Tipologia: CCNL
Data firma: 19 aprile 2000
Validità: 01.01.1999 - 31.12.2001
Parti: Uneba e Fisascat-Cisl, Fp-Cgil, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Servizi assistenziali, Uneba

Sommario:

Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Condizioni di miglior favore
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 4 - Diritto di informazione e confronto tra le parti
Art. 5 - Struttura della contrattazione
Art. 6 - Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali
Art. 7 - Ente bilaterale nazionale e regionale
Art. 8 - Pari opportunità tra uomo e donna
Titolo III Diritti sindacali
Art. 9 - Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 10 - Assemblee
Art. 11 - Permessi per cariche sindacali
Art. 12 - Trattenute associative
Art. 13 - Licenziamento e trasferimento di dirigenti sindacali
Art. 14 - Affissioni sindacali
Titolo IV Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 15 - Assunzione
Art. 16 - Periodo di prova
Art. 17 - Assunzione a tempo determinato
Art. 18 - Contratti di formazione-lavoro
Art. 19 - Lavoro temporaneo
Art. 20 - Apprendistato
Art. 21 - Percentuali di ammissibilità
Art. 22 - Lavoro a tempo parziale
Titolo V Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 23 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in particolari condizioni psico-fisiche
Art. 24 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap
Art. 25 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono attività di volontariato
Art. 26 - Superamento delle barriere architettoniche
Art. 27 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Art. 28 - Divise e indumenti di servizio
Art. 29 - Attività di volontariato
Art. 30 - Donazione sangue
Art. 31 - Assistenza legale
Art. 32 - Responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapporti con l'utenza
Art. 33 - Ritiro della patente
Art. 34 - Utilizzo del mezzo proprio per ragioni di servizio
Art. 35 - Diritto allo studio
Art. 36 - Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale
Art. 37 - Classificazione del personale
Art. 38 - Mansioni delle lavoratrici e dei lavoratori
Art. 39 - Mansioni promiscue
Art. 40 - Passaggio di livello
Art. 41 - Passaggio ad altra mansione per inidoneità fisica
Art. 42 - Elementi della retribuzione
Art. 43 - Stipendio base mensile nazionale
Art. 44 - Corresponsione della retribuzione
Art. 45 - Tredicesima mensilità
Art. 46 - Quattordicesima mensilità
Art. 47 - Trattamento di famiglia
Art. 48 - Scatti di anzianità
Art. 49 - Uso della mensa e dell'alloggio
Art. 50 - Orario di lavoro
Art. 51 - Riposo settimanale
Art. 52 - Lavoro straordinario diurno, notturno, festivo
Art. 53 - Lavoro ordinario notturno e festivo
Art. 54 - Festività nazionali e infrasettimanali
Art. 55 - Ferie
Art. 56 - Servizio di reperibilità
Art. 57 - Trattamento di missione
Art. 58 - Trasferimenti di residenza
Art. 59 - Condizioni di trasferibilità
Titolo VI Permessi, aspettative, congedi
Art. 60 - Chiamata e richiamo alle armi, obiezione di coscienza in servizio civile
Art. 61 - Gravidanza e puerperio
Art. 62 - Congedo matrimoniale
Art. 63 - Permessi per lutto di famiglia
Art. 64 - Permessi per funzioni elettorali, referendum
Art. 65 - Permessi e recuperi
Art. 66 - Aspettativa non retribuita
Art. 67 - Malattia ed infortunio
Titolo VII Norme comportamentali e disciplinari
Art. 68 - Doveri del personale
Art. 69 - Ritardi ed assenze
Art. 70 - Provvedimenti disciplinari
Titolo VIII Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 71 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 72 - Licenziamento individuale
Art. 73 - Appalti - Cambi di gestione
Art. 74 - Trattamento di fine rapporto
Titolo IX Procedure per l'esame delle controversie
Art. 75 - Commissione paritetica nazionale e regionale
Allegato 1

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza aderenti all'Uneba

Addì 19 aprile 2000 tra Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale (Uneba) e  Federazione italiana sindacati, addetti servizi commerciali affini e del turismo (Fisascat-Cisl) Funzione pubblica (Fp-Cgil) Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizio (Uiltucs-Uil) è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficienza aderenti all'Uneba.

Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - Sfera di applicazione

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica a tutte le dipendenti ed ai dipendenti di associazioni ed iniziative organizzate, operanti nel campo assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo nonché a tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza aderenti all'Uneba, ivi comprese le ex Ipab depubblicizzate.
Per associazioni ed iniziative organizzate si intendono i seguenti soggetti:
- Ipab depubblicizzate, enti e congregazioni religiose, organismi diocesani, fondazioni, associazioni con o senza figura giuridica riconosciuta;
- cooperative, privati;
- federazioni o consorzi tra i soggetti sopra descritti.
Ricadono nella sfera di applicazione del presente contratto le seguenti iniziative:
- servizi per soggetti in stato di disagio sociale e/o economico, comunque denominati (comunità di accoglienza, centri di assistenza, ecc.);
- servizi per tossicodipendenti o alcool dipendenti, comunque denominati;
- servizi per minori comunque denominati (istituti educativo-assistenziali, comunità alloggio, gruppi di famiglia, assistenza domiciliare, ecc.);
- servizi per portatori di handicap comunque denominati (istituti assistenziali, centri per la riabilitazione, istituti psico-medico-pedagogici, comunità alloggio, assistenza domiciliare, ecc.);
- servizi per anziani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti comunque denominati (case di riposo, residence, case-albergo, assistenza domiciliare, ecc.);
- servizi per anziani non autosufficienti, comunque denominati (case protette, residenze sanitarie assistenziali, centri diurni, assistenza domiciliare, ecc.);
- attività connesse e/o accessorie ai servizi sopra citati.
È escluso dal presente accordo il personale religioso e di volontariato i cui rapporti giuridici sono regolati da apposite convenzioni.
Per il personale religioso che non presti opera volontaria e che operi nell'ambito di istituzioni terze rispetto all'ordine o congregazione di appartenenza, vengono stipulate tra le parti interessate convenzioni le cui norme, ivi comprese quelle sul trattamento economico, sostituiscono a tutti gli effetti il presente contratto ai sensi della legge 3 maggio 1956, n. 392 e dell'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536 convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48.
Le parti firmatarie riconoscono per le realtà aderenti all'Uneba il presente CCNL come unico contratto da applicarsi nei rapporti di lavoro di tipo privato nel settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo e si impegnano ad assumere comportamenti coerenti su tutto il territorio nazionale.
Nel confermare l'esclusiva dei rapporti contrattuali per le dipendenti ed i dipendenti delle istituzioni ricomprese nel presente CCNL, le parti stipulanti il presente accordo si impegnano a favorire corrette e costruttive relazioni a tutti i livelli anche al fine di realizzare la migliore gestione ed il più puntuale rispetto del presente contratto.
Per facilitare l'applicazione del presente CCNL anche nelle situazioni in cui esso non è ancora operante, vengono concordati appositi protocolli allegati al presente contratto, di cui fanno parte integrante, e che individuano i criteri e le modalità cui attenersi nella fase di prima applicazione del presente accordo.
Tali protocolli saranno definiti entro sei mesi dalla sottoscrizione del seguente CCNL

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 4 - Diritto di informazione e confronto tra le parti

Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le sedi di informazione e confronto sono:
a) Livello nazionale
Di norma annualmente, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore;
- valutare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- valutare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
- promuovere iniziative anche volte alla pubblica amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili.
b) Livello regionale e/o territoriale
Di norma annualmente, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed al dato occupazionale;
- assumere le opportune iniziative presso la pubblica amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto dell'applicazione del presente CCNL, e dei costi conseguenti nei regimi di convenzione od accreditamento;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- assumere le opportune iniziative nei confronti della pubblica amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL;
- coordinamento di problematiche comuni a più istituzioni o enti poste da una delle parti.
c) Livello di istituzione
Ferme restando le competenze proprie delle amministrazioni interessate, queste forniscono alle RSU o RSA e alle OO.SS., ove richiesto, un'informazione riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché quant'altro previsto nei singoli punti del presente CCNL

Art. 5 - Struttura della contrattazione
Le parti concordano che la contrattazione di cui al presente CCNL si svolga su due livelli:
- primo livello - nazionale, su tutti i titoli e le tematiche proprie del presente CCNL Sono titolari della contrattazione di primo livello le parti stipulanti il presente CCNL;
- secondo livello - regionale o di istituzione, sugli argomenti e le materie espressamente rinviatevi dai singoli articoli del presente CCNL Sono titolari della contrattazione di secondo livello le Rappresentanze sindacali unitarie, o in loro assenza le RSA, congiuntamente alle OO.SS. firmatarie sulla base di quanto previsto dal Protocollo interconfederale del marzo 1991, del 23 luglio 1993 e dal presente CCNL
La contrattazione di secondo livello riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL
[…]
In particolare, al secondo livello di contrattazione sono demandate le seguenti materie:
Sede regionale
- Interventi per specifiche figure professionali, a fronte di situazioni contingenti e particolari del mercato del lavoro.
- Definizione di principi, parametri e fasce salariali per gli accordi di cui al III comma del presente articolo da attuare a livello di istituzione.
- Individuazione di strutture di diversa natura rispetto a quelle di cui all'art. 6 a cui applicare la normativa sui servizi minimi essenziali.
- Determinazione dei servizi di reperibilità così come previsto dall'art. 56.
- Individuazione di percentuali superiori rispetto a quelle di cui all'art. 21 per l'utilizzo dei contratti a termine, formazione-lavoro, lavoro temporaneo, apprendistato.
- Confronto sulla copertura dei rischi derivanti dall'utilizzo del mezzo proprio così come previsto dall'art. 34.
Sede di istituzione
a) Materie sulle quali è prevista l'informazione ed il confronto tra le parti:
- Esercizio del volontariato così come previsto dall'art. 25.
- Articolazione degli orari di lavoro così come previsto dall'art. 50, 2° comma.
- Soluzione delle eventuali ripercussioni sul dato occupazionale in caso di modifiche o mutamenti significativi dell'organizzazione del lavoro o nelle modalità di servizio o nelle tecnologie produttive così come previsto dall'art. 74.
b) Materie sulle quali è prevista la contrattazione tra le parti:
- Prima applicazione contrattuale nelle istituzioni che applicano altri CCNL
- Contingenti di personale per la garanzia dei servizi minimi essenziali così come previsto dall'art. 6.
- Prestazioni supplementari da parte di personale con rapporto di lavoro part-time così come previsto dall'art. 22 - Lavoro supplementare - 2° comma.
- Ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sul luogo di lavoro.
- Criteri per l'accesso ai corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale e per l'esercizio del diritto allo studio previsti dagli artt. 36 e 35.
- Eventuali durate settimanali differenziate dell'orario di lavoro diverse da 38 ore medie così come previsto dall'art. 50.
- Eventuali articolazioni orarie basate su di una quantificazione annuale dell'orario di lavoro così come previsto dall'art. 50.
- Ritiro della patente: assegnazione ad altri lavori così come previsto dall'art. 33.
- Modalità particolari per l'uso delle divise ed indumenti di lavoro così come previsto dall'art. 26.
- Attuazione di quanto previsto dal comma III del presente articolo.
[…]

Art. 7 - Ente bilaterale nazionale e regionale
L'Ente bilaterale nazionale è composto da 6 (sei) membri dei quali 3 (tre) designati dall'Uneba e 3 (tre) designati dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
L'Ente bilaterale nazionale costituisce lo strumento per lo studio e la promozione di iniziative volte allo sviluppo ed alla qualificazione del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo, nonché a tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza aderenti all'Uneba, ivi comprese le Ipab, in materia di occupazione, di mercato del lavoro, di formazione professionale degli addetti anche in rapporto con i diversi livelli istituzionali.
Entro tre mesi dalla data della firma del presente CCNL le parti si incontreranno al fine di definire lo Statuto in base al quale funzionerà l'Ente bilaterale nazionale ed al fine di definire compiutamente le materie allo stesso demandate nonché quant'altro necessario.
In ogni regione i corrispondenti livelli delle parti firmatarie il presente CCNL provvederanno alla costituzione di Enti bilaterali regionali con le medesime finalità.

Titolo III Diritti sindacali
Art. 9 - Rappresentanze sindacali unitarie

Le Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono le RSU (Rappresentanze sindacali unitarie), costituite sulla base del protocollo concordato tra le parti, ed allegato al presente CCNL, di cui fa parte integrante, ovvero le RSA (Rappresentanze sindacali aziendali) sino alla costituzione delle sopraindicate RSU.
Per la contrattazione nei luoghi di lavoro la Rappresentanza sindacale è composta dalle RSU, ovvero dalle RSA in caso di non costituzione della RSU e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL.
Alla Rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, per l'espletamento dei suoi compiti e funzioni, è garantito il monte ore retribuito di cui all'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 10 - Assemblee
Nelle istituzioni ove siano occupati più di 10 (dieci) dipendenti, o tale numero venga raggiunto sommando le dipendenti o i dipendenti di più istituti facenti capo al medesimo ente nell'ambito comunale, provinciale e regionale, le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di 12 (dodici) ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
L'ente dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori o gruppi di esse/i e sono indette nella misura di 10 (dieci) ore annue dalle Rappresentanze sindacali di cui all'art. 9 del presente CCNL e nella misura di 2 (due) ore annue dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL. […]
Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le 3 (tre) ore di durata.
Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede di istituzione tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità della stessa, in considerazione della sua finalità ricettiva e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature.

Art. 14 - Affissioni sindacali
È consentito ai Sindacati territoriali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente CCNL di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma delle segretarie e dei segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contestualmente consegnate alla Direzione dell'istituzione.

Titolo IV Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 15 - Assunzione

[…]
Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dalla legge 4 giugno 1968, n. 15 e successive modificazioni e/o integrazioni, la lavoratrice ed il lavoratore è tenuta/o a presentare i documenti di seguito elencati, a prendere visione del contratto collettivo nazionale di lavoro e del regolamento interno dell'istituzione, ove esista, ed a dare accettazione integrale di tutto quanto è in essi contenuto, ivi compreso l'impegno di prestare temporaneamente servizio in località diversa dalla sede di lavoro in relazione alla peculiare caratteristica dell'ente (ad es.: soggiorni, escursioni, uscite, ecc.):
[…]
g) certificato di idoneità fisica secondo le disposizioni di legge vigenti;
[…]
j) libretto sanitario;
[…]
In relazione alle caratteristiche dell'istituto verranno attuate tutte le forme di prevenzione e vaccinazione connesse ai rischi professionali ed il personale è tenuto a sottoporvisi.
[…]

Art. 17 - Assunzione a tempo determinato
In tutte le realtà comprese nella sfera di applicazione di cui all'art. 1 del presente CCNL, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, all'art. 12 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni ed all'art. 8 bis del D.L. 29 gennaio 1993, n. 17 convertito con modificazioni nella L. 25 marzo 1983, n. 79, è consentita, in relazione a particolari esigenze ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi:
a) esecuzione di lavori stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e all'art. 8 bis del D.L. 29 gennaio 1993, n. 17 convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79 e successive integrazioni e/o modificazioni;
b) attività derivanti da progetti sperimentali, da commesse eccezionali, oppure da situazioni contingenti in relazione ai bisogni dell'utenza cui non sia possibile sopperire con il normale organico per la durata delle stesse attività o bisogni. Sono in ogni caso escluse le convenzioni ordinarie stipulate con la pubblica amministrazione;
c) sostituzione di lavoratori assenti per malattia e/o infortunio, maternità o aspettativa compresa quella prevista dall'art. 66, con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione;
d) sostituzione di lavoratori assenti per ferie anche plurime e sequenziali.

Art. 18 - Contratti di formazione-lavoro
Le assunzioni di personale con contratto di formazione e lavoro avverranno secondo le norme della legge 19 dicembre 1984, n. 863, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, della legge 19 luglio 1994, n. 451, dell'articolo 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le parti, verificato l'andamento delle assunzioni con contratto di formazione-lavoro nel contesto di cui trattasi e nell'intento di potenziare gli strumenti in grado di favorire le occasioni di impiego secondo le esigenze rispettive, intendono razionalizzare con il presente accordo la utilizzazione dei contratti di formazione-lavoro nel settore. Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro mediante interventi che facilitino l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro. Le parti, in relazione alla nuova normativa concernente le assunzioni con contratto di formazione e lavoro, sottolineano la possibile utilizzazione delle seguenti tipologie:
a1) acquisizione di professionalità intermedia;
a2) acquisizione di professionalità elevate;
b) inserimento professionale mediante esperienze lavorative che consentono un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo aziendale.
Le parti individuano quali professionalità intermedie quelle collocate nei livelli 6° Super, 5°, 5° Super, 4°, 4° Super, 3°, 3° Super, e quali professionalità elevate quelle collocate nei livelli 2°, 1°.
Si possono assumere con contratto di formazione e lavoro soggetti di età compresa tra i 16 ed i 32 anni. La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i 24 mesi per i contratti di tipo a) ed i 12 mesi per i contratti di tipo b). Il contratto di formazione e lavoro può prevedere un livello di ingresso inferiore a quello di destinazione.
I contratti di tipo a1) dovranno prevedere almeno 80 ore di formazione, i contratti di tipo a2) dovranno prevedere almeno 130 ore di formazione. Per quanto concerne i contratti di tipo b), la formazione è da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Qualora i progetti di cui sopra prevedano ore di formazione aggiuntive le stesse verranno retribuite nella misura del 50% se svolte al di fuori dell'orario di lavoro.
Le parti convengono di escludere dai contratti di formazione e lavoro le professionalità per il cui espletamento è prevista l'obbligatorietà della iscrizione ad albi, ordini o collegi professionali o il possesso di titoli abilitanti alla professione, nonché le professionalità elementari. Le assunzioni programmate nei progetti per i quali sia stata espletata con esito favorevole la procedura di verifica della conformità presso l'Uplmo dovranno essere di norma effettuate entro 6 mesi dalla notifica della sussistenza delle condizioni per la richiesta di nulla-osta. Nel caso di rapporti di formazione e lavoro che siano stati risolti nel corso e al termine del periodo di prova, ovvero prima della scadenza, a iniziativa della lavoratrice o del lavoratore o per fatto a loro imputabile, è consentita la stipulazione di contratti di formazione e lavoro in sostituzione di quelli per i quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto. Alle lavoratrici ed ai lavoratori assunte/i con contratto di formazione e lavoro verranno applicate le normative del presente CCNL
Alle lavoratrici ed ai lavoratori sarà corrisposto il trattamento retributivo spettante, pari a quello previsto per le dipendenti ed i dipendenti di pari qualifica a tempo indeterminato o inferiore alla stessa se previsto. Il periodo di prova per le dipendenti ed i dipendenti con contratto di formazione e lavoro è uguale a quello previsto per la qualifica di riferimento a tempo indeterminato. In ogni caso di interruzione continuativa della prestazione, dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, la lavoratrice ed il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo uguale a quello previsto per i lavoratori della qualifica di riferimento assunti a tempo indeterminato ed il medesimo trattamento. Per quanto concerne gli infortuni sul lavoro resta valido quanto previsto dalle norme di legge e dal presente CCNL Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, le lavoratrici ed i lavoratori dovranno essere utilizzate/i in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione e lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge a norma di quanto previsto dall'art. 3, 5° comma, della legge 19 dicembre 1984, n. 863 ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati da accordi interconfederali e dal CCNL. I contratti di formazione-lavoro devono essere notificati dalla parte datoriale, all'atto dell'accensione, all'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente. Al termine del rapporto la parte datoriale è tenuta, relativamente ai contratti di tipo a1 e a2, a trasmettere alla Sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dalle lavoratrici e dai lavoratori. Per i contratti di tipo b, alla scadenza, la parte datoriale rilascia un attestato sull'esperienza svolta.

Art. 19 - Lavoro temporaneo
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, oltre che nei casi previsti dal comma 2, dell'art. 1, lett. B) e C), della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie:
1) per particolari punte di attività;
2) per l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo, incluse le attività derivanti da progetti sperimentali, oppure da commesse eccezionali, a cui non sia possibile sopperire con il normale organico, per la durata delle stesse attività. Sono in ogni caso escluse le convenzioni ordinarie stipulate con la pubblica amministrazione;
3) per l'esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall'istituto o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale.
Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la media dell'8% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dall'istituto utilizzatore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In alternativa è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'istituto.
Le qualifiche per le quali è consentito il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle di contenuto professionale alto-medio, ivi compreso il 6° livello.
Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo si estendono le eventuali erogazioni derivanti dal livello di contrattazione di istituto ai sensi del punto b) dell'art. 5 del presente CCNL, nei termini definiti in tale ambito.
L'istituto comunica preventivamente alle RSU, od in loro assenza alle RSA, od in loro assenza alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 giorni successivi alla stipula del contratto in questione.
Annualmente l'istituto utilizzatore di tale prestazione lavorativa è tenuto a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i.

Art. 20 - Apprendistato
Le assunzioni di personale con contratto di apprendistato avverranno nel rispetto della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Possono essere assunte/i come apprendiste/i le giovani ed i giovani di età non inferiore a 16 e non superiore a 24 anni, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE 2081 del 20 luglio 1993 e successive modificazioni e/o integrazioni.
Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
Qualora l'apprendista sia portatrice/ore di handicap, i limiti di età sono elevati di due anni. Le assunzioni di portatori di handicap sono computate nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni e/o integrazioni.
Il rapporto di apprendistato avrà durata di 24 mesi per le qualifiche comprese nei livelli 4° Super, 4°, 5° Super, 5°, 6° Super, e 6° e di 36 mesi per quelle comprese nei livelli 3° Super e 3°.
Alle apprendiste ed agli apprendisti sono garantiti, senza operare alcuna decurtazione delle retribuzioni, i periodi occorrenti alla frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento formativo, normalmente pari ad almeno 120 ore annue o a 3 ore settimanali per le apprendiste e gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto alle attività da svolgere.
Al termine del periodo di apprendistato sarà rilasciata agli interessati idonea certificazione dell'avvenuta formazione.
[…]

Art. 21 - Percentuali di ammissibilità
Le parti concordano che, in ogni istituzione che applica il presente CCNL, l'utilizzo di personale con contratto di lavoro a termine di cui al precedente art. 17, ad eccezione del punto c) di detto articolo, con contratto di formazione-lavoro di cui al precedente art. 18, con contratto di lavoro temporaneo di cui al precedente art. 19, ed infine con contratto di apprendistato di cui al precedente art. 20 non possa complessivamente superare il 30% del personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
All'interno di detta percentuale, l'utilizzo del lavoro temporaneo di cui all'art. 19 non potrà superare l'8% del personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Percentuali superiori possono essere definite nell'ambito della contrattazione decentrata.

Titolo V Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 23 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in particolari condizioni psico-fisiche

Alle dipendenti e ai dipendenti per i quali sia stata attestata, da una struttura pubblica o da struttura convenzionata prevista dalle leggi vigenti, la condizione di persona affetta da tossicodipendenza, alcoolismo cronico e grave debilitazione psico-fisica, e che si impegnino ad un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, si applicano le misure a sostegno di cui alla legge 26 giugno 1990, n. 162.
Si conviene altresì che durante i periodi afferenti ai permessi e/o aspettative non maturerà a favore della lavoratrice e del lavoratore alcun beneficio derivante dagli istituti previsti dal presente contratto.

Art. 24 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap
Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici o portatori di handicap si fa riferimento alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 2 e 3 della predetta legge non comporterà riduzione degli istituti contrattuali.

Art. 26 - Superamento delle barriere architettoniche
I progetti finalizzati all'attuazione della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche a livello di singolo ente o istituzione saranno conformi alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 27 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Per l'applicazione dei contenuti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" e successive integrazioni e/o modificazioni, si fa riferimento al Protocollo d'intesa sottoscritto tra le OO.SS. e l'Uneba in data 12 ottobre 1995.

Art. 28 - Divise e indumenti di servizio
Le divise ed i particolari indumenti che devono essere obbligatoriamente indossati dal personale durante lo svolgimento del servizio, sono a totale carico del datore di lavoro.
La manutenzione di dette divise o indumenti è a carico del lavoratore.
Le divise ed i particolari indumenti devono essere usati esclusivamente durante il servizio e tenuti con proprietà e decoro, secondo le leggi vigenti.
Detta materia potrà essere oggetto di trattativa a livello di istituzione.

Art. 30 - Donazione sangue
La lavoratrice e il lavoratore che donano il sangue hanno diritto al permesso retribuito, secondo la legge vigente, in coincidenza con la donazione.

Art. 41 - Passaggio ad altra mansione per inidoneità fisica
Gli enti, nel caso in cui alla dipendente o al dipendente venga riconosciuta dalle istituzioni preposte l'inidoneità fisica in via permanente all'espletamento delle mansioni inerenti alla loro qualifica, fatta salva la inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, esperiranno ai fini del mantenimento del posto di lavoro e nell'ambito delle loro potestà organizzative, ogni utile tentativo per il recupero della dipendente o del dipendente, dietro loro richiesta, in mansioni diverse da quelle solitamente svolte.

Art. 50 - Orario di lavoro
L'orario settimanale di lavoro ordinario è di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore.
L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa a livello di istituzione con le Rappresentanze sindacali e/o le OO.SS. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le necessità dei lavoratori e di garantire l'effettivo godimento del riposo settimanale.
L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi.
In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione.
I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al 1° comma.
[…]
Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al godimento del riposo settimanale di legge.
Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale.
[…]

Art. 51 - Riposo settimanale
Ogni dipendente ha diritto a un riposo settimanale di 24 ore consecutive, normalmente coincidente con la domenica.
Negli ambiti di lavoro in cui vengono erogate prestazioni anche nei giorni di domenica, il riposo settimanale sarà fruito in altro giorno della settimana e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione, fatta eccezione per la competenza contrattuale di cui all'art. 53.

Art. 52 - Lavoro straordinario diurno, notturno, festivo
Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere a comprovate esigenze di servizio ed essere preventivamente autorizzate dall'amministrazione o da persona dalla stessa autorizzata e comunque non possono superare, di norma, le 160 ore all'anno "pro-capite". Il regime del lavoro straordinario scatta immediatamente dopo l'orario normale di lavoro praticato.
[…]

Art. 53 - Lavoro ordinario notturno e festivo
[…]
La presenza eventuale della lavoratrice o del lavoratore nell'istituzione nelle ore notturne non comporta di regola una presenza attiva lavorativa, ma la disponibilità ad intervenire su chiamata. La situazione configurabile è quella di "pronta disponibilità" al di fuori del normale orario di lavoro ed è così definita:
- al lavoratore è data la possibilità di dormire;
- la presenza del lavoratore è retribuita nella misura fissa di lire 40.000 per notte in aggiunta alla normale retribuzione mensile.
Tale presenza è programmata tra la Direzione ed i lavoratori interessati e la relativa prestazione va contenuta, di norma, entro i 10 giorni nel mese, salvo casi particolari connessi alle dimensioni della struttura ed alla sua organizzazione (es. comunità alloggio, gruppi-famiglia, ecc.).
Qualora la lavoratrice /lavoratore fosse chiamato ad intervenire, le ore di servizio prestate saranno retribuite come lavoro straordinario notturno.

Art. 55 - Ferie
[…]
Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto. Nessuna indennità è dovuta alla lavoratrice o al lavoratore che spontaneamente si presentino in servizio durante il periodo di ferie.

Art. 56 - Servizio di reperibilità
Pur con carattere di eccezionalità, è possibile prevedere per taluni servizi l'obbligo della reperibilità dei lavoratori.
La determinazione di detti servizi e del trattamento economico del periodo di reperibilità è materia demandata alla contrattazione regionale in relazione alle caratteristiche tecnico-organizzative delle strutture.

Titolo VI Permessi, aspettative, congedi
Art. 61 - Gravidanza e puerperio

Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
c) per tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]
L'istituzione deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
I periodi di riposo, di cui al precedente comma, hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ora lavorativa agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; essi comportano il diritto per la lavoratrice di uscire dall'istituzione.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.

Art. 65 - Permessi e recuperi
A richiesta la lavoratrice ed il lavoratore potranno ottenere in qualunque periodo dell'anno, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi di breve durata recuperabili, in accordo con l'istituto, con altrettante ore di lavoro.

Titolo VII Norme comportamentali e disciplinari
Art. 68 - Doveri del personale

[…]
La disciplina del lavoro sarà regolata, oltre che dagli articoli seguenti, da un eventuale regolamento interno, che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tutte le dipendenti e a tutti i dipendenti.
Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga o in contrasto con gli articoli del presente contratto e della legge 20 maggio 1970, n. 300.
La prestatrice ed il prestatore d'opera, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipendono dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale. Essi devono usare modi educati verso i colleghi, il pubblico, gli ospiti e i superiori e osservare le disposizioni ricevute.
In armonia con la dignità personale della prestatrice e del prestatore d'opera, i superiori imposteranno i rapporti con loro a sensi di collaborazione e di rispetto.
È vietato alla prestatrice ed al prestatore di opera ritornare nei locali di lavoro e intrattenersi oltre l'orario di lavoro prescritto, salvo che per ragioni autorizzate dalla Direzione dell'ente.
È vietato altresì sostare durante le ore di riposo intermedio in locali diversi da quelli destinati al personale dipendente.

Art. 70 - Provvedimenti disciplinari
Le mancanze delle dipendenti e dei dipendenti saranno punite in relazione alla loro gravità e alla loro recidività. I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto e alle norme di cui all'articolo precedente o alle disposizioni emanate dalla Direzione, saranno i seguenti:
a) biasimo inflitto verbalmente;
b) biasimo inflitto per iscritto;
c) multa sino a tre ore di normale retribuzione;
d) sospensione sino a tre giorni dal lavoro e dalla retribuzione;
e) licenziamento disciplinare senza preavviso.
Normalmente il biasimo verbale e quello scritto saranno inflitti nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva per mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti.
Incorre nei provvedimenti di biasimo, della multa o della sospensione la dipendente o il dipendente che:
[…]
2) assuma sul lavoro un contegno scorretto ed offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni ed i colleghi e/o compia nei loro confronti atti o molestie, anche di carattere sessuale;
[…]
4) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
[…]
6) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure che lo esegua con negligenza;
7) fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
8) introduca senza autorizzazione bevande alcoliche o stupefacenti negli ambienti di lavoro dell'istituzione;
9) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti;
10) partecipi a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreché il litigio non assuma caratteri di rissa;
[…]
12) violi o non osservi le norme igienico-sanitarie di cui alle disposizioni di legge qualora non diversamente sanzionato dalle stesse, nonché le misure di prevenzione infortuni e le disposizioni a tale scopo emanate dall'istituzione;
[…]
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso potrà essere inflitto per le mancanze più gravi e cioè:
a) rissa o vie di fatto sul lavoro;
[…]
c) recidiva in una qualsiasi mancanza di pari gravità che abbia dato luogo a due sospensioni nel corso dell'anno;
[…]
e) danneggiamento volontario o per negligenza grave e dimostrata di impianti o di materiale della istituzione;
[…]
h) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi danni alle persone o alle cose;
i) insubordinazione grave verso i superiori;
[…]
m) abbandono del posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione del lavoro o di ordini ricevuti che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti;
[…]
o) gravi comportamenti lesivi della dignità della persona;
[…]

Titolo IX Procedure per l'esame delle controversie
Art. 75 - Commissione paritetica nazionale e regionale

È istituita in Roma presso l'Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale (Uneba), la Commissione paritetica nazionale che dovrà esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali. A detta Commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, le Associazioni stipulanti il presente contratto o le Organizzazioni locali facenti capo alle predette Associazioni nazionali stipulanti.
Della Commissione paritetica nazionale fanno parte di diritto le parti stipulanti il presente contratto.
In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionale, le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa entro 45 giorni.
Entro sei mesi dalla firma del contratto, le parti - su indicazione della Commissione paritetica - stipuleranno un accordo per la definizione delle procedure di conciliazione ed arbitrato.
In ogni regione i corrispondenti livelli delle parti firmatarie il presente CCNL provvederanno alla costituzione di Commissioni paritetiche regionali aventi il compito di:
a) esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione relative ad accordi regionali o di istituzione;
b) definire l'applicazione del CCNL nelle strutture dove vengono applicati altri contratti facendo riferimento al protocollo allegato al presente accordo.