Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 26 febbraio 2001
Validità: 01.03.2001 - 31.12.2002
Parti: Anipo e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Import ortofrutta, Anipo
Note: La presente ipotesi di accordo costituisce parte integrante dell'Ipotesi di accordo relativa del 20 settembre 1999 , da considerare applicabile in via generale, salvo quanto espressamente previsto in deroga.
Sommario:
Premessa CCNL terziario (Articoli applicabili al settore) Dichiarazione congiunta Art. 1 - Classificazione del personale Art. 2 - Tipologia del rapporto di lavoro Art. 3 - Disciplina del rapporto a tempo determinato Art. 4 - Riassunzione Art. 5 - Disciplina transitoria in materia di apprendistato |
Art. 6 - Sospensione del lavoro Art. 7 - Retribuzione personale a tempo indeterminato con prestazione ridotta Art. 8 - Retribuzione personale a tempo determinato Art. 9 - Trattamento economico Dichiarazione a verbale allegata alla Tabella 3 Chiarimento a verbale Art. 10 - Indennità di funzione quadri Art. 11 - Scatti di anzianità |
Ipotesi di accordo per i dipendenti dalle aziende che svolgono attività di importazione di prodotti ortofrutticoli aderenti ad Anipo
L'anno 2001, il giorno 26 del mese di febbraio, in Roma, tra l'Associazione nazionale importatori prodotti ortofrutticoli, con l'assistenza della Confcommercio e la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl e la Uiltucs-Uil, si è stipulato il presente accordo nazionale aggiuntivo al CCNL del terziario 20 settembre 1999 di estensione dello stesso ai dipendenti dalle aziende aderenti all'Anipo.
Premessa
Le parti stipulanti il presente accordo ritengono di considerare applicabile a tutti i rapporti di lavoro dei dipendenti dalle aziende che svolgono attività di importazione di prodotti ortofrutticoli aderenti ad Anipo, con decorrenza 1° marzo 2001, le norme contrattuali del CCNL per i dipendenti del terziario della distribuzione e servizi 20 settembre 1999.
Le parti, considerata la necessità che alcuni istituti contrattuali, per essere aderenti alle specificità del settore, caratterizzato da fasi di lavorazioni strettamente connesse alle ciclicità tipiche del mondo agricolo, siano regolamentati con criteri e formulazione diversi da quelli della generalità dei dipendenti del terziario, convengono altresì di disciplinare, a far data dal 1° marzo 2001 i rapporti di lavoro dei dipendenti dalle aziende che svolgono attività di importazione di prodotti ortofrutticoli secondo le norme del CCNL del terziario della distribuzione e dei servizi 20 settembre 1999 qui di seguito tassativamente indicate, fatto salvo quanto espressamente disposto in deroga con il presente accordo.
Le parti convengono sulla necessità di armonizzare i trattamenti economici e normativi applicati ai dipendenti dalle aziende che svolgono attività di importazione di prodotti ortofrutticoli alla data di sottoscrizione del presente accordo, con quanto previsto dal CCNL del terziario della distribuzione e dei servizi 20 settembre 1999.
Le parti si danno atto che il presente accordo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi disciplinanti i rapporti di lavoro fra le aziende del settore ed il personale dipendente. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione vigente alla stipula del presente accordo.
CCNL terziario (Articoli applicabili al settore)
Parte I |
Art. 83 - Congedi per handicap |
Dichiarazione congiunta
Le parti convengono di incontrarsi entro il 30 giugno 2002 per valutare la possibilità di dare attuazione, a livello di settore, a quanto previsto dal CCNL terziario del 20 settembre 1999 in materia di assistenza sanitaria integrativa.
Art. 2 - Tipologia del rapporto di lavoro
I lavoratori ortofrutticoli, a seconda della natura del rapporto, sono classificati come segue:
- lavoratori a tempo indeterminato: i lavoratori assunti con rapporto di lavoro senza prefissione di termine;
- lavoratori a tempo determinato: i lavoratori che, in base al R.D. 10 settembre 1923, n. 1957, alla legge 18 aprile 1962, n. 230, alla legge n. 196/1997e successive modificazioni, sono assunti con rapporto individuale di lavoro per la esecuzione di lavori stagionali o per fasi lavorative o per la sostituzione di lavoratori per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto;
- lavoratori a tempo indeterminato con prestazione ridotta annuale: i lavoratori a tempo determinato che effettueranno presso la stessa azienda nell'arco di dodici mesi (dal 1° gennaio al 31 dicembre) più di 190 giornate di effettiva presenza, a prescindere dalle ore di effettiva prestazione giornaliera, avranno diritto all'instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con prestazione ridotta annuale.
[…]
Art. 3 - Disciplina del rapporto a tempo determinato
Di norma le assunzioni del personale debbono avvenire a tempo indeterminato; è tuttavia consentito, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, la assunzione del personale con apposizione del termine nelle seguenti ipotesi:
1) esigenze connesse al ricevimento, consegna, manutenzione, lavorazione, stoccaggio e gestione amministrativa dei prodotti aventi carattere stagionale, ma non compresi nelle attività stagionali di cui alle disposizioni di legge;
2) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;
3) sostituzione di lavoratori in ferie; l'attuazione di tale ipotesi costituirà oggetto di esame congiunto tra Direzione aziendale e RSU/RSA e/o OO.SS.TT.;
4) attività lavorative (di confezionamento, "packaging", ecc.) connesse a progetti promopubblicitari;
5) esigenze connesse a sperimentazioni tecniche, produttive (di modellaggio e/o di confezionamento) e/o organizzative;
6) esigenze connesse a nuovi investimenti e/o a modifiche di linee esistenti di manutenzione straordinaria;
7) attività lavorative (manutentive e produttive) collegate o conseguenti ad interventi di manutenzione straordinaria;
8) esigenze produttive straordinarie, connesse alle iniziative commerciali e di continuo miglioramento qualitativo, peculiari dei prodotti con particolare riferimento alla freschezza.
Si conviene sulla possibilità di individuare congiuntamente in sede aziendale, in presenza di RSU o RSA, o a livello territoriale, l'opportunità di ulteriori tipologie e causali da far rientrare nel rapporto di lavoro a tempo determinato.
L'assunzione del personale a tempo determinato dovrà essere fatta, in via ordinaria, tenendo conto della durata presumibile di uno o più cicli di lavorazione ed in relazione alle esigenze operative delle aziende e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a 10 mesi. Fermo restando quanto previsto in tema di diritto alla riassunzione di cui all'articolo successivo.
La durata dei cicli di lavorazione sarà individuata in sede di contrattazione integrativa tenendo presente i limiti temporali di cui al presente articolo.
Per le ipotesi di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) le imprese non potranno assumere un numero di lavoratori superiore al 20% dell'organico in forza in ogni unità produttiva.
Nelle singole unità produttive che abbiano meno di 30 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per sei lavoratori.
Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma.
Le parti convengono inoltre che quanto sopra stabilito dovrà essere armonizzato con eventuali provvedimenti di legge che dovessero essere varati in tema di contratti a termine.
Art. 5 - Disciplina transitoria in materia di apprendistato
[…]
Ai rapporti di apprendistato instaurati a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, si applicheranno le norme contenute nel CCNL terziario 20 settembre 1999.