Tipologia: CCNL
Data firma: 14 settembre 2000
Validità: 24.04.2001 - 31.12.2003
Parti: Fise Agens, Ancp e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Salpas-Fisafs, Ugl-At
Settori: Servizi, Indotto ferroviario e trasporti

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Relazioni industriali per il CCNL di novazione delle attività di supporto ai servizi di trasporto
Art. 3 - Assunzione
Art. 4 - Qualifiche escluse dal calcolo della percentuale di riserva di cui all'art. 25, L. 23 luglio 1991, n. 223
Art. 5 - Periodo di prova
Art. 6 - Contratto di lavoro a tempo determinato
Art. 7 - Contratto di lavoro a tempo parziale
Art. 8 - Lavoro temporaneo
Art. 9 - Apprendistato
• Assunzione dell'apprendista
• Durata e qualifiche dell'apprendistato
• Periodo di prova
• Obblighi del datore di lavoro
• Obblighi dell'apprendista
• Conclusione del rapporto
• Retribuzione degli apprendisti
Art. 10 - Contratto di formazione e lavoro
Art. 11 - Servizio militare
Art. 12 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 13 - Passaggio da operaio ad impiegato
Art. 14 - Trasferimenti
Art. 15 - Trasferte
Art. 16 - Mobilità aziendale
Art. 17 - Passaggi di gestione
Art. 18 - Orario di lavoro
Art. 19 - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità
Art. 20 - Lavoro oltre i limiti contrattuali
Art. 21 - Lavoro notturno
Art. 22 - Riposo settimanale, lavoro domenicale e lavoro festivo
Art. 23 - Ferie
Art. 24 - Festività
Art. 25 - Permessi
Art. 26 - Interruzioni e sospensioni di lavoro
Art. 27 - Comunicazione delle assenze
Art. 28 - Recuperi
Art. 29 - Aspettativa
Art. 30 - Congedo matrimoniale
Art. 31 - Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 32 - Trattamento economico di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 33 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 34 - Tutela dei portatori di handicap
Art. 35 - Tutela dei tossicodipendenti e degli etilisti
Art. 36 - Trattamento di gravidanza e puerperio
Art. 37 - Trattamento di fine rapporto
Art. 38 - Diritti e doveri delle parti
Art. 39 - Indumenti di lavoro
• Allegato relativo alle imprese già disciplinate dal "CCNL per gli addetti ai servizi in appalto dalle Ferrovie dello Stato"
Art. 40 - Provvedimenti disciplinari
Art. 41 - Rimprovero verbale
Art. 42 - Ammonizione scritta
Art. 43 - Multa
Art. 44 - Sospensione
Art. 45 - Licenziamento per mancanze
Art. 46 - Sospensione cautelare
Art. 47 - Classificazione dei lavoratori
Art. 48 - Norma transitoria sulla classificazione
Art. 49 - Retribuzione
Art. 50 - Tredicesima mensilità
Art. 51 - Quattordicesima erogazione
Art. 52 - Norme transitorie
Art. 53 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 54 - Indennità varie

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti alle imprese fornitrici di servizi ad aziende operanti nel settore dell'indotto ferroviario e dei trasporti

Addì, 14 settembre 2000, Fise Agens, Ancp e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Salpas-Fisafs, Ugl-At

Premessa
Nel quadro dei significativi mutamenti che caratterizzano la situazione strutturale e congiunturale del settore dei trasporti ed in considerazione dei profondi cambiamenti tecnologici ed organizzativi che contraddistinguono le prospettive produttive delle aziende del settore e di quelle che forniscono servizi collegati al medesimo, è emersa la necessità di fornire un quadro contrattuale omogeneo di riferimento per le aziende che svolgono tali servizi in termini globali ovvero frazionati.
Le parti, conseguentemente, hanno riconosciuto l'opportunità di pervenire alla definizione di un nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro che costituisca, per le attività produttive che ad esso potranno riferirsi, lo strumento di regolamentazione dei rapporti di lavoro per le imprese fornitrici di servizi accessori definiti dallo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro ad aziende, enti o società di trasporto, affidati in appalto o in concessione. Tale contratto collettivo nazionale di lavoro dovrà costituire lo strumento per una qualificazione specifica delle imprese attraverso una valorizzazione delle loro capacità tecnico-organizzative ed una maggiore professionalizzazione degli addetti, finalizzate al perseguimento di una maggiore qualità ed economicità di servizi attraverso una ottimizzazione delle risorse ed una riorganizzazione dei servizi stessi.
In tale contesto è ribadita la necessità che la qualità dei servizi offerti dalle aziende deve prevedere una nuova organizzazione, nuove tecnologie, investimenti e prestazioni adeguate sia alle nuove richieste della committenza che alle aspettative dell'utenza, con conseguenti garanzie in termini di controllo sul livello dei servizi resi.
Le parti confermano la centralità strategica di un sistema di relazioni industriali che, considerate le peculiari caratteristiche del settore totalmente aperto alla concorrenza e necessitato a rispondere con tempestività e flessibilità alle diverse e mutevoli esigenze della committenza, sia particolarmente rivolto a valorizzare le risorse umane, con particolare riferimento alla qualificazione professionale ed alla tutela dell'occupazione, a ridurre le occasioni conflittuali, ad affrontare i problemi di comune interesse in modo costruttivo.
Di conseguenza, a fronte dell'obiettivo di conseguire un continuo miglioramento dei livelli qualitativi e quantitativi della attività di servizio richieste dalle imprese committenti in funzione delle esigenze della clientela, nonché di diversificare e sviluppare nuovi servizi rispetto a quelli tradizionalmente forniti, le parti convengono sulla necessità di assumere a tutti i livelli un sistema di relazioni industriali che, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, risulti coerente con le suddette finalità di incremento della qualità, dell'efficienza e della flessibilità delle attività di servizio rese.
Le parti, quindi, considerano che il costante miglioramento degli indicatori di qualità, efficienza e flessibilità dei servizi, costituiscano il presupposto fondamentale per realizzare qualità ed economicità dei servizi, garantire la competitività delle imprese e, conseguentemente, la loro presenza sul mercato cui si connette una maggiore stabilità dei livelli occupazionali che va sorretta anche mediante il costante impegno delle imprese per l'attivazione di processi di formazione e di qualificazione del personale.
Con queste finalità le parti convengono di attivare sedi, nazionali e/o locali, di verifica e di monitoraggio dei processi di riorganizzazione e di dimensionamento della produzione, con lo scopo di ricercare le soluzioni più idonee per il miglioramento qualitativo dei servizi e, soprattutto, in relazione agli eventuali effetti sull'occupazione.
Su questi presupposti e con gli obiettivi indicati le parti sono addivenute alla sottoscrizione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro che, ad ogni conseguente effetto, costituisce atto di novazione rispetto alle discipline collettive a valenza nazionale, comunque denominate, in atto nei confronti delle imprese indicate nel campo di applicazione e dei lavoratori dalle stesse dipendenti e la cui efficacia, in ogni caso, viene concordemente dichiarata cessata dalle parti stipulanti il presente contratto a far data dal 14 settembre 2000 e sostituita tanto per la parte economica, normativa e obbligatoria, dalla seguente disciplina, salve le deroghe ed eccezioni espressamente indicate.

Art. 1 - Campo di applicazione
Il campo di applicazione riguarda i dipendenti delle imprese fornitrici di servizi ad aziende, enti, società o cooperative operanti nel settore dei trasporti comunque gestiti. In detto contratto confluiranno le contrattazioni nazionali ed aziendali attualmente applicate nei seguenti settori: servizi in appalto da F.S. spa, servizi in appalto da ferrovie secondarie concesse, accompagnamento notte e attività manutentive connesse, raccordi ferroviari, ristorazione a bordo treno.

Art. 2 - Relazioni industriali per il CCNL di novazione delle attività di supporto ai servizi di trasporto
Premessa
I processi di riorganizzazione del settore, la riforma contrattuale, il riposizionamento strategico delle imprese rispetto al mercato, soprattutto con riferimento ai nuovi meccanismi di competizione, richiamano la definizione di relazioni industriali che, partendo dalla valorizzazione del lavoro, siano orientate alla partecipazione ed al coinvolgimento dei lavoratori e delle loro rappresentanze sugli indirizzi strategici delle imprese, con il comune obiettivo di realizzare le condizioni di sempre maggiore efficienza e competitività, quale premessa per favorire l'occupazione ed il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori.
In questo ambito, le parti, in adesione al punto 10 del "Patto sociale" del 22 dicembre 1998 ed al "Patto sulle regole" del 23 dicembre 1998, confermano la volontà di operare per un governo consensuale dei problemi del settore, di incidere sui fattori di conflittualità sindacale e introdurre effettive garanzie a favore degli utenti.
Alla realizzazione di quanto sopra concordato, le parti intendono contribuire con la definizione di un complesso di norme e procedure riguardanti:
- codice di comportamento e prestazioni indispensabili;
- procedure di raffreddamento del conflitto e di conciliazione delle controversie collettive e individuali;
- strumenti e procedure, ai diversi livelli, per l'informazione, la consultazione, il monitoraggio attivo, la contrattazione.
A) Codice di comportamento e prestazioni indispensabili
Per prevenire conflitti sul riconoscimento della rappresentatività sindacale ai fini delle relazioni sindacali e della contrattazione collettiva, le Associazioni e le imprese, ai vari livelli, osserveranno codici di comportamento per il riconoscimento degli interlocutori sindacali, fermo restando che si tratta di una forma di volontaria autolimitazione della libertà negoziale riconosciuta ai datori di lavoro dalla vigente legislazione.
Tali codici di comportamento adottano i seguenti criteri:
a) costituisce condizione comunque necessaria per l'instaurazione ed il mantenimento di relazioni sindacali a qualunque livello la sottoscrizione del presente CCNL e la leale osservanza ed il rispetto degli accordi di settore o di impresa sulle prestazioni indispensabili ex legge n. 146/1990. Le imprese, e le loro Organizzazioni rappresentative, non intratterranno relazioni sindacali e non sottoscriveranno accordi con soggetti sindacali che non assumano e non rispettino gli obblighi derivanti dal presente CCNL e dagli accordi ex legge n. 146/1990 e successive modifiche;
b) a livello nazionale le Associazioni, oltre quanto previsto dal presente contratto, riconoscono la capacità di partecipare alle trattative contrattuali e la facoltà di sottoscrivere contratti collettivi alle Organizzazioni sindacali che abbiano assunto e rispettino gli obblighi derivanti dal "Patto sulle regole nel settore dei trasporti" del 23 dicembre 1998 e dagli accordi ex legge n. 146/1990 e che abbiano una rappresentatività significativa nell'ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale. Si considera significativa, la rappresentatività pari, a regime, al 5% dall'art. 7, del decreto legislativo n. 396/1997, per l'ammissione alle trattative nel settore delle pubbliche amministrazioni, verificata sulla base delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali e dai voti ottenuti nelle elezioni delle RSU, ove si siano svolte. Le elezioni delle RSU, ove previste, saranno indette entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL;
c) alle altre Organizzazioni sindacali, che abbiano sottoscritto il Patto e gli accordi sulle prestazioni indispensabili, e li osservino lealmente, ma che non raggiungano la rappresentatività nazionale minima di cui alla lett. b), sono riconosciute forme di relazioni sindacali, senza che questo dia direttamente titolo alla partecipazione a trattative contrattuali o alla sottoscrizione di contratti collettivi, e verrà comunque assicurata la trattenuta dei contributi sindacali degli iscritti da parte delle aziende, con le modalità e nella misura minima fissata nel presente CCNL
d) a livello di singole imprese e/o unità produttive restano ferme le prerogative sindacali di competenza delle RSA o, se costituite, delle RSU
Nei casi di vertenze collettive attinenti l'applicazione di accordi collettivi e/o la loro interpretazione, le parti adotteranno una procedura di conciliazione attraverso modalità che prevedono il coinvolgimento delle parti stesse in via diretta, con loro rappresentanze, nonché, esaurita questa fase, attraverso un ricorso volontario consensuale ad entità terze, comunemente individuate, in funzione di ausilio per la composizione. Il ricorso alle procedure di conciliazione comporta la non assunzione di iniziative unilaterali dalle parti per la durata della procedura e la sospensione delle iniziative eventualmente adottate; è comunque assicurata la continuità del servizio.
Le parti si impegnano a rivedere, alla luce del "Patto sulle regole", le attuali intese sulle prestazioni indispensabili in caso di sciopero, entro 90 giorni dalla stipula del presente accordo.
Entro la stessa data, a livello di Associazioni datoriali e Segreterie nazionali delle OO.SS. saranno definite fattispecie, modalità e misure delle sanzioni da applicare alle parti, definite sulla base dei principi di equità e proporzionalità, in caso di inadempienze relative al presente Protocollo di relazioni industriali.
Le suddette intese saranno sottoposte, congiuntamente dalle parti, alla Commissione di garanzia ex legge n. 146/1990 per la validazione.
B) Procedure di raffreddamento
Le parti, relativamente all'esigenza di eliminare le cause di insorgenza del conflitto, condividono l'obiettivo di mantenere la sede del raffreddamento il più vicino possibile a quella interessata alla controversia.
Riguardo alle controversie individuali valgono le norme seguenti:
Livello aziendale
Quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, così come viene regolata dal CCNL, può chiedere che la questione venga esaminata tra la competente Direzione e la RSA/RSU interessata.
Per controversie plurime si intendono le vertenze sui diritti derivanti da contratto e riguardanti una pluralità di dipendenti.
Qualora si tratti di controversia plurima la richiesta di instaurare la presente procedura può essere assunta dalla RSA/RSU
La richiesta di esame della questione avviene per iscritto, tramite la presentazione di apposita domanda che deve contenere l'indicazione della norma in ordine alla quale si intende proporre reclamo ed i motivi del reclamo stesso.
La competente Direzione entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda fissa un incontro con il lavoratore e le RSA/RSU interessate per l'esame della controversia, con l'eventuale partecipazione delle Organizzazioni sindacali territoriali.
Al termine di tale fase verrà redatto uno specifico verbale.
Livello territoriale/consortile
Le questioni non risolte a livello aziendale saranno esaminate in un incontro tra i rappresentanti della struttura consortile ed aziendale interessate e le Organizzazioni sindacali regionali interessate.
Tale incontro dovrà essere svolto entro i 10 giorni successivi alla formalizzazione della conclusione dell'esame in sede di unità produttiva.
Al termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale.
Livello nazionale
Permanendo il disaccordo, la controversia sarà sottoposta all'esame delle competenti Organizzazioni nazionali (Associazione datoriale, rappresentanza consortile e di impresa interessate, con le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il presente contratto), che si incontreranno entro i 10 giorni successivi.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, i lavoratori interessati non potranno adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia, né si potrà fare ricorso ad agitazioni del personale di qualsiasi tipo né da parte aziendale verrà data attuazione alle questioni oggetto della controversia.
Dichiarazione a verbale
Qualora nel corso delle procedure di raffreddamento una delle parti disattendesse il confronto le stesse non si riterranno vincolate a quanto previsto dall'ultimo comma del paragrafo relativo al livello nazionale.
C) Contrattazione di secondo livello
Sono titolari della contrattazione aziendale, le RSU/RSA congiuntamente con le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL ovvero nelle aziende più complesse e secondo la prassi esistente le Organizzazioni sindacali nazionali di categoria e le relative strutture territoriali.
Oggetto della contrattazione è l'istituzione di un'erogazione correlata ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivi incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, nonché ai risultati legati all'andamento economico delle imprese.
Gli importi di tali erogazioni sono variabili e non predeterminabili e devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento previsto dalla norma di legge emanata in attuazione del Protocollo 23 luglio 1993.
L'accordo relativo all'istituzione di un'erogazione correlata ai risultati ha di norma durata quadriennale e la contrattazione avverrà nell'osservanza della procedura e dei contenuti di cui al presente articolo e del citato Protocollo interconfederale.
D) Materie di competenza nazionale
Nel rispetto dell'accordo del 23 luglio 1993, confermato dal Patto sociale del 22 dicembre 1998 e da eventuali altre normative interconfederali e di legge sullo stesso argomento, sono confermati i due livelli di contrattazione su materie differenziate e non sovrapposte.
In particolare, è di competenza nazionale il rinnovo del CCNL con la definizione dei seguenti articoli:
- relazioni industriali e disciplina generale della contrattazione nazionale e di 2° livello;
- procedura di conciliazione e di raffreddamento;
- assunzione del personale;
- contratti atipici (C.f.l., part-time, tempo determinato, apprendistato) - trattamenti economici;
- contratti a part-time;
- lavoro interinale;
- apprendistato;
- inquadramento del personale ed eventuali problematiche applicative/interpretative (su istanza di parte);
- quadri;
- periodo di prova;
- tutti gli aspetti relativi al rapporto di lavoro;
- orario di lavoro;
- straordinario;
- festività;
- ferie;
- permessi ed assenze;
- lavoratori studenti;
- aspettativa;
- trattamento di malattia ed infortunio;
- tutela della maternità;
[...]
- indennità varie legate alla natura della prestazione lavorativa;
- disciplina, diritti e doveri;
- salute, sicurezza e prevenzione, integrità psico-fisica dei lavoratori;
- mensa;
[...]
- diritti sindacali;
[...]
- vestiario (minimo garantito);
[...]
- regolamentazione delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU);
- norme contrattuali di applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni, ecc.);
- diritti sociali ed individuali (pari opportunità ed azioni positive; congedi parentali, volontariato, agevolazioni nei confronti di lavoratori tossicodipendenti ed etilisti, nei casi di trapianto, di AIDS, ecc.).
E) Materie di competenza aziendale
A livello aziendale sono competenza delle RSU/RSA, con il supporto delle strutture sindacali territoriali competenti, tutte le materie non espressamente demandate al livello nazionale.
Le imprese forniranno semestralmente informazioni alle RSU/RSA:
- sul programma di recupero graduale dei riposi compensativi derivanti dalla flessibilità dell'orario di lavoro;
- sulle innovazioni tecnologiche o ristrutturazioni che abbiano implicazioni sui livelli occupazionali, sull'organizzazione del lavoro e sulla professionalità dei lavoratori;
- sull'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, fermo restando il diritto di controllo agli stessi riconosciuto dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- sui rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato;
- sui programmi aziendali ivi compresi quelli relativi alla qualità;
- sulla scadenza dei contratti d'appalto.
Fra imprese e RSU/RSA e/o strutture sindacali territoriali formeranno inoltre oggetto di esame:
- l'ambiente di lavoro e la tutela della salute tenuto conto di quanto previsto dalla [d.lgs.] L. n. 626 e con esclusione di quanto già attribuito in termini di competenza agli RLS;
- le diverse distribuzioni dell'orario di lavoro e i turni di lavoro;
- gli eventuali programmi di addestramento e di aggiornamento professionale del personale, conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie, a processi di riorganizzazione aziendale ed all'acquisizione di nuovi servizi;
- le vertenze individuali e plurime relative all'applicazione delle norme di legge e di contratto regolanti il rapporto di lavoro, ivi comprese quelle relative all'inquadramento del personale;
- le pari opportunità fra lavoratrici e lavoratori (L. n. 125/1991 e successive modificazioni);
- l'osservanza delle norme di legislazione sociale, di igiene e di sicurezza di lavoro e la corretta applicazione dei contratti di lavoro;
- l'eventuale esigenza di utilizzazione del personale in settori di attività diversi.
Oltre a quanto stabilito ai punti precedenti saranno contrattati a livello aziendale le seguenti materie:
- ferma restando l'ora di inizio e di cessazione del lavoro imposta dalle esigenze di servizio, le eventuali modifiche alla distribuzione dei regimi dell'orario di lavoro;
- la turnazione delle ferie;
- l'equa distribuzione del lavoro notturno per il personale interessato;
- il lavoro straordinario;
- l'eventuale eccezione alla durata del nastro lavorativo dei pulitori viaggianti;
- le caratteristiche e la qualità degli indumenti di lavoro;
- il premio di risultato.
In adesione a quanto previsto dal punto 4.4 del "Patto sulle regole" del 23 dicembre 1998, fatte salve le norme contrattuali vigenti relative alla tutela dell'occupazione nel settore, le crisi occupazionali conseguenti ai processi di riorganizzazione, ristrutturazione, riassetto societario e ammodernamento del settore, formeranno oggetto di contrattazione fra le parti; a livello regionale e nazionale, prevedendo, eventualmente, procedure di mobilità professionale e/o interaziendale, accompagnate da programmi di aggiornamento e riqualificazione professionale.
In questo ambito le parti si impegnano a contribuire alla individuazione di soluzioni positive, relativamente alle problematiche proposte dal punto 4.3 del citato Patto del 23 dicembre 1998 (Ammortizzatori sociali).
F) Procedura per il confronto a livello aziendale
Salvo quanto esplicitamente definito nel CCNL, le controversie plurime relative all'interpretazione del CCNL saranno definite esclusivamente a livello nazionale previo ricorso di una parte.
Il livello nazionale si deve pronunciare entro 30 giorni. In tale periodo non si attuano decisioni unilaterali.
In merito all'attuazione e sulle materie oggetto di contrattazione di cui al presente articolo a livello di impianto, di azienda e/o di gruppo, di consorzio, la parte interessata alla discussione sulle materie oggetto di contrattazione di cui al presente articolo comunicherà formalmente all'altra una richiesta di incontro per avviare la discussione sull'argomento. Detta procedura si intenderà conclusa decorsi 15 giorni dalla formalizzazione della richiesta.
In caso di disaccordo a livello di confronto tra i soggetti di cui al precedente comma e la RSU/RSA, lo stesso si sposterà per un ulteriore periodo di 15 giorni, decorrenti dal precedente termine, al competente livello territoriale o regionale, coinvolgendo le rispettive strutture sindacali e Associazioni datoriali o di impresa (consorzi).
Durante tutta la fase della procedura sono sospese le azioni unilaterali da entrambe le parti.
Trascorso il suddetto periodo le parti non sono più vincolate da procedure di raffreddamento e acquisiscono libertà di azione rispetto alle tematiche oggetto del confronto.

Art. 3 - Assunzione
[…]
All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro i seguenti documenti:
[…]
b) libretto di idoneità sanitaria per il personale da adibirsi alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all'art. 14, L. 30 aprile 1962, n. 283;
[…]
Prima dell'assunzione, e fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il lavoratore potrà essere sottoposto ad una visita medica di idoneità al servizio.

Art. 6 - Contratto di lavoro a tempo determinato
Le assunzioni a tempo determinato sono regolate dalle vigenti disposizioni di legge.
Ai sensi dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, le parti convengono che l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro sarà consentita, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, anche nei seguenti casi:
- quando l'assunzione abbia luogo per l'espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie e comunque per tutti quei casi di sostituzione di lavoratore con diritto alla conservazione del posto;
- lavorazioni a carattere eccezionale che richiedano maestranze diverse per specializzazioni da quelle normalmente impiegate;
- esecuzione di un servizio straordinario e limitato nel tempo;
- per far fronte alle esigenze derivanti dall'intensificazione dell'attività in particolari periodi dell'anno (ad esempio Natale, Pasqua, vacanze invernali);
- sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione, aggiornamento o addestramento;
- congedi parentali.
La quota di personale assunto contemporaneamente ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non potrà superare il 20% del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in organico in azienda al 31 dicembre dell'anno precedente.
Per quanto concerne il trattamento di malattia ed infortunio, il periodo massimo di conservazione del posto è comunque limitato alla durata del contratto a tempo determinato.
In caso di necessità di assunzioni a tempo indeterminato, ai fini della precedenza dei lavoratori già assunti a termine si richiamano le disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
L'assunzione con contratto a tempo determinato deve essere stabilita per un periodo normalmente non inferiore a 30 giorni.
Eventuali diverse esigenze di assunzione con contratto a tempo determinato anche per periodi inferiori a quello di cui al precedente comma, saranno contrattate a livello aziendale.
Il contratto a tempo determinato può avere ad oggetto anche assunzione di lavoratori a tempo parziale.

Art. 8 - Lavoro temporaneo
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, disciplinato dalla legge n. 196/1997, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalle lett. b) e c) dell'art. 1, comma 2, della legge stessa, e cioè:
- "per la temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali";
- "per la sostituzione di lavoratori assenti";
anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi della lett. a), art. 1, comma 2 della legge n. 196/1997 citata:
1) esigenze produttive temporanee;
2) incrementi di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea;
3) esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto non predeterminati nel tempo;
4) temporanea utilizzazione di professionalità non presenti in azienda;
5) sostituzione di una posizione rimasta vacante per il periodo necessario, comunque non superiore a sei mesi per le qualifiche di 5ª, 6ª, 7ª e 8ª e non superiore a quattro mesi per le altre, a reperire un altro lavoratore da inserire stabilmente nella posizione.
I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie contrattuali di cui al 1° comma non potranno superare il 20% dei contratti a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
Detta percentuale non è peraltro cumulabile con quella già prevista con riferimento al contratto a tempo determinato nel senso che il ricorso complessivo ad entrambi gli istituti non potrà comunque comportare l'impiego contemporaneo di detto personale in una percentuale superiore al 20%.
L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra, è arrotondata all'unità intera superiore.
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU/RSA o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie stipulanti del CCNL il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto.
Ai sensi della circolare Inps n. 157 del 27 luglio 1999 è consentita l'utilizzazione di lavoratori interinali a tempo parziale.

Art. 9 - Apprendistato
Le parti, esaminata la evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro ed un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
Conseguentemente, le parti riconoscono la necessità di valorizzare il momento formativo del rapporto, prevedendo momenti di formazione teorica anche esterni al processo produttivo.
A tal fine, confermano il proprio impegno a condurre congiuntamente un progetto pilota per la sperimentazione dei nuovi modelli formativi per l'apprendistato e convengono di istituire una Commissione paritetica che provvederà a definire i contenuti delle attività formative per gruppi di figure professionali. In tale sede saranno individuate le modalità di svolgimento della formazione più idonee alle caratteristiche del settore.
In questo quadro, le parti assegnano agli Enti bilaterali un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze.

Assunzione dell'apprendista
Possono essere assunti con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni.
L'aspirante apprendista deve essere in possesso:
- del certificato comprovante l'adempimento dell'obbligo scolastico;
- del certificato medico attestante che le condizioni fisiche dell'apprendista ne consentano la sua occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto;
- del certificato di iscrizione nelle liste di collocamento.
Per l'assunzione di apprendisti il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.

Durata e qualifiche dell'apprendistato
La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla qualifica da conseguire, con le seguenti modalità:

Livello di inquadramento Durata in mesi
18
30
30
30
36

La contrattazione integrativa può stabilire una durata maggiore.
Per gli apprendisti assunti prima della data di stipula del presente accordo valgono le precedenti disposizioni in materia di durata.
In relazione alla possibilità di svolgere l'apprendistato si precisa che gli apprendisti interessati non potranno essere destinati a svolgere funzioni di coordinamento tecnico funzionale di altri lavoratori.
I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività. Ai fini della idoneità o meno dell'apprendista alla qualifica professionale che ha formato oggetto dell'apprendistato si fa riferimento alle norme di legge.

Periodo di prova
[…]
Il numero di apprendisti nelle singole imprese non potrà superare la proporzione di un apprendista ogni lavoratore qualificato o specializzato, comprendendo in tale numero anche quelli che appartengono a categorie per le quali l'apprendistato non è ammesso. Le frazioni di unità si computano per intero.
L'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio, in quanto compatibili o non espressamente derogato.
L'impegno formativo dell'apprendista è graduato in relazione all'eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere, con le seguenti modalità:

Titolo di studio Ore di formazione
Scuola dell'obbligo 120
Attestato di qualifica professionale 100
Diploma di scuola media superiore 80
Diploma universitario 60
Diploma di laurea 60

La formazione interna sarà finalizzata anche all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali utili all'impiego in posizioni riferibili allo stesso livello professionale previsto dal contratto, nonché in funzione di futuri sviluppi professionali, coerentemente con le relative declaratorie professionali e successive evoluzioni stabilite dal nuovo CCNL
I contenuti dei percorsi formativi e la durata della formazione esterna nel rispetto dei limiti sopra indicati, saranno definiti a livello consortile o di impresa ed illustrate alle OO.SS. firmatarie del presente accordo, tenendo conto, per specifiche professionalità, degli eventuali sviluppi in materia di certificazione di sicurezza.
La formazione dell'apprendista sarà seguita da un tutore aziendale che curerà la necessità di un raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione. Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le istituzioni al fine di ottenere le agevolazioni contributive previste ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge n. 196/1997 e dell'art. 4 del D.M. 8 aprile 1998 per i lavoratori impegnati in qualità di tutore.
La contrattazione integrativa può stabilire un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze nei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione o gli Enti bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.

Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza o di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche e che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio;
[…]
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lett. c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato e quelli di riordino del posto di lavoro.

Obblighi dell'apprendista
a) Seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti.
b) Prestare la sua opera con la massima diligenza.
c) Frequentare con assiduità e diligenza corsi di insegnamento complementare.
d) Osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. c) del presente articolo, anche se in possesso dei titoli di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.
Al termine del periodo di apprendistato, al lavoratore che venga confermato in servizio viene attribuita la medesima qualifica per la quale si era svolto l'apprendistato.
La conferma in servizio o, in alternativa, la conclusione del rapporto al termine del periodo di apprendistato, dovranno essere comunicate nel rispetto dei termini di preavviso.

Per quanto non previsto dal presente capo in materia di apprendistato e di istruzione professionale valgono le norme del presente contratto in quanto compatibili nonché le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.

Art. 10 - Contratto di formazione e lavoro
Le parti stipulanti recepiscono integralmente la legge n. 863/1984 e l'accordo interconfederale 18 dicembre 1988 e successive modifiche che divengono parte integrante del presente CCNL e si impegnano ad attivarsi con incontri in sede territoriale al fine di garantire la corretta applicazione delle predette normative tenute presenti le specificità del settore.
Le parti convengono altresì che sono escluse dall'applicazione del contratto di formazione e lavoro le professionalità di cui al 1° livello.

Art. 18 - Orario di lavoro
La durata dell'orario contrattuale di lavoro è fissata di norma in 38 ore settimanali. La distribuzione sarà contrattata tra le parti al livello aziendale con l'applicazione della disciplina relativa a "Procedure per il confronto a livello aziendale".
La durata normale del lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni. Per gli impiegati con funzioni direttive si richiamano le disposizioni di cui al R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692.
La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro è stabilita dall'azienda anche in modo non uniforme. L'azienda potrà realizzare, sulla base di motivate esigenze di produzione e/o di servizio, forme di orario fessurizzato, contrattate a livello aziendale secondo lo schema di cui al comma 1. In tal caso, l'impegno giornaliero complessivo tra periodi di effettiva prestazione e periodi di inoperosità non potrà superare le 10 ore.
In relazione all'attuazione dell'orario di lavoro ordinario settimanale, le aziende, ferme restando le determinazioni rese necessarie da esigenze di servizio improvvise ed eccezionali, possono ricorrere per periodi continuativi alla anticipazione o posticipazione delle prestazioni giornaliere sulla base dei turni programmati, entro il limite massimo di un'ora.
L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto in apposita tabella, da affiggersi secondo le norme di legge. […]
I lavoratori non possono rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti e/o attività.
Durante le giornate, il lavoratore ha diritto nelle ore di minor lavoro, ad almeno 1 ora di pausa non retribuita per la consumazione del pasto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dagli accordi aziendalmente in atto.
Le aziende nel fissare i turni di lavoro e di riposo per il personale avente le medesime qualifiche, provvederanno affinché tali turni siano, nell'ambito delle prestazioni tipiche dei vari servizi, disposti in modo tale che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra i lavoratori garantendo a ciascuno il riposo giornaliero e quello settimanale.
L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva conoscenza, in ogni caso, almeno 72 ore prima.
Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro solo quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di due ore. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio per il servizio o per l'attività di altri lavoratori, il termine precedente potrà essere eccezionalmente prolungato per tutta la durata del turno così iniziato.
I turni di lavoro del personale viaggiante devono essere "personalizzati" al fine di renderli sempre più coincidenti con l'orario contrattuale retribuito, tenuto conto dei periodi di riposo previsti dalla legge e delle soste turno ad integrazione dei periodi di prestazione continuativa che la tipologia del servizio comporta. Le singole fattispecie applicative formeranno oggetto di verifica fra le aziende e le competenti RSU nel senso che dovranno essere definiti cicli lavorativi plurisettimanali la cui durata sarà fissata in misura proporzionale all'orario contrattuale.
Per i lavoratori che svolgono mansioni di pulitori viaggianti, attese le caratteristiche e le esigenze tecniche del servizio, la prestazione normale giornaliera può raggiungere le 10 ore, fermo restando il rispetto dell'orario massimo settimanale risultante da una media plurisettimanale.
L'azienda, ai fini del raggiungimento dell'orario settimanale, può comandare il pulitore viaggiante per lo svolgimento di prestazioni anche in altri servizi gestiti dalla stessa. Per il computo dell'orario di lavoro effettuato dai pulitori viaggianti, si considera l'ora preventivamente fissata dall'impresa e quella reale di arrivo del treno assegnato nonché il tempo per le operazioni accessorie in quanto espletate.
Resta altresì confermato, sempre per il comparto degli appalti ferroviari, che l'eventuale distribuzione dell'orario settimanale di lavoro di cui al 1° comma su sei giorni lavorativi consecutivi, ove introdotta, comporterà, per la prestazione nella sesta giornata, il riconoscimento di una maggiorazione del 25% calcolata sulla retribuzione conglobata di cui all'Allegato 4, primo capoverso.
Norma di prima applicazione
A) All'atto dell'entrata in vigore della nuova disciplina contrattuale restano fermi gli schemi di orario (su cinque o sei giorni e, comunque, ogni altro regime di orario) cui è assoggettato il personale in forza alla data di sottoscrizione del presente contratto.
Eventuali modifiche relative alla distribuzione dell'orario di cui sopra saranno contrattate a livello aziendale con l'applicazione dello schema di "Procedura per il confronto a livello aziendale".
B) Le parti si danno atto che restano salve le disposizioni aziendalmente in vigore che prevedano di considerare completamente effettuata la prestazione dei pulitori viaggianti anche se la durata effettiva nel turno predisposto raggiunga soltanto le 36 ore settimanali. Resta, altresì, confermata la disposizione contrattuale in base alla quale, nel caso in cui non si raggiungano le 36 ore, il lavoratore è tenuto a completare l'orario settimanale di lavoro in servizio a terra.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che, nello stabilire le norma sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell'orario gli impiegati con funzioni direttive.
A tale effetto ed ai sensi dell'art. 3, n. 2 del R.D. 10 settembre 1923, n. 55 (regolamento per l'applicazione del R.D.L. sopra citato) si conferma che è da considerare personale direttivo escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro: "quello preposto alla Direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi".
La norma che esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro gli impiegati con funzioni direttive non si applica quando sia richiesto con comunicazione scritta il rispetto di un prestabilito orario di lavoro.

Art. 19 - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità
A fronte di esigenze aziendali comportanti variazioni di intensità dell'attività lavorativa per il personale di impianti fissi, l'orario normale di lavoro settimanale può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane.
A tal fine le aziende interessate attueranno programmi comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario normale di lavoro settimanale e fino al limite delle 48 ore settimanali, cui corrisponderanno settimane a prestazioni lavorative inferiori all'orario normale di lavoro. La diversa modulazione dell'orario contrattuale potrà riguardare sia singoli gruppi di lavoratori sia la totalità dei dipendenti dell'impresa.
La maggiore prestazione lavorativa resa in regime di flessibilità, non potrà superare complessivamente le 100 ore annue, suddivisibili al massimo nell'arco di 6 mesi, e dovrà essere recuperata mediante corrispondente rimodulazione dell'orario contrattuale, anche individuale, in periodi di minor intensità produttiva, sulla base di programmi prestabiliti.
[…]
Le imprese dovranno portare a conoscenza dei lavoratori interessati, almeno 15 giorni prima del loro inizio, i turni di lavoro in regime di flessibilità. Nel fissare i turni le imprese avranno cura di ripartire equamente fra i lavoratori le maggiori prestazioni richieste.
Eventuali difformità rispetto ai criteri che precedono, formeranno oggetto di esame su iniziativa delle Organizzazioni sindacali territorialmente competenti.
I riposi compensativi dovranno essere fruiti entro i 6 mesi successivi a quello in cui sono stati maturati.
L'eventuale esigenza di ricorso ad ulteriori prestazioni in regime di flessibilità oltre il limite sopra stabilito, formerà oggetto di definizione fra imprese e RSU
Le ore di prestazione in regime di flessibilità non possono essere richieste nelle giornate di riposo settimanale di cui all'art. ... né, in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, nel secondo giorno di riposo.
Le parti si danno atto che l'attuazione delle prestazioni in regime di flessibilità ai sensi del presente articolo, non costituisce modifica della distribuzione dell'orario contrattuale di lavoro.

Art. 20 - Lavoro oltre i limiti contrattuali
Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il lavoratore è tenuto a prestare, nei limiti consentiti dalla legge, la sua attività anche oltre l'orario normale stabilito nell'art. 18.
È considerato lavoro oltre i limiti contrattuali quello eseguito oltre l'orario contrattuale giornaliero e/o settimanale di prestazione.
I limiti delle ore individuali di straordinario sono fissate in un massimo di 80 ore trimestrali e 250 ore annue.
Per il personale viaggiante viene considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo il superamento delle ore complessive di ciascun ciclo di lavoro anche plurisettimanale la cui durata corrisponda proporzionalmente all'orario contrattuale definito dall'art. 18, calcolato su base mensile.
Nessun dipendente può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario entro i limiti stabiliti dal presente articolo.
Il dipendente non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
L'azienda darà informazione periodica dell'utilizzo del lavoro straordinario alla Rappresentanza sindacale unitaria.
[…]
Per il personale viaggiante comunque le eventuali ore superanti il limite massimo annuale daranno diritto a riposi compensativi per gruppi di 8 ore da godere entro 30 giorni compatibilmente con quanto sopra detto e ad una retribuzione supplementare pari al 30% della quota oraria calcolata come previsto al successivo art. 49.
Nell'ambito della regolamentazione di cui sopra, nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, diurno, notturno e festivo.
Le ore di lavoro straordinario dovranno essere richieste dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate nel registro "fogli di presenza Inail".
[…]

Art. 21 - Lavoro notturno
Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare, nei limiti consentiti dalla legge, la sua attività, sia di giorno che di notte (anche oltre l'orario normale stabilito).
[…]

Art. 22 - Riposo settimanale, lavoro domenicale e lavoro festivo
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerato giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo compensativo.
Nel caso in cui la prestazione lavorativa settimanale sia distribuita su cinque giorni, è considerato giorno di riposo settimanale il secondo dei due giorni liberi.
[…]
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo per il personale non viaggiante dovesse essere anticipata o posticipata rispetto al turno prestabilito, l'azienda ne darà comunicazione al lavoratore almeno 6 giorni prima. In mancanza di detta comunicazione il lavoratore avrà diritto ad una indennità pari al 30% del minimo tabellare orario per ogni ora di lavoro prestato secondo il normale orario.
Per il personale viaggiante, lo spostamento della giornata di riposo compensativo dovuto a particolari esigenze di servizio, potrà essere protratto oltre la settimana, ma non oltre le due, ed in tal caso si verificherà il cumulo di due riposi.
[…]

Art. 23 - Ferie
[…]
Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita ad esse e l'impresa è tenuta ad assegnarle.
[…]

Art. 28 - Recuperi
Fermo restando quanto previsto dall'art. 26, è ammesso il recupero a regime normale per le ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate tra l'azienda e la Rappresentanza sindacale unitaria, purché il recupero stesso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro il mese o il ciclo di lavoro successivo a quello in cui è avvenuta l'interruzione.
Al personale viaggiante saranno concessi, per il recupero dei giorni di mancata prestazione, permessi a titolo di ferie nel limite massimo di un terzo del monte ferie annuo.

Art. 33 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
In caso di infortunio o malattia professionale […] ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda valuterà la possibilità di adibirlo a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa, laddove ne sussistano i presupposti.
[…]

Art. 34 - Tutela dei portatori di handicap
Fatte salve le disposizioni di legge:
[…]
3) I soggetti di cui al precedente punto 2) possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
4) Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito mensile, fruibili anche in maniera continuativa, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
[…]
8) La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai punti 3) e 4), e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede senza il proprio consenso.
[…]
La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi retribuiti di cui ai commi 2 e 3, e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il proprio consenso.
[…]

Art. 35 - Tutela dei tossicodipendenti e degli etilisti
[…]
Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego nonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute di terzi. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza alla incolumità e la salute dei terzi, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, e sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici, secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale.
In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.

Art. 36 - Trattamento di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le vigenti norme di legge. […]

Art. 38 - Diritti e doveri delle parti
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti discendono dalle leggi e dai principi generali del diritto ove il presente contratto o il regolamento interno non dispongano. A tal proposito le aziende confermano le iniziative già in atto volte a ridurre i rischi legati allo svolgimento del lavoro dei propri dipendenti.
Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza, osservare le disposizioni del presente contratto nonché quelle impartite dai superiori, avere cura dei locali e di tutto quanto è a lui affidato (mobili, attrezzi, macchinari, utensili, strumenti, oggetti d'inventario, ecc.), rispondendo delle perdite, degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa, contestata e comprovata nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate agli oggetti in questione.
[…]
I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza ed educazione.
I lavoratori devono uniformarsi, oltre che al presente contratto, a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dall'azienda purché tali norme non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto.
Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del lavoratore.

Art. 39 - Indumenti di lavoro
[…]
Le dotazioni di indumenti di lavoro relative alle singole attività ricomprese nel CCNL, qualora non specificate negli allegati al presente contratto, saranno oggetto di esame a livello aziendale.

Allegato relativo alle imprese già disciplinate dal "CCNL per gli addetti ai servizi in appalto dalle Ferrovie dello Stato"
Le imprese forniranno a tutto il personale:
a) 2 abiti da lavoro (giubbotto e pantaloni o indumenti equivalenti) invernali e 2 abiti da lavoro (giubbotto e pantaloni o indumenti equivalenti) estivi ogni due anni;
b) 1 paio di scarpe invernali ed 1 estivo ogni due anni;
c) indumenti protettivi anche aventi caratteristiche di dispositivi di protezione individuale, in relazione alla natura delle prestazioni lavorative e per i servizi espletati.
L'eventuale fornitura di scarponi esclude la fornitura di cui al punto b) del 1° comma.
La fornitura degli indumenti sarà oggetto di confronto con la Rappresentanza sindacale.
La spesa per la fornitura degli indumenti normali e protettivi anche aventi caratteristiche di dispositivi di protezione individuale (esclusi quelli per la [d.lgs.] L. n. 626/1994) non potrà complessivamente superare l'importo massimo di lire 25.400 mensili pro-capite.
Nota a verbale
Per l'accompagnamento notte e ristorazione ferroviaria valgono gli accordi esistenti.

Art. 40 - Provvedimenti disciplinari
Gli inadempimenti del lavoratore possono dar luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) rimprovero verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore a 4 ore della retribuzione globale giornaliera;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
e) licenziamento per mancanze.
[…]

Art. 41 - Rimprovero verbale
Incorre nel rimprovero verbale il lavoratore che commetta lievi mancanze.

Art. 42 - Ammonizione scritta
L'ammonizione scritta può essere comminata in caso di recidiva nelle infrazioni di cui all'art. 41.

Art. 43 - Multa
Si riportano qui di seguito in via esemplificativa alcune mancanze per le quali può essere adottato il provvedimento della multa fino a 4 ore:
a) esecuzione negligente del lavoro;
b) lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
[…]
e) violazione del divieto di fumare, laddove questo sussista;
[…]

Art. 44 - Sospensione
Si riportano qui di seguito in via esemplificativa alcune mancanze per le quali può essere adottato il provvedimento di sospensione.
- Sospensione fino ad un massimo di 5 giorni:
a) esecuzione delle prestazioni in modo non conforme agli standards operativi ovvero ai requisiti tecnici qualitativamente previsti e comunicati;
b) danneggiamento colposo del materiale aziendale o di quello del committente;
[…]
f) recidiva in una delle mancanze per le quali sia stata comminata la multa;
[…]
- Sospensione da 6 a 10 giorni:
[…]
b) abbandono anche temporaneo del posto di lavoro senza preventiva autorizzazione;
c) abbandono del posto di lavoro da parte del personale turnista senza aver avuto la sostituzione nei termini contrattuali;
[…]
e) esecuzione di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi;
f) stato di ubriachezza;
g) lavoratore che si addormenti durante l'orario di lavoro;
h) mancato rispetto delle norme anti-infortunistiche e di sicurezza del lavoro;
[…]
j) rifiuto di eseguire l'attività lavorativa secondo le disposizioni ricevute dai superiori;
k) diverbio litigioso nell'ambito aziendale con ricorso alle vie di fatto in forma lieve.

Art. 45 - Licenziamento per mancanze
A) Licenziamento con preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggiore gravità rispetto a quelle contemplate nel precedente art. 44, non sono tali da rendere applicabile la sanzione di cui alla lett. B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione ai superiori;
[…]
d) recidiva in una qualunque delle mancanze contemplate in via esemplificativa nell'art. 44, per la quale sia stato comminato un provvedimento di sospensione nei dodici mesi precedenti;
e) commissione di più mancanze sanzionabili con i provvedimenti previsti dagli artt. 43 e 44, ove siano state comminati provvedimenti di sospensione per tali mancanze.
B) Licenziamento senza preavviso
Il licenziamento senza preavviso può essere adottato per tutte le mancanze di gravità tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.
Si riportano di seguito in via esemplificativa alcune mancanze per le quali può essere adottato tale provvedimento:
a) grave insubordinazione ai superiori;
[…]
c) danneggiamento doloso di materiale dell'azienda o del committente;
[…]
e) rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui all'art. 5, L. 20 maggio 1970, n. 300;
f) esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda, per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e con l'impiego di materiale dell'azienda;
g) diverbio litigioso con ricorso alle vie di fatto in forma grave nell'ambito aziendale;
h) rissa nell'ambito aziendale.
[…]

Art. 54 - Indennità varie
Restano in vigore le normative previste nei singoli contratti di provenienza.
Entro trenta giorni le parti provvederanno a definire l'elenco completo delle indennità tutt'ora vigenti.
Dichiarazione delle parti
Entro 30 giorni dalla data odierna, le parti completeranno i testi inerenti agli accordi interconfederali in materia di RSU, RLS,  [d.lgs.] L. n. 626/1994 e disciplina relativa a diritto allo studio, molestie sessuali, pari opportunità.
Nelle more restano in vigore le situazioni in atto.
[…]