Categoria: 2011
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Tipologia: CCNL
Data firma: 28 marzo 2011
Validità: 01.04.2011 - 31.03.2014.
Parti: Confimit, Confimpresa Euromed e Fesica Confsal, Confsal Fisals
Settori: Edilizia, Edili e affini, Artigianato e P.M.I.
Fonte: FESICA-CONFSAL

Sommario:

Parte I: Disciplina comune ai soci lavoratori, lavoratori dipendenti e quadri
Titolo I - Validità e sfera di applicazione del Contratto

Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del Contratto
Titolo II - Contrattazione sindacale
Art. 2 - Livelli di contrattazione
Art. 3 - Contrattazione nazionale
Art. 4 - Contrattazione territoriale
Titolo III - Diritti Sindacali e di Associazione
Art. 5 - Permessi sindacali
Art. 6 - Assemblee
Art. 7 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
Art. 8 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
• Attribuzioni del RLS

• Elezione
• Espletamento funzioni e permessi
• Consultazione dei RLS
Art. 9 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)
• Elezione/designazione RLST
• Accesso ai luoghi di lavoro
• Consultazione dei RLST
• Accantonamenti
Art. 10 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di sito produttivo
Titolo IV - Decorrenza - Durata
Art. 11 - Decorrenza e durata
Titolo V - Esclusività di stampa - Distribuzione contratti
Art. 12 - Esclusività di stampa
Art. 13 - Distribuzione CCNL
Titolo VI - Efficacia del Contratto
Art. 14 - Efficacia CCNL
Titolo VII - Enti Bilaterali Paritetici
Art. 15 - Enti Bilaterali Paritetici
Titolo VIII - Formazione professionale
Art 16 - Formazione professionale
Art. 17 - Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
• Formazione del RLS e RLST
Art. 18 - Sistema di qualificazione alla sicurezza per gli imprenditori edili
Titolo IX - Assunzione del lavoratore
Art. 19 - Assunzione
Art. 20 - Documenti
Art. 21 - Periodo di prova
Art. 22 - Lavoratori stranieri
Art. 23 - Lavoratori portatori di handicap
Art. 24 - Lavoratori invalidi
Art. 25 - Lavoratori con patologie oncologiche e riflessi sul rapporto di lavoro
Art. 26 - Lavoratori tossicodipendenti
Titolo X - Classificazione del personale
Art. 27 - Classificazione
Art. 28 - Profili
Art. 29 - Quadri
Titolo XI - Mansioni lavorative
Art. 30 - Mansioni promiscue
Art. 31 - Mutamento di mansioni
Art. 32 - Qualifiche escluse dalla quota di riserva
Art. 33 - Assegnazione qualifica
Titolo XII - Orario di lavoro
Art. 34 - Orario di lavoro
Art. 35 - Reperibilità
Art. 36 - Turni
Art. 37 - Lavori discontinui o di semplice attesa
Art. 38 - Riposi annui
Titolo XIII - Lavoro Straordinario, Festivo e Notturno
Art. 39 - Lavoro straordinario, Festivo, Notturno
Titolo XIV - Riposi, soste, recuperi, assenze, sospensioni e riduzioni di lavoro
Art. 40 - Riposo settimanale
Art. 41 - Soste e recuperi
Art. 42 - Assenze
Art. 43 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Titolo XV - Festività
Art. 44 - Festività
Titolo XVI - Ferie
Art. 45 - Ferie
Titolo XVII - Permessi e congedi
Art. 46 - Permessi straordinari retribuiti
Art. 47 - Permessi per studio
Art. 48 - Congedi parentali
Art. 49 - Congedo matrimoniale
Art. 50 - Permessi
Titolo XVIII - Indennità
Art. 51 - Indennità per personale viaggiante
Art. 52 - Indennità per lavori in galleria
Art. 53 - Indennità per lavori in alta montagna e in cassoni ad aria compressa
Art. 54 - Indennità per lavori in zona di grave rischio di epidemie ovvero contagio
Art. 55 - Indennità in caso di morte
Art. 56 - Alloggiamenti e cucine
Art. 57 - Mense aziendali
Titolo XIX - Premi
Art. 58 - Premio di fedeltà
Titolo XX - Igiene e ambiente di lavoro
Art. 59 - Igiene e ambiente di lavoro
Titolo XXI - Tutela maternità e paternità
Art. 60 - Maternità e paternità del lavoratore
Titolo XXII - Contratto di lavoro part - time
Art. 61 - Contratto a tempo parziale
Titolo XXIII - Contratto di lavoro a tempo determinato
Art. 62 - Contratto a tempo determinato
Titolo XXIV - Contratto di apprendistato
Art. 63 - Apprendistato
Contratto di apprendistato professionalizzante
Profili per settore Edilizia con le competenze da acquisire nel corso del periodo formativo
Contratto di apprendistato per l'espletamento di diritto-dovere di istruzione e formazione finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale
Titolo XXV - Contratto di somministrazione di lavoro
Art. 64 - Somministrazione di lavoro
Titolo XXVI - Contratto di inserimento o reinserimento
Art. 65 - Contratto di inserimento o reinserimento
Titolo XXVII - Distacco temporaneo
Art. 66 - Distacco del lavoratore
Titolo XXVIII - Corresponsione della retribuzione e TFR
Art. 67 - Aliquota oraria
Art. 68 - Corresponsione della retribuzione
Art. 69 - Reclami sulla busta paga
Art. 70 - Trattamento di fine rapporto
Titolo XXIX - Retribuzione minimo imponibile
Art. 71 - Retribuzione minimo imponibile
Titolo XXX - Doveri e condotta del lavoratore
Art. 72 - Doveri del lavoratore
Titolo XXXI - Provvedimenti e sanzioni disciplinari
Art. 73 - Provvedimenti disciplinari
Titolo XXXII - Commissione Paritetica di Garanzia
Art. 74 - Commissione Paritetica di Garanzia
Titolo XXXIII - Tutela della dignità personale dei lavoratori
Art. 75 - Tutele contro discriminazioni, molestie e mobbing del lavoratore
Titolo XXXIV - Privacy e sicurezza sui luoghi di lavoro
Art. 76 - Privacy e sicurezza sui luoghi di lavoro
Parte II: Disciplina per gli operai
Titolo XXXV - Lavoro a cottimo
Art. 77 - Prestazioni di lavoro a cottimo
Titolo XXXVI - Impiego di manodopera negli appalti e subappalti
Art. 78 - Manodopera negli appalti e subappalti
Titolo XXXVII - Passaggio da operaio ad impiegato
Art. 79 - Passaggio da operaio ad impiegato
Titolo XXXVIII - Conservazione e custodia materiali e mezzi
Art. 80 - Conservazione degli utensili, custodia degli indumenti, cicli e motocicli
Titolo XXXIX - Obblighi dell'autista
Art. 81 - Obblighi e responsabilità degli autisti
Titolo XL - Lavori usuranti e pesanti
Art. 82 - Lavori usuranti e pesanti
Titolo XLI - Elementi del trattamento economico
Art. 83 - Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza
Art. 84 - Elemento variabile della retribuzione (EVR)
Art. 85 - Elementi della retribuzione
Art. 86 - Gratifica natalizia
Art. 87 - Anzianità Professionale Edile (APE)
Titolo XLII - Cassa Edile
Art. 88 - Cassa Edile Nazionale (CEN)
Titolo XLIII - Indennità
Art. 89 - Disposizioni generali
Art. 90 - Indennità per i lavori dell'armamento ferroviario
Art. 91 - Indennità per lavori speciali disagiati
Art. 92 - Indennità per lavori marittimi
Art. 93 - Indennità per costruzioni di linee elettriche e telefoniche
Titolo XLIV - Trasferta e trasferimento
Art. 94 - Trasferta
Art. 95 - Trasferimento
Titolo XLV - Aspettativa
Art. 96 - Aspettativa non retribuita
Titolo XLVI - Malattia e infortunio sul lavoro
Art. 97 - Malattia
Art. 98 - Infortunio sul lavoro o malattia professionale
Titolo XLVII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 99 - Licenziamento o dimissioni
Parte III: Disciplina per gli impiegati
Titolo XLVIII - Contratto di telelavoro
Art. 100 - Telelavoro
Titolo XLIX - Elementi del trattamento economico
Art. 101 - Trattamento economico globale e retribuzione
Art. 102 - Elemento variabile della retribuzione (EVR)
Art. 103 - Stipendio minimo mensile
Art. 104 - Tredicesima mensilità
Art. 105 - Aumenti periodici di anzianità
Titolo L - Indennità
Art. 106 - Indennità di cassa e maneggio di denaro
Art. 107 - Indennità per uso di mezzi di trasporto propri del lavoratore
Art. 108 - Personale non soggetto a limitazione di orario
Art. 109 - Indennità di mensa
Titolo LI - Premi
Art. 110 - Premio annuo
Art. 111 - Premio di produzione
Titolo LII - Trasferta e trasferimento
Art. 112 - Trasferta
Art. 113 - Trasferimento
Titolo LIII - Aspettativa
Art. 114 - Aspettativa non retribuita
Titolo LIV - Malattia e infortunio sul lavoro
Art. 115 - Malattia
Art. 116 - Infortunio sul lavoro o malattia professionale
Titolo LV - Previdenza complementare
Art. 117 - Previdenza complementare
Titolo LVI - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 118 - Licenziamento o dimissioni
Allegati
Allegato A - Retribuzione operai
Valore mensile dei minimi di paga base degli operai
Tabella dei minimi di paga base degli operai
Allegato B - Retribuzione impiegati
Valore mensile dei minimi di paga base degli impiegati

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili artigiane e delle piccole e medie imprese industriali edili e affini

Roma, 28 marzo 2011 tra Confimit […], Confimpresa Euromed […] e Fesica Confsal […], Confsal Fisals […] con l'assistenza dalla Confsal […] è stato stipulato il presente CCNL per i dipendenti delle imprese edili artigiane e delle piccole e medie imprese industriali edili e affini.

Parte I - Disciplina comune agli operai, impiegati e quadri
Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del Contratto

Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dei dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali in base alla legge n. 443/1985 delle piccole imprese industriali, delle società cooperative e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativista, che operano nei settori delle costruzioni edili, archeologico, del restauro e attività affini. In particolare, le attività e/o mestieri interessati dal presente CCNL sono le seguenti:
1) costruzioni edili ovvero costruzioni di fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità, ad uso pubblico, ad uso privato nonché le opere necessarie al completamento e alle rifiniture delle costruzioni stesse compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il carico, lo scarico di cantieri e di opere provvisionali in genere e lo sgombero dei materiali;
2) progettazione di lavori di opere edili;
3) decorazione e rivestimenti in legno, metallo, gesso, stucco, pietre naturali, artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico e altri rivestimenti, applicazione di tappezzerie;
4) pavimentazione in cemento, marmette, marmo, legno, pietre naturali, seminato, gomma, bollettonato, linoleum;
5) intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, doratura, argentatura, laccatura e simili;
6) preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, feltri, bitume, cartoni e simili, con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
7) lavori murali per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
8) posa in opera di attrezzature varie di servizio;
9) spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri, facciate di edifici, monumenti, sgombero della neve da tetti e da superfici di varia natura;
10) pozzi d'acqua - scavati, trivellati, realizzati con sistema autoaffondante - per uso potabile, industriale o irriguo;
11) costruzione e demolizione di fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, impianti di depurazione e simili;
12) costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di strade di ogni tipologia, compreso lo sgombero della neve e altri materiali;
13) sgombero di materiali di vario genere rientrante nel settore edile;
14) esecuzione di segnaletica stradale orizzontale;
15) posa in opera di segnaletica;
16) costruzione, manutenzione e demolizione di strade ferrate e tranvie;
17) costruzione, installazione, demolizione di cisterne e serbatoi interrati in metallo, in cemento armato ovvero altro materiale per il contenimento di qualsiasi tipologia di liquido;
18) costruzione, manutenzione, irrigazione di campi sportivi, parchi, giardini e simili;
19) costruzione di linee elettriche e telefoniche;
20) messa in opera di pali, tralicci e simili;
21) costruzione di opere marittime, lacuali e lagunari in genere;
22) scavi, rinterri e opere murarie per stesura di cavi e tubazioni di gas, acqua, telefonia e simili;
23) realizzazione di opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose, franose, di terreni allagabili e di terreni a rischio di dissesto idrogeologico;
24) attività di produzione e distribuzione di calce struzzo preconfezionato;
25) movimenti di terra, scavi, anche per ricerche archeologiche e geognostiche, preparazione di aree fabbricabili, terrapieni e simili;
26) demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge;
27) demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive;
28) manutenzione ordinaria e/o straordinaria, restauro e restauro-artistico di opere edili, di beni mobili e immobili di opere tutelate;
29) costruzione, manutenzione e restauro di fabbricati ad uso abitazioni urbani e rurali, ad uso agricolo, commerciale, industriale, di opere monumentali;
30) attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili;
31) altre attività complementari e sussidiarie inquadrabili con quelle sopra menzionate.
Le disposizioni del presente Contratto sono correlate, inscindibili tra loro, non cumulabili con altro trattamento e pertanto non è ammessa la loro parziale applicazione.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni più favorevoli, individuali o collettive, derivanti da accordi, usi e consuetudini praticate al lavoratore in servizio prima della data di stipula del presente CCNL, che restano a lui assegnate "ad personam".
Le Parti stipulanti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive ovvero ai fondi per la formazione professionale erogati da Enti pubblici, nazionali, regionali provinciali e/o della U.E, sia compreso l'impegno da parte delle imprese artigiane, delle piccole imprese industriali, delle società cooperative e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativista, all'applicazione del presente CCNL.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente CCNL, valgono le disposizioni di legge vigenti.
Nota a verbale
Salvo per i lavoratori dipendenti direttamente dall'impresa ovvero dal consorzio artigiano che esegue i lavori sopra elencati, il presente CCNL non trova applicazione in riferimento alle attività connesse per complementarietà e/o sussidiarietà all'edilizia, all'istallazione di impianti e rispetto a tutte quelle attività regolamentate da contratti artigiani di altre categorie.
Il presente Contratto non si applica al personale avviato obbligatoriamente tramite le Capitanerie di porto.

Titolo II Contrattazione sindacale
Art. 2 - Livelli di contrattazione

Le Parti stipulanti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
a. contrattazione di I livello: contratto nazionale di settore;
b. contrattazione di II livello: contratto integrativo territoriale e/o aziendale

Art. 3 - Contrattazione nazionale
La contrattazione collettiva di I livello vuole riconoscere alle imprese il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, che si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente CCNL
[…]
Alla contrattazione collettiva nazionale è demandato di trattare le materie specifiche del settore edile e in particolare:
- la classificazione del personale;
- la retribuzione;
- l'orario di lavoro;
- le normative in materia di condizioni di lavoro, sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro e cantieri;
- le relazioni sindacali di settore;
- le materie da rinviare o rimettere al livello regionale;
- la costituzione e il regolamento di Enti bilaterali Paritetici;
- la costituzione e il regolamento di Comitati Paritetici;
- la costituzione e il regolamento di eventuali Fondi di categoria;
- la regolamentazione e determinazione delle quote sindacali;
- le materie tipiche della contrattazione collettiva nazionale, non indicate nella suddetta elencazione.

Art. 4 - Contrattazione territoriale
In conformità all'intesa Governo - Parti Sociali del 22 gennaio 2009, la contrattazione di secondo livello è tesa al rilancio della crescita della produttività e quindi della retribuzione reale. La contrattazione collettiva decentrata sarà svolta a livello regionale e territoriale e riguarderà materie e istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale.
Alla contrattazione collettiva territoriale è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate:
- alla ripartizione dell'orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;
[…]
- a concorrere alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alla Cassa Edile Nazionale e dagli ulteriori compiti specificati nell'articolo medesimo, in particolare in materia di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale;
- alla determinazione del premio produzione per i lavoratori;
- alla determinazione dell'indennità di settore;
- alla determinazione delle quote sindacali di competenza territoriale;
- alla determinazione di una indennità per i lavoratori soggetti a reperibilità utilizzati in imprese vincolate contrattualmente a garantire la manutenzione e/o gestione di impianti;
- alla determinazione dell'indennità per i dipendenti addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche ovvero per lavori in alta montagna ovvero in galleria, di cui al presente CCNL;
- alla determinazione dell'indennità per i lavoratori soggetti a spostamenti periodici;
- alla determinazione dell'indennità per i lavoratori comandati alla guida di pulmini dell'azienda per gli spostamenti periodici dei lavoratori;
- alla regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente;
- alla determinazione dell'erogazione a favore dei dipendenti di eventuali benefici economici e/o assistenziali (a titolo esemplificativo buoni pasto, buoni spesa, convenzioni e servizi a vario titolo, etc.);
- alla regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto e relative indennità sostitutive;
- all'individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta;
[…]
- alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie e delle particolari modalità di frizione a favore dei cittadini stranieri;
[…]
- a stabilire la sussistenza della necessità di lavoro straordinario determinato da eventi eccezionali non programmati;
[…]
- all'attuazione di quanto previsto in sede nazionale in materia di prestazioni erogate dalla Cassa Edile Nazionale per i casi di malattia, infortuni sul lavoro o malattia professionale;
- all'attuazione della disciplina in materia di formazione professionale e alla determinazione dei programmi di alta professionalità, con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi;
- all'istituzione e al funzionamento dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, di cui al presente Contratto, sulla base di quanto previsto dalla disciplina nazionale;
- alle eventuali determinazioni in ordine all'attuazione della disciplina del Rappresentante per la Sicurezza di cui al presente Contratto;
[…]
- alla disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione aziendale dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio;
- alla definizione di ogni altra materia ed istituto non regolamentato a livello nazionale.
[…]

Titolo III Diritti Sindacali e di Associazione
Art. 5 - Permessi sindacali

Le Parti stipulanti riconoscono che ciascun dipendente potrà usufruire nel corso dell'anno di permessi sindacali nei limiti di 10 (dieci) ore, a titolo di diritto d'assemblea, permessi che saranno richiesti al datore di lavoro dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
[…]
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro; le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dei locali dell'impresa ma, in presenza di locali idonei, può svolgersi anche al suo interno, previo accordo tra datore di lavoro e dipendenti in applicazione a quanto disposto dalla Legge n. 300/1970.
[…]

Art. 6 - Assemblee
È riconosciuto ai lavoratori il diritto di riunirsi in assemblea al di fuori dell'orario di lavoro e di quanto disposto al precedente paragrafo ai fine di trattare materie di interesse sindacale e lavorativo.
Le suddette riunioni sono indette singolarmente o collettivamente dalle Rappresentanza Sindacali Aziendali (RSA) nell'unità produttiva - cantiere, stabilimento, sede, filiale, ufficio o reparto autonomo - nella quale i lavoratori sono impiegati.
[…]
Qualora non trovi applicazione l'art. 35 della legge n. 300/1970, ai lavoratori in forza presso unità produttive con almeno 5 dipendenti, deve essere riconosciuto il diritto a permessi retribuiti nel limite complessivo di 8 giorni all'anno per partecipare ad assemblee al di fuori del luogo di lavoro inerenti la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Per quanto non disposto dal presente Contratto, trovano applicazione le disposizioni di legge.

Art. 7 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
Ai sensi della Legge n. 300/1970, le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente contratto, possono:
- nelle imprese con più di 15 (quindici) e fino a 100 (cento) lavoratori dipendenti, designare 1 (uno) rappresentante sindacale aziendale (RSA);
- nelle imprese da 101 (centouno) a 300 (trecento) lavoratori dipendenti possono designare 3 (tre) rappresentanti sindacali;
- oltre la soglia dei 300 (trecento) dipendenti e ogni 300 (trecento) dipendenti possono designare ulteriori 3 (tre) rappresentanti sindacali.
Visto l'art. 19 punto b) della Legge n. 300/1970, non avendo le OO.SS. firmatarie il presente CCNL sottoscritto l'Accordo interconfederale del 01/12/1993, possono costituire presso ogni impresa le RSA.
[…]
Per quanto non disposto dal presente Contratto, trovano applicazione le disposizioni di legge.
[…]
Diritto di affissione
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) hanno il diritto di affiggere comunicazioni e ogni altro tipo di documento relativo a materie di interesse sindacale e del lavoro, su appositi spazi messi a disposizione dall'impresa all'interno dell'unità produttiva e in un luogo di facile accesso per tutti i lavoratori.

Art. 8 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Attribuzioni del RLS

Rispetto agli ambiti di propria competenza e in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:
- ha facoltà di accedere in tutti i luoghi di lavoro dove si svolgono le lavorazioni;
- deve essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- deve essere consultato sulla designazione del Responsabile e degli Addetti al servizio di prevenzione e protezione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- deve essere consultato in merito all'organizzazione della formazione in materia di sicurezza del lavoratore incaricato dell'attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata comunque non inferiore a quanto disposto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- ha facoltà di formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali deve, di norma, essere sentito;
- partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- è tenuto ad avvertire senza ritardo il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora reputi inidonee le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro ovvero i mezzi impiegati per attuarle e tali da esporre i lavoratori a rischi per la propria sicurezza e salute nel luogo di lavoro.
Il datore di lavoro consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso e in tale occasione il RLS ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni su quanto oggetto di consultazione, ai sensi delle previsioni di legge. Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire al RLS, anche su istanza di quest'ultimo, le informazioni e la documentazione prescritta in materia di sicurezza e salute sul lavoro, ai sensi di quanto disciplinato per legge. Per informazioni si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene, alla salute e alla sicurezza del lavoro.
L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
Tra gli altri adempimenti ai quali il datore di lavoro è tenuto, su richiesta del RLS e per l'espletamento delle sue funzioni, vi è l'obbligo di fornire copia del registro degli infortuni e del documento contenente:
1. la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro (DVR), contenente i criteri adottati per procedere alla suddetta valutazione;
2. l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione di cui al numero 1., unitamente all'indicazione delle attrezzature di protezione utilizzate;
3. il programma di attuazione delle misure di cui al numero 2.
In caso di appalto, copia del DVR dovrà essere fornita al RLS dell'impresa datrice di lavoro committente e a quello delle imprese appaltatrici coinvolte nei lavori.
Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, il RLS con apposita istanza motivata può richiedere la riunione prevista dal suddetto articolo qualora la durata del cantiere sia inferiore ad un anno.

Elezione

Nelle aziende ovvero nelle unità produttive che impiegano più di 15 dipendenti il RLS è eletto o designato dai lavoratori tra i dirigenti delle RSA ovvero, in loro assenza, dai lavoratori dell'azienda al loro interno ovvero in mancanza di quest'ultima previsione sarà individuato per più imprese appartenenti al medesimo comparto produttivo e presenti nello stesso ambito territoriale, sulla base di quanto disciplinato da specifici accordi locali siglati dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti il presente Contratto.
Il rappresentante per la sicurezza assolve ai propri compiti per tutte imprese operanti nell'unità produttiva relativamente al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di sicurezza specifici e delle misure di protezione e prevenzione adottate e deve essere informato e consultato entro 30 giorni dall'inizio dei lavori e in tutti i casi previsti ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 81/2008. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto anche per candidature concorrenti.
Hanno diritto al voto tutti i dipendenti e possono essere eletti tutti i lavoratori (o dirigenti delle RSA a seconda dei casi) - non in prova, con contratto a tempo determinato ovvero indeterminato purché la durata del medesimo consenta lo svolgimento del mandato - che prestino la propria attività nelle unità lavorative. La durata dell'incarico è di 3 anni.
Risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima della elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale che al termine dello scrutinio, provvederà a redigere il verbale delle elezioni che dovrà essere comunicato senza ritardo al datore di lavoro.

Espletamento funzioni e permessi

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad usufruire per lo svolgimento delle proprie mansioni a permessi retribuiti pari a:
- 8 ore annue nelle imprese o unità produttive fino a 15 dipendenti;
- 20 ore annue nelle imprese o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;
- 32 ore annue nelle imprese o unità produttive con oltre 50 dipendenti. Nelle unità lavorative che occupano da 16 a 50 dipendenti, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50 D.lgs. n. 81/2008, i RLS, oltre ai permessi già previsti per le RSA, utilizzano permessi retribuiti orari pari a 20 ore annue per ogni rappresentante.
In riferimento al RLS di ambito territoriale del comparto edile, il numero delle ore di permesso retribuito che gli spetta viene calcolato sulla base dell'occupazione complessiva interessata dell'ambito territoriale e della relativa mutualizzazione degli oneri, secondo le modalità previste dalle OO.SS. territoriali.
Il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. I rappresentanti territoriali dei lavoratori ovvero di un comparto adempiono al proprio mandato con riferimento all'ambito territoriale o al comparto di loro stretta competenza, individuato ai sensi di legge.

Consultazione dei RLS

Il datore di lavoro è tenuto a consultare preventivamente i RLS sui piani di sicurezza (PSC, PSS, POS, PiMUS, DUVRI) e su eventuali e significative modifiche da apportarsi ai piani di sicurezza.
I rappresentanti hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani di sicurezza e di formulare proposte al riguardo.

Art. 9 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)
II RLST esercita le competenze del RLS con le modalità previste con riferimento a tutte le imprese o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o
designato il RLS.
L'esercizio delle attribuzioni di cui alla lett. e) dell'art. 28 del D.lgs. n. 81/2008 avviene con l'assistenza dell'Associazione datoriale alla quale l'impresa è iscritta ovvero conferisce mandato. Nei cantieri dove operano imprese appartenenti ai settori dell'industria e/o della cooperazione, il RLST e il RLS delle imprese dei suddetti settori collaborano al piano di coordinamento e alla rispondenza dei piani di sicurezza specifici e delle misure di protezione e prevenzione adottate. A tal fine, il RTLS può chiedere chiarimenti rispetto ai suddetti piani di sicurezza e formulare proposte inerenti l'assistenza dell'OO.SS: alla quale l'impresa è iscritta ovvero conferisce mandato. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale è inoltre informato ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008).
L'esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.

Elezione/designazione RLST
Le modalità di elezione o designazione del RLST sono individuate dagli Accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle Associazioni datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentite le Associazioni di cui al precedente comma. Tutte le imprese nel cui ambito non è stato eletto o designato il RLS partecipano al Fondo istituito dall'Inail per l'attività dell'RLST.
L'Organismo Paritetico Bilaterale o, in mancanza, il Fondo comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del RLST.

Accesso ai luoghi di lavoro
Per l'esercizio delle proprie attribuzioni il RLST accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al paragrafo precedente. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave, ipotesi nella quale l'accesso avviene previa segnalazione all'Organismo Paritetico Territoriale competente. Ove l'impresa impedisca l'accesso al RLST questi lo comunica all'Organismo Paritetico Bilaterale o, in sua mancanza, all'Organo di vigilanza territorialmente competente.

Consultazione dei RLST
Il datore di lavoro consulta preventivamente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale sui piani di sicurezza (PSC, PSS, POS, PiMUS) e su eventuali e significative modifiche da apportarsi ai piani di sicurezza.
I rappresentanti hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani di sicurezza e di formulare proposte al riguardo.
Le OO.SS. territoriali dei lavoratori aderenti Associazioni Nazionali stipulanti il presente CCNL si impegnano affinché i RLST possano espletare pienamente il loro mandato.

Accantonamenti
Le Parti Sociali stipulanti determinano a livello regionale - nell'ambito di programmi concordati congiuntamente - la ripartizione della rimanente quota tra la formazione e l'informazione del Rappresentante, la formazione dei lavoratori e i programmi dedicati a strutture e a rendere funzionali i rapporti tra RLST e il Comitato paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro di cui al presente Contratto, fatti salvi i costi di agibilità del RLST.
Ai sensi dei commi precedenti del presente paragrafo, la gestione dell'accantonamento e della ripartizione delle risorse viene disposta dalle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti con apposito accordo nel quale dovrà inoltre essere disciplinata la programmazione della formazione in materia di sicurezza e salute per i RLS, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008.
Dalla data di elezione del Rappresentante per la sicurezza aziendale cessa l'obbligo degli accantonamenti di cui al presente paragrafo, fatto salvo quanto previsto nei precedenti paragrafi del presente articolo.

Art. 10 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di sito produttivo
I RLS di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:
a. nei porti di cui all'art. 4 comma 1 lett. b), c) e d) della Legge n. 84/1994, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge;
b. nei centri intermodali di trasporto di cui alla Direttiva del Ministro dei trasporti n. 3858/2006;
c. egli impianti siderurgici;
d. in cantieri con almeno 30mila uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;
e. in contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da mun numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.
Nei contesti di cui alla suddetta lettera e. il RLS di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i RLS delle aziende operanti nel sito produttivo.
Diritti dei lavoratori
I lavoratori dell'impresa o dell'unità produttiva hanno diritto ad essere informati in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alle mansioni svolte, in occasione:
- del primo ingresso nel settore;
- dei cambiamenti di mansione;
- dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi.

Titolo VI Efficacia del Contratto
Art. 14 - Efficacia CCNL

Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono impegnative per le Organizzazioni stipulanti solo dopo che le imprese abbiano dato l'adesione agli Enti Bilaterali Paritetici del presente Contratto e risultino essere in regola con i versamenti dovuti.
Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti Sociali di cui al presente CCNL o qualsiasi estensione, pattuita con altre Parti diverse da quelle stipulanti, non può avvenire se non con il consenso espresso compiutamente dalle parti stipulanti.

Titolo VII Enti Bilaterali Paritetici
Art. 15 - Enti Bilaterali Paritetici

Le OO.SS. stipulanti il presente CCNL intervengono attraverso la Bilateralità nel sistema del Welfare, garantendo prestazioni di tutela senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. Le Organizzazioni Sindacali contraenti hanno costituito quali Enti Paritetici Bilaterali il FormaLavoro Nazionale la cui disciplina è disposta all'art. 16 del presente CCNL e la Cassa Edile Nazionale (CEN) di cui all'art. 88.
L'adesione ai suddetti Enti Paritetici da parte delle imprese che applicano il presente Contratto è automatica, in quanto si tratta di Enti di diretta derivazione dal CCNL.
La CEN viene finanziata tramite una contribuzione aggiuntiva prevista carico dell'impresa (pari a 5/6 del contributo) e del dipendente (nella misura di 1/6) per l'erogazione dei servizi, secondo quanto disposto dal presente CCNL e dallo statuto e dal Regolamento attuativo dell'Ente stesso. In materia di certificazione dei contratti di lavoro e dei contratti di appalto, ai sensi della vigente legislazione in materia, le Pareti Sociali contraenti concordano di costituire presso la Cassa Nazionale Edile la Commissione Paritetica di Certificazione. Tale Commissione inoltre è abilitata a certificare i modelli di organizzazione e di gestione per la sicurezza conferendo loro una "presunzione di conformità alle prescrizioni" del D.lgs. n. 81/2008. La certificazione agli "idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1 dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 documenta l'adempimento degli obblighi giuridici (previsti dal comma 1 dell'art. 30) nello svolgimento delle ordinarie attività aziendali.

Titolo VIII Formazione professionale
Art. 16 - Formazione professionale

Le Parti Sociali contraenti riconoscono nella formazione e nell'addestramento professionale gli obiettivi privilegiati che le imprese debbono perseguire al fine di garantire una crescita effettiva del settore edile sia in termini di implementazione della qualità del lavoro sia di sviluppo delle capacità tecnico-produttive delle imprese.
A tal fine le OO.SS. firmatarie riconoscono come prioritario l'avvio di un profondo processo di risistematizzazione del Sistema di formazione professionale e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dell'Industria e dell'Artigianato Edile, volto al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- rispondere alle reali esigenze di imprese e lavoratori , governando i processi di crescita e sviluppo del settore, attraverso strumenti flessibili, articolati ed efficienti;
- fornire servizi e mettere in atto interventi efficaci e misurabili per rispondere prontamente ai bisogni e fabbisogni del settore edile;
- favorire l'occupazione qualificata, la riqualificazione professionale, l'inserimento e la permanenza nel settore di categorie di lavoratori svantaggiati, dei lavoratori stranieri, dei lavoratori in mobilità, in disoccupazione ovvero in CIG, della manodopera femminile.
- disoccupati o inoccupati da lungo periodo;
- governare il mercato del lavoro;
- avere un impatto strutturale e misurabile sul tessuto produttivo.
Le anzidette finalità sono attuate attraverso un unico sistema formativo nazionale, l'Ente Paritetico Nazionale per la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dell'Industria e dell'Artigianato Edile, denominato FormaLavoro.
Il sistema del FormaLavoro è strutturato in un organismo nazionale di gestione, coordinamento, sorveglianza e indirizzo denominato FormaLavoro Nazionale e in Organismi periferici, denominati FormaLavoro territoriali, che il FormaLavoro Nazionale potrà costituire sia a livello regionale che locale.
I FormaLavoro territoriali sono pertanto le agenzie formative di settore su cui si basa il sistema nazionale FormaLavoro e operano su base territoriale, in armonia con gli indirizzi strategici dati dalle Parti Sociali e in attuazione delle linee guida predisposte dal FormaLavoro nazionale.
È affidato al FormaLavoro Nazionale il compito di:
- promuovere, attuare e gestire progetti e iniziative di formazione professionale per i lavoratori dell'edilizia, anche nei confronti delle Istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali;
- svolgere, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nei confronti delle Imprese, Piccole e Medie Imprese, Lavoratori autonomi e delle rispettive Parti Sociali costituenti l'Ente Bilaterale Paritetico ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.;
- promuovere attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali nonché, su richiesta delle imprese, rilasciare una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30 del D.Lgs n. 106/2009, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;
- effettuare, attraverso personale con specifiche competenze tecniche, sopralluoghi nei luoghi di lavoro dei territori di pertinenza e nel comparto edilizio delle costruzioni finalizzati al supporto delle azioni di prevenzione ai sensi dell'art. 51, comma 6 del D.lgs. n. 81/2008 e a valutare l'applicazione delle norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro. Degli esiti dei sopralluoghi viene informata la autorità di vigilanza;
- svolgere attività di consulenza e verifica nei cantieri edili per ottimizzare al meglio i livelli di sicurezza e salute;
- promuovere, validare e collaborare ad azioni di formazione/informazione dei lavoratori, artt. 36 e 37 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm., unitamente ai soggetti interessati alla sicurezza a vari livelli, quali datori di lavoro, dirigenti, preposti, responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP), rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), lavoratori, responsabili dei lavori e coordinatori sicurezza nei cantieri;
- collaborare alla formazione dei lavoratori e dei RLS ai sensi dell'art. 37, comma 12 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.;
- realizzare il coordinamento e il controllo quantitativo sulle attività e qualitativo sui contenuti formativi e l'indirizzo e monitoraggio a livello nazionale delle attività svolte dai FormaLavoro territoriali eventualmente costituiti nonché di supportare questi ultimi nella risoluzione di tutte quelle problematiche concernenti l'area della formazione professionale, della riqualificazione e della formazione continua;
- produrre materiali informativi di supporto sulle tematiche di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri edili sviluppando ricerche in collaborazione con altri enti;
- effettuare studi, ricerche, raccolta ed elaborazione dati in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e sviluppare iniziative promozionali, anche in collaborazione e concerto con FormaLavoro territoriali costituiti;
- raccogliere dati, notizie ed elaborare documenti inerenti la formazione professionale di settore, promuovendo la stesura di programmi e pubblicazioni periodiche, a carattere divulgativo e tecnico ovvero l'organizzazione di convegni e incontri di studio sulle problematiche connesse all'istruzione e alla formazione professionale nel comparto edile, anche in collaborazione e concerto con FormaLavoro territoriali costituiti;
- promuovere in proprio e/o in committenza, coordinare e gestire progetti, studi e ricerche per sviluppare lo stato di conoscenza delle necessità formative nel comparto edile, in particolare relativamente alle evoluzioni produttive e alle esigenze di qualificazione e crescita professionale degli addetti;
- promuovere l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
- collaborare con Enti e organismi pubblici e privati che si occupano di formazione professionale, sicurezza e igiene del lavoro;
- attuare in materia di formazione professionale le iniziative assunte congiuntamente tra le Parti sociali firmatarie in un quadro di politica attiva del lavoro nel settore delle costruzioni;
- promuovere e curare i rapporti generali con le Istituzioni nazionali e sovranazionali, anche a livelle comunitario, in materia di programmi formativi;
- promuovere e coordinare corsi di formazione normati e non normati rivolti a tutte le figure professionali della sicurezza e per la preparazione antinfortunistica dei lavoratori, dei quadri tecnici, dei datori di lavoro e degli imprenditori associati;
- promuovere e coordina la formazione di professionisti specificamente qualificati, idonei a dare applicazione alla normativa della sicurezza e igiene del lavoro e ad istruire le maestranze del settore edile e delle costruzioni;
- promuovere la diffusione, anche nei luoghi di lavoro, di materiale di informazione in materia di formazione professionale, sicurezza e igiene del lavoro;
- incentivare la promozione del comparto edile al fine di avvicinare e coinvolgere giovani e lavoratori non occupati o in cerca di occupazione nel settore, anche in coordinamento con gli Enti pubblici e privati e gli Organismi competenti;
- svolgere attività di consulenza e verifica nei cantieri edili per ottimizzare al meglio i livelli di sicurezza e salute;
- supportare le imprese nella individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e a migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 51, comma 3), D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.;
- curare l'accesso ai luoghi di lavoro congiuntamente al RLS nel caso di infortunio grave;
- effettuare, attraverso personale con specifiche competenze tecniche, sopralluoghi nei luoghi di lavoro dei territori di pertinenza e nel comparto edilizio delle costruzioni finalizzati al supporto delle azioni di prevenzione ai sensi dell'art. 51, comma 6 del D.lgs. n. 81/2008 e a valutare l'applicazione delle norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro. Degli esiti dei sopralluoghi viene informata la autorità di vigilanza;
- chiedere alla competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza di disporre controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni;
- dare comunicazione alle imprese e agli Organi di vigilanza territorialmente competenti del nominativo del RLS territoriale, ai sensi dell'art. 51 comma 8 del D.lgs. n. 81/2008;
- comunicare all'Inail i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST);
- promuovere l'assistenza alle imprese finalizzata alla attuazione degli adempimenti in materia di sicurezza e salute;
- svolgere un servizio di vigilanza e consulenza a favore delle imprese edili per il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.
Per tutto quanto non disciplinato dal presente CCNL in materia di prerogative, poteri e composizione del FormaLAvoro Nazionale e dei FormaLavoro territoriali si rimanda ai loro statuti e regolamenti attuativi.

Art. 17 - Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche rispetto alle sue competenze linguistiche, con particolare riferimento a:
- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, Organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma precedente sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle Parti Sociali. Il datore di lavoro è altresì tenuto ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in merito ai rischi specifici di cui al D. lgs. n. 81/2008 successivi. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la suddetta formazione è definita mediante l'Accordo di cui al comma precedente.
La formazione professionale e, ove previsto, l'addestramento specifico sono obbligatorie nei seguenti casi:
- costituzione di un nuovo rapporto di lavoro ovvero, in caso di un contratto di somministrazione, inizio della utilizzazione;
- assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato;
- trasferimento ovvero mutamento di mansioni;
- introduzione di nuove attrezzature di lavoro, tecnologie ovvero impiego di nuove sostanze e preparati pericolosi.
Alla formazione del lavoratore e dei rappresentanti provvede, durante l'orario di lavoro, l'impresa, attraverso moduli tenuti da formatori esperti (D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.) ovvero dal FormaLavoro e/o dagli Enti di formazione delle Parti Sociali contraenti.
Il pagamento dei costi relativi alla formazione e riqualificazione professionale aziendale è a carico dell'impresa e comunque non può in alcun caso comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
L'attività formativa potrà anche essere svolta con modalità FAD e/o e-learning.
Ogni altro tipo di attività formativa sarà invece compresa nel normale orario di lavoro.
I contenuti della formazione di cui al presente paragrafo comprendono:
1. principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
2. definizione e individuazione dei fattori di rischio;
3. valutazione dei rischi;
4. individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
I contenuti della formazione devono essere di facile accessibilità e comprensione da parte dei loro destinatari (lavoratori e loro rappresentanti) e in caso di lavoratori stranieri l'impresa è tenuta a verificare preliminarmente il loro livello di conoscenza e comprensione della lingua italiana al fine di attuare tutti quelli interventi volti a garantire l'effettivo recepimento dei contenuti formativi trasmessi, anche attraverso il ricorso a metodologie didattiche specifiche che permettano loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I lavoratori incaricati di attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione della emergenza dovranno essere destinatari di una specifica e adeguata formazione in materia e di appositi aggiornamenti periodici.
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2 comma 1 lett. i) del D.lgs. n. 276/2003 e ss.mm.. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli Organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
In via generale la formazione del lavoratore in materia di sicurezza e prevenzione è di 8 ore annue che in caso di assunzione di un lavoratore al primo impiego nel settore edile sale a 16 ore annue, da effettuarsi prima del suo effettivo inserimento lavorativo nel cantiere edile. Al termine del percorso formativo, ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell'avvenuta formazione e FormaLavoro terrà un'anagrafe in merito.
Resta comunque salvo che la formazione dei lavoratori deve essere ripetuta con periodicità in relazione alla insorgenza di nuovi rischi ovvero alla evoluzione dei rischi.

Formazione del RLS e RLST
Il RLS e il RLST hanno diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurare loro adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
- legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- principi giuridici comunitari e nazionali;
- aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- nozioni di tecnica della comunicazione.
In particolare per gli RLST la durata dei percorsi formativi deve essere pari ad almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione e di 8 ore di aggiornamento annuale mentre per gli RLS di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.
In sede di contrattazione collettiva nazionale sono inoltre fissati i criteri e i termini per l'aggiornamento periodico.
Ai rappresentanti dei lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell'avvenuta formazione e FormaLavoro terrà un'anagrafe in merito.
Per tutto quanto non previsto dal presente CCNL, si rimanda alla normative in materia, vigente e futura.

Art. 18 - Sistema di qualificazione alla sicurezza per gli imprenditori edili
Al fine di promuovere la qualificazione degli imprenditori edili alla loro prima esperienza nel settore ovvero di favorire l'aggiornamento degli imprenditori interessati sui temi della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, le Parti Sociali concordano sulla necessità di porre in atto specifici interventi in materia diretti alla predisposizione a favore delle imprese di appositi percorsi formativi e/o di aggiornamento periodici.
Finalità di finanziamento, modalità di svolgimento e di partecipazione ai corsi e relative eventuali misure premiali alle imprese saranno oggetto di un apposito accordo tra le Parti Sociali contraenti il presente CCNL.

Titolo IX Assunzione del lavoratore
Art. 19 - Assunzione

[…]
In caso di assunzione di addetto ai cantieri, il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al lavoratore una tessera di riconoscimento che, oltre agli elementi previsti dall'art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008, deve riportare la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione, ai sensi della Legge n. 136/2010.
[…]

Art. 20 - Documenti
All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare:
[…]
- eventuali certificati o titoli comprovanti formazioni professionali, studi, abilitazioni conseguite ovvero attestanti precedenti occupazioni;
- la scheda professionale;
[…]

Art. 22 - Lavoratori stranieri
Per favorire il pieno inserimento dei lavoratori stranieri nel settore edile, le Parti stipulanti concordano sulla possibilità di realizzazione di corsi di formazione professionale, con un ruolo attivo in tal senso da parte di FormaLavoro e degli Enti di Formazioni delle Parti Sociali stipulanti.
Le Parti Sociali, infatti, consapevoli delle problematiche connesse alle differenze linguistiche, socio-culturali e all'integrazione socio-lavorativa di tali lavoratori, stante le ripercussioni e le relative ricadute nell'ambito del lavoro regolare, dello sfruttamento della manodopera e del fenomeno infortunistico, convengono di affidare al FormaLavoro, anche mediante la costituzione di una apposita Commissione paritetica, un ruolo attivo volto a:
- attuare corsi di lingua italiana e formazione professionale specifica tenuti da Formalavoro, Enti pubblici, ovvero Enti di Formazione delle OO.SS. il presente CCNL;
- attuare i programmi di formazione interculturale per favorire l'integrazione e la comunicazione tra i lavoratori italiani e stranieri all'interno dell'azienda e al contempo a migliorare la gestione del personale e più in generale il funzionamento dell'intera impresa;
- promuovere e favorire la formazione e l'aggiornamento professionale nei paesi d'origine dei lavoratori stranieri;
- ogni altra iniziativa che possa ritenersi utile al fine del raggiungimento di un'effettiva integrazione socio-lavorativa dei lavoratori stranieri nel luogo di lavoro e sui cantieri, quale a titolo meramente esemplificativo, la risoluzione di problemi di organizzazione del cantiere, mensa, calendario annuo, l'alloggio, i servizi in generale.
FormaLavoro dovrà determinare un piano di azioni che realizzi:
- la possibilità di fornire corsi di alfabetizzazione con mutualizzazione dei costi;
- la razionalizzazione e le sinergie delle iniziative dei soggetti per la formazione preventiva nei paesi di origine dei lavoratori stranieri;
- l'attuazione dei programmi di formazione interculturale.
Per favorire il rientro temporaneo nel loro Paese di origine, compatibilmente con le necessità tecnico organizzative dell'impresa, i lavoratori extracomunitari potranno fruire delle ferie e dei permessi annui in un'unica soluzione ai sensi dell'art. 38 del presente CCNL.

Art. 23 - Lavoratori portatori di handicap
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori portatori di handicap, valgono le norme di legge e del presente CCNL.
Le imprese che impiegano i suddetti lavoratori, compatibilmente con le esigenze aziendali, potranno prevedere gestioni orarie flessibili e/o il riconoscimento di permessi non retribuiti al fine di consentire al lavoratore di sottoporsi a progetti terapeutico-riabilitativi, prescritti da strutture sanitarie pubbliche ovvero convenzionate col Servizio Sanitario Nazionale.
Analoghe misure potranno essere godute anche dai lavoratori genitori o coniugi di portatori di handicap, per i quali sia richiesto, nell'ambito di un progetto terapeutico-riabilitativo, una assistenza continuativa.
Le imprese si impegnano inoltre a porre in atto tutti quelli interventi diretti al superamento delle barriere architettoniche e di ogni ostacolo per il normale svolgimento dell'attività lavorativa da parte di questi lavoratori ovvero ad individuare ed attuare soluzioni alternative che ne riducano gli effetti.

Art. 24 - Lavoratori invalidi
In caso di invalidità derivante da infortunio sul lavoro, le imprese si impegnano, qualora dovessero verificarsi in azienda opportunità di inserimento lavorativo idonee per il lavoratore riconosciuto invalido ma abile al lavoro, a prevedere opportuni percorsi volti a favorire il reinserimento in azienda di tali lavoratori.

Art. 25 - Lavoratori con patologie oncologiche e riflessi sul rapporto di lavoro
Le assenze determinate da patologie gravi che richiedano terapie salvavita, che comportano una discontinuità nella prestazione lavorativa e comunque non fanno venir meno la capacità di prestazione lavorativa anche se intervallate nel tempo, consentono al dipendente all'atto del superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro di poter fruire dell'aspettativa prolungata anche in maniera frazionata in merito ai singoli interventi terapeutici necessari.

Art. 26 - Lavoratori tossicodipendenti
Ai lavoratori per i quali si accerti lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle Unità Sanitarie Locali o di altre strutture terapeutiche-riabilitative e socio-assistenziali, le aziende riconosceranno un periodo di aspettativa non retribuita. Quanto previsto al comma precedente dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 162/1990. I lavoratori in aspettativa dovranno presentare all'azienda, con periodicità trimestrale, la documentazione idonea ad attestare la prosecuzione del programma terapeutico-riabilitativo al quale partecipano o concorrono.
In caso di mancata attestazione o di interruzione anticipata del programma terapeutico, l'aspettativa s'intende contestualmente terminata e il lavoratore è tenuto a riprendere l'attività lavorativa.
Le aziende, compatibilmente con le esigenze di servizio, concorderanno un periodo di aspettativa non retribuita ai lavoratori familiari di un tossicodipendente per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente, qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti le necessità.
In questo caso l'aspettativa ovvero i periodi di aspettativa nel periodo di vigenza del rapporto lavorativo, non potranno superare nel loro complesso i 4 mesi.

Titolo XII Orario di lavoro
Art. 34 - Orario di lavoro

Per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività e funzioni.
Sono pertanto ricompresi ai fini del computo dell'orario di lavoro i periodi in cui i lavoratori sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal datore di lavoro e ad attenersi alle disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente l'opera in caso di necessità.
La nozione di orario di lavoro è ancorata al concetto di lavoro effettivo.
Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge, con le eccezioni e le deroghe previste in sede di contrattazione di II° livello.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere per gli impiegati e di 13 ore per gli operai ai sensi degli artt. 3 e 7 del D.Lgs. 66/2003, suddivise su 5 o 6 giorni lavorativi settimanali.
L'impresa è tenuta a riconoscere al lavoratore le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario fissate dal presente CCNL in caso di prolungamento dell'orario di lavoro oltre i termini previsti, salvo il rispetto della media annuale.
Qualora l'impresa, a fronte di obiettive esigenze tecnico-produttive che devono essere preventivamente portate conoscenza delle Rappresentanze Sindacali Aziendali ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore di lavoro prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sulla quota oraria dello stipendio mensile.
Resta salvo quanto previsto dal presente CCNL in materia di recuperi.
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere, trova applicazione la medesima regolamentazione dell'orario di lavoro disposta per gli operai di produzione.
Per gli operai, gli orari di lavoro da valere in diverse località, saranno concordati dalle Parti stipulanti a livello territoriale nei contratti integrativi al presente CCNL.
Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del presente Contratto, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma del suddetto CCNL in materia di ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno.
[…]
Regimi orari di lavoro
Le Parti contraenti prendono atto che gli elementi determinanti il tempo effettivo di lavoro nonché la sua organizzazione sono le ferie, i riposi annui, il lavoro straordinario, la flessibilità.
Si conviene inoltre che in sede aziendale e/o territoriale, in rapporto ad accertate necessità di carattere tecnico produttivo, possono essere concordati regimi flessibili dell'orario di lavoro settimanali e/o plurisettimanali, fatto salvo quanto disposto al quinto comma del precedente paragrafo.
In caso di comprovate esigenze connesse a fluttuazioni di mercato, ad opportunità di favorire un miglior utilizzo degli impianti e una più rapida esecuzione dei lavori ovvero a opere di pubblica utilità, gli accordi di cui al comma precedente possono essere adottati anche con riferimento ad una singola unità organizzativa.
Affissione orario di lavoro
Il datore di lavoro è tenuto ad esporre in un luogo di facile accesso e visibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato e l'orario e la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro. Qualora l'attività lavorativa sia esercitata all'aperto, l'affissione dell'orario dovrà avvenire presso il luogo dove viene eseguita la paga.
Orario di lavoro dei minori
L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata nel momento in cui il minore ha concluso il suo periodo di istruzione obbligatoria impartita per almeno 10 anni, comunque non inferiore ai 16 anni di età.
Il lavoro deve essere svolto in condizione tali da non arrecare danno alla salute psico-fisica del minore e al suo regolare sviluppo.
I minori non possono essere adibiti ad un orario lavorativo giornaliero superiore alle 7 ore né settimanale superiore alle 35 ore. È fatto divieto di ricorrere alle prestazioni dei lavoratori minori in orario notturno.

Art. 35 - Reperibilità
In virtù dell'istituto della reperibilità, il lavoratore è a disposizione della impresa per sopperire ad esigenze non prevedibili, al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti ovvero per altre attività simili.
La reperibilità può essere oraria, giornaliera ovvero settimanale; quest'ultima non può eccedere le due settimane consecutive e più di sei giorni consecutivi.
Qualora in relazione alle condizioni organizzative del servizio, la reperibilità sia richiesta per sette giorni continuativi, il lavoratore ha diritto a fruire del giorno di riposo settimanale non effettuato durante il turno di reperibilità cumulativamente con il riposo settimanale della settimana successiva.
L'impresa che intenda utilizzare la reperibilità è tenuta a darne preventiva comunicazione alla RSA nell'ambito di un apposito incontro illustrando le modalità applicative che intende adottare, il numero dei dipendenti coinvolti e le loro professionalità. Le imprese che ricorrono all'istituto della reperibilità, sono tenute ad incontrare con periodicità annuale la RSA al fine di verificarne l'applicazione all'interno dell'azienda, anche in relazione all'utilizzo della deroga al riposo giornaliero e/o settimanale, con puntuale esame della tipologia dei casi, della loro frequenza e in relazione al carattere di eccezionalità della stessa.
Il lavoratore, qualora l'impresa ricorra alla reperibilità, non può rifiutarsi di essere inserito nei turni programmati, salvo non opponga un giustificato motivo anche di carattere temporaneo, che dovrà
esporre all'azienda, con l'eventuale assistenza di un rappresentante sindacale aziendale.
L'impresa procedere all'inserimento del lavoratore in turni di reperibilità previsti sulla base di una programmazione plurimensile dandone all'interessato preavviso scritto di norma di 7 giorni,
termine che può essere derogato in presenza di sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.
Le imprese sono tenute a garantire che il servizio di reperibilità sia ricoperto dal maggior numero di lavoratori possibile, privilegiando coloro che ne facciano espressa domanda, fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici e professionali richiesti. I dipendenti interessati dalla reperibilità hanno diritto:
- alla remunerazione delle ore di lavoro effettivo prestate durante la reperibilità;
- ad un compenso specifico - di natura retributiva - per i turni di reperibilità effettivamente svolti, di cui il lavoratore beneficerà anche durante l'eventuale periodo di attesa per la chiamata da parte della impresa;
- la corresponsione di maggiorazioni ai sensi del presente CCNL in caso di lavoro straordinario, notturno e festivo nelle sue diverse articolazioni.
Le ore di reperibilità non sono rilevanti ai fini del computo dell'orario di lavoro legale o contrattuale. Le eventuali ore straordinarie effettuate durante gli interventi in reperibilità sono aggiuntive rispetto al limite individuale delle 250 ore/anno.
Le Parti concordano che per i dipendenti chiamati ad effettuare interventi in regime di reperibilità è permessa la deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive, purché sia in ogni caso garantito un riposo di almeno 8 ore consecutive e una protezione appropriata, salvo restando il divieto a che tale deroga assuma carattere di strutturalità. Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore già esistenti.

Art. 36 - Turni
Le Parti Sociali contraenti convengono che in sede aziendale, in presenza di riscontrate necessità di mercato ovvero comprovate necessità tecnico-organizzative e gestionali o esigenze connesse ad opere di pubblica utilità, potranno essere prevista un'organizzazione degli orari di lavoro su turnazione. In ragione delle specifiche situazioni che ne dovessero determinare il ricorso e per le unità organizzative interessate, l'impresa potrà ricorrere a turni su 6 giorni alla settimana e su più turni giornalieri, anche continuativi.
Le suddette esigenze unitamente alla nuova organizzazione del lavoro su turnazione devono essere comunicate alla rappresentanza sindacale aziendale (RSA) con preavviso di almeno cinque dall'effettivo avvio della turni.
In caso di turni avvicendati di 8 ore di lavoro su 5 giorni settimanali, a livello aziendale deve essere riconosciuta ai turnisti una pausa giornaliera retribuita per la consumazione del pasto. In presenza di più turni regolari disposti su 6 giorni alla settimana, l'orario giornaliero di lavoro è previsto in 6 ore, con parità di retribuzione e assorbimento dei riposi annui di cui al presente CCNL, in proporzione alla durata del lavoro a turni (1/52 dell'entità annua dei riposi per ogni settimana di lavoro a turno). Al lavoratore dovrà essere riconosciuta l'indennità per lavoro a turni prevista ai sensi dell'art. 39 nella misura del 8% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 85.
Qualora l'impresa decida di procedere alla turnazione dei lavoratori, è tenuta a darne preventiva comunicazione per iscritto alla Rappresentanza Sindacale Aziendale, di cui al presente CCNL, ai fini di eventuali verifiche in ordine alle modalità applicative.
Se la turnazione prevista è di lunga durata, la verifica di cui al precedente comma dovrà essere disposta di concerto con le OO.SS. territoriali.
Il lavoratore è tenuto a prestare la propria attività secondo la turnazione che gli viene comunicata dall'impresa.
Qualora vengano stabiliti turni regolari periodici e/o nastri orari per i quali sia prevista attività lavorativa anche in orario notturno, l'azienda dovrà predisporre le turnazioni in modo tale che l'orario notturno sia coperto da tutti i turnisti, salvo le deroghe previste per legge. Le percentuali di maggiorazione della retribuzione per lavoro a turni sono stabilite dal presente CCNL all'art. 39.

Art. 37 - Lavori discontinui o di semplice attesa
Sono considerati lavori discontinui ovvero di semplice attesa o custodia quei lavori indicati dal R.D. n. 2657/1923 e da successivi provvedimenti, salvo venga richiesta un'applicazione assidua e continuativa per la quale si applica la disciplina generale in materia di orario di lavoro.
Per gli operai addetti a tali lavoro, il normale orario contrattuale non può superare le 50 ore settimanali salvo si tratti di guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, ovvero in caravane, baracche o similari. Per questi ultimi l'orario normale di lavoro è fissato non oltre le 60 ore settimanali.
Al gruista si applica la disciplina generale in materia di orario di lavoro di cui al presente Contratto.
[…]
Al guardiano notturno, fermo restando quanto disposto ai precedenti commi, è riconosciuta inoltre una maggiorazione dell'8% sugli elementi della retribuzione per ogni ora di servizio prestato tra le 22 ore e le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno prevista. All'operaio di produzione che durante il giorno lavora in cantiere, qualora gli venga richiesto di pernottare in cantiere con autorizzazione a dormire, l'impresa è tenuta a corrispondergli, in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data durante la giornata, un compenso forfettario la cui misura è di Euro 20,00 giornaliere. Resta esclusa comunque ogni responsabilità discendente da doveri di guardia o custodia.
Quando nel cantiere pernotti più di un operaio, il particolare compenso spetterà soltanto a quell'operaio che sia stato richiesto per iscritto dall'impresa di pernottare in cantiere.
Tal presente disciplina trova applicazione anche nei confronti degli autisti di autobetoniere.
Chiarimento a verbale
Le Parti Sociali firmatarie si danno atto che le attività previste dal R.D. n. 2657/1923 possono riferirsi anche a lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.

Titolo XIII Lavoro Straordinario, Festivo e Notturno
Art. 39 - Lavoro straordinario, Festivo, Notturno

Tipologie lavoro straordinario

Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale di cui all'art. 34 del presente Contratto, pari a quaranta ore, sono considerate lavoro straordinario. Il lavoro straordinario è ammesso nel limite di 250 ore/anno. Per notturno si considerano le ore di lavoro comprese dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
[…]
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia stato espressamente autorizzato dal datore di lavoro.
L'impresa è tenuta a dare un preavviso al lavoratore di almeno 48 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali.
Qualora sussistano obiettive esigenze tecnico-produttive che comportino il ricorso al lavoro straordinario nella giornata del sabato, l'impresa è tenuta a darne preventiva comunicazione, per il tramite dell'Organizzazione territoriale cui aderisce, alla RSA territoriale ai fini di consentire eventuali verifiche.
[...]
Disciplina per operai
L'operaio al quale venga richiesto dall'impresa di effettuare prestazioni di lavoro straordinario deve essere informato con un preavviso di almeno 3 giorni di calendario, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali. In questa ultima ipotesi, qualora l'impresa chieda al lavoratore che abbia già lasciato il posto di lavoro al termine della giornata lavorativa, di prestare nella medesima giornata una ulteriore prestazione straordinaria, sarà tenuta a corrispondere all'interessato un trattamento economico pari a due ore lavorative a regime normale, in caso di straordinario in orario diurno ovvero a tre ore, se si tratti di straordinario notturno.
In presenza di obiettive esigenze tecnico-produttive che comportino l'esecuzione di prestazioni lavorative a carattere straordinario nella giornata del sabato, l'impresa è tenuta a darne preventiva comunicazione alla Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA) ai fini di eventuali verifiche.
[…]
Disciplina per impiegati
Con riferimento agli impiegati, devono essere corrisposte le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno nei casi disciplinati dall'art. 8 del R.D. n. 1955/1923 e dal R.D. n. 1957/1923.
In caso di impiegati, il lavoro straordinario di qualsiasi tipologia deve essere preventivamente autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne abbia l'autorità all'interno dell'impresa, salvo i casi di urgenza nei quali deve essere prontamente portato a conoscenza del responsabile non appena sia possibile.
[…]
Qualora la prestazione lavorativa straordinaria venga richiesta all'impiegato senza preavviso e in via del tutto occasionale e quest'ultimo ha già lasciato il posto di lavoro al termine del proprio orario giornaliero, l'impresa è tenuta a corrispondergli, unitamente alla maggiorazione per le ore di lavoro straordinarie prestate, un'ulteriore indennità pari alla retribuzione di 2 ore di lavoro a regime normale, se il lavoro deve svolgersi in orario diurno ovvero pari a 3 ore in caso di orario notturno.

Titolo XIV Riposi, soste, recuperi, assenze, sospensioni e riduzioni di lavoro
Art. 40 - Riposo settimanale

Il riposo settimanale cade di norma nella giornata di domenica e deve avere una durata non inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese e ai lavoratori del presente Contratto.
Quando nella giornata di domenica vengano svolti turni regolari e periodici di lavoro, questa sarà da considerarsi giorno lavorativo e la giornata stabilita per il riposo settimanale dovrà essere considerata quale giorno festivo.
Nel rispetto della normativa in materia di riposo settimanale, qualora il lavoratore debba prestare la propria attività nella giornata di domenica e non si tratti di turnista, dovrà essere prefissato un diverso giorno per il prescritto riposo compensativo e corrisposta una maggiorazione retributiva pari al 10%.
In caso di spostamento del giorno di riposo settimanale dalla domenica ovvero da altra giornata concordata tra le parti, l'impresa è tenuta a darne notizia al lavoratore con un preavviso di almeno 48 ore. In mancanza del rispetto di tale termine, al lavoratore dovrà essere riconosciuta la corresponsione della maggiorazione da lavoro festivo.
Salvo le prescrizioni ai sensi di legge, qualora ricorrano particolari esigenze produttive, tecniche o logistiche del cantiere ovvero in presenza di lavoratori impegnati in turni organizzati su sette giorni continuativi, l'impresa può disporre che il giorno di riposo settimanale sia effettuato cumulativamente in periodi ultrasettimanali non superiori a quattordici giorni. Tale decisione è subordinata alla preliminare verifica delle condizioni di attuazione con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o, in mancanza, con le competenti OO.SS. territoriali stipulanti il presente CCNL. Il prolungamento dell'orario lavoro oltre i limiti stabiliti nel rispetto della media annuale, da diritto al lavoratore alla corresponsione delle maggiorazioni retributive previste per il lavoro straordinario. Il lavoratore straniero ovvero il lavoratore di credo religioso per il quale il giorno di festività non coincida con la domenica - qualora le esigenze organizzative aziendali lo permettano - può beneficiare di un riposo settimanale in un giorno diverso, previo accordo con il datore di lavoro. In tal caso, al lavoratore non verranno applicate le maggiorazioni salariali per il lavoro domenicale né le disposizioni contrattuali che prevedono riposi compensativi.

Art. 41 - Soste e recuperi
È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause di forza maggiore qualora siano superiori nel complesso a 30 minuti nella giornata. In tal caso, l'impresa è tenuta a corrispondere al lavoratore la retribuzione relativa a tutte le ore di presenza sul posto di lavoro ovvero in cantiere. Le suddette cause debbono essere indipendenti dalla volontà dell'impresa e del dipendente ovvero le stesse interruzioni dell'orario normale di lavoro possono essere concordate tra l'impresa e i dipendenti.
È altresì ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti ad interruzioni del normale orario di lavoro a seguito di accordi tra l'impresa e i lavoratori.
I suddetti prolungamenti di orario non possono superare i limiti di un'ora al giorno e devono comunque essere effettuati non oltre i 15 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno della sosta o dell'interruzione.
[…]
Qualora l'impresa adotti una ripartizione dell'orario lavorativo settimanale su 5 giorni, è riconosciuta alla stessa la facoltà di procedere al recupero delle suddette ore non lavorate nell'ambito del sesto giorno. Resta salvo il limite temporale del rispetto delle 10 ore giornaliere di lavoro.

Art. 42 - Assenze
[…]
In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore è tenuto a darne immediato avviso all'impresa.
[…]

Titolo XVI Ferie
Art. 45 - Ferie

Godimento delle ferie
Le ferie sono irrinunciabili e vanno usufruite, di norma, nell'anno di maturazione.
Qualora per imprescindibili esigenze organizzative e/o produttive dell'impresa, in presenza di un impedimento oggettivo del lavoratore ovvero di richiesta da parte del lavoratore straniero di godere cumulativamente in un'unica soluzione delle ferie e dei permessi annui, le ferie non vengano godute - in tutto o in parte - nell'anno di maturazione, potranno essere godute entro 6 mesi successivi al termine di tale anno.
Qualora allo scadere dei suddetti 6 mesi il lavoratore non abbia ancora goduto le ferie arretrate, l'impresa dovrà corrispondergli una indennità equivalente al trattamento economico che gli sarebbe spettato se fosse andato in ferie.
[…]
Rientro nel paese di origine
Il lavoratore straniero, compatibilmente alle esigenze produttive e organizzative dell'impresa presso la quale presta servizio, può concordare col datore di lavoro la fruizione continuativa delle ferie e dei riposi annui per il rientro temporaneo nel proprio paese di origine. […]

Titolo XVIIPermessi e congedi
Art. 48 - Congedi parentali

Per la disciplina dei congedi parentali si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo XVIII Indennità
Art. 52 - Indennità per lavori in galleria

Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità la cui misura percentuale è determinata dalle Associazioni territoriali, per la circoscrizione di propria
competenza entro i valori massimi sotto indicati:

Tipologia lavorazioni in galleria Indennità (%)
a) Per il personale addetto al fronte di perforazione di avanzamento o allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio. 46%
b) Per il personale addetto ai lavori di rivestimento di intonaco o di rifiniture di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione. 26%
c) Per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie. 18%

Fino a nuove determinazioni delle Associazioni territoriali a norma del comma precedente, resta in vigore l'indennità percentuale prevista.
Le percentuali indicate dalla suddetta tabella si applicano:
- per gli operai, sugli elementi della retribuzione di cui al 4 comma dell'art. 85;
- per gli operai a cottimo, sugli elementi della retribuzione di cui al 4 comma dell'art. 85 e sul minimo contrattuale di cottimo;
- Per gli impiegati, sugli elementi della retribuzione previsti all'art. 101 del presente Contratto. In presenza di lavorazioni in galleria in condizioni di eccezionale disagio - quali a titolo meramente esemplificativo la presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli addetti ai lavori, gallerie di sezioni particolarmente ristrette o con fronte di avanzamento distante oltre 1 chilometro dall'imbocco ovvero gallerie o pozzi collegati dal basso in alto con pendenza superiore al 60% - è riconosciuta alle parti direttamente interessate la facoltà di rivolgersi alle OO.SS. territoriali competenti aderenti alle Associazioni stipulanti per determinare una ulteriore indennità non superiore al 20%.
Nel caso in cui sussistano in concomitanza più condizioni di disagio di cui al precedente comma ovvero il fronte di avanzamento superi i 5 chilometri dall'imbocco, le suddette OO.SS. potranno innalzare l'indennità aggiuntiva fino al 30%.
Qualora le gallerie si trovino in diverse circoscrizioni territoriali nelle quali si riconoscono indennità di misura differente tra loro, è riconosciuta alle parti direttamente interessate la facoltà di rivolgersi alle OO.SS. territoriali competenti per determinare misure percentuali unificate sulla base di criteri ponderati e appropriati al caso di specie.
Agli impiegati destinati a prestare la loro opera in galleria, a titolo continuativo e nelle medesime condizioni lavorative degli operai spetta lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai dai CCNL da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 101 del presente Contratto.
Le suddette indennità sono assorbite da ulteriori indennità eventualmente corrisposte per lo stesso titolo e da superminimi in atto, salvo non sia riconosciuti a titolo di merito o per altri motivi specifici. Resta salvo quanto previsto dal Titolo XLIII del presente Contratto.

Art. 53 - Indennità per lavori in alta montagna e in cassoni ad aria compressa
Le indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione, al personale addetto ai lavoro in alta montagna ovvero in cassoni ad aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella:

Lavori in alta montagna o in cassoni ad aria compressa Indennità (%)
Lavori in alta montagna eseguiti da 750 a 1000 metri di altitudine 7%
Lavori in alta montagna eseguiti oltre i 1000 metri di altitudine 10%
Lavori da 0 fino a 10 metri 54%
Lavori da oltre 10 fino a 16 metri 72%
Lavori da oltre 16 fino a 22 metri 120%
Lavori oltre i 22 metri 180%

Agli effetti dell'indennità da corrispondere per i lavori in cassoni ad aria compressa, la pressione indicata in atmosfera dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in eccesso ovvero in difetto, sino al 15% da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.
Nel caso di lavori in alta montagna, al lavoratore - operaio ovvero impiegato - deve essere garantito da parte dell'impresa il vitto e l'alloggio, ai sensi della disciplina prevista da presente Contratto.
Le percentuali indicate dalla suddetta tabella si applicano:
- per gli operai, sugli elementi della retribuzione di cui al 4 comma dell'art. 85;
- per gli operai a cottimo, sugli elementi della retribuzione di cui al 4 comma dell'art. 85 e sul minimo contrattuale di cottimo;
- Per gli impiegati, sugli elementi della retribuzione previsti all'art. 101 del presente Contratto. Tali indennità sono assorbite da ulteriori indennità eventualmente corrisposte per lo stesso titolo e da superminimi in atto, salvo non sia riconosciuti a titolo di merito o per altri motivi specifici.
Agli impiegati destinati a prestare la loro opera in galleria, a titolo continuativo e nelle medesime condizioni lavorative degli operai spetta lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai dai CCNL da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 101 del presente Contratto.
Resta salvo quanto previsto dal Titolo XLIII del presente Contratto.

Art. 54 - Indennità per lavori in zona di grave rischio di epidemie ovvero contagio
Qualora il lavoratore, impiegato ovvero operaio, sia comandato a svolgere la propria attività lavorativa, in via continuativa, in un luogo all'interno di una zona dove vi sia il grave rischio di contrarre epidemie ovvero contagio, deve essergli corrisposta una indennità nella misura dell'8,50% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al 4 comma dell'art. 83.
Beneficiano dell'indennità di cui al comma precedente, esclusivamente quei lavoratori che, destinati ad una zona di grave rischio di epidemia ovvero contagio, provengono da aree sicure. L'indennità è inoltre riconosciuta a favore di quei lavoratori che già comandati in un'area di cui al primo comma, vengano successivamente trasferiti in una diversa località, anch'essa all'interno di un'area dove vi è il grave rischio di epidemie ovvero contagio.
Resta fermo che la suddetta indennità debba essere corrisposta al lavoratore anche quando questi, risolto un precedente rapporto di lavoro presso un'azienda edile operante in una zona di cui al primo comma, venga assunto sul posto, entro un breve lasso di tempo, presso una nuova impresa edile.
Le località da considerarsi zone a grave rischio di contagio, epidemie ovvero zone malariche sono quelle indicate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e/o dalle competenti Autorità Sanitarie italiane (Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, etc) ovvero quelle straniere, sia a livello centrale sia locale, nei territori dove l'impresa opera. Resta salvo quanto previsto dal Titolo XLIII del presente Contratto.

Art. 56 - Alloggiamenti e cucine
Nel caso di cantieri situati in località lontane da centri abitati o di accesso particolarmente disagiato, l'impresa deve provvedere ad alloggiare, gratuitamente, in baraccamenti o in altri locali rispondenti alle norme di legge e di eventuali regolarmento di igiene, i dipendenti che non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dai cantieri stessi. L'impresa è tenuta altresì, a richiesta di almeno 20 dipendenti, a mettere a disposizione gratuitamente il locale di cucina con i relativi utensili e quello di refettorio nonché un cuciniere per ogni 50 dipendenti che consumano i pasti. La pulizia dei baraccamenti, della cucina e del refettorio è curata dal personale dell'impresa. Quest'ultima deve provvedere all'acquisto dei generi alimentari presso il luogo di rifronimento all'ingrosso più vicino e alla fornitura del combustibile, necessari per la confezione delle vivande.
Il vitto è somministrato ai lavoratori operai a prezzo di costo con esclusione delle spese di trasporto, di confezione e di cottura. La composizione e il prezzo dei pasti sono controllati da una Commissione aziendale di tre lavoratori da nominarsi su turnazione tra tutti ogni 15 giorni. Tale controllo deve essere effettuato, normalmente, fuori dell'orario di lavoro.

Titolo XX Igiene e ambiente di lavoro
Art. 59 - Igiene e ambiente di lavoro

Le Parti Sociali contraenti il presente CCNL al fine di favorire la predisposizione e il mantenimento nei luoghi di lavoro di idonee condizioni ambientali e igienico-sanitarie, fanno obbligo alle imprese di mettere a disposizione dei dipendenti occupati nei cantieri:
1. servizi igienico-sanitari con acqua corrente;
2. un locale uso spogliatoio riscaldato durante i mesi freddi;
3. un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;
4. uno scaldavivande.
In considerazione della natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti 2) e 3) del precedente comma possono essere predisposte anche con l'impiego di baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili ovvero ogni altro elemento provvisionale idoneo. In caso di cantieri di ridotte dimensioni, le suddette misure potranno inoltre essere allestite all'interno di un unico locale, purché diviso in diversi spazi.
Le OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni firmatarie dovranno stabilire in caso di cantieri autonomi il numero minimo dei dipendenti oltre il quale l'impresa artigiana provvederà a mettere a disposizione dei lavoratori le misure di cui al primo comma, nel pieno rispetto di quanto prescritto in materia ai sensi di legge.
L'impresa è tenuta ad apprestare le suddette misure entro il termine di 15 giorni lavorativi dall'avvio nel cantiere delle lavorazioni, salvo il cantiere non debba avere una specifica localizzazione e non ostino condizioni obiettive, anche in relazione alla durata del cantiere. In tal caso, è lasciata facoltà all'impresa di predisporre le suddette misure in comune con altre imprese.
Videoterminali
Per i lavoratori addetti ai videoterminali, i controlli sanitari dovranno essere programmati sulla base delle prescrizioni disposte ai sensi di legge.
Per ciascun lavoratore verrà previsto a cura dell'impresa un apposito libretto sanitario e di rischio individuale, nel quale saranno registrati i seguenti dati analitici:
- visite periodiche effettuate dall'impresa in ottemperanza agli obblighi di legge;
- eventuali visite mediche di assunzione;
- controlli effettuati da servizi ispettivi degli Istituti previdenziali ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge n. 300/1970;
- visite di idoneità fisica effettuate da Enti pubblici e Istituti specializzati di diritto ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge n. 300/1970.
Per i lavoratori addetti ai videoterminali, i controlli sanitari dovranno essere programmati sulla base delle prescrizioni disposte ai sensi di legge.
Libretto sanitario
Per ciascun lavoratore verrà previsto a cura dell'impresa un apposito libretto sanitario e di rischio individuale, nel quale saranno registrati i seguenti dati analitici:
- eventuali visite mediche di assunzione;
- specializzati di diritto ai sensi di legge;
- assenze per malattie e infortuni;
- infortuni sul lavoro;
- malattie professionali;
- controlli effettuati da servizi ispettivi degli Istituti previdenziali ai sensi di legge;
- visite periodiche effettuate dall'impresa in ottemperanza agli obblighi di legge;
- visite di idoneità fisica effettuate da Enti pubblici e Istituti.
Tale libretto verrà realizzato sulla base di un modello comune a tutte le imprese edili, predisposto dalle OO.SS. Nazionali firmatarie il presente CCNL.
Spetterà alla Cassa Edile Nazionale (CEN) fissare criteri e modalità per l'annotazione dei dati sul libretto, per la sua tenuta, riconsegna ovvero sostituzione in caso di smarrimento o furto.

Titolo XXI Tutela maternità e paternità
Art. 60 - Maternità e paternità del lavoratore

I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti ed i regolamenti sulla tutela fisica ed economica delle dipendenti.
[…]
Durante il periodo di gravidanza e puerperio la dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a. per controlli prenatali;
b. per due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
c. per tre mesi dopo il parto;
d. per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso.
La dipendente ha inoltre facoltà di:
e. prolungare la sua attività lavorativa fino ad un mese prima della data presunta del parto e astenersi per i quattro mesi successivi al parto a condizione che il medico specialista della S.S.N. ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro, attestino che non vi sono controindicazioni per la salute della gestante e del nascituro e di anticipare l'astensione con provvedimento della Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispettivo;
f. di sospendere, in via cautelativa, la prestazione lavorativa se il datore di lavoro non ha la possibilità di adibire ad altre mansioni compatibili con la gravidanza e in caso di complicanze gestionali o per condizioni di lavoro pregiudizievoli con provvedimento della Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispettivo.
Se il parto è anticipato, il periodo di astensione non usufruito si aggiunge a quello successivo al parto.
[…]
I permessi per l'allattamento devono essere riconosciuti come per legge.
[…]

Titolo XXIII Contratto di lavoro a tempo determinato
Art. 62 - Contratto a tempo determinato

Ambiti di applicazione

Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono regolamentate dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme del presente contratto che ne prevedono il ricorso, in relazione a particolari esigenze aziendali ed al fine di evitare carenze del servizio, per le seguenti ipotesi:
a) per sostituzioni di dipendenti assenti per malattia, maternità, ferie ed in tutti i casi in cui il lavoratore dipendete assente abbia diritto alla conservazione del posto di lavoro
b) per esecuzione di opere o servizi predefiniti o predeterminati nel tempo, anche ripetitivi;
c) per sostituzione, anche parziale, di lavoratori dipendenti, chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all'interno dell'impresa o per i lavoratori dipendenti che abbiano ottenuto l'aspettativa;
d) in periodi di intensificazione dell'attività;
e) per sostituzione di personale dipendente a part-time, post maternità;
f) per sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni loro assegnate;
g) per fabbisogni connessi alle attività amministrative ed alla modifica de sistema informatico, all'Inserimento di nuove procedure informative generali e di settori, di sistemi diversi di contabilità e di controlli di gestione;
h) per la elaborazione di manuali di qualità e tecnici in genere;
i) per le figure professionali non esistenti in azienda.
In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 368/2001, nelle seguenti ipotesi il ricorso a rapporti di lavoro a tempo determinato è ammesso nei limiti del 20% dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato mediamente in essere nell'impresa:
1. opere o lavorazioni che per ragioni di carattere tecnico o per condizioni operative o per i ristretti tempi di realizzazione sono tali da non potere essere programmate e realizzate con il personale in forza;
2. lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e per quali non vi sia possibilità di assicurare continuità d'impiego nell'azienda;
3. copertura di posizioni lavorative non ancora stabilizzate nei normali assetti produttivi e organizzativi aziendali;
4. realizzazione di tipologie costruttive nuove per l'azienda;
5. operazioni di manutenzione straordinaria di impianti.
In relazione a quanto previsto nell'art. 23 comma 1 della Legge n. 56/1987 che consente l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro anche in ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o territoriali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, si conviene che, ferma restando ogni altra ipotesi in materia di flessibilità delle prestazioni lavorative, l'assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a termine sarà consentita anche nelle seguenti fattispecie:
- esecuzione di opere eccezionali ed imprevedibili in rapporto alla consueta attività produttiva;
- esecuzione di opere e lavorazioni definite e predeterminate net tempo ovvero di opere i cui tempi di realizzazione sono tali da non poter essere programmati, per necessità di ordine quantitativo o di diversa professionalità, con il personale in forza;
- quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori in aspettativa o assenti per ferie, o affiancamento di lavoratori per i quali è prevedibile la prossima uscita dall'impresa per pensionamento o dimissioni ovvero affiancamento temporaneo di lavoratori in forza a tempo indeterminato il cui rapporto di lavoro viene, per un periodo di tempo determinato, trasformato in part-time.
Qualora il contratto di somministrazione riguardi operai occupati presso imprese edili che applicano la presente contrattazione, le Parti stipulanti concordano che tale disciplina debba essere applicata anche nei loro confronti, compresi gli obblighi di contribuzione e gli accantonamenti a cura della Cassa Edile e ogni altra competenza riconosciuta agli altri Enti Paritetici Bilaterali previsti dal presente CCNL. Per le suddette ragioni, le agenzie di somministrazione di lavoro sono tenute ad effettuare i versamenti relativi agli operai loro dipendenti presso la Cassa Edile Nazionale territorialmente competente rispetto all'impresa utilizzatrice rispetto al luogo ove i lavoratori svolgono le proprie prestazioni lavorative.
Agli operai impiegati con contratto di somministrazione deve inoltre essere riconosciuto l'accesso al sistema formativo previsto dal presente Contratto.
Le agenzie di somministrazione di lavoro sono inoltre tenute al versamento a Cassa Edile Nazionale di un contributo aggiuntivo dello 0,30% della retribuzione imponibile del lavoratore, destinato ad un'apposita gestione a copertura delle sospensioni infrasettimanali di lavoro per eventi meteorologici qualora l'impresa utilizzatrice decida di ricorrere allo strumento della cassa integrazione guadagni ordinaria.
Proporzione numerica
In tutte le imprese comprese nell'ambito di applicazione di cui all'art 1 del presente CCNL l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro individuale che non potrà superare il 25% annuo del personale occupato nell'azienda con contratto a tempo indeterminato.
La percentuale di cui al comma precedente si intende comprensiva anche dei contratti di somministrazione di lavoro stipulati ai sensi del presente CCNL. Tale percentuale è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nell'anno solare precedente. Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all' unità superiore.
Resta comunque salva la facoltà per l'impresa di ricorrere complessivamente ad almeno sette rapporti di lavoro tra contratti a tempo determinato e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di 1/3 dei lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.
[...]
Obblighi di comunicazione
Le imprese che intendono avvalersi dei contratti a termine sono tenute, a pena di decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta alla Commissione Paritetica di Garanzia indicata nel presente CCNL.
[...]

Titolo XXIV Contratto di apprendistato
Art. 63 - Apprendistato

Il D.Lgs. n. 276/2003 ha introdotto una nuova disciplina di legge dell'apprendistato prevedendo tre tipologie:
- l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
- l'apprendistato professionalizzante;
- l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorso di alta formazione.
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente Titolo.
La durata del contratto di apprendistato è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio in possesso del futuro apprendista, dei crediti professionali e formativi precedentemente acquisiti nonché del bilancio di competenze realizzato da Enti pubblici ovvero scuole edili accreditate mediante l'accertamento dei crediti formativi.
Obblighi del datore di lavoro
In virtù di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di apprendistato il datore di lavoro che intenda procedere alla assunzione di lavoratori apprendisti ha l'obbligo di:
- vigilare ed impartire all'apprendista l'insegnamento necessario perché possa conseguire la qualifica per la quale è stato assunto;
- accordare all'apprendista, senza alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento formativo nonché per il conseguimento di titoli di studio a valore legale nelle misura massima di 24 ore annue;
- informare periodicamente, e comunque ad intervalli non superiori a sei mesi, l'apprendista dei risultati dell'addestramento;
- attestare, al termine del periodo di addestramento, le competenze professionali acquisite dell'apprendista dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente e consegnandone copia al lavoratore.
Doveri dell'apprendista
L'apprendista ha l'obbligo di:
- seguire le istruzioni del datore di lavoro e del tutor della sua formazione professionale e seguire con impegno gli insegnamenti impartiti;
- frequentare con assiduità i corsi obbligatori di insegnamento formativo;
- osservare con la massima cura e puntualità tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- osservare le norme disciplinari generali previste dai CCNL e le norme contenute nei regolamenti dell'impresa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi anche se in possesso di un titolo di studio.
Malattia e infortunio
[…]
Qualora nel periodo di formazione il lavoratore si assenti per maternità o per le altre cause previste dal T.U. n. 151/2001, per malattia o infortunio per periodi anche non continuativi che superino complessivamente 30 giorni, al fine di poter garantire la formazione prevista a norma di legge, il periodo di apprendistato verrà prolungato per la stessa durata dell'assenza che non può comunque superare i sei mesi.
Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova.
Orario di lavoro
Gli apprendisti sono tenuti a svolgere l'orario di lavoro secondo la disciplina prevista dal presente CCNL.
[...]

Contratto di apprendistato professionalizzante

Ai sensi degli artt. 49 e ss. del D.lgs. n. 276/2003 e s.m.i., le Parti concordano la seguente disciplina dell'istituto dell'apprendistato professionalizzante, al fine di consentire, in via suppletiva ed integrativa alle leggi regionali, l'assunzione di lavoratori per conseguire l'incremento dell'occupazione giovanile attraverso un iter garantito caratterizzato dall'alternanza tra formazione e lavoro.
Le Regioni infatti, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, hanno il compito di definire, di intesa con le Associazioni sindacali e datoriali, i profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante, le ore di formazione necessarie, la certificazione dei risultati formativi e le modalità di registrazione della formazione nell'apposita scheda professionale dove vengono annotate le esperienze formative e professionali del lavoratore.
Ne consegue che in mancanza di una regolamentazione analitica dell'istituto da parte delle Regioni si fa riferimento alla disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nella quale vengono stabiliti, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante e le modalità di erogazione e articolazione della formazione, esterna e interna alle singole imprese.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con lavoratori di età compresa tra 18 e 29 anni e 364 giorni - cioè 30 anni non ancora compiuti - ed è finalizzato alla qualificazione professionale attraverso un percorso formativo per l'acquisizione di competenze tecnico-professionali.
I periodi di apprendistato e la relativa formazione, svolti presso più datori di lavoro, così come quelli svolti presso gli Istituti di formazione devono essere certificati dalle aziende ovvero dagli Istituti di formazione e si cumulano, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi, purché l'addestramento si riferisca a mansioni contrattuali analoghe.
Le assunzioni con contratto di apprendistato sono computate esclusivamente ai fini dei limiti numerici per l'applicazione del Titolo III della Legge n. 300/1970.
Con cadenza annuale, a livello aziendale, verrà fornita informativa alle RSA se costituite, sui contratti di apprendistato attivati, scaduti, cessati e confermati nei 12 mesi precedenti. In alternativa verranno inviate alle sedi territoriali delle OO. SS. stipulanti il presente CCNL. Le Parti concordano che al termine del periodo previsto per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, al lavoratore verrà applicata la tabella degli allegati "A" e "B" del presente CCNL qualora venga immesso nella compagine sociale dell'impresa.
Proporzione numerica
Considerato che la Legge n. 196/1997 e successive modifiche, prevede la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione, le Parti convengono che il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati o qualificati in servizio presso l'impresa stessa ovvero, in assenza di personale o in numero non superiore a tre, può occupare fino ad un massimo di tre apprendisti.
Per i lavoratori apprendisti di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 276/2003 di età inferiore ai 18 anni, troveranno applicazione le norme del presente contratto, in quanto compatibili.
Disciplina del rapporto - Assunzione
Il contratto di apprendistato dovrà essere instaurato con lettera di assunzione regolarmente sottoscritta che deve riportare i seguenti dati:
- la prestazione lavorativa a cui il lavoratore verrà adibito;
- il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale;
- la qualifica professionale che potrà essere conseguita al termine del rapporto;
- la durata del periodo di apprendistato;
- la previsione dell'eventuale periodo di prova;
- il piano formativo individuale da allegare al contratto di lavoro;
- il nome del tutor aziendale.
[...]
Durata
Il rapporto di apprendistato professionalizzante, comunque sia articolato, è a tempo determinato e la sua durata massima non può essere superiore a:
- 3 anni per qualifiche finali del 2° livello di inquadramento contrattuale;
- 4 anni per qualifiche finali del 3° livello di inquadramento;
- 5 anni per qualifiche finali dal 4° livello di inquadramento.
[...]
Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato già effettuato, per le medesime mansioni, presso altre aziende e imprese sarà computato presso la nuova al fine del completamento del periodo prescritto dal presente accordo purché l'addestramento di riferisca alle stesse attività e non sia intercorso, tra un periodo e l'altro, un'interruzione superiore ad un anno.
Per consentire l'effettivo esercizio del diritto di cumulo dei periodi di apprendistato, ciascun datore di lavoro è tenuto, in caso di risoluzione anticipata del rapporto, a registrare la formazione svolta nel libretto individuale del lavoratore.
Il libretto individuale o, in alternativa la dichiarazione del percorso formativo, deve essere presentato dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di apprendistato precedentemente prestati e delle ore di formazione svolte presso altre imprese riferiti alla stessa qualifica professionale.
[...]
Formazione formale e non formale
L'apprendistato professionalizzante è strutturato quale rapporto di lavoro a causa mista finalizzato all'acquisizione - attraverso un determinato percorso formativo - di specifiche competenze (c.d. "formazione formale"), nonché al conseguimento di una qualifica professionale attraverso una formazione sul lavoro (c.d. "formazione non formale"), diretti a favorire il primo inserimento del giovane apprendista nel mondo del lavoro. La "formazione formale" deve essere erogata dalle imprese datrici di lavoro se in possesso della qualifica di "impresa formativa accreditata" o di "capacità formativa interna" ovvero in mancanza dei suddetti requisiti in via prioritaria da FormaLavoro in conformità ai profili professionali e agli standard minimi quadro definiti a livello regionale e nazionale. A FormaLavoro sono affidati i compiti di:
- definizione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali determinati dalle regioni d'intesa con le organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti;
- individuazione delle modalità di erogazione dell'attività formativa;
- aggiornamento professionale dei tutor aziendali;
- attestazione della effettuazione della fase formativa e registrazione della stessa nel libretto individuale di formazione valevole ai fini della formazione continua;
- consulenza e accompagnamento per l'impresa e per il lavoratore, nel percorso di inserimento lavorativo di quest'ultimo;
- raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all'avvio dei rapporti di apprendistato, utilizzando a tal fine i dati in possesso della Cassa Edile Nazionale.
In merito all'apprendistato professionalizzante - in caso di formazione esclusivamente aziendale - i profili formativi saranno rimessi esclusivamente a FormaLavoro che definirà la nozione di formazione aziendale e determinerà, per ciascun profilo formativo, la durata e la modalità di erogazione della formazione aziendale nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e della registrazione nel libretto formativo.
Il datore di lavoro non potrà recedere dal rapporto di lavoro instaurato con l'apprendista prima della scadenza del contratto salvo ricorra la giusta causa e giustificato motivo e, in ogni caso, l'apprendista ha diritto alla valutazione e certificazione delle competenze acquisite e dei crediti formativi maturati durante il periodo svolto.
Piano formativo individuale
Il piano formativo individuale è un documento allegato al contratto di apprendistato in cui vanno indicati, sulla base del bilancio di competenze del soggetto e degli obiettivi perseguiti mediante il rapporto di apprendistato, il percorso di formazione dell'apprendista, le competenze possedute e quelle da acquisire, la ripartizione di impegno tra formazione "aziendale" ed eventuale "extra aziendale" e il tutor aziendale di riferimento, quale responsabile del percorso formativo.
Per ciascun apprendista sarà inoltre predisposto un piano individuale di dettaglio, elaborato dall'azienda con l'ausilio del tutor nel quale verranno indicati specificamente tutti gli aspetti inerenti il percorso formativo teorico e pratico dell'apprendista. Tale piano potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione dell'apprendista, dell'impresa e del tutor. Il profilo formativo, quindi, è costituito dall'insieme degli obiettivi formativi e gli standard minimi di competenza da conseguire nel corso del contratto attraverso il percorso formativo esterno ed interno all'impresa, formale e non formale sul luogo di lavoro.
La formazione sarà realizzata mediante la presenza di un tutor in possesso delle competenze e delle funzioni previste dal D.M. 28 febbraio 2000 e dalle eventuali discipline regionali. La formazione dovrà essere svolta nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto collettivo e deve, comunque, essere finalizzata allo sviluppo delle seguenti competenze e conoscenze:
- il contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza;
- gli elementi di contrattualistica di settore e/o aziendale in materia di formazione;
- l'accoglienza e l'inserimento degli apprendisti in azienda e in impresa;
- le relazioni con i soggetti esterni all'impresa coinvolti nel percorso formativo dell'apprendista;
- la definizione del piano formativo individuale, pianificazione ed accompagnamento dei percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa;
- la valutazione dei progressi ed i risultati dell'apprendimento.
Tutor aziendale
Il tutor deve essere un lavoratore dipendente qualificato di livello superiore o pari a quello in cui l'apprendista sarà inquadrato al termine dl contratto. Per ricoprire questo incarico occorre aver già acquisito una formazione di almeno 16 ore presso gli Enti accreditati nelle materie nelle quali si appresta a fare l'affiancamento all'apprendista.
Il tutor segue ed indirizza il percorso formativo, valuta le competenze acquisite dall'apprendista nel corso del tirocinio, compila la scheda di rilevazione dell'attività correlata che sarà firmata anche dall'apprendista.
Contenuti della formazione
La formazione professionale è articolata in un unico progetto che deve svolgersi all'esterno o all'interno dell'impresa sempre in coerenza con il Piano Formativo Individuale e con i profili formativi indicati dalle Regioni, direttamente attraverso FormaLavoro. Le aree tematiche approfondite nel corso dell'iter formativo sono strettamente collegate alle conoscenze già in possesso dell'apprendista e sono così articolate:
- competenze relazionali;
- nozioni di diritto di lavoro e sindacale;
- salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- informatica di base;
- lingua inglese parlata e scritta;
- nozioni di cooperazione.
L'attività formativa potrà anche essere svolta con modalità FAD e/o e-learning.
Ogni altro tipo di attività formativa sarà invece compresa nel normale orario di lavoro.
Durata della formazione
Nell'ambito del monte ore di formazione interna o esterna all'impresa,
pari a 120 ore per anno, saranno erogate:
- per il primo anno: 40 ore di formazione dedicate alle tematiche trasversali;
- per il secondo anno e gli anni successivi: 20 ore di formazione dedicate alle tematiche trasversali.
Le restanti ore (80 ore per il primo anno e 100 ore per gli anni successivi) saranno dedicate alla formazione professionalizzante.
Si precisa che le attività formative a carattere trasversale hanno contenuti formativi omogenei per tutti gli apprendisti mentre quelle a carattere professionalizzante hanno contenuti specifici in relazione alla qualificazione professionale da conseguire. Qualora l'apprendista sia già in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo alla attività da svolgere, il suo monte ore formativo può essere ridotto a 80 ore, comprensive delle ore destinate alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Requisiti per la capacità formativa interna
Il riconoscimento della capacità formativa interna è legato al possesso, da parte del datore di lavoro di determinati requisiti quali, a titolo meramente esemplificativo, l'utilizzo di docenti - anche propri dipendenti - idonei a trasmettere al discente conoscenze e competenze. Per tali docenti è richiesta una esperienza professionale minima di 3 anni nelle medesime attività oggetto della formazione e il diploma di scuola media superiore ovvero in mancanza di quest'ultimo di almeno 6 anni di esperienza. La docenza potrà essere svolta anche dai datori che abbiano maturato almeno 6 anni di esperienza in materia.
Qualora in impresa le suddette professionalità non siano reperibili, il datore dovrà rivolgersi al FormaLavoro.
L'attività formativa dovrà tenersi preferibilmente nei locali dell'impresa ovvero in locali diversi da quelli utilizzati per l'attività d'impresa ma comunque in regola con le vigenti norme poste a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e il tutor sarà tenuto a garantire la frequenza da parte dell'apprendista.

Profili per settore Edilizia con le competenze da acquisire nel corso del periodo formativo
- La regolamentazione dei profili formativi di apprendistato disciplinati nel presente CCNL è rimandata alle Leggi Regionali in materia, con riferimento a dove si trova la sede legale dell'impresa.
Le Parti stipulanti il presente CCNL concordano di investire l'Ente Scuola Edile FormaLavoro Nazionale della funzione integrativa di quanto disciplinato in suddette Leggi Regionali e pertanto gli demandano l'elaborazione entro il 31 dicembre 2011 dei profili per l'apprendistato professionalizzante.

Contratto di apprendistato per l'espletamento di diritto-dovere di istruzione e formazione finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale
Tale tipologia contrattuale è rivolta ad adolescenti e giovani che abbiano compiuto quindici anni di età, la sua durata non può essere superiore a tre anni.
Quanto all'attività formativa, la cui durata è prevista da apposite leggi regionali, la formazione teorica deve essere svolta secondo le modalità previste dalla contrattazione aziendale, internamente o esternamente all'impresa.
In attesa dell'Intesa richiamata all'art. 48 comma 8 della Legge n. 183/2010, la formazione teorica deve essere svolta secondo le modalità previste dalla contrattazione aziendale internamente o esternamente all'azienda.
Salvo quanto previsto ai sensi di legge, in caso di apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione la formazione impartita all'apprendista non potrà avere una durata inferiore alle 240 ore annue.
Le Parti concordano che al termine del periodo previsto per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, al lavoratore verrà applicata la tabella degli allegati "A" e "B" del presente CCNL qualora venga immesso nella compagine sociale dell'impresa.
Le parti si riservano di completare la disciplina relativa all'istituto dell'apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione, anche per quanto concerne il trattamento retributivo, a seguito della definitiva attuazione normativa dell'istituto stesso. In coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo n. 276/2003, le parti concordano altresì che i contratti di apprendistato per i minorenni, stipulati a decorrere dal 1° giugno 2005, hanno una durata massima di tre anni e pertanto la retribuzione spettante a tali lavoratori viene erogata fino al sesto semestre. Per l'aspetto retributivo deve quindi farsi riferimento alle tabelle dei minimi di paga base e di stipendio mensile degli apprendisti ai sensi della legge n. 25/1955 di cui agli allegati "A" e "B" del presente Contratto.

Titolo XXV Contratto di somministrazione di lavoro
Art. 64 - Somministrazione di lavoro

Ambiti di applicazione
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita ai sensi di legge per impiegare gli operai nelle seguenti ipotesi:
- per fronteggiare punte di attività connesse a esigenze derivanti dall'acquisizione di nuovi lavori e/o connesse ad eventi specifici e definiti;
- ricorso a professionalità diverse da quelle normalmente impiegate dall'impresa in relazione alle sue commesse abituali;
- esecuzione di un opera o di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo per la cui esecuzione è necessario ricorrere ad un livello occupazionale straordinario;
- ricorso a professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;
- sostituzione di operai dipendenti assenti (es. lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni per le quali necessita manodopera, lavoratori in formazione, in congedo, in aspettativa, in ferie non programmate, altro).
In relazione agli impiegati, l'impresa può ricorrere ai contratti di somministrazione a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Divieto di somministrazione
È fatto divieto di stipulare contratti di somministrazione di lavoro, ai sensi dell'art. 20 comma 5 del D. Lgs. n. 276/2003:
- per la sostituzione di lavoratori dipendenti che esercitano il diritto di sciopero;
- presso unità produttive nelle quali si sia provveduto entro sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori dipendenti adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
- da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche.
La somministrazione è inoltre vietata nelle ipotesi individuate dall'art. 1 comma 4 della Legge n. 196/1997 come modificato dall'art. 64 comma 1 lettera b) della Legge n. 488/ 1999 e nelle ipotesi di cui al D.M. 31 maggio 1999 e con riguardo agli addetti ai:
- lavori che espongono a sostanze chimiche o biologiche che comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
- lavori comportanti l'impiego di esplosivi;
- lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
- costruzioni di pozzi a profondità superiori a 10 metri;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori subacquei con respiratori.
- Nei casi di cui al comma precedente l'impresa potrà assumere con contratti di somministrazione lavoratori da impiegare nelle suddette attività rivolgendosi ad agenzie specificamente abilitate, a norma di legge, allo svolgimento di tali attività.
Proporzione numerica
Il ricorso all'assunzione di lavoratori con contratto di somministrazione, ove consentito per legge, non può tuttavia superare, su una media annua, il 25% dei rapporti a tempo indeterminato in essere presso l'impresa interessata.
La percentuale di cui al precedente comma, si intende comprensiva anche dei contratti di somministrazione a tempo determinato per gli impiegati, salvo quanto disposto dall'art. 10 commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 368/2001 e dal presente CCNL.
Doveri del somministratore e dell'utilizzatore
Ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.Lgs. n. 276/2003, il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
Trattamento normativo ed economico
Al lavoratore deve essere riconosciuto un trattamento […] normativo non meno favorevole, rispetto a quello spettante al dipendente dell'utilizzatore, di pari livello e mansione, relativamente:
[…]
- all'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- all'accesso ai servizi aziendali;
[…]
- ai diritti sindacali previsti dall'art. 24 del D.Lgs. n. 276/2003.
In relazione agli operai assunti con contratto di somministrazione, l'impresa sarà tenuta agli obblighi di contribuzione e di accantonamento nei confronti della Cassa Edile e degli altri Organismi paritetici di settore ai sensi della disciplina generale per gli operai di cui al presente CCNL. In conformità all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 276/2003, il trattamento retributivo così come disciplinato nel presente paragrafo, non trova applicazione in relazione ai contratti di somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati nell'ambito di specifici programmi di formazione, inserimento e riqualificazione professionale erogati a favore dei lavoratori svantaggiati, in concorso con Regioni, Province ed Enti Locali ai sensi e nei limiti di cui all'art. 13 del suddetto Decreto legislativo.
Disposizioni comuni ai contratto di lavoro a tempo determinato e somministrazione
In caso di sostituzione di lavoratori assenti per maternità, aspettative, il numero di lavoratori con contratto a tempo determinato o di somministrazione di lavoro a tempo determinato non può superare il numero di lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato presso l'impresa utilizzatrice (in caso di part-time tale numero si intende proporzionalmente adeguato). Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, fatte salve le esclusioni esplicitamente previste, l'impresa utilizzatrice non potrà utilizzare, separatamente per ciascuno dei due istituti, rispetto al monte ore complessivo annuo dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato, un numero di ore annue superiori all'80% delle ore svolte complessivamente dal personale assunto a tempo indeterminato, con qualsiasi tipologia contrattuale.
Distacco temporaneo
Nell'ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla prassi, il lavoratore edile può essere temporaneamente distaccato da una impresa edile ad un'altra impresa con l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle alle quali è abitualmente preposto, qualora esista l'interesse economico produttivo dell'impresa distaccante ovvero con riguardo alla salvaguardia delle proprie professionalità. Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie all'obbligazione di prestare la propria opera nei confronti dell'impresa distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con l'impresa distaccante. Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra presso l'impresa distaccante.
Accantonamenti presso Cassa Edile Nazionale
Agli operai occupati con lo strumento del lavoro temporaneo nelle imprese edili deve essere applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, ivi compresa la disciplina concernente gli obblighi di contribuzione e accantonamento nei confronti della Cassa Edile Nazionale e degli altri Organismi paritetici di settore.
[...]

Titolo XXVI Contratto di inserimento o reinserimento
Art. 65 - Contratto di inserimento o reinserimento

Le Parti convengono, per quanto di loro competenza, di attuare gli strumenti più idonei al fine di utilizzare al meglio l'istituto del contratto di inserimento o reinserimento diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.
Ambiti di applicazione
Ai sensi dell'art. 54 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003 possono essere assunti con contratti di inserimento:
- soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti;
- disoccupati di lunga durata, con età compresa tra 29 e 32 anni come definiti dall'art. 1 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 297/2002 e, pertanto, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi;
- lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
- lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni;
- donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito Decreto del Ministro del Lavoro, sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile e che siano inoccupate o disoccupate da almeno sei mesi;
- persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Disciplina del rapporto - Assunzione
Il contratto di inserimento può avere ad oggetto qualsiasi attività lavorativa e deve essere stipulato in forma scritta, in mancanza della quale il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Per poter procedere all'assunzione mediante contratti di inserimento è necessario:
- il consenso del lavoratore ad un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo;
- che l'impresa abbia mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti (salvo che, nei 18 mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento).
Per le finalità di cui al precedente paragrafo, non si computano:
a. i lavoratori che si siano dimessi;
b. i lavoratori licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
c. i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova;
d. i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a 4 contratti.
Il contratto di assunzione deve contenere il progetto individuale di inserimento che deve essere coerente con il tipo di attività lavorativa oggetto del contratto, finalizzato all'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore e in grado di valorizzandone le professionalità già acquisite. Il progetto deve altresì riportare:
- il profilo professionale da conseguire;
- il livello di inquadramento contrattuale, iniziale e finale;
- l'orario settimanale di lavoro (a tempo pieno o parziale) e la sua distribuzione;
- l'iter formativo.
Inquadramento
[…]
I lavoratori assunti con contratto di inserimento, per l'intera durata del contratto, sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e dal presente CCNL per l'applicazione di particolari normative e istituti.
[...]
Durata e proroga
La durata del contratto di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi né superiore a 18 mesi, salvo nel caso di lavoratori riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale ovvero psichico per i quali la durata può essere fino a 36 mesi.
Nel computo del periodo del contratto di inserimento vanno esclusi i periodi di interruzione del rapporto sia che siano imputabili al lavoratore, come l'astensione obbligatoria per maternità, sia quelli che dipendano da comprovate esigenze produttive dell'azienda.
[…]
Ai contratti di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni sul lavoro a tempo determinato, di cui al D. Lgs. n. 368/2001 e al presente CCNL.
[…]
Orario di lavoro
Al lavoratore da assumere con contratto di inserimento o reinserimento si applica la disciplina in materia di orario di lavoro prevista dal presente CCNL.
Formazione
Il lavoratore dovrà ricevere una formazione teorica di almeno 16 ore, accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartita anche con modalità di e-learning e/o con affiancamento, che riguarderanno nozioni di base relative alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione aziendale nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica - di almeno 8 ore - che dovrà essere erogata nella fase iniziale del percorso formativo.
La formazione effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro, dovrà essere registrata nel "libretto formativo del cittadino", previsto dall'art. 2 lett. i) del D. Lgs n. 276/2003 e in attesa della sua definizione ad opera degli organi preposti, la registrazione delle competenze acquisite sarà disposta a cura della stessa impresa sul libretto individuale di formazione predisposto dall'Ente FormaLavoro.
Trasformazione del contratto
[…]
In deroga a quanto disposto dall'art. 59 comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003, i lavoratori assunti con contratto di inserimento sono ricompresi nel computo degli addetti ai fini dell'applicazione dello Statuto dei Lavoratori, Legge n. 300/1970.
Risoluzione del rapporto
Tenuto conto della necessità di salvaguardare le finalità del servizio, potranno essere adottati provvedimenti disciplinari anche nei confronti del personale con contratto di inserimento o reinserimento che provochi gravi disagi nel funzionamento del servizio in particolare nei seguenti casi:
- per constatata inidoneità ai compiti di istituto;
- per gravi o ripetute mancanze disciplinari regolarmente contestate;
- per tutti i motivi che comportano l'allontanamento dal posto di lavoro.
Per quanto attiene le norme disciplinari in genere si fa rinvio al quanto previsto dal presente Contratto.

Titolo XXVII Distacco temporaneo
Art. 66 - Distacco del lavoratore

Nel caso in cui l'impresa partecipi ad una società consortile, potrà disporre il distacco dei propri lavoratori pressa la società consortile medesima.
Fermo restando le disposizioni di legge, l'impresa può procedere al distacco temporaneo del lavoratore presso una diversa impresa edile qualora sussista un interesse economico produttivo. Il distacco è subordinato al consenso del lavoratore che dovrà essere adibito presso l'impresa distaccataria a mansioni equivalenti a quelle ricoperte nell'impresa distaccante. Durante il periodo di distacco, resta pienamente in atto il rapporto contrattuale tra impresa distaccante e lavoratore ma quest'ultimo è tenuto ad adempiere le proprie obbligazioni lavorative nei confronti dell'impresa distaccataria.
L'impresa distattante è tenuta a dare comunicazione alla Cassa Edile circa la nuova posizione assunta dai lavoratori distaccati presso l'impresa distaccataria.

Titolo XXX Doveri e condotta del lavoratore
Art. 72 - Doveri del lavoratore

Il comportamento del lavoratore deve essere improntato al perseguimento dell'efficacia aziendale e della gestione economica dei compiti affidatigli nella primaria considerazione delle esigenze dell'impresa e nel rispetto dei doveri di diligenza, di obbedienza e fedeltà. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità della prestazione, il lavoratore deve in particolare:
a) collaborare con diligenza osservando le norme del contratto di lavoro vigente, nonché delle disposizioni e delle direttive, anche di natura tecnica, impartire dall'impresa per l'esecuzione e la disciplina del lavoro anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rendersi disponibile a compiere temporaneamente o saltuariamente anche mansioni inerenti a categorie inferiori alla propria;
[…]
d) mantenere durante l'orario di lavoro, nei rapporti interpersonali e con gli altri lavoratori nonché nei confronti del datore di lavoro degli institori o dei suoi rappresentanti una condotta uniformata a principi di correttezza e astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
[…]
f) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sott'ordinato, ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità; vigilare sull'opera degli apprendisti in modo tale che seguano le proprie mansioni od opere secondo le regole della migliore tecnica. Nel caso degli apprendisti eseguire a perfetta regola d'arte le istruzioni impartite dal tutor o dal datore di lavoro;
g) con particolare riguardo agli automezzi utilizzati dal lavoratore, questi è responsabile per ogni danno che possa subire a causa di negligenza imperizia ed imprudenza o per violazione delle norme del codice della strada. Le sanzioni amministrative comminate a seguito di infrazioni stradali si presumono a carico del lavoratore che era alla guida dell'automezzo al momento dell'infrazione, salvo non si dia prova della responsabilità personale di un unico lavoratore nel qual caso si riterranno solidalmente responsabili tra tutti coloro che appartenevano alla squadra che ha utilizzato il mezzo di trasporto;
h) avere cura dei beni strumentali affidati; eventuali compere di materiali o attrezzature devono essere concordate preventivamente con il datore di lavoro previa restituzione dell'attrezzo usurato o non più utile. Alle compere non può che procedervi il capo squadra. Agli utensili, macchine ed attrezzi comunque denominati non possono essere fatte modifiche od aggiunte comunque denominate, se non previa autorizzazione del datore di lavoro. Gli strumenti di lavoro, salvo che ciò sia impossibile od eccessivamente gravoso, devono essere depositati nei locali o nei mezzi aziendali ed ivi custoditi e non possono essere portati altrove dai dipendenti salvo esplicita autorizzazione del datore di lavoro. La violazione di questi obblighi costituisce giusta causa di licenziamento;
[…]
j) tenere la maggiore igiene e sicurezza sul luogo di lavoro ed in particolare indossare tutti gli indumenti protettivi previsti dalla disciplina antiinfortunistica. Il mancato rispetto anche di una sola delle norme in materia antiinfortunistica costituisce inadempimento gravissimo del dipendente, escludendosi ogni responsabilità dell'impresa per la violazione di queste normative, avendo quest'ultima consegnato ad ogni dipendente tutto il materiale previsto dalla vigente disciplina,
[…]

Titolo XXXI Provvedimenti e sanzioni disciplinari
Art. 73 - Provvedimenti disciplinari

Le violazioni da parte dei lavoratori dei doveri disciplinati nel precedente articolo danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa con importo non superiore a 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni;
e) licenziamento disciplinare.
I provvedimenti di cui al comma precedente non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere - di tipo penale, civile, amministrativo - nelle quali egli sia incorso o possa incorrere a causa del suo comportamento e/o della sua omissione.
Nozione di rimprovero verbale
Il rimprovero verbale consiste in una dichiarazione di biasimo formalizzata oralmente al dipendente incorso in lievi trasgressioni fatta salva comunque la possibilità di sentire a difesa, esclusivamente in forma orale, il lavoratore.
Nozione di rimprovero scritto o censura
Il rimprovero scritto consiste in una formale dichiarazione di censura scritta e motivata. Esso è un provvedimento di carattere preliminare inflitto in caso di trasgressioni che esigano l'applicazione di una sanzione di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi.
Multa
La sanzione della multa consiste in una trattenuta dalla retribuzione di un importo del valore non inferiore ad un'ora né superiore a tre ore, graduandone l'entità in relazione alla gravità della trasgressione. L'importo della multa è comminato dal datore di lavoro.
[…]
Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione
La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione consiste nell'allontanamento del dipendente dal lavoro con privazione della retribuzione per non meno di un giorno e non più di tre giorni, graduando l'entità della sanzione in relazione alla gravità della violazione dei doveri.
La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di sospensione non prescritti fa incorrere il lavoratore nel provvedimento di licenziamento.
Licenziamento disciplinare
Il licenziamento consiste nella risoluzione del rapporto di lavoro, nel rispetto dei termini previsti dal presente CCNL ovvero dal contratto individuale di lavoro.
Gradualità e proporzionalità delle sanzioni
Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza e in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legga n. 300/1970, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'impresa, ai clienti od a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso i clienti e l'impresa;
f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità. Esclusivamente in via esemplificativa si precisa, di seguito, il carattere dei provvedimenti disciplinari e l'entità degli stessi.
La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a tre ore di retribuzione si applica graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1 per:
a) inosservanza delle disposizioni di lavoro e di servizio, anche in tema di assenze per malattia nonché dell'orario di lavoro;
b) condotta nell'ambiente di lavoro non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti dei clienti o dei terzi;
c) abusi, disattenzioni di natura involontaria, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano creato danno.
d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o di vigilanza;
e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
f) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati rispetto ai carichi di lavoro;
g) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
[…]
i) ritardato inizio o sospensione anticipata del lavoro.
La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni ovvero fino a 10 giorni per gli episodi più gravi di cui alle seguenti lettere d) e f), si applica graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
[…]
d) presenza al lavoro in stato di alterazione, dovuto a sostanze alcooliche o stupefacenti, che determini uno stato di pericolosità per sé e/o per gli altri e/o per gli impianti;
[…]
f) atti, comportamenti, molestie, anche a sfondo razziale, religioso, politico, di genere ovvero a carattere sessuale, lesivi della dignità e libertà della persona che li subisce, comprensivi del comportamento discriminatorio, persecutorio, vessatorio e/o diretti allo sfruttamento della persona.
La sanzione disciplinare del licenziamento si applica per:
1. giustificato motivo, con l'obbligo di preavviso, qualora ricorra un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro o il suo regolare funzionamento, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966;
2. per giusta causa, senza obbligo di preavviso, in presenza di circostanze che non consentano la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto di lavoro quali, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti:
a. grave inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
b. grave insubordinazione nei confronti dei superiori ovvero gravi offese dirette contro colleghi ovvero committenti;
c. abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;
[…]
i. persistente insufficiente rendimento nei compiti assegnati rispetto ai carichi di lavoro ovvero fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
j. danneggiamento volontario, furto, frode ovvero ogni altro reato per il quale, data la sua natura, divenga qualsiasi atto anche colposo che possa pregiudicare la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere o l'incolumità del personale e che costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali;
[…]
Le norme contenute nel presente articolo nonché quelle fissate dai regolamenti e accordi aziendali, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, per conoscere le conseguenze dei loro comportamenti.
[…]

Titolo XXXII Commissione Paritetica di Garanzia
Art. 74 - Commissione Paritetica di Garanzia

Le Parti stipulanti intendono costituire una Commissione Paritetica di Garanzia che, attraverso un'attività di costante monitoraggio, abbia il compito di verificare la corretta attuazione dei doveri incombenti sulle Parti, anche attraverso l'interpretazione autentica del CCNL ovvero delle singole clausole contrattuali oggetto di eventuali controversie o interventi diretti su problematiche e/o situazioni di rilievo.
La Commissione ha pertanto i compiti di:
- esaminare e risolvere le controversie inerenti l'interpretazione e l'applicazione nell'impresa del presente CCNL e della contrattazione integrativa di 2° livello;
- verificare e valutare l'effettiva applicazione nelle singole imprese tenute a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione, di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e successive modifiche e integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e contributiva: il controllo è effettuato anche su richiesta del RSA ovvero dell'OO.SS. stipulante territorialmente competente;
- definire la classificazione del personale, come previsto dal presente CCNL;
- definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa, indicate nel presente CCNL nel suo statuto e nel regolamento attuativo;
[...]
Alla Commissione è inoltre demandata la funzione di verificare, grazie alla collaborazione delle eventuali Commissioni Regionali, l'andamento del settore e presentare proposte nel merito alle Parti stipulanti.
A pena di decadenza, le imprese sono tenute a dare alla Commissione Nazionale di Garanzia preventiva comunicazione della volontà di stipulare nuovi contratti a termine. In pendenza di un procedimento instaurato presso la Commissione Nazionale, è precluso alle OO.SS. e alle parti interessate la facoltà di adottare ulteriori iniziative sindacali ovvero legali fino alla definizione della controversia.
Composizione e riunione
La Commissione Nazionale di Garanzia è composta in misura paritetica da membri nominati dalle Organizzazioni datoriali e dei lavoratori stipulanti il presente CCNL.
Convocazione della Commissione
Per tutte le attività inerenti la convocazione, l'organizzazione delle riunioni e la verbalizzazione delle decisioni assunte in sede di Commissione Nazionale, viene istituita una Segreteria su indicazione delle Parti Sociali stipulanti.
La convocazione della Commissione Nazionale viene disposta a seguito della presentazione di un'apposita istanza presentata da parte delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto ovvero da parte dei loro Rappresentanti a livello locale, autonomamente o per conto di un lavoratore o di un datore di lavoro a loro aderente, tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria.
La richiesta deve contenere gli elementi essenziali utili all'esame della controversia, l'indicazione delle eventuali parti, l'elenco degli eventuali documenti allegati, l'indicazione dell'Organizzazione Sindacale o Associazione datoriale che rappresenta l'istante in caso di istanza presentata su interesse di una parte.
Su accordo delle parti, la data di convocazione della Commissione verrà fissata non oltre i 20 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza e l'intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni successivi. Ove la controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio, d'intesa con le parti, il termine potrà essere prorogato dalla Commissione fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni. Istruttoria e decisione - Al fine di acquisire ulteriori elementi e circostanze utili per la definizione della controversia al suo esame, la Commissione può convocare le parti prima di concludere la fase istruttoria.
La decisione assunta dalla Commissione Nazionale, sottoscritta dai suoi componenti, viene trasmessa per mezzo della sua Segreteria in copia alle parti interessate.
Queste sono tenute ad uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, a darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un apposito verbale di conciliazione, redatto ai sensi della normativa vigente.
Qualora la controversia verta su questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali e dalla deliberazione assunta dalla Commissione risulti leso un diritto di organizzazione sindacale di parte, previo confronto tra le Organizzazioni stipulati da esaurirsi entro il termine di 30 giorni, la parte interessata, sulla base di riscontri oggettivi, può decidere di non attenersi a quanto disposto dalla Commissione ovvero di non avviare le procedure prescritte dalla Commissione stessa. Tale facoltà della parte interessata le è riconosciuta anche qualora non vi sia stata alcuna deliberazione da parte della Commissione.

Titolo XXXIII Tutela della dignità personale dei lavoratori
Art. 75 - Tutele contro discriminazioni, molestie e mobbing del lavoratore

Le Parti stipulanti il presente Contratto riconoscono quale aspetto fondante e imprescindibile all'interno di un ambiente di lavoro, la piena tutela della dignità e inviolabilità della persona e del lavoratore e la correttezza nei rapporti interpersonali. Per tale ragione condannano ogni forma di emarginazione, discriminazione di genere, razza, credo religioso o politico, vessazione e sopruso ai danni del lavoratore e della lavoratrice, sfruttamento del lavoro fino ai più gravi fenomeni di mobbing, con persecuzioni sistematiche e gravi pressioni psicologiche o di violenza morale e fisica volte ad isolare il lavoratore ovvero a metterlo in cattiva luce per indurlo alle dimissioni, esercitate da parte di colleghi e/o suoi superiori. In caso di denuncia di molestie sessuali ovvero di grave sfruttamento subito da parte lavoratrici o lavoratori sul luogo di lavoro, la RSA, le Organizzazioni sindacali territoriali e la Direzione aziendale sono tenute ad attivarsi senza ritardo ai sensi del presente Contratto e nel pieno rispetto delle norme di legge, garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.
Le Parti riconoscono la necessità di avviare interventi di prevenzione diretti al contrasto dell'insorgenza di tali fenomeni e al contempo a scongiurare ovvero contenere possibili conseguenze dannose per la salute fisica e mentale del lavoratore che ne è vittima.
Commissione Paritetica di Tutela
Le Parti stipulanti hanno pertanto deciso di costituire un'apposita Commissione Paritetica di Tutela, anche in seno alla Commissione Paritetica di Garanzia, al fine di salvaguardare i lavoratori e le lavoratrice nell'ambito del luogo di lavoro contro atti e comportamenti ostili messi in atto dai propri colleghi ovvero dai superiori, che assumano le caratteristiche della discriminazione, della molestia, della persecuzione fino alla violenza psicologica e/o fisica.
La Commissione Paritetica, istituita a livello nazionale presso la Cassa Edile è composta in misura paritetica dai rappresentanti delle OO.SS. stipulati.
Procedura e sanzioni
Le Parti stipulanti convengono di affidare alla Commissione Paritetica Nazionale di Tutela il compito di individuare le procedure formali ed informali di accertamento delle discriminazioni e del mobbing nonché le conseguenti sanzioni.
Obblighi delle imprese
Le imprese devono impegnarsi ad adottare, d'intesa con le RSA ovvero le rappresentanze sindacali territoriali, ogni iniziativa ed intervento utile a prevenire tale problematica, portandola a conoscenza di tutti i propri lavoratori e a contrastare con fermezza, applicando i provvedimenti disciplinari previsti dal presente Contratto e le sanzioni individuate dalla Commissione di Tutela, i casi che si dovessero presentare all'interno dei luoghi di lavoro e in cantiere.

Titolo XXXIV Privacy e sicurezza sui luoghi di lavoro
Art. 76 - Privacy e sicurezza sui luoghi di lavoro

Per quanto concerne la disciplina inerente la tutela della privacy si rimanda alla vigente normativa in materia.
L'impresa attiverà tutte le iniziative atte a garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro in ottemperanza al dettato del D.Lgs. n. 81/2008. Le Parti intendono sviluppare a tal fine reciproche relazioni sindacali considerate quali strumenti indispensabili per la realizzazione degli obiettivi fissati di concerto nonché al fine di favorire scambi reciproci di servizi fruibili da ogni aderente alle medesime firmatarie.
Per quanto non previsto dal presente Contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti.
I lavoratori debbono inoltre osservare le eventuali disposizioni stabilite dalle imprese sempre che queste non modifichino o non siano in contrasto con quelle di legge e del presente Contratto. L'impresa si adopererà inoltre a garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del D.M. 12/12/2000 che riconosce, tra gli altri, riduzioni del tasso medio della tariffa relativa ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
a. strutturazione del servizio prevenzione e protezione e dei sistemi di pronto soccorso, di emergenza ed antincendio;
b. caratteristiche tecniche delle attrezzature, delle macchine e degli impianti;
c. modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria;
d. livello di informazione/formazione dei lavoratori;
e. stato della programmazione delle misure di prevenzione e protezione.
La pratica attuazione delle modalità previste dal presente articolo nonché ogni iniziativa migliorativa orientata alla diminuzione dell'incidenza del fenomeno infortunistico, allo sviluppo ed alla sensibilizzazione della cultura della sicurezza, sono demandate alla contrattazione di secondo livello.

Parte II - Disciplina per gli operai
Titolo XXXV Lavoro a cottimo
Art. 77 - Prestazioni di lavoro a cottimo

Nel caso in cui l'impresa decida di ricorrere al lavoro a cottimo - nella forma individuale ovvero collettiva - nel rispetto delle disposizioni di legge, trova applicazione la seguente disciplina.
Le condizioni del lavoro a cottimo debbono essere concordate tra la direzione aziendale e i lavoratori interessati, assistiti dalle OO.SS. e riguarderanno i seguenti aspetti:
a) la composizione della squadra, con l'indicazione nominativa dei cottimisti e delle rispettive qualifiche, in caso di cottimo collettivo;
b) l'unità di misura adottata per la definizione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;
c) la tariffa di cottimo per unità di misura;
d) la descrizione della lavorazione da eseguire;
e) la descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;
f) la durata del periodo di assestamento, ovvero del tempo strettamente necessario perché il cottimo si normalizzi;
g) l'individuazione di eventuali lavoratori concottimisti specificamente vincolati al ritmo lavorativo dei cottimisti e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, tuttavia esterni alla squadra di lavoro di cui alla lettera a).
L'impresa è tenuto a comunicare per iscritto all'operaio interessato la tariffa di cottimo che verrà applicata, anteriormente all'avvio delle lavorazioni a cottimo. In presenza di cottimo collettivo, il suddetto obbligo di comunicazione dovrà avere come destinatari tutti i componenti la squadra e, qualora possibile, svolgersi anche attraverso l'affissione delle tariffe presso il cantiere dove nel cantiere in cui avranno esecuzione le lavorazioni a cottimo.
[…]
Tariffe di cottimo
L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
[…]
Divieto di cottimo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro
È fatto divieto alle impresa di ricorrere all'interposizione nel lavoro a cottimo e a tutte quelle forme di mera intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro. È inoltre vietato, per l'esecuzione nel cantiere di lavorazioni edili ed affini, il ricorso a lavoratori autonomi qualora questi ultimi siano organizzati in squadre con il fine di eludere le norme sul lavoro subordinato ovvero i divieti di ricorso all'interposizione nel lavoro a cottimo di intermediazione nelle prestazioni di lavoro.
Risoluzione del rapporto di lavoro
Trova applicazione, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di operaio cottimista, la disciplina prevista dal presente CCNL.

Titolo XXXVI Impiego di manodopera negli appalti e subappalti
Art. 78 - Manodopera negli appalti e subappalti

Nel rispetto della normativa vigente, qualora per esigenze di carattere tecnico-produttivo ovvero organizzativo le imprese decidano di affidare in appalto o subappalto opere relative a lavorazioni tipicamente edili, queste ultime sono tenute ad attenersi alla disciplina prevista da presente articolo.
Le Parti contraenti nel prendere atto dell'entità e del significato del fenomeno del subappalto in edilizia e valutando gli aspetti negativi connessi a tale fenomeno, riconoscono che il suo ricorso debba trovare limitata applicazione nell'esecuzione del lavoro, in particolare rispetto alle fasi principali della costruzione e delle lavorazioni tipicamente edili.
Le imprese che operano in deroga a quanto previsto dal 1 comma, sono comunque tenute a far ricorso al subappalto compatibilmente ai limiti delle proprie capacità produttive ed economiche o del mercato del lavoro locale, previo confronto con il Sindacato territoriale.
Le Parti chiariscono pertanto che il ricorso al subappalto di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL, non è consentito quando può compromettere, anche nel breve termine, l'occupazione dei lavoratori dipendenti dall'impresa committente, idonei alle lavorazioni previste.
Rispetto a quelle realtà locali ove fossero presenti imprese operanti con sistemi di edilizia industrializzata o specializzata, potranno essere adottati accordi diversi in deroga a quanto sopra, relativamente a queste lavorazioni.
A livello nazionale le Parti promuoveranno periodici incontri volti alla valutazione del fenomeno e alla verifica dei risultati raggiunti.
La disciplina di cui al presente articolo, trova applicazione anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione ed organizzazione dell'intervento edilizio nei confronti delle imprese concessionarie dell'esecuzione di opere pubbliche per l'affidamento in subappalto, ad imprese edili ed affini, della fase esecutiva delle opere.
La presente disciplina non trova invece applicazione nei confronti di:
- imprese concessionarie dell'esecuzione e della successiva gestione di opere pubbliche, vincolate all'inserimento nei contratti di appalto di clausole sociali idonee ad assicurare la osservazione integrale della contrattazione collettiva di settore;
- imprese per le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini.
Obblighi impresa appaltante
L'impresa appaltante è tenuta a verificare che le imprese a cui è affidata l'esecuzione in appalto o subappalto di lavorazioni tipicamente edili e affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL, sia in regola con tutti gli obblighi e adempimenti di legge e contrattuali, con particolare riferimento alle norme in materia di impiego di lavoro regolare e sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
L'impresa appaltante è inoltre tenuta in solido con l'impresa appaltatrice ovvero subappaltatrice ad assicurare che i dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, ricevano il medesimo trattamento economico e normativo previsto dal presente Contratto nazionale e dagli accordi locali a favore dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni. È compito delle RSA ovvero delle OO.SS. territoriali verificare il rispetto di tali prescrizioni.
Diritti lavoratori
A pena di decadenza, il lavoratore della ditta appaltante ovvero subappaltante è tenuto a far valere i diritti di cui al paragrafo precedente entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte nell'ambito del subappalto. In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme del presente Contratto, il lavoratore deve promuove il tentativo facoltativo di conciliazione nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante o subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.
Obblighi di comunicazione
L'impresa è tenuta a comunicare alle RSA e al Sindacato territoriale competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice ovvero subappaltatrice, la qualità e quantità di manodopera impegnata, i tempi di esecuzione e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale e agli accordi locali di propria competenza. Analoga comunicazione sarà data alla Cassa Edile e agli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza. La comunicazione alle RSA e alle OO.SS. territoriali dovrà avvenire non oltre i 15 precedenti l'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in subappalto. Le informazioni di cui al presente paragrafo avranno carattere di particolare tempestività in caso di appalti pubblici. L'impresa subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto. All'impresa subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio: gru, ponteggi, impianti di betonaggio).

Titolo XXXVIII Conservazione e custodia materiali e mezzi
Art. 80 - Conservazione degli utensili, custodia degli indumenti, cicli e motocicli

L'operaio è tenuto conservare in buono stato utensili, macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione dall'impresa, senza apportarvi nessuna modificazione, salvo preventiva autorizzazione da parte dei suoi superiori.
Qualora l'operaio apporti arbitrariamente modifiche ovvero manomissioni a quanto previsto al 1 comma, l'impresa ha diritto, previa contestazione dell'addebito, a rivalersi sulle competenze del lavoratore per il soddisfacimento del danno subito. Il precedente comma si applica anche in caso di smarrimento da parte dell'operaio di utensili, macchinari ovvero mezzi a lui affidati, salvo sia stato messo dall'impresa in grado di custodirli opportunamente.
Il materiale ovvero gli utensili necessari all'operaio per l'esecuzione delle lavorazioni alle quali è adibito, devono essere richiesti direttamente al suo capo ovvero all'apposito personale adibito. L'impresa si impegna ad adibire in ogni cantiere, ove possibile, un apposito luogo chiuso dedicato al deposito di utensili, materiali e macchinari e mezzi di trasporto all'interno del quale viene data all'operaio la possibilità di procedere al cambio degli indumenti al fine di indossare gli abiti da lavoro.
[…]

Titolo XXXIX Obblighi dell'autista
Art. 81 - Obblighi e responsabilità degli autisti

L'autista è responsabile del veicolo a lui affidato dall'impresa per l'espletamento delle proprie mansioni ed è tenuto ad osservare tutte le norme di legge ed i regolamenti sulla circolazione. Per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio, l'autista è tenuto a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa ed a riferire immediatamente al suo superiore diretto.
Prima dell'inizio del servizio, l'autista deve assicurarsi che il veicolo sia in buono stato di funzionamento e che non manchi del necessario, segnalando al suo superiore diretto le deficienze eventualmente riscontrate.
[…]

Titolo XL Lavori usuranti e pesanti
Art. 82 - Lavori usuranti e pesanti

Le Parti firmatarie il presente CCNL stabiliscono che debba essere previsto a favore degli operai addetti a lavori usuranti e pesanti un contributo pari allo 0,10% da calcolarsi sulla retribuzione di cui all'art. 85 ai fini del versamento presso la Cassa Edile Nazionale.
Tale contributo è a totale carico dell'impresa e dovrà essere versato presso la Cassa Edile unitamente a tutti i contributi attualmente in vigore.

Titolo XLII Cassa Edile
Art. 88 - Cassa Edile Nazionale (CEN)

È istituita la Cassa Edile Nazionale (CEN) che rappresenta lo strumento per l'attuazione per le materie di cui al presente articolo, dei contratti e accordi collettivi stipulati fra le Associazioni nazionali contraenti nonché fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente aderenti e nel rispetto della reciprocità tra i diversi sistemi di Casse Edili operanti su tutto il territorio nazionale.
[…]
Le prestazioni della CEN sono fissate dagli Accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali contraenti e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli Accordi nazionali anzidetti, dalle OO. SS. territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle predette Associazioni nazionali. In particolare, con riferimento alle prestazioni demandate agli accordi locali, queste ultime sono vincolate ai limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di gestione.
Le regolamentazioni per le prestazioni nazionali sono portate a conoscenza della Cassa Edile Nazionale per l'automatica e integrale applicazione e i suoi Organi sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con gli Accordi nazionali e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie dagli Accordi nazionali medesimi.
Con l'iscrizione alla CEN i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispetto del presente CCNL, degli accordi locali adottati a norma del contratto medesimo nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa stessa, con l'impegno di osservare integralmente gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi e atti normativi medesimi.
La Cassa Edile raccoglierà nelle occasioni e con modalità stabilite dalle associazioni nazionali di cui al primo comma del presente articolo, una dichiarazione scritta ricognitiva dei predetti obblighi. […]
Certificazione regolarità contributiva
La Cassa Edile Nazionale è tenuta all'emissione della certificazione di regolarità contributiva qualora si verifichino le seguenti condizioni; in tali casi la certificazione non è suscettibile di alcuna discrezionalità da parte della CEN stessa. La CEN, per il tramite della Commissione Paritetica di Certificazione istituita ai sensi di legge dal presente CCNL è tenuta, a richiesta, ad emettere la certificazione di genuinità dell'appalto, nei confronti delle imprese per le quali è stata emessa la certificazione di regolarità contributiva, sulla base di ulteriori criteri uniformi stabiliti dalle parti a livello nazionale.
La CEN procede all'emissione di certificazione di regolarità contributiva qualora sussistano le seguenti condizioni:
- la CEN abbia verificato la posizione di regolarità contributiva dell'impresa in riferimento all'insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati;
- l'impresa sia in regola col versamento dei contributi e con gli accantonamenti fino all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento o relativi al periodo per il quale è effettuata la richiesta certificazione;
- l'impresa abbia dichiarato nella propria denuncia alla CEN, in riferimento a ciascun operaio impiegato, un numero di ore - lavorate e non (specificando le causali di assenza) - non inferiore a quello contrattuale;
- l'impresa abbia rispettato il limite percentuale di assunzioni di personale operai a tempo parziale;
- qualora siano stati accordati dalla CEN all'impresa il rateizzo per debiti pregressi, i termini concordati siano stati rispettati.
Qualora infine la certificazione di regolarità contributiva sia richiesta per l'esecuzione di un'opera pubblica, questa verrà rilasciata con riguardo al cantiere interessato.
A tal fine l'impresa dovrà riportare nella denuncia mensile l'elenco completo dei cantieri attivi indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato (ovvero il cantiere prevalente), in modo da determinare l'imponibile alla CEN per ogni singolo cantiere.
Congruità contributiva delle imprese nei confronti della Cassa Edile
Le Parti Sociali contraenti concordano di demandare alla Cassa Nazionale Edile - in via sperimentale e per la durata di un anno - la verifica circa la congruità della incidenza della manodopera denunciata sul valore dell'opera, misurata adottando parametri rapportati al complesso dei lavori edili eseguiti dall'impresa principale e dalle imprese subappaltatrici.
A tal fine le suddette Parti concordano che entro il 31 dicembre 2011 procederanno a determinare, attraverso un Accordo nazionale:
1. i parametri di incidenza del costo del lavoro, distinti per categorie di lavori;
2. la quota dei lavori su cui commisurare i parametri;
3. il regime di solidarietà tra impresa principale e imprese subappaltatrici, qualora i versamenti per la singola opera risultino inferiori al parametro di congruità predefinito;
4. gli ulteriori criteri e modalità per rendere operativa da parte della Cassa Edile Nazionale la verifica di congruità;
5. la procedura per l'eventuale contenzioso;
6. i termini di verifica della sperimentazione.
In osservanza alla legislazione vigente in materia di contrasto del lavoro irregolare e dei fenomeni
elusivi della normativa sul lavoro e al fine di promuovere la sicurezza sul lavoro, rientra tra i compiti della CEN verificare, per i lavori pubblici e privati, la congruità dell'incidenza della manodopera denunciata sul valore dell'opera, da misurarsi sulla base delle seguenti percentuali di incidenza del costo del lavoro, comprensivo dei contributi Inps, Inail e Cassa edile, ragguagliate all'opera complessiva:

Categorie Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
OG1 - nuova edilizia civile compresi impianti e forniture 14,28%
OG1 - nuova edilizia industriale escluso impianti 5,36%
Ristrutturazione di edifici civili 22,00%
Ristrutturazione di edifici industriali escluso impianti 6,69%
OG2 - restauro e manutenzione di beni tutelati 30,00%
OG3 - opere stradali, ponti ecc. 13,77%
OG4 - opere d'arte nel sottosuolo 10,82%
OG5 - dighe 16,07%
OG6 - acquedotti e fognature 14,63%
OG6 - gasdotti 13,66%
OG6 - oleodotti 13,66%
OG6 - opere di irrigazione ed evacuazione 12,48%
OG7 - opere marittime 12,16%
OG8 - opere fluviali 13,31%
OG9 - impianti per la produzione di energia elettrica 14,23%
OG10 - impianti per la trasformazione e distribuzione 5,36%
OG12 - OG13 - bonifica e protezione ambientale 16,47%

Qualora alla realizzazione dell'opera concorrono più soggetti anche estranei all'organizzazione dell'impresa, l'impresa principale è tenuta a denunciare alla CEN il valore dell'opera complessiva nonché le eventuali subappaltatrici e subaffidatarie.
Nell'ipotesi in cui la complessiva manodopera denunciata alla CEN non raggiunga la percentuale minima di massa salariale individuata convenzionalmente quale necessaria per la specifica tipologia di lavori, l'impresa principale dovrà integrare la denuncia con documentazione appropriata comprovante il raggiungimento della percentuale attraverso costi non registrati in CEN quali, a titolo esemplificativo, quelli afferenti personale non iscritto in CEN, fatturazione lavoratori autonomi, noli a caldo, tecnologie avanzate. A tal fine l'impresa potrà avvalersi dell'assistenza di un rappresentante dell'associazione datoriale cui aderisce.
Sulla base della complessiva documentazione presentata, la CEN, verificata la effettiva congruità con riferimento allo specifico lavoro oggetto del contratto, solo qualora sussistano i requisiti prescritti procederà all'emissione della relativa certificazione.
Nei lavori pubblici l'attestazione di congruità dovrà essere effettuata in occasione del rilascio del DURC per il saldo finale mentre per i lavori privati al completamento dell'opera. In mancanza del riconoscimento della congruità, all'impresa verrà rilasciato un "documento unico di congruità" irregolare sino a quando l'impresa stessa non procederà alla regolarizzazione tramite apposito versamento, equivalente alla differenza di costo del lavoro necessario per raggiungere la percentuale indicata.
La materia è riservata alla competenza delle Parti nazionali contraenti al fine di garantirne l'uniformità su tutto il territorio nazionale.
Resta salva per le Parti Sociali la facoltà di concordare successive modifiche alla tabella di cui sopra e /o di introdurre nuovi indici per altre lavorazioni, oltre al criterio per la determinazione del valore delle opere private eseguite in conto proprio dalle imprese.
[…]
Cartellino di riconoscimento
Ai sensi dell'art. 36 bis Legge n. 248/2006 e della Legge n. 123/2007 è fatto obbligo alle imprese edili di munire i propri lavoratori impegnati in appalti e subappalti di apposito cartellino di riconoscimento.
Le Parti Sociali contraenti riconoscono alla Cassa Edile Nazionale (CEN) mandato in merito alla definizione di un modello unico di cartellino di riconoscimento per tutto il territorio nazionale, contenente i requisiti prescritti dal Ministero del Lavoro.
Tutte le imprese che applicano il presente CCNL sono tenute a far indossare ai loro lavoratori il suddetto cartellino.

Titolo XLIII Indennità
Art. 91 - Indennità per lavori speciali disagiati

Le imprese sono tenute a corrispondere agli operai di cantiere che lavorano nelle condizioni di disagio indicate nella seguente tabella, in aggiunta alla normale retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 85 del presente Contratto.
Qualora si tratti di operai lavoranti a cottimo le suddette indennità vanno calcolate anche sul minimo contrattuale di cottimo.

Tipologia di lavorazione Tabella Unica Nazionale (Indennità %)
1) Lavori sotto la pioggia o neve che continuino oltre la prima mezz'ora di inizio intemperie (compresa la prima mezz'ora) 4%
2) Lavori di parificazione o trivellazione (per i soli operai addetti o normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango) 5%
3) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (per i soli operai addetti alla manovra dei martelli) 5%
4) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 8%
5) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario 8%
6) Lavori su ponti a castello installati su natanti con o senza motore, in mare, lago o fiume 8%
7) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione con l'impiego di aria compressa ovvero di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura, con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati comportante condizioni di effettivo disagio per gli operai addetti 10%
8) Lavori di pulizia di stampi metallici all'interno di stabilimenti di prefabbricazione con elevata temperatura degli stampi, di riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi tali da creare effettivo disagio per gli operai che vi sono addetti 10%
9) Lavori eseguiti all'interno di stabilimenti dove si producono o impiegano sostanze nocive ovvero in condizioni di elevata temperatura o di altro tipo di disagio, limitatamente ai soli operai edili che lavorano nelle medesime condizioni di luogo e ambiente degli operai degli stabilimenti stessi ai quali spetta, a tale titolo, uno speciale trattamento retributivo.
Tale indennità deve inoltre essere riconosciuta anche per i lavori edili che, eseguiti in stabilimenti industriali dove si producono o impiegano sostanze nocive, sono svolti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi ma dove si riscontrano obiettive condizioni di nocività
11%
10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 12%
11) Costruzione di piani inclinati con pendenza e 60% ed oltre 13%
12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 3,50 e in presenza di condizioni di effettivo disagio 13%
13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 16%
14) Lavori in acqua per i quali, malgrado i mezzi di protezione messi a disposizione dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12 16%
15) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso 17%
16) Lavori su scale aeree tipo Porta 17%
17) Lavori per fognature nuove in galleria 19%
18) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 metri 19%
19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri 20%
20)Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 21%
21) Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 metri 22%
22) Lavori in pozzi neri preesistenti 27%

Qualora l'operaio sia addetto all'esecuzione di lavorazioni con getti di calcestruzzo plastico che lo costringano a tenere i piedi dentro il getto, l'impresa è tenuta fornirgli zoccoli e stivali di gomma adeguati.

Art. 92 - Indennità per lavori marittimi
Sono previste a favore delle seguenti categorie di personale impiegato in lavori marittimi specifiche indennità da corrispondersi in aggiunta alla retribuzione:
- Personale imbarcato su natanti con o senza motore che escono fuori dal porto
- Indennità per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, da stabilirsi nella contrattazione di secondo livello, sulla base di situazioni di fatto locali;
- Personale adibito a lavori sotto acqua (palombari). Indennità del 100% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 85 e da corrispondere per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza. In caso di un'unica immersione giornaliera con una durata inferiore ad un'ora e mezza, il trattamento sarà corrisposto in misura ridotta, pari a quattro ore lavorative.
Nel caso in cui, nel corso della stessa giornata lavorativa, vengano compiute più immersioni di durata complessiva minore ad un'ora e mezza, il lavoratore godrà dell'intero trattamento. Restano salve le condizioni di miglior favore già in atto.
L'erogazione dei suddetti importi è commisurata alle ore di effettiva prestazione lavorativa svolta.

Art. 93 - Indennità per costruzioni di linee elettriche e telefoniche
Gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche aeree ovvero sotterranee e alla posa in opera dei conduttori non in tensione, hanno diritto per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate alla corresponsione di un'indennità pari al 15%, da calcolarsi sugli elementi retributivi di cui all'art. 85 del presente CCNL.
La suddetta indennità assorbe eventuali trattamenti similari in atto, fino alla loro concorrenza.

Parte III Disciplina per gli impiegati
Titolo XLVIII Contratto di telelavoro
Art. 100 - Telelavoro

Il Telelavoro è una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall'utilizzo di sistemi informatici ed dall'esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore socio o lavoratore dipendente opera e l'impresa. Il Telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale. Il Telelavoro fa quindi parte dell'organizzazione dell'impresa, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno all'azienda. Il telelavoratore socio o dipendente ha quindi gli stessi diritti degli impiegati comparabili che svolgono l'attività nei locali dell'impresa e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo della società. Il Telelavoro può essere di tre tipi:
- domiciliare: svolto nell'abitazione del telelavorista;
- mobile: attraverso l'utilizzo di apparecchiature portatili;
- remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l'abitazione del telelavorista né con gli uffici aziendali.
Il Telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi. Il Telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato sia che il Telelavoro venga svolto nell'abitazione del lavoratore sia a quello remotizzato. Il centro di Telelavoro o la singola postazione a casa non configurano una unità produttiva autonoma dell'impresa. Il Telelavoro ha carattere volontario sia per l'impresa che per il dipendente. Se il Telelavoro non è previsto nel contratto di assunzione, il lavoratore è libero di accettare o respingere l'offerta, prospettata nel corso del rapporto di lavoro, di svolgere Telelavoro. Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione aziendale. Al telelavoratore sono riconosciuti gli stessi di diritti legali e contrattuali previsti per il lavoratore dipendente comparabile che svolge attività nei locali dell'impresa. Il socio o il lavoratore dipendente comparabile è quello inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva. I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per gli impiegati comparabili. I telelavoratori hanno diritto ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui ripongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. L'impiegato che passa al Telelavoro nel corso del rapporto conserva per intero il proprio status precedentemente acquisito.
L'impresa adotterà tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali. L'impresa provvede ad informare il telelavoratore socio o dipendente in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati. La responsabilità di tali norme e regole è in capo al telelavoratore socio o dipendente. È demandata alla contrattazione aziendale ogni eventuale restrizione riguardante l'uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione.
Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione aziendale prima dell'inizio del contratto di Telelavoro. In ogni caso l'impresa si fa carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché i dati utilizzati dal telelavoratore. L'impresa è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici. L'impresa è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conforme alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari recepite dalla legislazione nazionale in quanto applicabili e a quelle previste nel presente contratto.
La contrattazione aziendale regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri.
Alla contrattazione aziendale è demandato:
- l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del telelavoratore come i contatti con i colleghi e l'accesso alle informazioni dell'impresa;
- il carico di lavoro;
- eventuale fascia di reperibilità;
- la determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva autonoma gestione dell'organizzazione al telelavoratore.
Il telelavoratore gestisce l'organizzazione del proprio tempo di lavoro.
Con riferimento all'orario di lavoro, non trovano applicazione a favore dei telelavoratori gli artt. 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 del D.lgs. n. 66/2003.
Il telelavoratore ha gli stessi diritti collettivi dei lavoratori dipendenti che operano all'interno dell'impresa. La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del telelavoratore.

Art. 116 - Infortunio sul lavoro o malattia professionale
[…]
Qualora a causa dei postumi invalidanti, l'impiegato non sia più in grado di rientrare in servizio tornando a ricoprire le mansioni alle quali era precedentemente adibito, l'impresa potrà valutare la circostanza di affidargli nuove mansioni compatibili con le sue limitata capacità lavorative, anche in considerazione della posizione e delle attitudini dell'interessato.
[…]