Categoria: 2000
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Tipologia: CCNL
Data firma: 16 febbraio 2000
Validità: 01.01. 2000 - 31.12. 2003
Parti: Federreti, Fise e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil e Sla-Cisal e Ugl Trasporti
Settori: Trasporti, Concessionarie trafori/autostrade

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Assunzione a termine
Art. 3 - Assunzione a tempo parziale
Art. 4 - Lavoro temporaneo
Art. 5 - Lavoro ripartito
Art. 6 - Contratti di formazione e lavoro
Art. 7 - Documenti
Art. 8 - Periodo di prova
Art. 9 - Orario di lavoro
Art. 10 - Riposo settimanale
Art. 11 - Lavoro straordinario - festivo - notturno
Art. 12 - Banca ore
Art. 13 - Giorni festivi
Art. 14 - Assenze
Art. 15 - Permessi
Art. 16 - Servizio militare
Art. 17 - Aspettativa
Art. 18 - Sede e zona di lavoro
Art. 19 - Classificazione del personale
Art. 20 - Passaggio di livello
Art. 21 - Mutamento di mansioni
Art. 22 - Elementi della retribuzione
Art. 23 - Corresponsione della retribuzione
Art. 24 - Determinazione convenzionale della retribuzione giornaliera ed oraria
Art. 25 - Minimi tabellari - Contingenza - E.d.r.
Art. 26 - Aumenti per anzianità
Art. 27 - Tredicesima mensilità
Art. 28 - Premio annuo
Art. 29 - Ferie
Art. 30 - Trasferte
Art. 31 - Trasferimenti
Art. 32 - Trattamento di malattia
Art. 33 - Infortuni sul lavoro
Art. 34 - Tutela della maternità
Art. 35 - Doveri del lavoratore
Art. 36 - Provvedimenti disciplinari
Art. 37 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 38 - Sospensione cautelativa
Art. 39 - Preavviso
Art. 40 - Trattamento di fine rapporto
Art. 41 - Indennità in caso di morte
Art. 42 - Estinzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età
Art. 43 - Indennità
a) Indennità lavori complementari
b) Indennità turni spezzati
c) Indennità di zona
d) Indennità maneggio denaro
e) Pernottamento posto di manutenzione
f) Indennità di reperibilità
g) Indennità di mensa
h) Indennità alta montagna
i) Indennità antigienica
l) Maggiorazione tabellare per il personale della Società italiana per azioni per il traforo del Monte Bianco e della Società italiana per il traforo autostradale del Frejus dislocato in galleria
m) Indennità particolare
n) Indennità lavoro domenicale
Art. 44 - Rimborso spese mezzi di locomozione per ragioni di servizio
Art. 45 - Premio esazione pedaggi
Art. 46 - Articolazione della contrattazione collettiva
Art. 47 - Vestiario
Art. 48 - Sistema di relazioni sindacali
• Osservatorio nazionale
• Relazioni a livello aziendale
• Procedure e sedi di composizione delle controversie
Art. 49 - Diritti sindacali
a) Affissioni

b) Contributi sindacali
c) Permessi per la RSU
d) Rappresentanze sindacali unitarie
e) Numero dei componenti la RSU
f) Aspettativa
g) Locali
h) Assemblee
i) Trasferimento dei componenti la Rappresentanza sindacale unitaria
l) Referendum
Art. 50 - Appalti
Art. 51 - Pari opportunità
Art. 52 - Igiene sicurezza e ambiente di lavoro
Art. 53 - Diritto allo studio - Lavoratori studenti
Art. 54 - Previdenza integrativa
Art. 55 - Cessione o trasformazione della società
Art. 56 - Certificato di lavoro
Art. 57 - Unità produttiva
Art. 58 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 59 - Decorrenza e durata
Tabella A - Minimi tabellari
Tabella A1 - Minimi tabellari di cui al punto 35 dell'art. 43
Tabella B - Indennità di contingenza
Tabella C - Elemento differenziato dalla retribuzione
Tabella D - Tabella ratei ferie
Allegati
Protocollo
Allegato 1 - Elencazione festività Santo Patrono
Allegato 2 - Fac-simile di delega sindacale
Allegato 3 - Protocollo aggiuntivo Ausitra
Allegato 4 - Norma particolare per le società aderenti all'Ausitra
Allegato 5 - Vestiario
Allegato 6 - Polizza di assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra professionali
Allegato 7
Allegato - Criteri e procedure per la copertura dei posti vacanti

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori

Addì, 16 febbraio 2000, tra Federreti, Fise, Federazione italiana lavoratori dei trasporti (Filt-Cgil), Federazione italiana trasporti (Fit-Cisl) e Uiltrasporti è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per i dipendenti da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori
Addì 16 febbraio 2000 in Roma, il presente contratto è stato stipulato, in separata sede, dal Sindacato lavoratori autostradali Sla, aderente alla Cisal.
Addì 16 febbraio 2000 in Roma, il presente contratto è stato stipulato, in separata sede, dalla delegazione Ugl trasporti ausiliari del traffico.

Premessa
Tenuto conto dei processi di trasformazione e di innovazione tecnologica e organizzativa che caratterizzano attualmente il settore autostradale, le parti condividono l'esigenza strategica delle aziende di qualificare sempre più le proprie attività, anche rispetto all'ambiente, diversificandone la gamma e potenziando nel complesso i servizi offerti, in un'ottica di valorizzazione degli assets aziendali.
Tale processo, fondamentale per accompagnare positivamente le innovazioni tecnologiche ed organizzative, deve costituire, anche attraverso elementi di maggiore elasticità collegati alla prestazione lavorativa, il percorso con il quale individuare forme adeguate di presidio dei complessivi livelli occupazionali in una ottica di crescita del sistema.
In tale contesto le parti confermano la validità di un sistema di relazioni sindacali che, ferme restando le distinte autonomie e responsabilità, sia ispirato ad un modello che possa realizzare gli obiettivi di evoluzione del sistema verso assetti che assicurino più elevati livelli di efficacia ed efficienza.
Nel sottolineare i positivi effetti derivanti da comportamenti improntati a criteri collaborativi e propositivi, assume particolare significato la previsione di momenti partecipativi che tengano conto sia delle situazioni ed esigenze particolari che contraddistinguono l'organizzazione del settore sia della necessità di un diretto coinvolgimento e valorizzazione delle risorse umane interessate, anche attraverso adeguati momenti di formazione.
In coerenza con gli intendimenti espressi e con le finalità indicate, le parti esprimono la comune condivisione dell'obiettivo di favorire l'ottimizzazione dei processi produttivi, attraverso una organizzazione del lavoro più adeguata ai flussi di attività e alle esigenze operative, con positive conseguenze sulla qualità e sull'efficacia del servizio, ovviando alle rigidità determinate da un sistema articolato essenzialmente su turni continui e avvicendati.
Le parti convengono altresì sulla attivazione di un processo che favorisca una migliore combinazione tra l'utilizzo delle previste tipologie di rapporto di lavoro, anche nella prospettiva di favorire nuove opportunità occupazionali per il personale utilizzato con contratto a tempo parziale o a tempo determinato in una diversa modalità di impiego in coerenza con le esigenze di flessibilità del sistema e di dimensionamento delle risorse necessarie.
Nel concordare sulla rilevanza di tali temi, le parti individuano come principali aree di intervento quelle delle relazioni sindacali, degli orari di lavoro e delle tipologie di contratto.
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue.

Art. 2 - Assunzione a termine
1. Le assunzioni con contratto a termine sono regolate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. In particolare, ai sensi dell'art. 8 bis della legge 25 marzo 1983, n. 79, per sopperire alle maggiori esigenze dell'esazione pedaggi connesse con l'espansione del traffico nel periodo maggio-ottobre, potrà essere assunto personale straordinario di esazione con contratto a tempo determinato.
3. Ai sensi dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, le parti convengono che le aziende, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modifiche ed integrazioni nonché dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, potranno ricorrere ad assunzioni con contratto a tempo determinato nei seguenti casi:
- necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nei periodi giugno-settembre e dicembre-gennaio;
- in conseguenza dell'attuazione di programmi di riorganizzazione o di revisioni tecnico-organizzative. L'individuazione dei fabbisogni e dei tempi prevedibili di utilizzo costituirà oggetto di esame preventivo con le competenti strutture sindacali secondo le procedure di cui all'art. 48, punto 4) - Relazioni a livello di unità produttiva, lett. C), sub i).
Il contratto a termine di cui al presente punto non potrà risultare di durata inferiore a 30 giorni di calendario ovvero a 60 giorni di calendario in caso di assunzione a tempo parziale.
La quota di personale da assumere ai sensi della suddetta legge 28 febbraio 1987, n. 56, non potrà superare mediamente nell'anno: il 25% del personale di esazione, il 10% del personale operaio e il 5% del personale impiegatizio rispetto al corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in ciascuna azienda, al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Le prestazioni lavorative giornaliere del personale di esazione vengono disposte in relazione alle ricorrenti maggiori esigenze del servizio esazione pedaggi connesse ai flussi del traffico nelle singole stazioni o gruppi di stazioni, fermo restando quanto previsto dal punto 28 dell'art. 9.
5. Ciò stante le parti - fermo restando quanto disposto dalla legge - convengono sulla necessità che l'applicazione di alcuni istituti contrattuali venga adeguata alle particolari modalità di effettuazione delle prestazioni di detto personale. In calce ai singoli articoli vengono, pertanto, riportati detti adeguamenti.

Art. 4 - Lavoro temporaneo
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, le società possono stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo, in aggiunta ai casi previsti dalla predetta normativa:
a) per incrementi di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea, cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali;
b) quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo e che non possono essere attuati ricorrendo ai normali assetti produttivi aziendali;
c) per i casi previsti per l'assunzione a termine dall'art. 2 del presente contratto. In tale fattispecie la stipula dei contratti di lavoro temporaneo è subordinata alla preventiva verifica della disponibilità all'assunzione a tempo determinato di lavoratori già impiegati, nella medesima mansione, con contratto a termine.
2. Non possono essere stipulati contratti di fornitura di lavoro temporaneo per qualifiche previste dal primo livello (D) dell'inquadramento professionale.
3. I prestatori di lavoro temporaneo contemporaneamente in forza all'impresa utilizzatrice per le fattispecie di cui alle precedenti lett. a), b) e c) non possono superare per ciascun trimestre la media dell'8% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato dall'impresa stessa, con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione pari o superiore allo 0,5%.
4. I lavoratori impiegati con contratto di fornitura di lavoro temporaneo sono destinatari dell'informativa di cui all'art. 21 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, con riferimento all'esperienza lavorativa e alle mansioni svolte.
5. La Società utilizzatrice fornisce l'informazione/formazione dei lavoratori temporanei per gli eventuali rischi specifici connessi all'espletamento delle mansioni, come individuati dal documento aziendale di valutazione dei rischi.
6. In ordine al trattamento retributivo dei prestatori di lavoro temporaneo trovano applicazione le relative disposizioni di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e all'accordo interconfederale 16 aprile 1998.
7. La società utilizzatrice comunica preventivamente alla RSU il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto. Inoltre, una volta l'anno, la società utilizzatrice comunica allo stesso destinatario il numero e i motivi dei contratti di fornitura conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Art. 5 - Lavoro ripartito
1. Le parti individuano tra gli strumenti atti a promuovere nuova occupazione anche il contratto di lavoro ripartito.
2. Il contratto di lavoro ripartito è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulato per iscritto tra l'azienda e due lavoratori solidalmente responsabili per la fornitura globale della prestazione pattuita.
[…]
7. Per quanto riguarda il trattamento economico e normativo del contratto in questione si fa riferimento alla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 43 del 7 aprile 1998. Tenuto conto della tipicità di tale rapporto di lavoro, le parti definiranno una puntuale disciplina di specifici istituti normativi.

Art. 6 - Contratti di formazione e lavoro
1. I contratti di formazione e lavoro sono disciplinati dall'art. 16 della legge 19 luglio 1994, n. 451 e successive modificazioni, nonché dall'accordo interconfederale 31 gennaio 1995, che si intende integralmente richiamato.
2. In relazione a quanto sopra, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 2, 4, 5 e 6 della legge 19 luglio 1994, n. 451, sono considerate intermedie le professionalità inquadrate nei livelli C1 e C, ed elevate quelle inquadrate nei livelli B1 e superiori.
Nota a verbale
In considerazione della prevista evoluzione legislativa in materia di contratto di formazione e lavoro e di apprendistato, le parti si impegnano a incontrarsi successivamente al fine di definire - anche attraverso apposita regolamentazione contrattuale - quanto necessario per una piena utilizzazione delle opportunità offerte dagli istituti in questione.

Art. 9 - Orario di lavoro
1. La durata normale del lavoro per tutto il personale è fissata in 40 ore settimanali. Se l'orario di lavoro viene ripartito in 5 giorni (settimana corta) la durata normale dell'orario giornaliero è fissata in 8 ore.
2. La distribuzione dell'orario di lavoro viene fissata con le procedure previste dall'art. 3, comma 3, dell'accordo interconfederale 18 aprile 1966.
3. Per il personale turnista che svolge di norma le proprie prestazioni in turni continui ed avvicendati l'orario contrattuale di 40 ore settimanali viene realizzato come segue: 4 giorni lavorativi e riposo al quinto e al sesto (4+2) con prestazione di 8 ore giornaliere, secondo il seguente orario:
- 22.00-06.00;
- 06.00-14.00;
- 14.00-22.00.
Qualora l'azienda, in relazione ad esigenze di servizio, intenda adottare un'equivalente turnazione diversamente articolata dovrà concordarla con la RSU.
4. In conformità al comune e più volte ribadito impegno di consentire una maggiore flessibilità degli orari di lavoro a livello aziendale, si conviene sulla possibilità, per il personale a tempo indeterminato che opera in turni continui ed avvicendati, di ricorrere ad una anticipazione o posticipazione, con un massimo di 2 ore, della prestazione giornaliera in turno, per un massimo di 18 volte l'anno.
Tali prestazioni vanno effettuate, su richiesta della società, fino a 9 volte nel corso dell'anno e per non più di 2 nell'ambito dello stesso mese.
A livello di unità produttiva fra la Direzione aziendale e la Rappresentanza sindacale unitaria formerà oggetto di definizione l'applicazione delle rimanenti 9 prestazioni, nonché le relative modalità applicative.
L'applicazione della normativa sarà oggetto di verifica a posteriori fra le parti.
Al lavoratore che abbia effettuato tale prestazione spetta l'importo di cui all'art. 11, punto 12.
5. Le prestazioni effettuate oltre il normale orario giornaliero e il normale orario settimanale sono compensate con le modalità di cui al successivo art. 11.
6. Qualora dall'andamento del turno derivi che in una settimana venga superato l'orario di 40 ore e che in altra esso non venga raggiunto, non si dà luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni, compensandosi tra di loro le misure delle prestazioni settimanali e realizzandosi le 40 ore nell'arco di più settimane (in funzione del turno prescelto).
7. Per quel che attiene all'orario di lavoro dei capi casello/capi stazione potrà essere concordato, a livello di azienda, con accordo tra la stessa e la RSU, che la prestazione giornaliera venga effettuata stabilmente con orario spezzato e, quindi, con un intervallo variabile da un'ora e mezza a tre anche in funzione del periodo estate-inverno. In tal caso non competerà l'indennità turni spezzati. Qualora, su richiesta dell'azienda, il capo casello/capo stazione effettui occasionalmente la propria prestazione giornaliera con orario spezzato, e quindi, con un intervallo variabile da un'ora e mezza a tre anche in funzione del periodo estate-inverno, allo stesso verrà corrisposta l'indennità turni spezzati di cui all'art. 43, lett. b).
8. I lavoratori di cui al precedente punto 3., come individuati all'art. 43, lett. a), che, giusta la deroga prevista dal R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, protraggono l'orario di lavoro oltre le 8 ore giornaliere per l'espletamento dei lavori complementari, percepiscono un'indennità nella misura e con le modalità di cui allo stesso articolo.
9. Al personale di cui al precedente punto 3 (ad eccezione dei turni nei quali sia in servizio un solo lavoratore) è consentita l'effettuazione di una pausa retribuita di 20 minuti nelle 8 ore di servizio. L'effettuazione viene regolamentata previa intesa tra la competente Direzione e la RSU localmente costituita. Per l'effettuazione di detta pausa dovranno essere, comunque, osservati i seguenti criteri:
a) la pausa non potrà essere effettuata all'inizio e al termine dell'orario giornaliero;
b) ai fini dell'effettuazione della pausa si dovrà tenere conto del momento più idoneo in relazione all'andamento del traffico.
10. La turnazione dei riposi, secondo le cadenze previste al precedente punto 3, viene programmata in via definitiva, fatto salvo quanto previsto al punto che segue, e portata mensilmente a conoscenza del personale interessato.
11. Fermo restando il numero complessivo annuo delle giornate di riposo previste per il personale operante in turni continui ed avvicendati, si potrà procedere, in relazione alle esigenze del servizio, alla assegnazione di 6 giornate di prestazione in sostituzione di altrettante giornate annue di riposo, con esclusione delle giornate di riposo coincidenti con le domeniche e festivi e delle doppie giornate di riposo coincidenti con sabati e domeniche.
[…]
L'individuazione delle modalità di preavviso formerà oggetto di definizione a livello di unità produttiva tra la Direzione aziendale e la Rappresentanza sindacale unitaria. I corrispondenti riposi confluiscono nella banca ore di cui all'art. 12 e verranno fruiti secondo le modalità espressamente previste dallo stesso articolo.
12. Per turno definitivo si intende quello affisso nella sede di lavoro all'inizio di ciascun mese e che viene determinato, per il personale operante in turni continui ed avvicendati, dallo svolgimento teorico del turno, avuto riguardo a tutti i fatti noti a quel momento che determineranno assenze tra i turnisti.
13. Nei settori operativi collegati all'esercizio (ad esempio: esazione, viabilità, centro radio informativo, impianti), le cui attività si svolgano su 7 giorni, l'impiego del personale addetto avviene anche con modalità di prestazione diverse da quelle in turni continui ed avvicendati. Per tale personale turnista l'orario di lavoro è fissato in 37 ore settimanali, con un minimo di 6 ed un massimo di 9 ore giornaliere.
14. La distribuzione dell'orario contrattuale settimanale si intende rapportata a 5 giorni lavorativi e 2 di riposo e viene realizzata con le modalità espressamente disciplinate nei successivi punti.
15. L'articolazione dell'orario di lavoro di tale personale viene determinata dall'azienda, in funzione della copertura delle esigenze di servizio e delle variabili del traffico, anche in modo non uniforme nell'arco della settimana, con riferimento sia all'inizio dell'orario di lavoro giornaliero che alla sua durata. Resta inteso che l'inizio della prestazione giornaliera non potrà essere collocato dopo le ore 24 e prima delle 5.
16. La prestazione giornaliera di durata non inferiore a 7 ore può essere suddivisa in due periodi, ciascuno dei quali non inferiore a 3 ore. Tale modalità di prestazione potrà essere effettuata per un numero massimo di 6 prestazioni nel mese e non potrà essere collocata nell'arco notturno (22.00-06.00).
17. Qualora la prestazione giornaliera sia di durata non inferiore alle 8 ore consecutive trovano applicazione le disposizioni di cui al punto 9 del presente articolo.
18. Qualora dall'andamento delle prestazioni giornaliere assegnate derivi che in una settimana venga superato l'orario di 37 ore e che in altra esso non venga raggiunto, non si dà luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni, compensandosi tra di loro le misure delle prestazioni settimanali e realizzandosi le 37 ore nell'arco di un periodo di quattro mesi.
19. Le prestazioni individuali di detto personale, al fine di poter consentire adeguate risposte alle mutevoli situazioni derivanti dalle esigenze di servizio e dalle modalità di traffico, sono programmate con cadenza mensile, ad eccezione di 4 giorni ogni mese. Sarà altresì programmato il giorno di riposo settimanale di legge. L'attribuzione degli ulteriori riposi o l'assegnazione dei residui giorni di impiego dovrà essere comunicata di volta in volta entro le ore 20 di ciascuno dei giorni precedenti quelli non programmati, con un preavviso di almeno 10 ore prima dell'inizio della eventuale prestazione di lavoro.
20. L'intervallo tra una prestazione e l'altra non può essere inferiore a 11 ore.
21. Ferme restando 2 giornate medie di riposo alla settimana, nella programmazione di cui al punto 19 dovrà essere garantito ogni mese, in aggiunta al riposo settimanale di legge, un ulteriore riposo al fine di assicurare il godimento di due riposi consecutivi, uno dei quali dovrà coincidere con la domenica.
22. Al personale di cui sopra la distribuzione della programmazione viene comunicata mensilmente, mediante affissione nella sede di lavoro, con le seguenti modalità:
- all'inizio del mese per una parte del personale;
- dal 10 al 10 del mese successivo per un'altra parte del personale;
- dal 20 al 20 del mese successivo per la rimanente parte del personale.
23. L'orario settimanale del personale operativo non operante in turni continui ed avvicendati è comprensivo di tutte le giornate di permesso ad esso spettanti, ad esclusione di quelle previste ai punti 2, 3, 4, 7, 8 e 12 dell'art. 15.
24. Tenuto conto delle particolari modalità di svolgimento della prestazione e del correlato espletamento dei lavori complementari di cui al R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, al predetto personale che operi nell'ambito dell'esazione e del centro radio informativo viene riconosciuta l'indennità di cui al punto 3 dell'art. 43, lett. a).
25. Le prestazioni effettuate da tale personale oltre l'orario giornaliero programmato - ovvero oltre il limite determinato dalle 37 ore settimanali medie nel quadrimestre, escludendosi a questi effetti quelle già retribuite come straordinario - sono compensate con le modalità di cui al successivo art. 11.
26. Il personale di cui al punto 3 del presente articolo potrà chiedere di essere impiegato secondo la normativa di cui ai punti 13 e seguenti. L'azienda si riserva di accettare la richiesta, compatibilmente con le proprie esigenze.
27. La normativa in materia di orario di lavoro è valida per tutto il personale, fatte salve le diverse situazioni aziendali in atto per il personale con funzioni direttive.
Personale a tempo determinato
28. Il personale a tempo determinato può essere utilizzato esclusivamente con le modalità di articolazione di orario previste dal presente contratto.
Personale a tempo parziale
29. Il personale a tempo parziale applicato ad attività lavorative in turni può essere utilizzato fuori dallo schema dei turni continui ed avvicendati.
Nota a verbale
Con riferimento a quanto previsto al punto 7, per le società aderenti a Federreti il personale con mansione di capo stazione fruisce di norma del riposo secondo la turnazione prevista al punto 3. La prestazione giornaliera viene effettuata normalmente dalle ore 8 alle ore 16 con una pausa retribuita di 20 minuti. Nel caso in cui in una stazione a barriera od in una sezione di esazione pedaggi operino più capi stazione, gli stessi effettueranno la prestazione in turni avvicendati tali da coprire completamente o parzialmente le 24 ore.
[…]
Chiarimenti a verbale
[…]
2. Al fine di identificare il numero delle giornate di prestazione e di riposo nel mese, per il personale operante secondo gli schemi di orario di cui ai punti 13 e seguenti del presente articolo, le assenze a qualsiasi titolo ricadenti nelle giornate per le quali non sia stata programmata o assegnata prestazione di lavoro ai sensi del punto 19 o rientranti in periodi relativamente ai quali non è stata ancora comunicata la distribuzione della programmazione mensile dell'attività vengono regolate secondo le modalità di seguito indicate:
a) qualora la distribuzione della programmazione mensile dell'attività sia già stata comunicata, le assenze ricadenti nelle giornate non ancora assegnate saranno alternativamente considerate giorni di prestazione o di riposo. Tale criterio trova applicazione sia con riguardo ai giorni compresi all'interno di ciascun evento di assenza, sia tra un evento e il successivo. Resta inteso che il criterio dell'alternanza verrà applicato fino al completamento dell'assegnazione dei riposi mensili spettanti ai sensi del punto 21 del presente articolo;
b) qualora non sia stata ancora comunicata la distribuzione della programmazione mensile dell'attività, i periodi di prestazione rientranti nell'assenza - e i conseguenti riposi - verranno quantificati rapportando la durata complessiva dell'assenza ai giorni teoricamente lavorabili, secondo la seguente formula: giorni di calendario dell'evento: 7 x 5 = ... giorni di prestazione. Il risultato della suddetta formula sarà arrotondato all'unità intera, superiore o inferiore, a seconda che la frazione superi o meno la metà. La differenza tra i giorni di calendario dell'evento ed il risultato della formula verrà considerata giorni di riposo.
Le giornate di cui alle precedenti lett. a) e b) sono considerate come giorno intero.
Agli effetti della quantificazione delle ore di prestazione ordinaria da effettuare in ciascun quadrimestre:
- le assenze nelle giornate per le quali la programmazione o assegnazione dell'attività è già stata comunicata vengono considerate pari alle ore programmate o assegnate per ciascuna di esse;
- negli altri casi, le assenze nelle giornate qualificate come prestazione ai sensi delle precedenti lett. a) e b) vengono considerate nella misura convenzionale di 7 ore e 15 minuti per ciascuna di esse.
Identico criterio di computo trova applicazione nelle ipotesi di assenza non retribuita.
Tenuto conto che le modalità sopra indicate risultano finalizzate alla quantificazione delle ore di prestazione ordinaria da effettuare in ciascun quadrimestre, resta inteso che la loro applicazione con riguardo alle assenze, ad eccezione delle ferie, intervenute nell'ultimo mese del quadrimestre non determina il superamento delle ore medie quadrimestrali e non dà conseguentemente luogo ad alcun compenso per lavoro straordinario.

Art. 10 - Riposo settimanale
1. Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge, cade normalmente di domenica.
2. Per i lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo stesso.
3. Il riposo settimanale previsto per legge è convenzionalmente fissato nell'ultimo dei giorni di riposo cadenti in ogni settimana, fatto salvo quanto espressamente stabilito al punto 19 dell'art. 9.

Art. 11 - Lavoro straordinario - festivo - notturno
1. Il lavoratore non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro straordinario, festivo o notturno, salvo giustificato motivo di impedimento.
[…]
16. Per le ore di prestazione straordinaria svolte oltre il limite di 90 ore e sino al limite massimo annuale di 160 ore, il lavoratore potrà richiedere di fruire, in alternativa al relativo trattamento economico, di corrispondenti riposi compensativi, ferma restando, in tal caso, la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo in quanto spettanti.
Di tale scelta il lavoratore dovrà darne comunicazione scritta all'azienda entro il mese successivo a quello in cui sia stato raggiunto l'indicato limite di 90 ore. Tale opzione, che avrà validità per l'anno in corso, si intenderà confermata di anno in anno salvo diversa indicazione da parte del lavoratore che dovrà essere comunicata nei tempi e con le modalità sopra indicate.
17. L'eventuale superamento del limite massimo annuale di cui al punto 15 darà luogo - ferma restando la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo in quanto spettanti - alla conseguente trasformazione in riposi compensativi delle ore eccedenti.
18. I riposi compensativi di cui ai precedenti punti 16 e 17 confluiscono nella banca ore di cui all'art. 12 e verranno fruiti secondo le modalità espressamente previste dallo stesso articolo.
19. Il limite giornaliero non trova applicazione nell'ipotesi di cui al precedente punto 13 e nei casi di esigenze eccezionali. Il limite annuale di cui al punto 15, unitamente alla trasformazione in riposi compensativi di cui ai punti 16 e 17, non trova applicazione nei confronti del personale impiegato in specifici settori operativi collegati all'esercizio (viabilità, centro radio informativo, manutenzione e impianti) allo scopo di assicurare gli interventi necessari nei casi in cui si verifichino eventi straordinari legati alla salvaguardia ed al ripristino delle condizioni di sicurezza per l'utenza, la cui soluzione non possa avvenire con la normale organizzazione dell'attività aziendale, e successivamente verificati tra le parti a livello di unità produttiva.
20. Per il personale con mansioni di autista e per quello addetto alla piattaforma idraulica le ore di straordinario effettuate in trasferta vengono escluse dal limite massimo di cui al precedente punto 15.
Personale a tempo parziale
21. Al personale a tempo parziale non si applica l'istituto del richiamo in servizio di cui ai punti 13 e 14.
Chiarimento a verbale
Per eventi straordinari di cui al precedente punto 19 si intendono quelli relativi al ripristino della viabilità a seguito di incidente stradale ovvero quelli legati ad interventi a seguito di calamità naturali.
Le prestazioni di lavoro straordinario effettuate in tali fattispecie non potranno, comunque, superare il tetto delle 240 ore annue, dopo di che si rientrerà nelle previsioni di cui al precedente punto 17.
Non si considerano interventi straordinari quelli legati alla normale organizzazione del servizio, della manutenzione e riparazione degli impianti, alla predisposizione del servizio di viabilità e manutenzione, allo sgombero neve (in caso di precipitazioni che rientrano nella normalità del territorio interessato).
Norma transitoria
Ai fini di quanto previsto al punto 16 resta inteso che, in fase di prima applicazione, le ore di prestazione straordinaria svolte nel primo bimestre 2000 non vengono utilmente computate.

Art. 12 - Banca ore
1. Le parti convengono, al fine di mettere i lavoratori in condizione di usufruire più agevolmente dei permessi e/o dei riposi compensativi - come di seguito specificati - ad essi spettanti in forza delle norme del presente contratto, di istituire una banca ore.
2. La banca ore è costituita da conti individuali, nei quali confluiscono progressivamente, a partire dal 1° marzo 2000, le ore corrispondenti a:
a) i riposi compensativi di prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite massimo annuale di cui al punto 15 dell'art. 11;
b) i riposi compensativi di prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite di cui al punto 16 dell'art. 11, qualora il lavoratore abbia optato per il godimento di riposi compensativi nei termini previsti dalla norma citata;
c) i permessi per i quali è previsto il godimento obbligatorio a norma dell'art. 15;
d) i riposi spostati in applicazione di quanto previsto dal punto 11 dell'art. 9;
e) i riposi compensativi di prestazioni di lavoro supplementare del personale a tempo parziale effettuate oltre i limiti massimi quadrimestrali, bimestrali o annuali di cui ai commi 3, 4 e 5 del punto 6 dell'art. 3, nonché oltre il limite giornaliero di cui all'ultimo comma del medesimo punto 6.
L'accredito delle ore di cui al presente punto sarà effettuato nel mese immediatamente successivo al periodo di maturazione.
3. La fruizione delle ore inserite nel conto individuale avverrà su richiesta scritta del lavoratore, da effettuarsi con un preavviso di almeno 20 giorni.
4. Le ore saranno fruite in gruppi di 4 o 8 ore e non potranno essere collocate in connessione con giorni di ferie nel periodo estivo (giugno-settembre).
5. Le richieste di permesso coincidenti con la domenica verranno concesse compatibilmente con le esigenze di servizio.
6. Le richieste avanzate ai sensi del precedente punto 3 verranno accolte entro il limite del 20% dei lavoratori che avrebbero dovuto essere presenti sul relativo luogo di lavoro nel giorno e/o nelle ore richiesti. Nel caso in cui le richieste superino tale limite, si farà riferimento all'ordine cronologico delle stesse. Nei casi in cui da tale calcolo derivi una frazione inferiore all'unità, sarà comunque garantito l'accoglimento di una richiesta per ogni giornata.
7. Nel caso in cui non sia rispettato il suddetto termine di preavviso, le ore richieste saranno concesse, fermo restando quanto stabilito al precedente punto 4, compatibilmente con le esigenze aziendali.
8. L'azienda fornirà ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della banca ore in occasione dell'avvio del nuovo istituto.
9. Entro il mese di gennaio di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore di sua spettanza, con i relativi movimenti, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.
10. Per agevolarne la fruizione da parte del lavoratore, le ore risultanti a consuntivo al 31 dicembre di ciascun anno restano a sua disposizione per un ulteriore periodo di 12 mesi. Sempre al fine di favorirne la fruizione, per le ore richieste e non assegnate in detto periodo, questo si intende prorogato, in via eccezionale, per ulteriori 6 mesi. In tale fattispecie la richiesta del lavoratore si intende ricompresa nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al precedente punto 6 ed avrà la precedenza rispetto a quelle da accogliere. Al termine di tale periodo le eventuali ore che risultassero ancora accantonate non potranno più essere richieste nè daranno luogo ad alcun trattamento

Art. 29 - Ferie
[…]
15. Il lavoratore che, nonostante l'assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi.
[…]

Art. 33 - Infortuni sul lavoro
1. Il lavoratore colpito da infortunio sul lavoro, anche leggero, ha l'obbligo di avvertire o di fare avvertire immediatamente la società.
[…]
3. Nei casi in cui, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, sia residuata al lavoratore una invalidità permanente parziale, la società esaminerà le possibilità di adibirlo ad altre mansioni confacenti con la ridotta capacità lavorativa.
[…]

Art. 34 - Tutela della maternità
1. Salvo quanto disposto dal presente articolo, alla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e puerperio, si applicano le disposizioni di legge in materia.
[…]

Art. 35 - Doveri del lavoratore
Al lavoratore incombe l'obbligo di:
- eseguire con la massima diligenza il compito a lui affidato, assumendosene la personale responsabilità ed attenendosi alle direttive della società fissate con ordini di servizio o con particolari disposizioni;
[…]
- non abbandonare, al termine del turno, il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione prevista;
- comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti dei superiori, colleghi, dipendenti e pubblico;
[…]
- avere la massima cura di tutti gli apparecchi, oggetti, locali, dotazioni personali di proprietà della società, rispondendo pecuniariamente, salvo le maggiori responsabilità, dei danni arrecati per accertata sua colpa, mediante trattenute sullo stipendio, previa comunicazione del relativo addebito;
- uniformarsi all'ordinamento gerarchico della società nei rapporti attinenti al servizio;
- osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che la società porta a sua conoscenza nonché tutte le particolari disposizioni a riguardo emanate dalla società stessa;
[…]

Art. 36 - Provvedimenti disciplinari
1. Le mancanze del lavoratore possono essere punite, a seconda della gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore a 4 ore della retribuzione globale giornaliera di cui l'art. 22, punto 1;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni (per il personale a tempo parziale fino a 50 ore).
[…]

Art. 43 - Indennità
b) Indennità turni spezzati

4. Al lavoratore che presta servizio in turni continui ed avvicendati, con prestazioni alternate diurne-notturne, al quale, per esigenze di servizio, venga richiesto di effettuare il proprio turno giornaliero in due soluzioni (turno spezzato), viene corrisposta, oltre a quanto dovuto per la precedente lett. a), una indennità pari al 18% della retribuzione giornaliera di cui all'art. 22, punto 1.
Qualora l'intervallo tra le due soluzioni risulti pari a 4 ore, la misura dell'indennità viene elevata al 25%.
L'indennità compete al personale applicato in attività lavorative a turni - quale ad esempio l'esattore - al capo stazione o al capo casello che effettui occasionalmente la propria prestazione giornaliera con orario spezzato.
Al personale di cui al punto 13 dell'art. 9 (con orario di 37 ore settimanali) che effettui la propria prestazione giornaliera in due soluzioni, con un intervallo non superiore a 4 ore, viene corrisposta una indennità in misura pari al 10% della quota oraria calcolata sugli elementi retributivi di cui all'art. 22, punto 1, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata.
Personale a tempo parziale applicato ad attività lavorative in turni
5. Al personale a tempo parziale applicato ad attività lavorative in turni non si applica l'indennità turni spezzati. Tuttavia, tenuto anche conto delle particolari esigenze di flessibilità che caratterizzano la sua prestazione, al personale di esazione a tempo parziale che effettui la propria prestazione giornaliera in due soluzioni - fermo il rispetto della durata minima di cui all'art. 3, punto 3 - viene corrisposta una indennità pari al 10% della quota oraria calcolata sugli elementi retributivi di cui all'art. 22, punto 1, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

e) Pernottamento posto di manutenzione
15. Ai dipendenti può essere richiesta per esigenze di carattere eccezionale la presenza notturna presso i posti di manutenzione utilizzando i dormitori e le attrezzature appositamente predisposte dalla società.
16. In conseguenza della sopra citata richiesta viene liquidato per ogni notte di effettiva presenza un compenso di lire 12.000.
17. Tale compenso non fa parte a nessun effetto della retribuzione.
18. Nel caso che, durante la notte ci sia necessità di prestazione d'opera, verranno liquidate, inoltre, le ore di lavoro prestato come previsto dall'art. 11 del presente contratto.

f) Indennità di reperibilità
19. In relazione alle esigenze di servizio, la società può richiedere al lavoratore di essere reperibile (senza vincolo di rimanere nella propria abitazione ma con l'obbligo in tal caso di fornire alla società le notizie atte a rintracciarlo) al fine di svolgere eventuali immediate prestazioni oltre il normale orario di lavoro. L'obbligo della reperibilità deve sempre risultare da precedente disposizione scritta e la società nel richiederla seguirà di norma il criterio della rotazione tra il personale interessato.
20. La reperibilità può essere richiesta:
a) per un periodo limitato ad un massimo di 12 ore giornaliere dal lunedì al venerdì;
b) per le intere giornate del sabato, domenica e festivi, per non più di due volte al mese salvo casi eccezionali.
21. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità compete un compenso pari:
- per la reperibilità di cui alla lett. A) al 13,50% della retribuzione giornaliera di cui all'art. 22, punto 1, per ogni periodo di reperibilità richiesto;
- per la reperibilità di cui alla lett. B) al 23,50% della retribuzione giornaliera di cui all'art. 22, punto 1 per ogni giornata di reperibilità richiesta.
[…]

h) Indennità alta montagna
27. Al personale che operi di continuo oltre i 900 e fino a 1.200 mt s.l.m. viene corrisposta un'indennità pari al 9% del minimo tabellare del livello di appartenenza e dell'indennità di contingenza al 31 maggio 1987, oltre i 1.200 mt s.l.m. viene riconosciuta nella misura dell'11%.
L'importo mensile corrispondente a detta indennità verrà ridotto di una quota giornaliera per una giornata di assenza dal servizio escludendosi, a tal fine, le ferie, le festività godute, le assenze per infortunio sul lavoro ed i ricoveri ospedalieri di durata superiore a 5 giorni.

i) Indennità antigienica
28. Agli operai dipendenti dalle società aderenti a Fise è dovuta per ogni ora di prestazione per i lavori di espurgo fogne e cunicoli sotterranei, in quanto percorribili, una indennità nella misura del 6,70% della quota oraria del minimo tabellare.

Art. 46 - Articolazione della contrattazione collettiva
1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 48 in materia di relazioni sindacali, il sistema contrattuale si articola sul livello nazionale e sul livello aziendale in conformità alle previsioni stabilite dal Protocollo 23 luglio 1993.
A)
1. Il contratto collettivo nazionale ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica.
2. Il contratto nazionale disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro e costituisce fonte di regolamentazione degli aspetti normativi, definendo, altresì, il trattamento retributivo base, nonché, funzioni, ambiti e tempi della contrattazione aziendale.
3. In relazione a modalità e tempi per il rinnovo del presente contratto, si intendono integralmente recepiti le procedure ed i criteri al riguardo previsti dal richiamato Protocollo 23 luglio 1993.
B)
[…]
2. In rapporto alle diverse configurazioni aziendali, la titolarità della contrattazione aziendale fa capo alle Rappresentanze sindacali unitarie e alle strutture territoriali/regionali e/o nazionali.
[…]

Art. 47 - Vestiario
Le norme relative all'assegnazione ed all'utilizzazione degli indumenti di lavoro per il personale cui sia prescritto durante il servizio l'uso degli stessi sono stabilite in separati accordi aziendali.

Art. 48 - Sistema di relazioni sindacali
Nel quadro dei significativi mutamenti che connotano la situazione strutturale e congiunturale del settore e in considerazione dei profondi cambiamenti tecnologici ed organizzativi che contraddistinguono le prospettive produttive delle aziende, le parti ribadiscono la centralità strategica di un rinnovato rapporto con le Organizzazioni sindacali stipulanti e della valorizzazione e motivazione delle risorse umane nel processo di una più complessiva ridefinizione delle missioni e degli obiettivi aziendali.
Nel contesto indicato, a fronte delle esigenze di miglioramento dei livelli di servizio nonché di sviluppo e diversificazione di nuovi servizi a valore aggiunto rispetto a quelli tradizionalmente forniti, si pone corrispondentemente la necessità, condivisa dalle parti, di una riqualificazione e di un maggiore sviluppo di efficaci relazioni sindacali - anche attraverso l'individuazione di specifici ambiti partecipativi - che, fermi restando i distinti ruoli di ciascuna delle parti, consenta l'evoluzione del processo di cambiamento in coerenza con le finalità di incremento di qualità, efficienza e flessibilità dei servizi prestati, in una logica di crescita delle aziende e di positivi effetti sull'occupazione.
In relazione a quanto sopra, le parti hanno definito un sistema di relazioni sindacali ispirato a principi di responsabilizzazione e coinvolgimento e articolato in momenti di concertazione, informazione, approfondimento congiunto e confronto, nel comune intento di conseguire i citati obiettivi di sviluppo e di prevenire l'insorgenza di conflitti.

Osservatorio nazionale
Alla luce dei processi di trasformazione in atto, determinati dagli sviluppi tecnologici e dalle sempre maggiori esigenze di mobilità indotte anche dal processo di integrazione europea, nonché alla luce degli obiettivi sopra esposti, le parti convengono sull'opportunità di costituire un Osservatorio nazionale, che costituisce, nel quadro di un coerente sviluppo del metodo partecipativo, lo strumento per una comune conoscenza e per l'approfondimento congiunto del settore, delle sue linee evolutive e dei suoi punti di forza e di debolezza, avuto riguardo al suo specifico ruolo nel più generale comparto dei trasporti ed al suo posizionamento comparativo rispetto ad analoghe realtà operanti nei paesi dell'Unione europea.
L'Osservatorio rappresenta la sede di analisi, verifica e confronto sistematici sui seguenti argomenti:
- andamento e prospettive del settore autostradale (traffico, rete, ecc.) anche in connessione con le dinamiche che caratterizzano le altre modalità di trasporto;
- andamento e prospettive degli investimenti;
- evoluzione delle tecnologie e dei loro riflessi sul piano operativo e gestionale;
- andamento dell'occupazione, con particolare riferimento alle ricadute occupazionali connesse all'utilizzo delle flessibilità di contratto e di prestazione e con riguardo allo sviluppo delle professionalità ed alle esigenze formative;
- sicurezza stradale e qualità del servizio, anche con riferimento a significative esperienze aziendali;
- problematiche di carattere normativo, nazionale e comunitario, di particolare rilevanza per il settore;
- struttura e dinamiche del costo del lavoro;
- processi di efficienza gestionale e andamento della produttività, anche con riguardo al fattore lavoro.
I lavori dell'Osservatorio - che si riunirà di norma ogni tre mesi - si svolgeranno sulla base di dati, anche disaggregati, e informazioni significative, raccolti anche mediante apposite rilevazioni o ricerche che potranno essere definite di comune accordo, ovvero di fonti pubbliche o private di natura economico-statistica.
I risultati dei lavori dell'Osservatorio verranno messi a disposizione delle parti, che potranno valutare congiuntamente l'attivazione di iniziative comuni in ordine alle possibili soluzioni dei problemi emersi. Essi costituiranno altresì una comune base di riferimento per promuovere interventi a favore del settore nei confronti delle pubbliche autorità nonché per le valutazioni delle parti nell'elaborazione delle rispettive linee di politica sindacale e contrattuale.
Un'apposita riunione dell'Osservatorio verrà dedicata, a cadenza annuale, al monitoraggio in ordine alle più significative problematiche afferenti l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nonché al monitoraggio circa l'evoluzione delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 per le pari opportunità.
Nell'ambito dell'Osservatorio si procederà altresì, a cadenza annuale, ad una ricognizione complessiva sullo stato di applicazione del D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni, anche al fine di elaborare indirizzi comuni con riguardo alle problematiche generali di maggior rilevanza per il settore e di consentire, nell'esercizio dei ruoli propri di ciascuna delle parti, gli interventi che si rendessero opportuni in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 48 del presente contratto.
In tale ambito una particolare attenzione sarà dedicata a specifici aspetti concernenti la sicurezza dell'ambiente di lavoro nell'espletamento delle prestazioni lavorative in galleria.
Le parti stipulanti a livello nazionale provvederanno a definire la composizione e le modalità costitutive ed operative dell'Osservatorio entro il mese di aprile 2000, con l'obiettivo di pervenire alla sua attivazione entro il successivo mese di luglio.
I servizi di segreteria saranno assicurati dalle Associazioni imprenditoriali.
Dichiarazione
Le parti condividono che, nell'ambito dei processi di apertura al mercato della composizione azionaria che stanno coinvolgendo il comparto, la partecipazione azionaria dei dipendenti al capitale aziendale costituisce una espressione di coinvolgimento e di responsabilizzazione degli stessi nello sviluppo dell'azienda, da favorire nelle singole realtà, come auspicato dal Sindacato, nelle forme più opportune.

Relazioni a livello aziendale
Le relazioni tra le aziende e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori si articoleranno nel seguente modo:
1) Incontro annuale
Le aziende esporranno alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori nazionali stipulanti, nel corso di un incontro da tenersi entro il primo trimestre dell'anno di riferimento:
a) le prospettive produttive conseguenti a programmi di investimenti, anche con riguardo alle problematiche dell'ambiente e del territorio, nonché i relativi aggiornamenti dei programmi precedenti;
b) i programmi di ammodernamento ed ampliamento di strutture, impianti e servizi, con particolare riferimento all'introduzione di nuove tecnologie;
c) le linee dell'azione diretta a garantire la qualità dell'ambiente e la sicurezza sul lavoro;
d) le informazioni globali relative ai dati quantitativi dell'occupazione, anche con riferimenti alle diverse tipologie di contratto e all'andamento delle assunzioni;
e) gli orientamenti in materia di appalti avuto riguardo alla natura delle attività conferite nonché gli ambiti in cui esse si esplicano o si prevede possano esplicarsi. A tale scopo le aziende indicheranno la tipologia degli appalti aventi carattere nazionale nonché forniranno, entro dieci giorni, dalla richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, le motivazioni e le caratteristiche dell'appalto stesso;
f) i programmi delle attività di formazione, aggiornamento e/o addestramento professionale del personale, con particolare riferimento a quelli individuati a sostegno delle innovazioni tecnico-organizzative;
g) le informazioni globali relative all'andamento del traffico e della produttività aziendale;
h) le prospettive di sviluppo della società con riguardo agli eventuali processi di concentrazioni e/o aggregazioni societarie.
Nel corso del secondo semestre potrà essere effettuato un ulteriore incontro nell'ambito del quale le aziende forniranno un'informativa sugli eventuali aggiornamenti dei programmi sopra indicati.
2) Progetti di intervento sugli assetti tecnologici ed organizzativi
Nel caso di innovazioni di carattere tecnico-organizzativo che comportino sostanziali modifiche all'assetto produttivo (es.: introduzione di nuove tecnologie rilevanti modifiche agli impianti, ecc.) ne sarà data apposita preventiva comunicazione alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti ed alle Rappresentanze sindacali unitarie, cui potrà fare seguito, a richiesta di una delle parti da avanzarsi entro 5 giorni, un incontro per l'esame in ordine ai riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro. Tale esame - salvo diversi accordi raggiunti dalle parti - dovrà essere condotto nei 10 giorni successivi alla richiesta stessa. In tali circostanze saranno illustrati gli eventuali programmi di aggiornamento e/o addestramento professionale individuati a sostegno dell'innovazione tecnico organizzativa.
L'azienda, comunque, non darà luogo all'attuazione delle modifiche suddette prima che sia trascorso il termine in parola.
Quando si pongono problemi di riconversione e ristrutturazione che comportino riqualificazione professionale, i problemi relativi formeranno oggetto di esame con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti.
Allo scopo di favorire soluzioni consensuali, le parti potranno attivare negli ambiti e comunque nei limiti temporali previsti dal compiuto espletamento delle procedure sopra indicate, specifiche Commissioni tecniche paritetiche finalizzate all'assunzione di elementi di conoscenza ed approfondimento su circoscritte problematiche di particolare complessità.
3) Osservatorio paritetico aziendale
Le parti convengono sull'opportunità di realizzare in via sperimentale uno strumento utile a favorire una più ampia e consapevole partecipazione alla vita aziendale e al conseguimento degli obiettivi strategici aziendali e l'attuazione dei progetti finalizzati al miglioramento della qualità del servizio, dell'organizzazione del lavoro e della produttività, in un contesto di ottimizzazione delle risorse e di contenimento dei costi, nonché di sviluppo delle professionalità e di tutela occupazionale.
A questo scopo, nelle aziende che occupano complessivamente più di 300 dipendenti, sarà costituito di comune accordo tra l'azienda e le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti - previa richiesta di una delle parti da avanzarsi per il tramite dell'Associazione imprenditoriale di appartenenza - un Osservatorio paritetico aziendale. Di intesa tra le parti tale Osservatorio potrà essere costituito a livello di gruppo.
L'Osservatorio costituisce la sede per realizzare forme sistematiche di informazione, monitoraggio e approfondimento congiunto sulle seguenti tematiche:
1) l'andamento dei programmi aziendali che hanno costituito oggetto dell'incontro di cui al punto 1) e dei risultati conseguiti nella loro realizzazione, nonché degli interventi volti al miglioramento del sistema tecnico, dei processi aziendali e della qualità del servizio;
2) le iniziative aziendali dirette al miglioramento dei livelli di efficienza/efficacia nonché quelle finalizzate a risultati di incremento della produttività attraverso l'ottimizzazione delle risorse ed il corretto utilizzo dei diversi strumenti contrattuali;
3) i progetti formativi finalizzati a riconversione e riqualificazione professionale, con particolare riferimento alla diversificazione dei servizi forniti dalle aziende; le iniziative qualificanti la formazione e l'aggiornamento professionale anche in relazione all'assetto tecnologico delle aziende ed ai riflessi sull'occupazione e sulla qualificazione del personale, in connessione con la evoluzione della tecnologia; l'accertamento dei processi di standardizzazione dei percorsi formativi al fine di cogliere nei confronti del personale interessato le potenzialità esistenti; i ritorni qualitativi degli interventi di addestramento e di aggiornamento effettuati per favorire il cambiamento culturale e l'adeguamento ai livelli di professionalità coerenti con l'evoluzione organizzativa e tecnologica aziendale.
L'Osservatorio potrà procedere, anche in relazione a possibili finanziamenti pubblici e/o comunitari, all'elaborazione di specifiche proposte e sperimentazioni sulle materie sopra riportate.
Una apposita riunione dell'Osservatorio sarà dedicata, a cadenza annuale, al monitoraggio del complessivo utilizzo degli strumenti del mercato del lavoro attraverso l'esame dell'andamento dell'occupazione, delle assunzioni e delle cessazioni di lavoro, disaggregato per tipologie di contratto, livelli di inquadramento, settori di attività e sedi di lavoro.
In sede di Osservatorio si procederà, sempre a cadenza annuale, ad una valutazione circa le modalità di funzionamento della banca ore, anche in relazione alla fase di avvio del nuovo istituto, con particolare riferimento ai dati consuntivi concernenti sia il lavoro straordinario e quello supplementare del personale part-time effettuati oltre i limiti massimi, sia la fruizione dei permessi contrattuali, con riferimento a ciascuna unità produttiva e distinti per settori operativi, sedi di lavoro e livelli di inquadramento. L'Osservatorio potrà richiedere dati più particolareggiati.
L'Osservatorio costituisce altresì la sede per una ricognizione degli eventuali problemi insorti a livello aziendale o di singoli ambiti organizzativi aziendali in ordine all'evoluzione applicativa degli istituti contrattuali, con particolare riferimento a quelli riguardanti la flessibilità di prestazione e l'utilizzo delle diverse tipologie di contratto.
La comune valutazione degli esiti di tale ricognizione, nella prospettiva di favorire possibili soluzioni, costituirà oggetto degli interventi da porre in essere nell'ambito dei rispettivi ruoli, anche al fine di rafforzare il consolidarsi di comportamenti coerenti con il raggiungimento - in relazione alle specificità proprie di ciascuna realtà - delle finalità perseguite dalle parti come richiamate nella Premessa.
La composizione e le modalità operative dell'Osservatorio paritetico aziendale saranno definite tra le parti stipulanti a livello nazionale entro il mese di giugno 2000, con l'obiettivo di pervenire alla sua attivazione entro il successivo mese di settembre.
Nota a verbale
Nelle aziende che occupano fino a 300 dipendenti le tematiche individuate nel presente punto 3) formeranno oggetto di informativa ai sensi del successivo punto 4) lett. A).
4) Relazioni a livello di unità produttiva
A) Le aziende informeranno, nel corso di appositi incontri trimestrali, con la partecipazione delle Segreterie territoriali e della RSU circa:
a) le linee di programmazione aziendale in ordine agli investimenti relativi all'unità produttiva;
b) i programmi relativi agli ammodernamenti delle strutture e degli impianti aventi riflessi sull'ambiente di lavoro;
c) i programmi di addestramento e di aggiornamento professionale, con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi;
d) la consistenza numerica del personale distinta per sesso e tipologia di contratto nonché l'andamento delle assunzioni;
e) i dati a consuntivo relativi alle ore di lavoro straordinario nonché, per il personale part-time, alle ore di lavoro supplementare effettuate nel trimestre precedente, disaggregati per settori operativi, sedi di lavoro e livelli di inquadramento, nonché i dati relativi alle assenze per malattia ed infortunio. La RSU potrà richiedere dati più particolareggiati che, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, rappresentino più compiutamente i dati di consuntivo di cui sopra.
Nota a verbale
Restano ferme le condizioni in atto nelle aziende che forniscono dati di maggior dettaglio rispetto a quanto previsto nella presenta lett. e).
f) Le innovazioni tecnico-organizzative di cui al precedente punto 1), aventi carattere locale. In tale occasione saranno esaminati anche i riflessi che le stesse innovazioni possano eventualmente avere sull'inquadramento del personale;
g) i dati del traffico e della produttività riferiti a livello di unità produttiva;
h) gli orientamenti in materia di appalti aventi carattere locale, avuto riguardo alla natura delle attività conferite nonché agli ambiti in cui essi si esplicano o si prevede possano esplicarsi: A tale scopo le aziende indicheranno la tipologia degli appalti e forniranno, entro dieci giorni dalla richiesta della RSU, le motivazioni e le caratteristiche dell'appalto stesso;
i) le ricadute degli effetti degli interventi di automazione su orari e tipologie di contratto applicati al fine di consentire il monitoraggio.
A richiesta delle RSU sarà effettuato un esame congiunto su particolari aspetti concernenti tali problemi.
B) L'utilizzazione complessiva dei diversi regimi di orario di lavoro di cui all'art. 9 ai fini della copertura delle esigenze di servizio costituirà oggetto di verifica congiunta con la RSU, in coerenza con il condiviso impegno a perseguire sempre maggiori livelli di efficienza e di ottimizzazione delle risorse, assicurando, attraverso la piena esigibilità delle flessibilità, la necessaria articolazione delle presenze in servizio in funzione della variabilità e della consistenza dei flussi di traffico.
C) Tra la Direzione aziendale e la RSU costituiscono oggetto di esame congiunto, per una loro definizione:
a) l'ambiente di lavoro e la tutela della salute secondo quanto stabilito dall'art. 52, nonché l'igiene e la sicurezza sul lavoro, avuto particolare riguardo agli aspetti connessi alle attività in presenza di traffico ed in gallerie;
b) una eventuale diversa distribuzione dell'orario di lavoro anche introducendo turni continui ed avvicendati per particolari categorie di personale (fatta eccezione per il personale di cui all'art. 9, punto 3, il cui orario è fissato contrattualmente), in relazione a specifiche esigenze aziendali e la regolamentazione dell'effettuazione della pausa di cui all'art. 9, punto 9;
c) i programmi delle ferie;
d) l'eventuale necessità di determinare le priorità - di cui all'art. 53, punto 4 - nella concessione dei permessi per frequentare corsi di studio;
e) le eventuali dotazioni di vestiario rese necessarie da particolari situazioni ambientali, nonché quelle di attrezzature e/o indumenti protettivi necessari alla sicurezza dei lavoratori;
f) l'esame delle vertenze individuali e plurime relative all'applicazione delle norme di legge e di contratto regolanti le norme di lavoro, ivi comprese quelle relative all'inquadramento, eccezione fatta per quelle riguardanti l'applicazione degli artt. 36, 37 e 38, secondo quanto previsto dalle "Procedure e sedi di composizione delle controversie";
g) le eventuali ricadute a livello locale delle intese raggiunte in accordi nazionali nonché gli effetti riguardanti le singole realtà locali e l'articolazione dei nuovi servizi offerti all'utenza;
h) le modalità applicative di nuovi modelli di organizzazione dell'attività aventi rilevanti riflessi sulle condizioni di lavoro e degli eventuali percorsi formativi necessari ad agevolare i connessi processi di riconversione e riqualificazione dei lavoratori interessati, anche con riferimento all'introduzione di innovazioni tecnologiche;
i) l'individuazione dei fabbisogni e dei tempi prevedibili di utilizzo delle assunzioni con contratto a tempo determinato di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, correlate all'attuazione di programmi di riorganizzazione o di revisioni tecnico-organizzative. In caso di disaccordo la questione sarà sottoposta - in deroga a quanto stabilito - all'esame delle competenti Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti secondo quanto previsto dalle "Procedure e sedi di composizione delle controversie".
In ordine alle materie di cui alla lett. C) verrà redatto, a richiesta di una delle parti, apposito verbale conclusivo dell'incontro.
Le parti si danno atto che a livello di unità produttiva non potranno essere trattate materie diverse da quelle espressamente previste dalla presente lett. C) e in ogni caso quelle rientranti nella competenza delle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti.
Nel caso che a livello di unità produttiva o territoriale sorgano divergenze in ordine alla competenza negoziale, la questione dovrà essere rimessa alle Organizzazioni nazionali per la verifica, da attuarsi nei 30 giorni successivi alla richiesta di esame, del livello negoziale di competenza.

Procedure e sedi di composizione delle controversie
Le parti, riaffermando il comune convincimento che un positivo andamento delle relazioni sindacali vada correlato anche alla predisposizione di idonei strumenti che privilegino ed antepongano i momenti di esame e verifica delle varie problematiche alle fasi di conflittualità e che comunque, le eventuali divergenze in merito alla interpretazione delle norme del presente contratto devono essere rimesse per la loro definizione alle parti stipulanti, convengono di attenersi alle procedure di seguito indicate per la composizione delle controversie.
Quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, così come viene regolata dal CCNL, può chiedere che la questione venga esaminata tra la competente Direzione e la RSU interessata.
Per controversie plurime si intendono le vertenze sui diritti derivanti da contratto e riguardanti una pluralità di dipendenti.
Qualora si tratti di controversia plurima la richiesta di instaurare la presente procedura può essere assunta dalla RSU
La richiesta di esame della questione avviene per iscritto, tramite la presentazione di apposita domanda che deve contenere l'indicazione della norma in ordine alla quale si intende proporre reclamo ed i motivi del reclamo stesso.
La competente direzione, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda, fissa un incontro con il lavoratore e la RSU interessata per l'esame della controversia.
Al termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale.
Livello territoriale
In caso di controversia insorta a livello di unità produttiva le questioni non risolte saranno esaminate in un incontro a livello territoriale tra i rappresentanti dell'Associazione datoriale interessata e le rispettive Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del contratto.
Tale incontro dovrà essere svolto entro i 10 giorni successivi alla formalizzazione della conclusione dell'esame in sede di unità produttiva.
Al termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale.
Livello nazionale
Permanendo il disaccordo, la controversia sarà sottoposta all'esame delle competenti Organizzazioni nazionali che si incontreranno entro i 10 giorni successivi.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, i lavoratori interessati non potranno adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia, né si potrà fare ricorso ad agitazioni del personale di qualsiasi tipo nè da parte aziendale verrà data attuazione alle questioni oggetto della controversia.

Art. 49 - Diritti sindacali
a) Affissioni

1. Presso i posti di lavoro la società colloca un unico albo per l'affissione di comunicazioni a disposizione delle Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente contratto.
2. Tali comunicazioni, firmate dai responsabili delle segreterie nazionali, provinciali o territoriali (intendendosi per territoriali - per la Società autostrade - quegli Organismi sindacali il cui ambito di competenza corrisponde alla zona di giurisdizione di ciascuna Direzione di tronco), devono riguardare esclusivamente materia sindacale attinente alla regolamentazione del rapporto di lavoro. La società consente, altresì, l'affissione della stampa sindacale periodica regolarmente autorizzata dalle competenti autorità.
3. Le segreterie nazionali precisano alla società, tramite la competente Associazione imprenditoriale di appartenenza, i nominativi dei responsabili autorizzati alla firma delle predette comunicazioni.
4. Della comunicazione da affiggere viene contemporaneamente informata la Direzione locale mediante consegna di una copia della stessa.
5. Analogo diritto di affissione nei predetti albi viene riconosciuto alle RSU

d) Rappresentanze sindacali unitarie
23. In ciascuna unità produttiva - intendendosi per tale quella individuata dal successivo art. 57 - viene costituita la Rappresentanza sindacale unitaria, RSU, di cui all'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 secondo la disciplina ivi prevista. […]
26. I componenti della RSU subentrano ai dirigenti della Rappresentanza sindacale aziendale nella titolarità di diritti, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al Titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300.
La RSU sostituisce le RSA nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad esse spettanti in forza delle disposizioni di legge, svolgendo altresì attività e compiti per le materie proprie del livello di competenza, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal presente contratto.
[…]
28. Fermo restando quanto previsto al punto 20 - Parte seconda - dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 - relativamente alle esclusive competenze del Comitato dei garanti, inerenti alle procedure di ricorso contro le decisioni della Commissione elettorale - si conferma che le questioni connesse alla corretta interpretazione e applicazione di quanto convenuto alla presente lett. d) e demandata alle parti stipulanti il presente contratto.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che la normativa riportata alla presente lett. d) integra e specifica quanto previsto dall'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie che si intende integralmente richiamato nel presente articolo.

g) Locali
32. Nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti viene posto a disposizione della RSU, per l'esercizio delle proprie funzioni, un idoneo locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
33. Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti la RSU ha diritto di usufruire, ove ne faccia richiesta, di un locale idoneo per le proprie riunioni.

h) Assemblee
34. I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue, per le quali viene corrisposta la normale retribuzione.
[…]
37. Per lo svolgimento dell'assemblea la società mette a disposizione, ovunque possibile, un ambiente aziendale (mensa, autorimessa, p.m., piazzale di manutenzione, ecc.).
38. Non possono essere tenute assemblee nei locali delle stazioni o, comunque, a diretto contatto con l'utenza.
[…]

Disposizione transitoria
Laddove la RSU non sia ancora stata costituita, i diritti e le titolarità delle stesse saranno esercitati dalle RSA delle Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti.

Art. 50 - Appalti
Nei contratti di appalto le aziende committenti chiederanno alle aziende esecutrici di assicurare l'osservanza delle norme contrattuali del settore merceologico di appartenenza nonché il rispetto degli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla legge.

Art. 52 - Igiene sicurezza e ambiente di lavoro
1. Le attribuzioni previste dall'art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, secondo le modalità e le procedure stabilite dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995.
2. All'atto della costituzione delle RSU, in tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono all'interno della RSU il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei seguenti numeri:
- 1 Rappresentante nelle aziende e unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti;
- 3 Rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 600 dipendenti;
- 5 Rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 601 a 1.000 dipendenti;
- 7 Rappresentanti nelle aziende o unità produttive di maggiori dimensioni.
3. Viene costituita in ogni singola azienda una Commissione paritetica per la sicurezza sul lavoro, composta da rappresentanti della società e, per le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, dai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nei limiti di cui al precedente punto 2.
Ferme restando le attribuzioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, alla Commissione paritetica per la sicurezza sul lavoro sono riconosciuti i seguenti compiti:
- esprimere pareri, sulla base di dati informativi forniti dalla società, in occasione della introduzione di nuove apparecchiature e/o procedure le cui caratteristiche possono presentare particolare rilevanza sotto il profilo della sicurezza del lavoro;
- verificare il periodico aggiornamento del fascicolo "norme di sicurezza per l'esecuzione di lavori sull'autostrada in presenza del traffico";
- individuare, avuto riguardo alle peculiarità ed alle tipologie produttive del comparto, ulteriori contenuti formativi rispetto a quelli previsti dalla Parte prima, punto 3, dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995.
La Commissione si riunirà di norma con cadenza semestrale.
4. Allo scopo di favorire l'inserimento dei portatori di handicap in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, le aziende si adopereranno per individuare interventi atti a superare le c.d. "barriere architettoniche", anche attivando idonee iniziative previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Note a verbale
1. Per la Società autostrade, in relazione delle peculiari configurazioni organizzative, la Commissione paritetica per la sicurezza sul lavoro svolgerà una funzione di monitoraggio dei diversi aspetti applicativi previsti dal citato decreto legislativo al fine di assicurare l'omogeneità e l'univocità in ciascuna unità produttiva. Tale Commissione sarà composta, per la parte sindacale, da un numero pari a 6 da individuare tra i Rappresentanti per la sicurezza eletti a livello di unità produttiva.
2. Le parti si danno atto che le disposizioni del presente articolo in materia di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza integrano e specificano quanto previsto dall'accordo interconfederale del 22 giugno 1995 che si intende integralmente richiamato.
Disposizione transitoria
Laddove la RSU non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nelle unità produttive operino le RSA delle Organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995, i Rappresentanti per la sicurezza saranno eletti dai lavoratori al loro interno, nei limiti stabiliti dal punto 2 del presente articolo.