UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO”

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN CONSULENTE DEL LAVORO

DIRITTO SINDACALE – II MODULO - a.a. 2005/2006

(prof. Luciano Angelini)


LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA IN MATERIA DI RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA ( IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 19 DEL D. LGS. N. 626/94)

MATERIALI


 

 

1

ACCORDO INTEGRATIVO AL PROTOCOLLO D'INTESA

sui

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)

 

Il giorno 16 settembre 2003, in Roma,

tra

POSTE ITALIANE S.p.A

e

SLC CGIL - SLP CISL - UIL POST - FAILP CISAL - SAILP CONFSAL - UGL COM.NI

omissis

ART. 1

RIUNIONI PERIODICHE

 

In applicazione dell'art. 11 del D. Lgs. n. 626/94 le riunioni periodiche di cui al comma 1 del medesimo articolo 11, sono convocate su iniziativa del Datore di lavoro, almeno una volta l'anno, con un preavviso non inferiore a 7 giorni e su ordine del giorno scritto.

La riunione può avere altresì luogo in occasione di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Al termine della riunione viene redatto un verbale che dovrà essere sottoscritto dai soggetti di cui all'art. 11 del D.Lgs 626/94.

Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito R.L.S.), previa comunicazione al Responsabile della propria unità di appartenenza, vengono concessi specifici permessi senza perdita della retribuzione, per la durata della riunione nonché per i tempi strettamente necessari al raggiungimento del luogo di effettuazione della riunione stessa.

I RR.LL.S parteciperanno alle riunioni di cui al I° comma che verranno convocate a livello regionale.

Agli incontri potranno partecipare i membri degli organismi di cui all'art. 6 del presente Accordo.

Successivamente, nel corso di apposito incontro, convocato a livello nazionale, verrà comunicata alle OO.SS. stipulanti il presente Accordo opportuna sintesi di quanto affrontato a livello regionale.

 

ART. 2

INFORMAZIONE

 

Ai RR.LL.S. vengono fornite, sin dall'inizio del loro mandato, le informazioni relative agli ambiti di loro competenza di cui comma 1° dell'art. 19 D.Lgs. n. 626/94 ed in generale quelle eventualmente e preventivamente necessarie alla partecipazione alle riunioni periodiche di cui all'art. 1 che precede.

In particolare, per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'Unità Produttiva di propria competenza, per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.

Il R.L.S. ha il diritto di ricevere copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 4°, comma 2°, del D.Lgs 626/94 come modificato dal D.Lgs 242/96.

I RR.LL.S. sono tenuti al rispetto del segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle funzioni espletate.

 

ART. 3

FORMAZIONE

 

Il R.L.S. ha diritto a ricevere la formazione prevista dall'art. 19, 1° comma, lett. g), del D.Lgs. 626/94.

La formazione per i RR.LL.S., i cui oneri sono totalmente a carico dell'Azienda, è svolta durante l'orario di lavoro mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività e di cui agli artt. 1 e 7 del presente Accordo.

Tale formazione, che dovrà essere distribuita per complessive 36 ore nell'arco temporale del mandato dei suddetti RR.LL.S., si realizza attraverso un apposito programma articolato in due distinti moduli, uno di base ed uno di aggiornamento, così individuati :

a)        formazione di base di 18 ore, per il primo anno di incarico;

b)        formazione di aggiornamento di 12 ore per il secondo anno di incarico, e di 6 ore per il terzo anno.

La formazione di base deve comunque prevedere:

-        conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;

-        conoscenze generali sui rischi delle attività e relative misure di prevenzione e protezione;

-        metodologie nella valutazione del rischio;

-        metodologie minime di comunicazione.

All'orientamento formativo sono chiamati a collaborare gli organismi di cui all'art. 6 che segue nonché l'Ente Bilaterale per la formazione e la riqualificazione professionale di cui al vigente CCNL.

 

ART. 4

MODALITA' DI CONSULTAZIONE

 

Al fine di assicurare la preventiva e tempestiva consultazione dei RR.LL.S. da parte della struttura aziendale opportunamente delegata in ordine agli eventi che hanno rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 19, 1° comma, del D.L.gs. n. 626/94, ed in relazione all'esigenza di garantire effettività e tempestività a tale consultazione, le Parti convengono, anche in considerazione dell'articolazione territoriale di Poste Italiane S.p.A. ed ai sensi di quanto previsto agli artt. 11 e 19 del D.Lgs. 626/94, che la consultazione si articoli su due livelli:

·        nazionale

·        regionale

a)      livello nazionale

La consultazione a livello nazionale, rivolta alle OO.SS. stipulanti il presente Accordo, riguarda gli atti e le materie di portata generale, concernenti l'intera Azienda e di seguito elencate:

1.      designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Safety);

2.      criteri di valutazione dei rischi e relativo documento;

3.      attività di prevenzione incendi, pronto soccorso, evacuazione dei lavoratori;

4.      organizzazione della formazione dei lavoratori di cui all'art. 22, comma 5 del Dlgs 626/94;

5.      individuazione e programmazione della prevenzione in Azienda.

L'eventuale partecipazione dei RR.LL.S potrà realizzarsi previa costituzione di una specifica delegazione che verrà individuata nell'ambito dei lavori dell'Organismo Paritetico Nazionale di cui al successivo art. 6.

b)      livello regionale

La consultazione a livello regionale, rivolta ai RR.LL.S., riguarda:

1.      realizzazione e verifica della prevenzione di cui al punto 5 della lettera a) del presente articolo, nelle Unità Produttive presenti;

2.      designazione degli Addetti al Servizio di prevenzione (Safety), all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;

3.      implementazione territoriale delle operatività connesse alla consultazione di livello nazionale.

La consultazione potrà essere estesa ai membri degli organismi di cui all'art. 6 del presente Accordo.

Gli attori della consultazione sono tenuti, relativamente alle notizie ed alla documentazione ricevuta, al rispetto della sicurezza e del segreto industriale.

Tali soggetti, in occasione della consultazione, possono formulare proposte e osservazioni che vengono riportate a verbale, successivamente da questi controfirmato; copia di detto verbale viene consegnata a tutti i soggetti interessati.

 

ART. 5

ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

 

Ai sensi dell'art. 19, 1° comma, lettera a), del D.Lgs n. 626/94, ciascun R.L.S. ha diritto di accesso, secondo le modalità di cui ai successivi commi 2 e 3 del presente articolo, ai luoghi di lavoro ricompresi nel territorio dell'Unità Produttiva nel quale è stato eletto.

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto delle esigenze produttive, delle aree protette, delle previsioni di legge e dei programmi interni di igiene e sicurezza.

Il R.L.S. segnala con un idoneo anticipo, al Servizio di Prevenzione e Protezione (Safety), le visite che intende effettuare presso gli ambienti di lavoro, al fine di poter permettere a quest'ultimo di organizzare e prestare, direttamente o attraverso un addetto delegato, la relativa assistenza tecnica.

 

ART. 6

ORGANISMI PARITETICI

Sono istituiti, sia a livello nazionale che a livello regionale, gli Organismi Paritetici per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, espressione dell'Azienda e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo.

Gli stessi, oltre a svolgere compiti previsti dalla legge in materia di orientamento e di promozione di iniziative formative/informative nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti, avranno, anche, un ruolo centrale nel funzionamento dei meccanismi e nel conseguimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs 626/94.

Gli Organismi Paritetici svolgeranno, nei rispettivi ambiti di competenza, un ruolo di indirizzo e coordinamento degli orientamenti inerenti la sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e di garanzia in ordine alla uniforme e corretta applicazione in Azienda, intervenendo anche in relazione all'insorgenza di eventuali problematiche.


1 - ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE

Tale Organismo svolge compiti di coordinamento delle attività di gestione del D.Lgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare:

a.     promuove ricerche, studi ed analisi necessari alla conoscenza delle condizioni ambientali e della sicurezza degli ambienti di lavoro, assolvendo compiti e funzioni della Commissione di studio di cui al vigente CCNL;

b.     propone e promuove iniziative atte a prevenire ogni forma di danno o infortunio o malattia professionale ai lavoratori determinata da carenze ambientali e/o strumentali anche sulla base di dati statistici forniti dalla Società;

c.      formula proposte in materia di iniziative formative connesse all'applicazione del D.Lgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

d.     formula proposte finalizzate a favorire l'accesso ai finanziamenti comunitari e nazionali in materia di salute e sicurezza;

e.     favorisce incontri e relazioni con Organismi Paritetici sull'ambiente e sicurezza di altre imprese allo scopo di reciproci arricchimenti conoscitivi;

f.        favorisce la diffusione di apposito materiale informativo e divulgativo destinato ai lavoratori dipendenti;

g.     promuove, entro 120 giorni dalla propria istituzione, la costituzione degli Organismi Paritetici Regionali di cui al punto 2 che segue e coordina le loro attività;

h.      costituisce sede di composizione delle problematiche, di carattere generale o particolare, emerse negli O.P. territoriali, formulando proposte idonee al loro superamento, anche con riferimento a quanto previsto all'art. 20 del D.Lgs 626/94.

In ordine a quanto previsto negli alinea c. e d. che precedono, l'Organismo Paritetico Nazionale inoltra le relative proposte, adeguatamente motivate e corredate, all'Ente Bilaterale per la Formazione e Riqualificazione Professionale di cui al vigente C.C.N.L, al fine di consentire a quest'ultimo la formulazione di eventuali proposte definitive che tengano altresì conto della opportuna armonizzazione sull'intero territorio nazionale.

L'Organismo in argomento è costituito da un membro designato per ciascuna O.S. stipulante il presente Accordo e da un corrispondente numero di rappresentanti aziendali per Poste Italiane S.p.A..

Per ogni membro effettivo è nominato un supplente che sarà convocato solo in caso di assenza dichiarata da parte del titolare.

All'atto dell'insediamento, l'Organismo Paritetico elegge al suo interno, su proposta dell'Azienda, il Presidente e la Segreteria.

Il Presidente, entro 30 giorni dalla data della nomina, convoca l'Organismo Paritetico per la definizione e l'approvazione del Regolamento che dovrà disciplinarne l'attività.

L'Organismo Paritetico si riunisce, di norma, due volte l'anno.

2 - ORGANISMO PARITETICO REGIONALE

In ciascun ambito regionale viene costituito -con le stesse modalità, anche di funzionamento, previste per l'Organismo Paritetico Nazionale- un Organismo Regionale per l'igiene e la sicurezza del lavoro:

Agli Organismi Paritetici Regionali sono attribuiti i seguenti compiti:

·        assicurare nel territorio di riferimento la corretta applicazione degli indirizzi formulati dall'Organismo Paritetico Nazionale (O.P.N.);

·        articolare nelle specificità territoriali le linee guida definite dall'O.P.N. in materia di formazione;

·        favorire in sintonia con l'O.P.N. l'effettuazione delle iniziative nei confronti dell'Ente Regione e degli altri soggetti istituzionali in materia di salute e sicurezza;

·        formulare proposte all'O.P.N. in materia di iniziative formative connesse all'applicazione del D.Lgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per i RR.LL.S. che per il restante personale;

·        formulare proposte finalizzate a favorire l'accesso ai finanziamenti regionali in materia di salute e sicurezza;

·        garantire la tenuta dell'elenco dei nominativi dei RR.LL.S. del territorio di riferimento dandone comunicazione all'O.P.N.;

·        costituire sede di prima istanza per le controversie riguardanti i diritti di rappresentanza, formazione ed informazione secondo le modalità definite all'art. 9 che segue.

 

ART. 7

PERMESSI RETRIBUITI

 

In relazione all'articolazione delle strutture aziendali e del relativo ambito geografico, sono fissati in 30 ore annue pro-capite i permessi retribuiti che ciascun R.L.S. può utilizzare per l'espletamento dei compiti riconosciutigli dalla normativa vigente in materia.

Le ore di permesso sono riconosciute a titolo esclusivo e specifico a ciascun R.L.S..

Sono esclusi dalle predette quantità di ore i permessi retribuiti necessari sia per la partecipazione a riunioni convocate dalla Società sia per le attività previste alle lettere b), c), d), i) e l) dell'art. 19, 1° comma, del D.Lgs. n. 626/94.

Per le attività di cui alla lettera g) del predetto articolo vale quanto previsto all'art. 3 che precede.

Fermo restando quanto previsto al 3° comma dell'art. 5 del presente Accordo, i permessi previsti al comma primo del presente articolo devono essere comunicati in forma scritta dal R.L.S. al Responsabile della propria unità di appartenenza, di norma, due giornate lavorative prima della fruizione.

Ai RR.LL.S. che fruiscono dei permessi retribuiti previsti dal presente Accordo compete, per il tempo in cui sono stati assenti a tale titolo, il medesimo trattamento economico assicurato ai dirigenti sindacali che fruiscono dei permessi retribuiti in base agli accordi derivanti dall'applicazione dell'art. 30 del Legge 20 maggio 1970, n. 300.

Qualora per gli spostamenti occorrenti all'espletamento delle attività previste dall'art. 19 del D.Lgs. n. 626/94, il R.L.S. debba sostenere delle spese, esse devono essere preventivamente autorizzate dall'Azienda e verranno rimborsate dietro presentazione della relativa documentazione, secondo le modalità in atto per la generalità del personale.

 

ART. 8
STRUMENTI

 

In attuazione di quanto previsto dagli articoli 18, 4° comma, e 19, 2° e 3° comma, del D.Lgs. n. 626/1994, l'Azienda fornisce ai RR.LL.S. gli strumenti necessari all'espletamento delle relative funzioni, come di seguito precisato:

·        la facoltà di affissione dei comunicati in un albo accessibile a tutti i lavoratori;

·        la possibilità di effettuare eventuali comunicazioni telefoniche e via fax;

·        l'utilizzo, su richiesta, dei locali delle RSU;

·        quant'altro strettamente necessario allo svolgimento del mandato, ivi ricomprendendo una sufficiente dotazione di materiale di cancelleria.

 

ART. 9

CONTROVERSIE

 

Ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs n. 626/94, in tutti i casi di insorgenza di controversie sull'applicazione di norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti, le Parti interessate si impegnano ad adire l'Organismo Paritetico Regionale (O.P.R.), competente per territorio, di cui all'art. 6 del presente Accordo, al fine di addivenire, ove possibile, ad una soluzione concordata.

La Parte che ricorre all'O.P.R. ne informa senza ritardo le altre Parti interessate inviando ricorso scritto con Raccomandata A.R.

La controparte può presentare all'O.P.R., entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso, le proprie controdeduzioni.

Decorso il termine di cui al comma che precede, l'esame del ricorso avviene nella prima riunione fissata, fatta salva l'eventuale proroga decisa dall'O.P.R. medesimo.

L'O.P.R., sentite le Parti congiuntamente o disgiuntamente, delibera a maggioranza.

Del procedimento viene redatto motivato verbale.

La decisione dell'O.P.R, dietro istanza di una delle Parti interessate, potrà formare oggetto di un ulteriore esame nell'ambito dell'OPN secondo le stesse modalità procedurali definite nei commi che precedono.

 


2

Verbale di accordo

Tra

Associazione degli industriali del vetro

e

FILCEA CGIL,

FLERICA CISL,

UILCER UIL,

hanno convenuto quanto segue:

1) All'atto della costituzione delle RSU, in tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all'interno della RSU, il rappresentante per la sicurezza previsto dal D.Lgs. 626/94 nei seguenti numeri:

- 1 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;

- 2 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 101 a 250 dipendenti;

- 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 251 a 450 dipendenti;

- 6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive di maggiori dimensioni.

I rappresentanti per la sicurezza eletti dai lavoratori costituiscono la Commissione Ambiente e ad essi sono attribuiti i compiti previsti dal D.Lgs 626/94 e dal CCNL 20/10/1994; partecipano alla trattazione con la Direzione Aziendale , di materie dell'ambiente, igiene e sicurezza.

1.B) Tenuto conto che delle situazioni in essere nelle imprese e per valorizzare le capacità e le conoscenze acquisite dalla Commissione Ambiente nei relativi campi di azione, nelle aziende o unità produttive nelle quali abbia operato o operi, alla dalla del presente accordo, una Commissione Ambiente validamente costituita ai sensi dell'art.55 del CCNL composta anche da lavoratori non appartenenti alla RSU, i lavoratori potranno eleggere, in aggiunta ai numeri sopraindicati, fino a 2 rappresentanti per la sicurezza non appartenenti alla RSU, purché non si superino complessivamente le dimensioni della suddetta Commissione Ambiente.Quanto sopra viene stabilito con l'intento che la materia formerà oggetto di verifica in sede di rinnovo quadriennale del CCNL.

2) Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per la RSU , utilizzeranno permessi retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante; tali permessi che assorbono fino a concorrenza i trattamenti aziendali già riconosciuti per lo stesso titolo, non vengono utilizzati per l'espletamento degli adempimenti previsti ai punti b), c), d), g), i), ed l), dell'art.19 e del D.Lgs. 626/94.

Nella gestione delle agibilità previste dalla legge e dal CCNL, saranno assicurate le condizioni per l'adeguato svolgimento dell'attività della commissione Ambiente.

Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti si applicheranno direttamente le specifiche norme dell'accordo Interconfederale 22.06.1995.

4) La formazione della Commissione Ambiente si svolgerà secondo quanto previsto dell'art.55 del CCNL in materia di linee guida da definire entro il 30 giugno 1996.

Le Parti seguiranno la formazione dei rappresenti per la sicurezza, anche attraverso un'anagrafe aggiornata degli stessi, da realizzarsi con gli opportuni collegamenti con gli Organismi Paritetici istituiti dall'Accordo Interconfederale 22.06.1995.

5) In sede di Osservatorio nazionale, le Parti esamineranno i problemi relativi alla formazione e informazione dei lavoratori, per armonizzare gli impegni contrattuali previsti dall'art.55 con le disposizioni contenute negli art.21 e 22 del D.Lgs. 626/94.

Norme transitorie

1)Nelle aziende o unità produttive nelle quali sia costituita la RSU (ovvero sia operante il C. i F. di cui all'art. 1 del CCNL 21/11/1990) e sia operante la Commissione Ambiente , in fase di prima applicazione, la RSU sottoporrà alla validazione dell'Assemblea dei lavoratori i nominativi dei componenti di detta Commissione Ambiente e quindi li comunicherà, quali rappresentanti per la sicurezza, alla Direzione aziendale entro il 30 giugno 1996.

2) Ove sia costituita la RSU (ovvero sia operante il C.di F. di cui all'art. 1 del CCNL 21/11/90) ma non operi la Commissione Ambiente , la RSU sottoporrà alla validazione dell'Assemblea dei lavoratori, secondo i limiti quantitativi di cui al punto 1) A del presente accordo, i nominativi di propri componenti quali rappresentanti per la sicurezza e quindi li comunicherà alla direzione aziendale entro il 30 giugno 1996.

Chiarimenti a verbale

1) Nelle aziende o unità produttive nelle quali operino esclusivamente una o più RSA, i lavoratori eleggono al loro interno, entro il 30 giugno 1996, il rappresentante per la sicurezza, rispettando per l'intera azienda o unità produttiva i numeri di cui al punto 1)A del presente accordo.

2) In assenza di rappresentanze sindacali, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno, entro il 30 giugno 1996, nei numeri di cui al punto 1)A del presente accordo.

3) Ove la RSU o le RSA non provvedano entro il termine del 30 giugno 1996 a quanto previsto, le procedure di consultazione in materia di sicurezza previste dal D.Lgs. 626/94 si svolgeranno con tali rappresentanze.

Dichiarazione a verbale

1) Le parti si danno atto della necessità di rispettare lo spirito e la lettera del D.Lgs. 626/94 e si impegnano a completare in tempi brevi, per quanto di loro competenza, il processo di costituzione delle RSU e di contestuale elezione dei rappresentanti per la sicurezza e comunque a far sì che gli stessi, anche nella fase transitoria, abbiamo il gradimento del complesso dei lavoratori e pertanto la loro scelta sia frutto di iniziative unitarie da parte di tutte le RSA presenti nell'impresa.

2) Alla luce dello spirito partecipativo che informa il CCNL e il sistema delle relazioni nelle imprese, le Parti si danno l'obiettivo di operare perché l'impostazione delle operazioni di valutazione del rischio si effettui con la collaborazione della Commissione Ambiente.

Per rendere possibile il sollecito perseguimento di tale obiettivo, le Parti si impegnano a favorire l'attuazione di quanto previsto nel presente accordo anche attraverso la ricerca e la diffusione di criteri e iniziative per la gestione di questo rapporto partecipativo, la promozione e realizzazione di specifici corsi di formazione.

Addì, Roma, 1 marzo 1996

 


3

Settore tessile

Ambiente di lavoro - doveri delle aziende e dei lavoratori - rappresentanti per la sicurezza

1 - Premessa - doveri delle aziende e dei lavoratori

La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere delle aziende e dei lavoratori, così come previsto dagli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

I datori di lavoro, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza collaborano, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità per ridurre progressivamente i rischi e migliorare le condizioni ambientali di igiene e sicurezza.

In particolare:

– Il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela come previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; in relazione alla natura dell'attività dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

– Il lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare i lavoratori sono tenuti agli obblighi contemplati dal 2° comma dell'art. 5 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 relativamente all'osservanza delle disposizioni ed istruzioni loro impartite dai rispettivi superiori, ai fini della protezione collettiva ed individuale, ed all'utilizzo corretto dei macchinari, delle apparecchiature, degli utensili, delle sostanze e dei preparati pericolosi, dei mezzi di trasporto e delle attrezzature di lavoro, nonché dei dispositivi di sicurezza.

– L'adozione e l'uso appropriato dei mezzi di prevenzione e protezione individuali e collettivi, in quanto derivanti da disposizioni normative o dalla consultazione tra datori di lavoro, dirigenti e preposti con i rappresentanti per la sicurezza, deve essere scrupolosamente osservata dai lavoratori interessati.

– Il lavoratore segnalerà, tempestivamente, al proprio capo diretto le anomalie che dovesse rilevare durante il lavoro nel corretto funzionamento di impianti, macchinari ed attrezzature o nello stato di conservazione e condizioni di utilizzo di sostanze nocive e pericolose, ed ogni altro evento suscettibile di generare situazioni di pericolo.

– Nella valutazione del rischio si terrà conto della documentazione raccolta dalle aziende nel "Registro dei dati ambientali per unità con caratteristiche omogenee" e del "Registro dei dati biostatistici per unità con caratteristiche omogenee" riportati negli allegati dei precedenti CCNL.

2 - Rappresentanti per la sicurezza

In applicazione dell'art. 18 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e dell'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, i rappresentanti per la sicurezza sono eletti, di norma, con esclusivo riferimento alle singole unità produttive, in ragione di:

a) unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti; 1 rappresentante per la sicurezza

b) unità produttive che impegnano da 16 a 120 dipendenti: 1 rappresentante per la sicurezza;

c) unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti: 2 rappresentanti per la sicurezza;

d) unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti: 3 rappresentanti per la sicurezza;

e) unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti: 6 rappresentanti per la sicurezza.

Nelle unità produttive di cui alla lettera a), limitatamente a quelle che occupano da 5 a 15 dipendenti, i compiti e le attribuzioni di rappresentante per la sicurezza vengono assunti dal delegato di impresa, di cui all'art. … del vigente accordo nazionale, ove tale carica sindacale risulti attivata.

Nelle unità produttive di cui alle lettere b), c), d) ed e), i rappresentanti per la sicurezza sono individuati tra i soggetti eletti nella rappresentanza sindacale unitaria.

3 - Procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza

Nelle unità produttive di cui alla lettera a), fatta eccezione per il caso di assunzione della carica da parte del delegato di impresa, il rappresentante per la sicurezza viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.

L'elezione avviene nel corso dell'assemblea prevista dall'art. 10 Sezione prima del vigente CCNL.

L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggiore numero di voti espressi.

Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione.Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva.

La durata dell'incarico è di tre anni.

Nelle unità produttive di cui alle lettere b), c), d) ed e), i rappresentanti per la sicurezza vengono eletti in occasioni della elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria con le modalità previste dal vigente CCNL all'art. 5 Sezione prima.

All'atto della costituzione della RSU i candidati a rappresentanti per la sicurezza vengono indicati specificatamente tra i candidati proposti per l'elezione della RSU.

Nei casi in cui si è già costituita la RSU , per la designazione dei rappresentanti per la sicurezza si applica la procedure che segue.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto i rappresentanti per la sicurezza sono designati dai componenti della RSU al loro interno.

Tale designazione verrà ratificata in occasione della propria assemblea dei lavoratori.

Nel caso di dimissioni della RSU il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.

In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti inferiori a 16, su iniziativa delle OO.SS.

Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve essere comunicato alla direzione aziendale che a sua volta ne dà comunicazione, per il tramite dell'associazione territoriale di appartenenza, all'organismo paritetico provinciale che terrà il relativo elenco.

I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per la durata prevista dall'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 sulla costituzione delle RSU.

4 - Permessi retribuiti per l'espletamento dell'attività di rappresentante per la sicurezza

Nelle unità produttive di cui alla lettera a) al rappresentante per la sicurezza spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, permessi retribuiti pari a dodici ore annue per anno solare limitatamente alle unità che occupano fino a 5 dipendenti, nonché pari a 30 ore annue nelle rimanenti.

Nelle unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti, nel caso in cui, in relazione ad avvenute o progettate modificazioni tali da variare significativamente le condizioni del rischio, qualora l'entità dei permessi risulti insufficiente, potrà essere anticipato l'utilizzo di ore di competenza dell'anno solare susseguente fatti salvi i successivi conguagli.

Nelle unità produttive di cui alla lettera c), per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, i rappresentanti per la sicurezza eletti o designati ai sensi della presente normativa, oltre i permessi già previsti per le RSU, utilizzano un monte ore specifico pari a 70 ore annue complessive.

Nelle unità produttive di cui alle lettere b), d) ed e), per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, i rappresentanti per la sicurezza eletti o designati ai sensi della presente normativa, oltre ai permessi già previsti per le RSU, utilizzano permessi retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.

I permessi di cui ai commi precedenti potranno essere assorbiti fino a concorrenza delle ore di permesso riconosciute al medesimo titolo.

In tutte le unità produttive di cui al paragrafo 2, per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, non vengono utilizzate le ore sopra specificate.

Adeguamenti alla presente normativa potranno essere concordati a livello amichevole in considerazione delle xxxx produttive e delle valutazioni del rischio ambientale.

5 - Attribuzione del rappresentante per la sicurezza

Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 19 del D.Lgs. n. 626/94, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.

A - Accesso ai luoghi di lavoro

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.

Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.

Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.

B - Modalità di consultazione

Laddove il D.Lgs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.

Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.

Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge.Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.

Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.

In fase di prima applicazione del D.Lgs. n. 626/94, e comunque non oltre il 30 giugno 1996, nelle realtà in cui non sia stato ancora individuato la rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle rappresentanze sindacali in azienda delle OO.SS. aderenti alle Confederazioni firmatarie.

A tal fine, la rappresentanza sindacale in azienda può designare uno o più soggetti, al proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 18, comma 6 del D.Lgs. n. 626/1994.

C - Informazioni e documentazione aziendale

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 19 del citato D.Lgs. 626/94.

Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4 comma 2 custodito presso l'azienda o lo stabilimento ai sensi dell'art. 4 comma 3 della medesima disposizione di legge.

Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.

Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.

Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.

In caso di divergenza con il responsabile della sicurezza in merito alle misure di prevenzione e protezione dei rischi, i rappresentanti per la sicurezza segnaleranno le proprie osservazioni di norma in forma scritta al datore di lavoro ed in caso di ulteriore divergenza comunicheranno tali osservazioni e deduzioni all'Organismo paritetico territoriale competente ex art. 20, comma 1° del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

6 - Formazione dei rappresentanti per la sicurezza

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 626 del 1994.

La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.

Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale programma deve comprendere:

- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;

- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;

- metodologie sulla valutazione del rischio;

- metodologie minime di comunicazione.

Nell'ambito dei lavori della commissione R.I.T.A. sulla formazione, le parti si impegnano a produrre congiuntamente contenuti specifici per la formazione dei Rappresentanti per la sicurezza del settore tessile. XXXXxxxx, articoli xxx in xxxxx delle specificità dei diversi comparti. Tali contenuti saranno congiuntamente xxxx all'O.P.N.e, attraverso quest'ultimo, agli O.P.R. ed O.P.M. di cui all'A.I. 22 giungo 1995.

Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della formazione. Per tale utilizzo è escluso il requisito della durata del corso per un numero di ore doppio rispetto a quello prelevato dal monte ore per il diritto allo studio.

7 - Riunioni periodiche

In applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo 626/94 le riunioni periodiche previste dal comma 1, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.

Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.

Della riunione viene redatto verbale.

8 - Registro degli infortuni - Cartella sanitaria e di rischio

I datori di lavoro tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, compreso quello dell'evento. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro.Il registro sul luogo di lavoro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza.

Verrà istituita la cartella sanitaria e di rischio, come contributo e partecipazione ad una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute sui luoghi di lavoro, con riferimento all'art. 27 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 integrato dalle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.La cartella sanitaria e di rischio viene custodita dal datore di lavoro con vincoli di riservatezza; nella cartella vengono anche indicati i dati relativi alla maternità; il lavoratore interessato può prenderne visione, chiederne copia su espressa richiesta del suo medico curante o dello specialista; l'originale deve essere mantenuto presso l'azienda.

9 - lavoratori addetti ai videoterminali

Si intendono per lavoratori addetti ai videoterminali quelli individuati dall'art. 51, primo comma, lett. c) del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626.

Il lavoratore addetto ai videoterminali ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive; il tempo di pausa non è considerato tempo di esposizione al videoterminale.

Il lavoratore addetto ai videoterminali, come definito al comma precedente, ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.Nel caso di lavoratori addetti ai videoterminali adibiti al lavoro a squadre come previsto dall'art. 10 Sezione seconda del presente CCNL, l'effettivo godimento della mezz'ora d riposo comporta l'assorbimento delle pause contemplate dalla presente normativa, allorché xxxxxxxx fermo restando il divieto di usufruire delle pause cumulativamente all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.

10 - Per quanto non espressamente regolamentato dal presente articolo, si fa riferimento al D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 ed all'Accordo confederale 22 giugno 1995

Disposizioni abrogative - Sono abrogati gli allegati d) "Registro dati ambientali per unità con caratteristiche omogenee" ed e) "Registro dati biostatistici per unità con caratteristiche omogenee" della parte allegati del CCNL.

 


4

Aziende del gas municipalizzato

Verbale di Accordo Nazionale Interfederale

FEDERGASACQUA

FNLE (cgil), flerica (cisl) e uilsp (uil),

 

convengono quanto segue:

Salute e sicurezza sul lavoro

Le aziende dichiarano che la sicurezza e l'igiene del lavoro, la salute dei lavoratori e la cura e il miglioramento continuo dell'ambiente di lavoro devono essere principi informatori delle politiche aziendali e dei comportamenti organizzativi e operativi di tutti i soggetti interessati (datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori) e che la funzione "Sicurezza" si configura come qualificato mezzo dell'attività aziendale destinata a promuovere la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Le parti riaffermano come diritto-dovere primario dei soggetti sopra indicati la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e individuano lo strumento per realizzare tale tutela nella prevenzione, intesa come complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa, per evitare o diminuire i rischi e per migliorare l'ambiente e le condizioni di lavoro, nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, con il quale sono state recepite nel nostro ordinamento le Direttive Europee in materia, le Parti, in funzione del rinvio previsto dal suddetto decreto alla contrattazione collettiva per la disciplina di specifici argomenti, convengono quanto segue:

1) Rappresentante per la sicurezza

1.1 Numero

Il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza viene come di seguito definito:

Aziende fino a 200 dipendenti: 1

Aziende da 201 a 1000 dipendenti: 3

Aziende oltre i 1000 dipendenti: 6

Nelle aziende che occupano oltre 15 dipendenti i rappresentanti per la sicurezza fanno parte delle R.S.U. e rientrano nel numero complessivo per esse stabilito dall'accordo nazionale interfederale FEDERGASACQUA/FNLE (CGIL)/FLERICA (CISL)/UILSP (UIL) 23 febbraio 1995.

In parziale deroga a quanto previsto nel comma precedente, si conviene che:

1. nelle aziende che occupano da 71 a 200 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato anche all'esterno dei componenti della R.S.U.;

2.nelle aziende che occupano da 201 a 800 dipendenti 1 rappresentante per la sicurezza nell'ambito del numero complessivo previsto può essere individuato all'esterno della R.S.U.;

3. nelle aziende che occupano oltre 800 dipendenti possono essere individuati all'esterno dei componenti della R.S.U. fino a 2 rappresentanti per la sicurezza nell'ambito del numero complessivo sopra individuato.

1.2 Modalità di designazione o elezione:

a) Aziende fino a 15 dipendenti

Il rappresentante per la sicurezza viene individuato tramite elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno oppure individuazione del Rappresentante per più aziende nell'ambito territoriale.

a1) Elezione diretta in azienda

L'elezione diretta avviene su iniziativa delle strutture sindacali territorialmente competenti delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL e si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova in forza all'azienda alla data delle elezioni e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato occupati nell'azienda; risulta eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.

Il verbale dell'avvenuta elezione va trasmesso tempestivamente all'azienda.

a2) Rappresentante per più aziende

L'individuazione del Rappresentante per più aziende nell'ambito territoriale avviene su iniziativa delle strutture sindacali territorialmente competenti delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, attraverso la designazione ovvero l'elezione diretta, da svolgersi secondo le modalità sopra indicate nel punto a1).

In via di prima applicazione, tale individuazione, su richiesta delle parti a livello locale, è oggetto di definizione a livello nazionale; in tale sede viene altresì stabilito il numero dei permessi retribuiti a disposizione del rappresentante per la sicurezza per più aziende.

La durata dell'incarico del rappresentante per la sicurezza come sopra individuato nei punti a1) e a2) è di 3 anni.

b) Aziende con più di 15 dipendenti

Il rappresentante per la sicurezza si individua tra i componenti della R.S.U. con le seguenti modalità:

- elezione diretta o designazione da parte dei lavoratori al loro interno, nell'ambito e contestualmente all'elezione della R.S.U., attraverso indicazione specifica tra i candidati proposti per la R.S .U. medesima; gli eventuali rappresentanti esterni alla R.S.U. individuati ai sensi del precedente punto 1.1) vanno eletti contestualmente alla R.S.U. e con le medesime modalità.

- designazione, da parte della R.S.U. già eletta, del/dei componenti della stessa incaricati della funzione di rappresentante della sicurezza; l'elezione degli eventuali rappresentanti esterni alla R.S.U. ai sensi del precedente punto 1.1. avviene con apposite elezioni e con le modalità sopra individuate al punto a1).

 

Il rappresentante per la sicurezza resta in carica per tutta la durata del mandato della R.S.U. di cui è componente.

Nel caso di dimissioni della R.S.U., il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni; in tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso retribuito di cui al successivo paragrafo relative al periodo di esercizio della sua funzione.

In assenza della R.S.U. e fino a quanto la stessa non sia stata costituita, il rappresentante per la sicurezza viene individuato tramite elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, su iniziativa delle strutture sindacali territorialmente competenti delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, con le modalità sopra individuate nel punto a1).

1.3 Permessi retribuiti

Ogni Rappresentante per la Sicurezza ha a disposizione, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, n. 40 ore di permesso retribuito annuo.

Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 citato, lettere b), c), d), g), i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore.

1.4 Formazione dei rappresentanti per la sicurezza

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g) del decreto legislativo n. 626 del 1994.

La formazione dei rappresentanti per la sicurezza si svolge mediante permessi retribuiti aggiuntivi in ragione di 30 ore lavorative annue, riferite all'effettiva durata della formazione.

Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, promuove un integrazione della formazione.

Il rappresentante per la sicurezza è tenuto a fare un uso strettamente connesso alla sua funzione delle notizie e documentazioni ricevute, mantenendo sulle stesse la massima riservatezza.

1.5 Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza

Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 19 del decreto legislativo n. 626/94, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.

a) Accesso ai luoghi di lavoro

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.

Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.

Tali visite si svolgono di norma congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.

b) Modalità di consultazione

Laddove il decreto legislativo n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività; il datore di lavoro pertanto consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.

Il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge.

Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza; il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.

c) Informazioni e documentazione aziendale

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 19.

Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2 custodito presso l'azienda ai sensi dell'art. 4, comma 3.

Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla legge.

Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.

Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione.

d) Strumenti per l'espletamento delle funzioni

Per l'esercizio delle sue funzioni il Rappresentante per la sicurezza fruisce del locale già posto a disposizione delle R.S.U. e degli eventuali supporti logistici connessi, secondo le prassi in atto.

2) Organismi paritetici

A livello territoriale, tra le Associazioni Regionali Cispel e le strutture sindacali territorialmente competenti delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL o delle Confederazioni cui le OO.SS. stesse aderiscono, sono costituiti organismi paritetici con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dal D.Lgs. 626/94.

La formazione dei lavoratori e quella dei Rappresentanti per la sicurezza avviene in collaborazione con i presenti organismi paritetici.

3) Uso di attrezzature munite di video terminali

Il destinatario della normativa prevista dal titolo VI (artt. 50-59) del D.Lgs. 626/1994 viene individuato nel lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale per almeno quattro ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa.

Tale lavoratore, nell'ambito delle prime quattro ore dell'attività come sopra specificata, deve essere adibito per la durata di 30 minuti ad altra attività e per le rimanenti ore deve fruire di 15 minuti di pausa retribuita ogni due ore di applicazione continuativa al videoterminale.

Le pause possono essere cumulate ma non possono essere godute né all'inizio né al termine dell'orario di lavoro.


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VERBALE DI ACCORDO

Addì, 6 luglio 1995, in Roma tra

l'A.N.C.P.L.-L.N.C.M., la Federlavoro e Servizi-CCI, l'ACGI-AICP

e

la Fe.n .e.a.l.-U.I.L., la F.i .l.c.a.-C.I.S.L. e la Fi.l .l.e.a-C.G.I.L.

si è convenuto quanto segue per il rinnovo dei c.c.n.l. 1° maggio 1991 per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini.

 

RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

 

Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.

Nei casi in cui siano ancora operanti le R.S.A. di cui all'articolo 19 della legge n. 300 del 1970, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori tra i dirigenti delle R.S.A.

Nell'ipotesi di cui al punto 2 del testo relativo alle R.S.U., in aggiunta al rappresentante sindacale unitario, è eletto il rappresentante per la sicurezza dai lavoratori, al loro interno, dell'impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila.

In assenza delle suddette rappresentanze, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al foro interno nell'azienda o nell'unità produttiva.

Il rappresentante per la sicurezza di cui ai commi precedenti assolve i suoi compiti anche per le altre imprese operanti nell'unità produttiva con riferimento al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di sicurezza specifici e alle misure di protezione e prevenzione adottate. In proposito il rappresentante è informato e consultato entro 30 giorni dall'inizio dei lavori. È inoltre informato ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 626/94.

In mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il rappresentante per la sicurezza viene individuato, per più aziende dei comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale; gli accordi locali tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti ne stabiliranno criteri e modalità.

Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani citati e di formulare le proprie proposte a riguardo, nonché su quanto previsto al punto g) dei citato art. 17.

Il rappresentante per la sicurezza nei casi in cui la durata dei cantieri sia inferiore ad un anno, con apposita motivazione può richiedere la riunione di cui all'art. 11 D.Lgs. n. 626/94.

Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto a permessi retribuiti pari a:

- 8 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti;

- 20 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;

- 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti.

Nel caso di rappresentante per la sicurezza di ambito territoriale dei comparto produttivo edile, il numero delle ore di permesso spettanti al rappresentante medesimo è determinato con riferimento all'occupazione complessiva interessata dell'ambito territoriale e con relativa mutualizzazione degli oneri, con modalità che saranno regolate dalle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 6 del ccnl.

Il rappresentante per la sicurezza ai fini dell'esercizio dei compiti a lui assegnati dalle normative di legge e dal presente C.C.N.L. utilizza anche i permessi previsti per la R.S .U. o R.S.A. ove esistenti.

I lavoratori dell'azienda o dell'unità produttiva hanno diritto ad essere formati ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 626/94 in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alle mansioni svolte, in occasione:

- del primo ingresso nel settore;

- del cambiamento di mansioni;

- dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi.

Alla formazione di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 626/94 dei rappresentante per la sicurezza e dei lavoratori provvede, durante l'orario di lavoro, l'impresa o l'Organismo paritetico territoriale di settore, mediante programmi di 20 ore per i rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori.

Ai rappresentanti per la sicurezza ed ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell'avvenuta formazione e l'Organismo paritetico territoriale terrà un'anagrafe in merito.

Alla formazione dei rappresentante per la sicurezza e a quella dei lavoratori provvede l'Organismo peritetico di cui al comma precedente per le imprese che intendano avvalersi di tale attività, le quali saranno tenute al versamento dei contributo aggiuntivo eventualmente necessario in relazione agli specifici maggiori costi.

La presente disciplina è stabilita in attuazione dei D. Lgs. n. 626/94. Le parti si riservano di regolamentare gli ulteriori aspetti demandati dal suddetto Decreto alla contrattazione collettiva nazionale di categoria.

IMPEGNO DELLE PARTI

Entro sei mesi dalla stipula dei presente CCNL le parti firmatarie si incontreranno per definire le modalità attuative dell'art. 20 del D.Lgs. 626/94, anche in relazione alle risultanze dei confronto in materia di sicurezza sul lavoro in atto tra Centrali Cooperative ed Organizzazioni Sindacali.

 


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Federchimica - Farmindustria - Intersind

20-09-95

Verbale di accordo

Il 20 settembre 1995 in Roma Federchimica, Farmindustria, Intersind, settore dielettrico e Fulc confermando l'impegno comune in tema di salute, igiene, ambiente e sicurezza, che ha da tempo consentito di predisporre strumenti contrattuali adeguati, tra i quali la Commissione Ambiente , anticipatori delle principali innovazioni legislative in materia;

visto l'art. 45 del CCNL nonché la sostanziale corrispondenza della Commissione Ambiente ivi prevista con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, previsto dagli artt. 18 e19 del D.Lgs. 626/94 e dall'Accordo interconfederale 22/6/1995, e la necessità di armonizzare le normative in questione al fine di evitare duplicazioni di ruoli e incertezze applicative;

hanno convenuto quanto segue:

1.A) All'atto della costituzione della RSU, in tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all'interno della RSU, il rappresentante per la sicurezza previsto dal D.Lgs. 626/94 nei seguenti numeri:

1 rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;

2 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti; da 3 a 6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti;

da 6 a 9 rappresentanti nelle aziende o unità produttive di maggiori dimensioni.

I rappresentanti per la sicurezza eletti dai lavoratori costituiscono la Commissione Ambiente e sono incaricati a trattare con la direzione aziendale le materie dell'ambiente, igiene e sicurezza.

1.B) Tenuto conto delle situazioni in essere nelle imprese e per valorizzare le capacità e le conoscenze acquisite dalla Commissione Ambiente nei relativi campi di azione, nelle aziende o unità produttive nelle quali abbia operato o operi, alla data del presente accordo, una Commissione Ambiente validamente costituita ai sensi dell'art.45 del CCNL composta anche da lavoratori non appartenenti alla ESU, i lavoratori potranno eleggere, in aggiunta ai numeri sopra indicati, fino a 2 rappresentanti per la sicurezza non appartenenti alla RSU, purché non si superino complessivamente le dimensioni della suddetta Commissione Ambiente.Quanto sopra viene stabilito con l'intento che la materia formerà oggetto di verifica in sede di rinnovo quadriennale del CCNL.

2) Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, la Commissione Ambiente , oltre ai permessi retribuiti spettanti alla RSU, potrà utilizzare uno specifico monte ore annuo di permessi retribuiti pari a :

40 ore complessive annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;

80 ore complessive annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 101 a200 dipendenti;

120 ore complessive annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a1000 dipendenti;

240 ore complessive annue nelle aziende o unità produttive di maggiori dimensioni.

Detti permessi assorbono fino a concorrenza i trattamenti aziendali già riconosciuti per lo stesso titolo.Nella gestione delle agibilità previste dalla legge e dal CCNL, saranno assicurate le condizioni per l'adeguato svolgimento dell'attività della Commissione Ambiente.

3) Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti si applicheranno direttamente le specifiche norme dell'Accordo interconfederale 22/6/95.

4) La formazione della Commissione Ambiente si svolgerà secondo quanto previsto dall'art. 45 del CCNL in materia di linee guida e moduli formativi congiunti.Le Parti seguiranno la formazione dei rappresentanti per la sicurezza, anche attraverso un'anagrafe aggiornata degli stessi, da realizzarsi con gli opportuni collegamenti con gli Organismi Paritetici istituiti dall'AI 22/6/95.

5) In sede di Osservatorio Nazionale, le Parti esamineranno i problemi relativi alla formazione e informazione dei lavoratori, per armonizzare gli impegni contrattuali previsti dall'art. 46 con le disposizioni contenute negli artt.21 e 22 del D.Lgs. 626.

Norme transitorie

1) Nelle aziende o unità produttive nelle quali sia costituita la RSU (*) e sia operante la Commissione Ambiente , in fase di prima applicazione, la RSU sottoporrà alla validazione dell'assemblea dei lavoratori i nominativi dei componenti di detta Commissione Ambiente e quindi li comunicherà, quali rappresentanti per la sicurezza, alla direzione aziendale entro il 22/10/1995.

2) Ove sia costituita la RSU (*) ma non operi la Commissione Ambiente , la RSU sottoporrà alla validazione dell'assemblea dei lavoratori, secondo i limiti quantitativi di cui al punto

1.A) del presente accordo, i nominativi di propri componenti quali rappresentanti per la sicurezza e quindi li comunicherà alla direzione aziendale entro il 22 ottobre 1995.

Chiarimenti a verbale

1) Nelle aziende o unità produttive nelle quali operino esclusivamente una o più RSA, i lavoratori eleggono al loro interno, entro il 22 ottobre 1995, il rappresentante per la sicurezza, rispettando per l'intera azienda o unità produttiva i numeri di cui al punto 1.A) del presente accordo.

2) In assenza di rappresentanze sindacali, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno, entro il 22 ottobre 1995, nei numeri di cui al punto 1.A) del presente accordo.

3) Ove la RSU o le RSA non provvedano entro il termine del 22 ottobre 1995 a quanto previsto, le procedure di consultazione in materia di sicurezza previste dal D.Lgs. 626/94 si svolgeranno con tali rappresentanze.

Dichiarazioni a verbale

1) Le Parti si danno atto della necessità di rispettare lo spirito e la lettera del D.Lgs. 626/94 e si impegnano a completare in tempi brevi, per quanto di loro competenza, il processo di costituzione delle RSU e di contestuale elezione dei rappresentanti per la sicurezza e comunque a fare si che gli stessi, anche nella fase transitoria, abbiano il gradimento del complesso dei lavoratori e pertanto la loro scelta sia frutto di iniziative unitarie da parte di tutte le RSA presenti nell'impresa.

2) Alla luce dello spirito partecipativo che informa il CCNL e il sistema delle relazioni nelle imprese, le Parti si danno l'obiettivo di operare perché l'impostazione delle operazioni di valutazione del rischio si effettui con la collaborazione della Commissione Ambiente.Per rendere possibile il sollecito perseguimento di tale obiettivo, le Parti si impegnano a favorire l'attuazione di quanto previsto nel presente accordo anche attraverso la ricerca e la diffusione di criteri e iniziative per la gestione di questo rapporto partecipativo, la promozione e realizzazione di specifici corsi di formazione anche di concerto con le strutture territoriali, tenendo conto della positiva esperienza maturata nella categoria con la formazione congiunta.


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VERBALE DI ACCORDO COMPARTO AGRICOLO

Il giorno 18 Dicembre 1996

TRA

la Confederazione Generale dell'Agricolture Italiana

la Confederazione Nazionale dei Coltivatori diretti

la Confederazione Italiana Agricoltori

E

la CONFEDERDIA

la FLAI-CGIL

la FISBA-CISL

la UILA-UIL

Omissis

1. RAPPRESENTANTE DELLA SICUREZZA

Considerato che in base al 1° comma dell'art. 18 del decreto legislativo 626/94 in tutte le aziende è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza, le parti convengono:

a - che in tutte le aziende con più di 150 giornate di occupazione complessiva annua e nelle quali ci sia almeno un rapporto di lavoro individuale superiore a 51 giornate di lavoro, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori dipendenti nell'ambito delle R.S.A., (o delle R.S.U.) ove esistenti, ovvero tra i lavoratori medesimi;

b - in sede provinciale, le organizzazioni firmatarie del presente accordo, potranno definire le forme di individuazione del rappresentante alla sicurezza per le aziende con caratteristiche occupazionali inferiori e/o diverse di quelle di cui al punto precedente.

2. MODALITÀ ELEZIONE

La riunione dei dipendenti per l'elezione dei rappresentanti per la sicurezza deve essere esclusivamente dedicata alla funzione elettiva.

La riunione può essere convocata dalle RSA (o dalle RSU), ove esistenti.In tal caso alla riunione possono partecipare dirigenti delle Organizzazioni sindacali sopra richiamate, previo avviso al datore di lavoro.

Possono essere eletti tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o quelli a tempo determinato il cui rapporto di lavoro con l'azienda ha una durata non inferiore a 51 giornate.

La preferenza alla nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dovrà essere riservata ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a coloro che hanno un rapporto di lavoro con l'azienda di maggiore durata.

L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.

Risulterà eletto colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

La durata dell'incarico è di 3 anni o pari al periodo di permanenza nell'azienda per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

L'incarico in ogni caso cessa con la risoluzione del rapporto di lavoro.

Hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, in servizio al momento della elezione.

Prima di procedere alla elezione i lavoratori nominano il segretario, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione.Tale verbale dovrà essere trasmesso al datore di lavoro e al comitato paritetico provinciale a cura del segretario.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto o designato potrà svolgere il suo compito non appena notificato al datore di lavoro il relativo verbale.

3. PERMESSI RETRIBUITI

Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l'espletamento di compiti previsti dell'art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, permessi retribuiti annui pari a :

6 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 151 a 1.350 gg.

12" da 1.351 a 2.700 gg.

20" oltre 2.700 gg.

Per i rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato il numero di ore dei permessi sopra indicati sarà proporzionato a l periodo di permanenza nell'azienda.

Il numero delle giornate sono considerati in riferimento all'anno precedente.

Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo potranno definire le modalità organizzative dei permessi spettanti ai rappresentanti alla sicurezza per le aziende previste alla lettera b del punto 1.

Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 citato, lettera b), c), d), g), i), l), non viene utilizzato il monte ore definito nel presente punto.

I permessi retribuiti definiti nel presente punto sono, a tutti gli effetti aggiuntivi a quelli spettanti alle RSA (o alle RSU) ove esistenti.

4 . ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta all'art. 19 del decreto legislativo 626/94, si concordano le seguenti procedure ed indicazioni;

a) il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive e considerate le eventuali limitazioni previste dalla legge.

- il rappresentante per la sicurezza segnale preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.

- tali visite si possono preferibilmente svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione o protezione o ad un addetto da questi incaricato.

b) nei casi in cui il decreto legislativo 626/94 preveda, a carico del datore di lavoro, la consultazione del rappresentante alla sicurezza, questa si deve svolgere nel modo più sollecito possibile.Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su quelle circostanze su cui la disciplina legislativa preveda un intervento consultivo dello stesso.Il rappresentante per la sicurezza in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge.

c) Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 19 del decreto legislativo 626/94.Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare ove previsto il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4 comma 2 custodito presso l'azienda nei casi previsti dal decreto legislativo 626/94 e successive modifiche.Il datore di lavoro deve fornire, anche su istanza del rappresentante per la sicurezza, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.

Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto aziendale.

Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo definiranno le modalità di consultazione, di accesso ai luoghi di lavoro, di informazione e documentazione dei rappresentanti per la sicurezza designati nei casi di cui al punto 1, lettera b.

5. FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art.19 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 626/94.

La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico delle aziende, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro normale attività.

Tale formazione dovrà comunque prevedere un programma base di 20 ore: il programma formativo dovrà comprendere: conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro; conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; metodologie sulla valutazione del rischio.Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie del presente accordo definiranno le modalità per la formazione dei rappresentanti alla sicurezza di cui alla lettera a) d b) del punto 1, nonché la distribuzione degli oneri relativi al sostegno dell'attività formativa stessa.

Per i rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato il numero di ore sopra indicate sarà proporzionato al periodo di permanenza nell'azienda con un massimo di 20 ore in un triennio.

Qualora vengano introdotte importanti innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, va prevista un integrazione della formazione.

6.RIUNIONI PERIODICHE

In applicazione dell'art.11 comma 1 del D.L. 626/94 le riunioni periodiche previste sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e con un ordine del giorno scritto.

Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni d i prevenzione.

Della riunione viene redatto verbale.

7. COMITATO PARITETICO NAZIONALE

È istituito un Comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, espressione di tutte le organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente accordo.

Tale comitato svolgerà compiti di coordinamento delle attività di gestione del decreto legislativo 626/94 in particolare:

- promuovendo ricerche di fabbisogni formativi e progettazione di linee guida per la formazione;

- elaborando dati ed analizzando le problematiche rilevanti nelle imprese in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di gestione delle normative di cui al decreto legislativo 626/94;

- elaborando e proponendo alle parti sociali linee guida, valutazioni e pareri sulle normative anche al fine di raggiungere posizioni comuni da proporre nelle sedi parlamentari ed amministrative;

- proponendo iniziative di sostegno nei confronti delle piccole imprese ai fini della salute nei luoghi di lavoro, favorendo la diffusione di apposito materiale informativo e divulgativo destinato a lavoratori dipendenti ed imprenditori agricoli;

- eventuali altre attività concordate dai soggetti firmatari del presente accordo;

- le parti convengono di adottare un regolamento per il funzionamento del comitato stesso.

8. COMITATO PARITETICO PROVINCIALE

È istituito un Comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, espressione di tutte le organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente accordo.

Orientativamente tale comitato avrà i seguenti compiti:

- raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza;

- raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza la formazione prevista;

- promozione di indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per i rappresentanti alla sicurezza che per gli altri lavoratori dipendenti.

9. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

Le parti convengono che, per i dipendenti assunti per lavori di breve durata la formazione ed informazione di cui agli art.21 e 22 del D.Lgs. 626/94, possa essere svolta attraverso la diffusione a cura del datore di lavoro di adeguato materiale informativo.