Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 26 febbraio 2001
Validità: 01.03.2001 - 31.12.2002
Parti: Anipo e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Import ortofrutta, Anipo
Note: La presente ipotesi di accordo costituisce parte integrante dell'Ipotesi di accordo relativa del 20 settembre 1999 , da considerare applicabile in via generale, salvo quanto espressamente previsto in deroga.

Sommario:

Premessa
CCNL terziario (Articoli applicabili al settore)
Dichiarazione congiunta
Art. 1 - Classificazione del personale
Art. 2 - Tipologia del rapporto di lavoro
Art. 3 - Disciplina del rapporto a tempo determinato
Art. 4 - Riassunzione
Art. 5 - Disciplina transitoria in materia di apprendistato
Art. 6 - Sospensione del lavoro
Art. 7 - Retribuzione personale a tempo indeterminato con prestazione ridotta
Art. 8 - Retribuzione personale a tempo determinato
Art. 9 - Trattamento economico
Dichiarazione a verbale allegata alla Tabella 3
Chiarimento a verbale
Art. 10 - Indennità di funzione quadri
Art. 11 - Scatti di anzianità

Ipotesi di accordo per i dipendenti dalle aziende che svolgono attività di importazione di prodotti ortofrutticoli aderenti ad Anipo

L'anno 2001, il giorno 26 del mese di febbraio, in Roma, tra l'Associazione nazionale importatori prodotti ortofrutticoli, con l'assistenza della Confcommercio e la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl e la Uiltucs-Uil, si è stipulato il presente accordo nazionale aggiuntivo al CCNL del terziario 20 settembre 1999 di estensione dello stesso ai dipendenti dalle aziende aderenti all'Anipo.

Premessa
Le parti stipulanti il presente accordo ritengono di considerare applicabile a tutti i rapporti di lavoro dei dipendenti dalle aziende che svolgono attività di importazione di prodotti ortofrutticoli aderenti ad Anipo, con decorrenza 1° marzo 2001, le norme contrattuali del CCNL per i dipendenti del terziario della distribuzione e servizi 20 settembre 1999.
Le parti, considerata la necessità che alcuni istituti contrattuali, per essere aderenti alle specificità del settore, caratterizzato da fasi di lavorazioni strettamente connesse alle ciclicità tipiche del mondo agricolo, siano regolamentati con criteri e formulazione diversi da quelli della generalità dei dipendenti del terziario, convengono altresì di disciplinare, a far data dal 1° marzo 2001 i rapporti di lavoro dei dipendenti dalle aziende che svolgono attività di importazione di prodotti ortofrutticoli secondo le norme del CCNL del terziario della distribuzione e dei servizi 20 settembre 1999 qui di seguito tassativamente indicate, fatto salvo quanto espressamente disposto in deroga con il presente accordo.
Le parti convengono sulla necessità di armonizzare i trattamenti economici e normativi applicati ai dipendenti dalle aziende che svolgono attività di importazione di prodotti ortofrutticoli alla data di sottoscrizione del presente accordo, con quanto previsto dal CCNL del terziario della distribuzione e dei servizi 20 settembre 1999.
Le parti si danno atto che il presente accordo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi disciplinanti i rapporti di lavoro fra le aziende del settore ed il personale dipendente. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione vigente alla stipula del presente accordo.

CCNL terziario (Articoli applicabili al settore)

Parte I
Tutti gli articoli compresi nella Parte I ad esclusione della disciplina sul contratto a tempo determinato.
Articoli della Parte II del CCNL terziario
Titolo II - Quadri
Art. 4 - Declaratoria
Art. 5 - Formazione e aggiornamento
Art. 6 - Assegnazione della qualifica
Art. 7 - Polizza assicurativa
Art. 8 - Orario
Art. 9 - Trasferimenti
Art. 10 - Collegio di conciliazione e arbitrato
Art. 11 - Indennità di funzione
Art. 12 - Cassa assistenza sanitaria Quas
Art. 13 - Investimenti formativi
Dichiarazione a verbale
Art. 13 bis - Osservatorio
Titolo III - Assunzione
Art. 14 - Assunzione
Art. 15 - Documentazione
Art. 16 - Esclusione delle quote di riserva
Titolo IV - Periodo di prova
Art. 17 - Periodo di prova
Dichiarazione a verbale
Titolo V - Apprendistato
Parte generale - Premessa
Art. 18 - Sfera di applicazione
Art. 19 - Proporzione numerica
Art. 20 - Età per l'assunzione
Art. 21 - Assunzione nominativa
Art. 22 - Periodo di prova
Art. 23 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Art. 24 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 25 - Doveri dell'apprendista
Art. 26 - Trattamento normativo
Art. 27 - Trattamento economico
Art. 27 bis - Malattia
Art. 28 - Durata dell'apprendistato
Art. 28 ter - Formazione: durata
Art. 28 quater - Formazione: contenuti
Art. 28 quinquies - Tutor
Art. 29 - Durata dell'apprendistato nel settore alimentare e prodotti freschi
Art. 30 - Rinvio alla legge
Dichiarazione a verbale
Disciplina speciale
Art. 30 bis - Percentuale di conferma
Art. 30 ter - Sfera di applicazione
Art. 30 quater - Proporzione numerica
Dichiarazione a verbale
Art. 30 quinquies - Nuove disposizioni in tema di apprendistato
Nota a verbale
Dichiarazione a verbale
Titolo VI - Orario di lavoro
Art. 31 - Orario normale settimanale
Art. 32 - Articolazione dell'orario settimanale
Art. 33 bis - Retribuzione ore eccedenti l'articolazione dell'orario del lavoro
Dichiarazione a verbale
Art. 34 - Procedure per l'articolazione dell'orario settimanale
Art. 35 - Flessibilità dell'orario
Art. 35 bis - Flessibilità dell'orario - Ipotesi aggiuntiva A)
Art. 35 ter - Flessibilità dell'orario - Ipotesi aggiuntiva B)
Art. 35 quater - Procedure
Art. 35 quinquies - Banca delle ore
Art. 35 sexies
Art. 36 - Decorrenza dell'orario per i lavoratori comandati fuori sede
Art. 37 - Orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti
Art. 38 - Fissazione dell'orario
Art. 39 - Disposizioni speciali
Art. 40 - Lavoratori discontinui
Dichiarazione a verbale
Titolo VII - Part-time
Art. 41 - Premessa
Art. 42 - Rapporto a tempo parziale
Norma transitoria
Art. 43 - Genitori di portatori di handicap
Art. 44 - Disciplina del rapporto a tempo parziale
Art. 45 - Relazioni sindacali aziendali
Art. 45 bis - Lavoro ripartito
Dichiarazione a verbale
Art. 46 - Riproporzionamento
Art. 47 - Quota giornaliera della retribuzione
Art. 48 - Quota oraria della retribuzione
Art. 49 - Festività
Art. 50 - Permessi retribuiti
Art. 51 - Ferie
Art. 52 - Permessi per studio
Art. 53 - Lavoro supplementare
Dichiarazione a verbale
Art. 54 - Registro lavoro supplementare
Art. 55 - Mensilità supplementari
Art. 56 - Preavviso
Art. 57 - Relazioni sindacali regionali
Art. 57 bis - Part-time post-maternità
Art. 58 - Condizioni di miglior favore
Titolo VIII - Lavoro straordinario e lavoro ordinario notturno
Art. 59 - Norme generali lavoro straordinario
Art. 60 - Maggiorazione lavoro straordinario
Art. 61 - Registro lavoro straordinario
Art. 62 - Lavoro ordinario notturno
Titolo IX - Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 63 - Riposo settimanale
Art. 64 - Festività
Art. 65 - Retribuzione prestazioni festive
Art. 66 - Retribuzione prestazioni nei giorni di riposo settimanale di legge
Art. 68 - Permessi retribuiti
Dichiarazione a verbale
Chiarimento a verbale
Norma di interpretazione autentica
Titolo X - Ferie
Art. 69 - Ferie
Dichiarazione a verbale
Chiarimento a verbale
Art. 70 - Funzioni pubbliche elettive
Art. 71 - Determinazione periodo di ferie
Dichiarazione a verbale
Art. 72 - Normativa retribuzione ferie
Art. 73 - Normativa per cessazione rapporto
Art. 74 - Richiamo lavoratore in ferie
Art. 75 - Irrinunciabilità
Art. 76 - Registro ferie
Titolo XI - Congedi - Diritti allo studio -
Aspettativa
Art. 77 - Congedi retribuiti
Art. 78 - Aspettativa non retribuita
Art. 79 - Congedo matrimoniale
Art. 80 - Diritto allo studio
Art. 81 - Aggiornamento professionale personale Direzione esecutiva
Art. 82 - Aspettativa per tossicodipendenza

Art. 83 - Congedi per handicap
Titolo XII - Chiamata e richiamo alle armi e servizio civile
Art. 84 - Chiamata alle armi
Art. 85 - Richiamo alle armi
Titolo XIII - Missioni e trasferimenti
Nota a verbale
Art. 86 - Missioni
Dichiarazione a verbale
Art. 88 - Trasferimenti
Art. 89 - Disposizioni per i trasferimenti
Titolo XIV - Malattie ed infortuni
Art. 90 - Malattia
Art. 91 - Normativa
Art. 92 - Obblighi del lavoratore
Art. 93 - Periodo di comporto
Art. 94 - Trattamento economico di malattia
Dichiarazione a verbale
Art. 95 - Infortunio
Dichiarazione a verbale
Art. 96 - Trattamento economico di infortunio
Dichiarazione a verbale
Art. 97 - Quota giornaliera per malattia e infortunio
Art. 98 - Festività
Art. 99 - Aspettativa non retribuita per malattia e infortunio
Art. 99 bis - Aspettativa non retribuita per infortunio
Art. 100 - Tubercolosi
Art. 101 - Rinvio alle leggi
Titolo XV - Gravidanza e puerperio
Art. 102 - Astensione per gravidanza o puerperio
Art. 103 - Permessi per assistenza al bambino
Art. 104 - Normativa gravidanza e puerperio
Titolo XVI - Sospensione dal lavoro
Art. 105 - Sospensione dal lavoro
Titolo XVII - Anzianità di servizio
Art. 106 - Decorrenza anzianità di servizio
Chiarimento a verbale
Art. 107 - Computo frazione annua
Titolo XVIII - Anzianità convenzionale
Art. 108 - Anzianità convenzionale
Titolo XIX - Passaggi di qualifica
Art. 109 - Mansioni del lavoratore
Art. 110 - Mansioni promiscue
Art. 111 - Passaggi di livello
Titolo XX - Scatti di anzianità
Art. 112 - Scatti di anzianità
Nota a verbale
Interpretazione autentica delle parti sulla disciplina degli scatti di anzianità
Titolo XXI - Trattamento economico
Art. 113 - Normale retribuzione
Art. 114 - Conglobamento Edr
Art. 115 - Retribuzione di fatto
Art. 116 - Retribuzione mensile
Art. 117 - Quota giornaliera
Chiarimento a verbale
Art. 118 - Quota oraria
Art. 119 - Paga base nazionale conglobata
Art. 120 - Aumenti retributivi mensili
Art. 122 - Terzi elementi provinciali
Art. 123 - Terzi elementi nazionali
Art. 124 - Assorbimenti
Art. 126 - Indennità di maneggio denaro
Art. 127 - Prospetto paga
Titolo XXII - Mensilità supplementari (13ª e 14ª)
Art. 128 - Tredicesima mensilità
Art. 129 - Quattordicesima mensilità
Nota a verbale
Titolo XXIII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 130 - Recesso ex art. 2118 cod. civ.
Art. 131 - Recesso ex art. 2119 cod. civ.
Art. 132 - Normativa recesso
Art. 133 - Nullità del licenziamento
Art. 134 - Nullità licenziamento per matrimonio
Art. 135 - Licenziamento simulato
Art. 136 - Preavviso
Art. 137 - Indennità sostitutiva di preavviso
Art. 138 - Trattamento di fine rapporto
Chiarimento a verbale
Art. 139 - Cessione o trasformazione d'azienda
Art. 140 - Fallimento dell'azienda
Art. 141 - Decesso del dipendente
Art. 142 - Corresponsione Tfr
Art. 143 - Dimissioni
Art. 144 - Dimissioni per matrimonio
Art. 145 - Dimissioni per maternità
Titolo XXIV - Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 146 - Obblighi del prestatore di lavoro
Art. 147 - Divieti
Art. 148 - Giustificazione delle assenze
Art. 149 - Rispetto orario di lavoro
Art. 150 - Mutamento di domicilio
Art. 151 - Provvedimenti disciplinari
Art. 152 - Codice disciplinare
Art. 153 - Normativa provvedimenti disciplinari
Titolo XXV - Cauzioni
Art. 154 - Cauzioni
Art. 155 - Diritto di rivalsa
Art. 156 - Ritiro cauzione per cessazione rapporto
Titolo XXVI - Inventari
Art. 157 - Calo merci
Art. 158 - Inventari
Titolo XXVII - Responsabilità civili e penali
Art. 159 - Assistenza legale
Art. 160 - Procedimenti penali
Titolo XXVIII - Coabitazione, vitto e alloggio
Art. 161 - Coabitazione, vitto e alloggio
Titolo XXIX - Divise e attrezzi
Art. 162 - Divise e attrezzi
Titolo XXX - Appalti
Art. 163 - Appalti
Titolo XXXI - Decorrenza e durata
Art. 164 - Decorrenza e durata
Dichiarazione delle parti
Parte speciale
Art. 1 - Classificazione del personale
Dichiarazione a verbale
Art. 2 - Tipologia del rapporto di lavoro
Art. 3 - Disciplina del rapporto a tempo determinato
Art. 4 - Riassunzione
Art. 5 - Disciplina transitoria in materia di apprendistato
Art. 6 - Sospensione del lavoro
Art. 7 - Retribuzione personale a tempo indeterminato con prestazione ridotta
Art. 8 - Retribuzione personale a tempo determinato
Art. 9 - Trattamento economico
Dichiarazione a verbale
Chiarimento a verbale
Art. 10 - Indennità di funzione quadri
Art. 11 - Scatti di anzianità

Dichiarazione congiunta
Le parti convengono di incontrarsi entro il 30 giugno 2002 per valutare la possibilità di dare attuazione, a livello di settore, a quanto previsto dal CCNL terziario del 20 settembre 1999 in materia di assistenza sanitaria integrativa.

Art. 2 - Tipologia del rapporto di lavoro
I lavoratori ortofrutticoli, a seconda della natura del rapporto, sono classificati come segue:
- lavoratori a tempo indeterminato: i lavoratori assunti con rapporto di lavoro senza prefissione di termine;
- lavoratori a tempo determinato: i lavoratori che, in base al R.D. 10 settembre 1923, n. 1957, alla legge 18 aprile 1962, n. 230, alla legge n. 196/1997e successive modificazioni, sono assunti con rapporto individuale di lavoro per la esecuzione di lavori stagionali o per fasi lavorative o per la sostituzione di lavoratori per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto;
- lavoratori a tempo indeterminato con prestazione ridotta annuale: i lavoratori a tempo determinato che effettueranno presso la stessa azienda nell'arco di dodici mesi (dal 1° gennaio al 31 dicembre) più di 190 giornate di effettiva presenza, a prescindere dalle ore di effettiva prestazione giornaliera, avranno diritto all'instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con prestazione ridotta annuale.
[…]

Art. 3 - Disciplina del rapporto a tempo determinato
Di norma le assunzioni del personale debbono avvenire a tempo indeterminato; è tuttavia consentito, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, la assunzione del personale con apposizione del termine nelle seguenti ipotesi:
1) esigenze connesse al ricevimento, consegna, manutenzione, lavorazione, stoccaggio e gestione amministrativa dei prodotti aventi carattere stagionale, ma non compresi nelle attività stagionali di cui alle disposizioni di legge;
2) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;
3) sostituzione di lavoratori in ferie; l'attuazione di tale ipotesi costituirà oggetto di esame congiunto tra Direzione aziendale e RSU/RSA e/o OO.SS.TT.;
4) attività lavorative (di confezionamento, "packaging", ecc.) connesse a progetti promopubblicitari;
5) esigenze connesse a sperimentazioni tecniche, produttive (di modellaggio e/o di confezionamento) e/o organizzative;
6) esigenze connesse a nuovi investimenti e/o a modifiche di linee esistenti di manutenzione straordinaria;
7) attività lavorative (manutentive e produttive) collegate o conseguenti ad interventi di manutenzione straordinaria;
8) esigenze produttive straordinarie, connesse alle iniziative commerciali e di continuo miglioramento qualitativo, peculiari dei prodotti con particolare riferimento alla freschezza.
Si conviene sulla possibilità di individuare congiuntamente in sede aziendale, in presenza di RSU o RSA, o a livello territoriale, l'opportunità di ulteriori tipologie e causali da far rientrare nel rapporto di lavoro a tempo determinato.
L'assunzione del personale a tempo determinato dovrà essere fatta, in via ordinaria, tenendo conto della durata presumibile di uno o più cicli di lavorazione ed in relazione alle esigenze operative delle aziende e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a 10 mesi. Fermo restando quanto previsto in tema di diritto alla riassunzione di cui all'articolo successivo.
La durata dei cicli di lavorazione sarà individuata in sede di contrattazione integrativa tenendo presente i limiti temporali di cui al presente articolo.
Per le ipotesi di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) le imprese non potranno assumere un numero di lavoratori superiore al 20% dell'organico in forza in ogni unità produttiva.
Nelle singole unità produttive che abbiano meno di 30 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per sei lavoratori.
Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma.
Le parti convengono inoltre che quanto sopra stabilito dovrà essere armonizzato con eventuali provvedimenti di legge che dovessero essere varati in tema di contratti a termine.

Art. 5 - Disciplina transitoria in materia di apprendistato
[…]
Ai rapporti di apprendistato instaurati a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, si applicheranno le norme contenute nel CCNL terziario 20 settembre 1999.