Tipologia: CCNL
Data firma: 20 ottobre 2000
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Anpas e Cgil, Fps-Cisl, Uil-Sanità
Settori: Servizi, Servizi assistenziali, Anpas

Sommario:

Titolo I Validità ed ambito di applicazione del contratto
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Disposizioni generali
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 4 - Condizioni di miglior favore
Art. 5 - Decorrenza e durata
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6 - Diritto di informazione e confronto tra le parti
Art. 7 - Contrattazione
Art. 8 - Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali
Art. 9 - Pari opportunità tra uomo e donna
Art. 10 - Attività di volontariato
Titolo III Diritti sindacali
Art. 11 - Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 12 - Assemblea
Art. 13 - Permessi per cariche sindacali
Art. 14 - Aspettativa sindacale
Art. 15 - Contributi sindacali
Titolo IV Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 16 - Assunzione del personale
Art. 17 - Documenti di assunzione
Art. 18 - Visite mediche
Art. 19 - Periodo di prova
Art. 20 - Rapporti di lavoro part-time
Art. 21 - Contratti di formazione e lavoro
Art. 22 - Rapporti di lavoro a tempo determinato
Art. 23 - Apprendistato
Art. 24 - Inserimento lavorativo dei soggetti socialmente svantaggiati
Art. 25 - Preavviso
Art. 26 - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 27 - Rilascio di documenti e di certificato del lavoro
Art. 28 - Indennità in caso di decesso
Art. 29 - Mobilità
Titolo V Norme comportamentali e disciplinari
Art. 30 - Ritardi ed assenze
Art. 31 - Doveri del personale
Art. 32 - Provvedimenti disciplinari
Art. 33 - Patrocinio legale del dipendente per atti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio
Art. 34 - Responsabilità civile dei dipendenti nei rapporti con l'utenza
Art. 35 - Ritiro patente
Art. 35 bis - Utilizzo mezzi privati di autotrasporto
Art. 36 - Esclusione dalle quote di riserva
Titolo VI Classificazione del personale
Art. 37 - Declaratoria delle posizioni economiche e conseguenti inquadramenti
Art. 38 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse
Art. 39 - Cumulo delle mansioni
Art. 40 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
Titolo VII Orario di lavoro
Art. 41 - Orario di lavoro
Art. 42 - Riposo settimanale
Art. 43 - Paga giornaliera e oraria
Art. 44 - Reperibilità
Titolo VIII Festività e ferie
Art. 45 - Festività
Art. 46 - Ferie
Titolo IX Permessi, aspettative e congedi
Art. 47 - Permessi e recuperi
Art. 48 - Congedo matrimoniale
Art. 49 - Tutela della maternità
Art. 50 - Donazione sangue
Art. 51 - Chiamata e richiamo alle armi, servizio civile sostitutivo di leva
Art. 52 - Aspettativa non retribuita
Art. 53 - Permessi per gravi motivi
Art. 54 - Permessi per lutto di famiglia
Art. 55 - Trattamento spettante ai lavoratori in occasione delle elezioni e/o referendum
Art. 55 bis - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatori e portatrici di handicap
Titolo X Diritto allo studio e formazione professionale
Art. 56 - Diritto allo studio
Art. 57 - Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale
Titolo XI Trattamento delle assenze per motivi di salute, ambiente di lavoro
Art. 58 - Trattamento economico di malattia ed infortunio
Art. 59 - Assicurazioni ed infortuni sul lavoro
Art. 60 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Art. 61 - Superamento delle barriere architettoniche
Titolo XII Retribuzione
Art. 62 - Inquadramenti e conseguenti retribuzioni
Art. 63 - Retribuzione individuale di anzianità
Art. 64 - Lavoro supplementare/straordinario: ordinario, festivo, notturno
Art. 64 bis - Banca delle ore
Art. 65 - Trattamento economico conseguente a passaggio alla posizione economica superiore
Art. 66 - Assegni familiari o aggiunta di famiglia
Art. 67 - Indennità per servizio notturno e festivo
Art. 68 - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta paga
Art. 69 - Tredicesima mensilità
Art. 70 - Abiti di servizio
Art. 71 - Missioni e trasferte
Art. 72 - Trattamento di fine rapporto
Titolo XIII Procedure per l'esame delle controversie
Art. 73 - Conciliazione in sede sindacale

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dall'Anpas e dalle realtà operanti nell'ambito socio-sanitario, assistenziale, educativo, delle pubbliche assistenze

Addì, 20 ottobre 2000, tra Anpas, Cgil, Fps-Cisl e Uil Sanità è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dall'Anpas e dalle realtà operanti nell'ambito socio-sanitario, assistenziale, educativo, delle pubbliche assistenze.

Titolo I Validità ed ambito di applicazione del contratto
Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente CCNL, regola i rapporti di lavoro del personale dipendente dell'Anpas e delle diverse realtà operanti nell'ambito socio-sanitario, assistenziale, educativo, delle pubbliche assistenze.
Il CCNL disciplina la regolamentazione del trattamento economico e normativo che deve essere indistintamente applicato a tutto il personale dipendente.
Le parti contraenti si impegnano a favorire la costituzione di un CCNL di settore attraverso la definizione di una parte normativa ed economica comune ed il mantenimento della specificità evidenziate nei singoli contratti.

Art. 2 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato, nonché allo Statuto dei diritti dei lavoratori, in quanto applicabili.
I prestatori d'opera debbono inoltre osservare le norme regolamentari emanate dall'organizzazione da cui dipendono purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di legge.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6 - Diritto di informazione e confronto tra le parti

Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le sedi di informazione e confronto sono:
A) Livello nazionale
Annualmente, di norma entro l'autunno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore in relazione all'evoluzione legislativa ed ai bisogni dei cittadini;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
- promuovere iniziative anche volte alla Pubblica amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili, con particolare attenzione a quelle rappresentate dal volontariato.
B) Livello regionale e/o territoriale
Annualmente di norma entro l'anno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed al dato occupazionale;
- assumere le opportune iniziative presso la pubblica amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione, dei costi connessi con l'applicazione del presente CCNL;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- assumere le opportune iniziative nei confronti della pubblica amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL, nonché definite forme di valorizzazione dell'attività di volontariato.
C) Livello di organizzazione
Fermo restando le competenze proprie delle organizzazioni queste garantiranno, ove richiesto, una tempestiva informazione riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, quanto relativo ai rapporti diretti e/o di convenzione con gli Enti pubblici, ai progetti e programmi di sviluppo nonché quant'altro previsto nei singoli punti del presente CCNL

Art. 7 - Contrattazione
La contrattazione di cui al presente CCNL si suddivide in due livelli:
- nazionale;
- regionale, provinciale o di Organizzazione, in alternativa tra loro.
Sono titolari della contrattazione di secondo livello le rappresentanze sindacali secondo quanto previsto dal regolamento confederale del marzo '91 e degli accordi 23 luglio 1993 e 23 dicembre 1998
Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale le seguenti tematiche:
- validità ed ambito di applicazione del contratto;
- relazioni sindacali;
- diritti sindacali;
- attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro;
- norme comportamentali e disciplinari;
- ordinamento professionale;
- orario di lavoro;
- permessi, aspettative e congedi;
- formazione professionale;
- trattamento economico.
Costituisce oggetto della contrattazione di secondo livello quanto espressamente rinviatovi dai singoli articoli del presente CCNL
La contrattazione di secondo livello riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL
La contrattazione di secondo livello potrà inoltre riguardare:
- erogazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obbiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le Organizzazioni dispongono;
- innovazioni nell'organizzazione del lavoro o nella quantità e qualità dei servizi finalizzate al recupero di competitività ed a una maggiore capacità di risposta alle esigenze dell'utenza.
Le piattaforme a livello di Organizzazione potranno prevedere il riconoscimento dell'apporto professionale alla realizzazione dei progetti ovvero al raggiungimento di obiettivi stabiliti tra le parti.

Titolo III Diritti sindacali
Art. 11 - Rappresentanze sindacali unitarie

Sono riconosciute le rappresentanze sindacali unitarie elette sulla base dell'apposito regolamento sottoscritto dalle OO.SS. presentatrici delle liste che concorrono alle elezioni delle stesse.
Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni in sede di Organizzazione, alle rappresentanze sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL è riconosciuto alle stesse un monte ore retribuito in ragione di due ore annue per addetto a livello di singole realtà lavorative; tale monte ore non potrà comunque essere inferiore a 40 ore annue nelle realtà che occupano meno di 25 addetti.
Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni delle RSU è garantito un monte ore retribuito nella misura di una ora annua per addetto nelle realtà lavorative fino a 200 occupati e di otto ore annue per addetto oltre tale limite.

Art. 12 - Assemblea
I lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di 12 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
L'Ente dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi e sono indette nella misura di 10 ore annue dalle RSU di cui all'art. 11 del presente CCNL e nella misura di due ore annue dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
[…]

Titolo IV Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 17 - Documenti di assunzione

All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare o consegnare i seguenti documenti:
[…]
- certificato di sana e robusta costituzione fisica.
- libretto sanitario ove richiesto a norma di legge;
[…]

Art. 18 - Visite mediche
Prima dell'assunzione in servizio, l'Organizzazione potrà far accertare la idoneità fisica del prestatore d'opera.
Successivamente alla assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto, con oneri a carico dell'organizzazione, ad eventuali accertamenti secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 21 - Contratti di formazione e lavoro
Le assunzioni di personale con contratto di formazione lavoro avverrà secondo le norme della legge 19 dicembre 1984, n. 863 e della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e D.L. 17 gennaio 1994, n. 32 e successive integrazioni e modificazioni.
Le parti verificato l'andamento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro nel contesto di cui trattasi e nell'intento di potenziare gli strumenti in grado di favorire le occasioni di impiego secondo le esigenze rispettive delle associazioni e dei lavoratori, intendono razionalizzare con il presente accordo la utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro nel settore.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro mediante interventi che facilitino l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro.
In attesa dell'emanazione dei decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 7, dell'art. 3, del D.L. n. 32 del 17 gennaio 1994 le parti sottolineano il ruolo della Commissione Regionale per l'Impiego relativamente all'approvazione preventiva dei progetti per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro.
Le parti si impegnano a definire entro tre mesi dalla data della firma del presente CCNL i necessari accordi di merito.
Le parti in relazione alla nuova normativa concernente le assunzioni con contratto di formazione e lavoro sottolineano la possibile utilizzazione delle seguenti tipologie:
a) acquisizione di professionalità intermedie e/o di professionalità elevate;
b) inserimento professionale mediante esperienze lavorative di giovani nel contesto produttivo ed organizzativo dell'Organizzazione.
Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro soggetti di età compresa tra i 16 ed i 32 anni.
La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i 24 mesi per i contratti di tipo a) ed i 12 mesi per i contratti di tipo b).
Il contratto di formazione e lavoro può prevedere una posizione economica di ingresso inferiore a quella di destinazione. I contratti di tipo a) qualora siano riferiti all'acquisizione di professionalità intermedie dovranno prevedere almeno 80 ore di formazione, qualora siano riferiti all'acquisizione di professionalità elevate dovranno prevedere almeno 130 ore di formazione.
Per quanto concerne i contratti di tipo b) la formazione minima prevista non dovrà essere inferiore a 20 ore.
Qualora i progetti di cui sopra prevedano ore di formazione aggiuntive le stesse verranno retribuite nella misura del 50%.
Le parti convengono di escludere dai contratti di formazione e lavoro le professionalità per il cui espletamento è prevista l'obbligatorietà dell'iscrizione ad albi, ordini e collegi professionali o il possesso di titoli abilitanti alla professione, ad eccezione dell'autista dei mezzi di soccorso.
Le assunzioni programmate nei progetti per i quali sia stata espletata con esito favorevole la procedura di verifica della conformità presso l'Ufficio provinciale del lavoro e massima occupazione dovranno essere di norma effettuate entro 6 mesi dalla notifica della sussistenza delle condizioni per la richiesta del nullaosta.
[…]
Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro verranno applicate le normative del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
[…]
I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro, all'atto dell'assunzione, all'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente.
Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione all'ufficio di collocamento territorialmente competente.

Art. 22 - Rapporti di lavoro a tempo determinato
In tutte le strutture comprese nell'ambito di applicazione (art. 1) del presente contratto, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 56 del 28 febbraio 1987 l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro - oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni all'art. 8 bis del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17 convertito con modificazioni della legge 25 marzo 1983 n. 79, è consentita, in relazione alle particolari esigenze delle Associazioni ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi:
a) per garantire le indispensabili necessità del servizio ed assistenziali e la totale funzionalità di tutte le strutture di cui all'art. 1 del presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie, per una percentuale non superiore al 30% dell'organico in forza;
b) per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali delle Associazioni anche in collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni pubbliche o private;
c) per l'effettuazione di attività sociosanitaria, psicopedagogica, assistenziale, di protezione civile e di solidarietà internazionale, anche in collaborazione con Aziende ospedaliere, ASL, comuni, province, regioni, ministeri, ed altri enti pubblici o privati ed inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in collaborazione con gli Enti di cui sopra;
d) per sostituzioni di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall'Organizzazione;
e) in caso d'assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.) nonché in caso d'impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
f) per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare ecc.).
Ulteriori casistiche potranno essere definite nell'ambito del confronto tra le parti di cui all'art. 7
Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico, previste dalle norme convenzionali.

Art. 23 - Apprendistato
Le assunzioni di personale con contratto d'apprendistato avverranno secondo le norme di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196.
Possono essere assunte/i come apprendiste/i i giovani d'età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 24 anni, ovvero ai 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni e/o integrazioni; sono escluse le figure per le quali è richiesto titolo di abilitazione professionale.
Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge sulla tutela del lavoro delle fanciulle e dei fanciulli, delle adolescenti e degli adolescenti.
Qualora l'apprendista sia portatrice o portatore di handicap i limiti d'età sono elevati di due anni; le assunzioni di portatrici o di portatori di handicap sono computate nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni e/o integrazioni.
Il rapporto d'apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 36 mesi per le qualifiche comprese nei livelli A2, e A3 e di 48 mesi nei livelli A4, B1, B2.
Alle apprendiste e agli apprendisti sono garantiti, senza operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria ai corsi d'insegnamento formativo normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue e di tre ore settimanali per le apprendiste e gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o d'attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere.
Al termine del periodo d'apprendistato dovrà essere rilasciata alle interessate ed agli interessati idonea certificazione dell'avvenuta formazione.
[…]

Art. 24 - Inserimento lavorativo dei soggetti socialmente svantaggiati
L'inserimento lavorativo delle persone socialmente svantaggiate avverrà secondo le norme di legge vigenti.

Art. 29 - Mobilità
L'istituto della mobilità concerne solo la utilizzazione temporanea del personale, in presidi, servizi, uffici di pertinenza della Organizzazione in strutture diverse dalla sede di assegnazione, rientrando invece nel potere organizzativo della Organizzazione e non soggetto ai vincoli di cui all'art. 13 della legge n. 300/1970 l'utilizzazione del personale nell'ambito dei servizi, uffici, presidi di pertinenza della Sezione cui originariamente è stato assegnato il dipendente.
L'istituto della mobilità che comporta la utilizzazione anche temporanea del personale in strutture di pertinenza della Organizzazione in strutture diverse dalla sede di assegnazione, sarà utilizzato dalla Organizzazione in relazione alle esigenze di servizio, nel rispetto della legge 20 maggio 1970, n. 300 art. 13, secondo criteri concordati con le rappresentanze sindacali.

Titolo V Norme comportamentali e disciplinari
Art. 31 - Doveri del personale

I lavoratori, ed in particolare coloro ai quali è affidato lo svolgimento di attività di recupero, di riabilitazione ed assistenza dei soggetti socialmente svantaggiati e di quelle di sostegno nei confronti dei loro familiari, sono tenuti ad un corretto comportamento nell'espletazione delle mansioni sia in ordine alle disposizioni ricevute dai superiori sia a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di responsabilità.
Sono obblighi del lavoratore:
- usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e nell'interesse dell'utenza;
- osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai superiori ivi comprese quelle di seguito elencate in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
- osservare le misure disposte ai fini della sicurezza individuale collettiva e dell'igiene;
- usare con cura i dispositivi di sicurezza, quelli tecnico-sanitari e gli altri mezzi di protezione predisposti e forniti;
- segnalare immediatamente ai preposti le deficienze dei dispositivi dei mezzi di sicurezza e di protezione suddetti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo, adoperandosi direttamente. In caso di urgenza e nello ambito delle competenze e possibilità ad eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
- non rimuovere o modificare i dispositivi o gli altri mezzi di sicurezza e di protezione suddetti senza averne ottenuta l'autorizzazione;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che esulino dall'ambito delle rispettive competenze e che possano compromettere la sicurezza del lavoratore e/o dei soggetti assistiti;
[…]
- uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, oltre che alle disposizioni contenute nel presente contratto, alle altre norme di legge.

Art. 32 - Provvedimenti disciplinari
[…]
Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari:
1) richiamo verbale;
2) richiamo scritto;
3) multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni.
Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre, nei provvedimenti di cui sopra, il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi dell'art. 29 o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c) commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati;
d) non esegua le mansioni connesse alla qualifica assegnata dalla Organizzazione; non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite: non si attenga alle indicazioni assistenziali e/o educative;
[…]
f) compia insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici, esegua il lavoro affidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite;
g) tenga un contegno scorretto od offensivo verso gli utenti, il pubblico e gli altri dipendenti, compia atti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
[…]
Sempreché si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle norme della legge n. 604/1966, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:
a) nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
[…]
c) recidiva in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di un anno;
[…]
e) introduzione di persone estranee nell'Organizzazione stessa senza permesso dell'Organizzazione;
f) abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro;
[…]
j) per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
[…]
La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non esaustivo dei casi che potranno dar luogo all'adozione del provvedimento del licenziamento per mancanze.

Titolo VI Classificazione del personale
Art. 40 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica

Le Organizzazioni nel caso in cui il dipendente venga riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente all'espletamento delle funzioni inerenti alla propria qualifica dall'ufficio sanitario a tanto preposto, fatta salva la inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, esperiranno nel rispetto del potere organizzativo dei datori di lavoro, ogni utile tentativo per il recupero del dipendente, dietro sua richiesta, in funzioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, ove esista in organico la possibilità di tale utilizzo, in relazione alle coperture dei posti vacanti e comunque compatibilmente con le capacità residuali del lavoratore, garantendo il trattamento previsto dalla legislazione vigente.

Titolo VII Orario di lavoro
Art. 41 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro ordinario settimanale, per tutti i dipendenti è fissato in 38 ore, da articolare di norma su sei giorni, e laddove l'organizzazione dell'Organizzazione lo consenta, anche su cinque giorni.
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Organizzazione con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, d'intesa con le rappresentanze sindacali.
A decorrere dal 1° settembre 2000 potranno essere definiti con le modalità di cui al comma precedente, i criteri per l'adozione di calendari di lavoro plurisettimanali o annuali per attività pianificate e programmabili, nel limite di ulteriori 10 ore sull'orario settimanale, per un massimo di 120 ore nell'arco di 4 mesi.
La totale compensazione delle ore eccedenti l'orario settimanale dovrà essere operata nell'arco dei dodici mesi successivi.
[…]

Art. 42 - Riposo settimanale
Tutti i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale, in un giorno che normalmente deve coincidere con la domenica. Per il personale in turno il giorno di riposo settimanale è quello successivo alla giornata di fine turno e comunque nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa sarà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione ad eccezione della corresponsione dell'indennità festiva di cui all'art. 67.
Il riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà essere monetizzato.

Art. 44 - Reperibilità
Il servizio è del tutto eccezionale, è caratterizzato dall'immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile.
La considerazione in ordine all'opportunità ed alla misura d'adozione di tale istituto, nonché le modalità dello stesso, sono demandate al rapporto tra le parti in sede d'Organizzazione.
Nel caso in cui la reperibilità cada in giorno programmato come giornata di riposo o nei giorni di festività infrasettimanale di cui all'art. 45 del presente CCNL, spetta un rimborso compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
Il servizio di pronta disponibilità va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata massima di dodici ore e minima di quattro ore e dà diritto ad un compenso di lire 3.350 per ogni ora prestata.
In caso di chiamata l'attività prestata verrà retribuita come lavoro straordinario o compensata con il recupero orario in relazione alle esigenze di servizio ed a richiesta dell'interessato.
Non possono essere previste per ciascun dipendente più di otto turni di reperibilità al mese.

Titolo VIII Festività e ferie
Art. 46 - Ferie

[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie.
[…]

Titolo IX Permessi, aspettative e congedi
Art. 47 - Permessi e recuperi

Al lavoratore possono essere concessi dall'Organizzazione, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero per un massimo di trentasei ore nel corso dell'anno e comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti (32 ore) di cui all'art. 46 del presente CCNL
Entro i due mesi successivi a quello della fruizione del permesso, il lavoratore è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'Organizzazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al lavoratore per il numero di ore non recuperate.

Art. 49 - Tutela della maternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge. […]

Art. 50 - Donazione sangue
Il lavoratore, donatore di sangue o suoi componenti, ha diritto al permesso retribuito secondo la normativa di legge vigente.

Art. 55 bis - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatori e portatrici di handicap
Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatori e portatrici di handicap si fa riferimento alla legge 5 febbraio n. 104. La fruizione dei permessi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 33 della stessa non ha alcuna incidenza sulla maturazione delle ferie e della tredicesima.

Titolo XI Trattamento delle assenze per motivi di salute, ambiente di lavoro
Art. 59 - Assicurazioni ed infortuni sul lavoro

L'Organizzazione è tenuta ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali secondo le norme di legge vigenti.

Art. 60 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
In attuazione dei contenuti del decreto legislativo n. 626/1994 è istituito a livello di singola Sezione la figura di rappresentante per la sicurezza per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Per l'espletamento delle funzioni del rappresentante per la sicurezza è riconosciuto uno specifico monte ore annuo retribuito di un'ora per addetto.
Le parti, entro tre mesi dalla firma del presente CCNL, si incontreranno per definire, in coerenza con i contenuti del citato decreto legislativo, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza nonché quant'altro riferito a questa figura.

Art. 61 - Superamento delle barriere architettoniche
In attuazione dell'art. 24 della legge n. 104/1992 i singoli enti presenteranno alle rappresentanze sindacali, entro 1 anno dalla firma del presente CCNL i progetti conformi alla normativa e finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, comprensivi della previsione dei tempi di attuazione che dovranno essere realizzati entro un ulteriore anno.

Titolo XII Retribuzione
Art. 64 - Lavoro supplementare/straordinario: ordinario, festivo, notturno

Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare le 150 ore annue individuali.
Eventuale lavoro straordinario oltre le 150 e fino a 250 ore, sarà utilizzato, d'intesa con le Rappresentanze sindacali ove richiesto, per comprovate e motivate esigenze di servizio.
Il lavoro supplementare e straordinario non può essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro.
Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.
Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie è utilizzabile secondo criteri definiti nell'ambito del confronto tra le parti in sede di Organizzazione.
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Art. 64 bis - Banca delle ore
Dalla data di entrata in vigore del presente CCNL viene istituita la banca delle ore, attraverso l'accantonamento delle ore di lavoro supplementare/straordinario di cui all'art. 64
L'accantonamento, per le ore dalla cinquantunesima alla centocinquantesima, avverrà su formale richiesta della lavoratrice o del lavoratore. La richiesta deve avvenire nel mese in cui si è svolta la prestazione di lavoro straordinario.
L'accantonamento delle ore di straordinario eccedenti le 150 avverrà in maniera automatica.
Le ore accantonate in banca ore resteranno a disposizione del dipendente per l'anno di maturazione e per quello successivo.
Le ore accantonate in banca ore potranno essere usufruite dalla lavoratrice e dal lavoratore come permessi retribuiti individuali, anche a gruppi di minimo 4 ore, facendone richiesta con almeno quindici giorni di preavviso.
Le richieste saranno accolte compatibilmente con le esigenze dell'Organizzazione purché, per lo stesso periodo temporale, non ne siano state presentate per un numero di lavoratrici e lavoratori superiori al 10% del personale in servizio o anche da un solo dipendente nelle organizzazioni che occupano meno di 10 dipendenti.
In caso di richieste eccedenti il suddetto limite del 10% vale il criterio cronologico della presentazione delle domande.
La lavoratrice e il lavoratore escluso/a ha diritto a ripresentare la sua richiesta per un periodo diverso.
Le ore richieste, e non godute per motivate esigenze organizzative, saranno pagate dalle Organizzazioni su richiesta del dipendente, solo nel caso in cui vengano opposti due rifiuti ad altrettante richieste formulate, rispettando i termini e il preavviso indicati.
Le parti firmatarie il presente CCNL si impegnano a verificare, dodici mesi dopo la stipula, l'effettivo andamento della banca delle ore.

Art. 70 - Abiti di servizio
Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e spese dell'Organizzazione.
La spesa relativa compresa quella della manutenzione ordinaria, è a carico dell'Organizzazione.
Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Titolo XIII Procedure per l'esame delle controversie
Art. 73 - Conciliazione in sede sindacale

1. Ai sensi di quanto previsto dagli art. 410 e seguenti del cod. proc. civ., come modificati dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 88 e dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, da esperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale con sede presso i Comitati territoriali, ove esistenti, ovvero presso le organizzazioni sindacali competenti territorialmente, alle quali aderisce o conferiscono mandato l'Organizzazione o il lavoratore interessato.
2. La commissione di cui al punto 1) è così composta:
a) Per le Organizzazioni, da un rappresentante del Comitato Regionale Anpas;
b) Per i lavoratori da un rappresentante dell'organizzazione sindacale, firmataria del presente contratto, competente territorialmente, cui l'addetto aderisce o conferisce mandato.
3. Dinanzi alla commissione le parti interessate possono farsi rappresentare o assistere da un'organizzazione sindacale cui aderisce o conferiscono mandato.
4. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere per iscritto il tentativo di conciliazione tramite l'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La comunicazione della richiesta interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione il decorso d'ogni termine di decadenza.
5. L'Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata alla controversia, deve comunicare la controversia alla Commissione di conciliazione per mezzo di raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia, o altro mezzo idoneo a certificare il ricevimento.
6. Ricevuta la richiesta, la Commissione di conciliazione provvederà entro e non oltre i 15 giorni successivi dalla data di ricezione, alla convocazione delle parti, fissando il giorno, luogo, ora e la sede in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Le parti interessate possono concordare che il termine suddetto sia sospeso ovvero prorogato nel mese d'agosto. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro il termine previsto dall'art. 410 bis del cod. proc. civ.
7. Il termine previsto dall'art. 410 bis del cod. proc. civ. decorre dalla data del ricevimento o di presentazione da parte dell'Organizzazione o dell'Organizzazione sindacale cui il lavoratore conferisce mandato.
8. La commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411, e 412 del cod. proc. civ. e successive modificazioni e/o integrazioni.
9. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo, è depositato a cura della Commissione, presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il processo verbale dovrà contenere:
a) Il richiamo al contratto ovvero accordo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata o non conciliata;
b) Le motivazioni che hanno dato origine alla controversia;
c) Le motivazioni della conciliazione o della mancata conciliazione;
d) La presenza delle parti personalmente e correttamente rappresentate;
e) Nel verbale le parti contraenti possono indicare la soluzione anche parziale su cui concordano.
Il verbale, debitamente firmato dai componenti la commissione, dovrà essere redatto in quattro copie, due delle quali saranno depositate presso la Direzione provinciale del lavoro.
10. Qualora le parti abbiano già risolto la controversia, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 2113 comma 4 del cod. civ., 410, 411 del cod. proc. civ, e successive modifiche e/o integrazioni.
11. Le decisioni assunte dalla commissione di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del contratto.
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