Categoria: Giurisprudenza amministrativa (CdS, TAR)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA
SEZIONE SECONDA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 696 del 2009, proposto da:
D.P., rappresentato e difeso dall'Avv. M.F., con domicilio presso R.G., in Catanzaro, Via ***;

contro

Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, Via ***;

per l'annullamento

a) del decreto del Ministero della Difesa n. 53/N posizione n. 623920/A in data 12 gennaio 2009, con cui è stata respinta la sua domanda per conseguire, quale genitore del defunto P.E., il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio con contestuale richiesta di concessione di equo indennizzo ai sensi del d.p.r. n. 461/2001;
b) del parere n. 26230/2007 reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio nell'adunanza n. 635/2008 del 21 ottobre 2008;

e per l'accertamento

del diritto del ricorrente al riconoscimento del decesso del di lui figlio per causa di servizio, con riconoscimento della pensione e dell'equo indennizzo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2011 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Con il presente gravame il ricorrente chiede l'annullamento:
a) del decreto del Ministero della Difesa n. 53/N posizione n. 623920/A in data 12 gennaio 2009, con cui è stata respinta la sua domanda per conseguire, quale genitore del defunto P.E., il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio con contestuale richiesta di concessione di equo indennizzo ai sensi del d.p.r. n. 461/2001;
b) del parere n. 26230/2007 reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio nell'adunanza n. 635/2008 del 21 ottobre 2008.
Il ricorrente chiede, inoltre, l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento del decesso del di lui figlio per causa di servizio, con riconoscimento della pensione e dell'equo indennizzo.
Nel ricorso si espone che:
a) P.E., militare in servizio presso S.D., in data 29 gennaio 2005 ha perso la vita in occasione di un sinistro stradale occorso mentre si trovava in viaggio per raggiungere il luogo di servizio;
b) con istanza in data 21 febbraio 2005 il ricorrente, ai sensi dell'art. 2, primo comma, d.p.r. n. 461/2001, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo;
c) la Commissione Medica Ospedaliera, I Sezione, del Centro di Medicina Legale di Catanzaro, con verbale BL/L n. 578 in data 26 luglio 2005, ha ritenuto ascrivibile l'infermità alla Tabella A Cat. 1;
d) nella seduta del 21 ottobre 2008, n. 635/2008, il Comitato di Verifica presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ritenuto che l'infermità non fosse dipendente da causa di servizio, emergendo una grave imprudenza da parte di P.E., interruttiva di qualsiasi rapporto di causalità o concausalità efficiente e determinante con il servizio;
e) in conformità al suddetto parere il Ministero della Difesa, con decreto n. 53/N posizione n. 623920/A in data 12 gennaio 2009, ha dichiarato l'infermità non dipendente da causa di servizio, rigettando la richiesta di equo indennizzo.
Il ricorrente lamenta “violazione dell'art. 10 - bis legge n. 241/1990, del d.p.r. n. 461/2001, dell'art. 3 legge n. 241/1990, eccesso di potere, travisamento dei fatti, falsa prospettazione, omessa ed erronea valutazione dei presupposti, manifesta irragionevolezza, difetto di istruttoria, erroneità, perplessità, contraddittorietà, illogicità e contrarietà della motivazione ai principi di ragionevolezza, carenza e inadeguatezza della motivazione”.
In particolare il ricorrente osserva che:
a) l'Amministrazione non ha inviato la comunicazione di cui all'art. 10 - bis legge n. 241/1990;
b) al ricorrente è stato, quindi, impedito di apportare il proprio contributo all'istruttoria procedimentale, al fine di sollecitare l'attivazione del meccanismo di cui all'art. 14, primo comma, d.p.r. n. 461/2001, secondo cui l'Amministrazione, qualora per motivate ragioni non ritenga di conformarsi al parere del Comitato di Verifica, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il proprio avviso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta;
c) nel caso di specie non sussistevano ragioni di urgenza idonee a giustificare il mancato invio del preavviso di rigetto, né risulta applicabile alla fattispecie in esame la disciplina di cui all'art. 21 - octies, secondo comma, legge n. 241/1990;
d) secondo i Carabinieri l'incidente sarebbe probabilmente dipeso dall'eccessiva velocità del veicolo condotto dal P., ma tale circostanza non è confortata da alcun serio riscontro oggettivo, non essendo attendibili le dichiarazioni rese al riguardo dal conducente dell'autocarro coinvolto nel sinistro e dalla di lui moglie;
e) il conducente dell'autocarro, avendo tenuto in tale frangente una velocità eccessiva (come risulta dal disco del cronotachigrafo), è stato rinviato a giudizio per il delitto di cui all'art. 589 c.p.,
f) le tracce di frenata presenti sul luogo del sinistro sono state erroneamente attribuite alla vettura condotta dal P.;
g) i punti d'urto risultano diversi da quelli indicati dai Carabinieri;
h) non è stato eseguito il calcolo QAU al fine di accertare la velocità della vettura condotta dal P.;
i) lo sbandamento dell'autovettura avrebbe dovuto determinare uno sconfinamento del mezzo sulla destra e non sulla sinistra;
l) non avendo l'Amministrazione dimostrato in modo convincente la sussistenza della colpa del P., non può ritenersi alcuna interruzione del nesso di causalità e, pertanto, va dichiarata la dipendenza della morte da causa di servizio;
m) tutto quanto esposto trova conferma nelle formule stereotipe utilizzate dal Comitato di Verifica nel rendere il parere di cui si tratta;
n) ad ogni buon conto, il servizio prestato può anche assumere un'efficienza concausale nella produzione dell'infermità, da valutarsi nella specie come sicuramente preponderante rispetto a ulteriori fattori - anche di colpa lieve - riferibili al dipendente.
L'Amministrazione, costituitasi in giudizio, chiede il rigetto del gravame e osserva che:
a) non sussiste alcun obbligo di comunicare il preavviso di rigetto in materia previdenziale (nel cui ambito va ricompreso il procedimento per la concessione dell'equo indennizzo), in quanto il provvedimento conclusivo viene emanato sulla base di vincolanti pareri medico - legali da cui l'Amministrazione non può discostarsi;
b) in ogni caso risulta applicabile l'art. 21 - octies legge n. 241/1990;
c) il militare ha perso il controllo dei veicolo e ha invaso l'opposta corsia;
d) “la grave responsabilità, anche se concorrente, del dipendente, acclarata nel determinismo causale dell'infortunio, pone l'evento al di fuori della tutela pubblicistica, della quale l'equo indennizzo costituisce logica espressione consequenziale” (Cons. St., IV, n. 4116/2010).
Con memoria in vista dell'udienza di merito, il ricorrente articola ulteriormente le proprie difese.
Nella pubblica udienza del 9 giugno 2011, sentiti i difensori delle parti, come indicato in verbale, il ricorso è trattenuto in decisione.
Va, in primo luogo, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo quanto alla richiesta di concessione della pensione, in quanto la cognizione della domanda volta al conseguimento del trattamento pensionistico è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., n. 5467/2009), innanzi alla quale il ricorso dovrà essere riproposto nel termine di cui all'art. 11, secondo comma, cod. proc. amm.
Le parti sono sin d'ora autorizzate a ritirare il proprio fascicolo per la prosecuzione del giudizio innanzi alla Corte dei Conti.
È anche inammissibile l'impugnazione del parere n. 26230/2007 reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio nell'adunanza n. 635/2008 del 21 ottobre 2008, in quanto tale atto ha natura endoprocedimentale.
Per quanto attiene le ulteriori domande, prescindo da ulteriori rilievi, il ricorso è infondato.
In ordine alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto, deve, infatti, osservarsi che:
a) la previsione di cui all'art. 10 - bis, introdotta dall'art. 6 legge n. 15/2005, delinea un meccanismo sostanzialmente analogo alla comunicazione di avvio nei procedimento di cui al precedente art. 7 onde consentire lo sviluppo di un pieno contraddittorio fra Amministrazione e soggetto interessato in merito alla determinazioni che la prima intende assumere anche nel caso in cui il procedimento si svolga su istanza di parte (ipotesi per la quale, secondo l'orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente, la comunicazione di cui al citato art. 7 non deve essere inviata);
b) l'art. 21 - octies, secondo comma, legge n. 241/1990 stabilisce che il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato;
c) attesa l'identità di “ratio” fra comunicazione di avvio nei procedimenti avviati d'ufficio e preavviso di rigetto nei procedimenti su istanza di parte, la disposizione di cui al citato art. 21 - octies, secondo comma, deve essere estesa in via analogica all'ipotesi di omessa comunicazione del preavviso di rigetto; d) nel caso in esame, per quanto si dirà nel seguito, risulta dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

In merito alla dinamica dell'incidente deve, invero, osservarsi che:
a) è fuori discussione (risultando la circostanza dai rilievi effettuati dai Carabinieri) che la vettura del P. abbia invaso la corsia opposta;
b) a nulla rileva, pertanto, la circostanza che il conducente dell'autocarro procedesse a una velocità elevata;
c) tale circostanza, infatti, può solo aver spiegato un'efficacia concausale rispetto alla principale causa del sinistro, consistente nel fatto che il P. ha colposamente invaso la corsia opposta, venendo meno ai doveri di cautela e perizia che devono contraddistinguere la guida di un'autovettura;
d) è comunque probabile, pur prescindendo dalle dichiarazioni rese al riguardo dal conducente dell'autocarro e dalla di lui moglie, che la perdita di controllo del veicolo da parte del P. sia dipesa dall'eccessiva velocità, essendo state individuate sul luogo del sinistro due tracce di frenata riferibili a tale veicolo;
e) è del tutto incomprensibile l'obiezione di parte ricorrente secondo cui il veicolo del P. non avrebbe potuto lasciare segni di frenata sull'asfalto essendo dotato di un sistema ABS;
f) come risulta inequivocabilmente dalla documentazione fotografica e dalla posizione di riposo dei veicoli, l'urto è dipeso dal fatto che la vettura del P. ha invaso la corsia opposta, non comprendendosi al riguardo le obiezioni del ricorrente in ordine ai punti d'urto indicati dai Carabinieri;
g) del tutto incomprensibile è anche l'obiezione secondo cui lo sbandamento della vettura condotta dal P. avrebbe dovuto determinare uno sconfinamento del mezzo sulla destra, atteso che lo sconfinamento dipende dall'erronea direzione (destra o sinistra) assunta dal veicolo in dipendenza dell'errore - o degli errori - di guida commessi dal conducente;
h) a prescindere dalla velocità delle vettura condotta dal P., l'invasione della corsia opposta - che non risulta essere dipesa da cause estranee alla volontà del conducente - costituisce comportamento gravemente colposo imputabile al P. e tale da costituire interruzione del determinismo causale in relazione all'espletamento del servizio;
i) le motivazioni espresse nel parere dal Comitato di Verifica, sebbene particolarmente succinte, risultano congrue, avendo tale organo specificato che la responsabilità del sinistro è imputabile al P., avendo questi commesso una grave imprudenza interruttiva di qualsiasi rapporto di causalità o concausalità efficiente in relazione al servizio;
l) è chiaro che tale imprudenza consiste nel fatto di non aver prestato la necessaria cura nel controllo del proprio veicolo e di avere, conseguentemente, invaso la corsia opposta, mentre non risulta determinante la questione relativa all'eccesso di velocità (posto che l'invasione della corsia opposta per aver perduto il controllo della propria vettura costituisce comportamento gravemente colposo a prescindere dalla velocità alla quale il soggetto alla guida conduce il proprio veicolo).
Per le considerazioni che precedono il presente ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile e in parte rigettato.
In considerazione della particolarità della vicenda, le spese di giudizio devono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Sezione Seconda - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda per il riconoscimento del trattamento pensionistico e indica la Corte dei Conti quale giudice munito di giurisdizione;
2) dichiara inammissibile il ricorso quanto all'impugnazione del parere n. 26230/2007 reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio nell'adunanza n. 635/2008 del 21 ottobre 2008;
3) rigetta il ricorso quanto alle ulteriori domande;
4) compensa fra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri - Presidente
Daniele Burzichelli - Consigliere, Estensore
Giovanni Iannini - Consigliere


Depositata in Segreteria il 14 giugno 2011.