Tipologia: CCNL
Data firma: 15 maggio 2001
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Aran e Cgil/Fp, Cisl/Fps, Uil/Pa, Cisal/Scalco, Rdb/Andico, Confsal/Fnp, Ugl, Cida/Asdico e Cgil, Cisl, Uil, Cisal, Rdb, Confsal, Ugl, Cida
Comparti: Enti art. 70 d.lgs. 165/200, P.A., Coni
Fonte: ARAN

Sommario:

Parte I
Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 - Obiettivo e campo di applicazione
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 3 - Obiettivi e strumenti
Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa
Art. 5 - Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo
Art. 6 - Informazione
Art. 7 - Concertazione
Art. 8 - Consultazione
Art. 9 - Forme di partecipazione
Art. 10
Art. 11 - Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali
Art. 11 bis - Composizione delle delegazioni nella contrattazione integrativa
Art. 12 - Principi e regole di comportamento
Art. 13 - Interpretazione autentica dei contratti
Art. 14 - Comitato per le pari opportunità
Titolo III Il rapporto di lavoro
Art. 15 - Il contratto individuale di lavoro
Art. 16 - Periodo di prova
Art. 17 - Lavoratori disabili
Art. 18 - Mutamento di mansioni per inidoneità psico-fisica
Art. 19 - Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza
Art. 20 - Ricostituzione del rapporto di lavoro
Titolo IV Cause di sospensione del rapporto di lavoro
Art. 21 - Aspettativa per motivi familiari o personali
Art. 22 - Servizio militare e servizio sostitutivo civile
Art. 23 - Assenze per malattia
Art. 24 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
Art. 25 - Diritto allo studio
Art. 26 - Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
Art. 27 - Altre aspettative previste da disposizioni di legge
Art. 28 - Disposizioni comuni sulle aspettative
Art. 29 - Congedi per la formazione
Art. 30 - Congedi dei genitori
Art. 31 - Congedi per eventi e cause particolari
Art. 32 - Permessi retribuiti
Titolo V Flessibilità del rapporto di lavoro
Art. 33 - Assunzioni a tempo determinato
Art. 34 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 35 - Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 36 - Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 37 - Disciplina sperimentale del telelavoro
Art. 38 - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
Art. 39 - Contratto di formazione e lavoro
Titolo VI Orario di lavoro e sue articolazioni
Art. 40 - Orario di lavoro
Art. 41 - Riduzione dell'orario
Art. 42 - Turnazioni
Art. 43 - Banca delle ore
Art. 44 - Reperibilità
Art. 45 - Riposo compensativo
Titolo VII Formazione
Art. 46 - La formazione: obiettivi e strumenti
Titolo VIII Sistema di classificazione
Art. 47 - Obiettivi
Art. 48 - Il sistema di classificazione del personale
Art. 49 - Accesso dall'esterno alle categorie
Art. 50 - Progressione economica all'interno della categoria
Art. 51 - Criteri di selezione ai fini della progressione economica all'interno della categoria
Art. 52 - Sviluppo professionale del personale nel sistema di classificazione
Art. 53 - Sistema di valutazione
Art. 54 - Posizioni organizzative
Art. 55 - Conferimento e revoca degli incarichi di posizioni organizzative
Art. 56 - Mansioni superiori nel sistema di classificazione
Art. 57 - Collocazione del personale in servizio nelle nuove posizioni economiche del sistema di classificazione
Titolo IX Norme disciplinari
Art. 58 - Doveri del dipendente
Art. 59 - Responsabilità
Art. 60 - Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi
Art. 61 - Sanzioni e procedimento disciplinare
Art. 62 - Codice disciplinare
Art. 63 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
Art. 64 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
Titolo X Trattamento economico
Art. 65 - Incrementi tabellari
Art. 66 - Effetti dei nuovi stipendi
Art. 67 - Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
Art. 68 - Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
Art. 69 - Collegamento tra produttività ed incentivi
Art. 70 - Lavoro straordinario
Art. 71 - Trattamento di trasferta
Art. 72 - Trattamento di trasferimento in Italia
Art. 73 - Copertura assicurativa
Art. 74 - Patrocinio legale
Art. 75 - Servizio mensa e buoni pasto
Art. 76 - Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali
Art. 77 - Benefici di natura assistenziale e sociale
Art. 78 - Trattenute per scioperi brevi
Art. 79 - Retribuzione e sue definizioni
Art. 80 - Struttura della busta paga
Art. 81 - Disapplicazione di disposizioni in contrasto con la disciplina contrattuale sul trattamento economico
Titolo XI Disposizioni speciali per l'area dei professionisti
Art. 82 - Incrementi tabellari e trattamento economico dei professionisti
Art. 83 - Effetti dei nuovi stipendi
Art. 84 - Costituzione e finanziamento del fondo per la retribuzione accessoria dei professionisti
Titolo XII Disposizioni particolari
Art. 85 - Disposizioni speciali per il personale con qualifica ad personam di ispettore generale e direttore di divisione
Art. 86 - Disposizioni speciali per il personale utilizzato presso le federazioni sportive nazionali
Art. 87 - Previdenza complementare
Art. 88 - Disapplicazioni
Art. 89 - Norme di rinvio
Tabella 1 - Corrispondenze con le nuove posizioni economiche
Tabella 2 - Aumenti mensili tabellare
Tabella 3 - Tabellari annui
Tabella 4 - Categorie e posizioni economiche di sviluppo
Tabella 5 - Categorie e posizioni economiche di sviluppo
Tabella 6 - Indennità integrativa speciale
Allegato A

CCNL per il personale dipendente del Coni - quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999

A seguito del parere favorevole espresso in data 11 aprile 2001 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, sulla base della intesa intercorsa con il Coni, sul testo dell'accordo relativo al CCNL del personale non dirigente dello stesso Coni per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, nonché della certificazione della Corte dei Conti, in data 24 aprile 2001, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 15 maggio 2001 ha avuto luogo l'incontro tra: l'Aran […] e le Organizzazioni Sindacali: Cgil/Fp, Cisl/Fps, Uil/Pa, Cisal/Scalco, Rdb/Andico, Confsal/Fnp, Ugl, Cida/Asdico, Confederazioni Sindacali: Cgil, Cisl, Uil, Cisal, Rdb, Confsal, Ugl, Cida
Al termine della riunione, le parti, hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale non dirigente del Coni per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999, nel testo allegato.

Parte I
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 - Obiettivo e campo di applicazione

1. Il presente CCNL intende porsi in linea di coerenza e di sostegno rispetto ai processi di innovazione, riforma e valorizzazione delle risorse umane e delle professionalità, in corso nel Coni, ed è stipulato ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 29/1993 nonché in attuazione del D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e della legge 31 gennaio 1992, n. 138.
2. Il presente CCNL si applica a tutto il personale dipendente dal Coni con rapporto di lavoro a tempo sia indeterminato che determinato, esclusi i dirigenti e i dirigenti sanitari, ivi compreso il personale utilizzato presso le federazioni sportive nazionali ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, nonché al personale di cui all'art. 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
3. Il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs. n. 29/1993.
4. Al personale dell'Ente soggetto a processi di mobilità in conseguenza di provvedimenti fusione, soppressione, trasformazione, riordino o privatizzazione, si applica il presente contratto sino alla data di decorrenza dell'inquadramento definitivo nella nuova amministrazione o ente pubblico o privato, data dalla quale decorre il contratto collettivo vigente nel comparto o ente di destinazione.
5. Le clausole del presente contratto non si applicano ai giornalisti ed ai pubblicisti con rapporto di lavoro disciplinato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 3 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità dell'Ente e dei sindacati, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di migliorare e mantenere elevate la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività e dei servizi istituzionali.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, in grado di favorire la collaborazione tra le parti, per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.
3. In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali a livello di ente si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva integrativa, tra i soggetti e sulle materie, i tempi e le modalità indicate dal presente contratto;
b) informazione;
c) concertazione;
d) consultazione;
e) altre forme di partecipazione previste dal presente CCNL;
f) interpretazione autentica dei contratti collettivi.

Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa
1. Il Coni attiva, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli indicati dalla richiamata disposizione legislativa, utilizzando le risorse finanziarie indicate nell'art. 67 nel rispetto della disciplina di cui all'art. 68.
2. La contrattazione collettiva integrativa è strutturata su due livelli: il primo a livello di ente ed il secondo a livello decentrato, coincidente con le aggregazioni delle strutture correlate agli ambiti di elezione delle RSU.
3. In sede di contrattazione collettiva integrativa a livello di ente sono regolate le seguenti materie:
a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie indicate nell'articolo 67 per le finalità e secondo la disciplina di cui all'articolo 68;
b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale ed alle metodologie di valutazione, in relazione ad obiettivi e programmi di innovazione organizzativa, incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio;
c) i criteri generali per la corresponsione di compensi, con riguardo alle condizioni di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizione a rischio, nonché a prestazioni finanziate da apposite disposizioni di legge;
d) le linee di indirizzo e la programmazione generale per i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale;
e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;
f) le implicazioni in ordine alla qualità del lavoro ed alle professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
g) le modalità e verifiche per l'attuazione della riduzione dell'orario di lavoro, ad integrazione e nel quadro delle disposizioni contenute nel presente CCNL;
h) i criteri generali per la elevazione del contingente dei posti a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 34, comma 10;
i) le forme di copertura assicurativa del personale e dell'uso delle attrezzature utilizzate nel telelavoro;
j) le iniziative per l'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, ivi comprese le proposte di azioni positive;
k) gli accordi di mobilità;
l) la individuazione di nuovi profili professionali;
m) i criteri generali per la definizione delle procedure di selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno di ciascuna categoria di cui all'articolo 51;
n) i criteri per la attuazione degli interventi di natura assistenziale anche con riferimento all'assicurazione sanitaria integrativa;
o) la ponderazione dei criteri per la mobilità degli esuberi di cui all'art. 19, comma 4;
p) le iniziative formative per la ricollocazione degli esuberi di cui all'art. 19, comma 5;
q) la determinazione del numero massimo delle ore di straordinario da destinare alla banca delle ore;
r) la disciplina della reperibilità di cui all'art. 44 e la definizione dei relativi compensi compresi tra il minimo ed il massimo ivi stabiliti.
s) i criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro e delle sue diverse tipologie di cui all'art. 40;
t) i criteri e le condizioni per la corresponsione dell'indennità di trasferimento di cui all'art. 72, comma 2;
u) criteri per la ripartizione dei permessi per il diritto allo studio di cui all'art. 25, comma 1;
v) disciplina dei compiti per specifiche responsabilità di cui all'art. 68, comma 2, lett. g);
w) le condizioni per la fruizione del buono pasto;
x) gli importi delle indennità per il personale sanitario e tecnico sanitario dell'Istituto di Scienza dello Sport;
y) i criteri generali per la organizzazione dei turni di cui all'art. 42;
z) criteri per la utilizzazione delle risorse di cui all'art. 68 comma 3;
aa) i criteri per la individuazione dei congedi per la formazione di cui all'art. 29.
4. In sede di contrattazione decentrata a livello di aggregazione di strutture sono regolate le seguenti materie e le altre, tra quelle di cui al comma 3, eventualmente demandate in sede di contrattazione integrativa nazionale:
a) i criteri di applicazione e di gestione in sede locale della disciplina definita ai sensi del comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), i), j), r, s), y);
b) i criteri di applicazione, con riferimento ai tempi e alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché delle misure necessarie per agevolare il lavoro dei disabili.
[…]
6. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali e non possono comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell'ente. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

Art. 6 - Informazione
1. Il Coni fornisce informazioni puntuali ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, anche su loro richiesta, sulle misure in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
2. Il Coni è tenuto a fornire un'informazione preventiva, facendo pervenire anticipatamente e tempestivamente la documentazione necessaria su tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa, concertazione e consultazione nonché sulle seguenti:
A) ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1:
- introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
- interventi per la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro e le sue modifiche;
- andamento dell'occupazione e politiche occupazionali;
- criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di innovazione e di sperimentazione gestionale;
- modalità di realizzazione dei progetti di telelavoro e ambito delle professionalità da impiegare negli stessi progetti;
- percentuale di posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale;
- programmi di formazione del personale;
- politiche di miglioramento dei servizi sociali;
- numero contenuti motivi e durata dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi;
- criteri per il conferimento delle mansioni superiori;
- disciplina delle trasferte di cui al comma 11 dell'art. 71;
- individuazione delle sedi di servizio disagiate ai sensi dell'art. 72 comma 4;
- politiche di outsourcing e di esternalizzazione dei servizi.
B) Ai soggetti sindacali di cui all'art. 10 comma 2, per gli aspetti pertinenti agli interessi delle strutture aggregate:
- verifica periodica della produttività delle strutture;
- stato dell'occupazione e politiche degli organici aventi riflessi sulle sedi aggregate;
- criteri generali per la riorganizzazione degli uffici in sede aggregata;
- criteri generali sull'organizzazione del lavoro nelle sedi aggregate;
- iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale;
- programmi di formazione del personale nelle sedi aggregate;
- misure programmate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Nelle seguenti materie l'informazione è successiva, con frequenza almeno annuale, ed ha per oggetto i criteri e le linee generali circa gli atti di gestione adottati e i relativi risultati:
A) Ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1:
- andamento generale e risultati applicativi della mobilità del personale;
- distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni;
- distribuzione complessiva delle risorse per la produttività individuale e collettiva e il miglioramento dei servizi, ai sensi dell'art. 68;
- funzionamento dei servizi sociali;
- attuazione dei programmi di formazione del personale;
- applicazione parametri di misurazione di produttività e rilevazione della qualità dei servizi;
- applicazione criteri e graduatoria per la fruizione dei permessi per diritto allo studio di cui all'art. 25 comma 7;
- distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario e utilizzo delle relative prestazioni.
B) Ai soggetti sindacali di cui all'art. 10 comma 2 per gli aspetti pertinenti agli interessi delle strutture aggregate:
- applicazione di parametri di misurazione della qualità dei servizi e dei risultati nelle sedi aggregate, con particolare riferimento alla soddisfazione dell'utenza;
- attuazione dei programmi di formazione del personale, nelle sedi aggregate;
misure adottate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario e utilizzo delle relative prestazioni, in sede aggregata.
4. Ai fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta di ciascuna di esse, si incontrano con cadenza almeno annuale ed in caso di presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi e per l'innovazione tecnologica degli stessi. La documentazione è fornita ai soggetti sindacali di cui all'art. 10 comma 2 con un congruo anticipo, salvo i casi di urgenza.

Art. 7 - Concertazione
1. Ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'art. 10, ricevuta l'informazione, può attivare, entro i successivi cinque giorni, mediante richiesta scritta, la concertazione.
2. La richiesta di concertazione è effettuata dai soggetti di cui all'art. 10, comma 1 sui criteri generali per la disciplina delle seguenti materie:
a) trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro;
b) articolazione dell'orario di servizio;
c) conferimento e revoca degli incarichi di cui all'art. 55, e loro valutazione periodica;
d) graduazione delle posizioni di cui all'art. 54, ai fini dell'attribuzione della relativa indennità;
e) modalità di realizzazione dei progetti di telelavoro e ambito delle professionalità da impiegare negli stessi progetti;
f) definizione delle procedure selettive ai fini dello sviluppo professionale di cui all'art. 52;
g) modalità di attuazione delle misure di cui all'art. 14, comma 5, in materia di pari opportunità;
politiche degli organici.
3. La richiesta di concertazione è effettuata dai soggetti di cui all'art. 10, comma 2 sui criteri generali per la disciplina delle seguenti materie:
a) modalità di attuazione delle misure di cui all'art. 14, comma 5, in materia di pari opportunità, nelle sedi aggregate;
b) verifica periodica della produttività, nelle sedi aggregate.
4. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
5. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di pervenire ad un accordo. Il confronto deve, comunque, concludersi nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito dello stesso è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.

Art. 8 - Consultazione
1. La consultazione è attivata prima dell'adozione, da parte dell'ente, degli atti interni di organizzazione aventi riflesso sul rapporto di lavoro ed è facoltativa, salvo che per i casi previsti al comma 2.
2. La consultazione è obbligatoria per le materie di seguito indicate:
A) nei confronti dei soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1:
a. organizzazione e disciplina degli uffici
b. numero, contenuti anche economici, durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e relativi costi
c. criteri generali sui motivi di ricorso ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo
d. criteri generali per il conferimento di mansioni superiori di cui all'art. 56 fatta salva la disciplina di prima applicazione di cui al comma 6 dello stesso art. 56.
B) nei confronti dei soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2:
a. organizzazione e disciplina degli uffici
3. Resta ferma la consultazione del rappresentante per la sicurezza nei casi di cui all'art. 19 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

Art. 9 - Forme di partecipazione
1. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, la formazione del personale, possono essere costituite, a richiesta, e senza oneri aggiuntivi per l'Ente, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'ente è tenuto a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi.
2. È istituita una Conferenza di rappresentanti dell'Ente e delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa. La Conferenza esamina due volte l'anno - una delle quali prima della presentazione del bilancio di previsione agli organi deliberanti - le linee essenziali di indirizzo in materia di organizzazione e gestione dell'ente, con particolare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati in termini di efficienza, di efficacia e di qualità dei servizi istituzionali.
3. La composizione degli organismi di cui al presente articolo, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.

Art. 10
1. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di ente di cui all'art. 4, comma 3 sono le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione decentrata di cui all'art. 4, comma 4 sono:
- le RSU;
- le organizzazioni territoriali delle associazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.

Art. 11 bis - Composizione delle delegazioni nella contrattazione integrativa
1. Per la parte pubblica, la delegazione è composta come segue:
a) in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 4 comma 3: dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato, dal Segretario generale o suo delegato, da una rappresentanza dei dirigenti espressamente nominata dalla Giunta nazionale; b) in sede di contrattazione decentrata di cui all'art. 4 comma 4: da una rappresentanza di dirigenti espressamente nominata con atto della Giunta nazionale del Coni, che individua anche il presidente di delegazione.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta come segue:
a) in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 4 comma 3: dalle organizzazioni sindacali firmatarie di cui all'art. 10 comma 1;
b) in sede di contrattazione decentrata di cui all'art. 4 comma 4: dalle RSU e dai soggetti sindacali di cui all'art. 10 comma 2.
3. L'Ente può avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran).

Art. 13 - Interpretazione autentica dei contratti
1. Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione dei contratti collettivi, nazionali o integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato rispettivamente con le procedure di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 29/1993 o con quelle previste dagli articoli 4 e 5 del presente CCNL, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto. 2. La medesima procedura può essere attivata anche a richiesta di una delle parti.

Art. 14 - Comitato per le pari opportunità
1. Il Comitato per le pari opportunità, istituito ai sensi delle disposizioni vigenti, assicura la promozione di una reale parità tra donne e uomini
2. Il Comitato, presieduto da un rappresentante dell'Ente, è costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'Ente; per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
3. Il comitato per le pari opportunità ha il compito di:
a) svolgere attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla legge n. 903/1977 e alla legge n. 125/1991, anche alla luce della evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione dell'Unione Europea;
b) individuare i fattori che ostacolano l'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro proponendo iniziative dirette al loro superamento, anche al fine del perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali di cui si deve tenere conto anche nell'attribuzioni di incarichi o funzioni qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare, per la generalità dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale;
c) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle donne lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità
d) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno;
e) formulare proposte per favorire l'accesso ai corsi di formazione professionale e sulle modalità di svolgimento degli stessi, sulla flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali, sui processi di mobilità;
f) raccogliere i dati relativi alle materie di competenza, che l'Ente è tenuto a fornire, e formulare proposte per la contrattazione integrativa.
4. In sede di contrattazione integrativa, tenendo conto delle proposte formulate dal Comitato per le pari opportunità, sono concordate le misure volte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, considerando anche la posizione delle donne in seno alla famiglia. Il Coni fornisce un'adeguata informazione al Comitato per le pari opportunità sull'andamento e gli esiti della contrattazione in relazione alle predette misure.
5. Le modalità di attuazione delle misure di cui ai commi precedenti sono oggetto di informazione preventiva e, a richiesta, di concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1 e, limitatamente alle modalità di attuazione nelle sedi aggregate, con i soggetti di cui all'art. 10, comma 2.
6. Il Coni favorisce la operatività del Comitato e garantisce gli strumenti idonei al suo funzionamento, mettendo, tra l'altro, immediatamente a disposizione adeguati locali per la sua attività; in particolare valorizza e pubblicizza, negli ambienti di lavoro, le iniziative e i risultati del lavoro svolto.
7. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e, comunque, fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.

Titolo III Il rapporto di lavoro
Art. 17 - Lavoratori disabili

1. Al fine di valorizzare pienamente la capacità e le potenzialità dei lavoratori disabili, il Coni, nell'ambito delle forme di partecipazione di cui all'art. 9 individua e realizza le iniziative per una corretta attuazione della disciplina della legge n. 68/2000 anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 24 della legge 104/1992 per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
2. Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni descritte nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, trovano applicazione le agevolazioni di cui agli artt. 21 e 33 della legge medesima e successive modificazioni, secondo gli accertamenti previsti dalla stessa.

Art. 18 - Mutamento di mansioni per inidoneità psico-fisica
1. Nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento dei compiti del proprio profilo professionale, il Coni non può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperare lo stesso dipendente al servizio impiegandolo in altro profilo riferito alla stessa categoria di inquadramento assicurando un adeguato percorso di riqualificazione.
2. In caso di mancanza di posti, previo consenso dell'interessato, il dipendente può essere impiegato in un profilo di categoria immediatamente inferiore.
3. I posti che si rendono vacanti successivamente alla eventuale applicazione della disciplina del comma 2, sono prioritariamente destinati alla ricollocazione dei dipendenti che hanno fruito della medesima disciplina.
4. Nel caso di destinazione ad un profilo appartenente a categoria inferiore, il dipendente ha diritto al mantenimento del trattamento retributivo, non riassorbibile, della posizione economica di provenienza, ove questa sia più favorevole.
5. Nel caso in cui detto personale non possa essere ricollocato nell'ambito del Coni con le modalità previste dai commi precedenti, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 19.

Titolo IV Cause di sospensione del rapporto di lavoro
Art. 24 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio

1. All'art. 34 del CCNL del 19.11.996 sono aggiunti i seguenti commi:
"4. Le assenze di cui al presente articolo non sono cumulabili, ai fini del calcolo del periodo di comporto, con le assenze per malattia di cui all'articolo 33.
5. Nel caso di lavoratori che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia collegata a causa di servizio eventuali disabilità trova applicazione l'art. 1, comma 7, della legge n. 68/1999. Nel caso di lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia, trova applicazione l'art. 4, comma 4 della stessa legge."

Art. 30 - Congedi dei genitori
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge n. 1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000.
2. Nel presente articolo tutti i richiami alle disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n. 903/1977 si intendono riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n. 53/2000.
[…]
4. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. […]
10. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate anche dal padre.

Titolo V Flessibilità del rapporto di lavoro
Art. 33 - Assunzioni a tempo determinato

1. In applicazione e ad integrazione di quanto previsto dalla legge n. 230/1962 e successive modificazioni e dall'art. 23, comma 1, della legge n. 56/1997, il Coni può stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato nei seguenti casi:
- per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi compresi i casi di personale in distacco sindacale e quelli relativi ai congedi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge n. 53/2000; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate (con l'esclusione delle ipotesi di sciopero), l'assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare l'affiancamento del lavoratore che si deve assentare;
- per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dagli articoli 4, 5, 7 della legge n. 1204/1971 e dagli articoli 6 e 7 della legge n. 903/1977, come modificate dall'art. 3 della legge n. 53/2000; in tali casi l'assunzione a tempo determinato può avvenire anche trenta giorni prima dell'inizio del periodo di astensione;
- per soddisfare le esigenze organizzative dell'Ente nei casi di trasformazione temporanea di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per un periodo di sei mesi;
- per lo svolgimento di attività stagionali, nell'ambito delle vigenti disposizioni;
- per soddisfare particolari esigenze straordinarie, anche derivanti dall'assunzione di nuovi servizi o dall'introduzione di nuove tecnologie, non fronteggiabili con il personale in servizio, nel limite massimo di nove mesi;
- per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi predisposti dagli Enti, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio, nel limite massimo di dodici mesi;
per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse categorie, per un periodo massimo di otto mesi e purché siano avviate la procedure per la copertura dei posti stessi.
2. Il Coni disciplina, con gli atti previsti dal proprio ordinamento, nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 e 36 bis del D. Lgs. n. 29/1993, le procedure selettive per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a termine nelle ipotesi di cui al comma 1.
3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, l'ente può procedere ad assunzioni a termine anche per lo svolgimento delle mansioni di altro lavoratore, diverso da quello sostituito, assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso al conferimento di mansioni superiori ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs .n. 29/1993, a quelle proprie del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nel contratto individuale è specificato per iscritto la causa della sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi per tale non solo il dipendente assente con diritto alla conservazione del posto ma anche l'altro dipendente di fatto sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente comma 3. La durata del contratto può comprendere anche periodi di affiancamento necessari per il passaggio delle consegne.
[…]
7. L'assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero, per i profili professionali per i quali è consentito, anche a tempo parziale.
[…]
9. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine
[…]

Art. 37 - Disciplina sperimentale del telelavoro
1. Il Coni, previa informazione ed incontro con i soggetti sindacali di cui all'art. 10 comma 1, può definire progetti per la sperimentazione del telelavoro nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 3 del DPR 8.3.1999 n. 70 e dal CCNL quadro sottoscritto il 23 marzo 2000, con particolare riferimento alla disciplina dell'art. 3 dello stesso CCNL quadro, al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane.
2. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente;
b) altre forme del lavoro a distanza come il lavoro decentrato da centri satellite, i servizi di rete e altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.
3. La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese del Coni, sul quale gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per i lavoratori. Nel caso di telelavoro a domicilio, può essere installata una linea telefonica dedicata presso l'abitazione del lavoratore con oneri di impianto e di esercizio a carico del Coni, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entità dei rimborsi, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici.
4. I partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro sono individuati secondo le previsioni di cui all'art. 4 del CCNL quadro del 23 marzo 2000.
5. Il Coni definisce, in relazione alle caratteristiche dei progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria, che non può essere inferiore ad un giorno per settimana, nell'ambito dei criteri definiti ai sensi del comma 1.
6. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora ciascuno concordati con il Coni nell'ambito dell'orario di servizio; per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo è unico con durata di un'ora. Per effetto della autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie notturne o festive né permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario.
[…]
8. Il Coni definisce in sede di contrattazione integrativa, le iniziative di formazione che assumono carattere di specificità e di attualità nell'ambito di quelle espressamente indicate dall'art. 5, commi 5 e 6 dell'accordo quadro del 23/03/2000; utilizza, a tal fine, le risorse destinate al progetto di telelavoro.
9. Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro e qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi, il Coni attiva opportune iniziative di aggiornamento professionale dei lavoratori interessati per facilitarne il reinserimento.
10. […] In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione del Coni.
11. Il Coni, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipula polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
a) danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
b) danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature;
c) copertura assicurativa Inail.
12. La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 626/1994, è inviata ad ogni dipendente per la parte che lo riguarda, nonché al rappresentante della sicurezza.
[…]
14. È garantito al lavoratore l'esercizio dei diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini della sua partecipazione all'attività sindacale, il lavoratore deve poter essere informato attraverso la istituzione di una bacheca sindacale elettronica e l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.

Art. 38 - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
1. Il Coni può stipulare contratti di lavoro temporaneo, secondo la disciplina della legge n. 196/1997, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità del reclutamento ordinario previste dal D.Lgs. 29/1993.
2. I contratti di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge 196/1997, sono stipulati nelle ipotesi di seguito illustrate e nel rispetto dei criteri generali indicati nel comma 1:
a) per far fronte a picchi di attività non prevedibili, e per un periodo massimo di 60 giorni, o ad esigenze eccezionali derivanti anche da innovazioni legislative;
b) in presenza di eventi eccezionali e motivati non considerati in sede di programmazione dei fabbisogni, per la temporanea copertura di posti vacanti, per un periodo massimo di 60 giorni e a condizione che siano state avviate le procedure per la loro copertura; il limite temporale è elevato a 180 giorni per la temporanea copertura di posti relativi a profili professionali non facilmente reperibili o comunque necessari a garantire i livelli di prestazione attesi;
c) per soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, purché l'autonomia professionale e le relative competenze siano acquisite dal personale in servizio entro e non oltre quattro mesi;
d) per particolari fabbisogni professionali connessi all'attivazione ed all'aggiornamento di sistemi di controllo di gestione e di elaborazione di manuali di qualità e carte dei servizi.
3. Il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non può superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso il Coni, arrotondando, in caso di frazioni, all'unità superiore.
4. Il ricorso al lavoro temporaneo non è consentito per i profili della categoria A nonché per il personale ispettivo.
5. Nei casi di contratti di lavoro temporaneo per sostituzione di lavoratori assenti di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) della legge n. 196/1997, la durata dei contratti può comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle consegne, per un massimo di quindici giorni.
6. Il Coni è tenuto, nei riguardi dei lavoratori temporanei, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D.Lgs. 626/1994, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa cui sono impegnati.
[…]
9. I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare presso il Coni i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
10. Il Coni provvede alla tempestiva e preventiva informazione e consultazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 10 comma 1, sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d'urgenza il Coni fornisce l'informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell'art. 7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n. 196.
11. Alla fine di ciascun anno, il Coni fornisce ai soggetti sindacali firmatari del presente CCNL tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto della percentuale fissata dal comma 3. Entro lo stesso termine il Coni fornisce alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL tutte le informazioni di cui al precedente comma 10.
12. In conformità alle vigenti disposizioni di legge, è fatto divieto al Coni di attivare rapporti per l'assunzione di personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Art. 39 - Contratto di formazione e lavoro
1. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale, il Coni può stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
2. Il Coni non può stipulare contratti di formazione e lavoro qualora abbia proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che l'assunzione avvenga per l'acquisizione di profili professionali diversi da quelli dichiarati in eccedenza, fatti salvi i posti necessari per la ricollocazione del personale ai sensi dell'art. 19.
3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze.
4. Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato:
a) per l'acquisizione di professionalità elevate ed intermedie;
b) per agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio.
Le esigenze organizzative che giustificano l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per altre assunzioni a tempo determinato.
5. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente sistema di classificazione del personale, sono considerate elevate le professionalità inserite nella categoria C e intermedie le professionalità inserite nella categoria B.
6. La formazione, nel caso previsto dalla lett. a) del comma 4, ha una durata di almeno 80 ore per le professionalità intermedie e di almeno 130 ore per le professionalità elevate e deve essere effettuata in luogo della prestazione lavorativa. Nella ipotesi di cui alla lett. b) del comma 4, la formazione ha una durata di almeno 20 ore e deve riguardare: la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro, la prevenzione ambientale ed anti-infortunistica.
7. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui all'art. 15, e deve contenere l'indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso. In particolare la durata è fissata in misura non superiore a 24 mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non superiore a dodici mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del contratto di formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
[…]
9. Il trattamento normativo è quello previsto per i lavoratori a tempo determinato. Il periodo di prova è stabilito in un mese nei contratti di un anno ed è elevato proporzionalmente in relazione alla maggiore durata. Nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà del contratto di formazione di cui è titolare.
10. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
11. Il contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere prorogato o rinnovato. Ai soli fini del completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione il contratto può essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della sospensione stessa:
a) malattia
b) gravidanza e puerperio
c) astensione facoltativa post partum
d) servizio militare di leva e richiamo alle armi
e) infortunio sul lavoro
[…]
17. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro hanno diritto di esercitare i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.

Titolo VI Orario di lavoro e sue articolazioni
Art. 40 - Orario di lavoro

1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è di norma articolato su cinque giorni settimanali, ovvero su sei giorni per i servizi da erogarsi con carattere di continuità e che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana.
2. L'articolazione dell'orario di servizio è determinata dal Coni, al fine della armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive e generali dell'utenza. I criteri generali per tale articolazione sono oggetto di informazione e, a richiesta, di concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1.
3. Le tipologie dell'orario di lavoro, nel rispetto della programmazione dei servizi e delle attività stabilite dal Coni, sono improntate ai seguenti criteri di flessibilità, che possono anche coesistere:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro;
b) orario flessibile, che consiste nel consentire di anticipare o posticipare l'orario di entrata o di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà; in tali ipotesi deve essere garantita la presenza in servizio del personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza;
c) orario plurisettimanale, che consiste nella programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali o annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo in relazione al periodo di riferimento;
d) turnazione, che consiste nella rotazione ciclica dei dipendenti in prestabilite articolazioni di orario secondo quanto previsto dal successivo art. 42;
e) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della normativa vigente.
4. I criteri generali per la articolazione delle tipologie dell'orario di cui al comma 3 sono oggetto di contrattazione integrativa.
5. Qualora non venga reso l'intero orario di lavoro d'obbligo, il dipendente è tenuto al relativo recupero entro il mese successivo, salvo cause di forza maggiore. In caso di mancato recupero entro i predetti termini, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione.

Art. 42 - Turnazioni
1. Il Coni, in relazione alle proprie esigenze organizzative, di servizio o funzionali, può istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere del lavoro. I criteri generali per la organizzazione dei turni sono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della indennità di cui al comma 6, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente.
3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano una erogazione giornaliera di servizi per almeno 10 ore.
4. I turni notturni non possono essere di norma superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali. La durata dei turni può anche comprendere periodi di limitata sovrapposizione, definiti in sede di contrattazione integrativa, quando emerga l'esigenza di evitare discontinuità nelle prestazioni o di assicurare il passaggio delle consegne.
5. Ai fini dell'applicazione del successivo comma 6, i turni notturni sono compresi tra le ore 22 e le ore 6; i turni pomeridiani sono compresi tra le ore 14 e le ore 22. Le prestazioni di lavoro rese in eventuali turni intermedi tra quelli antimeridiani, pomeridiani e notturni sono compensate secondo le misure previste per le fasce orarie in cui sono comprese.
6. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell' orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
a) fascia pomeridiana: maggiorazione oraria della retribuzione di cui all'art. 79, c. 2, lett. b), con l'aggiunta del rateo della tredicesima mensilità, nella misura del 27%;
b) fascia notturna e giorni festivi: maggiorazione oraria della retribuzione di cui all'art. 79, c. 2, lett. b), con l'aggiunta del rateo della tredicesima mensilità, nella misura dell'115%;
c) fascia festiva-notturna: maggiorazione oraria della retribuzione di cui all'art. 79, c. 2, lett. b), con l'aggiunta del rateo della tredicesima mensilità, nella misura del 120%.
[…]

Art. 43 - Banca delle ore
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o delle prestazioni di lavoro supplementare di cui all'art. 36, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario o di lavoro supplementare di cui all'art. 40, debitamente autorizzate, nel limite complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione integrativa, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come riposi compensativi.
4. L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
5. A livello di ente sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
[…]

Art. 44 - Reperibilità
1. Il servizio di pronta reperibilità può essere istituito dal Coni, durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro, per assicurare essenziali e indifferibili prestazioni riferite a servizi di emergenza, aree di pronto intervento e simili. La relativa disciplina è definita in sede di contrattazione integrativa e tiene conto anche delle esigenze di rotazione tra più soggetti volontari.
2. La durata massima di un periodo di reperibilità è di 12 ore.
3. In caso di chiamata in servizio durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore.
4. Ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte e, entro tale limite, per non più di due domeniche nell'arco di un mese.
5. Il periodo di reperibilità di 12 ore è remunerato con un compenso compreso tra ú.15.000 e ú.25.000, la cui misura viene stabilita in sede di contrattazione integrativa. Detto compenso è frazionabile in misura non inferiore a 4 ore ed è corrisposto in proporzione alla durata del turno di reperibilità maggiorato, in tal caso, del 10%.
6. Quando la reperibilità cade in giorno festivo, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, anche se non chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione di detto riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.
7. In caso di chiamata in servizio, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, con recupero orario; […]

Art. 45 - Riposo compensativo
1. Al dipendente che per particolari ed episodiche esigenze di servizio, e nell'ambito della disciplina sull'orario di lavoro di cui all'art. 40, non usufruisce del riposo settimanale, deve essere corrisposto un compenso aggiuntivo pari all'80% della retribuzione di cui all'art. 79, c. 2, lett. a), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, ove per esigenze di servizio non sia possibile consentire la fruizione del riposo compensativo, dà titolo ad un compenso sostitutivo commisurato al lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
3. L'attività prestata eccezionalmente in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, a richiesta del dipendente dà titolo a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo, sempre che sia stato prestato l'orario contrattuale settimanale.
[…]

Titolo VII Formazione
Art. 46 - La formazione: obiettivi e strumenti

1. Le parti concordano che nell'ambito dei processi di riforma e modernizzazione della Pubblica Amministrazione, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento.
2. L'attività formativa si realizza attraverso piani di formazione del personale, definiti in conformità alle linee di indirizzo concordate nell'ambito della contrattazione integrativa, che individuano i percorsi formativi e le modalità operative di svolgimento delle attività, comprese le metodologie didattiche e di intervento. La formazione del personale di nuova assunzione si realizza mediante corsi teorico-pratici di intensità e durata rapportate alle attività da svolgere, in base a programmi definiti dal Coni.
3. Le iniziative di formazione sotto elencate devono interessare tutto il personale a tempo indeterminato, compreso il personale in distacco sindacale. I dipendenti provenienti da altri enti e/o amministrazioni, in attesa dell'inquadramento presso il Coni, partecipano ai programmi di formazione di cui al successivo punto b). I programmi definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo ed in particolare stabiliscono:
a) percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale con esame finale collegati ai passaggi b) all'interno delle categorie del sistema di classificazione;
b) corsi di aggiornamento finalizzati all'obiettivo di far conseguire ai dipendenti il più alto grado di operatività ed autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione e che devono tener conto in particolare della normativa vigente da applicare, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell'ambiente di lavoro; delle innovazioni introdotte nell'utilizzo delle risorse umane, organizzative e tecnologiche.
4. Nell'attuazione dei programmi delle suddette attività formative, il Coni può avvalersi della collaborazione della Scuola Superiore della P.A., delle Università e di altri soggetti pubblici e privati specializzati nel settore. La predisposizione dei programmi in materia di sistemi informativi destinati al personale informatico sarà realizzata ai sensi dell'art. 7, lettera e) del D.Lgs. n. 39/1994.
5. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo, il Coni utilizza le risorse disponibili sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/95 relativa alla formazione, nonché tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge, come quelle del D. Lgs. n. 39/1993, ovvero da particolari disposizioni dell'Unione Europea. Nell'ambito del quadriennio 1998-2001, in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997, si perverrà alla destinazione alle finalità predette di una quota pari almeno all'1% della spesa complessiva per il personale. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo per le medesime finalità.
6. Il personale che partecipa alla attività di formazione organizzate dal Coni è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico del Coni. I corsi sono tenuti, di norma, durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti.
7. Il Coni individua i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base di criteri generali definiti ai sensi dell'art. 4 in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dei vari uffici, nonché di riqualificazione professionale del personale in mobilità, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali degli interessati e garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 61, lettera c) del D.Lgs. n. 29/1993.

Titolo IX Norme disciplinari
Art. 58 - Doveri del dipendente

1. Nel rispetto dei principi enunciati negli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile, il dipendente deve tenere un contegno disciplinato e rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni assegnategli, ed in particolare:
a) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dal Coni per la rilevazione ed il controllo delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente responsabile;
b) svolgere con assiduità, diligenza e spirito di collaborazione le mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto e le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal Coni.
[…]
f) mantenere nei rapporti interpersonali e con l'utenza una condotta improntata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
g) durante l'orario di lavoro non attendere ad occupazioni estranee al servizio […]
h) attenersi alle disposizioni che gli vengono impartite per l'esecuzione della prestazione; se le disposizioni sono palesemente illegittime, il dipendente è tenuto a farne immediata e motivata contestazione a chi le ha impartite; se le disposizioni sono rinnovate per iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione, salvo che le disposizioni stesse siano espressamente vietate dalla legge penale ovvero configurino illecito amministrativo;
i) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, indumenti, strumenti e automezzi a lui affidati;
j) non valersi di mezzi di comunicazione o di quanto è di proprietà del Coni per ragioni che non siano di servizio;
k) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali del Coni da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee al Coni nei locali non aperti al pubblico;
l) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato, ove tale compito rientri nelle responsabilità attribuite;
[…]

Art. 61 - Sanzioni e procedimento disciplinare
1. Le violazioni da parte dei lavoratori dei doveri di cui all'art. 58 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità, l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa di importo variabile non superiore a quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino ad un massimo di dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
[…]

Art. 62 - Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 59 del D.Lgs. n. 29/1993 il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di rilevanza del danno o pericolo causato al Coni, agli utenti o a terzi e del disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore nei confronti del Coni, degli altri dipendenti e degli utenti, nonché ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge; f) concorso nella infrazione di più lavoratori in accordo tra loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso il Coni o altri dipendenti o nei confronti del pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio del Coni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 300/1970;
f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati;
g) altre violazioni dei doveri di comportamento non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo per il Coni, per gli utenti e per i terzi.
[…]
6. La sanzione disciplinare della sospensione del servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso;
[…]
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o di terzi;
h) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche nei confronti di dipendenti, di utenti o di terzi;
[…]
j) atti e comportamenti, ivi comprese le molestie sessuali, che siano lesivi della dignità della persona;
k) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave danno al Coni o a terzi.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, per almeno tre volte all'anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche se di diversa natura, ovvero recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto dal comma 8, lettera a);
[…]
e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave inefficienza del dipendente nell'adempimento degli obblighi di servizio rispetto ai carichi di lavoro;
[…]
8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) recidiva, negli ambienti di lavoro, di alterchi con ricorso a vie di fatto contro superiori o altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
[…]

Titolo X Trattamento economico
Art. 70 - Lavoro straordinario

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione e copertura del tempo di lavoro.
2. La prestazione di lavoro straordinario è disposta unicamente sulla base delle esigenze di servizio individuate dal dirigente. Sono escluse pertanto tutte le forme generalizzate di autorizzazione, nonché tutte le forme di lavoro straordinario o supplementare, comunque denominate, effettuate su richiesta del dipendente.
[…]
5. Le parti si incontrano a livello di Ente, almeno una volta l'anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi.
[…]
7. Il Coni, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 138 del 1992, può disporre, con oneri a proprio carico, a favore dei dipendenti addetti alla preparazione e allo svolgimento di manifestazioni sportive, un incremento del numero di ore di lavoro straordinario entro il limite definito in sede di contrattazione integrativa.