Tipologia: CCNL
Data firma: 12 maggio 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Asci e Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uib-Uil, Fabi
Settori: Credito e Assicurazioni, SIM

Sommario:

Premessa
Titolo I Relazioni sindacali
Art. 1 - Ente Bilaterale Nazionale
Art. 2 - Fondo integrativo pensione
Articolo 2.1 Assistenza sanitaria
Articolo 2.2 Contratti di formazione e lavoro
Articolo 2.3 Contratti a tempo determinato
Articolo 2.4 Lavoratori stagionali
Articolo 2.5 Apprendistato
Articolo 2.6 Lavoro temporaneo
Articolo 2.7 Sicurezza nei luoghi di lavoro
Articolo 2.8 Materie di contrattazione aziendale
Articolo 2.9 Collegio di Conciliazione e Arbitrato
Articolo 2.10 Aggiornamento professionale
Titolo II Diritti sindacali
Art. 3 - Dirigenti Sindacali
Art. 4 - Trattenute Contributi Sindacali
Art. 5 - Permessi Retribuiti RSA
Art. 6 - Permessi non retribuiti RSA
Art. 7 - Assemblea
Art. 7.1 - Relazioni sindacali
Art. 8 - Disposizioni Particolari
Titolo III Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 9 - Norme per l’assunzione
Art. 10 - Periodo di prova
Classificazione del personale
Art. 11 - Classificazione Unica
Disposizioni per i quadri
Art. 12 - Polizza Assicurativa
Art. 13 - Trasferimenti
Art. 14 - Sviluppo professionale
Orario di lavoro
Art. 15 - Durata settimanale
Art. 15.1 - Banca delle ore
Art. 16 - Articolazione dei giorni di lavoro
Art. 17 - Regimi orario lavoro multiperiodale
Art. 18 - Attività fuori dall’Azienda
Art. 19 - Esposizione orario di lavoro
Art. 20 - Lavoro festivo, domenicale notturno
Art. 21 - Lavori discontinui
Lavoro straordinario
Art. 22 - Riferimenti e vincoli
Art. 23 - Percentuali di maggiorazione
Art. 24 - Lavoro festivo
Art. 25 - Registro lavoro straordinario
Riposo settimanale e festività
Art. 26 - Riposo settimanale
Art. 27 - Festività
Art. 28 - Lavoro prestato nelle festività - compensazione
Ferie
Art. 29 - Durata
Art. 30 - Periodo di utilizzo
Art. 31 - Corresponsione delle ferie
Art. 32 - Richiamo dalle ferie
Art. 33 - Irrinunciabilità delle ferie
Art. 34 - Registro ferie
Permessi individuali retribuiti
Art. 35 - Permessi Individuali Retribuiti
Contratti part-time
Art. 36 - Definizione
Art. 36.1 - Part-time post maternità
Art. 37 - Estremi del rapporto
Art. 38 - Disciplina del rapporto
Art. 39 - Riproporzionamento
Art. 40 - Quota giornaliera della retribuzione
Art. 41 - Quota oraria della retribuzione
Art. 42 - Festività
Art. 43 - Permessi retribuiti
Art. 44 - Ferie
Art. 45 - Permessi per studio
Art. 46 - Lavoro Supplementare
Art. 47 - Tredicesima mensilità
Art. 48 - Preavviso
Tossicodipendenti
Art. 49 - Tossicodipendenti
Congedi - Diritto allo studio
Art. 50 - Permessi per esami retribuiti
Art. 51 - Permessi per corsi di studio retribuiti
Congedo matrimoniale
Art. 52 - Congedo matrimoniale
Chiamata e richiamo alle armi e servizio civile
Art. 53 - Militare di leva
Art. 54 - Richiamo alle armi
Missioni e trasferimenti
Art. 55 - Modalità di rimborso
Art. 56 - Trasferimenti di residenza
Art. 57 - Motivi del trasferimento
Malattie e infortuni
Art. 58 - Iscrizione al S.S.N.
Art. 59 - Comunicazione, ripresa del lavoro, controllo della malattia
Art. 60 - Visite di controllo
Art. 61 - Conservazione del posto
Art. 62 - Indennità giornaliera malattia
Art. 63 - Assicurazione Inail
Art. 64 - Indennità giornaliera infortunio
Art. 65 - Conservazione del posto per infortunio
Art. 66 - Conservazione del posto per TBC e malattie oncologiche, malattie immunodeficitarie e renali
Gravidanza e puerperio
Art. 67 - Astensione dal lavoro
Art. 68 - Astensione facoltativa
Art. 69 - Riposi giornalieri
Art. 70 - Assistenza alle malattie
Art. 71 - Integrazioni
Sospensione del lavoro
Art. 72 - Sospensioni del lavoro
Anzianità di servizio
Art. 73 - Anzianità di servizio
Passaggi di qualifica
Art. 74 - Passaggi di qualifica
Art. 75 - Promozioni a livello superiore
Scatti di anzianità
Art. 76 - Scatti di anzianità
Trattamento economico
Art. 77 - Trattamento Economico
Retribuzione di fatto
Art. 78 - Retribuzione di fatto
Retribuzione mensile
Art. 79 - Retribuzione mensile
Quota giornaliera
Art. 80 - Quota giornaliera
Quota oraria
Art. 81 - Quota oraria
Aumenti tabellari
Art. 82 - Aumenti tabellari
Personale dipendente pagato a provvigioni
Art. 83 - Personale dipendente pagato a provvigioni
Indennità di cassa
Art. 84 - Indennità di cassa
Prospetto paga
Art. 85 - Prospetto paga
Corresponsione della retribuzione
Art. 86 - Corresponsione della retribuzione
Tredicesima mensilità
Art. 87 - Tredicesima mensilità
Recesso
Art. 88 - Recesso
Art. 89 - Recesso per giusta causa
Licenziamento per giustificato motivo
Art. 90
Riassunzioni
Art. 91 - Riassunzioni
Preavviso
Art. 92 - Preavviso
Art. 93 - Indennità sostitutiva di preavviso
Trattamento di fine rapporto
Art. 94 - Elementi per il conteggio del Trattamento di fine rapporto
Art. 95 - Cessione o trasferimento d’azienda
Art. 96 - Fallimento dell’azienda
Art. 97 - Decesso del dipendente
Art. 98 - Data di corresponsione del Trattamento di fine rapporto
Dimissioni
Art. 99 - Mezzi di comunicazione
Art. 100 - Dimissioni per maternità
Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 101 - Doveri del lavoratore
Art. 102 - Divieti e autorizzazioni
Art. 103 - Termini di giustificazione delle assenze
Art. 104 - Ritardi
Art. 105 - Mutamento della residenza
Art. 106 - Provvedimenti disciplinari
Art. 107 - Modalità di adozione dei provvedimenti disciplinari
Art. 108 - Modalità di tutela
Cauzioni
Art. 109 - Costituzione della cauzione
Art. 110 - Rivalsa sulla cauzione
Art. 111 - Rimborso della cauzione
Controlli
Art. 112 - Controlli
Responsabilità civili e penali
Art. 113 - Responsabilità civili e penali
Procedimenti penali
Art. 114 - Procedimenti penali
Divise
Art. 115 - Divise
Appalti
Art. 116 - Appalti
Lavoratori autonomi
Art. 117 - Lavoratori autonomi
Validità del contratto
Art. 118 - Validità del contratto
Art. 118 bis - Procedura per la presentazione della piattaforma sindacale e l’avvio delle trattative nazionali
Art. 118 ter - Indennità di vacanza contrattuale
Affissione del contratto
Art. 119 - Affissione del contratto
Tabelle retribuzione base
Una tantum
Assunzione di specialisti
Allegato A
Premessa
Art. 76 - Scatti di anzianità
Tabelle retributive

Contratto collettivo nazionale di lavoro per Quadri, impiegati e operai delle società d’intermediazione mobiliare, società di raccolta e di sollecitazione al pubblico risparmio e aziende di servizi intrinsecamente ordinate e funzionali alle stesse

Il giorno 12 maggio 2000 in Milano tra Asci e Fiba Cisl, Fisac Cgil, Uib Uil, Fabi si è raggiunta un’intesa globale su quanto segue.

Premessa
Negli ultimi anni il settore dell’intermediazione mobiliare è andato via via implementandosi in un mercato, nazionale ed internazionale, caratterizzato da una continua crescita che ha portato al consolidamento ed allo sviluppo, sia in termini di occupazione che di numero di imprese che operano in questo settore.
La struttura organizzativa che sorregge queste attività è connotata da un uso intensivo di tecnologie informatiche e da una comunicazione immediata in un ambito temporale pressoché illimitato, che determinano tipologie lavorative del tutto peculiari.
Le aziende, infatti, per soddisfare le richieste del mercato in rapida evoluzione e garantire in ogni momento la continuità del servizio si devono avvalere, oltre che di particolari tecnologie, di lavoratori in possesso di approfondite conoscenze, sia dal punto di vista informatico che della preparazione professionale.
Asci e le Rappresentanze sindacali, in sede di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale, oltre alla riconferma ed ampliamento di istituti contrattuali di carattere normativo ed economico, hanno introdotto condizioni e strumenti, quali apprendistato e lavoro temporaneo, al fine di porre le basi per un consolidamento del rapporto di lavoro in un quadro di reale e concreta prospettiva professionale.
Allo stato attuale, la globalizzazione dei mercati finanziari richiede la soddisfazione delle richieste della clientela attraverso una diversa organizzazione del lavoro e delle risorse umane.
Il contratto collettivo in oggetto tende a essere non uno strumento rigido al quale il mercato si deve adeguare, ma uno strumento di gestione che recepisce le richieste del mercato e, con meccanismi semplici e comunque contrattati, privilegia le aspettative di ogni tipo di clientela.
Tale contratto è uno strumento innovativo: è, infatti, il primo contratto collettivo italiano che si rivolge al mercato europeo.
Se ben gestito permetterà alle aziende italiane che operano nel campo finanziario di essere competitive rispetto a quelle delle altre nazioni europee. Tutto ciò comporterà maggiore occupazione e sviluppo, garantendo professionalità.
Ciò premesso si è stipulato il seguente Contratto collettivo nazionale di lavoro
Il presente CCNL, valevole per tutto il territorio nazionale, si applica a:
1. tutte le società non bancarie che esercitano:
a) uno o più dei servizi di investimento così come definiti dal vigente DLgs 58/98, e cioè:
- attività di negoziazione per conto proprio,
- attività di negoziazione per conto terzi,
- attività di collocamento con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia,
- attività di collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia,
- attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi,
- attività di ricezione e trasmissione di ordini e di mediazione;
b) attività di factoring, di leasing e di credito al consumo, senza alcun legame con società bancarie;
c) qualsiasi altra attività connessa o strumentale da precedenti nonché rientrante nella definizione di servizio accessorio ai sensi del comma 6 dell’art. 1 del medesimo decreto;
d) promotori finanziari.
1. alle società del terziario di servizi, alle imprese di cui al primo comma, ivi compresi i centri di elaborazione consortili, purché non esercitino attività bancaria.

Titolo I Relazioni sindacali
Art. 1 - Ente Bilaterale Nazionale

L’Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:
a) promuovere iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, ed altri organismi orientati ai medesimi scopi;
b) attivare, anche attraverso convenzioni, le procedure per accedere ai finanziamenti regionali, nazionali, comunitari;
c) svolgere attività di studio e di ricerca in tema di parità uomo/donna con particolare riferimento alla legge n. 125 del 1991; favorire il reinserimento nel mercato del lavoro di donne che desiderino riprendere l’attività dopo un’interruzione dell’attività lavorativa per le cause individuate dall’Ente stesso, anche attraverso lo studio di convenzioni tipo in base alla legge 56/87 e successive modificazioni;
d) programmare ed organizzare relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni;
e) svolgere le funzioni previste ai successivi articoli relativi ai contratti a tempo determinato, contratti formazione-lavoro, al lavoro interinale, all’apprendistato, al telelavoro e al job sharing;
f) analizzare le conseguenze dei processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull’occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
g) verificare le ricadute relative allo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e l’opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore e alla regolamentazione delle procedure;
h) incontrarsi annualmente, o ogniqualvolta si renda necessario, con i gestori del Fondo di previdenza di cui all’art. 2, al fine di verificare l’andamento dello stesso.
L’Ente bilaterale è composto da quattro rappresentanti designati dalle OO.SS., uno per ciascuna organizzazione, e da quattro rappresentanti delle aziende che applicano il presente contratto.

Articolo 2.2 Contratti di formazione e lavoro
In riferimento a quanto previsto dalla legge 863 del 19 dicembre 1984 e successive modifiche le società possono, previa presentazione del relativo progetto all’Ente Bilaterale, assumere personale con contratti di formazione e lavoro.
Il progetto di formazione deve indicare l’iter professionale dei lavoratori interessati, l’inquadramento iniziale, quello finale e la durata del contratto di formazione lavoro.
L’inquadramento previsto all’atto dell’assunzione sarà al massimo inferiore di un livello a quello previsto al termine del contratto di formazione e lavoro.
Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato nonché la normativa, anche economica, del presente contratto e della contrattazione collettiva integrativa, laddove esistente.
L’assunzione dovrà risultare da atto scritto, che conterrà quanto previsto dall’art. 9 nonché il periodo di prova, nei termini previsti dall’art. 10.
I contratti di formazione e lavoro non possono avere per oggetto il conseguimento di qualifiche inquadrate al livello E, e quelle che l’Ente Bilaterale di cui all’art. 2 riterrà non pertinenti con lo spirito della legge.
Si considerano conformi alla presente regolamentazione:
a) i progetti aventi per oggetto il conseguimento delle qualifiche inquadrate nel livello D che prevedano una durata del rapporto di formazione e lavoro fino a 18 mesi e compresa dai 18 ai 24 mesi per i livelli superiori;
b) la formazione teorica e tecnico-pratica abbia una durata minima di 80 ore per i livelli di qualifica finale D - C e di 120 ore per il livello B.
I progetti di formazione dovranno essere presentati all’Ente Bilaterale per il parere di conformità ai fini della richiesta del nullaosta.
Le assunzioni dovranno essere attivate, ove non siano già pianificati i tempi di assunzione, entro 6 mesi dalla data del parere di conformità.
Alla conclusione del contratto di formazione e lavoro, l’azienda è tenuta ad attestare agli uffici di collocamento territorialmente competenti e all’Ente Bilaterale l’attività svolta ed i risultati formativi conseguiti.

Articolo 2.3 Contratti a tempo determinato
Le parti, con l’obiettivo di favorire l’impiego e il reimpiego dei lavoratori, iscritti nelle liste di collocamento, individuano nel ricorso alle prestazioni a tempo determinato un’utile strumento di gestione di particolari punte d’attività.
Il contratto a termine potrà essere stipulato per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a dodici mesi, ai sensi dell’art. 23 della L. 28 febbraio 1987, n. 56.
Le assunzioni potranno aver luogo in presenza di (art. 1 L. 230/62, art. 1 L. 18/78, art. 8bis L. 79/83):
a) incrementi di attività produttiva in dipendenza di ordini, commesse o progetti straordinari;
b) punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici aziendali;
c) assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie e/o maternità;
d) aspettative diverse da quelle già previste dall’art. 1, lettera B, Legge 230/62.
Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il diritto di priorità di cui all’art. 8/bis, legge 79/83.
Le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le predette ipotesi di contratto a termine in numero superiore al 20% dell’organico in forza a tempo indeterminato in ogni unità produttiva fino a 40 dipendenti, del 15% fino a 70, e del 10% per le altre. Dette percentuali potranno essere aumentate, previo accordo con le rappresentanze sindacali.
Nelle singole unità produttive che abbiano meno di 8 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per due lavoratori.
Ai fini della percentuale predetta non si computano le assunzioni effettuate con contratto a termine nelle ipotesi previste direttamente dalla Legge (n. 230/62; DL 876/77 convertito nella Legge 18/78 e successive modificazioni), né con contratto di formazione e lavoro.
Le aziende che intendono avvalersi del presente provvedimento sono tenute, pena la decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta all’Ente Bilaterale costituito presso l’associazione per ottenere la necessaria autorizzazione, e su richiesta di questa, a fornire indicazioni analitiche delle tipologie dei contratti a termine. Decorsi 5 giorni senza risposta la domanda si intende accolta.
L’Ente Bilaterale, ove ritenga che con la richiesta venga a configurarsi in un quadro di utilizzo anomalo dell’istituto del contratto a termine, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto che, valutati anche in contraddittorio con l’impresa i programmi occupazionali e le prospettive di consolidamento dei contratti a termine, potranno, quando traggano conferma della anomalia segnalata, procedere alla sospensione del contratto stesso, anche temporanea, nei confronti delle imprese interessate.
All’atto della richiesta di nullaosta per le assunzioni di cui al presente punto, l’azienda dovrà esibire un attestato dal quale risulti l’iscrizione presso la costituenda associazione, nonché una dichiarazione di impegno relativa all’applicazione del presente CCNL.
Il contratto potrà essere prorogato per una volta sola, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della Legge 230/62 (novellata dalla legge n. 196/1997, art. 12), a patto che la proroga stessa intervenga alle seguenti condizioni:
a) per esigenze contingenti ed imprevedibili;
b) con il consenso del lavoratore;
c) per un periodo non superiore alla durata del contratto iniziale;
d) per la stessa attività lavorativa del contratto iniziale.

Articolo 2.4 Lavoratori stagionali
Le assunzioni di lavoratori stagionali saranno effettuate o con le modalità previste dal DL 3 dicembre 1977 n. 876 e successive modifiche o facendone apposita richiesta alla Commissione Bilaterale istituita presso le Associazioni Imprenditoriali firmatarie.
In considerazione delle particolari esigenze legate alle necessità di assunzioni di stagionali, con gli stessi potranno essere concordate, nel patto di assunzione.
Il contratto potrà essere prorogato per una volta sola, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della Legge 230/62 (novellata dalla legge n. 196/1997, art. 12), a patto che la proroga stessa intervenga alle seguenti condizioni:
a) per esigenze contingenti ed imprevedibili;
b) con il consenso del lavoratore;
c) per un periodo non superiore alla durata del contratto iniziale;
d) per la stessa attività lavorativa del contratto iniziale.

Articolo 2.5 Apprendistato
Al fine di favorire il primo impiego, le aziende potranno assumere apprendisti nei termini previsti dall’art. 16 L. 196/1997 e previa autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato del Lavoro.
La durata massima del periodo di apprendistato sarà la seguente:
- 36 mesi, per il livello B;
- 24 mesi, per i livelli C-D.
L’azienda ha facoltà di occupare apprendisti in numero non superiore al 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio (L. 19/7/97, n. 196). La società che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre, ai sensi dell’art. 21 della L. 56/87.
L’apprendista percepirà la retribuzione corrispondente al livello a lui attribuito, ridotta del 10% per il 50% del periodo di apprendistato. Al termine del primo periodo, la retribuzione sarà corrisposta per intero.
La formazione, di tipo tecnico-operativo e pari a 120 ore annue, sarà volta all’acquisizione di professionalità e riguarderà:
- conoscenze linguistiche;
- i comportamenti relazionali;
- le conoscenze gestionali e dell’organico;
- la disciplina del rapporto di lavoro e la sicurezza sul lavoro;
- conoscenze tecniche specifiche inerenti la mansione.
Al termine del periodo di apprendistato l’azienda rilascerà, consegnandone copia all’apprendista, documentazione idonea ad attestare le competenze professionali acquisite dal lavoratore, secondo le modalità definite dalle Regioni, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi per l’impiego.

Articolo 2.6 Lavoro temporaneo
Le assunzioni di lavoratori temporanei saranno effettuate in base alla Legge N. 196 del 24 giugno 1997.
Il ricorso al lavoro temporaneo è ammesso nei seguenti casi:
a) imprevedibili picchi della domanda;
b) sostituzione di personale temporaneamente assente con diritto al mantenimento del posto;
c) eventi particolari;
d) temporanea utilizzazione in mansioni non previste nell’organizzazione;
e) esigenze legate a manutenzione straordinaria.
I lavoratori temporanei non potranno superare annualmente il 10% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato. In situazioni particolari ed eccezionali, in sede aziendale, con l’accordo tra Direzione e RSA e, in mancanza di queste ultime, con le OO.SS. territoriali, la percentuale di cui sopra potrà essere aumentata fino ad un massimo del 20%.

Articolo 2.7 Sicurezza nei luoghi di lavoro
Le parti si impegnano al pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, adeguando le strutture aziendali ai parametri previsti dal DLgs 626/94 e successive modifiche.
In proposito convengono di sottoscrivere accordo come da allegato.

Articolo 2.8 Materie di contrattazione aziendale
In applicazione del punto 2.2 del protocollo d’accordo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sistema produttivo, le parti concordano che nelle aziende che abbiano un organico di 16 o più dipendenti potranno essere stipulati, per iniziativa delle OO.SS. firmatarie, accordi integrativi aziendali relativamente a:
- distribuzione dell’orario di lavoro e modalità dei turni di lavoro;
- part-time ed eventuali altre forme di flessibilità;
- azioni positive per le pari opportunità uomo/donna;
- determinazione dei turni di ferie;
- rimborsi spese;
- tutela della salute, ambiente e sicurezza;
- "premi aziendali di produttività " con caratteristiche integrative rispetto al trattamento economico definito nel CCNL anche connesso alla professionalità dei lavoratori ed all’incremento della produttività aziendale;
- verifica dell’inquadramento rispetto ai profili professionali.
Gli accordi integrativi aziendali potranno essere stipulati con decorrenza dal 1 gennaio 2000 e scadranno il 31 dicembre 2003.

Articolo 2.9 Collegio di Conciliazione e Arbitrato
È istituito a cura delle organizzazioni stipulanti il presente contratto un Collegio di Conciliazione ed Arbitrato.
A tale Collegio è demandato il compito di:
- dare luogo al tentativo di conciliazione ex art. 410 CPC per tutte le controversie individuali e collettive relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 409 c.p.c..
A tale Collegio è altresì demandato il compito di pronunciarsi:
- per devoluzione delle parti, sulle controversie individuali e collettive relative ai rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 412 ter CPC, comprese quelle di cui all’art. 7 legge 20 maggio 1970 n. 300, nonché sulle controversie relative all’interpretazione ed applicazione del presente contratto.
Il Collegio è composto da tre membri, di cui
- uno designato dalle organizzazioni imprenditoriali stipulanti, la cui firma risulti essere stata depositata presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
- uno designato dalla organizzazioni sindacali stipulanti, la cui firma risulti essere stata depositata presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
- uno, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle rispettive organizzazioni territoriali, la cui firma risulti essere stata depositata presso la Direzione Provinciale del Lavoro.
In caso di mancato accordo sulla designazione del membro con funzioni di Presidente, quest' ultimo sarà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiore a sei, preventivamente concordata, oppure in mancanza di ciò, sarà designato - su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette dal Presidente del competente Tribunale.
Nell’eventualità che necessitasse la designazione del supplente del Presidente, si procederà con gli stessi criteri sopra citati per la scelta di quest' ultimo.
Ognuno dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.
Il Collegio rimane in carica per la durata del presente contratto.
Salvo diverso accordo tra le organizzazioni sindacali territorialmente competenti, il Collegio ha sede in Milano, via A. Salaino n. 10, presso la sede di Asci.
Le funzioni di segreteria saranno svolte, previo diretto accordo, a cura delle parti.
Le spese relative al Collegio, intendendosi per tali quelle afferenti la partecipazione del Presidente, sono ripartite al 50% fra le parti in causa.
Le spese sostenute dagli altri componenti del Collegio sono a carico delle rispettive parti in causa.
A. Il tentativo di conciliazione
La convocazione innanzi al Collegio deve essere richiesta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo di raccomandata a mani da depositare presso la Segreteria che ne rilascerà ricevuta.
La Segreteria provvederà a convocare il Collegio e ad avvertire la parte nei cui confronti è promossa la vertenza a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta di convocazione.
Il termine di cui all’art. 410 bis decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta di convocazione.
Il Collegio, presenti le parti in causa, o eventualmente loro rappresentanti, esperisce il tentativo di conciliazione su un piano sostanziale e di equità.
Il processo verbale di avvenuta conciliazione o di mancato accordo, redatto in cinque copie, deve essere sottoscritto dalle parti e dal Presidente del Collegio, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità a sottoscrivere.
Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo sarà depositato a cura della Segreteria del Collegio secondo il procedimento di cui all’art. 411 CPC, 3° comma.
B. Il lodo arbitrale
Ove il tentativo di conciliazione non riesca, le parti possono concordare di deferire al Collegio la risoluzione della controversia ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c..
In tal caso, rimangono invariate le modalità di composizione del Collegio Arbitrale della nomina e della designazione del Presidente e dei componenti, nonché della ripartizione delle spese di cui al punto A.
La devoluzione della risoluzione della controversia deve essere comunicata al Collegio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nonché contemporaneamente anche alla parte avversaria.
La parte convocata può aderire all’arbitrato entro 10 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui sopra.
Il Collegio ha ampia facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio, compresa l’eventuale istruttoria, fermo che l’eventuale escussione dei testimoni deve avvenire avanti l’intero Collegio riunito e che devono essere in ogni caso assegnati termini alle parti per presentare documenti e memorie e per esporre le loro repliche.
Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta; emetterà il proprio lodo motivato entro 60 giorni dalla data di detta riunione, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni in relazione a necessità inerenti allo svolgimento della procedura.
C. Le controversie relative all’interpretazione ed applicazione
Con le modalità e le procedure previste al punto B, il Collegio si pronuncia su tutte le controversie di interpretazione e di applicazione degli istituti o dei singoli articoli del presente contratto.
D. Dichiarazione a verbale
La parti si danno atto che:
- il Collegio di Conciliazione ed Arbitrato ha natura irrituale;
- nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, l’accordo intervenuto non è impugnabile ai sensi degli artt. 411, 3o comma, CPC e 2113 cc.;
- rimane fermo il diritto delle parti a promuovere il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 410 CPC presso la commissione di conciliazione nella cui circoscrizione si trova l’azienda o la dipendenza alla quale il lavoratore è addetto o era addetto al momento dell’estinzione del rapporto;
- rimane comunque fermo il diritto delle parti di adire l’autorità giudiziaria competente.
Per quanto qui non espressamente definito, si fa riferimento alle norme di legge.

Articolo 2.10 Aggiornamento professionale
Le parti, in relazione al comune obiettivo di addivenire ad un miglioramento del servizio all’utenza e di ottenere più adeguati livelli di produttività, sia qualitativi che quantitativi, concordano sulla rilevanza dell’istruzione ed aggiornamento professionale e della formazione del personale quali strumenti per giungere ad una sempre maggiore valorizzazione delle reali capacità individuali dei dipendenti anche attraverso percorsi di carriera.
Le parti concordano conseguentemente sull’opportunità di una politica aziendale tendente a favorire la partecipazione a corsi di istruzione professionale e di formazione che potranno essere indetti direttamente dall’azienda o da organismi esterni. In sede aziendale, verrà concordato un monte ore da destinare a corsi di formazione, non inferiore a 15 ore. Le ore di formazione eccedenti saranno così gestite:
- 1/3 da effettuarsi durante l’orario di lavoro;
- 2/3 da effettuarsi al di fuori dell’orario di lavoro e non retribuite.
I corsi in questione, per i quali si farà ricorso anche a sistemi didattici utilizzanti le più moderne tecnologie, riguarderanno il generalizzato arricchimento professionale per il sempre miglior espletamento delle mansioni in essere ed in particolare per il personale femminile si inseriranno in un processo generale tendente ad assicurare allo stesso pari opportunità nell’accesso alle varie posizioni professionali. Ai fini della formazione verranno considerate dall’azienda, su richiesta del lavoratore, eventuali particolari situazioni personali e/o familiari con specifico riguardo al personale femminile, concordando con gli interessati le soluzioni organizzative che ne consentono l’effettuazione.
I costi per la partecipazione ai corsi saranno a carico dell’azienda.
Nei casi di innovazioni, sia tecnologiche che organizzative, l’azienda curerà l’aggiornamento professionale del personale in modo da consentire lo svolgimento delle mansioni con adeguata competenza.

Titolo II Diritti sindacali
Art. 7 - Assemblea

Nelle unità nelle quali siano occupati più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza all’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interessi sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni Nazionali stipulanti.
La convocazione dovrà essere di norma inviata alla direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno.
Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all’art. 78.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di esse.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del Sindacato che ha costituito la Rappresentanza Sindacale Aziendale firmataria del presente contratto.
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti.
Le Assemblee di cui ai commi precedenti potranno essere convocate anche a livello territoriale dalle Organizzazioni firmatarie del presente contratto, singolarmente o unitariamente.

Art. 7.1 - Relazioni sindacali
Nell’ambito di una maggiore trasparenza tra le parti, le Organizzazioni sindacali territoriali potranno partecipare alle trattative aziendali e agli incontri che intercorreranno tra Azienda e Rappresentanze Sindacali aziendali.
Le Rappresentanze sindacali potranno richiedere appositi incontri per analizzare eventuali ricadute sui lavoratori in presenza di processi di riorganizzazione aziendale che non siano già previsti dalle normative di legge.
Su richiesta delle Organizzazioni sindacali, in ciascuna azienda si darà luogo semestralmente ad incontri al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, di concentrazione, di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei.
Nel corso dell’incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell’occupazione derivante anche dall’utilizzo dei contratti di formazione e lavoro nonché l’andamento qualitativo e quantitativo dell’occupazione femminile, con le possibile azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 635/1984, a norma della risoluzione CEE 29 maggio 1990, e con la legge 125/1991;
b) le conseguenze dei processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull’occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
c) la formazione e riqualificazione professionale;
d) i problemi relativi allo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore e alla regolamentazione delle procedure.
La richiesta delle Organizzazioni sindacali dovrà essere presentata per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare; la risposta dell’azienda dovrà pervenire entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Titolo III Disciplina del rapporto di lavoro
Orario di lavoro
Art. 15 - Durata settimanale

La durata normale del lavoro è fissata in 37 ore e 30 minuti settimanali distribuiti in cinque giorni.
L’orario di lavoro verrà gradualmente ridotto secondo il seguente schema:
- dall’1.1.2001 37 ore e 15 minuti settimanali
- dall’1.1.2003 37 ore settimanali
Le ore di lavoro prestate dalle 8 alle 20 vengono considerate lavoro ordinario, fatto salvo il limite giornaliero fissato dalla legge 230/62.
[…]

Art. 15.1 - Banca delle ore
Il superamento dell’orario di lavoro ordinario sarà possibile per un massimo di 150 ore all’anno.
In caso di superamento dell’orario, le ore di lavoro prestate in più potranno essere recuperate tramite riposi compensativi, secondo il seguente schema:
a) fino a 10 ore al mese: le prestazione effettuate oltre l’orario contrattuale verranno retribuite come lavoro straordinario;
b) da 11 a 30 ore al mese: le ore prestate in più potranno essere recuperate o retribuite, a scelta del lavoratore;
c) oltre 30 ore al mese: le ore prestate in eccedenza dovranno essere recuperate.
Le ore da recuperare confluiranno in una banca delle ore e dovranno essere usufruite entro 8 mesi, concordando il piano di recupero con l’azienda. In caso di mancato recupero nel termine stabilito, le ore residue non verranno retribuite.
Nel caso di mancato pagamento della maggiorazione straordinaria le ore accantonate saranno maggiorate della stessa percentuale.
[…]
I lavoratori potranno assentarsi contemporaneamente dall’azienda per usufruire dei riposi compensativi in misura non superiore al 10% della forza occupata. Per le società con meno di 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato.
I riposi compensativi potranno essere goduti con un preavviso minimo di 5 giorni.

Art. 16 - Articolazione dei giorni di lavoro
In relazione alle particolari esigenze delle SIM, al fine di migliorare il servizio, con particolare riferimento ai flussi di clientela e di utenza, anche nelle singole unità, l’azienda potrà ricorrere, anche per singole unità produttive, a varie forme di articolazione dell’orario settimanale di lavoro, che si può realizzare normalmente in cinque giorni lavorativi.
Eventuali modificazioni dell’articolazione dell’orario di lavoro saranno oggetto di incontro con le OO.SS. La diversa struttura organizzativa potrà riguardare solo il 25% dei lavoratori presenti in azienda.
Al personale che svolge attività di promozione, consulenza finanziaria al pubblico e ad eventuale altro personale che lavorerà nei giorni di sabato, domenica e festivi nel limite di quanto indicato all’articolo 15 spetteranno, per dette giornate, le maggiorazioni previste dall’art. 23.

Art. 17 - Regimi orario lavoro multiperiodale
Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa dell’azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all’articolazione prescelta, con il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 42 ore e mezza settimanali, per un massimo di 12 settimane.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno (comunque non oltre 4 mesi) ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell’orario contrattuale, in particolare, ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornata.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
L’azienda, secondo oggettive esigenze dovute ai flussi di lavoro, provvederà a comunicare ai lavoratori interessati, con un preavviso di 10 giorni lavorativi, il programma di applicazione della flessibilità sia per i periodi di incremento che di riduzione.

Art. 19 - Esposizione orario di lavoro
Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, il datore di lavoro fisserà gli orari di lavoro di norma fra le 8 e le 20 dal lunedì al venerdì, con un intervallo di un’ora, armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell’azienda.
Ai sensi dell’art. 12 del RD 10 settembre 1923, n. 1955, l’articolazione dell’orario di lavoro deve risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
Gli orari di lavoro praticati nell’azienda devono essere comunicati a cura del datore di lavoro all’Ispettorato del lavoro.

Art. 21 - Lavori discontinui
La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono:
1) custodi;
2) guardiani diurni e notturni;
3) portieri;
è fissata nella misura 42 ore e mezza settimanali (41 a far data dal 1 gennaio 2001 e 40 dal 1 gennaio 2003), purché nell’esercizio della attività lavorativa eventuali abbinamenti di più mansioni abbiano carattere marginale, non abituale e non comportino comunque continuità di lavoro.

Lavoro straordinario
Art. 22 - Riferimenti e vincoli

Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
Possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale i lavori di riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e quegli altri servizi che non possono compiersi durante l’orario normale senza inconvenienti per l’esercizio o pericolo per gli addetti, nonché le verifiche e prove straordinarie e la compilazione dell’inventario dell’anno.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato per iscritto dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Art. 25 - Registro lavoro straordinario
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate a cura dell’azienda su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle organizzazioni sindacali regionali e provinciali o comprensoriali, presso la sede della locale Associazione delle SIM.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.
La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge e regolamenti.

Riposo settimanale e festività
Art. 26 - Riposo settimanale

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.

Ferie
Art. 33 - Irrinunciabilità delle ferie

Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

Art. 34 - Registro ferie
Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 25 per il lavoro straordinario.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.

Contratti part-time
Art. 36.1 - Part-time post maternità

Le aziende devono accogliere, nell’ambito del 2% dei lavoratori occupati ed in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta (da presentarsi con preavviso di 60 giorni) di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro a tempo indeterminato da full time a part-time, al fine di permettere l’assistenza al bambino fino ai 3 anni di età.
Per far fronte alla minore prestazione lavorativa, le aziende potranno stipulare contratti a termine di durata pari al periodo di riduzione della prestazione lavorativa, anche superando i limiti percentuali stabiliti dalla disciplina del contratto a tempo determinato.

Malattie e infortuni
Art. 59 - Comunicazione, ripresa del lavoro, controllo della malattia

[…]
Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Art. 63 - Assicurazione Inail
Le aziende sono tenute ad assicurare presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui all’art. 65.

Art. 66 - Conservazione del posto per TBC e malattie oncologiche, malattie immunodeficitarie e renali
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari e case di cura a carico dell’assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle provincie e dei comuni, a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a ventiquattro mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissioni per dichiarata guarigione, prima della scadenza di venti mesi dalla data di sospensione predetta hanno il diritto alla conservazione del posto fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l’obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissioni dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell’art. 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
[…]
La medesima disciplina si applica ai lavoratori affetti da malattie immunodeficitarie e renali. I soggetti sottoposti a dialisi o affetti da sclerosi multipla fruiscono di permessi retribuiti in base a quanto disposto dalla legge n. 104/92.

Gravidanza e puerperio
Art. 67 - Astensione dal lavoro

In base a quanto stabilito dalla L. 8 marzo 2000 n. 53, durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice madre (o il padre nei casi disciplinati dalla legge stessa) ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso; nel caso in cui il parto avvenga in anticipo rispetto alla data presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di cui al comma c) prolungando la durata dello stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto.
[…]

Art. 69 - Riposi giornalieri
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, di un’ora ciascuna anche cumulabili, durante la giornata.
Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 5 ore.
In caso di parto plurimo, i permessi di cui sopra si intendono raddoppiati.
[…]

Art. 71 - Integrazioni
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamenti vigenti.

Recesso
Art. 89 - Recesso per giusta causa

Ai sensi dell’art. 2119 del codice civile, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
[…]
A puro titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo:
- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell’attività aziendale;
- l’insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
[…]
- il danneggiamento volontario di beni dell’azienda o di terzi;
- l’esecuzione, senza permesso, di lavoro nell’azienda per conto proprio o di terzi.
[…]

Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 102 - Divieti e autorizzazioni

È vietato al personale ritornare nei locali dell’azienda e trattenersi oltre l’orario prescritto se non per ragioni di servizio, e con l’autorizzazione della azienda.
Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l’orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro a sua volta non potrà trattenere il proprio personale oltre l’orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un’ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.
Al termine dell’orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.

Art. 106 - Provvedimenti disciplinari
La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
3) multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all’art. 77.
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare con o senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
I provvedimenti disciplinari vengono applicati secondo le norme di legge in relazione alla gravità o recidività della mancanza o della colpa, senza riguardo all’ordine in cui sono elencati.
A puro titolo di riferimento si precisa:
1) il provvedimento della multa da 1 a 4 ore si applica nei confronti del lavoratore che:
[…]
- esegua ripetutamente con negligenza il lavoro affidatogli;
[…]
1) il provvedimento della sospensione da 1 a 10 giorni dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell’assenza ingiustificata;
- abbandoni senza giustificato motivo il posto di lavoro;
- esegua ripetutamente con negligenza o voluta lentezza il lavoro affidatogli;
[…]
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento del licenziamento disciplinare si applica per le seguenti mancanze:
[…]
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la consegna e ritiro dei valori mobiliari.
[…]
- la recidiva oltre la terza volta nell’anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.
[…]

Appalti
Art. 116 - Appalti

Le parti si danno atto che la materia relativa agli appalti è disciplinata dalla Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che dispone norme in materia di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, in base alle quali sono esclusi dagli appalti i lavori che sono strettamente pertinenti all’attività propria dell’azienda.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse e quello di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche.
A tal proposito annualmente sarà data comunicazione alla Commissione Paritetica della situazione generale degli appalti.