffas (Associazione Nazionale Famiglie Disabili Intellettivi e Relazionali) in ogni sua struttura organizzativa.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina la regolamentazione del trattamento economico e normativo e deve essere indistintamente applicato a tutto il personale dipendente.
Le parti contraenti si impegnano a favorire la costituzione di un CCNL di settore attraverso la definizione di una parte normativa ed economica comune ed il mantenimento delle specificità evidenziate nei singoli contratti.

Art. 2 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato, nonché allo Statuto dei Diritti dei Lavoratori, in quanto applicabili.
Le lavoratrici ed i lavoratori debbono inoltre osservare le norme regolamentari ove esistenti emanate dalla Associazione Nazionale di cui al presente art. 1 e dalle singole Sezioni territoriali, purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di legge.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 5 - Diritto di informazione e confronto tra le parti

Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le sedi di informazione e confronto sono:
A) Livello nazionale
Annualmente, di norma entro l'autunno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
- promuovere iniziative anche volte alla Pubblica Amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili, con particolare attenzione a quelle rappresentate dal volontariato.
B) Livello regionale e/o territoriale
Annualmente di norma entro l'anno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed al dato occupazionale;
- assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione e/o accreditamento, dei costi connessi con l'applicazione del presente CCNL;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- assumere le opportune iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL, nonché definite forme di valorizzazione dell'attività di volontariato.
C) Livello di sezione
Fermo restando le competenze proprie delle amministrazioni queste garantiranno, ove richiesto, una tempestiva informazione riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, quanto relativo ai rapporti diretti e/o di convenzione od accreditamento con gli Enti Pubblici, ai progetti e programmi di sviluppo nonché quant'altro previsto nei singoli punti del presente CCNL.
Le parti convengono sulla necessità di sviluppare idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione ed all'utilizzo di strumenti di sostegno al governo di processi di riorganizzazione che dovessero evidenziarsi come necessari ed a tal fine si sentono impegnate in sede di confronto nazionale, regionale e/o territoriale nonché di Sezione.

Art. 6 - Contrattazione
La contrattazione di cui al presente CCNL si suddivide in due livelli:
- nazionale;
- territoriale o di Sezione.
A livello di Sezione sono titolari della contrattazione le rappresentanze sindacali secondo quanto previsto dal regolamento confederale del marzo 1991 e dell'accordo 23 luglio 1993. Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale le seguenti tematiche:
- validità ed ambito di applicazione del contratto;
- relazioni sindacali;
- diritti sindacali;
- attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro;
- norme comportamentali e disciplinari;
- ordinamento professionale;
- orario di lavoro;
- permessi, aspettative e congedi;
- formazione professionale;
- trattamento economico.
Costituisce oggetto della contrattazione territoriale o di Sezione quanto espressamente attribuitovi dal CCNL nonché, ai sensi dell'accordo 23 luglio 1993, quanto definito nelle piattaforme territoriali o di Sezione in merito a innovazioni nell'organizzazione del lavoro o nella quantità - qualità dei servizi finalizzate al recupero di competitività ed a una maggiore capacità di risposta alle esigenze dell'utenza.
Le piattaforme territoriali o di Sezione potranno prevedere il riconoscimento dell'apporto professionale alla realizzazione dei progetti ovvero al raggiungimento di obiettivi stabiliti tra le parti.

Titolo III Diritti sindacali
Art. 10 - Rappresentanze sindacali unitarie

Sono riconosciute le rappresentanze sindacali unitarie elette sulla base dell'apposito regolamento sottoscritto dalle OO.SS. presentatrici delle liste che concorrono alle elezioni delle stesse.
[…]

Art. 11 - Assemblea
Le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di 12 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
L'Associazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità o gruppi di dipendenti e sono indette nella misura di 10 ore annue dalle RSU di cui all'art.10 del presente CCNL e nella misura di 2 ore annue dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
[…]

Titolo IV Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 16 - Documenti di assunzione

All'atto dell'assunzione le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti a presentare o consegnare i seguenti documenti:
[…]
- certificato di idoneità fisica rilasciato dalle autorità sanitarie competenti;
- libretto di idoneità sanitaria, ove richiesto, a norma di legge;
[…]

Art. 17 - Visite mediche
Prima dell'assunzione in servizio (e cioè prima dell'effettivo instaurarsi del rapporto di lavoro che si perfeziona all'atto della ricezione del nulla osta da parte dell'ufficio di collocamento e della presentazione in servizio della lavoratrice o del lavoratore), l'Associazione potrà accertarne la idoneità fisica attraverso visita medica da parte di strutture pubbliche.
Successivamente alla assunzione le lavoratrici ed i lavoratori potranno essere sottoposti ad eventuali accertamenti eseguiti ad opera delle strutture sanitarie pubbliche; gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione ove previsti dalla legge vigente saranno a carico dell'Associazione.

Art. 20 - Contratti di formazione e lavoro
Le assunzioni di personale con contratto di formazione lavoro avverranno secondo le norme della legge 19 dicembre 1984 n. 863 e della legge 29 dicembre 1990 n. 407 e della legge 19 luglio 1994 n. 451, dell'art. 15 della legge 24 giugno 1997 n. 196.
Le parti verificato l'andamento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro nel contesto di cui trattasi e nell'intento di potenziare gli strumenti in grado di favorire le occasioni di impiego secondo le esigenze rispettive della Associazione e delle lavoratrici e dei lavoratori, intendono razionalizzare con il presente accordo la utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro nel settore.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro mediante interventi che facilitino l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro.
Le parti in relazione alla nuova normativa concernente le assunzioni con contratto di formazione e lavoro sottolineano la possibile utilizzazione delle seguenti tipologie:
a1) acquisizione di professionalità intermedie;
a2) acquisizione di professionalità elevate;
b) inserimento professionale mediante esperienze lavorative che consentono un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo aziendale.
Le parti individuano quali professionalità intermedie quelle collocate nelle posizioni economiche B2 - C1 - C2, quali professionalità elevate quelle collocate nelle posizioni economiche D1 - D2 - D3.
Si possono assumere con contratto di formazione e lavoro donne e uomini di età compresa tra i 16 ed i 32 anni.
La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i 24 mesi per i contratti di tipo a) ed i 12 mesi per i contratti di tipo b).
Il contratto di formazione e lavoro può prevedere una posizione economica di ingresso inferiore a quella di destinazione. I contratti di tipo a1) dovranno prevedere almeno 80 ore di formazione; i contratti di tipo a2) dovranno prevedere almeno 130 ore di formazione.
Per quanto concerne i contratti di tipo b) la formazione minima prevista non dovrà essere inferiore a 20 ore.
Tale formazione è da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Qualora i progetti di cui sopra prevedano ore di formazione aggiuntive le stesse verranno retribuite nella misura del 50%.
Le parti convengono di escludere dai contratti di formazione e lavoro le professionalità per il cui espletamento è prevista l'obbligatorietà dell'iscrizione ad albi, ordini e collegi professionali o il possesso di titoli abilitanti alla professione e le professionalità elementari.
Le assunzioni programmate nei progetti per i quali sia stata espletata con esito favorevole la procedura di verifica della conformità presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione dovranno essere di norma effettuate entro sei mesi dalla notifica della sussistenza delle condizioni per la richiesta del nullaosta.
[…]
Alle lavoratrici ed ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro verranno applicate le normative del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
[…]
I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati, dall'Associazione all'atto dell'assunzione, all'Ispettorato Provinciale del Lavoro territorialmente competente.
Al termine del rapporto l'Associazione è tenuta, relativamente ai contratti di tipo a1, a2, a trasmettere, alla Sezione Circoscrizionale per l'Impiego competente per territorio, idonea certificazione dei risultati conseguiti dalla lavoratrici e dal lavoratore. Per i contratti di tipo b, alla scadenza, l'Associazione rilascia un attestato sull'esperienza svolta.

Art. 21 - Rapporti di lavoro a tempo determinato
In tutte le strutture comprese nell'ambito di applicazione (art. 1) del presente contratto, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 56 del 28 febbraio 1987, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro - oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230 e successive modifiche ed integrazioni all'art. 8 bis del D.L. 29 gennaio 1983 n. 17 convertito con modificazioni della legge 25 marzo 1983 n. 79, è consentita, in relazione alle particolari esigenze della Associazione ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi:
- esecuzione di lavori stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525 e all'art. 8 bis del D.L. 29 gennaio 1983 n. 17 convertito nella legge 25 marzo 1983 n. 79 e successive integrazioni e modificazioni;
- per garantire le indispensabili necessità dei servizi assistenziali e la totale funzionalità di tutte le strutture di cui all'art. 1 del presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie;
- per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali della Associazione anche in collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni pubbliche o private;
per l'effettuazione di attività socio-sanitaria, riabilitativo-psico-pedagogica, assistenziale, nonché promozionale, anche in collaborazione con UU.SS.LL., Province, Regioni, Comuni, Ministeri od altri Enti ed inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in collaborazione con gli Enti di cui sopra;
- per sostituzioni di lavoratrici o lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall'Amministrazione;
- in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.) nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte della lavoratrice o del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
- per sostituzione della lavoratrice o del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare ecc.);
- per le assunzioni legate ad esigenze straordinarie, nel limite massimo di sei mesi, quando alle stesse non sia possibile fare fronte con personale in servizio.
Ulteriori casistiche potranno essere definite nell'ambito del confronto tra le parti in sede decentrata.
La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può essere superiore al 15% del personale assunto a tempo indeterminato, ad esclusione di quanto riferito ai punti b) e g).
Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico, previste dalle norme convenzionali.

Art. 22 - Lavoro temporaneo
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997 n. 196, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell'art.1 lett. b) e c) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie:
- per particolari punte di attività;
- per l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;
- per l'esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall'Associazione o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale. Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la media dell'8% delle lavoratrici e dei lavoratori occupate/i dalla Sezione utilizzatrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In alternativa è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nella Sezione dell'Associazione.
Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione aziendale ai sensi del punto 2 dell'art. 6 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito.
La Sezione dell'Associazione comunicherà preventivamente alle RSU o alla RSA, od in loro assenza alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula del contratto in questione.
Annualmente la Sezione dell'Associazione utilizzatrice di tale prestazione lavorativa è tenuta a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i.
Le parti, in considerazione dei cambiamenti intercorsi ed intercorrenti in materia di governo del mercato del lavoro e di quanto definito al riguardo con il presente titolo, convengono di reincontrarsi, entro tre mesi dalla firma del presente CCNL, al fine di determinare, relativamente al rapporto "libero professionale", a quello di "collaborazione coordinata e continuativa" e al "lavoro ripartito", nel rispetto delle peculiari caratteristiche che gli sono proprie, una possibile ed opportuna regolazione, funzionale anche a qualificare il rapporto tra soggetti gestori presenti nel settore considerato, nonché per l'individuazione delle qualifiche da escludere dal ricorso al lavoro temporaneo.

Art. 23 - Inserimento lavorativo dei soggetti socialmente svantaggiati
L'inserimento lavorativo dei soggetti socialmente svantaggiati e dei portatori di handicap, viene favorito ed incentivato in tutte le forme dall'Associazione, per tutte le attività compatibili alle capacità lavorative dei medesimi. L'inserimento lavorativo resta regolato dalle vigenti norme in materia, in particolare dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Titolo V Norme comportamentali e disciplinari
Art. 31 - Doveri del personale

Le lavoratrici ed i lavoratori, ed in particolare coloro ai quali viene affidato lo svolgimento di attività di recupero, di riabilitazione ed assistenza dei soggetti socialmente svantaggiati e di quelle di sostegno ai loro familiari, sono tenuti ad un corretto comportamento nell'esecuzione dei compiti sia in ordine alle disposizioni ricevute sia a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di responsabilità.
Sono obblighi della lavoratrice o del lavoratore:
- usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e nell'interesse dell'utenza;
- osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite da superiori ivi comprese quelle di seguito elencate in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
- osservare le misure disposte ai fini della sicurezza individuale collettiva e dell'igiene;
- usare con cura i dispositivi di sicurezza, quelli tecnici-sanitari e gli altri mezzi di protezione predisposti e forniti;
- segnalare immediatamente ai preposti le deficienze dei dispositivi dei mezzi di sicurezza e di protezione suddetti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo, adoperandosi direttamente in caso di urgenza e nell'ambito delle competenze e possibilità ad eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
- non rimuovere o modificare i dispositivi o gli altri mezzi di sicurezza e di protezione suddetti senza averne ottenuta l'autorizzazione;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che esulino dall'ambito delle rispettive competenze e che possano compromettere la sicurezza della lavoratrice o del lavoratore e/o dei soggetti assistiti;
- uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, oltre che alle disposizioni contenute nel presente contratto, alle altre norme di legge.

Art. 32 - Provvedimenti disciplinari
[…]
Le mancanze della dipendente o del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari:
1) richiamo verbale;
2) richiamo scritto;
3) multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni.
Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità incorre nei provvedimenti di cui sopra la lavoratrice o il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi dell'art. 30 o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c) commetta grave negligenza in servizio o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati;
d) non esegua le mansioni connesse alla qualifica assegnata dalla Amministrazione; non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite non si attenga alle indicazioni assistenziali e/o educative;
[…]
f) compia insubordinazione nei confronti di superiori gerarchici, esegua il lavoro affidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite;
g) tenga un contegno scorretto od offensivo verso l'utenza, il pubblico e le altre o altri dipendenti; compia atti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
[…]
Sempreché si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle norme della legge n. 604/1966, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:
a) nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
[…]
c) recidiva in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di un anno;
[…]
e) introduzione di persone estranee nell'azienda stessa senza permesso dell'Amministrazione;
f) abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro;
[…]
l) per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
[…]
La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non esaustivo dei casi che potranno dar luogo alla adozione del provvedimento del licenziamento per mancanze.

Titolo VI Classificazione del personale
Art. 40 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica

Nel caso in cui alla dipendente o al dipendente non venga riconosciuta l'idoneità fisica in via permanente all'espletamento delle funzioni inerenti alla propria qualifica dall'ufficio sanitario a tanto preposto, fatta salva la inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, sarà esperito nel rispetto del potere organizzativo delle Sezioni, ogni utile tentativo per il recupero della dipendente o del dipendente, dietro sua richiesta, in funzioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, nel corrispondente livello di posizione economica posseduto o, a richiesta dello stesso, anche in qualifica di posizione economica immediatamente inferiore, ove esista in organico la possibilità di tale utilizzo, in relazione alle coperture dei posti vacanti e comunque compatibilmente con le loro capacità residuali, garantendo il trattamento previsto dalla legislazione vigente.

Titolo VII Orario di lavoro
Art. 41 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro ordinario settimanale, per tutto il personale è fissato in 36 ore, da articolare di norma su 6 giorni, e laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni.
Per le dipendenti e i dipendenti inquadrati nelle qualifiche dirigenziali l'orario ordinario settimanale è fissato in 38 ore.
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla Sezione con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, sentite le rappresentanze sindacali.
I criteri per la formulazione dei turni di servizio e l'organizzazione del lavoro sono stabiliti, entro il primo trimestre di attività di ciascun anno, dalle Amministrazioni di intesa con le rappresentanze sindacali fermo restando la salvaguardia dell'assistenza all'utenza e la necessità di considerare la problematicità del rapporto diretto con la stessa.
Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle comprese nei turni di servizio, fermo restando, quanto previsto dal successivo art. 42 del presente contratto.

Art. 42 - Riposo settimanale
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale in un giorno che di norma deve coincidere con la domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno. Nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione ad eccezione della corresponsione della indennità festiva.
Il riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà essere monetizzato.

Art. 44 - Pronta disponibilità
Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale ed è caratterizzato dalla immediata reperibilità della dipendente o del dipendente e dall'obbligo di intervenire secondo le indicazioni ricevute nel più breve tempo possibile.
La valutazione in ordine alla opportunità ed alla misura di adozione di tale istituto nonché le modalità dello stesso sono demandate al rapporto tra le parti in sede decentrata.
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali di cui all'art. 45 del presente CCNL, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. Il servizio di pronta disponibilità va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata massima di 12 ore e minima di 4 ore, dà diritto ad un compenso di Lit. 40.000 lorde per ogni 12 ore. Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minima durata la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.
In caso di chiamata l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio ed a richiesta dell'interessata o dell'interessato. Non possono essere previste per ciascun dipendente più di 8 turni di pronta disponibilità al mese.

Titolo VIII Festività e ferie
Art. 46 - Ferie

[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie. Le ferie vanno godute di norma nel corso nell'anno di maturazione. Per motivate esigenze di servizio potranno essere godute entro il trimestre successivo.
[…]
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili.
[…]

Titolo IX Permessi, aspettative e congedi
Art. 47 - Permessi e recuperi

Alla lavoratrice ed al lavoratore possono essere concessi dall'Ente, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero per un massimo di 36 ore nel corso dell'anno e comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti, pari a 6 giornate di cui all'art. 46 del presente CCNL
Entro i tre mesi successivi a quello della fruizione del permesso, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenute/i a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'Ente provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante per il numero di ore non recuperate.

Art. 49 - Tutela della maternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alla legge 30 dicembre 1971 n. 1204, e alla legge 9 dicembre 1977, n. 903. L'Associazione integrerà, fino a concorrenza, l'eventuale differenza tra il trattamento economico previsto dalla legislazione vigente e la retribuzione di fatto prevista dal presente CCNL

Art. 50 - Donazione sangue o suoi componenti
La lavoratrice o il lavoratore che dona il sangue o suoi componenti ha diritto al permesso retribuito secondo la normativa di legge vigente.

Art. 56 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap
Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici o portatori di handicap si fa riferimento alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La fruizione dei permessi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 33 della stessa non comporta una contestuale riduzione proporzionale delle ferie e della tredicesima.

Titolo X Diritto allo studio e formazione professionale
Art. 60 - Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale

Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori ai corsi di qualificazione, riqualificazione o aggiornamento necessari ad una sempre migliore qualificazione delle prestazioni richieste dall'organizzazione del servizio.
A tale scopo le lavoratrici e i lavoratori, nella misura massima annua del 10% del personale in servizio, potranno usufruire di permessi retribuiti individuali fino ad un massimo di 110 ore annue. Ove l'amministrazione, per sua necessità, invii il proprio personale a corsi come sopra descritti, gli stessi permessi saranno interamente retribuiti.
In sede di confronto decentrato verranno individuate le priorità in base alle quali programmare la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Verranno, inoltre, individuati i criteri obiettivi per l'identificazione delle priorità per l'accesso ai corsi indicando i criteri di riparto all'interno delle singole qualifiche.
In tale ambito le parti potranno altresì definire idonei processi formativi prevedendo anche la possibilità del superamento dei tetti indicati.
Le lavoratrici e i lavoratori che usufruiscono dei suddetti permessi retribuiti dovranno fornire alla direzione aziendale il certificato di iscrizione al corso, il calendario delle lezioni, e, successivamente, i certificati di regolare frequenza.
Le parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli organismi istituzionali competenti la predisposizione di adeguati processi formativi.
I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dagli articoli 58 e 59.

Titolo XI Trattamento delle assenze per motivi di salute, ambiente di lavoro
Art. 62 - Assicurazioni ed infortuni sul lavoro

L'Amministrazione è tenuta ad assicurare le lavoratrici o i lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali secondo le norme di legge vigenti.

Art. 63 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Per l'applicazione dei contenuti del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 "Attuazione delle direttive 89/391 CEE, 89/654 CEE, 89/655 CEE, 89/656 CEE, 90/269 CEE, 90/270CEE, 90/394 CEE e 90/679 CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute delle lavoratrice e dei lavoratori sul luogo di lavoro" e successive integrazioni e/o modificazioni, si fa riferimento al protocollo d'intesa sottoscritto tra le OO.SS. e l'Anffas in data 14 giugno 1996.

Art. 64 - Superamento delle barriere architettoniche
In attuazione dell'art. 24 della legge n. 104/1992 le singole Sezioni valuteranno con le rappresentanze sindacali la fattibilità di progetti conformi alla normativa e finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche.
Nell'ambito delle compatibilità i singoli interventi dovranno essere realizzati entro 1 anno dalla concessione edilizia.

Titolo XII Retribuzione
Art. 67 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno

Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare le 50 ore annue per dipendente. Il lavoro supplementare e straordinario non può essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro.
Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.
Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie è utilizzabile secondo criteri definiti nell'ambito del confronto tra le parti in sede aziendale.
È considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore settimanali. Viene invece considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali.
Il lavoro supplementare e straordinario può a richiesta della lavoratrice e del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo entro i successivi 90 giorni. […]
Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, espressamente dall'Amministrazione.

Art. 73 - Mensa e vitto
[…]
Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e la interruzione va rilevata con i normali mezzi di controllo. […]

Art. 74 - Abiti di servizio
Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e spese dell'amministrazione.
Alle dipendenti ed ai dipendenti cui sono assegnati particolari servizi debbono inoltre essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Titolo XIII Procedure per l'esame delle controversie
Art. 79 - Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale

Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo della lavoratrice o del lavoratore, stabilito dalla legge, da accordi e dal presente contratto, l'Organizzazione sindacale regionale o provinciale a cui la lavoratrice o il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, potrà chiedere un incontro ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione.
Entro 15 giorni dall'inoltro della richiesta si svolgerà la procedura nella sede stabilita in comune accordo. Ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, sottoscritto dalle parti interessate e dalle rappresentanti o dai rappresentanti delle OO.SS. delle lavoratrici e dei lavoratori e delle datrici o datori di lavoro cui le parti aderiscono o a cui abbiano conferito il mandato, per la procedura di conciliazione.
Si applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione le disposizioni di cui all'art. 411 ultimo comma del Codice di procedura Civile (legge n. 533 del 1973).
Ove non dovesse riuscire il tentativo, le parti saranno libere di seguire le procedure che riterranno più opportune.

Art. 80 - Tentativo facoltativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione dell'ufficio del lavoro
In caso di mancato accordo nel tentativo di conciliazione in sede sindacale, l'Organizzazione sindacale regionale e provinciale a cui la lavoratrice o il lavoratore aderisce o a cui abbia conferito il mandato potrà assistere le lavoratrici e i lavoratori interessati. Ove la lavoratrice o il lavoratore intenda promuovere un tentativo facoltativo di conciliazione presso l'Ufficio del Lavoro competente, ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 del Codice di procedura Civile (legge n. 533 del 1973).

Art. 81 - Clausole compromissorie ed arbitrato irrituale
Tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo della lavoratrice e del lavoratore stabilito dalla legge, dagli accordi e dal presente contratto, potranno essere decise da arbitrati rituali o da arbitrati irrituali, ferma restando in un caso come nell'altro la facoltà della lavoratrice o del lavoratore o dell'Amministrazione di adire l'Autorità Giudiziaria.
Per l'arbitrato rituale è esclusa la pronuncia di arbitri secondo equità.
Sempre per l'arbitrato rituale gli arbitri, donne o uomini, in numero di tre saranno nominate o nominati come segue:
a) una o uno su nomina dell'Organizzazione sindacale territoriale cui aderisce la lavoratrice o il lavoratore o a cui abbia conferito il mandato;
b) una o uno su nomina dell'Amministrazione;
c) una o uno su nomina consensuale di quelle o di quelli già nominati con funzione di presidente. In caso di mancato accordo si svolgerà la procedura di cui all'arbitrato irrituale.
Per l'arbitrato irrituale, gli arbitri, donne o uomini, saranno nominati come segue:
a) una o uno su nomina dell'Organizzazione sindacale territoriale cui aderisca la lavoratrice o il lavoratore o a cui abbia conferito il mandato.
b) una o uno su nomina dell'Amministrazione;
c) una terza o un terzo, eventualmente, su nomina consensuale dei due arbitri come sopra, soltanto in caso di disaccordo sulla decisione. Ove non si raggiungesse un accordo sulla nomina della terza, del terzo arbitro, le parti richiederanno la nomina ad un ordine professionale alla Presidente o al Presidente del Tribunale.
La decisione dovrà essere emessa nel termine di 30 giorni dall'accettazione dell'incarico da parte degli arbitri, salvo proroga consensuale.
Le spese dell'arbitrato e di compenso degli arbitri saranno regolati dalle Amministrazioni e dalle OO.SS. che hanno nominato gli arbitri.

Art. 82 - Facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria
È sempre fatta salva la facoltà delle parti di adire l'Autorità giudiziaria senza esperire le procedure di cui al precedente art.79.

Art. 83 - Commissione paritetica nazionale
L'Anffas e le OO.SS. firmatarie del CCNL per le dipendenti e i dipendenti dell'Associazione, concordano la costituzione della Commissione Paritetica Nazionale, con sede presso l'Anffas Sede Nazionale, formata da tre rappresentanti delle OO.SS. Fp Cgil, Fist Cisl e Uil Sanità e tre rappresentanti dell'Associazione con il compito di dirimere eventuali controversie interpretative derivanti dall'applicazione in sede locale del presente CCNL. Le due parti contraenti sono abilitate a chiedere, a mezzo lettera raccomandata, la convocazione di detta commissione che si riunirà entro quindici giorni dalla data della richiesta previo accordo con l'altra parte. La richiesta dovrà contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. L'eventuale accordo sull'interpretazione della norma sostituisce la clausola controversa fin dall'inizio della vigenza del contratto.