Categoria: Giurisprudenza amministrativa (CdS, TAR)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
SEZIONE PRIMA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1618 del 2004, proposto da L.A., P.P. e P.G., quali eredi del prof. L.P., rappresentati e difesi dall'avv. G.G., con domicilio eletto in Bari, ***;

contro

Università degli Studi di Foggia, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via ***;

per l'annullamento

del decreto del Rettore dell'Università di Foggia 14 aprile 2004 prot. 1706 - VII/2, repertorio D. R. 454 - 2004, comunicato in data 29 aprile 2004 con nota prot. 12477 - VII/9, con il quale veniva rigettata l'istanza presentata dai signori L.A., P.P. e P.G. avente ad oggetto il riconoscimento del decesso del prof. L.P. dipendente da causa di servizio, con conseguente concessione in favore dei ricorrenti dell’equo indennizzo prescritto per legge e della pensione privilegiata, e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali e

per la declaratoria

del riconoscimento del decesso del de cuius dipendente da causa di servizio, con conseguente concessione in favore dei ricorrenti dell’equo indennizzo prescritto per legge e della pensione privilegiata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2011 il cons. Giuseppina Adamo e udito l’avv. G.G.;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. La signora L. e i figli P. e G.P. sono eredi del prof. L.P., ordinario di economia e estimo rurale presso l’Università di Foggia. In data 14 maggio 2001 hanno presentato istanza affinché il decesso del loro congiunto fosse riconosciuto come dipendente da causa di servizio, con conseguente concessione in loro favore dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.
La richiesta veniva rigettata con decreto del Rettore dell'Università di Foggia 14 aprile 2004 prot. 1706 - VII/2, repertorio D.R. 454 - 2004, che viene contestano per eccesso di potere sotto vari profili.
Si costituiva l’Università degli Studi di Foggia, chiedendo il rigetto del gravame.
All’udienza del 23 marzo 2011 la causa è stata riservata per la decisione.
2. Il diniego opposto all'istanza presentata dai ricorrenti è pienamente giustificato ed esclude chiaramente che la morte del prof. P. risalga eziologicamente alla propria attività lavorativa.
I pareri del comitato di verifica (cui, ai sensi dell'art. 11, del regolamento di cui al d.P.R. 20 ottobre 2001, n. 461, spettano i giudizi concernenti il riconoscimento della causa di servizio e del trattamento di pensione privilegiata, la concessione dell'equo indennizzo e l'accertamento dell'idoneità al servizio) del 31 marzo 2003 e del 22 settembre 2003 chiariscono che il soggetto è morto d’infarto, dovuto ad una elevata aldosteronemia, comportante una patologia ipertensiva, che può derivare da fattori multipli costituzionali o acquisiti, mentre non risultavano "sussistenti specifiche situazioni di effettivi disagi o surmenage psico - fisico tali da rivestire un ruolo di concausa efficiente e determinante".
Quanto riportato ex parte actoris sulle ragioni dello stress e dell'affaticamento del defunto, che dovrebbero smentire, secondo la prospettazione dei deducenti, la ricostruzione del Comitato di verifica, in realtà sembrano riconnettersi più che all'impegno e ai ritmi del lavoro universitario e delle attività di consulenza svolte dal prof. P. nel Foggiano (in specie in favore della Comunità montana del Gargano e del Parco nazionale del Gargano) alla sua personale scelta di risiedere in un luogo diverso e lontano da quello in cui si concentrava la propria attività professionale.
Il ricorso dunque dev’essere rigettato.
La limitata attività difensiva dell'Amministrazione intimata e le intervenute modifiche normative giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione prima - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta - Presidente
Giuseppina Adamo - Consigliere, Estensore
Savio Picone - Referendario


Depositata in Segreteria il 31 maggio 2011.